Sentenza 7 aprile 2017
Massime • 1
In tema di falsità in atti, il falso innocuo si configura solo in caso di inesistenza dell'oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo. (Nella specie, relativa alla contraffazione di documenti abilitanti alla guida rilasciati dalla Repubblica Dominicana, la S.C. ha escluso la ricorrenza del falso innocuo invocata dall'imputato per la mancanza di prova circa la validità dei predetti documenti nel territorio dello Stato).
Commentari • 6
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile (Sez. 3, 2511/2015). In tema di falsità documentale commessa dal pubblico ufficiale, ai fini dell'individuazione di tale qualifica occorre, avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell'attività …
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La massima Integra il delitto di calunnia la condotta dell'appartenente alle forze dell'ordine che redige un'annotazione di servizio con la quale riferisce la commissione di più episodi delittuosi, pur essendo consapevole della falsità di alcuni di essi. (Fattispecie in cui venivano segnalati una pluralità di episodi di cessione di stupefacenti, uno solo dei quali non veritiero - Cassazione penale , sez. V , 14/06/2018 , n. 45821). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 13/02/2019 , n. 28231 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28.9.2016 la Corte d'appello di Lecce, in parziale …
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Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2017, n. 28599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28599 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2017 |
Testo completo
28599-17 addi 08 GIU 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano arju LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 07/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 994/2017 ANIELLO NAPPI - Presidente - REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N.33519/2016 ENRICO VITTORIO STANISLAO CA ALFREDO UA IRENE SCORDAMAGLIA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA OM FI DE nato il [...] avverso la sentenza del 28/01/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA Udito il Procuratore Generale in persona del PASQUALE FIMIANI che ha concluso per l'aucullamento win rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. BA DO EL Alexander, per il tramite del proprio difensore Avv. Francesco Murgia, propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Treviso in data 3 giugno 2011 che lo aveva riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., per avere contraffatto o fatto da altri contraffare una patente di guida apparentemente rilasciata dalla competente autorità della Repubblica Dominicana ed un permesso internazionale di guida apparentemente rilasciato dalla stessa autorità -, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio inflittogli. A fondamento della decisione la Corte territoriale assumeva che i documenti sequestrati all'imputato risultavano palesemente falsi, poiché era stato accertato dalla polizia giudiziaria che gli stessi erano frutto di un'attività illecita di contraffazione della quale era possibile valersi a pagamento tramite i canali internet;
che, ogni caso, vi era difformità tra il permesso di guida internazionale effettivamente rilasciato all'imputato dalle autorità dominicane, risultante dall'attestazione versata in atti, e quello trovato in suo possesso;
che, inoltre, era incongruo il riferimento operato dalla difesa dell'appellante all'art. 135 del Codice della Strada, non essendo certo che il BA fosse in possesso di una patente di guida rilasciata dalle autorità del suo paese e che ne avesse chiesto la conversione.
2. Il ricorrente articola in particolare due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 49, 477 e 482 cod. pen., e vizio di motivazione, poiché, anche a voler considerare il permesso di guida internazionale e la patente di guida apparentemente rilasciati dalla competente autorità dominicana come contraffatti, la detta loro falsificazione non sarebbe idonea ad integrare il reato contestato trattandosi di falsi innocui. Invero, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di appello avrebbe dovuto preliminarmente verificare se i documenti sequestrati all'imputato, corrispondenti a quelli genuini rilasciabili nello stato di appartenenza, fossero validi anche nel territorio dello Stato, abilitandolo alla guida, secondo le condizioni richieste dagli artt. 135 e 136 del vigente Codice della Strada, non essendo altrimenti gli stessi in condizione di dispiegare alcun effetto lesivo sul bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici di riferimento.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, per apoditticità dell'affermazione riguardante la contraffazione anche della patente di guida N sequestrata all'imputato, in assenza di un termine di confronto al quale ancorare il relativo giudizio di comparazione, non avendo né la pubblica accusa né la difesa dell'imputato allegato la corrispondente patente di guida genuina rilasciata dalle autorità dominicane. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati, vuoi perché diretti a mettere in discussione un accertamento in fatto quello della contraffazione del - permesso internazionale di guida e della patente di guida sequestrati all'imputato non certo rivedibile in questa sede di legittimità, vuoi perché non tengono - conto dei principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità in materia di rilevanza del cd. 'falso innocuo'.
