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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/12/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice LA OR, nella causa R.G. n. 836/2020 promossa
DA
, in proprio e quale liquidatrice della Parte_1 [...]
, e Controparte_1 Controparte_1 Parte_2
ATTORI
Avv. Alessio Iannello
CONTRO
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
CONVENUTI
Avv. Enrico Panelli ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti e di cui a verbale udienza del 19/9/2024: parte attrice: in via principale e istruttoria: rimessione la causa in istruttoria ed ammissione dei capitoli di prova articolati nella
1 seconda memoria ex art 183, 6°c. cpc;
nel merito ha concluso come in atto di citazione. parte convenuta: ha concluso come in comparsa di costituzione e risposta;
vinte le spese anche di CTU, con condanna degli attori in solido alla refusione della somma corrisposta al CTU pari ad euro 3.401,20; si è opposta alle avverse istanze istruttorie per i motivi di cui alla terza memoria ex art 183, 6°c. cpc.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali di udienza.
Gli attori hanno introdotto il presente giudizio per fare accertare e dichiarare che il debito contratto dagli attori nei confronti del sig. e, stante l'avvenuto suo decesso, nei confronti dei Parte_3 suoi eredi, è pari ad € 350.187,83; altresì accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi, essendo quelli convenuti usurari con conseguente nullità ed inefficacia del relativo patto, comunque nullo ed inefficace anche per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 c.c.
Più in particolare, nelle premesse della citazione, gli attori hanno contestato il contenuto della scrittura privata sottoscritta in Ceparana (SP) in data 27 aprile 2010 e registrata il giorno successivo, scrittura in cui essi attori si sono riconosciuti debitori di e, in sostituzione per qualsiasi impedimento a pieni Parte_3 diritti, della di lui figlia , della complessiva somma di euro CP_4
500.000,00 di cui € 300.000,00 che il sig. avrebbe Parte_3 pagato nell'interesse dei signori e “a mezzo Pt_1 CP_1 Pt_2 dell'Avv. Lupinacci di La Spezia” e a mezzo della dott.ssa Tamburi di La Spezia “per omessi pagamenti per INAM, INPS, IRAP e vari”; € 200.000,00, bonificati in data 26 aprile 2010 su conto corrente intestato al sig. per la cancellazione di Controparte_1 ipoteche accese da Monte dei Paschi di Siena, ex Banca Toscana, a garanzia di due mutui, chiusi a saldo e stralcio.
2 Gli attori hanno allegato che l'importo del credito vantato dal sig.
prima, e dai suoi presunti eredi, oggi, è, in linea Parte_3 capitale, inferiore di circa 150.000,00 euro rispetto alla somma indicata nell'atto di riconoscimento, differenza che, infatti,
“mascherata” da capitale da restituire, integrava, in realtà, gli interessi pretesi dall' sul prestito, i quali sono da Parte_3 considerarsi usurari e quindi non dovuti.
Si sono costituiti e Controparte_2 Controparte_3 [...]
contestando fermamente la domanda avversaria CP_4 perché infondata e ancora prima temeraria, stante il diverso e maggiore importo del credito maturato dal padre, da loro Pt_3 ereditato in quanto figli e unici eredi legittimi, e per il quale hanno proposto domanda riconvenzionale di condanna chiedendola condanna degli attori a pagare quanto portato dal riconoscimento di debito o la diversa somma che risulterà dovuta oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva dei convenuti in relazione alla proposta riconvenzionale, eccezione sollevata da parte attrice, per la prima volta, in memoria conclusionale: trattasi di eccezione infondata, non potendosi dubitare che i convenuti siano eredi di e, quindi, legittimati attivi ad azionare Parte_3 il riconoscimento di debito di cui alla scrittura del 27/4/2010; ciò per i seguenti motivi:
• Gli odierni convenuti, con raccomandata del 25/3/2020 (inviata agli attori in data anteriore alla notifica della citazione) qualificandosi come “legittimi eredi” di
[...]
