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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composto dai sig.ri magistrati:
- dott.ssa Monica Stocco Presidente
- dott. Stefano Sajeva Giudice relatore
- dott.ssa Silvia Ingrassia Giudice
all'esito della camera di consiglio svoltasi il 10 febbraio 2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 190 c.p.c.)
nella causa iscritta al n° 13414 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2013, vertente tra
, nata ad [...] il [...] (cod. Parte_1
fisc.: ), elettivamente domiciliata in Palermo, C.F._1
via Giacinto Carini n°1, presso lo studio dell'avv. Ferrante Davide,
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione.
ATTRICE
e
, nata a [...] il [...] CP_1
(cod. fisc.: ), elettivamente domiciliata a C.F._2
Palermo nella Via Giovanni Bonanno 40, presso lo studio dell'Avv.
Conti Maria Concetta, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
FATTI CONTROVERSI
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attrice indicata in epigrafe ha allegato (i) che il primo luglio 2016 era deceduto a
Palermo, senza lasciare testamento, il padre , che Persona_1
era nato a [...].) il 3 agosto 1928; (ii) che il de cuius non aveva lasciato né beni immobili, né beni mobili, né debiti;
(iii) che con atto del 29 dicembre 2005, rogato in Palermo, dal Notaio
[...]
(rep. 7303, racc. 2584), il de cuius e la moglie Persona_2
avevano donato alla figlia, odierna convenuta, la CP_2
nuda proprietà dell'immobile sito in Palermo, via Petralia Sottana
n°6, identificato al N.C.E.U. del predetto comune al foglio 53,
particella 1956, sub. 42, riservandosene l'usufrutto;
Sulla scorta di tali premesse, ritenendo che la donazione del 29
dicembre 2005 in favore dell'odierna convenuta avesse leso i suoi
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
diritti di riserva, l'attrice ha domandato la sua riduzione ai sensi dell'art. 555 c.c. e di essere reintegrata nella quota di legge per equivalente monetario.
Con comparsa del 19 dicembre 2022 si è costituita la convenuta
, la quale ha contestato la fondatezza della avversa CP_1
domanda, replicando che il de cuius e la madre CP_2
avevano beneficiato l'attrice della piena proprietà dell'immobile sito in Palermo, via del Bassotto n. 35 piano 4° e delle relative pertinenze
(cantina e garage), fornendole il danaro necessario per l'acquisto, e tale liberalità escludeva la lamentata lesione.
La causa istruita mediante produzione documentale,
assunzione della prova orale ammessa con ordinanza del 28
settembre 2023, una volta acquisita la relazione peritale (in data 14
giugno 2024) era trattenuta in decisione all'udienza del 5 novembre
2024 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MERITO DELLA LITE
La domanda di riduzione spiegata dall'attrice è rigettata in quanto infondata. Orbene, l'attrice, sul presupposto di essere stata totalmente pretermessa dal padre - che era nato Persona_1
a Bagheria (Pa.) il 3 agosto 1928 e che è deceduto a Palermo il 1°
luglio 2016, senza lasciare testamento, né un relictum, né debiti (cfr.
all. alla citazione) - ha chiesto la riduzione dell'atto del 29 dicembre
2005, in Notaio (rep. 7303, racc. 2584), a Persona_2
mezzo del quale egli (unitamente alla madre estranea CP_2
al presente giudizio) ha formalmente donato alla odierna
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
convenuta, riservandosene l'usufrutto, la quota di ½ della nuda proprietà dell'immobile sito in Palermo, via Petralia Sottana n°6,
(identificato al N.C.E.U. del predetto comune al foglio 53, particella
1956, sub. 42) e la reintegra per equivalente nella quota di sua spettanza.
All'esito dell'istruttoria disposta in corso di causa, tuttavia, è
emerso che, come eccepito dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione ritualmente depositata nei termini di cui all'art. 167
c.p.c., l'attrice è stata a propria volta beneficiata dal de cuius di una liberalità non donativa.
