Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/04/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 2099/2023 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2099/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a CASTROVILLARI (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
20/03/1964, rappresentata e difesa dagli avv.ti MORTATI SERGIO GENNARO e BLOISE GAETANO MARIA FERDINANDO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE-
E
C.F. , parte nata a ZZ BA (CS) in [...] CP_1 C.F._2
02/06/1956, rappresentata e difesa dall'avv. CANNATARO FERDINANDO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE -
NONCHÉ
presso il Tribunale di LL Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 17/10/2023, parte ricorrente ha introdotto il Parte_1 presente procedimento contenzioso nei confronti del marito CP_1
Le parti hanno contratto matrimonio in Spezzano Albanese (CS) in data 25/04/1982.
Dalla loro unione sono nati due figli: il 29/05/1983 in LL (CS), e Per_1 Per_2
il 03/07/1989 in LL (CS), entrambi maggiorenni ed autosufficienti
[...] economicamente;
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudice delegato alla trattazione, con ordinanza dell'1/3/24, depositata in data 4/3/24, ha dichiarato la contumacia di e ha adottato i CP_1 provvedimenti provvisori ed urgenti, ex art. 473 bis. 22 c.p.c., disponendo:
“- Pone a carico del resistente , l'obbligo di corrispondere in favore della CP_1 ricorrente , nata a [...] il [...], entro il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, l'assegno mensile di € 400,00, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, con decorrenza dal mese di marzo 2024 e con rivalutazione annuale secondo indici ufficiali ISTAT”. In assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 26/6/24 per la discussione orale. In data 21/6/24, si è costituito tardivamente il resistente, il quale non si è opposto alla pronuncia di separazione ma ha chiesto di rigettare la domanda di mantenimento formulata dal coniuge.
Assunta la causa in decisione all'udienza del 26/6/24, con ordinanza del 17/10/2024 è stata rimessa sul ruolo al fine di chiedere chiarimenti alle parti, atteso che dalla lettura dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio risultava già proposto, in data 23/1/1993, ricorso per separazione da parte di . All'udienza del 17 dicembre 2024, i difensori hanno dichiarato in modo Parte_1 concorde che il giudizio di separazione introdotto nel 1996 ed annotato in calce all'estratto dell'atto di matrimonio era stato abbandonato dalle parti e, dunque, non vi era alcuna precedente sentenza di separazione tra i coniugi.
2. Conclusioni delle parti
All'udienza del giorno 17/10/24 le parti hanno concluso come in atti (“Gli avv.ti Mortati e Bloisi discutono oralmente la causa chiedendo la conferma dei provvedimenti assunti con ordinanza del 1° marzo 2024. L'avv. Cannataro si riporta all'atto di costituzione e chiede la revoca dell'ordinanza o la riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito a carico del ). Con le CP_1 conclusioni formulate, quindi, parte ricorrente ha rinunciato alle domande proposte nell'atto introduttivo relative all'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Spezzano Albanese alla Via F. e G. Coppola al civico n° 9 e alla richiesta di ripartizione in parti uguali del canone di locazione dell'immobile sito in Spezzano Albanese (CS), alla Via Umberto Terracini n° 1 (già Traversa San Lorenzo), di cui coniugi sono comproprietari.
3. La domanda di separazione
Preliminarmente va revocata la dichiarazione di contumacia di essendosi CP_1 costituito in data 21/6/24.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
4. Il mantenimento tra i coniugi L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi:
“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Al riguardo, la ricorrente ha chiesto di porre in capo al resistente l'obbligo di versare in suo favore un assegno mensile di € 800,00 a titolo di mantenimento, sul presupposto del proprio stato di disoccupazione.
Il resistente si è opposto alla domanda, evidenziando di essere titolare, dal 2023, della sola pensione di vecchiaia, pari ad € 730,00 mensili, e che l' attività lavorativa svolta prima della pensione (rivendita di automobili) attualmente non produce alcun reddito, essendo peraltro obbligato a pagare numerose autovetture acquistate nel corso degli ultimi anni e rimaste invendute, come da dichiarazioni dei redditi allegate.
Ciò detto, la domanda va accolta nei limiti che seguono. La determinazione dell'assegno di mantenimento passa attraverso un duplice accertamento, in quanto presuppone, in primo luogo, una verifica del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati a un tenore di vita analogo a quello R.G. n.° 2099/2023 - Pag. 3 di 3
avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe verosimilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto e, in secondo luogo, una quantificazione in concreto, da compiersi tenendo conto di una serie di fattori, quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché il reddito di entrambi, valutando tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Sulle parti gravano quindi gli oneri probatori atti a dimostrare le risorse reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le rispettive potenzialità economiche (Cass., 9 giugno 2015, n. 11870). Nel caso in esame, dall'esame delle rispettive situazioni reddituali dei coniugi, per come ricostruite dalle dichiarazioni rese da all'udienza di comparizione e dalla Parte_1 circostanza - allegata dal resistente in comparsa di risposta e non contestata all'udienza del 26/6/24 dalla ricorrente - relativa alla percezione della sola pensione di vecchiaia pari ad € 730,00 mensili, emerge un oggettivo divario economico tale da giustificare il riconoscimento dell'an della pretesa della ricorrente, tenuto conto inoltre, della durata del matrimonio, dell'età della (61 anni) e Pt_1 della conseguente difficoltà di inserirsi nel mondo lavorativo e, infine, della circostanza per cui la stessa, durante la vita matrimoniale, ha prestato la propria attività lavorativa, senza regolare assunzione e retribuzione, presso gli esercizi commerciali gestiti dal coniuge (dal 1986 al 1998 il ha avuto un negozio di abbigliamento e successivamente una concessionaria di auto), CP_1 contribuendo, dunque, anche alla formazione del patrimonio familiare;
cionondimeno, considerati i redditi non elevati del resistente e la circostanza per cui la continuerà ad abitare presso la Pt_1 casa coniugale, di sua proprietà (la stessa è inoltre proprietaria di altri immobili in parte in via esclusiva ed in parte con altri soggetti) ritiene il Collegio di rideterminare in € 300,00 l'importo dovuto da al coniuge a titolo di mantenimento. CP_1
5. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di LL - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. REVOCA la dichiarazione di contumacia di CP_1
B. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi e come sopra generalizzati;
Parte_1 CP_1 C. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della CP_1 ricorrente , entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € Parte_1
300,00, a titolo di mantenimento della moglie;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di maggio 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
E. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spezzano Albanese (CS) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396; F. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in LL nella camera di consiglio tenutasi in data 3 aprile 2025.
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni