Sentenza 11 luglio 2016
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio o la materiale falsificazione dello stesso, indipendentemente dall'uso che il soggetto agente intenda farne, in quanto l'aver circoscritto l'oggetto materiale del reato ai suddetti documenti trova la sua giustificazione nella ritenuta maggiore pericolosità delle condotte che li riguardano e non nella intenzione di punire soltanto le condotte di effettiva agevolazione all'espatrio o all'ingresso. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso con cui si sosteneva la non configurabilità del reato in un caso di riproduzione digitale mediante scanner di documenti originali utilizzati per la commissione di una pluralità di truffe, ritenuti apoditticamente falsi grossolani poiché concretamente inidonei ad agevolare l'espatrio degli utilizzatori).
Commentario • 1
- 1. Truffa: concorre con il reato di possesso di documenti di identificazione falsi?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Il reato di possesso di documenti di identificazione falsi concorre con quello di truffa ancorché la presentazione del documento falso abbia costituito una delle modalità esecutive della truffa, trattandosi di fattispecie distinte sul piano strutturale, atteso che la presentazione del documento falso costituisce attività ulteriore e non necessaria per il perfezionamento del reato di cui all' art. 497-bis c.p. , ed essendo diversi i beni giuridici tutelati dalle due norme (Cassazione penale , sez. V , 06/12/2018 , n. 2464). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 06/12/2018 , …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2016, n. 40272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40272 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2016 |
Testo completo
40 2 7 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 11/07/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2106/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO · Presidente - REGISTRO GENERALE SILVANA DE BERARDINIS N.2027/2016 EDUARDO DE GREGORIO GRAZIA MICCOLI Rel. Consigliere - FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente W SENTENZA sul ricorso proposto da: TO BE nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 12/05/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere FERDINANDO LIGNOLA Udito il Procuratore Generale in persona del STEFANO TOCCI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Stefano Tocci, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente alla misura della pena per LL IA, da rideterminare;
l'inammissibilità degli altri ricorsi;
il difensore di BE RT, avv. Livio Veronesi, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 giugno 2013 del Tribunale di Ferrara, parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Bologna, LL IA, TT GI e BE RT (tra gli altri) erano condannati alla pena di giustizia per una serie di falsi e truffe. Il processo, che vede come principali imputati i primi due, ha ad oggetto la falsificazione di carte di identità ed altro materiale che veniva utilizzato, sostituendosi alle persone di cui si spendevano le generalità, per la consumazione di una pluralità di truffe ai danni di compagnie telefoniche, finanziarie, banche, uffici postali e venditori;
in queste attività illecite LL IA e TT GI si servivano di numerosi complici, tra i quali BE RT, che si prestavano impiegare i falsi documenti di identità per la realizzazione delle truffe. Contro la sentenza propongono ricorso i tre imputati, ciascuno con atto separato.
2. Il difensore di LL IA, avv. Paola Benfenati, ha articolato due motivi di ricorso, con il primo dei quali deduce erronea interpretazione dell'art. 497-bis cod. pen., in relazione agli articoli 15, 49, 477 e 482 cod. pen.. 2.1 In particolare, con riferimento al requisito della validità per l'espatrio del documento falsificato, che caratterizza la fattispecie di cui all'art. 497-bis cod. pen. rispetto alla comune falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, si chiede di valutare se, ai fini della sussistenza della fattispecie, assuma rilevanza penale la circostanza che il documento sia utilizzabile in modo credibile per l'espatrio, così valorizzando il profilo di offensività concreta della fattispecie incriminatrice. In altri termini, secondo la tesi difensiva, la pronuncia di condanna per questo delitto richiede un accertamento della concreta attitudine ad agevolare l'espatrio anonimo di 2 persone pericolose per la collettività, dovendo altrimenti il giudice degradare la fattispecie in quella comune, prevista dagli artt. 477 e 482 cod. pen.. A giudizio della ricorrente, nel caso di specie, le carte d'identità non presentavano tale specifica offensività, poiché erano realizzate scansionando un documento originale ed elaborandolo poi con un personal computer casalingo, per cui certamente il falso sarebbe risultato grossolano agli occhi di chi avesse verificato l'autenticità, laddove utilizzato per l'espatrio.
