Sentenza 10 dicembre 2019
Massime • 3
Il giudice ha il potere dovere di qualificare correttamente la richiesta del pubblico ministero di emissione di decreto di giudizio immediato solo formalmente qualificata ai sensi dell'art. 453, commi 1-bis e ter, cod. proc. pen. e nella quale siano stati, invece, richiamati i presupposti del giudizio immediato ordinario ex art. 453, comma 1, stesso codice, stante la diversità dei presupposti che caratterizzano le due ipotesi, e, una volta compiuta, tale valutazione non può essere oggetto di ulteriore sindacato. (Fattispecie relativa a richiesta del pubblico ministero che, pur richiamando l'ipotesi di cui all'art. 453, comma 1, cod. proc. pen., recava, per errore, nell'intestazione il riferimento all'ipotesi di "immediato custodiale" di cui al comma 1-bis).
In tema di giudizio immediato, per l'accesso al rito speciale l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. è equipollente all'interrogatorio cui fa riferimento l'art. 453 cod. proc. pen.
Il consulente tecnico del pubblico ministero, sia per l'investitura ricevuta dal magistrato, sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale, assume la qualifica di pubblico ufficiale, concorrendo oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria. (Fattispecie in tema di falso ideologico ascritto a consulente tecnico del pubblico ministero). (Conf. Sez. 6, n. 2675 del 1996, Rv. 204516).
Commentari • 4
- 1. Brevi riflessioni sul ruolo del Pubblico Ministero nell’esercizio della funzione giurisdizionaleGiuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Sommario: 1. Introduzione - 2. La Costituzione e la normativa primaria 3. Il ruolo lato sensu giurisdizionale del Pubblico Ministero sino all'esercizio dell'azione penale - 4. Separazione delle carriere - 5. Conclusioni. 1. Introduzione Piace iniziare questa breve riflessione con una banale citazione, banale nel senso che chiunque operi nella giurisdizione probabilmente già la conosce, ma che racchiude, con estrema sintesi, il significato del pensiero che si cercherà di sviluppare. “Fra tutti gli uffici giudiziari, il più arduo mi sembra quello del pubblico accusatore: il quale, come sostenitore dell'accusa, dovrebb'essere parziale al pari di un avvocato: e, come …
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di Giuseppe Amara Sommario: 1. Introduzione - 2. La Costituzione e la normativa primaria 3. Il ruolo lato sensu giurisdizionale del Pubblico Ministero sino all'esercizio dell'azione penale - 4. Separazione delle carriere - 5. Conclusioni. 1. Introduzione Piace iniziare questa breve riflessione con una banale citazione, banale nel senso che chiunque operi nella giurisdizione probabilmente già la conosce, ma che racchiude, con estrema sintesi, il significato del pensiero che si cercherà di sviluppare. “Fra tutti gli uffici giudiziari, il più arduo mi sembra quello del pubblico accusatore: il quale, come sostenitore dell'accusa, dovrebb'essere parziale al pari di un avvocato: e, come …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2019, n. 4729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4729 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2019 |
Testo completo
04729-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: GERARDO SABEONE Presidente - Sent. n. sez. 3632/2019 UP 10/12/2019 CATERINA MAZZITELLI R.G.N. 10910/2019 GRAZIA MICCOLI ENRICO VI SL Relatore - SCARLINI BARBARA CALASELICE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IA ST nato a [...] il [...] CO MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/06/2018 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VI SL SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in relazione al capo B per intervenuta prescrizione e per il rigetto degli altri motivi in relazione al capo A. Chiede, inoltre, alla Corte la rideterminazione della pena. udito il difensore L'Avv. MARINA LO FARO, per la parte civile, deposita conclusioni e nota spese, anche a firma dell'Avv. AMBRA GIOVENE, alle quali si riporta. L'Avv. ENRICO DELEHAYE, per NI, chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in relazione alla sua responsabilità penale ed agli effetti civili. L'Avv. GIUSEPPINA TENGA, per NI, chiede l'annullamento senza rinvio della ге e sentenza per intervenuta prescrizione in relazione alla contestazione di cui all'art. 476 c. 2 c.p. e, per il resto, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento degli stessi. L'Avv. ANTONIO FERDINANDO DE SIMONE, per OR, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 novembre 2013, il Tribunale di Roma aveva dichiarato NO OR colpevole dei delitti ascrittigli a titolo di falso ideologico, commessi in occasione della redazione: - della relazione medico-legale e tossicologica, depositata, quale consulente del pubblico ministero (nominato nel corso di un procedimento contro ignoti per la violazione dell'art. 586 cod. pen.), nel novembre 2009, nella parte in cui aveva attestato di avere effettuato accertamenti autoptici ed attività di indagine sul cadavere di ER FA in realtà non compiuti (capo 1); - della relazione, sempre indirizzata al pubblico ministero, del 9 luglio 2010, in cui aveva falsamente attestato l'inutilità della riesumazione del cadavere del FA (in vista di ulteriori accertamenti) in considerazione dell'avvenuta manipolazione degli organi interni, in realtà mai avvenuta, e ciò al fine di occultare la precedente falsa attestazione (capo 2). Il Tribunale, nel contempo, aveva assolto il coimputato RO NI, che aveva assistito il OR svolgendo le indagini tossicologiche, dai medesimi reati (capi 1 e 2), perché il fatto non costituisce reato, e dal delitto, ascritto solo al medesimo, contestatogli al capo 3, ai sensi degli artt. 372, 61 n. 2 cod. pen., per avere falsamente affermato, nel corso dell'incidente probatorio del 21 luglio 2010, di non poter mettere a disposizione i prelievi sul cadavere, pur sapendo che tali prelievi non erano stati fatti. Il Tribunale, infine, aveva rigettato le richieste delle parti civili RL IE e LA MA NI non ravvisando alcun nesso di causalità fra le contestate condotte ed il procedimento penale da costoro patito per la morte del FA (al quale avrebbero ceduto della sostanza stupefacente, che ne aveva provocato il decesso).
2. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 6 giugno 2018, in riforma della pronuncia del Tribunale, decidendo sugli appelli del OR, del pubblico ministero e delle parti civili, dichiarava: - l'inammissibilità del gravame del pubblico ministero in relazione al capo 3; riqualificata la sola condotta contestata al capo 1 al OR ed allo NI nell'ipotesi aggravata punita dagli artt. 476, comma 2, 479 cod. pen., la responsabilità di RO NI in ordine ad entrambi i residui reati ascrittigli (capi 1 e 2), irrogandogli la pena ritenuta di giustizia e concedendogli i doppi benefici, confermando, altresì, la condanna inflitta in prime cure al OR per le medesime imputazioni;
1 - i due imputati tenuti a risarcire i danni cagionati alle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, liquidando a loro favore le spese di giustizia di entrambi i gradi di giudizio.
2.1. La Corte d'appello, infatti, rinnovata l'istruttoria dibattimentale con l'escussione dei consulenti EZ, CI, PI, OL, UD, AR e AR (la difesa NI rinunciava all'escussione del consulente IE), formulava, per quanto qui di interesse in relazione ai proposti motivi di ricorso, le seguenti osservazioni.
2.1.1. L'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato e degli atti conseguenti, formulata dalla difesa OR, era infondata per le seguenti ragioni: la difesa aveva assunto che il pubblico ministero avesse richiesto il solo rito "custodiale", previsto dall'art. 453 comma 1 bis, cod. proc. pen., ed il giudice l'avesse illegittimamente trasformato in quello, diverso, previsto dal 1 comma del medesimo articolo;
- in realtà, la richiesta del pubblico ministero era stata formulata proprio ai sensi del comma 1, avendo solo indicato, per un evidente refuso, nell'intestazione della richiesta, il diverso comma 1 bis;
nella parte motiva però la pubblica accusa aveva fatto chiaro riferimento all "evidenza della prova", precisando, inoltre, che si era proceduto all'interrogatorio del OR, il 31 gennaio 2011, attestando così la sussistenza dei presupposti del rito immediato come disciplinato proprio dal primo comma dell'art. 453 del codice di rito;
- al Gip spettava comunque la valutazione della corretta qualificazione della richiesta di giudizio del pubblico ministero (Cass. 5578/201 e 33712/2017).
2.1.2. Quanto al delitto ascritto al capo 1, l'appello del OR era infondato perché: si era accertato che l'imputato si era limitato, in sede autoptica, ad esaminare il cuore ed il rene destro, escludendo così ogni intervento, pur riferito nella relazione di consulenza, al capo, al collo, ai polmoni, alla milza, allo stomaco ed al fegato;
-la nota (diversa dalla relazione descritta al capo 2 dell'imputazione, del luglio 2010) con la quale OR aveva fatto presente di avere compiuto il descritto "refuso" nella prima relazione, del novembre 2009 - refuso causato da una maldestra operazione di copia-incolla di un precedente elaborato era - pervenuta il 16.11.2010 dopo che il prof. UD, il perito incaricato dal giudice nel processo relativo alla morte del FA celebrato nei confronti delle odierne 2 persone offese, aveva illustrato gli esiti della sua perizia, dalla quale erano emersi i falsi compiuti dal OR;
- l'ipotesi stessa del "refuso" non era attendibile in considerazione della diversa struttura della relazione FA rispetto a quella che l'avrebbe generata (con il copia incolla), relativa all'autopsia del corpo di tale Petitti;
- il dolo del consumato delitto di falso era anche dimostrato dai passaggi, nel testo della prima relazione, volti a rendere credibili gli accertamenti invece mai eseguiti;
- era infondata la tesi del falso grossolano o inoffensivo perché l'infedele attestazione degli accertamenti necroscopici aveva, comunque, diretta influenza sull'efficacia probatoria della consulenza, che risultava essere tanto più persuasiva quanto maggiori erano i dati effettivamente raccolti ed esaminati;
-non erano sovrapponibili le conclusioni della consulenza OR e della perizia UD posto che, per il primo, il decesso del FA era derivato dall'uso di sostanze stupefacenti, mentre, per il secondo, era stato cagionato da uno scompenso cardiocircolatorio in soggetto cardiopatico che si trovava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e che era solo "possibile" che le sostanze ول assunte avessero svolto un ruolo concausale in tale determinismo;
U - gli imputati, quali consulenti tecnici del pubblico ministero, avevano د rivestito nell'occasione la veste di pubblici ufficiali, avendo svolto la funzione di ausiliario del giudice (era infondata l'avversa tesi difensiva fondata sulla pronuncia n. 163/2014 della Corte costituzionale che, invero, si era limitata ad affermare il ruolo di parte di chi aveva conferito l'incarico, il pubblico ministero), tanto più che gli stessi erano stati delegati a compiere un accertamento irripetibile;
- la falsa attestazione non aveva riguardato il giudizio tecnico medico legale le premesse di fatto del medesimo, l'avere effettuato determinati ma accertamenti in realtà mai compiuti;
-- la relazione dei consulenti (descritta al capo 1) costituiva un atto pubblico fidefacente perché destinato, nella parte indicata, ad attestare gli accertamenti compiuti ed a costituirne la prova, nell'instaurato processo penale;
la relativa circostanza aggravante risultava correttamente contestata in fatto nell'imputazione ove si era sottolineata la natura di atto pubblico del documento ideologicamente falso.
