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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/06/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Francesco Salvatore Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio ConIGliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii ConIGliere
riunita in Camera di ConIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 332/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 25.6.2025 con trattazione scritta
TRA
quale procuratore generale di , Parte_1 Persona_1
e rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avv. Elio Di Filippo giusta procura allegata agli atti del fascicolo di primo grado conferita anche per il presente grado, elettivamente domiciliato in Pescara, Via Venezia n.25 presso lo studio del predetto avvocato
APPELLANTE
rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Ca- Controparte_3 lore giusta procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata in
Sulmona (Aq), Via Gramsci n. 29 presso lo studio del predetto avvocato
APPELLATA
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
,
[...] Controparte_7 , Controparte_8 CP_9
, nonchè e
[...] CP_10 Controparte_11
in qualità di eredi IGnora Controparte_12 [...]
Persona_2
- APPELLATI CONTUMACI -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, per i motivi sopra rasse- gnati, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia gravata, così provvedere: in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già richiesti dall'odierno appellante nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nel primo motivo del presente atto;
nel merito, riformare integralmente la senten- za impugnata accogliendo la domanda originariamente proposta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”.
l'appellata: “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare inammissibile e, comunque, riget- tare l'appello proposto dal IG. nella sua qualità di procurato- Parte_1 re di , e , per essere lo stesso del Persona_1 Controparte_1 CP_2 tutto infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare integral- mente l'impugnata sentenza n. 609/2022 del Tribunale dell'Aquila. In via su- bordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che la Corte ritenga, seppur parzialmente, di ammettere prova testimoniale richiesta dall'attore, la conve- nuta chiede di essere ammessa a prova contraria e diretta a quella articolata da controparte, con gli stessi testi e con i propri, di seguito indicati, nonché a prova testimoniale diretta sui seguenti capitoli: 1) “Vero che, dagli anni '90 all'evento sismico del 2009, ma anche successivamente, si è recato in S. Be- nedetto in Perillis per verificare lo stato degli immobili di proprietà della IG.ra , madre della IG.ra , siti in Via Macchia e in Persona_3 CP_3
2 Via del Castello, tra cui il fondaco con portoncino e scalini di ingresso, per lo- ro eventuali riparazioni e ristrutturazione”; 2) “Vero che ha curato la succes- sione della IG.ra , deceduta il 23.09.2009, ed anche per tale Persona_3 incarico si è recato in San Benedetto in Perillis per visionare gli immobili di
Via Macchia e Via del Castello, unitamente alla IG.ra ”; 3) “Vero CP_3 che, nelle diverse occasioni dei suoi sopralluoghi, la zona di Via del Castello risultava disabitata e gli immobili delle IG.re , prima, e Persona_3 CP_3
, poi, risultavano, comunque, liberi, non occupati”;
[...]
4) “Vero che da piccolo, unitamente ai suoi genitori ed alla nonna Parte_2
, ma poi anche da solo, con propri mezzi, si è recato in San Benedetto in
[...]
Perillis, spesso nella stagione estiva, presso l'abitazione di Via Macchia, re- candosi, inoltre, presso i beni siti in Via del Castello, tra cui il fondaco, muni- to di portoncino e scalini di ingresso, trovandolo sempre libero, non occupa- to”; 5) “Vero che, dagli anni '90 all'evento sismico del 2009, ma qualche vol- ta anche successivamente, ha accompagnato in S. Benedetto in Perillis la IG.ra , alle volte anche con la di lei madre, , per CP_3 Persona_3 visionare gli immobili di loro proprietà, in Via Macchia e in Via del Castello, dove si trova un fondaco con portoncino e gradini, anche perché interessato all'avvio di un'azienda agricola, trovandoli sempre liberi, non occupati”; 6)
“Vero che la zona di Via del Castello risultava disabitata, con immobili in cat- tivo stato di manutenzione”; Si indicano a testi il geometra Testimone_1
[..
sui capitoli 1, 2 e 3, il IG. sui capitoli 4 e 6, il IG. Testimone_2 [...]
sui capitoli 5 e 6. Si chiede che, ai sensi dell'art. 210 cpc, il Persona_4
Giudice voglia ordinare all'Ufficio speciale ricostruzione comuni ) di CP_13
Fossa (AQ) l'esibizione in giudizio della corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione (UTR6) ed il Comune di S. Bene- detto in Perillis, relativa alla costituzione del Consorzio “Il Castello 17” ed at- testante la validità dei titoli di proprietà dei consorziati, non avendo la conve-
3 nuta mai avuto riscontro alle richieste, inoltrate sia telefonicamente che e a mezzo pec, del 17.09.2020 e sollecito del 15.09.2021.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila
n.609/2022 pubblicata il 20.09.2022
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di L'Aquila ha rigettato tutte le do- mande avanzate da nella qualità di procuratore generale di Parte_1
, e , nei confronti dei convenuti Persona_1 Controparte_1 CP_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_14
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 [...]
, e con condanna dello stesso CP_15 CP_10 Controparte_16 attore nella spiegata qualità al pagamento delle spese del procedimento in fa- vore di (unica convenuta costituita in giudizio) liquidate Controparte_3 in € 6.783,00 oltre accessori.
2. Nel proporre appello, nella medesima qualità, ha contestato Parte_1
l'originaria valutazione di inammissibilità della prova per testi articolata, per l'irrilevanza ai fini della decisione delle circostanze dedotte nei relativi capi- toli nonché per avere il giudice di prima istanza anche omesso qualsivoglia motivazione in relazione al diniego in ordine alla reiterata richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria di rigetto delle prove testimoniali.
2.1. Inoltre, secondo l'appellante il Tribunale sarebbe incorso in una palese contraddizione avendo rigettato la prova orale per inammissibilità, ritenendo, nella medesima ordinanza, la causa matura per la decisione, per poi, nella pronuncia impugnata, evidenziare di non essere stato messo nella condizione di accertare la fondatezza della domanda per la mancata produzione di un do- cumento di cui parte convenuta aveva chiesto l'acquisizione in sede di secon- da memoria ex art 183 cpc.
2.2. L'impugnante si duole, altresì, che il Tribunale avrebbe fatto cattivo eser- cizio del potere di apprezzamento delle prove in ordine alla valutazione
4 dell'intero compendio probatorio in atti (denuncia di successione di Per_5 certificato storico di residenza di , conferimento della
[...] Persona_6 procura finalizzata alla gestione degli immobili di un anno pri- Persona_6 ma della morte) .