Nel dettaglio, e la moglie , Persona_1 CP_2
hanno beneficiato della piena proprietà Parte_1
dell'immobile sito in Palermo, via del Bassotto n. 35 piano 4, oggi via Felice Impastato (identificato al N.C.E.U. del predetto comune al
Foglio 84, part. 1846, sub. 59) e del box auto ubicato al primo piano seminterrato dello stesso edificio (identificato al N.C.E.U. del predetto comune al Foglio 84, part. 1846, sub. 250) fornendole il danaro necessario per corrispondere all'alienante cooperativa
“ il prezzo (pari a lire 147.949.000) pattuito nel Parte_2
contratto rogato a Palermo dal notaio il primo Persona_3
ottobre 1996 (rep. 19709, racc. 12779).
Ricorrerebbe, pertanto, la fattispecie dell'intestazione di beni sotto nome altrui, ipotesi riconducibile alla eterogenea categoria delle liberalità non donative, nella quale la causa liberale sia attua non già per tramite del contratto formale indicato dagli artt. 769 e
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
782 c.c., ma in modo mediato, all'esito di una più complessa operazione economica.
Tale operazione, per pacifico indirizzo (cfr. Cass., sez. Un., n.
9282/92) si compone di due negozi funzionalmente collegati fra loro e, in particolare:
(i) di un iniziale accordo programmatico, anche verbale, tra beneficiante e beneficiario, in forza del quale il primo, per spirito liberale, mette a disposizione del secondo una provvista di danaro all'unico e specifico fine arricchirlo, consentendogli di acquistare un determinato bene, generalmente immobile;
(ii) di un secondo negozio oneroso, esecutivo e strumentale al primo, con il quale il beneficiario acquista effettivamente dal terzo quanto concordato col beneficiante, negozio quest'ultimo che, una volta inquadrato nella più ampia operazione menzionata, è
animato, oltre che dalla causa di scambio sua propria (che ne condiziona pertanto il profilo formale cfr. Cass. n. 14551/2016; Cass.
n. 14197/2013; Cass. n. 5333/2004; Cass. n. 4623/2001), anche dalla funzione di attuare la causa liberale programmata, poiché si risolve nella realizzazione dell'investimento pattuito tra le parti dell'accordo di base.
In tali casi, per pacifica giurisprudenza, l'oggetto dell'atto liberale è non già la provvista di denaro, ma l'immobile stesso (così,
Cass. n. 13619/2017; Cass. n. 17604/2015), mentre si tratterà di donazione diretta di danaro (come tale soggetta alla forma di cui all'art. 782 c.c.) soltanto nel diverso caso in cui il beneficiario decida
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autonomamente quale immobile acquistare (Cass. n. 26746/2008), o ancora il beneficiate metta a diposizione soltanto una parte della somma necessaria per l'acquisto (cfr. Cass. n. 16329/2024).
Ciò posto, deve adesso evidenziarsi che è onere della parte che domandi l'accertamento della natura liberale di un atto formalmente oneroso introdurre elementi di giudizio idonei a fornire una dimostrazione oggettiva della sussistenza del fatto dell'elargizione di una certa provvista di danaro dal beneficiante al beneficiario, del fatto del successivo acquisto da parte del beneficiante di un bene di valore corrispondente a tale elargizione,
nonchè del collegamento tra tali due fatti, e cioè la finalizzazione della dazione del denaro all'acquisto, (cfr. Cass. n. 3642/2004 che precisa non essere necessaria invece la prova che il beneficiante abbia pagato direttamente il prezzo all'alienante, la sua presenza alla stipulazione, la sottoscrizione d'un contratto preliminare in nome proprio), gravando invece sul convenuto l'onere di confutare la ricostruzione attorea, prospettando ricostruzioni alternative che possano ritenersi, sulla scorta di un giudizio logico fondato su massime di esperienza, dotate di maggiore credibilità razionale, in base allo standard della preponderanza dell'evidenza.
Orbene, nel caso che ci occupa la ricostruzione offerta dalla convenuta appare razionalmente credibile, perché opportunamente riscontrata da un insieme di coelementi qualificati (cfr. Cass. n.
15454/2019), i quali, come appresso si illustrerà, forniscono una solida prova indiretta del suddetto fatto ignoto (art. 2729 c.c.),
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perché singolarmente considerati risultano dotati di intrinseca rilevanza e, all'esito della loro valutazione complessiva, risultano concordanti e univoci (cfr. Cass. n. 2724/2023).