2.1.3. Quanto al delitto ascritto al capo 2, i motivi di appello del OR erano privi di fondamento perchè: la nuova relazione, in cui lo stesso OR e lo NI avevano formulato un parere negativo circa l'utile eseguibilità di nuovi esami autoptici e 3 tossicologici, era stata da loro redatta e depositata ancora nel ruolo di consulenti del pubblico ministero e quindi come pubblici ufficiali;
il parere era stato formulato al fine di occultare le deficienze della precedente consulenza, tanto che la riferita dispersione dei liquidi, che, a loro giudizio, avrebbe reso inutili ulteriori accertamenti, era stata invece smentita dagli accertamenti effettuati dal prof UD;
e da una nuova autopsia, che avevano cercato di evitare, sarebbero immediatamente emerse le mancate sezioni del capo, del collo e degli altri organi;
-·la denunciata, dai prevenuti, presenza di formalina e segatura non aveva affatto impedito, come avevano invece asserito gli imputati, gli ulteriori accertamenti.
2.1.4. Quanto alla responsabilità dell'imputato NI in ordine ai medesimi delitti (oggetto dell'appello del pubblico ministero), la Corte di merito osservava che: -il Tribunale ne aveva decretato l'assoluzione, assumendo non vi fosse la prova del mancato prelievo di sezioni dei visceri e quindi del mancato esperimento di quelle analisi tossicologiche che erano state affidate allo NI;
-era stata rinnovata l'istruttoria dibattimentale sul punto con l'escussione dei testimoni, consulenti e periti, EZ, OL, PI, CI, UD, AR, AR (e veniva richiamata la deposizione rilasciata in prime cure da IE), complessivamente deducendone, per quanto di interesse alla posizione NI (il prelievo dei visceri e le analisi tossicologiche sugli stessi;
la corretta analisi sui liquidi non era oggetto di contestazione): -· che non poteva considerarsi innocuo il consumato falso in virtù del diverso esito della perizia UD, fondata anche sui dati omessi;
se poi tali analisi fossero state superflue lo si doveva precisare in relazione e non, invece, attestarne il falso compimento;
-le deposizioni dei consulenti di parte avevano condotto ad esiti contradditori, circa l'effettivo prelievo di sezioni di visceri idonee a consentire l'analisi tossicologica, così che ci si doveva riportare al giudizio, imparziale, del perito UD che aveva affermato come i prelievi effettuati dai prevenuti fossero sufficienti al solo esame istologico e non a quello tossicologico;
affermazioni riscontrate dai consulenti EZ e CI che avevano riferito la sostanziale coincidenza dei prelievi effettuati con i reperti trovati sui vetrini utilizzati, appunto, per il solo esame istologico;
un ulteriore riscontro della mancata analisi tossicologica proveniva dal fatto che NI aveva asserito di non avere rinvenuto nei 4 visceri le medesime sostanze individuate nei liquidi, attribuendo tale esito all'utilizzo di una metodologia considerata dagli altri esperti da anni obsoleta, mentre il perito AR (che, un anno dopo, aveva provveduto alle analisi tossicologiche in collaborazione con UD) aveva rinvenuto, anche nei visceri, le tracce delle ricercate sostanze stupefacenti.
2.1.5. Quanto all'appello delle parti civili, la Corte l'aveva ritenuto fondato perchè: il Tribunale aveva rigettato le richieste di danno avanzate dalle parti civili, LA MA NI e RL IE, non ritenendo provato il nesso di causalità fra le condotte contestate agli imputati ed il danno lamentato, la prova a loro carico nel procedimento instaurato per il decesso del FA costituita anche dagli esiti della consulenza, e che aveva poi generato l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere al NI;
- un giudizio errato posto che le condotte di falso ideologico perpetrate dai prevenuti erano state positivamente accertate e che nell'ordinanza applicativa della misura custodiale in capo al NI si erano citate, fra i gravi indizi di colpevolezza, proprio le risultanze della consulenza OR-NI e che, al さ contrario, a seguito del deposito della perizia UD, di diverso segno, NI era stato posto in libertà - "dovendosi escludere un rapporto diretto di efficacia causale tra l'assunzione della droga e la morte del FA" e la posizione di IE, non sottoposto a cautela personale, era stata archiviata.