2.3. Il giudice di prima istanza sarebbe, poi, secondo il incorso Pt_1 nell'erronea applicazione dell'art 1146 c.c. in tema di successione del posses- so da parte dell'erede, non considerando le dichiarazioni di successione di e di , titoli astrattamente idonei al trasferimento del Persona_5 Persona_6 possesso in capo ai legittimi eredi , e per effetto Per_1 CP_2 Controparte_1 di procura generale debitamente conferita a Parte_1
2.4. Infine, l'appellante ha contestato la mancata integrale compensazione del- le spese, nonostante l'iter argomentativo sviluppato dal Tribunale di L'Aquila avesse alla base l'adesione ad un incorso mutamento giurisprudenziale.
3. Vengono ora delibati i motivi d'appello.
4. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto ri- guardanti entrambi il giudizio di inammissibilità, da parte del Tribunale, delle prove orali attoree articolate in primo grado.
5. L'appellante si duole che il Tribunale ha valutato come inammissibili i pro- pri capitoli di prova, articolati in atto di citazione e nella seconda memoria ex art 183 c.p.c., reputando, in sentenza, irrilevanti le circostanze ivi dedotte ai fini della decisione, nonostante la differenza esistente tra la valutazione di ammissibilità delle prove e di rilevanza delle medesime.
5.1Inoltre, a parere dell'impugnante, la sentenza sarebbe affetta da vizio di il- logicità manifesta in quanto il giudice di prima istanza, nell'ordinanza istrut- toria, ha rigettato la prova orale per inammissibilità della stessa, ritenendo la causa matura per la decisione per poi concludere nella pronuncia impugnata a) di non poter accertare l'intervenuta prescrizione acquisitiva ultraventennale in favore di per mancata documentazione del momento esatto Persona_5 dell'avvenuta migrazione di negli Stati Uniti finalizzata alla ve- Persona_5
5 rifica del periodo di tempo in cui la stessa avrebbe esercitato il possesso sugli immobili e b) di non poter dichiarare l'intervenuta usucapione in favore di
[...]
in assenza di allegazione della procura generale che Parte_3 Persona_6 avrebbe rilasciato a seguito del sisma del 2009.
6. Le doglianze sono infondate.
7. Va osservato, preliminarmente, che, come è noto, l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione richiede la dimostrazione, da par- te di colui che ne chiede il riconoscimento, del possesso pieno, incontestato, pubblico, pacifico ed ininterrotto da effettuarsi nel ventennio ed uti dominus.
7.1 La prova del possesso, in particolare, deve avere ad oggetto la specifica manifestazione del dominio sulla res, ossia un comportamento inteso inequi- vocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo legalmente previsto, un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario o a quello del titola- re di altro diritto reale, manifestato con il compimento puntuale di atti di pos- sesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, an- che esternamente, una indiscussa e piena IGnoria sulla cosa stessa contrappo- sta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. civ. Sez. II, 05-10-2010, n. 20670).
La prova deve, quindi, vertere sulle caratteristiche del possesso, sulla specifi- ca modalità e sui tempi di questo esercizio e nella relativa valutazione, in quanto fondante l'acquisto a titolo originario della proprietà, il giudice deve essere particolarmente rigoroso, come richiesto da consolidata giurisprudenza di vertice anche a livello internazionale e sovranazionale (cfr., a riguardo,
Cass. civ. Sez. II, 30-08-2017, n. 20539).
7.2 Laddove, poi, come nel caso in esame, si assuma che l'accertamento dell'intervenuta usucapione ventennale abbia ad oggetto la somma del posses- so tra erede e dante causa alla luce del principio sancito dall'art 1146 comma
1 c.c. secondo cui “il possesso continua nell'erede, con effetto dell'apertura della successione”, ai fini della maturazione del termine utile ad usucapire, tale sommatoria è legittima purché erede e de cuius abbiano posseduto con i
6 requisiti di cui all'art 1158 c.c., ovvero mediante un possesso continuato, pa- cifico, pubblico, non interrotto e con animus domini.
8. In ordine alla prova testimoniale articolata dall'originario attore e odierno appellante, la Corte ritiene che la valutazione operata dal giudice di primo grado circa l'inammissibilità dei capitoli di prova sia pienamente conforme ai principi consolidati in materia di ammissibilità delle istanze istruttorie, in quanto fondata su un giudizio di irrilevanza e genericità dei capitoli stessi, nonché sulla loro inidoneità a dimostrare circostanze determinanti ai fini del decidere.
8.1 Il primo giudice, in particolare, ha correttamente esercitato il proprio pote- re discrezionale di valutazione della rilevanza e della specificità della prova, ritenendo che i capitoli proposti non integrassero i requisiti di cui all'art. 244
c.p.c., mancando la necessaria specificazione dei fatti da provare, ovvero rife- rendosi a mere valutazioni soggettive o a circostanze da dimostrare mediante prova documentale.
8.2 Difatti, la prova orale del possesso articolata da è stata Parte_1 formulata in maniera assolutamente generica, a tratti valutativa ed inidonea, per come posta, a fornire la dimostrazione del possesso qualificato dei beni in contestazione in capo ad e, prima ancora, in capo a Persona_6 Parte_4
[...
in quanto le circostanze articolate nei capitoli di prova si presentavano del tutto prive di riferimenti temporali precisi ( dies a quo e dies ad quem) per collocare il possesso nel ventennio indicato dall'originario attore.
9.Da ciò consegue che, alla luce della corretta valutazione dell'inammissibilità del corredo probatorio fornito dall'attore a sostegno della propria tesi, il successivo rigetto della domanda per difetto di prova non con- figura alcuna contraddittorietà logico-giuridica nel ragionamento decisorio del giudice di prima istanza, né determina alcuna violazione del principio del giusto processo, posto che l'onere della prova dei fatti costitutivi della do- manda grava sulla parte che ne chiede il riconoscimento, la quale non può do-
7 lersi dell'esito del giudizio istruttorio allorché non abbia adeguatamente e va- lidamente assolto tale onere con mezzi di prova ammissibili e rilevanti.