Invero, il fatto storico della dazione da parte del de cuius (e della coniuge ) del denaro necessario per procurare CP_2
all'attrice l'acquisto del suddetto immobile trova conferma,
innanzitutto, nel documento redatto dal de cuius il 14 agosto 2013: si tratta di una scrittura la cui provenienza e datazione non è stata contestata nella presente sede e che appare particolarmente significativa perché per suo tramite il de cuius ha inteso precisare di aver consegnato (insieme alla propria coniuge) tutta la somma necessaria per pagare il prezzo pattuito per l'assegnazione all'odierna attrice dell'immobile di via del Bassotto (atto pubblico del quale il de cuius annota sia la data della stipula sia il notaio rogante), ha esplicitato che l'intento perseguito era quello di arricchire la beneficiaria non del denaro, ma della piena proprietà
del suddetto immobile e ha aggiunto che all'epoca dei fatti quest'ultima era priva dei mezzi per sostenere simile esborso (cfr.
all. 2 comparsa).
La documentazione prodotta dalla convenuta attesta, altresì,
che al momento della formalizzazione dell'atto di assegnazione dell'immobile di via del Bassotto (1.10.1996) il de cuius era stato già
collocato a riposo da un sessennio (ultimo giorno di lavoro
31.08.1990) e avevano pertanto beneficiato dell'erogazione del trattamento di fine rapporto di sua spettanza (cfr. all. 3 comparsa).
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Tali circostanze, peraltro, sono state confermate da entrambi i testi condotti da parte convenuta ed escussi all'udienza del 7
dicembre 2023 (cfr. dichiarazione “è vero, intorno al Testimone_1
2013, ricordo che era estate, eravamo a casa mia, […] mio zio
[...]
[…] mi disse che aveva corrisposta tutto il suo TFR alla Per_1
cooperativa Piano Verde proprio per comprare l'appartamento di via del
Bassotto n. 35 e mi disse che lo fece per agevolare a Parte_1
quell'epoca in affitto”; cfr. dichiarazione “È vero. Si, Testimone_2
ricordo era la metà degli anni '90, mi disse mentre era Persona_1
in trattative per l'acquisto di un appartamento sito in Palermo, via del
Bassotto, realizzato da una cooperativa, si tratta di edilizia economica e
popolare, che avrebbe destinato il suo TFR all'acquisto di questo
appartamento, che poi fu comprato negli anni '90. Mi disse che lo fece per
aiutare la figlia , all'epoca senza casa”), soggetti della cui Parte_1
attendibilità e credibilità non vi è motivo di dubitare, perché
costoro: (i) non appaiono, già in astratto, portatori di un interesse contrario a quello dell'attrice; (ii) sono parenti di entrambe le parti e non avvinte, per quanto qui consta, da legami particolari a nessuna di esse;
(iii) hanno riferito fatti appresi direttamente dal de cuius con il quale avevano un rapporto particolarmente confidenziale e intimo;
(iv) hanno reso dichiarazioni chiare e complete;
(v) non si sono limitati a rispondere passivamente alle domande rivolte, ma hanno arricchito il narrato di circostanze dettagliate, pertinenti e razionalmente credibili;
(vi) hanno riferito circostanze che non
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trovano smentita nel materiale probatorio precedentemente acquisito.
Appare, infine, particolarmente rilevante il fatto,
tempestivamente allegato dalla convenuta nella propria comparsa e non tempestivamente contestato dall'attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, co.1, c.p.c. (dovendosi ritenere tardiva l'allegazione in ordine al concorso del coniuge nel pagamento del prezzo formulata dall'attrice soltanto nella memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) - che al momento del perfezionamento della suddetta compravendita l'acquirente fosse del tutto Parte_1
priva di occupazione e delle risorse necessarie per corrispondere il prezzo pattuito per l'acquisto dell'immobile e del pertinenziale box sito in Palermo, via del Bassotto n. 35.