3. Avverso la predetta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori.
3.1. L'Avv. Antonio Ferdinando De Simone, per NO OR, articola cinque motivi di ricorso.
3.1.1. Con il primo eccepisce la nullità del celebrato rito immediato in quanto il pubblico ministero aveva formulato la richiesta ai sensi dell'art. 453, comma 1 bis (il rito conseguente alla disposta misura interdittiva), cod. proc. pen., mentre il Tribunale ne aveva mutato il titolo, incardinandolo ai sensi dell'art. 453, comma 1 (sul diverso presupposto dell'evidenza della prova). Si era ritenuto, quello del pubblico ministero, un mero refuso ma restava il fatto che all'imputato era state sottratte le garanzie previste dagli artt. 415 bis e 458 cod. proc. pen.. E che tale pronuncia aveva travalicato i poteri di riqualificazione del giudice, come precisati nella pronuncia delle Sezioni unite n. 42979 del 26/06/2014. 5 Vero è che l'imputato era stato interrogato, ai sensi dell'art. 289 cod. proc. pen., ma l'avviso di comparizione a rendere il predetto interrogatorio non conteneva la compiuta descrizione del fatto ascrittogli, così da non poter costituire un valido presupposto del rito. Si erano così violati anche gli artt. 64 e 65, 178 e 180 cod. proc. pen. e l'art. 6 CEDU in riferimento al principio della "parità delle armi". E, quindi, il rito era nullo sia perché l'imputato era stato sentito solo ex art. 289 cod. proc. pen., sia perchè il sub procedimento relativo alla misura interdittiva non era ancora definito, pendendo la discussione sul ricorso in cassazione della difesa.
3.1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'avvenuto travisamento della prova. Il prof. UD, che aveva curato la riesumazione del cadavere del FA, aveva ricevuto in consegna dal OR nove vetrini, allestiti con sezioni istologiche, che dimostravano come non rispondesse al vero la pretesa che l'imputato avesse esaminato solo il cuore ed il rene destro e non anche il capo, il collo, i polmoni, la milza, lo stomaco ed il fegato del FA. Il 16 novembre 2010, l'imputato aveva poi inviato una integrazione alla relazione spiegando che l'indicazione della autopsia al capo era dovuta ad un refuso determinato dall'utilizzo di altro, precedente, elaborato. Condotta che doveva anche essere valutata ai sensi dell'art. 376 cod. pen., come una tempestiva ritrattazione. Anche la Corte di cassazione, nella pronuncia di annullamento dell'ordinanza di applicazione della misura interdittiva, aveva precisato come dovesse distinguersi il dolo del contestato delitto di falso, dall'imperizia e dalla colposa incapacità professionale. Il predetto falso era stato anche scevro di ogni conseguenza e doveva pertanto essere considerato innocuo. Il prof UD aveva poi ammesso come fossero state reperite sia la formalina sia la segatura nel cadavere del FA. La Corte, inoltre, aveva erroneamente interpretato l'errore commesso nella relazione Petitti. Era del tutto carente la prova dell'elemento soggettivo del reato. Il prof. AR aveva affermato come fosse essenziale, al fine di reperire le tracce di stupefacente nel cadavere del FA, il solo esame del sangue, delle urine e della bile, esami che erano stati correttamente eseguiti. Era del tutto inutile l'analisi tossicologica sui tessuti, e comunque ben avrebbe potuto essere stata fatta anche su piccoli frammenti. 6 Nel valutare l'elemento soggettivo del reato doveva tenersi conto anche della complessiva attività professionale svolta dell'imputato che datava da oltre vent'anni, senza essere mai incorso in alcun rilievo.
3.1.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione delle prove dichiarative a seguito dell'appello interposto dalle parti civili nei confronti del OR. La rinnovazione infatti era stata operata solo in riferimento all'appello proposto dal pubblico ministero in ordine alla posizione del coimputato NI. La Corte aveva poi accolto l'appello delle parti civili solo fondando il proprio giudizio sulla deposizione UD, e sulle considerazioni da questi fatte sulle analisi tossicologiche, nonostante lo stesso professore ne avesse ammesso la sostanziale irrilevanza ai fini della prova. Non erano stati nuovamente escussi i testi indotti dalla difesa, Africa, CE, IZ e IE. Si doveva poi ricordare come la misura custodiale fosse stata applicata a NI non a seguito della consulenza degli imputati, che, anzi, ne aveva determinato l'attenuazione.
3.1.4. Con il quarto motivo eccepisce la violazione di legge in relazione alla mutata e più grave qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 1 in assenza di appello del pubblico ministero, aggiungendovi, la Corte, la non prima contestata fidefacenza dell'atto falso. Una qualificazione, dell'addebito, che peraltro non era congruente con il ruolo rivestito dall'imputato, di consulente di una parte del processo e non del giudice. In prime cure, l'aggravante non era stata neppure ipotizzata, come dimostra il discorso giustificativo sulla misura della pena.
3.1.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge in riferimento alla dosimetria della pena.
3.2. Gli Avv.ti Enrico Delehaye e Giuseppina Tenga, per RO NI, articolano quattro motivi di ricorso.
3.2.1. Con il primo eccepiscono la nullità della sentenza ed il vizio di motivazione in ordine alla modifica della qualificazione giuridica della condotta descritta al capo 1, ritenuta punibile ai sensi del secondo comma, e non solo del primo, dell'art. 476 cod. pen.. La consulenza affidata ai due imputati riguardava l'accertamento delle cause della morte del tossicodipendente RI FA quando non si ipotizzava ancora alcun delitto a carico di soggetti noti. 7 Non vi erano elementi che facessero ritenere la fidefacenza dell'elaborato. Ritenuta peraltro solo nel giudizio di appello. Sia nei confronti dello NI sia nei confronti del OR.