10. Il primo ed il secondo motivo sono, quindi, infondati.
11.Nel terzo motivo l'appellante contesta l'erronea valutazione del compendio probatorio da parte del Tribunale, laddove aveva ritenuto irrilevanti le due de- nunce di successione di (nonostante tramite le stesse si evincesse Persona_5 la piena proprietà delle p.lle 689, sub 13 e 10 dell'immobile in questione e dei sub.1,12,16 e 19 per possesso ventennale) e non aveva neppure menzionato la denuncia di successione di , facendo solo riferimento, nella pro- Persona_6 nuncia, al certificato storico di residenza di quest'ultimo, di cui, tuttavia, aveva sminuito la portata probatoria sostenendo che l'indirizzo ivi indicato non fosse idoneo a dimostrare che lo stesso corrispondesse alle particelle og- getto del procedimento.
11.1 A parere dell'impugnante, il Giudice di prima istanza avrebbe dovuto, invece, valorizzare tale documentazione unitamente alle risultanze catastali in atti ed alle confessioni stragiudiziali depositate e rese dalle parti contumaci
, e , giun- Controparte_9 CP_10 Persona_7 gendo, così, all'accoglimento della domanda anche sulla base di una prova meramente presuntiva.
12. Anche tale doglianza è infondata.
13. ha prodotto nel giudizio di primo grado le denunce di Parte_1 successione, rispettivamente, di ed al fine di dimo- Persona_5 Persona_6 strare la piena titolarità degli stessi sugli immobili oggetto del presente giudi- zio.
13.1 Tale produzione, tuttavia, non può essere ritenuta idonea a dimostrare il diritto di piena proprietà ai fini della legittimazione sostanziale sulla res.
13.1.1. La denunzia di successione, difatti, pur costituendo un atto avente ri- levanza fiscale, volto all'assolvimento degli obblighi tributari in materia suc-
8 cessoria, non assume valenza costitutiva né probatoria circa l'acquisto del di- ritto di proprietà in senso civilistico.
13.1.2 Ai sensi dell'art 459 c.c., l'eredità si acquista con l'accettazione, che può avvenire espressamente o tacitamente;
tuttavia, la semplice presentazione della denuncia di successione di per sé non intera gli estremi di un'accettazione espressa né è sufficiente, in mancanza di altri comportamenti concludenti, a configurare una accettazione tacita nei sensi richiesti dall'art
476 c.c. Inoltre, giova osservare che la denuncia di successione non è soggetta a controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria circa la veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, essendo la stessa redatta sulla base di una di- chiarazione unilaterale del contribuente e non sottoposta a verifica formale circa la sussistenza e legittimità dei diritti indicati.
13.2 La Giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che tale documen- to, non accompagnato da ulteriori elementi giuridicamente rilevanti- quali un atto di accettazione dell'eredità, una trascrizione nei registri immobiliare o l'atto notarile di voltura catastale con valore confessorio da parte degli altri coeredi- non è idoneo a dimostrare la titolarità del diritto di proprietà, trattan- dosi di documento avente funzione meramente fiscale e semmai può al più costituire un mero indizio, privo di efficacia probatoria autonoma, circa il tra- sferimento del diritto reale, impedendo in tal modo di riconoscere alla parte che ha prodotto la denuncia di successione la qualità di proprietario esclusivo del bene (ex multis Cass.civ. ordinanza n. 11478/2021, Cass.Civ. n.
22017/2016, Cass.civ. sez. II n.13738/2005, Cass.Civ. sez. II n. 8053/2017)
14.Non sono idonee a sopperire alla lacunosità del corredo probatorio di parte appellante neppure le confessioni stragiudiziali prodotte in atti e rese dai con- tumaci , e Controparte_9 CP_10 Persona_8
[.
, che hanno dichiarato di non essere legittimi proprietari delle unità immobi- liari controverse né di averle mai possedute, atteso che non aggiungono o va- lorizzano nulla in modo specifico in ordine alle posizioni di o Persona_6
9 ed, in particolare, al possesso qualificato dagli stessi esercitato Persona_5 nel ventennio, risultando, pertanto del tutto irrilevanti ai fini del riconosci- mento dell'usucapione. Allo stesso modo si condivide il ragionamento del
Tribunale relativo alla irrilevanza probatoria, ai fini della prova dell'usucapione, del certificato storico di residenza di , indicante Persona_6
l'ultima residenza dello stesso, senza considerare che non poteva neppure de- sumersi la corrispondenza tra il relativo indirizzo e le particelle delle quali viene chiesto il riconoscimento dell'intervenuta usucapione in assenza, ad esempio, di specifica documentazione catastale a sostegno che ne potesse con- fermare l'identità, senza considerare l'assenza della prova del possesso eserci- tato per il periodi di tempo utile ad usucapire, posto che le prove dedotte sono sul punto estremamente generiche, come specificato nella ordinanza che le ha ritenute inammissibili.
15. Anche tale motivo va, quindi, respinto.
16.Nel quarto motivo la parte appellante contesta l'erronea applicazione dell'art 1146 c.c. da parte del Tribunale, il quale ha ritenuto non provato il possesso esercitato da sulla base delle produzioni da essa stessa Persona_6 depositate, ponendo a sostegno della propria decisione una pronuncia del Tri- bunale di Roma ( Sez. V 5.02.2019 n.2533) che, invece, doveva essere consi- derata come un precedente isolato rispetto al granitico orientamento sul tema da parte della Giurisprudenza.
16.1 In particolare, a parere dell'impugnante, secondo la statuizione di cui all'art 1146 c.c.1 comma, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente ed il chiamato all'eredità subentra al de cuius nel pos- sesso dei beni ereditari senza la necessità di materiale apprensione da parte di beni “ con la conseguente opportunità di considerare la dichiarazione di suc- cessione della IGnora e poi la dichiarazione di successione di Persona_5
, titoli astrattamente idonei al trasferimento del possesso in capo Persona_6
10 ai legittimi eredi , e e, per effetto di procura ge- Persona_1 CP_2 CP_1 nerale debitamente conferita, al ”. Parte_1
17. La doglianza è infondata.
18. Come già osservato in sede di delibazione dei primi due motivi d'appello, il giudice di prime cure ha fatto buon governo della disciplina dell'art 1146 1 comma c.c. statuendo, correttamente, in ordine alla necessità di dimostrare, al fine di ottenere il riconoscimento dell'acquisto del bene a titolo di usucapione, oltre al possesso del successore anche il possesso del dante causa.
19. Appaiono, peraltro, del tutto inconferenti i riferimenti giurisprudenziali richiamati dall'impugnante in ordine alla non necessaria apprensione materia- le dei beni ereditari da parte dell'erede e del mero chiamato all'eredità per esercitare le azioni possessorie al fine di contestare la parte della sentenza gravata relativa all'applicazione del predetto articolo 1146 c.c. non avendo in nessun modo dimostrato in capo a ed la Pt_1 Persona_5 Persona_6 sussistenza, nel ventennio considerato di un possesso utile ad usucapire.
20. Tale circostanza assume rilievo dirimente ai fini della valutazione dell'animus possidendi, che neppure è stato per nulla dimostrato né in capo ad né tantomento a in ordine alla posizione della Persona_6 Persona_5 quale, peraltro, appare dirimente la circostanza che la stessa era emigrata negli
Stati Uniti negli anni ottanta, ove è deceduta nel 2007 senza mai far ritorno in
Italia.
21.Per entrambi, così come per , e Persona_1 Controparte_1 Parte_5
[.
, da decenni ormai trasferitisi degli Stati Uniti, non è stato affatto dimostrato che abbiano posto in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o ad altro diritto reale tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche ester- namente, un'indiscussa e piena IGnoria. Difatti, l'acquisto della proprietà per usucapione ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata, da un la- to, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e,
11 dall'altro, dalla prolungata IGnoria di fatto sullo stesso bene da parte di chi allega di essersi sostituito con continuità al proprietario nella utilizzazione del bene medesimo, che nella fattispecie in esame non è stato dimostrato né me- diante prova orale (articolata in maniera con conforme al dettato codicistico) né mediante idonea produzione documentale.
21.1. In merito a tale questione, è opportuno evidenziare come la dottrina, da tempo, sia concorde nel ritenere che “per aversi la successione nel possesso prevista dal 1° comma dell'art. 1146 c.c. è necessario che il rapporto posses- sorio preesista in capo al dante causa (nel caso di specie al Persona_5 momento dell'apertura della successione”.
21.2. Inoltre, da tali premesse la giurisprudenza fa discendere che, qualora il soggetto, nei cui confronti sia fatta valere, neghi la successio possessionis, è onere dell'erede dimostrare l'esistenza, in capo al de cuius, del potere di fatto sui beni, corrispondente all'esercizio del diritto reale in contestazione (Cass.
Civ., n. 14760/2007).
21.3. Orbene, la carenza principale e decisiva riscontrabile nelle allegazioni e nel corredo probatorio offerto dalla parte attrice e ben evidenziata in prime cure senza che l'appello l'abbia scalfita attiene proprio al possesso uti domi- nus in capo alla dante causa in relazione al quale non sono stati Persona_5 articolati capitoli di prova rilevanti.
21.4. Quest'ultima, del resto, risulta essere emigrata negli USA negli anni '80, dov'è deceduta nel 2007.
21.5. Pertanto, deve ritenersi che la capostipite, da cui tutto si fa discendere per i possessi successivi, non è mai rientrata in Italia dopo la sua emigrazione né ha avuto una residenza stabile sul territorio italiano, meno che mai nel co-
12 mune aquilano, dove insistono i beni di cui si chiede l'acquisizione a titolo originario.
21.6. Se, nel caso di specie, il presupposto dell'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà per intervenuta usucapione è la successione nel possesso, ai sensi dell'art 1146 cc, come pur ribadito nel gravame, è evidente che l'azione, così come formulata, non può essere accolta, essendo rimasto del tutto indimostrato l'esercizio del potere di fatto da parte della de cuius, della quale parte attrice non è riuscita nemmeno a provare, né a documentare, il tempo della sua presenza nel comune di San Benedetto in Perillis.
21.7. Una notazione deve infine effettuarsi con riferimento alla domanda su- bordinata, volta a far riconoscere la situazione di pieno possesso degli immo- bili in capo al che non ha agito in proprio, ma in qualità di procurato- Pt_1 re di , e eredi della madre il che Persona_1 CP_2 CP_1 Persona_5 contrasta inevitabilmente con una siffatta domanda, vista la veste di rappre- sentante per la quale ha promosso il giudizio.
22. La doglianza relativa al quarto motivo d'appello va, quindi, rigettata.
23. Nel quinto motivo, infine, l'appellante contesta l'omessa decisione del
Tribunale di compensare le spese sottendendo la pronuncia gravata l'adesione ad un mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti del caso.
24.La censura è infondata.
25. Non risulta che al momento della decisione di primo grado vi fosse un ef- fettivo e rilevante mutamento della giurisprudenza di legittimità o un contra- sto interpretativo tale da incidere sulle questioni dirimenti del caso e da giusti- ficare, quindi, una eventuale compensazione, anche parziale, delle spese pro- cessuali ai sensi dell'art 92 comma 2 c.p.c.
La Giurisprudenza in materia risultava, anzi, consolidata e univoca nel senso accolto dal primo giudice, il quale ha fatto corretta applicazione dei principi di
13 diritto ed ha conseguentemente regolato le spese in base al criterio della soc- combenza, come previsto dall'art 91 cpc.
26. Dunque, l'appello deve essere integralmente espinto.
27. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come ag- giornati al D.M. n.147 del 13/8/2022, tenuto conto del valore della causa
(indeterminato basso), delle attività processuali svolte con applicazione dei valori inferiori alla media in ragione della non complessità della vicenda.
27.1 In considerazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di
, giusta delibera in atti, n.0012169 del 25.10.2023, del Controparte_3
ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila, va disposto il pagamen- to delle spese di lite in favore dell'Erario.
28. Attesa la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.1361/2023 pronunciata dal Tribunale di Pesca- ra, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante , quale procuratore generale di Parte_1 Per_1
, e , alla rifusione in favore dello Stato
[...] Controparte_1 CP_2 delle spese processuali, che si liquidano in euro 6.025,00, oltre spese forfetta- rie nella misura del 15% IVA e CPA.
3) dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di conIGlio del 25 Giugno 2025.
