Ordinanza 4 ottobre 2022
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA A seguito di segnalazioni e accertamenti eseguiti dalla Guardia di finanza, alla ricorrente, dipendente del Comune di Torino, furono contestate condotte disciplinarmente rilevanti per aver svolto tra il 2008 e il 2016 attività extraistituzionali, in parte senza autorizzazione, in parte neppure autorizzabili, perché incompatibili con il rapporto di lavoro pubblico. Con atto del 31 ottobre 2019 la Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte convenne la odierna ricorrente per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, al pagamento dell'importo di euro 441.190,00, corrispondente al mancato riversamento in favore …
Leggi di più… - 2. Rifiuto di rinvio pregiudiziale per travisamento dell’istanza di parte: revocazione della sentenza o “semplice” obbligo del giudice amministrativo di risarcire il…Marco Magri · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Rifiuto di rinvio pregiudiziale per travisamento dell'istanza di parte: revocazione della sentenza o “semplice” obbligo del giudice amministrativo di risarcire il danno? (Consiglio di stato, ordinanza 3 ottobre 2022, n. 8436, rimessione all'adunanza plenaria) di Marco Magri Sommario: 1. Una doverosa premessa sui termini della questione: “rifiuto” e non “omissione” di rinvio pregiudiziale. – 2. Lo schema argomentativo dell'ordinanza n. 8436/2022 (in dieci punti). 3. – La mancanza di una norma processuale sulla riapertura del processo amministrativo per violazione del diritto UE e l'orizzonte della responsabilità civile dei magistrati (legge n. 117/1988). – 4. La posizione della Corte di …
Leggi di più… - 3. Rifiuto di rinvio pregiudiziale per travisamento dell’istanza di parte: revocazione della sentenza o “semplice” obbligo del giudice amministrativo di risarcire il…Marco Magri · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 28 aprile 2025
FATTI DI CAUSA A seguito di segnalazioni e accertamenti eseguiti dalla Guardia di finanza, alla ricorrente, dipendente del Comune di Torino, furono contestate condotte disciplinarmente rilevanti per aver svolto tra il 2008 e il 2016 attività extraistituzionali, in parte senza autorizzazione, in parte neppure autorizzabili, perché incompatibili con il rapporto di lavoro pubblico. Con atto del 31 ottobre 2019 la Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte convenne la odierna ricorrente per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, al pagamento dell'importo di euro 441.190,00, corrispondente al mancato riversamento in favore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/10/2022, n. 28803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28803 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2022 |
Testo completo
- ricorrente -
contro TE NN e NE CO, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANGELA RUOTOLO;
Civile Ord. Sez. U Num. 28803 Anno 2022 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: ORILIA LORENZO Data pubblicazione: 04/10/2022 2 di 16 nonché COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 2, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLO MANDARANO, ALESSANDRA AG AMENDOLEA, EN IA FERRADINI, PAOLA COZZI, IA IC NE ed NN IA IN;
- controricorrenti -
nonché CONDÒ GIOVANNELLA;
- intimata - avverso la sentenza n. 209/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 07/01/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere LORENZO ORILIA. RITENUTO IN FATTO 1 Nell’ambito del vasto contenzioso relativo ai lavori di sopraelevazione dell’edificio di via Lovanio n. 3 in Milano, il Consiglio di Stato - decidendo sull’appello proposto da NA RM ed RI EO contro la Unispace srl e in contraddittorio col Comune di Milano e LA CO - con sentenza n. 209/2021 in parziale riforma della decisione di primo grado (sentenza TAR Lombardia n. 1825/2014), ha dichiarato “inammissibile il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione con riguardo alla sola posizione personale degli appellanti principali e con salvezza dei loro diritti”. 