2. Deve preliminarmente evidenziarsi che la Corte territoriale ha motivato adeguatamente sulle ragioni per cui ha ritenuto la falsità non solo del permesso di guida internazionale n. 9348588452 - rilasciato in una data diversa da quella indicata dalle autorità dominicane nell'attestazione prodotta dalla difesa dell'imputato ed avente diversa scadenza rispetto a quello sequestrata -, ma anche della patente di guida (non internazionale) la cui contraffazione è - contestata dall'imputato (nel secondo motivo di ricorso) per non essere presente in atti il corrispondente documento genuino sul quale operare il raffronto -, avendo richiamato i risultati delle indagini tecniche compiute dalla polizia giudiziaria che riferivano dell'essere entrambi i documenti sequestrati all'imputato frutto di fantasia ed oggetto di un'attività illecita di contraffazione della quale era possibile fruire a pagamento tramite i canali telematici. Trattasi, all'evidenza, di valutazioni di merito, che, siccome sostenute da argomentazione completa e plausibile, non sono suscettibili di revisione in sede di legittimità, a fronte, peraltro, di censure meramente ripetitive di quelle di gravame, che non si confrontano affatto con la specifica motivazione resa dai giudici di merito sul punto. - che deve3. La mancanza di una valida patente di guida dominicana logicamente dedursi dall'avere l'autorità dominicana attestato soltanto il rilascio in favore dell'imputato di un permesso di guida internazionale rende del tutto - irrilevanti, inoltre, le considerazioni giuridiche di cui al primo motivo di ricorso, essendo pacifico che gli articoli 135 e 136 del Codice della Strada si applicano a chi sia effettivo titolare di patente di guida conseguita in un paese estero.
4. Quanto all'erronea applicazione della legge penale e al correlato difetto di motivazione, eccepiti dal ricorrente, con riferimento alla disciplina dettata per il 3 reato impossibile dall'art. 49, comma 2, cod. pen., non essendovi riscontro, nella fattispecie concreta, della validità sul territorio dello Stato dei documenti stranieri abilitanti alla guida corrispondenti a quelli contraffatti, occorre osservare che nell'ipotesi del falso innocuo, viene in rilievo il profilo dell'inesistenza dell'oggetto, con la conseguenza che esso si verifica allorché il falso cada sull'atto o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria (Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990 - dep. 17/08/1990, Casarola, Rv. 18513201). Si è, pertanto, affermato da parte di questa Corte che il cosiddetto falso "innocuo" non può essere se non quello che incide su un documento inesistente o assolutamente nullo (Sez. 5, n. 5414 del 20/03/1984 dep. 12/06/1984, - Marinelli, Rv. 16474201). Allo scopo di meglio chiarire la portata di queste enunciazioni, vale ribadire che, nella elaborazione della più recente dottrina sul tema del bene giuridico tutelato dalle norme sul falso, è divenuto prevalente il riferimento alla efficacia probatoria del documento, per cui, se il falso lede l'aspettativa sociale di corrispondenza ai fatti di alcuni tipi di rappresentazione, la innocuità della contraffazione о dell'alterazione di un documento può essere dovuta esclusivamente all'inesistenza dell'oggetto materiale tipico delle falsità in atti, il quale deve essere rappresentato da un documento dotato di efficacia probatoria legale. Può dirsi, dunque, che la condotta falsificatrice che riguardi l'uso del documento e che implichi, come nel caso scrutinato, valutazioni circa la validità dello stesso sul territorio dello Stato non è innocua perché non cade - sull'oggetto materiale del reato, vale a dire sul documento in sé.
5. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7/4/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Gumi HA IE PI