2.2 Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell'articolo 81 cod. pen., poiché assumendo come pena base per il reato di cui al capo 23 quella di un anno e sei mesi di reclusione, in seguito agli aumenti per gli ulteriori reati si è pervenuti alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione, superiore al massimo edittale previsto dalla norma sulla continuazione dei reati, pari al triplo della pena base (e dunque quattro anni e sei mesi di reclusione).
3. Il difensore di TT GI, avv. RT Gilli, ha sviluppato cinque motivi di ricorso.
3.1 Con i primi due motivi si invoca l'accertamento contenuto nella sentenza di assoluzione del Tribunale di RO del 3 giugno 2009, divenuta definitiva, riguardante la falsificazione della carta di identità emessa a favore di OS LA, poiché nel corso di quel giudizio fu escluso che l'imputato convivesse con LL IA, per cui non si potevano utilizzare a suo carico le risultanze del sequestro di documenti eseguito a casa della donna. La Corte d'appello si è limitata a dichiarare l'improcedibilità per il capo 29, già giudicato, e l'assoluzione per il capo 28, strettamente connesso, omettendo di valutare che gli elementi indiziari posti a suffragio della condanna appellata (convivenza e legame sentimentale con LL IA) sono stati già ritenuti inidonei ad una pronuncia di condanna dal Tribunale di RO. Ne consegue la carenza assoluta di prova del concorso di persone nei reati di cui ai capi 3, 11, 14, 20-sexies, 22, 23, 25, 31, 32, 34, 35, 36, 37, nonché 33 e 39. Si contesta inoltre il giudizio di inattendibilità di LL IA, in sede di interrogatorio datato 8 ottobre 2007, circa il contenuto della borsa dichiarato di sua esclusiva pertinenza e riguardante fatti e documenti attinenti ai reati di cui ai capi 6, 7, 11, 14, 20-quater, 33, 35 e 37. 3.2 Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 497-bis 3 cod. pen., poiché l'imputato non è stato mai colto in flagranza di reato, nel possesso di documenti falsi validi per l'espatrio, tutti posseduti solo dalla coimputata. Solo in riferimento al capo 11, egli esibì a VI ET la fotocopia della carta di identità falsamente intestata a CC AZ, ma, in mancanza dell'originale, anche questo reato non gli è addebitabile. In conclusione, quindi, resta addebitabile all'TT esclusivamente il tentativo di truffa di cui al capo 12. 3.3 Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'ordinanza del 20 settembre 2012, con il quale il procedimento è stato sospeso fino al 31 dicembre 2012, con conseguente allungamento del termine massimo di prescrizione, in forza della legge numero 122 del 2012. A giudizio del ricorrente l'ordinanza è nulla per violazione del principio del favor rei ed i termini di prescrizione sono decorsi ugualmente.
3.4 Con il quinto motivo si contesta l'applicazione della recidiva, non avendo l'imputato precedenti in materia di falso e si censura l'aumento di pena a norma dell'articolo 81 cod. pen., perché sproporzionato rispetto alla gravità del danno o del pericolo cagionato alle persone offese.
4. Il difensore di BE RT, avv. Livio Veronesi, ha proposto quattro motivi di ricorso.
4.1 Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'articolo 499, comma 3, cod. proc. pen., in considerazione delle domande suggestive 匠 proposte alla testa ICni dal pubblico ministero, con conseguente inutilizzabilità della prova orale, giudicata incerta, poco genuina e pertanto inattendibile.