2 La decisione di riforma della sentenza di primo grado e quindi di inammissibilità del ricorso introduttivo n. 2154/2009 RG - che la società Unispace aveva proposto avverso il provvedimento comunale del 13.5.2009 di rigetto della domanda di condono 3 di 16 edilizio (cd. terzo condono) in contraddittorio col Comune di Milano e LA CO, condomina del contiguo fabbricato civico n. 5 e con intervento ad opponendum di NA RM (altra condomina del civico 5) – è stata motivata sulla base di due dirimenti ragioni: -mancata considerazione, da parte del TAR, della inammissibilità radicale del ricorso di primo grado per omessa intimazione della signora RM e dell’amministratore del Condominio di via Lovanio n. 5 (con conseguente violazione dell’art. 41 comma 2 CPA); -mancata considerazione dei profili sollevati dalla signora RM e consorte su tutte le questioni implicate dal provvedimento di rigetto del terzo condono (si trattava, in sostanza, dei due pareri negativi espressi dal Comune di Milano con riferimento al calcolo della superficie lorda da traslare al piano di copertura dell’edificio e alla legittimità di quella indicata come esistente al piano seminterrato). Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto assorbita ogni questione dedotta nel giudizio di primo grado, comprese quelle contenute nel ricorso contro “l’ordine comunale di rimessione in pristino” emesso il 23.5.2011 (trattasi del separato ricorso n. 2466/2011, pure proposto dalla società e riunito in primo grado all’altro, ndr). 3 Contro tale sentenza del Consiglio di Stato la Unispace srl propone ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, affidato a tre censure precedute da un ampio riepilogo della annosa vicenda giudiziaria legata al cambio d’uso del piano seminterrato e alla esecuzione di una sopraelevazione, attività da essa poste in essere e sfociate in plurimi giudizi, sia davanti al giudice ordinario (tra il Condominio ed alcuni condomini del contiguo fabbricato di via Lovanio n. 5 da una parte e la società 4 di 16 dall’altra, in sede possessoria e petitoria, con esiti contrastanti), sia davanti al giudice amministrativo (su iniziativa della società Unispace per ottenere l’annullamento di una serie di provvedimenti adottati dal Comune di Milano e da essa ritenuti illegittimi). Resistono con controricorso NA RM ed RI EO. Con separato controricorso resiste anche il Comune di Milano. La condomina CO è rimasta intimata anche in questo giudizio. In prossimità dell’adunanza, la società ricorrente e i controricorrenti RM-EO hanno depositato memorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 Col primo motivo di ricorso si denunzia “VIOLAZIONE DELL’ART. 360, COMMA 1, N.1, E DELL’ART. 362 C.P.C. DIFETTO DI GIURISDIZIONE PER INVASIONE DELLA SFERA RISERVATA AL GIUDICE ORDINARIO. ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE PER INVASIONE DELLA SFERA RISERVATA AL GIUDICE ORDINARIO E DI QUELLA DEL LEGISLATORE”. Dopo aver evidenziato la correttezza della decisione adottata dal TAR Lombardia con la sentenza di primo grado (attraverso la riproduzione dei passaggi motivazionali ritenuti rilevanti), la società ricorrente denunzia che il Consiglio di Stato, nel ritenere che la signora RM fosse titolare del diritto al mantenimento delle due luci esistenti nella propria unità abitativa (nonostante l’inesistenza del suo diritto accertata con efficacia di giudicato dal giudice ordinario in sede petitoria con la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 3227/2012), ha invaso la sfera riservata al giudice ordinario e al legislatore, non solo richiamando fuori luogo l’istituto 5 di 16 civilistico degli atti emulativi, ma creando addirittura una norma ad hoc, laddove ha operato una distinzione tra controinteressato primario (la RM) e controinteressato secondario (la CO, altra condomina del civico n. 5). Un tale modo di operare, a dire della ricorrente, evidenzia lo sconfinamento, da parte del Consiglio di Stato, dal suo compito istituzionale, (limitato all’esame della legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto della domanda di condono). 1.2 Col secondo motivo di ricorso si denunzia “VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 360 COMMA 1, N. 1 E 362, COMMA 1, C.P.C. E 110 CPA IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DI NORME COMUNITARIE: ART. 47 DELLA CARTA DIRITTI FONDAMENTALI UNIONE EUROPEA, ARTT. 4 E 19 DEL TRATTATO UE, ART. 2 PAR. 1 E 2 TFUE, ART. 267 TFUE E ART. 6 E 13 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, NONCHE’ IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EQUIVALENZA E DI EFFETTIVITA’ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DELL’ART. 17 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA - PROPOSTA DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA AI SENSI DELL’ART. 267 TFUE”. La società ricorrente si sofferma ancora sulla figura del controinteressato nel processo amministrativo evidenziando che la innovativa distinzione tra le figure di controinteressato operata dal Consiglio di Stato attraverso la creazione di una norma ad hoc contrasta con i principi di diritto comunitario della effettività della tutela giurisdizionale e di rispetto della proprietà privata. Sollecita quindi le Sezioni Unite (sulla scia della precedente ordinanza interlocutoria n. 19598/2020), a sollevare la questione di pregiudizialità davanti alla Corte di Giustizia per fare accertare “se il complesso delle seguenti norme unionali (art. 4, par. 3, art. 19, par. 1 TUE e art. 2, parr. 1 e 2, e art. 267 TFUE), lette anche alla 6 di 16 luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, contrasti con la prassi interpretativa introdotta nello Stato italiano a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 laddove ha ritenuto che il rimedio del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione non possa essere esercitato sotto il profilo del c.d. "difetto di potere giurisdizionale" e conseguentemente non possa essere utilizzato per impugnare sentenze del Consiglio di Stato che facciano applicazione di prassi interpretative elaborate in sede nazionale confliggenti con principi fondanti del diritto europeo riconosciuti nelle sentenze della Corte di giustizia”. Aggiunge la ricorrente che “tale questione pregiudiziale, usando le stesse parole di codesta Ill.ma Corte, è volta ad evitare che possa determinarsi il consolidamento di violazioni del diritto comunitario che potrebbero essere corrette tramite il predetto rimedio e di pregiudicare l'uniforme applicazione del diritto dell'Unione e l'effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive di rilevanza comunitaria, in contrasto con l'esigenza che tale diritto riceva piena e sollecita attuazione da parte di ogni giudice, in modo vincolativamente conforme alla sua corretta interpretazione da parte della Corte di giustizia, tenuto conto dei limiti alla "autonomia procedurale" degli Stati membri nella conformazione degli istituti processuali (cfr. Cassazione civ. ord. n. 19598 cit.). Senza contare che l’apertura di una questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE eviterebbe di esporre la Repubblica TAna ad una probabile causa risarcitoria davanti alla Corte di Strasburgo con conseguente rischio di depauperamento di ricchezza pubblica e privata”. 1.3 Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 37, 360 E 362 C.P.C. E DELL’ART. 7 CPA DIFETTO DI GIURISDIZIONE”. Dopo 7 di 16 avere rilevato che nel dispositivo nulla si dispone in ordine al merito del ricorso, la società ricorrente rileva che lo stesso giudice di secondo grado, nella parte motiva “sembra entrare nel merito” integrando illegittimamente la motivazione dell’atto amministrativo ed invadendo così la sfera riservata alla pubblica amministrazione. 2 Le tre censure sono inammissibili sotto tutti i profili in cui sono articolate. L’art. 111 comma 8 Cost. dispone che “contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”. L'articolo 65, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario, recita: “La Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni;
regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge”. A norma dell’art. 360 cpc “possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso”. L'articolo 110 del codice del processo amministrativo. («Motivi di ricorso») recita: “Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”. Ciò premesso, osserva il Collegio, richiamando il proprio costante e più recente orientamento, che il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ex art. 111, 8 di 16 comma 8, Cost. ed art. 362 comma 1 c.p.c., concerne le sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per "invasione" o "sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione. Il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non comprende, dunque, anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando, il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione (tra le varie, v. Sez. U, Ordinanza n. 11549 del 2022; Sez. U, Ordinanza n. 14301 del 2022; Cass. Sez. Unite, 4 giugno 2021, n. 15573; Cass. Sez. Unite, 4 dicembre 2020, n. 27770; Cass. Sez. Unite, 21 settembre 2020, n. 19675; Cass. Sez. Unite, 25 marzo 2019, n. 8311). E’ stato di recente altresì affermato che l'insindacabilità, da parte della Corte di cassazione a Sezioni Unite, per eccesso di potere giurisdizionale, ai sensi dell'art. 111, comma, 8 Cost., delle sentenze del Consiglio di Stato pronunciate in violazione del diritto dell'Unione europea, non si pone in contrasto con gli artt. 52, par. 1 e 47, della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, in quanto l'ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singoli l'accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, come quello amministrativo, non prevedendo alcuna limitazione all'esercizio, dinanzi a tale giudice, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione; costituisce, quindi, ipotesi estranea al perimetro del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione la denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, derivante dallo stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali, 9 di 16 come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza della CGUE, risultando coerente con il diritto dell'Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degli art. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c. (Sez. U - , Ordinanza n. 25503 del 30/08/2022 Rv. 665455). Tale orientamento è del tutto in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Ed infatti, con la sentenza n. 6/2018 il giudice delle leggi ha affrontato il tema in modo approfondito, superando radicalmente le precedenti oscillazioni giurisprudenziali e disattendendo la tesi, emersa in alcune pronunce di questa Corte, che propugnava un certo ampliamento del concetto di “motivi inerenti la giurisdizione”, attraverso una interpretazione volta ad estendere il perimetro del controllo della Cassazione in ulteriori ambiti, variamente definiti dalle singole pronunce. La Corte Costituzionale ha riaffermato la tesi più tradizionale e rigorosa, tenuta ferma per lungo tempo dalle Sezioni Unite, che delinea la portata dello strumento del ricorso per Cassazione, in conformità al disegno pluralistico delle giurisdizioni, voluto dal Costituente. Secondo il giudice delle leggi “la tesi che il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, previsto dall’ottavo comma dell’art. 111 Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, comprenda anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando non può qualificarsi come una interpretazione evolutiva, poiché non è compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale. Quest’ultima attinge il suo significato e il suo valore dalla contrapposizione con il precedente comma settimo, che prevede il generale ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze degli altri giudici, contrapposizione evidenziata dalla specificazione che il ricorso avverso le sentenze del Consiglio di 10 di 16 Stato e della Corte dei conti è ammesso per i «soli» motivi inerenti alla giurisdizione. Ne consegue che deve ritenersi inammissibile ogni interpretazione di tali motivi che, sconfinando dal loro ambito tradizionale, comporti una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso”. Secondo il giudice delle leggi, “l’intervento delle sezioni unite, in sede di controllo di giurisdizione, nemmeno può essere giustificato dalla violazione di norme dell’Unione o della CEDU” e “quanto all’effettività della tutela e al giusto processo, non c’è dubbio che essi vadano garantiti, ma a cura degli organi giurisdizionali a ciò deputati dalla Costituzione e non in sede di controllo sulla giurisdizione”, ed inoltre “l’«eccesso di potere giudiziario», denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l’avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei Conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici . Il concetto di controllo di giurisdizione, così delineato nei termini puntuali che ad esso sono propri, non ammette soluzioni intermedie, come quella pure proposta nell’ordinanza di rimessione, secondo cui la lettura estensiva dovrebbe essere limitata ai casi in cui si sia in presenza di sentenze “abnormi” o “anomale” ovvero di 11 di 16 uno “stravolgimento”, a volte definito radicale, delle “norme di riferimento”. Attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive” (Corte Costituzionale sentenza n. 6/2018 cit.). Inoltre – ed è bene puntualizzarlo anche in questa sede per evidenti ragioni di chiarezza espositiva sul tema dell’eccesso di potere giurisdizionale - non è neppure sindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione la decisione con la quale il Consiglio di Stato abbia escluso la necessità di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE (Sez. U, Ordinanza n. 11549 del 2022 cit;