3.2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dello NI per il delitto di falso ideologico ascrittogli. Si era arbitrariamente affermato che il ricorrente avesse falsamente attestato di avere compiuto degli esami tossicologici quando, invece, i prelievi erano stati di tale minima entità da non consentirli, così però misconoscendo il fatto che ad essere ritenute false erano le relazioni consulenziali e quindi l'espressione di un giudizio e non l'accertamento di un fatto. Si era tenuto conto delle sole dichiarazioni dei consulenti avversi, EZ, CI e PI non valutando quanto affermato dal prof. AR, consulente della difesa. Si erano superati i dubbi relativi all'effettivo svolgimento degli esami tossicologici fondando il giudizio sulle dichiarazioni del prof UD che non è un tossicologo (e che comunque non aveva escluso che i reperti prelevati dal OR lo consentissero). Un'irrisolvibile incertezza che aveva condotto il primo giudice alla decisione assolutoria. Non si era tenuto conto del fatto che l'esame tossicologico sui visceri non aveva rilievo, dovendo essere compiuto solo sui liquidi biologici, il sangue, le urine e la bile. Quanto alla dedotta sussistenza del dolo non si era tenuto conto dell'attività professionale pregressa svolta dei consulenti.
3.2.3. Con il terzo ed il quarto motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena ed alle statuizioni civili. La pena non era rispondente ai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. e, quanto alle statuizioni civili, si precisava che NI non era stata applicata la misura custodiale a seguito delle conclusioni della consulenza dei due imputati ma, anzi, la stessa era stata attenuata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi promossi nell'interesse dei due imputati sono fondati limitatamente alla ritenuta, dalla Corte territoriale, contestazione in fatto della circostanza aggravante disciplinata dal comma secondo dell'art. 476 cod. pen., la natura fidefacente della relazione consulenziale sulla disposta autopsia del cadavere del FA descritta al capo 1. 8 همه Nel resto i ricorsi non meritano, invece, accoglimento, ma, dovendosi ritenere gli ulteriori motivi, complessivamente, solo infondati e non tutti manifestamente tali o altrimenti inammissibili, deve considerarsi utilmente trascorso, ai fini della prescrizione, il lasso di tempo fino alla decisione di questa Corte così che i delitti ascritti al OR ed allo NI devono essere dichiarati estinti, con il conseguente annullamento della pronuncia di condanna agli effetti penali, fatti salvi, però, gli effetti civili della medesima.
2. La prima questione da affrontare è quella preliminare proposta nel ricorso OR, nel primo motivo, speso sull'assunto irregolare incardinamento del processo, svoltosi con rito immediato, secondo la difesa in assenza dei requisiti di legge. L'eccezione è infondata. E' innanzitutto evidente come la risposta fornita sul punto dalla Corte territoriale, in ordine alla corretta interpretazione della richiesta del pubblico ministero, sia scevra dei manifesti vizi logici lamentati dalla difesa. Il contenuto dell'atto del pubblico ministero, infatti, in cui si sottolineava l'evidenza della prova a carico dell'imputato e l'avvenuta contestazione del fatto in sede di interrogatorio di garanzia, riconducevano, con certezza, all'ipotesi prevista dall'art. 453, comma 1, cod. proc. pen. che così, infatti, recita: 11' 1. Quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile." Doveva pertanto considerarsi un mero refuso la citazione, nell'intestazione della richiesta della pubblica accusa, del comma 1 bis dello stesso articolo, che prevede l'immediato custodiale": "11-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame. ". 9 Così che già tale argomento, non adeguatamente contrastato nel ricorso, è sufficiente per ritenere infondata l'eccezione di nullità del rito formulata dalla difesa.
