Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.
Articolo 1 della Legge 19 febbraio 1992, n. 219
Articolo 2
- Legge 19 febbraio 1992, n. 219
Articolo 1 della Legge 19 febbraio 1992, n. 219
Versione
11 marzo 1992
11 marzo 1992
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti