Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2018, n. 2464
CASS
Sentenza 6 dicembre 2018

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 3254/2018 della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 6 dicembre 2018, presieduta dal giudice Gerardo Sabeone. Le parti in causa hanno sollevato questioni giuridiche riguardanti l'improcedibilità dell'azione penale e la violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che i reati contestati derivassero da un unico fatto storico. In particolare, il difensore di uno degli imputati ha argomentato che l'azione penale fosse stata frazionata in modo illegittimo, mentre l'altro difensore ha contestato la motivazione della condanna per il reato di ricettazione di un documento falso, ritenendo che non vi fosse prova sufficiente del possesso del documento da parte del suo assistito.

La Corte ha rigettato i ricorsi, affermando che i reati di truffa e di possesso di documento falso non potessero considerarsi unici, in quanto tutelano beni giuridici distinti. Ha inoltre sottolineato che il possesso del documento falso costituiva un reato autonomo, non assorbito dalla truffa. La Corte ha ritenuto che non vi fosse stata violazione del diritto di difesa, poiché gli imputati erano stati informati e avevano potuto interloquire durante il processo. Infine, ha confermato la legittimità della motivazione riguardante la recidiva, evidenziando i precedenti penali degli imputati.

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Massime1

Il reato di possesso di documenti di identificazione falsi concorre con quello di truffa ancorché la presentazione del documento falso abbia costituito una delle modalità esecutive della truffa, trattandosi di fattispecie distinte sul piano strutturale, atteso che la presentazione del documento falso costituisce attività ulteriore e non necessaria per il perfezionamento del reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., ed essendo diversi i beni giuridici tutelati dalle due norme.

Commentario1

  • 1Truffa: concorre con il reato di possesso di documenti di identificazione falsi?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023

    La massima Il reato di possesso di documenti di identificazione falsi concorre con quello di truffa ancorché la presentazione del documento falso abbia costituito una delle modalità esecutive della truffa, trattandosi di fattispecie distinte sul piano strutturale, atteso che la presentazione del documento falso costituisce attività ulteriore e non necessaria per il perfezionamento del reato di cui all' art. 497-bis c.p. , ed essendo diversi i beni giuridici tutelati dalle due norme (Cassazione penale , sez. V , 06/12/2018 , n. 2464). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 06/12/2018 , …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2018, n. 2464
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2464
Data del deposito : 6 dicembre 2018

Testo completo