2.1. Ciò premesso in tema di corretta interpretazione della richiesta della pubblica accusa nel presente procedimento e, come detto, già di per sé - risolutivo della questione preliminare proposta vanno, comunque, ricordati i principi fissati da questa Corte in tema di, non solo possibile ma doverosa, valutazione da parte del giudice della richiesta stessa, dei suoi presupposti (come previsti dall'art. 453, commi 1 e 1 bis, codice di rito) e dello soglia processuale entro la quale devono essere rilevati. Si è infatti affermato che: - il giudice del dibattimento può sindacare i presupposti per l'ammissione del rito immediato esclusivamente nel caso di inosservanza di norme procedimentali concernenti l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato, ossia di violazioni attinenti all'esercizio del diritto di difesa, personale e tecnica, per le quali la nullità discende direttamente dalla previsione di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29570 del 27/03/2019, De Rose, Rv. 276731); - il giudice ha il potere dovere di qualificare correttamente la richiesta del P.M. di emissione di decreto di giudizio immediato solo formalmente qualificata ai sensi dell'art. 453, commi 1 bis e ter, cod. proc. pen. e nella quale siano stati, invece, richiamati i presupposti del giudizio immediato ordinario ex art. 453, comma primo, stesso codice, stante la diversità dei presupposti che caratterizzano le due ipotesi, posto che l'esatto inquadramento della richiesta di giudizio immediato non comporta alcuna "usurpazione" dell'esercizio dell'azione penale, che implicherebbe una richiesta non formulata dal P.M. ed abusivamente espletata da organo diverso (Sez. 5, n. 5578 del 08/10/2014, dep. 05/02/2015, Mocanu, Rv. 264345; Sez. 5, n. 32432 del 27/04/2018, Maier, Rv. 273579); -in caso di indagato in stato di custodia cautelare, Pubblico Ministero può richiedere alternativamente, quando ne sussistano i rispettivi presupposti, il giudizio immediato fondato sull'evidenza della prova di cui all'art. 453, comma primo, cod. proc. pen., ovvero quello cosiddetto custodiale di cui ai commi primo-bis e primo-ter della medesima disposizione (Sez. 3, n. 52037 del 11/11/2014, Rv. 261519); - è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., dopo aver emesso decreto che dispone il giudizio immediato, dichiari la nullità del decreto medesimo e ordini la restituzione degli atti al P.M., atteso che il giudice, una volta adottato il provvedimento endoprocedimentale, consuma il suo potere di controllo anche nel 10 те caso in cui rilevi il difetto di uno dei presupposti della richiesta del rito speciale, rimanendo competente in via eccezionale - e finché gli atti rimangono presso di -lui solo per i provvedimenti in materia di libertà (Sez. 4, Sentenza n. 14784 del 10/02/2016, D'Anna, Rv. 266812). Ne deriva pertanto che anche a prescindere da quanto si è ricordato sulla corretta interpretazione dell'atto del pubblico ministero ai sensi dell'art. 453 cod. proc. pen. il giudice a cui l'indicata richiesta era stata avanzata: - - poteva e doveva valutare quale delle due ipotesi previste dalla norma da ultimo citata ricorresse nella fattispecie;
-correttamente, non ne aveva rilevata la nullità non ravvisando alcuna violazione attinente l'esercizio dei diritti della difesa;
-una volta emesso il decreto previsto dall'art. 455 cod. proc. pen., aveva esaurito il proprio potere di controllo sulla richiesta del pubblico ministero. Un orientamento, quest'ultimo, che trova precisa conferma anche nella pronuncia delle Sezioni unite, citata nel ricorso (n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018), in cui si è affermato come la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non possa essere oggetto di ulteriore sindacato.
2.2. Quanto, invece, alle ulteriori doglianze difensive circa il mancato rispetto di alcune garanzie, essenziali per l'adeguato esercizio della difesa dell'imputato nel corso del procedimento, afferenti, in particolare, alla comunicazione prevista dall'art. 415 bis cod. proc. pen. ed alla esaustiva contestazione dei fatti contestati, deve, ancora, ricordarsi che: nel giudizio immediato, l'art. 453 cod. proc. pen. non prevede che la richiesta di giudizio debba essere preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sez. 1, n. 9429 del 17/12/2014, dep. 04/03/2015, Pancotto, Rv. 262645); - la mancata allegazione dell'interrogatorio di garanzia del OR e degli atti che l'avevano preceduto non consente a questa Corte di valutare la fondatezza della doglianza relativa alla incompleta contestazione dei fatti e degli elementi di prova, anche considerando che tale specifica censura non risulta essere stata prospettata con i motivi di appello (come emerge dalla incontestata sintesi degli stessi riportata nella sentenza impugnata), risultando pertanto anche per tale ragione inammissibile;
· comunque, l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali sia coercitive sia interdittive, come quella - applicata al ricorrente OR è equipollente all'interrogatorio sui fatti dai quali emerge la evidenza della prova >> previsto dall'art. 453 cod. proc. pen. per 11 2 l'accesso al giudizio immediato (Sez. 2, n. 17007 del 18/01/2012, Cannone, Rv. 252820). Vanno, di conseguenza, rigettate tutte le censure mosse alla sentenza impugnata nel primo motivo del ricorso OR.
3. Il secondo motivo del ricorso OR ed il secondo motivo del ricorso NI, entrambi spesi sulla ricostruzione dei fatti e sul raggiunto giudizio di colpevolezza degli imputati, vanno trattati, per la sovrapponibilità degli argomenti, unitariamente. Entrambi i motivi sono infondati anche perché sollecitano una non consentita riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte territoriale, infatti, sulla colpevolezza dei due imputati per entrambi i delitti loro ascritti, aveva reso una motivazione priva di manifeste aporie logiche, scandita dai passaggi logici che seguono.