Sulla base di tali elementi, quindi, deve concludersi che l'atto rogato a Palermo dal notaio il 1° ottobre 1996 Persona_3
(rep. 19709, racc. 12779) sia il negozio esecutivo di un accordo liberale col quale ha beneficiato Persona_1 Parte_1
della quota di ½ della piena proprietà dell'immobile sito in
Palermo, via del Bassotto n. 35 piano 4, oggi via Felice Impastato
(identificato al N.C.E.U. del predetto comune al Foglio 84, part. 1846, sub. 59) del box auto e della cantina ubicati al primo piano seminterrato dello stesso edificio (identificato al N.C.E.U. del predetto comune al Foglio 84, part. 1846, sub. 250), la cui quota di ½
del prezzo (pari a complessive lire 147.949.000) è stato corrisposto alla cooperativa “ con denaro dallo stesso fornito. Parte_2
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A ciò consegue (in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 809 c.c.) l'onere dell'attrice in riduzione di imputare a sé ai sensi dell'art. 564, co. 2, c.c. il valore della liberalità non donativa ricevuta dal de cuius senza espressa dispensa, e dunque il valore che la quota d ½ della piena proprietà del predetto immobile, della cantina e dell box avevano al momento dell'apertura della successione, attività questa che non costituisce una condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione, ma, piuttosto, un'operazione contabile necessaria per il calcolo della quota spettante in concreto al legittimario, in aggiunta alle altre operazioni stabilite dalla legge.
Tanto chiarito, deve adesso evidenziarsi che gli accertamenti peritali disposti in corso di causa - che il Tribunale ritiene pienamente convincenti ed esaustivi poiché esito di una attività
scientifica della quale il perito ha illustrato doviziosamente sia le premesse teoriche e fattuali sia i singoli passaggi applicativi e che non sono stati oggetto di osservazioni critiche – hanno consentito di determinare:
(i) il valore, alla data di apertura della successione di
[...]
, della quota di un mezzo della piena proprietà Per_1
dell'immobile sito in Palermo, via del Bassotto n. 35 (abitazione) in €
47.565,00 e della quota di un mezzo della piena proprietà del box pertinenziale e della cantina in € 8.548,00;
(ii) il valore, alla data di apertura della successione di
[...]
, della quota di un mezzo della nuda proprietà Per_1
dell'immobile sito in Palermo, via Petralia Sottana n. 6, tenendo
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conto dell'incidenza del diritto di usufrutto vitalizio spettante coniuge superstite, in € 103.608,00 (cfr. relazione ctu depositata il
14.06.2024). Così, una volta preso atto che il de cuius è deceduto senza lasciare debiti o un attivo, una volta calcolato, ai sensi dell'art. 556 c.c., il valore complessivo del donatum di Persona_1
alla data di apertura della sua successione (pari ad € 159.721,00),
una volta calcolata, ai sensi 542, co. 2, c.c., la quota ereditaria riservata dalla legge all'odierna attrice (1/4 del donatum ovvero €
39.930,25), una volta imputato alla sua porzione legittima, ai sensi dell'art. 564 co. 2 c.c., il valore che la liberalità non donativa ricevuta aveva al momento dell'apertura della successione paterna (€
56.113,00), deve escludersi che la donazione posta in essere da in favore della convenuta e qui impugnata abbia Persona_1
pregiudicato i suoi diritti di legittimaria.
Pertanto, le domande attoree sono rigettate in quanto infondate.
**************************
In ragione dell'esito del giudizio, le spese di lite (compressive dei costi della ctu, liquidati con separato decreto di pagamento del
16 settembre 2024) – calcolate sulla base del DM 55/14, tenendo conto del valore della causa (pari al valore della lesione nella prospettazione attorea, euro 25.000,00) e applicando per ciascuna fase i parametri medi in € 5.077,00 per onorari – ai sensi dell'art. 91
c.p.c. sono poste a carico dell'attrice, integralmente soccombente.
**************************
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Va escluso, invece, che ricorrano i presupposti per la condanna dell'attrice al risarcimento di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., perchè
nonostante la sua integrale soccombenza non sussistono elementi per concludere che ella abbia agito in giudizio con dolo o con colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella summenzionata causa, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA le domande spiegate da in danno Parte_1
di . CP_1
PONE definitivamente a carico di i costi della Parte_1
ctu liquidati con separato decreto.
CONDANNA a rifondere in favore Parte_1 CP_1
le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 oltre iva, cpa e
[...]
rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale.
