Sentenza 3 aprile 2017
Massime • 1
Il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) non è assorbito da quello di possesso di documenti di identità falsi (art. 497 bis cod. pen.), ma i due reati concorrono; infatti, la seconda delle due disposizioni punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla successiva utilizzazione, mentre la prima - nel caso la sostituzione avvenga ricorrendo ad un documento di identificazione contraffatto - presuppone proprio tale utilizzazione, la quale costituisce, pertanto, un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello incriminato dall'art. 497 bis cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2017, n. 23029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23029 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2017 |
Testo completo
23029-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 907 Dott. Gerardo SABEONE Presidente- Sent. n. sez. UP 3/4/2017 Dott. Grazia MICCOLI - Consigliere - - Consigliere Relatore - R.G.N. 40446/2016 Dott. Luca PISTORELLI Dott. Irene SCORDAMAGLIA Consigliere - Dott. Roberto AMATORE Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: GR SE, nato ad [...], il [...]; avverso la sentenza del 6/6/2016 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 A 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano, previa riunione dei relativi procedimenti, ha confermato le condanne pronunziate a carico di GR SE, rispettivamente, per i reati di possesso di documento d'identità falso, indebita utilizzazione di carte di credito e sostituzione di persona, riconoscendo la continuazione tra tutti i delitti contestati e rimodulando di conseguenza il trattamento sanzionatorio.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando cinque motivi. Con i primi due deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito al mancato riconoscimento della grossolanità della falsificazione del documento d'identità, invero affermata da tutti i testimoni sentiti nel dibattimento, compreso il portiere dell'albergo a cui venne esibita dall'imputato per registrarsi. Con il terzo ed il quarto vengono denunziati analoghi vizi in merito alla configurabilità del reato di sostituzione di persona, commesso contestualmente a quello di cui all'art. 497- bis c.p. e da ritenersi quindi assorbito per consunzione nel medesimo. Ulteriori vizi della motivazione vengono infine dedotti con il quinto motivo in merito alla prova della consumazione di uno degli episodi di indebita utilizzazione di carta di credito contestati, eccependosi in proposito come il teste ST, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, non abbia riconosciuto con la dovuta certezza l'imputato come l'autore del fatto e come non si sia tenuto conto della contraddittorietà delle dichiarazioni della teste Di Maria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondatije per certi versi inammissibile e deve pertanto essere rigettato.
2. I primi due motivi sono invero inammissibili, riproponendo doglianze già svolte con il gravame di merito specificamente confutate dalla sentenza impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si è compiutamente confrontato. Infatti la Corte territoriale ha correttamente evidenziato come, al fini dell'affermazione della grossolanità del falso, non rilevi il fatto che gli operanti, soggetti esperti nella verifica dei documenti d'identità, abbiano testimoniato nel senso dell'immediata rilevazione della falsificazione. Con riguardo alla deposizione del portiere dell'albergo (peraltro solo sommariamente evocata dal ricorrente, che pure ha sostanzialmente eccepito il suo travisamento) le censure svolte con il ricorso oltre che generiche sono altresì manifestamente infondate, giacchè i giudici dell'appello hanno ammesso che questi avesse avuto in prima battuta dei dubbi sull'autenticità del documento, sottolineando come però fossero stati superati, tanto da procedere alla registrazione dell'imputato cui 2 4 assegnava regolarmente una camera. Si tratta di circostanza più che sufficiente a dimostrare l'idoneità ingannatoria del falso e ad escluderne la grossolanità, con la quale, come detto, il ricorrente non si è minimamente confrontato.
3. Sono invece infondati il terzo ed il quarto motivo. Come già affermato da questa Corte, la violazione degli artt. 497-bis e 494 c.p. configura una ipotesi di concorso materiale di reati e non già di concorso apparente di norme incriminatrici da risolvere in forza della clausola di riserva contenuta nell'ultima parte del citato art. 494 (Sez. 5, n. 14350 del 23 gennaio 2012, Manna, Rv. 252306). Infatti, la prima delle due disposizioni punisce il mero possesso 0 la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla sua successiva utilizzazione, mentre la seconda nel caso la - sostituzione avvenga ricorrendo ad un documento d'identificazione contraffatto proprio tale utilizzazione presuppone, la quale costituisce dunque un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello incriminato dall'art. 497-bis c.p.
4. Nuovamente inammissibile è il quinto motivo che si rivela generico e versato in fatto. Nella valutazione dell'attendibilità e del significato della ricognizione fotografica effettuata dal ST nel corso del dibattimento (cui unicamente fa riferimento il ricorso) la Corte territoriale ha tenuto conto, infatti, anche di quella svolta dal teste nell'immediatezza dei fatti, motivando in maniera logica - e dunque non rivisitabile in questa sede sulla certezza del riconoscimento. Quanto invece alla presunta - contraddizione in cui sarebbe caduta la teste Di Maria in merito al documento esibito dall'imputato, il ricorrente si limita ad evidenziarla, ma non ne precisa la decisività ai fini della tenuta della valutazione sulla sua attendibilità e ciò a tacere del fatto che dalla deposizione della medesima allegata al ricorso non emerge alcuna effettiva contraddizione della teste, la cui prospettazione è dunque frutto di una interpretazione soggettivamente orientata ed interessata operata dal ricorrente tesa a sollecitare la rivalutazione della prova, certamente inammissibile in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3/4/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Sabeone Gerardo Luca Pistorelli add 11 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cornes Leheure