14 Il ConIGliere estensore
Silvia Rita Fabrizio
Il Presidente
Francesco S.Filocamo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Francesco Salvatore Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio ConIGliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii ConIGliere
riunita in Camera di ConIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 332/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 25.6.2025 con trattazione scritta
TRA
quale procuratore generale di , Parte_1 Persona_1
e rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avv. Elio Di Filippo giusta procura allegata agli atti del fascicolo di primo grado conferita anche per il presente grado, elettivamente domiciliato in Pescara, Via Venezia n.25 presso lo studio del predetto avvocato
APPELLANTE
rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Ca- Controparte_3 lore giusta procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata in
Sulmona (Aq), Via Gramsci n. 29 presso lo studio del predetto avvocato
APPELLATA
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
,
[...] Controparte_7 , Controparte_8 CP_9
, nonchè e
[...] CP_10 Controparte_11
in qualità di eredi IGnora Controparte_12 [...]
Persona_2
- APPELLATI CONTUMACI -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, per i motivi sopra rasse- gnati, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia gravata, così provvedere: in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già richiesti dall'odierno appellante nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nel primo motivo del presente atto;
nel merito, riformare integralmente la senten- za impugnata accogliendo la domanda originariamente proposta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”.
l'appellata: “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare inammissibile e, comunque, riget- tare l'appello proposto dal IG. nella sua qualità di procurato- Parte_1 re di , e , per essere lo stesso del Persona_1 Controparte_1 CP_2 tutto infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare integral- mente l'impugnata sentenza n. 609/2022 del Tribunale dell'Aquila. In via su- bordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che la Corte ritenga, seppur parzialmente, di ammettere prova testimoniale richiesta dall'attore, la conve- nuta chiede di essere ammessa a prova contraria e diretta a quella articolata da controparte, con gli stessi testi e con i propri, di seguito indicati, nonché a prova testimoniale diretta sui seguenti capitoli: 1) “Vero che, dagli anni '90 all'evento sismico del 2009, ma anche successivamente, si è recato in S. Be- nedetto in Perillis per verificare lo stato degli immobili di proprietà della IG.ra , madre della IG.ra , siti in Via Macchia e in Persona_3 CP_3
2 Via del Castello, tra cui il fondaco con portoncino e scalini di ingresso, per lo- ro eventuali riparazioni e ristrutturazione”; 2) “Vero che ha curato la succes- sione della IG.ra , deceduta il 23.09.2009, ed anche per tale Persona_3 incarico si è recato in San Benedetto in Perillis per visionare gli immobili di
Via Macchia e Via del Castello, unitamente alla IG.ra ”; 3) “Vero CP_3 che, nelle diverse occasioni dei suoi sopralluoghi, la zona di Via del Castello risultava disabitata e gli immobili delle IG.re , prima, e Persona_3 CP_3
, poi, risultavano, comunque, liberi, non occupati”;
[...]
4) “Vero che da piccolo, unitamente ai suoi genitori ed alla nonna Parte_2
, ma poi anche da solo, con propri mezzi, si è recato in San Benedetto in
[...]
Perillis, spesso nella stagione estiva, presso l'abitazione di Via Macchia, re- candosi, inoltre, presso i beni siti in Via del Castello, tra cui il fondaco, muni- to di portoncino e scalini di ingresso, trovandolo sempre libero, non occupa- to”; 5) “Vero che, dagli anni '90 all'evento sismico del 2009, ma qualche vol- ta anche successivamente, ha accompagnato in S. Benedetto in Perillis la IG.ra , alle volte anche con la di lei madre, , per CP_3 Persona_3 visionare gli immobili di loro proprietà, in Via Macchia e in Via del Castello, dove si trova un fondaco con portoncino e gradini, anche perché interessato all'avvio di un'azienda agricola, trovandoli sempre liberi, non occupati”; 6)
“Vero che la zona di Via del Castello risultava disabitata, con immobili in cat- tivo stato di manutenzione”; Si indicano a testi il geometra Testimone_1
[..
sui capitoli 1, 2 e 3, il IG. sui capitoli 4 e 6, il IG. Testimone_2 [...]
sui capitoli 5 e 6. Si chiede che, ai sensi dell'art. 210 cpc, il Persona_4
Giudice voglia ordinare all'Ufficio speciale ricostruzione comuni ) di CP_13
Fossa (AQ) l'esibizione in giudizio della corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione (UTR6) ed il Comune di S. Bene- detto in Perillis, relativa alla costituzione del Consorzio “Il Castello 17” ed at- testante la validità dei titoli di proprietà dei consorziati, non avendo la conve-
3 nuta mai avuto riscontro alle richieste, inoltrate sia telefonicamente che e a mezzo pec, del 17.09.2020 e sollecito del 15.09.2021.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila
n.609/2022 pubblicata il 20.09.2022
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di L'Aquila ha rigettato tutte le do- mande avanzate da nella qualità di procuratore generale di Parte_1
, e , nei confronti dei convenuti Persona_1 Controparte_1 CP_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_14
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 [...]
, e con condanna dello stesso CP_15 CP_10 Controparte_16 attore nella spiegata qualità al pagamento delle spese del procedimento in fa- vore di (unica convenuta costituita in giudizio) liquidate Controparte_3 in € 6.783,00 oltre accessori.
2. Nel proporre appello, nella medesima qualità, ha contestato Parte_1
l'originaria valutazione di inammissibilità della prova per testi articolata, per l'irrilevanza ai fini della decisione delle circostanze dedotte nei relativi capi- toli nonché per avere il giudice di prima istanza anche omesso qualsivoglia motivazione in relazione al diniego in ordine alla reiterata richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria di rigetto delle prove testimoniali.
2.1. Inoltre, secondo l'appellante il Tribunale sarebbe incorso in una palese contraddizione avendo rigettato la prova orale per inammissibilità, ritenendo, nella medesima ordinanza, la causa matura per la decisione, per poi, nella pronuncia impugnata, evidenziare di non essere stato messo nella condizione di accertare la fondatezza della domanda per la mancata produzione di un do- cumento di cui parte convenuta aveva chiesto l'acquisizione in sede di secon- da memoria ex art 183 cpc.
2.2. L'impugnante si duole, altresì, che il Tribunale avrebbe fatto cattivo eser- cizio del potere di apprezzamento delle prove in ordine alla valutazione
4 dell'intero compendio probatorio in atti (denuncia di successione di Per_5 certificato storico di residenza di , conferimento della
[...] Persona_6 procura finalizzata alla gestione degli immobili di un anno pri- Persona_6 ma della morte) .
2.3. Il giudice di prima istanza sarebbe, poi, secondo il incorso Pt_1 nell'erronea applicazione dell'art 1146 c.c. in tema di successione del posses- so da parte dell'erede, non considerando le dichiarazioni di successione di e di , titoli astrattamente idonei al trasferimento del Persona_5 Persona_6 possesso in capo ai legittimi eredi , e per effetto Per_1 CP_2 Controparte_1 di procura generale debitamente conferita a Parte_1
2.4. Infine, l'appellante ha contestato la mancata integrale compensazione del- le spese, nonostante l'iter argomentativo sviluppato dal Tribunale di L'Aquila avesse alla base l'adesione ad un incorso mutamento giurisprudenziale.
3. Vengono ora delibati i motivi d'appello.
4. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto ri- guardanti entrambi il giudizio di inammissibilità, da parte del Tribunale, delle prove orali attoree articolate in primo grado.
5. L'appellante si duole che il Tribunale ha valutato come inammissibili i pro- pri capitoli di prova, articolati in atto di citazione e nella seconda memoria ex art 183 c.p.c., reputando, in sentenza, irrilevanti le circostanze ivi dedotte ai fini della decisione, nonostante la differenza esistente tra la valutazione di ammissibilità delle prove e di rilevanza delle medesime.
5.1Inoltre, a parere dell'impugnante, la sentenza sarebbe affetta da vizio di il- logicità manifesta in quanto il giudice di prima istanza, nell'ordinanza istrut- toria, ha rigettato la prova orale per inammissibilità della stessa, ritenendo la causa matura per la decisione per poi concludere nella pronuncia impugnata a) di non poter accertare l'intervenuta prescrizione acquisitiva ultraventennale in favore di per mancata documentazione del momento esatto Persona_5 dell'avvenuta migrazione di negli Stati Uniti finalizzata alla ve- Persona_5
5 rifica del periodo di tempo in cui la stessa avrebbe esercitato il possesso sugli immobili e b) di non poter dichiarare l'intervenuta usucapione in favore di
[...]
in assenza di allegazione della procura generale che Parte_3 Persona_6 avrebbe rilasciato a seguito del sisma del 2009.
6. Le doglianze sono infondate.
7. Va osservato, preliminarmente, che, come è noto, l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione richiede la dimostrazione, da par- te di colui che ne chiede il riconoscimento, del possesso pieno, incontestato, pubblico, pacifico ed ininterrotto da effettuarsi nel ventennio ed uti dominus.
7.1 La prova del possesso, in particolare, deve avere ad oggetto la specifica manifestazione del dominio sulla res, ossia un comportamento inteso inequi- vocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo legalmente previsto, un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario o a quello del titola- re di altro diritto reale, manifestato con il compimento puntuale di atti di pos- sesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, an- che esternamente, una indiscussa e piena IGnoria sulla cosa stessa contrappo- sta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. civ. Sez. II, 05-10-2010, n. 20670).
La prova deve, quindi, vertere sulle caratteristiche del possesso, sulla specifi- ca modalità e sui tempi di questo esercizio e nella relativa valutazione, in quanto fondante l'acquisto a titolo originario della proprietà, il giudice deve essere particolarmente rigoroso, come richiesto da consolidata giurisprudenza di vertice anche a livello internazionale e sovranazionale (cfr., a riguardo,
Cass. civ. Sez. II, 30-08-2017, n. 20539).
7.2 Laddove, poi, come nel caso in esame, si assuma che l'accertamento dell'intervenuta usucapione ventennale abbia ad oggetto la somma del posses- so tra erede e dante causa alla luce del principio sancito dall'art 1146 comma
1 c.c. secondo cui “il possesso continua nell'erede, con effetto dell'apertura della successione”, ai fini della maturazione del termine utile ad usucapire, tale sommatoria è legittima purché erede e de cuius abbiano posseduto con i
6 requisiti di cui all'art 1158 c.c., ovvero mediante un possesso continuato, pa- cifico, pubblico, non interrotto e con animus domini.
8. In ordine alla prova testimoniale articolata dall'originario attore e odierno appellante, la Corte ritiene che la valutazione operata dal giudice di primo grado circa l'inammissibilità dei capitoli di prova sia pienamente conforme ai principi consolidati in materia di ammissibilità delle istanze istruttorie, in quanto fondata su un giudizio di irrilevanza e genericità dei capitoli stessi, nonché sulla loro inidoneità a dimostrare circostanze determinanti ai fini del decidere.
8.1 Il primo giudice, in particolare, ha correttamente esercitato il proprio pote- re discrezionale di valutazione della rilevanza e della specificità della prova, ritenendo che i capitoli proposti non integrassero i requisiti di cui all'art. 244
c.p.c., mancando la necessaria specificazione dei fatti da provare, ovvero rife- rendosi a mere valutazioni soggettive o a circostanze da dimostrare mediante prova documentale.
8.2 Difatti, la prova orale del possesso articolata da è stata Parte_1 formulata in maniera assolutamente generica, a tratti valutativa ed inidonea, per come posta, a fornire la dimostrazione del possesso qualificato dei beni in contestazione in capo ad e, prima ancora, in capo a Persona_6 Parte_4
[...
in quanto le circostanze articolate nei capitoli di prova si presentavano del tutto prive di riferimenti temporali precisi ( dies a quo e dies ad quem) per collocare il possesso nel ventennio indicato dall'originario attore.
9.Da ciò consegue che, alla luce della corretta valutazione dell'inammissibilità del corredo probatorio fornito dall'attore a sostegno della propria tesi, il successivo rigetto della domanda per difetto di prova non con- figura alcuna contraddittorietà logico-giuridica nel ragionamento decisorio del giudice di prima istanza, né determina alcuna violazione del principio del giusto processo, posto che l'onere della prova dei fatti costitutivi della do- manda grava sulla parte che ne chiede il riconoscimento, la quale non può do-
7 lersi dell'esito del giudizio istruttorio allorché non abbia adeguatamente e va- lidamente assolto tale onere con mezzi di prova ammissibili e rilevanti.
10. Il primo ed il secondo motivo sono, quindi, infondati.
11.Nel terzo motivo l'appellante contesta l'erronea valutazione del compendio probatorio da parte del Tribunale, laddove aveva ritenuto irrilevanti le due de- nunce di successione di (nonostante tramite le stesse si evincesse Persona_5 la piena proprietà delle p.lle 689, sub 13 e 10 dell'immobile in questione e dei sub.1,12,16 e 19 per possesso ventennale) e non aveva neppure menzionato la denuncia di successione di , facendo solo riferimento, nella pro- Persona_6 nuncia, al certificato storico di residenza di quest'ultimo, di cui, tuttavia, aveva sminuito la portata probatoria sostenendo che l'indirizzo ivi indicato non fosse idoneo a dimostrare che lo stesso corrispondesse alle particelle og- getto del procedimento.
11.1 A parere dell'impugnante, il Giudice di prima istanza avrebbe dovuto, invece, valorizzare tale documentazione unitamente alle risultanze catastali in atti ed alle confessioni stragiudiziali depositate e rese dalle parti contumaci
, e , giun- Controparte_9 CP_10 Persona_7 gendo, così, all'accoglimento della domanda anche sulla base di una prova meramente presuntiva.
12. Anche tale doglianza è infondata.
13. ha prodotto nel giudizio di primo grado le denunce di Parte_1 successione, rispettivamente, di ed al fine di dimo- Persona_5 Persona_6 strare la piena titolarità degli stessi sugli immobili oggetto del presente giudi- zio.
13.1 Tale produzione, tuttavia, non può essere ritenuta idonea a dimostrare il diritto di piena proprietà ai fini della legittimazione sostanziale sulla res.
13.1.1. La denunzia di successione, difatti, pur costituendo un atto avente ri- levanza fiscale, volto all'assolvimento degli obblighi tributari in materia suc-
8 cessoria, non assume valenza costitutiva né probatoria circa l'acquisto del di- ritto di proprietà in senso civilistico.
13.1.2 Ai sensi dell'art 459 c.c., l'eredità si acquista con l'accettazione, che può avvenire espressamente o tacitamente;
tuttavia, la semplice presentazione della denuncia di successione di per sé non intera gli estremi di un'accettazione espressa né è sufficiente, in mancanza di altri comportamenti concludenti, a configurare una accettazione tacita nei sensi richiesti dall'art
476 c.c. Inoltre, giova osservare che la denuncia di successione non è soggetta a controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria circa la veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, essendo la stessa redatta sulla base di una di- chiarazione unilaterale del contribuente e non sottoposta a verifica formale circa la sussistenza e legittimità dei diritti indicati.
13.2 La Giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che tale documen- to, non accompagnato da ulteriori elementi giuridicamente rilevanti- quali un atto di accettazione dell'eredità, una trascrizione nei registri immobiliare o l'atto notarile di voltura catastale con valore confessorio da parte degli altri coeredi- non è idoneo a dimostrare la titolarità del diritto di proprietà, trattan- dosi di documento avente funzione meramente fiscale e semmai può al più costituire un mero indizio, privo di efficacia probatoria autonoma, circa il tra- sferimento del diritto reale, impedendo in tal modo di riconoscere alla parte che ha prodotto la denuncia di successione la qualità di proprietario esclusivo del bene (ex multis Cass.civ. ordinanza n. 11478/2021, Cass.Civ. n.
22017/2016, Cass.civ. sez. II n.13738/2005, Cass.Civ. sez. II n. 8053/2017)
14.Non sono idonee a sopperire alla lacunosità del corredo probatorio di parte appellante neppure le confessioni stragiudiziali prodotte in atti e rese dai con- tumaci , e Controparte_9 CP_10 Persona_8
[.
, che hanno dichiarato di non essere legittimi proprietari delle unità immobi- liari controverse né di averle mai possedute, atteso che non aggiungono o va- lorizzano nulla in modo specifico in ordine alle posizioni di o Persona_6
9 ed, in particolare, al possesso qualificato dagli stessi esercitato Persona_5 nel ventennio, risultando, pertanto del tutto irrilevanti ai fini del riconosci- mento dell'usucapione. Allo stesso modo si condivide il ragionamento del
Tribunale relativo alla irrilevanza probatoria, ai fini della prova dell'usucapione, del certificato storico di residenza di , indicante Persona_6
l'ultima residenza dello stesso, senza considerare che non poteva neppure de- sumersi la corrispondenza tra il relativo indirizzo e le particelle delle quali viene chiesto il riconoscimento dell'intervenuta usucapione in assenza, ad esempio, di specifica documentazione catastale a sostegno che ne potesse con- fermare l'identità, senza considerare l'assenza della prova del possesso eserci- tato per il periodi di tempo utile ad usucapire, posto che le prove dedotte sono sul punto estremamente generiche, come specificato nella ordinanza che le ha ritenute inammissibili.
15. Anche tale motivo va, quindi, respinto.
16.Nel quarto motivo la parte appellante contesta l'erronea applicazione dell'art 1146 c.c. da parte del Tribunale, il quale ha ritenuto non provato il possesso esercitato da sulla base delle produzioni da essa stessa Persona_6 depositate, ponendo a sostegno della propria decisione una pronuncia del Tri- bunale di Roma ( Sez. V 5.02.2019 n.2533) che, invece, doveva essere consi- derata come un precedente isolato rispetto al granitico orientamento sul tema da parte della Giurisprudenza.
16.1 In particolare, a parere dell'impugnante, secondo la statuizione di cui all'art 1146 c.c.1 comma, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente ed il chiamato all'eredità subentra al de cuius nel pos- sesso dei beni ereditari senza la necessità di materiale apprensione da parte di beni “ con la conseguente opportunità di considerare la dichiarazione di suc- cessione della IGnora e poi la dichiarazione di successione di Persona_5
, titoli astrattamente idonei al trasferimento del possesso in capo Persona_6
10 ai legittimi eredi , e e, per effetto di procura ge- Persona_1 CP_2 CP_1 nerale debitamente conferita, al ”. Parte_1
17. La doglianza è infondata.
18. Come già osservato in sede di delibazione dei primi due motivi d'appello, il giudice di prime cure ha fatto buon governo della disciplina dell'art 1146 1 comma c.c. statuendo, correttamente, in ordine alla necessità di dimostrare, al fine di ottenere il riconoscimento dell'acquisto del bene a titolo di usucapione, oltre al possesso del successore anche il possesso del dante causa.
19. Appaiono, peraltro, del tutto inconferenti i riferimenti giurisprudenziali richiamati dall'impugnante in ordine alla non necessaria apprensione materia- le dei beni ereditari da parte dell'erede e del mero chiamato all'eredità per esercitare le azioni possessorie al fine di contestare la parte della sentenza gravata relativa all'applicazione del predetto articolo 1146 c.c. non avendo in nessun modo dimostrato in capo a ed la Pt_1 Persona_5 Persona_6 sussistenza, nel ventennio considerato di un possesso utile ad usucapire.
20. Tale circostanza assume rilievo dirimente ai fini della valutazione dell'animus possidendi, che neppure è stato per nulla dimostrato né in capo ad né tantomento a in ordine alla posizione della Persona_6 Persona_5 quale, peraltro, appare dirimente la circostanza che la stessa era emigrata negli
Stati Uniti negli anni ottanta, ove è deceduta nel 2007 senza mai far ritorno in
Italia.
21.Per entrambi, così come per , e Persona_1 Controparte_1 Parte_5
[.
, da decenni ormai trasferitisi degli Stati Uniti, non è stato affatto dimostrato che abbiano posto in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o ad altro diritto reale tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche ester- namente, un'indiscussa e piena IGnoria. Difatti, l'acquisto della proprietà per usucapione ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata, da un la- to, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e,
11 dall'altro, dalla prolungata IGnoria di fatto sullo stesso bene da parte di chi allega di essersi sostituito con continuità al proprietario nella utilizzazione del bene medesimo, che nella fattispecie in esame non è stato dimostrato né me- diante prova orale (articolata in maniera con conforme al dettato codicistico) né mediante idonea produzione documentale.
21.1. In merito a tale questione, è opportuno evidenziare come la dottrina, da tempo, sia concorde nel ritenere che “per aversi la successione nel possesso prevista dal 1° comma dell'art. 1146 c.c. è necessario che il rapporto posses- sorio preesista in capo al dante causa (nel caso di specie al Persona_5 momento dell'apertura della successione”.
21.2. Inoltre, da tali premesse la giurisprudenza fa discendere che, qualora il soggetto, nei cui confronti sia fatta valere, neghi la successio possessionis, è onere dell'erede dimostrare l'esistenza, in capo al de cuius, del potere di fatto sui beni, corrispondente all'esercizio del diritto reale in contestazione (Cass.
Civ., n. 14760/2007).
21.3. Orbene, la carenza principale e decisiva riscontrabile nelle allegazioni e nel corredo probatorio offerto dalla parte attrice e ben evidenziata in prime cure senza che l'appello l'abbia scalfita attiene proprio al possesso uti domi- nus in capo alla dante causa in relazione al quale non sono stati Persona_5 articolati capitoli di prova rilevanti.
21.4. Quest'ultima, del resto, risulta essere emigrata negli USA negli anni '80, dov'è deceduta nel 2007.
21.5. Pertanto, deve ritenersi che la capostipite, da cui tutto si fa discendere per i possessi successivi, non è mai rientrata in Italia dopo la sua emigrazione né ha avuto una residenza stabile sul territorio italiano, meno che mai nel co-
12 mune aquilano, dove insistono i beni di cui si chiede l'acquisizione a titolo originario.
21.6. Se, nel caso di specie, il presupposto dell'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà per intervenuta usucapione è la successione nel possesso, ai sensi dell'art 1146 cc, come pur ribadito nel gravame, è evidente che l'azione, così come formulata, non può essere accolta, essendo rimasto del tutto indimostrato l'esercizio del potere di fatto da parte della de cuius, della quale parte attrice non è riuscita nemmeno a provare, né a documentare, il tempo della sua presenza nel comune di San Benedetto in Perillis.
21.7. Una notazione deve infine effettuarsi con riferimento alla domanda su- bordinata, volta a far riconoscere la situazione di pieno possesso degli immo- bili in capo al che non ha agito in proprio, ma in qualità di procurato- Pt_1 re di , e eredi della madre il che Persona_1 CP_2 CP_1 Persona_5 contrasta inevitabilmente con una siffatta domanda, vista la veste di rappre- sentante per la quale ha promosso il giudizio.
22. La doglianza relativa al quarto motivo d'appello va, quindi, rigettata.
23. Nel quinto motivo, infine, l'appellante contesta l'omessa decisione del
Tribunale di compensare le spese sottendendo la pronuncia gravata l'adesione ad un mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti del caso.
24.La censura è infondata.
25. Non risulta che al momento della decisione di primo grado vi fosse un ef- fettivo e rilevante mutamento della giurisprudenza di legittimità o un contra- sto interpretativo tale da incidere sulle questioni dirimenti del caso e da giusti- ficare, quindi, una eventuale compensazione, anche parziale, delle spese pro- cessuali ai sensi dell'art 92 comma 2 c.p.c.
La Giurisprudenza in materia risultava, anzi, consolidata e univoca nel senso accolto dal primo giudice, il quale ha fatto corretta applicazione dei principi di
13 diritto ed ha conseguentemente regolato le spese in base al criterio della soc- combenza, come previsto dall'art 91 cpc.
26. Dunque, l'appello deve essere integralmente espinto.
27. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come ag- giornati al D.M. n.147 del 13/8/2022, tenuto conto del valore della causa
(indeterminato basso), delle attività processuali svolte con applicazione dei valori inferiori alla media in ragione della non complessità della vicenda.
27.1 In considerazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di
, giusta delibera in atti, n.0012169 del 25.10.2023, del Controparte_3
ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila, va disposto il pagamen- to delle spese di lite in favore dell'Erario.
28. Attesa la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.1361/2023 pronunciata dal Tribunale di Pesca- ra, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante , quale procuratore generale di Parte_1 Per_1
, e , alla rifusione in favore dello Stato
[...] Controparte_1 CP_2 delle spese processuali, che si liquidano in euro 6.025,00, oltre spese forfetta- rie nella misura del 15% IVA e CPA.
3) dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di conIGlio del 25 Giugno 2025.
14 Il ConIGliere estensore
Silvia Rita Fabrizio
Il Presidente
Francesco S.Filocamo
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