(indicato quale “nostro padre”) hanno Parte_3 formalmente azionato il riconoscimento di debito del 27/4/2010 rilasciato dagli attori in favore di Parte_3
(e della figlia ) chiedendo l'immediato CP_4 pagamento della somma di euro 500.000,00 di cui al predetto riconoscimento;
• Nessun dubbio, secondo la legge italiana, che siffatto comportamento integri gli estremi di una accettazione tacita di eredità, in quanto, come richiesto dal disposto
3 dell'art 476 cc, trattasi di atto che presuppone necessariamente la loro volontà di accettare e che non avrebbero avuto il diritto di compiere se non nella qualità di eredi.
• Né è stato tempestivamente contestato dagli attori il fatto storico del decesso di fatto storico che è Parte_3 presupposto delle predetta richiesta stragiudiziale;
tale evento è chiaramente riconosciuto dagli attori allorchè hanno (a ragion veduta) deciso di instaurare la loro domanda di accertamento negativo di debito proprio nei confronti degli odierni convenuti (adducendo un
“quantum” diverso da quello della ricognizione e non già l'accertamento che nulla è dovuto ai convenuti in quanto privi di legittimazione attiva); diversamente opinando, la domanda attorea sarebbe inammissibile per difetto di legittimazione passiva e di interesse ad agire. Sulle contestazioni sollevate da parte attrice avverso il riconoscimento di debito datato 27/4/2010 su cui i convenuti hanno fondato la loro richiesta stragiudiziale di pagamento ed altresì la proposta domanda riconvenzionale: sono accoglibili nei limiti di seguito indicati:
• La ricognizione di debito del 27/4/2010 sebbene sottoscritta anche dal creditore mantiene la natura giuridica della promessa unilaterale di pagamento di cui all'art. 1988 c.c. nel senso che non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma ha soltanto un astratto effetto confermativo di un precedente rapporto fondamentale dalla cui esistenza e validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale.
• La contestazione di parte attrice sull'ammontare complessivo del credito, nel senso che non sarebbe pari ad euro 500.000,00 (come da dichiarazione) ma pari ad euro 350.000,00, parrebbe trovare un riscontro nel fatto che la quota parte di debito “riconosciuto” di euro 300.00,00 per pagamenti fatti da in favore degli attori con Parte_3
l'intermediazione degli indicati professionisti (Avv. Lupinacci e dott. Tamburi), non trova riscontro nella
4 documentazione (prodotta da parte attrice) proveniente dai predetti professionisti;
da tale documentazione, in effetti, si evincono pagamenti fatti per il loro tramite a creditori di per complessivi euro 150.187,83; Controparte_1 sommando a detta somma gli incontestati euro 200.000,00 bonificati da a per Parte_3 Controparte_1 saldare il Monte dei Paschi di Siena si perverrebbe ad un credito/debito di euro 350.000,00;
• Quanto sopra, tuttavia, non porta necessariamente alla conclusione indicata dagli attori e, cioè, che il loro debito è pari al ridotto importo di euro 350.000,00 per essere la differenza imputabile ad interessi usurai, surrettiziamente inseriti da nell'indicata ricognizione di Parte_3 debito;
neppure al riconoscimento, sic e simpliciter, che il credito di (oggi dei suoi eredi) sia, in linea Parte_3 capitale, di euro 350.000,00.
• Per quanto concerne l'ammontare del credito maturato, in linea capitale, da (e oggi dai convenuti quali Parte_3 suoi eredi), l'effettivo rapporto sostanziale di debito/credito emerge, in realtà, dal documento olografo prodotto da parte convenuta, in sede di costituzione, per contrastare le allegazioni attoree volte a superare la presunzione relativa (di esistenza di un sottostante rapporto fondamentale) che, si è detto, connota la ricognizione di debito ai sensi dell'art 1988 cc.
