Sentenza 8 ottobre 2014
Massime • 1
Il giudice ha il potere dovere di qualificare correttamente la richiesta del P.M. di emissione di decreto di giudizio immediato solo formalmente qualificata ai sensi dell'art. 453, commi 1 bis e ter, cod. proc. pen. e nella quale siano stati, invece, richiamati i presupposti del giudizio immediato ordinario ex art. 453, comma primo, stesso codice, stante la diversità dei presupposti che caratterizzano le due ipotesi. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'esatto inquadramento della richiesta di giudizio immediato non comporta alcuna "usurpazione" dell'esercizio dell'azione penale, che implicherebbe una richiesta non formulata dal P.M. ed abusivamente espletata da organo diverso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2014, n. 5578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5578 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 08/10/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 2876
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 18917/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NU HA N. IL 19/04/1978;
AL HA AN N. IL 19/12/1973;
avverso la sentenza n. 1970/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 08/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio sul trattamento sanzionatorio e su 163 c.p. con rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8 dicembre 2013 la Corte di Appello di Catanzaro riformava la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 23.5.2012 ed assolveva NU HA e LA HA EL dal reato di rapina in danno di IU Cezarel, rideterminando la pena per il delitto di lesioni aggravate (trauma cranio facciale, frattura ossa nasali, contusioni ed escoriazioni varie ecc.) in danno del predetto IU, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, in anni uno e mesi sei di reclusione.
2. Avverso tale sentenza il NU ed il LA, a mezzo del loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con i quali lamentano:
-con il primo motivo, il difetto di motivazione e la violazione di norme processuali previste a pena di nullità ed inammissibilità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), atteso che in appello i ricorrenti avevano eccepito la nullità della richiesta di giudizio immediato di cui all'art. 453 c.p.p., comma 1 bis, essendo stata tale richiesta presentata (in data 5.7.2011) prima della decisione del Tribunale del riesame (in data 6.7.2011), ma i giudici di merito rigettavano tale eccezione, riqualificando la richiesta di giudizio immediato cautelare in giudizio immediato probatorio, violando le norme che disciplinano le funzioni dell'organo giudicante;
tale riqualificazione è illegittima, atteso che usurpa l'esercizio dell'azione penale da parte del P.M., non essendo il giudice investito di alcun potere sostitutivo rispetto al P.M., ne' il giudice di primo grado, ne' quello di secondo grado hanno indicato quale fosse l'evidenza probatoria, sicché deve considerarsi illegittima e quindi nulla;
- con il secondo motivo, la violazione della legge penale ed il difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), non avendo la Corte di merito inteso riconoscere le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, senza indicare le ragioni di tale scelta ed avendo, invece, irrogato una pena sproporzionata rispetto al fatto contestato;
lo stato di ubriachezza del IU avrebbe dovuto indurre a valutare concretamente la personalità degli imputati e non già a stigmatizzare il loro comportamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non meritano accoglimento.
1. La doglianza di cui al primo motivo di ricorso circa la nullità della richiesta di giudizio immediato "cautelare", in quanto avanzata prima della definizione della procedura di riesame, è infondata. Ed invero, già il giudice di primo grado con motivazione articolata immune da vizi, aveva evidenziato che sebbene l'intestazione della richiesta del P.M. di emissione del decreto di giudizio immediato nei confronti degli imputati richiamasse l'art. 453 c.p.p., comma 1 bis, tuttavia, dal contenuto dell'atto, indicante analiticamente le fonti di prova, emergeva che la richiesta di giudizio immediato era stata formulata ai sensi dell'art. 453 c.p.p., comma 1 ed era stata depositata nel rispetto del termine fissato dall'art. 454 c.p.p. ed analogamente il successivo decreto del G.i.p. che aveva disposto il giudizio immediato, pur attestando la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 453 c.p.p., comma 1 bis, dava altresì atto della sussistenza dell'evidenza della prova richiesta ai fini della proposizione del giudizio immediato ordinario.
