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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/12/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MA CA RE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 2226 dell'anno 2022
OGGETTO
Differenze retributive
TRA
(cf. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Pietro Parte_1 C.F._1
ON (cf.: , presso il cui studio legale elettivamente C.F._2 domicilia giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
(P. IVA: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t. (C.F.: ), rapp.ta e Controparte_2 C.F._3 difesa dall'Avv. Giovanni Maiorisi (C.F.: ) in virtù di procura C.F._4 rilasciata su foglio separato dalla memoria di costituzione e risposta telematica. resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo e da note sostitutive dell'udienza depositate in data 17-12-2025. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 25-03-2022, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di essere stato assunto in data 24 maggio 2019 con contratto a tempo determinato semestrale come “autista - operaio C3” dalla
[...]
, esercente l'attività imprenditoriale di autorimessa e noleggio Controparte_1 automezzi con conducente, per il trasporto sul territorio nazionale e internazionale;
che in occasione della ricezione della busta paga di Agosto 2019, si era lamentato della non 1 corrispondenza dell'importo ricevuto in ragione delle ore di lavoro prestate nel corrispondente periodo;
che in risposta delle proprie rimostranze, la datrice di lavoro non gli aveva corrisposto la retribuzione;
che a causa di tale comportamento, si era visto costretto a rassegnare le proprie dimissioni in data 14-10-2019.
Tanto premesso, il ricorrente, lamentando l'insufficienza delle retribuzioni percepite rispetto alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto, invocando l'applicazione diretta o, in subordine, parametrica ex artt.36 Cost e 2099 c.c. del CCNL invocato, chiedeva la condanna della parte convenuta al pagamento delle differenze retributive come quantificate in ricorso. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, eccependo con varie argomentazioni l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva ripetutamente rinviata dal precedente magistrato assegnatario;
all'esito del suo trasferimento presso altro Ufficio Giudiziario, con provvedimento in data 8-10-2025, questo Presidente di Sezione, nell'ottica della definizione prioritaria dei giudizi aventi data di iscrizione a ruolo ultratriennale, disponeva l'assegnazione a sé medesimo del presente giudizio.
Concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter cpc, all'esito della scadenza, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di
2 economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nel caso in esame, le parti, in data 01-12-2025 (cfr. in atti) hanno definito transattivamente la presente lite: nel verbale conciliativo, il ricorrente con la corresponsione dell'importo complessivo di €.1.800,00, a titolo di bonus transattivo, dichiarava di non aver altro a pretendere dalla società convenuta per alcun titolo.
Attraverso l'accordo transattivo versato in atti, deve quindi ritenersi che le parti non abbiano più interesse al prosieguo del presente giudizio sicchè ne consegue la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, in considerazione dell'avvenuta definizione transattiva della controversia.
3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della con Parte_1 Controparte_1 ricorso depositato in data 25-03-2022, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MA CA RE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 2226 dell'anno 2022
OGGETTO
Differenze retributive
TRA
(cf. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Pietro Parte_1 C.F._1
ON (cf.: , presso il cui studio legale elettivamente C.F._2 domicilia giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
(P. IVA: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t. (C.F.: ), rapp.ta e Controparte_2 C.F._3 difesa dall'Avv. Giovanni Maiorisi (C.F.: ) in virtù di procura C.F._4 rilasciata su foglio separato dalla memoria di costituzione e risposta telematica. resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo e da note sostitutive dell'udienza depositate in data 17-12-2025. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 25-03-2022, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di essere stato assunto in data 24 maggio 2019 con contratto a tempo determinato semestrale come “autista - operaio C3” dalla
[...]
, esercente l'attività imprenditoriale di autorimessa e noleggio Controparte_1 automezzi con conducente, per il trasporto sul territorio nazionale e internazionale;
che in occasione della ricezione della busta paga di Agosto 2019, si era lamentato della non 1 corrispondenza dell'importo ricevuto in ragione delle ore di lavoro prestate nel corrispondente periodo;
che in risposta delle proprie rimostranze, la datrice di lavoro non gli aveva corrisposto la retribuzione;
che a causa di tale comportamento, si era visto costretto a rassegnare le proprie dimissioni in data 14-10-2019.
Tanto premesso, il ricorrente, lamentando l'insufficienza delle retribuzioni percepite rispetto alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto, invocando l'applicazione diretta o, in subordine, parametrica ex artt.36 Cost e 2099 c.c. del CCNL invocato, chiedeva la condanna della parte convenuta al pagamento delle differenze retributive come quantificate in ricorso. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, eccependo con varie argomentazioni l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva ripetutamente rinviata dal precedente magistrato assegnatario;
all'esito del suo trasferimento presso altro Ufficio Giudiziario, con provvedimento in data 8-10-2025, questo Presidente di Sezione, nell'ottica della definizione prioritaria dei giudizi aventi data di iscrizione a ruolo ultratriennale, disponeva l'assegnazione a sé medesimo del presente giudizio.
Concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter cpc, all'esito della scadenza, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di
2 economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nel caso in esame, le parti, in data 01-12-2025 (cfr. in atti) hanno definito transattivamente la presente lite: nel verbale conciliativo, il ricorrente con la corresponsione dell'importo complessivo di €.1.800,00, a titolo di bonus transattivo, dichiarava di non aver altro a pretendere dalla società convenuta per alcun titolo.
Attraverso l'accordo transattivo versato in atti, deve quindi ritenersi che le parti non abbiano più interesse al prosieguo del presente giudizio sicchè ne consegue la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, in considerazione dell'avvenuta definizione transattiva della controversia.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della con Parte_1 Controparte_1 ricorso depositato in data 25-03-2022, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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