• Trattasi di documento olografo, di pugno di Parte_3 eloquentemente intitolato “euro pagati da in esso Pt_3 sono indicati i singoli esborsi messi a disposizione da parte agli odierni attori con la specifica causale di Parte_3 ciascuno e, cioè, con chiara indicazione di quale debito degli attori veniva tacitato con le singole erogazioni;
nel documento vi sono delle sommatorie parziali che contengono la sottoscrizione (a fini di approvazione) di taluno degli attori;
dette sottoscrizioni, sebbene contestate quanto a loro autenticità, sono risultate genuine sulla base di motivata consulenza grafologica che ha concluso nel
5 senso che tutte le firme esaminate sono state apposte da
, CP_5 Parte_1 Controparte_1
• Detto documento attesta prestiti di di Parte_3 complessivi euro 465.699,00 alla data del 10/7/2010; il prestito è da considerare in tale importo in quanto, come si legge nelle ultime righe del predetto documento, il mutuante chiude il documento con rinvio al Parte_3 riconoscimento di debito del 27/4/2010, indicando chiaramente che nel riconoscimento del 28/4/2010 (è la data della registrazione della ricognizione) le parti hanno tenuto conto anche di somme che sarebbero state corrisposte dopo ma che già erano, all'evidenza, preventivate;
del resto, le erogazioni specifiche, indicate nella pag. 8 di tale documento, comprese tra il 28/4/2010 e il 10/7/2020, non sono state specificamente contestate;
quindi, il credito dei convenuti deve ritenersi provato nei limiti della somma capitale di euro 465.699,00.
• Quanto all'eccepita surrettizia previsione di interessi usurari: non è fondata per plurimi motivi: in primo luogo, l'eccezione non è stata posta correttamente secondo le specifiche indicazioni in merito che si traggono da consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità; la Corte di Cassazione sulla premessa che “onus probandi incumbit ei qui asserit” ha chiarito che è il debitore che denuncia l'usurarietà a doverla provare in modo puntuale;
ciò significa, in primo luogo, un onere di allegazione specifica non essendo sufficiente dichiarare genericamente
“il tasso è oltre soglia”, ma occorre indicare con precisione nel proprio atto difensivo quali tassi di interesse sono stati applicati, quale fosse la soglia d'usura vigente nei periodi considerati e in quali trimestri o anni si è verificato il superamento. Deve insomma essere costruito un quadro chiaro, numeri alla mano, dell'andamento dei tassi e del momento esatto in cui si sarebbe oltrepassato il limite legale. Solo dopo aver allegato questi fatti in modo dettagliato, il debitore può passare alla fase della prova vera e propria, ad esempio depositando perizia
6 econometrica, contratti e decreti ministeriali sui tassi soglia;
la Corte ha chiarito che se manca questa specifica allegazione iniziale, la questione dell'usura non può nemmeno essere esaminata nel merito in quanto il giudice non è tenuto a supplire alle carenze dell'attore: se chi agisce non indica esattamente i dati e non produce i decreti ministeriali di riferimento, la sua eccezione risulta generica e viene dichiarata inammissibile.
• Nel caso di specie, un tentativo di siffatta allegazione specifica è contenuta, per la prima volta, nella comparsa conclusionale ed è, quindi, irrimediabilmente tardiva, oltre ad essere sprovvista delle necessarie produzioni dei decreti;
• Solo ad abundantiam (essendo assorbente quanto dedotto al punto che precede), deve rilevarsi che nessuna pattuizione di interessi usurari è seriamente apprezzabile per l'assorbente considerazione che il calcolo degli interessi (compresi quelli usurari) presuppone sempre una data di pagamento, in quanto il tasso si applica ad un periodo di tempo che parte dalla dazione e va fino al pagamento, tempestivo o meno;
nel caso di specie, il testo del riconoscimento del 27/4/2010 non indica una data certa di restituzione essendo genericamente previsto che il debito, come riconosciuto, sarebbe stato pagato con la vendita di un immobile dei debitori (evento incerto quanto al
“quando”); non consta che tale immobile sia ad oggi stato venduto;
anzi, in citazione è formulata la proposta transattiva di trasferire ai convenuti degli immobili (quelli della scrittura del 2010?), a titolo di datio in solutum. Non ha alcun senso ipotizzare un conteggio di interessi alla data della ricognizione di un debito indicato in linea capitale e senza previsione di un termine certo di adempimento.