Il giudice d'appello, nel fare propria la valutazione operata dal primo giudice, ha ribadito come il provvedimento che ha disposto il giudizio immediato è stato solo formalmente qualificato ai sensi dell'art. 453 c.p.p., commi 1 bis e ter, essendo stati valutati, invece, (dal P.M. e dal g.i.p., poi) i presupposti per il giudizio immediato ordinario di cui all'art. 453 c.p.p., commi 1 bis e 1 ter.
1.1. Orbene il ricorrente non contesta l'avvenuta valutazione dell'"evidenza della prova" prospettata dal P.M. e ritenuta dal G.i.p. ai sensi dell'art. 455 c.p.p., ma si limita a lamentare che i giudici di merito avrebbero "usurpato" l'esercizio dell'azione penale, di pertinenza del P.M., interpretando diversamente la sua richiesta (non di giudizio immediato cautelare, bensì ordinario), ma tale deduzione rivela la sua infondatezza per due aspetti.
1.2. Innanzitutto il giudice proprio perché la richiesta si fondava sull'evidenza della prova era tenuto a qualificare correttamente la richiesta avanzata, a dispetto dell'intestazione, stante la diversità dei presupposti che caratterizzano le due ipotesi di giudizio immediato, quella di cui all'art. 453 c.p.p., comma 1 che richiede appunto l'evidenza della prova e di cui ai commi 1 bis e 1 ter, che richiede che la persona sottoposta alle indagini sia sottoposta a custodia cautelare. Nulla impedisce che sebbene sottoposto a custodia cautelare l'indagato possa essere destinatario della richiesta di cui all'art. 453 c.p.p., comma 1 quando la "prova appaia evidente" così come è avvenuto, secondo i giudici di merito, nella fattispecie in esame. Non si tratta quindi di "usurpazione" dell'esercizio dell'azione penale, concetto questo che implica una richiesta non esercitata dal P.M. ed abusivamente espletata da organo diverso, bensì del corretto inquadramento della richiesta stessa, compito al quale il giudice non avrebbe potuto sottrarsi, anche in considerazione del fatto che il decreto con il quale il Giudice dispone, in qualsiasi forma, il giudizio, quale sia l'atto, ha una funzione di spinta processuale, che appartiene alla sfera potestativa del giudice investito della richiesta di vocatio in iudicium, ne' potrebbe determinare alcuna regressione ne' alcuna situazione di stallo ed è pertanto non impugnabile (Cass., Sez. Un., 26 marzo 2009, n. 25957 Toni, C.E.D. cass., n. 243590 e Sez. 2, 15/06/2012, n. 35613).
2. Il secondo motivo di ricorso del pari è infondato. Ed invero, il giudice d'appello ha compiutamente motivato in ordine all'entità della pena irrogata , alle ragioni ostative alla concessione delle attenuanti generiche ed alla sospensione condizionale della pena. In particolare, la Corte territoriale senza incorrere in vizi, ha evidenziato come l'accanimento gratuito e l'efferatezza della violenza usata dai due imputati tali da configurare l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 4, in uno all'entità delle lesioni prodotte alla p.o., escludesse la possibilità di riconoscere agli imputati le circostanze attenuanti generiche, oltre ad indurre alla quantificazione della pena nella misura irrogata.
2.1. Più volte questa Corte ha evidenziato che, in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni, tanto del fatto quanto del soggetto, che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, 27/01/2012, n. 19639), dimostrazione questa che nella fattispecie in esame all'evidenza è stata ritenuta insussistente dalla Corte territoriale.
2.2. Per quanto concerne, poi, specificamente la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale, anche qui, senza incorrere in vizi ha ritenuto che le modalità della condotta e la personalità degli imputati non consentissero di formulare una prognosi favorevole, ai sensi dell'art. 164 c.p., e che pertanto agli stessi non fosse concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena. D'altra parte, il giudice d'appello non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, ne' a motivare specificamente sul punto, quando l'interessato si limiti, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, ad un generico e assertivo richiamo dei benefici di legge, senza indicare alcun elemento di fatto astrattamente idoneo a fondare l'accoglimento della richiesta (Sez. 4, 03/12/2013, n. 1513).
3. Per le ragioni dette, pertanto, i ricorsi vanno rigettati e ciascun ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2015