4.2 Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'articolo 533, comma 1, cod. proc. pen. relativamente all'applicazione della regola secondo la quale l'accertamento della colpevolezza deve escludere ogni ragionevole dubbio. In particolare si giudica inconsistente l'identificazione dell'imputato sulla base di deposizioni incerte ed inattendibili, poiché nessun dipendente della Cometa s.n.c. ha riconosciuto l'imputato nella persona che utilizzò le generalità di AN FR per l'abbonamento alla telefonia mobile H3G (capi 3, 4 e 5 della rubrica); inoltre non è agli atti l'originale del documento che si ipotizza contraffatto e non è emersa alcuna prova di contatti con i coimputati IT (beneficiario delle linee telefoniche H3G), TT e LL.
4.3 Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'identificazione dell'imputato come colui che entrò nella filiale di Poste Italiane e nell'esercizio commerciale Cometa s.n.c., poiché la Corte ha fatto impropriamente ricorso al concetto "regole di esperienza", per superare le lacune dell'impianto accusatorio.
4.4 Con il quarto motivo si deduce l'intervenuta prescrizione dei reati, nelle more del procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso proposto da LL IA, con cui si eccepisce la grossolanità dei falsi contestati in relazione alla loro attitudine a favorire l'espatrio del titolare, è inammissibile.
1.1 Le fattispecie di possesso e fabbricazione di documenti d'identità falsi, di cui all'art. 497-bis cod. pen., sono state introdotte dal legislatore tra i reati contro la fede pubblica nel capo dedicato a quelli concernenti le falsità personali, al fine di rendere più severa la repressione penale dei comportamenti tesi ad ostacolare l'identificazione delle persone (come suggerisce la stessa rubrica dell'articolo del D.L. n. 144 del 2005, che ha configurato la nuova disposizione). Non può dunque dubitarsi che il bene giuridico oggetto delle nuove incriminazioni sia innanzi tutto la pubblica fede personale, ancorché tutelato in maniera indiretta, tanto da rimanere sullo sfondo, attraverso la punizione di condotte che sembrano anticipare perfino il pericolo di una lesione o che comunque si rivelano solo astrattamente idonee a generarlo. Ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato è infatti già la materiale falsificazione dell'atto certificativo o il mero possesso del documento contraffatto e non anche l'uso dello stesso. È sì vero che le nuove figure di reato sono state introdotte nell'ambito di un intervento normativo (il già citato D.L. n. 144 del 2005) teso a potenziare gli strumenti di contrasto al terrorismo internazionale, ma è ultroneo dedurne un ambito di applicazione della norma incriminatrice così specializzato quale quello suggerito in ricorso. In tal senso la perimetrazione dell'oggetto materiale delle incriminazioni in questione ai soli documenti validi per l'espatrio trova la sua 15 giustificazione semplicemente nella ritenuta maggiore pericolosità delle condotte -che riguardano questi ultimi in quanto considerate, sulla base dell'esperienza investigativa maturata in quegli anni, sintomatiche del fenomeno terroristico in questione , ma non rivela l'intenzione del legislatore di punire solo quelle rivolte ad agevolare effettivamente l'espatrio (o l'ingresso) dell'utilizzatore dei suddetti documenti. Come già evidenziato, infatti, l'uso (qualunque esso sia) di questi ultimi non concorre in alcun modo a definire le fattispecie in questione, risultando dunque improprio introdurre un elemento di selezione del loro profilo di tipicità che non trovi riscontro nella lettera della norma e che non può essere dedotto dall'artificiosa costruzione di un'oggettività giuridica (la tutela della libera circolazione fra Stati) di dubbia autonomia concettuale e che non trova riscontro nei lavori parlamentari della legge di conversione del citato decreto legge (L. n. 155 del 2005).
