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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/06/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2116/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2116/2024 promossa da:
(C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
26/02/1937 con il patrocinio dell'avv. MILANESI DAVIDE, elettivamente domiciliato in
VICOLO DEL CANNONE 3 CESENA presso il difensore avv. MILANESI DAVIDE
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. ) nato a [...] CP_1 Pt_2 C.F._2
DOMINICANA 20/04/1962 con residenza in Mercato Saraceno (FC) VIA EMILIO LUSSO
N.2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
In punto a: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI:
All'udienza del 20/05/2025 il ricorrente , riportandosi integralmente a tutti i Parte_1
propri atti e scritti difensivi, insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero:
pagina 1 di 4 “Voglia il Tribunale - emettere sentenza parziale di divorzio ex art. 4 co. L. 898/70; - pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
in Cesena (FC) in data 09.05.1998, trascritto nei registri dello stato Controparte_2
civile del predetto Comune all'anno 1998 n. 57 Parte II S.C. Registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 2, parte I, serie Ufficio 1, dell'anno 1996; e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Cesena di procedere alle prescritte annotazioni di legge;
Con
vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/09/2024 chiedeva pronunciarsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto in Cesena in data 09/05/2025 con CP_3
Per_
Rappresentava che dall'unione coniugale era nato il figlio in data
[...] Pt_2
04/09/1994, ad oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che essi coniugi erano comparsi in data 02.10.2018 avanti il Presidente del Tribunale di Forlì nel procedimento di separazione, conclusosi con sentenza n.371/2022 del 06/04/2022 e passata in giudicato in data
06/06/2022, come da documentazione prodotta.
Precisava che dall'epoca della comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Forlì i coniugi non si erano più conciliati e la separazione si è protratta ininterrottamente.
All'udienza del 20/05/2025 la resistente non compariva, malgrado la CP_2
regolarità della notifica e pertanto veniva dichiarata contumace. All'esito della discussione orale dalla causa nonché della precisazione delle conclusioni, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti a Cesena in data 09/05/1998, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Cesena (FC) dell'anno 1998,
Atto n. 57, Parte II^, Serie C, deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla
Legge 6 maggio 2015, n. 55, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale emessa dal Tribunale di Forlì in data 06.04.2022 e pubblicata il 19.04.2022, ed essendo ampiamente trascorso il periodo di tempo legislativamente previsto e decorrente dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(udienza tenutasi in data 02.10.2018), senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano pagina 2 di 4 ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per più di un anno, dalle allegazioni e dichiarazioni del ricorrente - il quale insiste nella richiesta di divorzio e afferma di non avere più contatti con la moglie - e dal comportamento processuale ed extraprocessuale della resistente che ha ritenuto di non comparire all'udienza di comparizione delle parti ed è rimasta contumace nel giudizio, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio, della sua definizione in tempi estremamente contenuti nonché della contumacia e del contegno extra-processuale non oppositivo della resistente, ritiene il Tribunale che vi siano valide ragioni per compensare tra le parti le spese legali sostenute dal ricorrente.
***
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio, promossa da Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato in data 20/09/2024, Controparte_2
ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a Cesena in data 09/05/1998 tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata nella REPUBBLICA DOMINICANA il 20/04/1962, trascritto nel CP_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cesena dell'anno 1998, parte II^, S. C, atto numero 57, alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cesena di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 1998 Atto n° 57 Parte II^ SERIE C); dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il Parte_3
cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2116/2024 promossa da:
(C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
26/02/1937 con il patrocinio dell'avv. MILANESI DAVIDE, elettivamente domiciliato in
VICOLO DEL CANNONE 3 CESENA presso il difensore avv. MILANESI DAVIDE
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. ) nato a [...] CP_1 Pt_2 C.F._2
DOMINICANA 20/04/1962 con residenza in Mercato Saraceno (FC) VIA EMILIO LUSSO
N.2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
In punto a: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI:
All'udienza del 20/05/2025 il ricorrente , riportandosi integralmente a tutti i Parte_1
propri atti e scritti difensivi, insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero:
pagina 1 di 4 “Voglia il Tribunale - emettere sentenza parziale di divorzio ex art. 4 co. L. 898/70; - pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
in Cesena (FC) in data 09.05.1998, trascritto nei registri dello stato Controparte_2
civile del predetto Comune all'anno 1998 n. 57 Parte II S.C. Registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 2, parte I, serie Ufficio 1, dell'anno 1996; e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Cesena di procedere alle prescritte annotazioni di legge;
Con
vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/09/2024 chiedeva pronunciarsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto in Cesena in data 09/05/2025 con CP_3
Per_
Rappresentava che dall'unione coniugale era nato il figlio in data
[...] Pt_2
04/09/1994, ad oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che essi coniugi erano comparsi in data 02.10.2018 avanti il Presidente del Tribunale di Forlì nel procedimento di separazione, conclusosi con sentenza n.371/2022 del 06/04/2022 e passata in giudicato in data
06/06/2022, come da documentazione prodotta.
Precisava che dall'epoca della comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Forlì i coniugi non si erano più conciliati e la separazione si è protratta ininterrottamente.
All'udienza del 20/05/2025 la resistente non compariva, malgrado la CP_2
regolarità della notifica e pertanto veniva dichiarata contumace. All'esito della discussione orale dalla causa nonché della precisazione delle conclusioni, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti a Cesena in data 09/05/1998, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Cesena (FC) dell'anno 1998,
Atto n. 57, Parte II^, Serie C, deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla
Legge 6 maggio 2015, n. 55, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale emessa dal Tribunale di Forlì in data 06.04.2022 e pubblicata il 19.04.2022, ed essendo ampiamente trascorso il periodo di tempo legislativamente previsto e decorrente dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(udienza tenutasi in data 02.10.2018), senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano pagina 2 di 4 ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per più di un anno, dalle allegazioni e dichiarazioni del ricorrente - il quale insiste nella richiesta di divorzio e afferma di non avere più contatti con la moglie - e dal comportamento processuale ed extraprocessuale della resistente che ha ritenuto di non comparire all'udienza di comparizione delle parti ed è rimasta contumace nel giudizio, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio, della sua definizione in tempi estremamente contenuti nonché della contumacia e del contegno extra-processuale non oppositivo della resistente, ritiene il Tribunale che vi siano valide ragioni per compensare tra le parti le spese legali sostenute dal ricorrente.
***
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio, promossa da Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato in data 20/09/2024, Controparte_2
ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a Cesena in data 09/05/1998 tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata nella REPUBBLICA DOMINICANA il 20/04/1962, trascritto nel CP_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cesena dell'anno 1998, parte II^, S. C, atto numero 57, alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cesena di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 1998 Atto n° 57 Parte II^ SERIE C); dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il Parte_3
cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 4