• Concludendo: il debito degli attori e, correlativamente, il credito dei convenuti, assomma in linea capitale ad euro 465.699,00;
• Ai sensi dell'art 1815 cc “salvo diversa volontà delle parti” il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante;
nel
7 caso di specie, non è provata una “diversa volontà”; avendo i convenuti proposto tempestiva domanda di pagamento degli interessi sulla somma ritenuta dovuta ne consegue che, sulla somma capitale sopra accertata come dovuta sono dovuti gli interessi in misura legale dalle singole dazioni e fino alla data della proposta domanda riconvenzionale;
ex art 1284, comma 4 cc, dalla proposizione della domanda riconvenzionale sono dovuti gli interessi (anch'essi legali) previsti per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
• Dalla somma sopra indicata dovrà essere detratto quanto eventualmente versato, nelle more, in forza della ordinanza ex art 186 bis cpc pronunciata in corso di causa. Le spese di lite sono a carico degli attori e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo allo scaglione corrispondente al decisum e recependo la riduzione della fase decisoria come proposta nella notula dei convenuti;
anche la spesa della CTU grafologica è a carico degli attori.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa LA OR, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
accerta e dichiara che gli attori, , in proprio e quale Parte_1 liquidatrice della , e Controparte_1 Controparte_1
, sono debitori di e, in oggi, degli Parte_2 Parte_3 eredi e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 della somma in linea capitale di euro 465.699,00; condanna , in proprio e quale liquidatrice della Parte_1
, e a Controparte_1 Controparte_1 Parte_2 corrispondere a e Controparte_2 Controparte_3 [...]
l'importo capitale di euro 465.699,00, oltre interessi in CP_4 misura legale dalle singole dazioni e fino alla data della proposta domanda riconvenzionale nonchè, ex art 1284, comma 4 cc, gli
8 interessi previsti per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ad decorrere dalla proposizione della domanda riconvenzionale e fino al pagamento.
Condanna gli attori a rifondere ai convenuti le spese di lite che liquida in euro 1.214,00 per esborsi ed euro 17.200,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Pone la spesa della CTU grafologica a carico degli attori.
La Spezia, 1/12/2025
Il Giudice
OT LA OR
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice LA OR, nella causa R.G. n. 836/2020 promossa
DA
, in proprio e quale liquidatrice della Parte_1 [...]
, e Controparte_1 Controparte_1 Parte_2
ATTORI
Avv. Alessio Iannello
CONTRO
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
CONVENUTI
Avv. Enrico Panelli ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti e di cui a verbale udienza del 19/9/2024: parte attrice: in via principale e istruttoria: rimessione la causa in istruttoria ed ammissione dei capitoli di prova articolati nella
1 seconda memoria ex art 183, 6°c. cpc;
nel merito ha concluso come in atto di citazione. parte convenuta: ha concluso come in comparsa di costituzione e risposta;
vinte le spese anche di CTU, con condanna degli attori in solido alla refusione della somma corrisposta al CTU pari ad euro 3.401,20; si è opposta alle avverse istanze istruttorie per i motivi di cui alla terza memoria ex art 183, 6°c. cpc.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali di udienza.
Gli attori hanno introdotto il presente giudizio per fare accertare e dichiarare che il debito contratto dagli attori nei confronti del sig. e, stante l'avvenuto suo decesso, nei confronti dei Parte_3 suoi eredi, è pari ad € 350.187,83; altresì accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi, essendo quelli convenuti usurari con conseguente nullità ed inefficacia del relativo patto, comunque nullo ed inefficace anche per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 c.c.
Più in particolare, nelle premesse della citazione, gli attori hanno contestato il contenuto della scrittura privata sottoscritta in Ceparana (SP) in data 27 aprile 2010 e registrata il giorno successivo, scrittura in cui essi attori si sono riconosciuti debitori di e, in sostituzione per qualsiasi impedimento a pieni Parte_3 diritti, della di lui figlia , della complessiva somma di euro CP_4
500.000,00 di cui € 300.000,00 che il sig. avrebbe Parte_3 pagato nell'interesse dei signori e “a mezzo Pt_1 CP_1 Pt_2 dell'Avv. Lupinacci di La Spezia” e a mezzo della dott.ssa Tamburi di La Spezia “per omessi pagamenti per INAM, INPS, IRAP e vari”; € 200.000,00, bonificati in data 26 aprile 2010 su conto corrente intestato al sig. per la cancellazione di Controparte_1 ipoteche accese da Monte dei Paschi di Siena, ex Banca Toscana, a garanzia di due mutui, chiusi a saldo e stralcio.
