Sentenza 10 febbraio 2016
Massime • 1
E abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., dopo aver emesso decreto che dispone il giudizio immediato, dichiari la nullità del decreto medesimo e ordini la restituzione degli atti al P.M., atteso che il giudice, una volta adottato il provvedimento endoprocedimentale, consuma il suo potere di controllo anche nel caso in cui rilevi il difetto di uno dei presupposti della richiesta del rito speciale, rimanendo competente in via eccezionale - e finché gli atti rimangono presso di lui - solo per i provvedimenti in materia di libertà. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato il provvedimento di revoca del decreto di giudizio immediato, che il medesimo G.i.p. aveva precedentemente emesso in violazione del termine dei 180 giorni previsto dall'art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Decreto che dispone il giudizio immediato non prevede un ricorsoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 febbraio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Isernia disponeva il giudizio immediato ex art. 453, comma 1-bis cod. proc. pen. nei confronti di A. D. e M. M., imputati dei reati di cui agli artt. 110, 337, 582 e 585, 624-bis e 648 cod. pen.. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il predetto provvedimento proponevano ricorso per cassazione gli imputati, con atto a forma del comune difensore, articolando un unico motivo con il quale si contestava la violazione di legge per essere prevista, in ordine ai reati per cui si procede, la citazione diretta a giudizio ex art. 550 cod. proc. pen. con conseguente insussistenza dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/2016, n. 14784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14784 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2016 |
Testo completo
147 8 4/ 1 6 ASTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA n. 184/2016 Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Presidente - Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - - Consigliere rel.- Dott. GABRIELLA CAPPELLO REGISTRO GENERALE n. 14926/2015 Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA . sul ricorso proposto da: 5 PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI nei confronti di D'AN IO n. 30/12/1975 ME IO n. 08/11/1988 avverso il provvedimento 593/2015 GIP TRIBUNALE TRAPANI, in data 03/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Fulvio BALDI, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti all'Ufficio G.U.P del Tribunale di Trapani. 4 1 Ritenuto in fatto 1. Il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ha proposto ricorso per cassazione per vizio di abnormità avverso il decreto del G.I.P. presso il medesimo Tribunale, con il quale è stato revocato il decreto di giudizio immediato in data 19/02/2015, emesso dal medesimo G.I.P. nell'ambito del procedimento a carico di D'AN IO e ME IO.
2. Il ricorrente censura il provvedimento sotto due distinti profili: a) il G.I.P. ha agito in virtù di un potere di auto annullamento non previsto dalla legge e dopo essersi spogliato del procedimento, per essere la fase del giudizio già : instaurata;
b) il giudice ha errato anche sul presupposto della ritenuta nullità, ricavando dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali n. 42979 del 14/10/2014, un principio di diritto ivi non formulato, in base al quale il mancato rispetto del termine di 180 giorni previsto dall'art. 453 comma 1 bis codice di rito determinerebbe la "revocabilità" del decreto di giudizio immediato. Ha, quindi, chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnato decreto del 19/02/2015 e di tutti gli atti consequenziali, tra cui l'ordinanza di revoca della misura cautelare per decorrenza dei termini massimi di fase, con trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso del processo.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le sue conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con restituzione degli atti all'Ufficio GUP del Tribunale di Trapani. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato.
2. Nel decreto impugnato si dà atto della circostanza che, successivamente all'emissione del decreto disponente il giudizio immediato, la difesa del D'AN aveva rilevato che, contrariamente a quanto riportato nel provvedimento, la richiesta del P.M. ai sensi dell'art. 453 c.p.p. era intervenuta oltre il termine di cui al comma 1 bis dello stesso articolo e che tale circostanza era "...foriera di dirimenti conseguenze nel caso in esame" (decorrenza del nuovo termine di fase della custodia cautelare ex art. 303 c.p.p.). A sostegno della soluzione adottata, quel giudice ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite sopra citato, per inferirne la natura perentoria del termine violato e la necessità di porre rimedio, attraverso la revoca del decreto errato, ad una situazione che avrebbe riverberato conseguenze sul piano cautelare, stante 2 де l'insindacabilità del decreto disponente il giudizio immediato da parte del giudice del dibattimento. La soluzione adottata, oltre a porsi come doverosa ed imprescindibile, avuto riguardo alla situazione cautelare sottostante, sarebbe coerente con la disponibilità degli atti in capo all'ufficio G.I.P., in pendenza dei termini per presentare richieste di rito alternativo.
