Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2002, n. 699
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Sentenza 22 gennaio 2002

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Nella vigenza della legge 27 luglio 1978 n. 392, per determinare l'equo canone nelle locazioni di immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il locatore può dimostrare il maggior costo di produzione, rispetto a quello annualmente fissato con d.P.R. a norma dell'art. 22, primo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392, soltanto in base a documentazione di origine pubblica; il certificato catastale può costituire documentazione idonea a tal fine solo ove la P.A. abbia controllato con esito positivo i dati costitutivi forniti dal privato e quest'ultimo abbia provato che in relazione alla rendita catastale o alla classe dell'immobile il costo reale di produzione dell'immobile è maggiore di quello dell'edilizia convenzionata, che costituisce uno dei parametri indicati dal medesimo art. 22, terzo comma, per la determinazione del costo - base.

L'aggiornamento del canone, stabilito dal primo comma dell'art. 24 della legge 27 luglio 1978 n. 392 nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente, costituisce, per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975, un aggiornamento del costo base di produzione, che il legislatore, ha fissato con riferimento a detta data, indipendentemente dal mese effettivo di ultimazione della costruzione; il suddetto aggiornamento, pertanto, va effettuato a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di costruzione, con scatto al primo gennaio dell'anno dopo, e non dall'entrata in vigore della legge sull'equo canone, ne' dalla data di conclusione del contratto di locazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2002, n. 699
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 699
    Data del deposito : 22 gennaio 2002

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