1.2 Manifestamente infondata e comunque generica è allora la censura sollevata dalla ricorrente sul punto, atteso che la riproduzione digitale mediante scanner di documenti originali è modalità certamente idonea alla fabbricazione di un documento falso, che per definizione è sempre una "copia" di quello genuino, talché risulta del tutto apodittico affermare in astratto che tale metodo partorirebbe comunque dei falsi grossolani senza precisare quali sarebbero state le caratteristiche specifiche di quelli oggetto di contestazione in grado di renderli tali. R 2. È invece fondato il motivo con il quale si è fatto rilevare che l'aumento operato per effetto della continuazione ha dato luogo a una pena complessiva superiore al triplo di quella stabilita per la violazione più grave, in contrasto con la previsione dell'art. 81 comma 1, cod. pen. La reclusione per la violazione più grave (capo 23) è stata determinata in 1 anno e 6 mesi di reclusione e per la continuazione è stata aumentata a 5 anni e 6 mesi di reclusione, mentre a norma dell'art. 81 comma 1, cod. pen., non avrebbe potuto superare i 4 anni e 6 mesi di reclusione.
2.1. In virtù di ciò, alcuni dei reati ascritti all'imputata vanno dichiarati estinti per prescrizione, essendo decorso il relativo termine (7 anni e sei mesi, secondo la nuova disciplina, oltre 5 mesi e 14 giorni di sospensione ai sensi dall'art. 6, 6 commi 6, 7 e 9 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge dell'1 agosto 2012 n. 122). La prescrizione riguarda in particolare esclusivamente le fattispecie di cui all'art. 497-bis cod. pen., essendo limitata a queste la doglianza in punto di responsabilità ancorchè inammissibile - proposta con il primo motivo. Allorché infatti il ricorso per cassazione contenga solo motivi attinenti alla misura della pena, ma non alla colpevolezza dell'imputato, questa, per il principio della formazione progressiva del giudicato, rimane definitivamente accertata, sicché non può essere dichiarata la prescrizione del reato, ove non maturata alla scadenza del termine per proporre ricorso (Sez. 6, n. 13416 del 21/10/1998, D'Amore, Rv. 213900; Sez. 2, n. 25643 del 26/02/2003, Salvi, Rv. 225083; Sez. 1, Sentenza n. 15949 del 21/02/2013, Antonacci, Rv. 256255). Di conseguenza risultano prescritti alla data della presente decisione i reati contestati ai capi 3, 6, 14, 17, 20 sexies, 21, 22, 23, 31, 33 e 34. Rispetto ai reati di cui ai capi 35, 36 e 37, invece, il termine di 7 anni, 11 mesi e 14 giorni (non risultando altre cause di sospensione, come risultante dalla comunicazione pervenuta a questa Corte a seguito di sollecitazione dell'Ufficio spoglio) viene a scadere, rispettivamente, in data 24 agosto 2016, 1 agosto 2016 e 20 luglio 2016. 2.2 Le risultanze già poste dai giudici di merito a fondamento delle affermazioni di responsabilità non consentono una più favorevole declaratoria di non punibilità per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen.. 2.3 Per i reati sub 35, 36 e 37 e per tutti gli altri reati per i quali è intervenuta decisione di condanna in appello (capi 8, 15, 16, 20 ter, 25, 29, 32, 20 quater, 27 e 18) l'accertamento di responsabilità deve considerarsi definitivo, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.; va però disposto annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna relativamente al trattamento sanzionatorio, poiché tra i reati estinti per prescrizione vi è anche quello ritenuto più grave dalla Corte territoriale (capo 23), per cui questa Corte non può procedere direttamente alla rideterminazione della pena.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di TT GI è inammissibile.