3. Il ricorrente ha ritenuto, al contrario, abnorme il provvedimento, invocando la giurisprudenza secondo cui il G.I.P., una volta adottato il decreto disponente il giudizio, si spoglia del procedimento e non può agire in via di auto tutela, residuando : in capo allo stesso solo una competenza eccezionale, limitata all'adozione dei provvedimenti de libertate. Il ricorrente, peraltro, evidenzia che il provvedimento impugnato è stato adottato addirittura in difetto di un fatto processuale nuovo ed in virtù di una mera rivalutazione della decisione già assunta, sulla scorta di un principio di diritto non rinvenibile nel precedente citato. Infatti, secondo parte ricorrente, da un lato, in quell'arresto giurisprudenziale non sarebbe stato affermato che i termini assegnati al P.M. dall'art. 453 comma 1 bis codice di rito sono perentori, dall'altro, si sarebbe invece ribadito il principio secondo cui, una volta instauratosi il giudizio immediato, l'ordinamento non consente una regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.
4. Il provvedimento impugnato è affetto da abnormità, essendo stato espressamente adottato dal G.I.P. nell'esercizio di un potere di autotutela che, tuttavia, la legge non disciplina. Nello specifico, la competenza del G.I.P., successivamente all'emissione del decreto disponente il giudizio (a prescindere dalla correttezza del provvedimento adottato), è infatti residuale ed eccezionale, riguardando unicamente i provvedimenti in materia di libertà e non potendo quel giudice adottare un provvedimento di auto- annullamento del precedente decreto che, invero, non è previsto da alcuna norma processuale e si pone fuori dall'ordinamento (Sez. 6 n. 3860 del 19/10/2000, Rv. 217637). Tale profilo è assorbente rispetto a quelli ulteriori pur emersi nel caso di specie, strettamente connessi alla natura del controllo esercitato dal G.I.P. sulla richiesta di giudizio immediato, formulata in violazione dei termini stabiliti dall'art, 453 comma 1 cod. proc. pen.. Ed infatti, pur prendendo atto del principio di diritto, recentemente stabilito dal Supremo Collegio, secondo cui "L'inosservanza dei termini di novanta e centottanta giorni, previsti rispettivamente per la richiesta di giudizio immediato ordinario e per quello cautelare è rilevabile da parte del giudice per le indagini preliminari, attenendo ai presupposti del rito" (Sez. U. n. 42979 del 26/06/2014, Rv.260017), da esso non può farsi discendere l'esistenza di un potere di auto tutela in capo al G.I.P. che, una volta adottato il provvedimento di impulso endo processuale (in virtù del quale il procedimento è peraltro approdato alla fase 3 де successiva dibattimentale), consuma il suo potere di controllo, anche nel caso in cui non abbia rilevato il difetto di uno dei presupposti della richiesta del rito speciale. Né tale potere può desumersi dai dicta del Supremo Collegio contenuti nell'arresto giurisprudenziale al quale, con differenti e contrapposte letture, si sono richiamati sia il G.I.P. che il P.M. ricorrente: stante la sua natura endoprocessuale e meramente strumentale, all'interno della più ampia sequenza procedimentale di approdo alla fase del dibattimento, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari è addirittura insindacabile da parte del giudice del dibattimento, poiché chiude una fase di carattere endoprocessuale, assolutamente priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, i cui diritti di difesa non sono in alcun modo lesi dalla sua eventuale erronea adozione, che può assumere semmai rilievo in ambiti diversi da quello processuale (cfr., in motivazione, Sez. U. n. 42979 del 2014, richiamata). In ogni caso e risolutivamente, deve considerarsi che l'istituto dell'autotutela, consente alla pubblica amministrazione di correggere che propri provvedimenti errati, trova una limitata applicazione nel settore della amministrazione della giustizia (Sez. 5 n. 5825 del 02712/1999 Cc. (dep. 13701/2000), Rv.215567) e che, non configurandosi una nullità del decreto che abbia disposto il giudizio immediato in violazione dei termini stabiliti dalla legge per la formulazione della relativa istanza, neanche sotto tale profilo può giustificarsi la regressione del procedimento in virtù del provvedimento di revoca censurato.
6. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Trapani per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trapani per l'ulteriore corso. Deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016. Il Consigliere est. Il Presidente Gabriella Cappello Ganell seppelle OC IO OT LA S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE! IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Drissa Gabriella Lamelza 4