Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/11/2024, n. 30605
CASS
Ordinanza 28 novembre 2024

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L'eccesso di potere giurisdizionale "per arretramento", denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale deneghi la propria giurisdizione sulla base dell'erroneo presupposto che la materia, astrattamente considerata, non possa formare oggetto della funzione giurisdizionale, mentre non si prospetta in caso di negazione in concreto di tutela, determinata dall'errata interpretazione di norme sostanziali o processuali, dal momento che, in tale ipotesi, la censura non investe la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza del Consiglio di Stato relativa a un'espropriazione per pubblica utilità, col quale si censurava l'erronea statuizione di avvenuta formazione del giudicato esterno circa l'insussistenza del diritto alla retrocessione dei beni espropriati, la declaratoria di prescrizione della domanda risarcitoria e l'irrilevanza e manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale proposta dai ricorrenti).

Nei giudizi in cui si pongono questioni di riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudici speciali, il potere di enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge - conferito alla S.C. dall'art. 363, comma 3, c.p.c. - può essere esercitato limitatamente alla giurisdizione medesima e a condizione che la questione posta dal ricorso inammissibile rivesta quella "particolare importanza" che giustifica l'intervento in funzione nomofilattica.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/11/2024, n. 30605
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30605
Data del deposito : 28 novembre 2024

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