Così deciso a Palermo, lì 10 febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Stefano Sajeva Dott.ssa Monica Stocco
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composto dai sig.ri magistrati:
- dott.ssa Monica Stocco Presidente
- dott. Stefano Sajeva Giudice relatore
- dott.ssa Silvia Ingrassia Giudice
all'esito della camera di consiglio svoltasi il 10 febbraio 2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 190 c.p.c.)
nella causa iscritta al n° 13414 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2013, vertente tra
, nata ad [...] il [...] (cod. Parte_1
fisc.: ), elettivamente domiciliata in Palermo, C.F._1
via Giacinto Carini n°1, presso lo studio dell'avv. Ferrante Davide,
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione.
ATTRICE
e
, nata a [...] il [...] CP_1
(cod. fisc.: ), elettivamente domiciliata a C.F._2
Palermo nella Via Giovanni Bonanno 40, presso lo studio dell'Avv.
Conti Maria Concetta, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
FATTI CONTROVERSI
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attrice indicata in epigrafe ha allegato (i) che il primo luglio 2016 era deceduto a
Palermo, senza lasciare testamento, il padre , che Persona_1
era nato a [...].) il 3 agosto 1928; (ii) che il de cuius non aveva lasciato né beni immobili, né beni mobili, né debiti;
(iii) che con atto del 29 dicembre 2005, rogato in Palermo, dal Notaio
[...]
(rep. 7303, racc. 2584), il de cuius e la moglie Persona_2
avevano donato alla figlia, odierna convenuta, la CP_2
nuda proprietà dell'immobile sito in Palermo, via Petralia Sottana
n°6, identificato al N.C.E.U. del predetto comune al foglio 53,
particella 1956, sub. 42, riservandosene l'usufrutto;
Sulla scorta di tali premesse, ritenendo che la donazione del 29
dicembre 2005 in favore dell'odierna convenuta avesse leso i suoi
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
diritti di riserva, l'attrice ha domandato la sua riduzione ai sensi dell'art. 555 c.c. e di essere reintegrata nella quota di legge per equivalente monetario.
Con comparsa del 19 dicembre 2022 si è costituita la convenuta
, la quale ha contestato la fondatezza della avversa CP_1
domanda, replicando che il de cuius e la madre CP_2
avevano beneficiato l'attrice della piena proprietà dell'immobile sito in Palermo, via del Bassotto n. 35 piano 4° e delle relative pertinenze
(cantina e garage), fornendole il danaro necessario per l'acquisto, e tale liberalità escludeva la lamentata lesione.
La causa istruita mediante produzione documentale,
assunzione della prova orale ammessa con ordinanza del 28
settembre 2023, una volta acquisita la relazione peritale (in data 14
giugno 2024) era trattenuta in decisione all'udienza del 5 novembre
2024 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MERITO DELLA LITE
La domanda di riduzione spiegata dall'attrice è rigettata in quanto infondata. Orbene, l'attrice, sul presupposto di essere stata totalmente pretermessa dal padre - che era nato Persona_1
a Bagheria (Pa.) il 3 agosto 1928 e che è deceduto a Palermo il 1°
luglio 2016, senza lasciare testamento, né un relictum, né debiti (cfr.
all. alla citazione) - ha chiesto la riduzione dell'atto del 29 dicembre
2005, in Notaio (rep. 7303, racc. 2584), a Persona_2
mezzo del quale egli (unitamente alla madre estranea CP_2
al presente giudizio) ha formalmente donato alla odierna
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
convenuta, riservandosene l'usufrutto, la quota di ½ della nuda proprietà dell'immobile sito in Palermo, via Petralia Sottana n°6,
(identificato al N.C.E.U. del predetto comune al foglio 53, particella
1956, sub. 42) e la reintegra per equivalente nella quota di sua spettanza.
All'esito dell'istruttoria disposta in corso di causa, tuttavia, è
emerso che, come eccepito dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione ritualmente depositata nei termini di cui all'art. 167
c.p.c., l'attrice è stata a propria volta beneficiata dal de cuius di una liberalità non donativa.