3.1 I primi due motivi si fondano sulla asserita efficacia negativa di accertamento delle circostanze della convivenza e del legame sentimentale dell'imputato con 7 LL IA, discendente, secondo la tesi difensiva, dalla sentenza di assoluzione del Tribunale di RO del 3 giugno 2009, n. 381, prodotta in primo grado. La doglianza è palesemente generica, oltre che manifestamente infondata. Sotto il primo profilo, deve evidenziarsi che la decisione di appello ricostruisce il concorso dell'imputato nei reati commessi dalla LL non semplicemente dalla convivenza e da una relazione sentimentale fra i due, ma da una molteplicità di indizi, tutti convergenti nel senso della corresponsabilità dell'TT nei reati contestati ai capi 3, 11, 14, 20-sexies, 22, 23, 25, 31, 32, 34, 35, 36 e 37. Innanzi tutto l'assidua frequentazione tra i due imputati, dimostrata a sua volta da una serie di elementi probatori (la presenza di entrambi, nell'atto di dormire, durante la perquisizione del 28 ottobre 2008; le annotazioni dei Carabinieri, secondo i quali l'imputato entrava ed usciva frequentemente dall'abitazione della donna;
le dichiarazioni di GN EN e LA OR BA); poi l'uso comune dell'utenza telefonica mobile utilizzata per la richiesta di finanziamento ottenuto da Fiditalia;
il possesso in capo all'TT di un'utenza telefonica provento di reato proprio nel corso della perquisizione;
le dichiarazioni accusatorie dei coimputati GN EN e BE RT;
il rinvenimento presso l'abitazione di TT in Ferrara di CD contenenti un programma utilizzabile per la manipolazione delle memorie delle sim card;
gli esiti delle attività di osservazione e pedinamento dei Carabinieri di Ferrara. Rispetto a tutti questi R elementi il ricorrente non si confronta, limitandosi a contestare la riconducibilità alla propria responsabilità del materiale rinvenuto durante la perquisizione a casa della LL. Sotto il secondo profilo va evidenziato che la Corte territoriale, con motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica, ha osservato che la sentenza del Tribunale di RO (riguardante la ricettazione di moduli in bianco di carte di identità ed il confezionamento di un unico documento di identità falso) non offriva alcun dato analizzabile per escludere la responsabilità dell'imputato per reati diversi da quelli di cui ai capi 28 e 29, poiché in questo procedimento sono emersi tutta una serie di ulteriori elementi probatori non considerati dal Tribunale e precedentemente già ricordati. D'altra parte la sentenza del Tribunale di RO non ha efficacia di accertamento in ordine alla circostanza della convivenza, ma è solamente una prova valutabile, alla stregua della 8 disciplina di cui all'articolo 238-bis cod. proc. pen., sicchè essa può essere acquisita ai fini della prova di fatto in essa accertato ed è valutata a norma degli articoli 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen.. 3.2 Il terzo motivo è inammissibile, poiché richiede a questa Corte una valutazione di prove, non consentita in sede di legittimità. Al di la della rubrica e della indicazione della norma penale sostanziale, infatti, il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità sotto il profilo degli elementi di prova, che, come prima ricordato, è di carattere indiziario e che può pertanto essere censurata solamente ai sensi dell'articolo 606, lettera e), cod. proc. pen.. Com'è noto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificarne la rispondenza alle acquisizioni processuali. È da aggiungere che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226076). Ciò posto, nessun vizio del genere è riscontrabile neppure nella parte della sentenza impugnata relativa ai singoli fatti di falso e truffa, che, come è stato precedentemente ricordato, è pervenuta all'accertamento degli elementi dei reati in questione attraverso la considerazione dei vari elementi di prova e la R corretta indicazione del significato dimostrativo loro attribuito dal giudice.
3.3 Il quarto motivo è manifestamente infondato, poiché la sospensione della prescrizione per 5 mesi e 14 giorni discende direttamente dall'art. 6, commi 6, 7 e 9 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge dell'1 agosto 2012 n. 122, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e RO, il 20 e il 29 maggio 2012»; il riferimento al principio del favor rei, a fronte di una previsione testuale della sospensione della prescrizione ("Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7, lettera b)") è pertanto incomprensibile.
