CA
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 02/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 147 del Ruolo 2023, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 31/7/2023 e notificato a mezzo PEC conse-
gnate nelle caselle dei destinatari il 24/8/2023
da
(CF e P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante sig. , rappresentata e difesa dall'Avv.Simone Forte Parte_1
in forza di mandato trasmesso per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, co-
me copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante -
contro
rappresentato e dirfeso dagli Controparte_1
Avv.Paolo Bonetti e Luca Iero in forza di procura generale alle liti del 23/1/2023
rep.n.37590/racc.n.7131 del Notaio di Fiumicino Persona_1
- appellato -
e contro
, t, contu- Controparte_2 Email_1
mace - appellata -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.16/2023 del Tribunale
di Trieste - opposizione a intimazione di pagamento e avvisi di addebito.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 14/11/2024.
Conclusioni
Per l'appellante: voglia l'Ecc.ma CORTE D'APPELLO DI TRIESTE - Sezione Lavo-
ro e Previdenza, in accoglimento del presente APPELLO ed in RIFORMA DELLA
SENTENZA N. 16/2023 DEL TRIBUNALE DI TRIESTE, SEZ. LAV., DEL
31/01/2023 NEL GIUDIZIO RECANTE R.G. N. 269/2021, - in via preliminare, rite-
nuta ammissibile e rilevante, nonché non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale sollevata, nella spiegata eccezione di illegittimità costitu-
zionale del comma 4-bis dell'art.12 del dpr 602/1973, disponga la trasmissione della stessa davanti alla Corte costituzionale;
- nel merito: accertare e dichiarare l'illegitti-
mità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica avvisi di addebito n.414
20170000044684, n.41420170000675165, n.41420180000013131, n.41420180000
645026, n.41420180001031174, n.41420190000527139 e n.41420190001122440, e conseguentemente annullare tutto il debito sottostante, nonché di tutti gli atti (dedotti da controparte prodromici o successivi) impugnati, conseguentemente annullando detti atti poiché nulli e/o inesistenti;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto pro- curatore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Colle-
gio adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio.
Per l'appellato : rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Confer- CP_1
mare gli avvisi di addebito nn 414 2017 00000446 84 000, 414 2017 00006751 65
000, 414 2018 00000131 31 000, 414 2018 00006450 26 000, 414 2018 00010311
74 000, 414 2019 00005271 39 000 e 414 2019 00011224 40 000. Si chiede ad abundantiam la condanna alla in persona Parte_1
Pag.2 del legale rappresentate pro tempore, sig. al pagamento delle somme do- Parte_1
vute a titolo di contributi indicati negli avvisi di addebito, o del diverso importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, oltre le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo contributivo. Con vittoria di spese, di-
ritti e onorari del presente procedimento.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 22/6/2022 la Parte_1
esponeva di aver ricevuto il 19/5/2022 l'intimazione di pagamento dell'
[...]
n. 11420229000598453000 relativa ad alcuni avvisi di addebito Controparte_2
dei quali non era mai ad essa pervenuta alcuna valida notifica;
che era onere dell'Ente
creditore, e dell'agente della riscossione, dimostrare di aver eseguito tale adempimen-
to producendo le relate di notifica congiunte all'originale degli atti notificati, il conte-
nuto integrale degli avvisi di addebito e il rispetto delle norme sui luoghi ed i soggetti presso cui eseguire la notifica;
che la notifica dell'atto impugnato era altresì inesisten-
te perchè inviata da un indirizzo di posta elettronica dell' Ri- Controparte_2
scossione ignoto e non contenuto negli appositi registri ufficiali;
e che gli avvisi di addebito, come l'intimazione di pagamento, erano altresì nulli nella parte avente ad oggetto gli interessi a causa della omessa indicazione dei criteri di calcolo adottati.