3.1. Quanto al falso ideologico contestato al capo 1, relativo alla relazione consulenziale sull'autopsia del cadavere del FA, aveva rilevato come fosse stato accertato, dalla successiva perizia UD - che, nuovamente escussi tutti i consulenti di parte, ragionevolmente doveva considerarsi l'unica che non fosse rivolta a sostenere le ragioni, rispettive, dell'accusa e della difesa che l'esame autoptico non aveva coinvolto una serie di distretti corporei e precisamente il capo, il collo ed alcuni visceri (i polmoni, la milza, lo stomaco ed il fegato). Una conclusione neppure sostanzialmente contestata dal OR tanto che questi aveva inteso giustificare l'inserimento, nelle premesse dell'accertamento, di tali operazioni attribuendolo ad una erronea trasposizione, nella relazione FA, del contenuto di una diversa, e precedente, consulenza (sul cadavere di certo Petitti). Una giustificazione che si era rivelata, significativamente, priva di concreto fondamento alla luce della ricostruzione dei due diversi elaborati condotta dal primo giudice, richiamata dalla Corte d'appello e non adeguatamente contrastata nel ricorso. A ciò si era aggiunta l'ulteriore falsità, sempre ideologica, attinente il compimento delle analisi tossicologiche sui frammenti di visceri che si assumevano prelevati anche a tal fine (e non per le sole verifiche istologiche), 12 attribuibile sia al OR, sia allo NI (il quale avrebbe dovuto personalmente condurle), che aveva trovato logica smentita sia nella insufficiente quantità del materiale prelevato (idoneo pertanto alle sole analisi istologiche), sia nella incongrua giustificazione fornita dallo NI (avere esaminato i reperiti avvalendosi di una procedura scientificamente superata), sia dai diversi risultati ottenuti, proprio sugli stessi frammenti (ed a distanza di tempo) nell'ambito della perizia UD, in cui si erano rinvenute, proprio in tali organi, quelle tracce, di sostanze stupefacenti, che NI afferma di non avere trovato.
3.3. Un complessivo compendio probatorio che trova anche logica conferma nell'ulteriore condotta, contestata ai prevenuti al capo 2, in riferimento alla nuova relazione redatta dai due imputati, nella quale, al fine evidente di occultare i falsi compiuti nella stesura del primo elaborato, avevano affermato di avere manipolato i descritti organi interni, pulendo le cavità ed inserendo segatura e formalina, così da evitare la riesumazione del cadavere del FA ed il nuovo esame del medesimo da parte di diversi consulenti o periti. Una relazione la cui falsità (quantomeno in ordine agli organi non manipolati in sede autoptica), pertanto, risulta evidente anche perchè strumentale all'occultamento della precedente condotta, così contraddicendo anche la pretesa difensiva dell'errore incolpevole e della successiva ritrattazione, posto che, al più, sarebbe stato questo il momento nel quale, invece di perseverare nella falsa attestazione della completezza dell'esame autoptico, OR ed NI avrebbero potuto rivelarla (e non con la successiva nota, del novembre 2010, in concomitanza con la rivelazione dei risultati della nuova perizia) Si conferma pertanto la solidità della ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale che conduce alla conferma dei falsi ideologici contestati ad entrambi gli imputati ai capi 1 e 2 della rubrica.
3.4. Risultano inoltre prive di pregio anche le ulteriori doglianze formulate nei due ricorsi in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, quale falso ideologico commesso da un pubblico ufficiale (non ritenendo, le difese, tali i due imputati, per il ruolo rivestito, di consulenti non del giudice ma di una delle parti del processo), ed alla innocuità del medesimo ai sensi dell'art. 49 cod. pen.. 3.4.1. La qualifica di pubblici ufficiali dei consulenti del pubblico ministero è stata, infatti, più volte affermata da questa Corte: - agli esperti nominati dall'autorità di polizia giudiziaria a norma dell'art. 348 quarto comma, come del resto ai consulenti nominati dal pubblico ministero ai 13 sensi dell'art. 359 cod. proc. pen., spetta la qualifica di pubblici ufficiali. I predetti invero, a differenza dei consulenti dell'imputato che perseguono interessi di parte privata, concorrono oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria (Sez. 6, n. 2675 del 05/12/1995, dep. 13/03/1996, Tauzilli, Rv. 204516); - il consulente tecnico del pubblico ministero sia per l'investitura ricevuta dal magistrato (art. 359 c.p.), sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale (art. 357 c.p.), assume la qualifica di pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 4062 del 07/01/1999, Pizzicaroli, Rv. 214142). La stessa sentenza della Corte costituzionale, n. 163 del 2014, citata nel ricorso, non contrasta affatto tale principio di diritto, prendendo invece atto delle affermazioni della giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare delle Sezioni unite che avevano rimesso il quesito (circa la legittimità costituzionale dell'art. 322, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui per l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero per il compimento di una falsa consulenza prevede una pena superiore a quella di cui all'art. 377, comma primo, cod. pen., in relazione all'art. 373 cod. pen.>>), in ordine al fatto che a differenza dei consulenti tecnici nominati dalle parti "1 private, chiamati a svolgere un ruolo di ausilio alla difesa donde la loro - equiparazione al difensore, quanto a funzioni e garanzie il consulente tecnico del pubblico ministero ripeterebbe, infatti, dalla funzione pubblica dell'organo che coadiuva i relativi connotati>>. Nel compimento delle sue attività, egli assumerebbe, dunque, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
avrebbe, in quanto tale, il dovere di obiettività e imparzialità>>; non potrebbe, altresì, esimersi dal dire la verità.".
3.4.2. Né può considerarsi che le condotte ascritte ai due imputati non configurino il contestato delitto di falso perché le relazioni in cui si erano tradotte costituivano un atto valutativo e non accertativo di fatti, posto che risulta evidente come agli imputati non sia ascritta la falsità (o, meglio in questo caso, l'erroneità) del giudizio, ma la falsità della attestazione delle operazioni sulle quali lo stesso si era fondato, e quindi il fatto storico del loro effettivo compimento.