2 Gli attori hanno allegato che l'importo del credito vantato dal sig.
prima, e dai suoi presunti eredi, oggi, è, in linea Parte_3 capitale, inferiore di circa 150.000,00 euro rispetto alla somma indicata nell'atto di riconoscimento, differenza che, infatti,
“mascherata” da capitale da restituire, integrava, in realtà, gli interessi pretesi dall' sul prestito, i quali sono da Parte_3 considerarsi usurari e quindi non dovuti.
Si sono costituiti e Controparte_2 Controparte_3 [...]
contestando fermamente la domanda avversaria CP_4 perché infondata e ancora prima temeraria, stante il diverso e maggiore importo del credito maturato dal padre, da loro Pt_3 ereditato in quanto figli e unici eredi legittimi, e per il quale hanno proposto domanda riconvenzionale di condanna chiedendola condanna degli attori a pagare quanto portato dal riconoscimento di debito o la diversa somma che risulterà dovuta oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva dei convenuti in relazione alla proposta riconvenzionale, eccezione sollevata da parte attrice, per la prima volta, in memoria conclusionale: trattasi di eccezione infondata, non potendosi dubitare che i convenuti siano eredi di e, quindi, legittimati attivi ad azionare Parte_3 il riconoscimento di debito di cui alla scrittura del 27/4/2010; ciò per i seguenti motivi:
• Gli odierni convenuti, con raccomandata del 25/3/2020 (inviata agli attori in data anteriore alla notifica della citazione) qualificandosi come “legittimi eredi” di
[...]
(indicato quale “nostro padre”) hanno Parte_3 formalmente azionato il riconoscimento di debito del 27/4/2010 rilasciato dagli attori in favore di Parte_3
(e della figlia ) chiedendo l'immediato CP_4 pagamento della somma di euro 500.000,00 di cui al predetto riconoscimento;
• Nessun dubbio, secondo la legge italiana, che siffatto comportamento integri gli estremi di una accettazione tacita di eredità, in quanto, come richiesto dal disposto
3 dell'art 476 cc, trattasi di atto che presuppone necessariamente la loro volontà di accettare e che non avrebbero avuto il diritto di compiere se non nella qualità di eredi.
• Né è stato tempestivamente contestato dagli attori il fatto storico del decesso di fatto storico che è Parte_3 presupposto delle predetta richiesta stragiudiziale;
tale evento è chiaramente riconosciuto dagli attori allorchè hanno (a ragion veduta) deciso di instaurare la loro domanda di accertamento negativo di debito proprio nei confronti degli odierni convenuti (adducendo un
“quantum” diverso da quello della ricognizione e non già l'accertamento che nulla è dovuto ai convenuti in quanto privi di legittimazione attiva); diversamente opinando, la domanda attorea sarebbe inammissibile per difetto di legittimazione passiva e di interesse ad agire. Sulle contestazioni sollevate da parte attrice avverso il riconoscimento di debito datato 27/4/2010 su cui i convenuti hanno fondato la loro richiesta stragiudiziale di pagamento ed altresì la proposta domanda riconvenzionale: sono accoglibili nei limiti di seguito indicati:
• La ricognizione di debito del 27/4/2010 sebbene sottoscritta anche dal creditore mantiene la natura giuridica della promessa unilaterale di pagamento di cui all'art. 1988 c.c. nel senso che non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma ha soltanto un astratto effetto confermativo di un precedente rapporto fondamentale dalla cui esistenza e validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale.