Si costituiva in giudizio l' replicando che gli avvisi di addebito erano CP_1
stati ritualmente notificati alla società opponente mediante invio al suo indiritto PEC;
che nessuno di tali avvisi era stato tempestivamente opposto nel termine perentorio stabilito dall'art.24 comma 5 del d.lgs.46/1999; che ciò precludeva le eccezioni solle-
vate da riguardo al potere di iscrivere a ruolo i crediti e alla regolarità Parte_1
formale degli avvisi di addebito;
e che l'unico soggetto legittimato a contraddire ri-
guardo alla fase esecutiva era il concessionario della riscossione.
L'opposta non si costituiva in giudizio, ri- Controparte_2
manendo contumace.
Con sentenza emessa il 31/1/2022 il Tribunale di Trieste dichiarava inammis-
Pag.3 sibile il ricorso osservando che l'azione esercitata da doveva essere qua- Parte_1
lificata come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.; che quindi l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell'intimazione, avve-
nuta il 19/5/2022; che non era fondata la tesi dell'inesistenza della notifica perchè
proveniente da un indirizzo PEC non iscritto nei pubblici elenchi;
e che pertanto il ricorso, essendo stato depositato il 24/6/2022, doveva essere ritenuto tardivo.
Contro questa decisione ha proposto appello la;
si è costi- Parte_1
tuito in giudizio l' mentre l' è nuovamente ri- CP_1 Controparte_2
masta contumace.
Con atto di data 22/3/2024, depositato in via telematica, il difensore della so-
cietà appellante ha dichiarato la volontà di questa di rinunciare all'azione e agli atti del giudizio;
all'udienza dell'11/7/2024 il sostituto d'udienza del medesimo difensore ha però revocato, per conto di , tale rinuncia insistendo per l'accoglimen- Parte_1
to dell'impugnazione.
La causa è stata quindi rinviata per la discussione all'udienza del 14/11/2024.
1. L'appellato ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impu- CP_1
gnazione proposta da perchè impedita dall'art. 618 c.p.c., in base Parte_1
al quale non sono impugnabili - e quindi sono solo ricorribili per Cassazione
ex art.111 della Costituzione - le sentenze pronunciate a norma dell'art. 617
comma 1 c.p.c.
1.1. L'eccezione è fondata e va accolta.
1.1.1. Il Tribunale di Trieste ha espressamente qualificato come opposizione agli atti esecutivi l'azione intrapresa da contro l'intimazione di pagamen- Parte_1
to dell' e gli avvisi di addebito dell' , Controparte_2 CP_1
avendo la società ricorrente contestato non il merito della pretesa creditoria,
ma solo la regolarità della notifica (perchè inesistente o invalida o non ritual-
mente provata) degli atti della procedura di riscossione.
Pag.4 1.1.2. Contro questa decisione la società appellante ha dedotto che va qualificata co-
me opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. sia quella diretta contro l'inti-
mazione di pagamento, per far valere la mancata notifica della cartella o del-
l'avviso di addebito quale presupposto dell'esecuzione forzata;
sia quella di-
retta contro il ruolo, per far valere eventuali fatti estintivi verificatisi dopo la formazione del titolo.
Il primo argomento è infondato, dovendosi ritenere - come ha fatto il Giudice
di primo grado - che costituisca opposizione agli atti esecutivi quella proposta per contestare la ritualità della procedura esecutiva1; il secondo argomento è
invece estraneo alla materia del contendere, non avendo mai Parte_1
eccepito la prescrizione dei crediti dell' (anteriore o successiva alla noti- CP_1
fica degli avvisi di addebito).
