Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2001, n. 8220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8220 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
IN NOME 8 22 0/0 1 REPUBBLICA IT POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Regolamento di SEZIONE TERZA CIVILE competenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ernesto LUPO Presidente R.G.N. 7983/00 Dott. Vincenzo SALLUZZO Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere 18947 Cron. Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Rep.2075 Ud. 26/02/01 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA MA, TO AL, TOдва sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: DA ZI, TO UG, eredi di TO LO, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, PICIO C difesi dall'avvocato LETTERIO BRIGUGLIO con studio in chiesta copies IL SOLE 24 ORE al Sig. 98123 MESSINA VIA UGO BASSI 70, giusta delega in atti;
dintti L. ricorrenti 18 GIU. 2001 CAN
contro
RE SP (giusta acquisizione dalla LODIGIANI SP 3000 CANCELLERIA dell'Azienda Lavori LODIGIANI), con sede in Sesto San Giovanni (Mi), in persona del Procuratore Dr. Celimanno Evangelio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA2001 DF455931 402 PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio - FRANCESCO ARGENZIO, che la difende,dell'avvocato giusta delega in atti;
- resistente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 443/00 del Tribunale di MESSINA, Richiesta copia legale dal Sig. BRIGUEL Sez. I I stralcio, emessa il 14/01/00 e depositata il 12:000+2 per diritti L. 09/03/00 (R.G. 596/88); 11 11 9 21 IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/02/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha chiesto si accolga il ricorso e si dichiari la competenza del Tribunale di Messina con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 9 marzo 2000 il Tribunale di Messina in composizione monocratica dichiarava la propria in- competenza per materia, competente essendo il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, a giudicare sulla do- LIRE 2000 manda proposta da OL AR nei confronti della CANCELLERIA Impresa Lodigiani spa per ottenere il risarcimento dei danni causati alla conduttura d'acqua destinata all'ir- BE145744. rigazione del proprio fondo durante i lavori di realiz- zazione dell'acquedotto di Messina concessi n appalto all'impresa convenuta. AS036472 Avverso tale sentenza hanno proposto regolamento di 2 competenza MA ND, OR, IA RA ed IO AR, quali eredi di OL AR, affi- dandone l'accoglimento ad un unico motivo. На resistito con controricorso la Impregilo spa, subentrata alla Impresa Lodigiani, che ha inoltre depo- sitato memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE L'istanza è fondata e meritevole di accoglimento. Al lume della consolidata giurisprudenza di questa Corte di Legittimità (cfr ex plurimis: Cass. S.U. 26.8.1997 n. 8054, Cass.
6.11.1993 n. 11012, Cass. 20.1.1993 n. 656 e Cass. 21.7.1987 n. 1986) le domande di risarcimento dei danni formulate nei confronti della p.a. in base all'art. 2043 c.c. sono devolute, ai sensi dell'art.140 lett.d.) legge 12.11.1993 n.1775, alla competenza dei tribunali regionali delle acque pubbli- che alla condizione che i danni siano direttamente di- pendenti dall'esecuzione, manutenzione e funzionamento dell'opera idraulica, mentre sono riservate al giudice ordinario le domande che si ricollegano a fatti connes- si solo in via meramente occasionale con le vicende re- lative al governo delle acque, poiché la competenza del giudice specializzato è giustificata in presenza di fattispecie che con volgano apprezzamenti circa la deli- berazione, la progettazione e l'attuazione di opere 3 V. Set The . Po in d idrauliche ○ comunque scelte della p.a. per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. Nel caso che ci occupa, come risulta dallo stesso contenuto dell'atto di citazione in data 29.2.1988, l'AR non ha imputato la causa del danno alla ese- cuzione dell'opera idraulica (realizzata, per la zona che interessa, su terreno di proprietà aliena gravato di servitù di acquedotto per l'utilità del fondo del- l'attore) bensì alla negligenza o imperizia di un di- pendente dell'appaltatore che, nel manovrare un escava- tore, avrebbe rotto la condotta per un buon tratto, nonché alla mancata adozione di misure idonee ad impe- dire l'immissione di materiale estraneo nella tubazio- ne. Né appare condivisibile l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui, incrociandosi il tracciato del- l'opera idraulica con la condotta dell'attore, le scel- te progettuali avrebbero reso inevitabile il danneggia- mento atteso che, come correttamente osservato dal ri- corrente, le due condotte ben avrebbero potuto interse- carsi а livelli diversi, onde il danno, come da lui prospettato, risulta riferibile all'azione materiale ed occasionale dell'appaltatore e non coinvolge in via di- retta apprezzamenti e scelte relativi all'attività 4 esecutiva dell'opera idraulica. Per l'effetto va dichiarata la competenza del Tri- bunale di Messina ma sussistono giusti motivi, a norma dell'art. 92 co. 2° cod. proc. civ. per compensare tra le parti le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'istanza di regolamento, dichia- la competenza del Tribunale di Messina e compensa le ra spese del procedimento. Così deciso in Roma dalla Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 26.2.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ernest lupo IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 18.6 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Glambattista UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA Registrato in dat2.0 LUG. 2001 an 3.50.45. Serie 290.000 n. versate £. EC (lire p. Il Dirigente Area Servizi 42000 (D.ssa IA RA DI FILIPPO 1 Responsabile Servizio Atti Giudiziar (DTM. RACCICHINI) 290000 5