Cass. Sezioni Unite, 28 luglio 2021, n. 21641; Cass. Sezioni Unite, 30 ottobre 2020, n. 24107; Cass. Sezioni Unite, 15 novembre 2018, n. 29391; Cass. Sezioni Unite, 18 dicembre 2017, n. 30301). L’insindacabilità da parte della Corte di Cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con riguardo alle eventuali violazioni del diritto dell'Unione europea, come al mancato rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ad opera di tali organi giurisdizionali, è stata da ultimo ribadita da queste Sezioni Unite anche quale conseguenza delle precisazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021, ST TA PA
contro
NA PA e altri, (C-497/20), non potendo proporsi ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione al fine di contestare lo stravolgimento di norme, seppure direttamente applicative del diritto UE, né per sollecitare la pronuncia in via pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla illegittimità di quelle decisioni, la quale comunque non porterebbe alla loro cassazione (Sez. U, Ordinanza n. 11549 del 2022 cit;
Cass. Sezioni Unite, 18 12 di 16 gennaio 2022, n. 1454; Cass. Sezioni Unite, 24 gennaio 2022, n. 1996; Cass. Sezioni Unite, 31 gennaio 2022, n. 2879; Cass. Sezioni Unite, 16 febbraio 2022, n. 5121). In definitiva, proprio sulla scorta della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia - intervenuta con la sentenza C-497/20 ST TA PA
contro
NA PA e altri, su sollecitazione di queste SSUU con l’ordinanza interlocutoria n. 19598/2020 richiamata dalla odierna ricorrente - il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze di cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme - sostanziali o processuali - di riferimento, pur quando si tratti di norme direttamente applicative del diritto dell’Unione europea (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 14301 del 2022 cit.). 3.1 Facendo dunque applicazione dei citati recenti orientamenti, anche della Corte di Giustizia, che vanno oggi ribaditi, e sui quali la società ricorrente nella memoria omette di confrontarsi, è evidente che le questioni oggi poste all’attenzione delle Sezioni Unite non hanno alcuna attinenza con l’eccesso di potere giurisdizionale. Il primo motivo infatti (nonostante gli approfondimenti contenuti nella memoria difensiva) mostra di non cogliere una delle rationes decisive della sentenza impugnata (fondata sul rilievo della inammissibilità del ricorso introduttivo per effetto, non già della arbitraria creazione di una norma processuale ad hoc, ma semplicemente per una ragione procedurale legata alla mancata instaurazione di un regolare contraddittorio: cfr. sentenza impugnata pagg. 12 e ss): il vizio segnalato evidenzia, insomma, nonostante la formula adoperata, null’altro che un classico error in procedendo consistente in una forzatura interpretativa dell’art. 41 C.P.A. sulla individuazione, nel caso in esame, del soggetto controinteressato avente diritto alla notifica del ricorso nel processo 13 di 16 amministrativo, per l’interferenza degli abusi anche con i diritti dominicali personali (servitù di luce: cfr. pag. 13 sentenza). Del resto, i passaggi motivazionali della sentenza del Consiglio di Stato estrapolati e trascritti in ricorso non devono essere letti atomisticamente, ma nel quadro della preliminare ratio decidendi che, lungi dal rappresentare una indebita invasione della sfera riservata al legislatore, si risolve - lo si ripete - nel rilievo di un vizio procedurale sulla regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio amministrativo (cioè in una attività pienamente rientrante nelle prerogative del Consiglio di Stato, a prescindere dalla correttezza giuridica o meno del rilievo, aspetto sul quale le Sezioni Unite non possono interferire). Appare dunque viziato da un'errata interpretazione dei precedenti di queste S.U. l'assunto secondo cui la mancata o errata applicazione di norme di legge determinerebbe la creazione di una norma inesistente e, quindi, l'invasione della sfera di attribuzioni del potere legislativo o amministrativo: come infatti già chiarito da questa Corte (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 16974 del 2018), pur nell'accezione evolutiva