Nel dettaglio, e la moglie , Persona_1 CP_2
hanno beneficiato della piena proprietà Parte_1
dell'immobile sito in Palermo, via del Bassotto n. 35 piano 4, oggi via Felice Impastato (identificato al N.C.E.U. del predetto comune al
Foglio 84, part. 1846, sub. 59) e del box auto ubicato al primo piano seminterrato dello stesso edificio (identificato al N.C.E.U. del predetto comune al Foglio 84, part. 1846, sub. 250) fornendole il danaro necessario per corrispondere all'alienante cooperativa
“ il prezzo (pari a lire 147.949.000) pattuito nel Parte_2
contratto rogato a Palermo dal notaio il primo Persona_3
ottobre 1996 (rep. 19709, racc. 12779).
Ricorrerebbe, pertanto, la fattispecie dell'intestazione di beni sotto nome altrui, ipotesi riconducibile alla eterogenea categoria delle liberalità non donative, nella quale la causa liberale sia attua non già per tramite del contratto formale indicato dagli artt. 769 e
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
782 c.c., ma in modo mediato, all'esito di una più complessa operazione economica.
Tale operazione, per pacifico indirizzo (cfr. Cass., sez. Un., n.
9282/92) si compone di due negozi funzionalmente collegati fra loro e, in particolare:
(i) di un iniziale accordo programmatico, anche verbale, tra beneficiante e beneficiario, in forza del quale il primo, per spirito liberale, mette a disposizione del secondo una provvista di danaro all'unico e specifico fine arricchirlo, consentendogli di acquistare un determinato bene, generalmente immobile;
(ii) di un secondo negozio oneroso, esecutivo e strumentale al primo, con il quale il beneficiario acquista effettivamente dal terzo quanto concordato col beneficiante, negozio quest'ultimo che, una volta inquadrato nella più ampia operazione menzionata, è
animato, oltre che dalla causa di scambio sua propria (che ne condiziona pertanto il profilo formale cfr. Cass. n. 14551/2016; Cass.
n. 14197/2013; Cass. n. 5333/2004; Cass. n. 4623/2001), anche dalla funzione di attuare la causa liberale programmata, poiché si risolve nella realizzazione dell'investimento pattuito tra le parti dell'accordo di base.
In tali casi, per pacifica giurisprudenza, l'oggetto dell'atto liberale è non già la provvista di denaro, ma l'immobile stesso (così,
Cass. n. 13619/2017; Cass. n. 17604/2015), mentre si tratterà di donazione diretta di danaro (come tale soggetta alla forma di cui all'art. 782 c.c.) soltanto nel diverso caso in cui il beneficiario decida
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
autonomamente quale immobile acquistare (Cass. n. 26746/2008), o ancora il beneficiate metta a diposizione soltanto una parte della somma necessaria per l'acquisto (cfr. Cass. n. 16329/2024).
Ciò posto, deve adesso evidenziarsi che è onere della parte che domandi l'accertamento della natura liberale di un atto formalmente oneroso introdurre elementi di giudizio idonei a fornire una dimostrazione oggettiva della sussistenza del fatto dell'elargizione di una certa provvista di danaro dal beneficiante al beneficiario, del fatto del successivo acquisto da parte del beneficiante di un bene di valore corrispondente a tale elargizione,
nonchè del collegamento tra tali due fatti, e cioè la finalizzazione della dazione del denaro all'acquisto, (cfr. Cass. n. 3642/2004 che precisa non essere necessaria invece la prova che il beneficiante abbia pagato direttamente il prezzo all'alienante, la sua presenza alla stipulazione, la sottoscrizione d'un contratto preliminare in nome proprio), gravando invece sul convenuto l'onere di confutare la ricostruzione attorea, prospettando ricostruzioni alternative che possano ritenersi, sulla scorta di un giudizio logico fondato su massime di esperienza, dotate di maggiore credibilità razionale, in base allo standard della preponderanza dell'evidenza.
Orbene, nel caso che ci occupa la ricostruzione offerta dalla convenuta appare razionalmente credibile, perché opportunamente riscontrata da un insieme di coelementi qualificati (cfr. Cass. n.
15454/2019), i quali, come appresso si illustrerà, forniscono una solida prova indiretta del suddetto fatto ignoto (art. 2729 c.c.),
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
perché singolarmente considerati risultano dotati di intrinseca rilevanza e, all'esito della loro valutazione complessiva, risultano concordanti e univoci (cfr. Cass. n. 2724/2023).
