Ordinanza presidenziale 14 novembre 2024
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 25/06/2025, n. 12606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12606 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12606/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04068/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4068 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno (Questura di Roma), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del decreto dell’intimata Questura del 2 marzo 2016, di archiviazione della sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe, di archiviazione della propria istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
1.1. Il ricorrente ha articolato un unico motivo di ricorso ( Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; Viola-zione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 10 bis l. n. 241/1990 e ss.mm., violazione dell’art. 5, co. 5 D.Lgs. n. 286/1998, violazione dell’art. 2 l. n. 241/90, mancata comunicazione del preavviso ex art. 10 bis l. n. 241/90, omessa regolare notifica del preavviso; eccesso di po-tere per motivazione erronea, illegittima, insufficiente e contradditto-ria; eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta delle ragioni espresse e/o ad esso sottese; violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa - violazione del giusto pro-cedimento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contradditto-rietà, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento ), con il quale ha sostenuto che il preavviso di rigetto non gli sarebbe mai stato inviato.
2. Con ordinanza presidenziale n. 5262 del 14 novembre 2024 è stato disposto all'intimata amministrazione di depositare una documentata relazione sui fatti di causa ed è stato altresì invitato il ricorrente a specificare l'eventuale persistenza dell'interesse al ricorso.
3. Il 13 maggio 2025 si è costituita l'intimata amministrazione, che ha depositato documenti.
4. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, rilevata la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
2. Premesso che la documentazione depositata dall’amministrazione il 13 maggio 2025 è inutilizzabile perché prodotta oltre il termine perentorio di cui all’art. 73, c. 1, c.p.a. (cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. V, 23 maggio 2022, n. 4059; Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2021, n. 395; Cons. St., sez. V, 9 gennaio 2019, n. 395), nel caso di specie la condotta processuale del ricorrente milita chiaramente nel senso della mancanza di un suo qualche interesse alla definizione nel merito del presente giudizio.
Si consideri la complessiva attività processuale del ricorrente.
Egli, dopo il deposito del ricorso nell’aprile del 2022 (con contestuale istanza di fissazione dell’udienza di discussione): (i) non ha riscontrato l’ordinanza presidenziale n. 5262 del 14 novembre 2024 (con la quale gli era stato chiesto di rappresentare se avesse ancora interesse alla decisione nel merito del giudizio); (ii) è restato inerte in prossimità dell’udienza, non avendo depositato alcuna memoria, né chiesto il passaggio in decisione della causa; (iii) non ha infine preso parte all’udienza in cui la causa è stata discussa.
Vi sono pertanto elementi univoci, emergenti dal suddetto contegno processuale (cfr. art. 84, c. 4, c.p.a.) – da valutare peraltro alla luce dell’obbligo di cooperazione espressamente previsto dall’art. 2, c. 2, c.p.a. – tali da far desumere che l’odierno ricorrente non abbia più alcun interesse alla decisione nel merito del presente ricorso (art. 35, c. 1, lett. c , c.p.a.).
Infatti, ove fosse permasto un qualche interesse a una pronuncia di merito (fosse anche risarcitorio o persino morale e strumentale), parte ricorrente non sarebbe rimasta del tutto inerte a fronte di un espresso invito dell’autorità giurisdizionale a manifestare il proprio interesse alla definizione nel merito del giudizio (cfr., di recente, TAR Veneto, sez. I, 4 aprile 2025, n. 483 e la giurisprudenza ivi richiamata) o si sarebbe quantomeno peritata di compiere uno degli atti sopra meglio specificati.
3. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Il carattere in rito della pronuncia, resa peraltro a seguito di un’eccezione formulata d’ufficio, in un contesto di assenza di difese scritte dell’amministrazione resistente (che ha per di più tardivamente prodotto documenti agli atti di causa in assenza di un’istanza di autorizzazione ex art. 54, c.p.a.), impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.