1.1.3. La questione comunque non ha rilevanza ai fini della decisione: da tempo in-
fatti la Corte di Cassazione ha chiarito che "l'identificazione del mezzo di im-
pugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere
fatta in base al principio dell'apparenza, ossia con riferimento esclusivo alla
Pag.5 qualificazione dell'azione proposta, così come è stata compiuta dal giudice
nel provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sin-
dacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione
prescelta, secondo il predetto criterio) e dalla qualificazione dell'azione data
dall'opponente, o dalla parte che propone l'impugnazione. Pertanto, la sen-
tenza emessa nel giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'ap-
pello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione; è, in-
vece, esperibile ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora
l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi" (Cassazione
Sez. 3, Sentenza n. 3400 del 08/03/2001; nello stesso senso, riguardo alla indi-
viduazione del mezzo di impugnazione esperibile, Sez. U, Sentenza n. 3599
del 12/03/2003; Sez. 3, Ordinanza n. 2261 del 01/02/2010; Sez. 6 - 3, Ordi-
nanza n. 9868 del 15/04/2021; Sez. L, Ordinanza n. 29763 del 12/10/2022;
Sez.L, Ordinanza n.20518 del 27/06/2022).
1.2. Da quanto sopra detto consegue che , per contestare la sentenza Parte_1
di primo grado nella parte in cui ha dichiarato inammissibile perchè tardiva l'opposizione agli atti esecutivi proposta contro l'intimazione di pagamento ed i sottostanti avvisi di addebito, avrebbe dovuto avvalersi, ex art.618 c.p.c.,
dell'unico mezzo di impugnazione concessole dall'ordinamento ovvero quello previsto dall'art.111 della Costituzione.
2. Solo per completezza si deve osservare che la decisione di primo grado va condivisa anche nella parte in cui ha giudicato rituale e valida la notifica degli avvisi di addebito dell' e dell'intimazione di pagamento dell' CP_1 [...]
ed ha quindi respinto l'unico motivo di contestazione Controparte_3
formulato dalla società opponente.
2.1. Sul punto la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che «in tema di no-
tificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della
Pag.6 riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non
inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui
essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente,
occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostan-
ziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartel-
la di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale
registro» (Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023, coerente con i principi affermati da Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022).
2.2. Nel caso concreto l'identità del soggetto mittente risulta sia dall'indirizzo di posta elettronica usato per la notifica dell'intimazione di pagamento (notifica.
t, stando a quanto affermato da Email_2
, che peraltro non ha mai prodotto in giudizio il messaggio di Parte_1
posta elettronica da essa ricevuto), sia dall'indirizzo usato per la notifica degli avvisi di addebito (INPSComunica@postacert.inps.gov.it, come risulta dai documenti prodotti in causa dall' ); e la società appellante Controparte_4
non ha mai indicato quale danno (sotto il profilo della violazione del diritto di difesa) essa avrebbe subito a causa del fatto che i suddetti indirizzi non erano inseriti in un qualche registro ufficiale.
3. L'impugnazione va perciò dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Trieste n.16/2023 di data 31/1/2022; condanna l'appellante a rifondere all' anche le spese di questo grado di giudizio, che liqui- CP_1
da in complessivi Euro 9.273,00 oltre spese generali nella misura massima di tariffa,
IVA e CPA di legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti
Pag.7 di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Trieste, 14/11/2024.
Il Giudice Estensore
Il Presidente
(dott.Lucio Benvegnù) (dott.ssa Marina Caparelli)
Pag.8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 come ha più volte affermato la Corte di Cassazione: "Il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. è applicabile a tutte le contestazioni relative al quomodo dell'esecuzione forzata e non a quelle che investono la debenza del credito o il diritto del creditore di procedere in executivis. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile, per inosservanza del termine di cui all'art. 617 c.p.c., l'opposizione proposta contro l'estratto del ruolo con la quale era stata dedotta unicamente l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale, senza svolgere contestazioni relative all'insussistenza del credito)" (Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 28889 del 18/10/2023); "In tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizio- ne agli atti esecutivi con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c., la compe-tenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui la cartella è stata notificata" (Cassazione
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018); "In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, es- sendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile
l'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione, nel merito della pretesa azionata). Ne consegue che l'opposizione prima del- l'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notifica della cartella, e che è irrile- vante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giu- gno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata" (Cassazio- ne Sez. L, Sentenza n. 25757 del 24/10/2008).