Invero, il fatto storico della dazione da parte del de cuius (e della coniuge ) del denaro necessario per procurare CP_2
all'attrice l'acquisto del suddetto immobile trova conferma,
innanzitutto, nel documento redatto dal de cuius il 14 agosto 2013: si tratta di una scrittura la cui provenienza e datazione non è stata contestata nella presente sede e che appare particolarmente significativa perché per suo tramite il de cuius ha inteso precisare di aver consegnato (insieme alla propria coniuge) tutta la somma necessaria per pagare il prezzo pattuito per l'assegnazione all'odierna attrice dell'immobile di via del Bassotto (atto pubblico del quale il de cuius annota sia la data della stipula sia il notaio rogante), ha esplicitato che l'intento perseguito era quello di arricchire la beneficiaria non del denaro, ma della piena proprietà
del suddetto immobile e ha aggiunto che all'epoca dei fatti quest'ultima era priva dei mezzi per sostenere simile esborso (cfr.
all. 2 comparsa).
La documentazione prodotta dalla convenuta attesta, altresì,
che al momento della formalizzazione dell'atto di assegnazione dell'immobile di via del Bassotto (1.10.1996) il de cuius era stato già
collocato a riposo da un sessennio (ultimo giorno di lavoro
31.08.1990) e avevano pertanto beneficiato dell'erogazione del trattamento di fine rapporto di sua spettanza (cfr. all. 3 comparsa).
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Tali circostanze, peraltro, sono state confermate da entrambi i testi condotti da parte convenuta ed escussi all'udienza del 7
dicembre 2023 (cfr. dichiarazione “è vero, intorno al Testimone_1
2013, ricordo che era estate, eravamo a casa mia, […] mio zio
[...]
[…] mi disse che aveva corrisposta tutto il suo TFR alla Per_1
cooperativa Piano Verde proprio per comprare l'appartamento di via del
Bassotto n. 35 e mi disse che lo fece per agevolare a Parte_1
quell'epoca in affitto”; cfr. dichiarazione “È vero. Si, Testimone_2
ricordo era la metà degli anni '90, mi disse mentre era Persona_1
in trattative per l'acquisto di un appartamento sito in Palermo, via del
Bassotto, realizzato da una cooperativa, si tratta di edilizia economica e
popolare, che avrebbe destinato il suo TFR all'acquisto di questo
appartamento, che poi fu comprato negli anni '90. Mi disse che lo fece per
aiutare la figlia , all'epoca senza casa”), soggetti della cui Parte_1
attendibilità e credibilità non vi è motivo di dubitare, perché
costoro: (i) non appaiono, già in astratto, portatori di un interesse contrario a quello dell'attrice; (ii) sono parenti di entrambe le parti e non avvinte, per quanto qui consta, da legami particolari a nessuna di esse;
(iii) hanno riferito fatti appresi direttamente dal de cuius con il quale avevano un rapporto particolarmente confidenziale e intimo;
(iv) hanno reso dichiarazioni chiare e complete;
(v) non si sono limitati a rispondere passivamente alle domande rivolte, ma hanno arricchito il narrato di circostanze dettagliate, pertinenti e razionalmente credibili;
(vi) hanno riferito circostanze che non
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trovano smentita nel materiale probatorio precedentemente acquisito.
Appare, infine, particolarmente rilevante il fatto,
tempestivamente allegato dalla convenuta nella propria comparsa e non tempestivamente contestato dall'attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, co.1, c.p.c. (dovendosi ritenere tardiva l'allegazione in ordine al concorso del coniuge nel pagamento del prezzo formulata dall'attrice soltanto nella memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) - che al momento del perfezionamento della suddetta compravendita l'acquirente fosse del tutto Parte_1
priva di occupazione e delle risorse necessarie per corrispondere il prezzo pattuito per l'acquisto dell'immobile e del pertinenziale box sito in Palermo, via del Bassotto n. 35.
Sulla base di tali elementi, quindi, deve concludersi che l'atto rogato a Palermo dal notaio il 1° ottobre 1996 Persona_3
(rep. 19709, racc. 12779) sia il negozio esecutivo di un accordo liberale col quale ha beneficiato Persona_1 Parte_1
della quota di ½ della piena proprietà dell'immobile sito in
Palermo, via del Bassotto n. 35 piano 4, oggi via Felice Impastato
(identificato al N.C.E.U. del predetto comune al Foglio 84, part. 1846, sub. 59) del box auto e della cantina ubicati al primo piano seminterrato dello stesso edificio (identificato al N.C.E.U. del predetto comune al Foglio 84, part. 1846, sub. 250), la cui quota di ½
del prezzo (pari a complessive lire 147.949.000) è stato corrisposto alla cooperativa “ con denaro dallo stesso fornito. Parte_2
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A ciò consegue (in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 809 c.c.) l'onere dell'attrice in riduzione di imputare a sé ai sensi dell'art. 564, co. 2, c.c. il valore della liberalità non donativa ricevuta dal de cuius senza espressa dispensa, e dunque il valore che la quota d ½ della piena proprietà del predetto immobile, della cantina e dell box avevano al momento dell'apertura della successione, attività questa che non costituisce una condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione, ma, piuttosto, un'operazione contabile necessaria per il calcolo della quota spettante in concreto al legittimario, in aggiunta alle altre operazioni stabilite dalla legge.
Tanto chiarito, deve adesso evidenziarsi che gli accertamenti peritali disposti in corso di causa - che il Tribunale ritiene pienamente convincenti ed esaustivi poiché esito di una attività
scientifica della quale il perito ha illustrato doviziosamente sia le premesse teoriche e fattuali sia i singoli passaggi applicativi e che non sono stati oggetto di osservazioni critiche – hanno consentito di determinare:
(i) il valore, alla data di apertura della successione di
[...]
, della quota di un mezzo della piena proprietà Per_1
dell'immobile sito in Palermo, via del Bassotto n. 35 (abitazione) in €
47.565,00 e della quota di un mezzo della piena proprietà del box pertinenziale e della cantina in € 8.548,00;
(ii) il valore, alla data di apertura della successione di
[...]
, della quota di un mezzo della nuda proprietà Per_1
dell'immobile sito in Palermo, via Petralia Sottana n. 6, tenendo
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conto dell'incidenza del diritto di usufrutto vitalizio spettante coniuge superstite, in € 103.608,00 (cfr. relazione ctu depositata il
14.06.2024). Così, una volta preso atto che il de cuius è deceduto senza lasciare debiti o un attivo, una volta calcolato, ai sensi dell'art. 556 c.c., il valore complessivo del donatum di Persona_1
alla data di apertura della sua successione (pari ad € 159.721,00),
una volta calcolata, ai sensi 542, co. 2, c.c., la quota ereditaria riservata dalla legge all'odierna attrice (1/4 del donatum ovvero €
39.930,25), una volta imputato alla sua porzione legittima, ai sensi dell'art. 564 co. 2 c.c., il valore che la liberalità non donativa ricevuta aveva al momento dell'apertura della successione paterna (€
56.113,00), deve escludersi che la donazione posta in essere da in favore della convenuta e qui impugnata abbia Persona_1
pregiudicato i suoi diritti di legittimaria.
Pertanto, le domande attoree sono rigettate in quanto infondate.
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In ragione dell'esito del giudizio, le spese di lite (compressive dei costi della ctu, liquidati con separato decreto di pagamento del
16 settembre 2024) – calcolate sulla base del DM 55/14, tenendo conto del valore della causa (pari al valore della lesione nella prospettazione attorea, euro 25.000,00) e applicando per ciascuna fase i parametri medi in € 5.077,00 per onorari – ai sensi dell'art. 91
c.p.c. sono poste a carico dell'attrice, integralmente soccombente.
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Va escluso, invece, che ricorrano i presupposti per la condanna dell'attrice al risarcimento di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., perchè
nonostante la sua integrale soccombenza non sussistono elementi per concludere che ella abbia agito in giudizio con dolo o con colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella summenzionata causa, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA le domande spiegate da in danno Parte_1
di . CP_1
PONE definitivamente a carico di i costi della Parte_1
ctu liquidati con separato decreto.
CONDANNA a rifondere in favore Parte_1 CP_1
le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 oltre iva, cpa e
[...]
rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale.
Così deciso a Palermo, lì 10 febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Stefano Sajeva Dott.ssa Monica Stocco
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