accolta da S.U. n. 30254/08, il controllo sulla giurisdizione non è in alcun caso estensibile alla prospettazione di pure e semplici violazioni di legge da parte del giudice speciale, l'incensurabilità delle cui valutazioni al riguardo, innanzi a questa Corte Suprema, è l'effetto di una precisa scelta costituzionale (come evidenziato da Corte cost. n. 6/2018 cit., secondo cui «attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive»; sull’eccesso di potere giurisdizionale in danno del legislatore v. anche Sez. U, Sentenza n. 11347 del 2013 in motivazione). A ciò aggiungasi – con riferimento alla denunciata invasione della sfera riservata al giudice ordinario - che le considerazioni di 14 di 16 natura civilistica pure espresse dal Consiglio di Stato rientrano nella cognizione incidentale sui diritti che la legge riconosce al giudice amministrativo anche nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva (cfr. art. 8 CPA;
v. Sez. U, Sentenza n. 7292 del 13/04/2016 Rv. 639171; cfr. altresì più di recente Sez. U, Ordinanza n. 18638 del 2022). 3.2 Il secondo motivo si risolve nella deduzione di violazioni del diritto dell’Unione Europea (effettività della tutela giurisdizionale, tutela della proprietà privata), ma come si è visto, una tale deduzione non è sindacabile da parte della Corte di Cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE (avanzata a pagg. 23 e ss. del ricorso) osserva il Collegio che la Corte di Giustizia, già con la risalente sentenza 6.10.1982, causa 283/81, Soc. C.I.L.F.I.T. FI 1983,IV,63, in sede di interpretazione della corrispondente disposizione dell'art. 177 del Trattato, affermò che essa va interpretata nel senso che "una giurisdizione le cui decisioni non sono impugnabili secondo l'ordinamento interno è tenuta, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad essa, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tanta evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi;
la configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto comunitario, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all'interno della Comunità". Nel caso in esame, l’intervento recente della Corte di Giustizia (con la citata sentenza in causa C-497/20 ST TA PA
contro
NA PA e altri) proprio sul quesito che oggi si ripropone 15 di 16 (esattamente coincidente col primo quesito posto con l’ordinanza di rimessione di queste SSUU n. 19598/2020) rende del tutto superflua una nuova rimessione, senza contare che - come già esposto – non è consentito sollecitare la pronuncia in via pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla illegittimità delle decisioni del Consiglio di Stato, pronuncia che comunque non porterebbe alla loro cassazione. L’istanza di rimessione, quindi, non può trovare accoglimento. 3.3 Il terzo motivo è ugualmente inammissibile perché, come la stessa ricorrente non manca di evidenziare (sia in ricorso che in memoria), nel dispositivo della sentenza impugnata nulla si è detto nel merito e le considerazioni del Consiglio di Stato riportate in ricorso nulla dispongono rispetto alla fattispecie sostanziale e quindi non valgono a snaturare la decisione impugnata che – lo si ripete - è fondata sulla inammissibilità del ricorso al TAR per ragioni procedurali e sulla mancata considerazione, da parte del primo giudice, di tutte le questioni implicate dal provvedimento di rigetto del terzo condono, con espressa precisazione, sotto questo secondo profilo (v. pag. 15), che i due pareri richiamati dagli appellanti non furono “integrazioni” del diniego, ma furono “sia la premessa del diniego impugnato sia uno dei significati del diniego stesso”, costituendo il loro deposito un doveroso adempimento per una migliore comprensione delle vicende di causa e che le vicende del condono sono indipendenti da quelle delle luci dell’appartamento degli appellanti principali (cfr. pag. 17). In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con inevitabile aggravio di spese per la parte soccombente in favore di ciascuna parte controricorrente. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di 16 di 16 contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore dei controricorrenti RM-EO, in complessivi €. 8.000,00, oltre €. 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge nella misura del 15% e in favore del Comune di Milano in €. 6.000,00, oltre €. 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 27.9.2022.