• La contestazione di parte attrice sull'ammontare complessivo del credito, nel senso che non sarebbe pari ad euro 500.000,00 (come da dichiarazione) ma pari ad euro 350.000,00, parrebbe trovare un riscontro nel fatto che la quota parte di debito “riconosciuto” di euro 300.00,00 per pagamenti fatti da in favore degli attori con Parte_3
l'intermediazione degli indicati professionisti (Avv. Lupinacci e dott. Tamburi), non trova riscontro nella
4 documentazione (prodotta da parte attrice) proveniente dai predetti professionisti;
da tale documentazione, in effetti, si evincono pagamenti fatti per il loro tramite a creditori di per complessivi euro 150.187,83; Controparte_1 sommando a detta somma gli incontestati euro 200.000,00 bonificati da a per Parte_3 Controparte_1 saldare il Monte dei Paschi di Siena si perverrebbe ad un credito/debito di euro 350.000,00;
• Quanto sopra, tuttavia, non porta necessariamente alla conclusione indicata dagli attori e, cioè, che il loro debito è pari al ridotto importo di euro 350.000,00 per essere la differenza imputabile ad interessi usurai, surrettiziamente inseriti da nell'indicata ricognizione di Parte_3 debito;
neppure al riconoscimento, sic e simpliciter, che il credito di (oggi dei suoi eredi) sia, in linea Parte_3 capitale, di euro 350.000,00.
• Per quanto concerne l'ammontare del credito maturato, in linea capitale, da (e oggi dai convenuti quali Parte_3 suoi eredi), l'effettivo rapporto sostanziale di debito/credito emerge, in realtà, dal documento olografo prodotto da parte convenuta, in sede di costituzione, per contrastare le allegazioni attoree volte a superare la presunzione relativa (di esistenza di un sottostante rapporto fondamentale) che, si è detto, connota la ricognizione di debito ai sensi dell'art 1988 cc.
• Trattasi di documento olografo, di pugno di Parte_3 eloquentemente intitolato “euro pagati da in esso Pt_3 sono indicati i singoli esborsi messi a disposizione da parte agli odierni attori con la specifica causale di Parte_3 ciascuno e, cioè, con chiara indicazione di quale debito degli attori veniva tacitato con le singole erogazioni;
nel documento vi sono delle sommatorie parziali che contengono la sottoscrizione (a fini di approvazione) di taluno degli attori;
dette sottoscrizioni, sebbene contestate quanto a loro autenticità, sono risultate genuine sulla base di motivata consulenza grafologica che ha concluso nel
5 senso che tutte le firme esaminate sono state apposte da
, CP_5 Parte_1 Controparte_1
• Detto documento attesta prestiti di di Parte_3 complessivi euro 465.699,00 alla data del 10/7/2010; il prestito è da considerare in tale importo in quanto, come si legge nelle ultime righe del predetto documento, il mutuante chiude il documento con rinvio al Parte_3 riconoscimento di debito del 27/4/2010, indicando chiaramente che nel riconoscimento del 28/4/2010 (è la data della registrazione della ricognizione) le parti hanno tenuto conto anche di somme che sarebbero state corrisposte dopo ma che già erano, all'evidenza, preventivate;
del resto, le erogazioni specifiche, indicate nella pag. 8 di tale documento, comprese tra il 28/4/2010 e il 10/7/2020, non sono state specificamente contestate;
quindi, il credito dei convenuti deve ritenersi provato nei limiti della somma capitale di euro 465.699,00.
• Quanto all'eccepita surrettizia previsione di interessi usurari: non è fondata per plurimi motivi: in primo luogo, l'eccezione non è stata posta correttamente secondo le specifiche indicazioni in merito che si traggono da consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità; la Corte di Cassazione sulla premessa che “onus probandi incumbit ei qui asserit” ha chiarito che è il debitore che denuncia l'usurarietà a doverla provare in modo puntuale;
ciò significa, in primo luogo, un onere di allegazione specifica non essendo sufficiente dichiarare genericamente
“il tasso è oltre soglia”, ma occorre indicare con precisione nel proprio atto difensivo quali tassi di interesse sono stati applicati, quale fosse la soglia d'usura vigente nei periodi considerati e in quali trimestri o anni si è verificato il superamento. Deve insomma essere costruito un quadro chiaro, numeri alla mano, dell'andamento dei tassi e del momento esatto in cui si sarebbe oltrepassato il limite legale. Solo dopo aver allegato questi fatti in modo dettagliato, il debitore può passare alla fase della prova vera e propria, ad esempio depositando perizia
6 econometrica, contratti e decreti ministeriali sui tassi soglia;
la Corte ha chiarito che se manca questa specifica allegazione iniziale, la questione dell'usura non può nemmeno essere esaminata nel merito in quanto il giudice non è tenuto a supplire alle carenze dell'attore: se chi agisce non indica esattamente i dati e non produce i decreti ministeriali di riferimento, la sua eccezione risulta generica e viene dichiarata inammissibile.