3.4.3. Né, infine, la fattispecie concreta consumata può essere ricondotta al paradigma dell'art. 49, comma 2, cod. pen., dovendosi ricordare, innanzitutto, che il falso innocuo si configura solo in caso di inesistenza dell'oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza 14 C probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo (da ultimo: Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Bautista, Rv. 270245). Così che l'avere attestato, da parte dei due ricorrenti, una inesistente completezza dell'esame autoptico, delle analisi tossicologiche e della manipolazione degli organi, non può certo dirsi privo di ogni valenza probatoria, sia perché, in via generale, ogni giudizio fonda la propria persuasività sulla mole dei dati raccolti al fine di formularlo, sia perché, in concreto, la nuova perizia ne aveva dimostrata il rilievo, giungendo il prof. UD a concludere, avendo esaminato anche i reperti che gli imputati avevano falsamente attestato di avere considerato, a ricondurre la morte del FA ad un più complesso determinismo, dovendosi anche considerare le sue patologie cardiache. Si conferma pertanto la complessiva 'infondatezza del secondo motivo di entrambi i ricorsi.
4. Come si è detto, la mera infondatezza degli illustrati motivi di ricorso comporta la declaratoria di estinzione del falso ideologico contestato ad entrambi gli imputati al capo 2 e non ritenuto dalla Corte di appello aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 476 cod. pen. essendo già decorso il relativo termine. Anche il delitto contestato al capo 1 risulta però prescritto non potendosi condividere, come già preannunciato, il giudizio della Corte territoriale in ordine all'avvenuta contestazione in fatto della ricordata circostanza aggravante. Sul punto sono pertanto fondati il quarto motivo del ricorso OR ed il primo motivo del ricorso NI. Si deve, infatti, ricordare che, con la sentenza Sorge, la n. 24906 del 18/04/2019, le Sezioni unite di questa Corte, hanno affermato che "in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, si che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma". E, nel primo capo di imputazione contestato ai ricorrenti, non si rinviene né alcuna citazione della norma né alcun accenno alla natura fidefacente dell'atto falso, posto che le indicate "false attestazioni" si limitavano a ricondurre la fattispecie al dettato del solo primo comma dell'art. 476 cod. pen., senza aggiunta alcuna che potesse ricondurre al secondo comma della medesima norma. Peraltro neppure il primo giudice aveva considerato la fattispecie aggravata non facendone riferimento alcuno né trattando della configurabilità dell'ipotesi prevista dal capo 1, né ricostruendo il conseguente trattamento sanzionatorio. 15 Ne deriva l'estinzione per intervenuta prescrizione anche di tale capo di imputazione.
5. Quanto si è sopra ricordato in tema di sussistenza dei contestati delitti, pur prescritti agli effetti penali, costituisce idonea argomentazione sia per non adottare una più favorevole formula di proscioglimento, sia per rigettare i ricorsi degli imputati agli effetti civili.
5.1. A tale ultimo proposito deve ritenersi priva di fondamento la censura formulata nel terzo motivo del ricorso OR in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a seguito della riforma della sentenza di prime cure, che aveva escluso la responsabilità del OR in ordine ai danni patite dalle parti civili, affermando che non vi era prova del nesso di causalità fra le condotte e l'evento dannoso, con un giudizio che era stato, appunto, rovesciato in sede di gravame. Le prove dichiarative che si assumono non rinnovate, infatti, attengono a diversi aspetti della complessiva ricostruzione dell'addebito, riguardando la stessa dichiarazione di colpevolezza del prevenuto in ordine alle condotte ascrittegli e non a quel nesso di causalità che era stato ritenuto non sufficientemente provato. Un rapporto di causalità che, alla luce delle medesime pronunce di merito, altrimenti indagato, facendo riferimento alle sole fonti documentali, va giudiziarie, che consentono, o non consentono, di comprendere se il primo esito consulenziale, ideologicamente falso, abbia comportato un danno alle costituite parti civili. Un quesito a cui la Corte territoriale aveva fornito adeguata risposta, anch'essa priva di manifesti vizi logici, considerando che, comunque, ricondotta, dal OR e dallo NI, l'eziologia del decesso del FA all'assunzione di stupefacenti da costoro forniti, IE e NI ne erano stati chiamati a rispondere, mentre l'ulteriore, più completo, e non falsificato nelle premesse, esame dell'UD, ponendo in dubbio la ricordata concatenazione causale, ne aveva determinato l'evidente alleggerimento della posizione processuale.
6. Da ultimo, non resta che prendere atto dell'assorbimento nella dichiarata estinzione dei delitti dei motivi spesi nei ricorsi sulla misura del trattamento sanzionatorio, il quinto per OR, il terzo ed il quarto per NI (nella parte non afferente le statuizioni civili la cui infondatezza si è appena rilevata). 16 7. rigetto dei ricorsi agli effetti civili comporta la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che si liquidano nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida per ciascuna di esse in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori come per legge. Così deciso, in Roma il 10 dicembre 2019. Il Presidente Il Consigliere estensore Ger Sabeone Enrico Vittorio Stanislao Scarlini чем CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 4 FEB 7020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Il Funzionario Giudiziario Cara DANZLE ux 17