3.4 Quanto infine alla doglianza riguardante la recidiva, il motivo è 9 assolutamente generico, a fronte di una motivazione che evidenzia le precedenti condanne per falso materiale in atto pubblico, anche in continuazione con l'appropriazione indebita, per bancarotta fraudolenta e per lesioni personali;
il gran numero di reati per cui si procede, sviluppatisi in ampio arco di tempo e la tipologia degli stessi integrano una motivazione sicuramente non manifestamente illogica nè contraddittoria delle ragioni per cui è stata applicata la recidiva facoltativa: in materia, per costante giurisprudenza (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851) non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., senza che sia necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
4. Anche il ricorso proposto nell'interesse di BE RT è inammissibile.
4.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che proposto in maniera del tutto generica, non essendo precisate le domande suggestive che avrebbero compromesso la deposizione. In tema di esame testimoniale, la violazione del RZ divieto di porre domande suggestive di cui all'art. 499 cod. proc. pen., in mancanza di una sanzione processuale, rileva soltanto sul piano della valutazione della genuinità della prova, che può risultare compromessa esclusivamente se inficia l'intera dichiarazione e non semplicemente la singola risposta fornita alla domanda suggestiva, ben potendo il giudizio di piena attendibilità del teste essere fondato sulle risposte alle altre domande (Sez. 3, n. 4672 del 22/10/2014 - dep. 02/02/2015, L, Rv. 262468). La decisione impugnata dà atto delle incertezze e cautele della teste IC, ma le giustifica ampiamente in considerazione del tempo trascorso rispetto ai fatti e dell'iniziale ordinarietà della vicenda a lei sottoposta;
peraltro si evidenzia che la teste sottoscrisse la fotocopia della carta d'identità, riportante l'effigie dell'imputato, per confermarne la corrispondenza con l'originale ricevuto dal cliente ben prima che il direttore vi scrivesse la parola "falso" e riconobbe un tatuaggio sul dorso della mano destra 10 che egli effettivamente presentava, il che giustifica in maniera certamente logica e non contraddittoria la conclusione dei giudici di merito, secondo cui a presentarsi allo sportello fu proprio BE RT.
4.2 Ne consegue la manifesta infondatezza anche del secondo e del terzo motivo, peraltro essenzialmente affidati a censure in punto di valutazione delle prove. Anche rispetto all'accesso ai locali della Cometa s.n.c., infatti, l'acquisizione della fotocopia della carta di identità, riportante l'effigie dell'imputato riconosciuta dal brigadiere Filice, ha consentito di ritenere dimostrata, con motivazione non manifestamente illogica, nè contraddittoria, la commissione dei fatti da parte del BE ed una diversa ricostruzione dei fatti implica una rinnovata valutazione delle prove, non consentite in questa sede di legittimità.
4.3 In relazione al quarto motivo di ricorso, va rilevato che l'inammissibilità dei primi tre motivi comporta la preclusione per questa Corte della possibilità di rilevare l'esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 del codice di rito, fra le quali la prescrizione intervenuta in epoca successiva alla sentenza di appello;
il M termine è più lungo di quello calcolato per l'imputata LL, in considerazione della recidiva aggravata e reiterata applicata a BE (e ad TT) ed esclusa per LL.
5. In conclusione il ricorso di LL IA va parzialmente accolto e, nei suoi confronti, la sentenza va annullata senza rinvio rispetto ai reati sub 3, 6, 14, 17, 20 sexies, 21, 22, 23, 31, 33 e 34, estinti per prescrizione, e con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna risetto a tutti gli altri reati, limitatamente al trattamento sanzionatorio. I ricorsi proposti nell'interesse di TT GI e BE RT vanno dichiarati inammissibili, e, di conseguenza, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LL IA perché i reati sub 3, 6, 14, 17, 20 sexies, 21, 22, 23, 31, 33 e 34 sono estinti per 11 prescrizione. Annulla la stessa sentenza relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di TT GI e BE RT e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di € 2000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2016 Il consigliere estensore Il presidente Ferdiriando Lighola Paolo Antonio Bruno Во д DEPORTATA IN CANCELLERIA adel 27 SET 2016 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO 12