• Nel caso di specie, un tentativo di siffatta allegazione specifica è contenuta, per la prima volta, nella comparsa conclusionale ed è, quindi, irrimediabilmente tardiva, oltre ad essere sprovvista delle necessarie produzioni dei decreti;
• Solo ad abundantiam (essendo assorbente quanto dedotto al punto che precede), deve rilevarsi che nessuna pattuizione di interessi usurari è seriamente apprezzabile per l'assorbente considerazione che il calcolo degli interessi (compresi quelli usurari) presuppone sempre una data di pagamento, in quanto il tasso si applica ad un periodo di tempo che parte dalla dazione e va fino al pagamento, tempestivo o meno;
nel caso di specie, il testo del riconoscimento del 27/4/2010 non indica una data certa di restituzione essendo genericamente previsto che il debito, come riconosciuto, sarebbe stato pagato con la vendita di un immobile dei debitori (evento incerto quanto al
“quando”); non consta che tale immobile sia ad oggi stato venduto;
anzi, in citazione è formulata la proposta transattiva di trasferire ai convenuti degli immobili (quelli della scrittura del 2010?), a titolo di datio in solutum. Non ha alcun senso ipotizzare un conteggio di interessi alla data della ricognizione di un debito indicato in linea capitale e senza previsione di un termine certo di adempimento.
• Concludendo: il debito degli attori e, correlativamente, il credito dei convenuti, assomma in linea capitale ad euro 465.699,00;
• Ai sensi dell'art 1815 cc “salvo diversa volontà delle parti” il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante;
nel
7 caso di specie, non è provata una “diversa volontà”; avendo i convenuti proposto tempestiva domanda di pagamento degli interessi sulla somma ritenuta dovuta ne consegue che, sulla somma capitale sopra accertata come dovuta sono dovuti gli interessi in misura legale dalle singole dazioni e fino alla data della proposta domanda riconvenzionale;
ex art 1284, comma 4 cc, dalla proposizione della domanda riconvenzionale sono dovuti gli interessi (anch'essi legali) previsti per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
• Dalla somma sopra indicata dovrà essere detratto quanto eventualmente versato, nelle more, in forza della ordinanza ex art 186 bis cpc pronunciata in corso di causa. Le spese di lite sono a carico degli attori e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo allo scaglione corrispondente al decisum e recependo la riduzione della fase decisoria come proposta nella notula dei convenuti;
anche la spesa della CTU grafologica è a carico degli attori.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa LA OR, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
accerta e dichiara che gli attori, , in proprio e quale Parte_1 liquidatrice della , e Controparte_1 Controparte_1
, sono debitori di e, in oggi, degli Parte_2 Parte_3 eredi e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 della somma in linea capitale di euro 465.699,00; condanna , in proprio e quale liquidatrice della Parte_1
, e a Controparte_1 Controparte_1 Parte_2 corrispondere a e Controparte_2 Controparte_3 [...]
l'importo capitale di euro 465.699,00, oltre interessi in CP_4 misura legale dalle singole dazioni e fino alla data della proposta domanda riconvenzionale nonchè, ex art 1284, comma 4 cc, gli
8 interessi previsti per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ad decorrere dalla proposizione della domanda riconvenzionale e fino al pagamento.
Condanna gli attori a rifondere ai convenuti le spese di lite che liquida in euro 1.214,00 per esborsi ed euro 17.200,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Pone la spesa della CTU grafologica a carico degli attori.
La Spezia, 1/12/2025
Il Giudice
OT LA OR
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