Sentenza 16 dicembre 2016
Massime • 1
Anche dopo la legge 20 febbraio 1958, n. 75 è rimasto in vigore l'art. 538 cod. pen., per cui la misura di sicurezza ivi prevista resta applicabile ai reati di cui agli artt. 3 e 4 della legge citata. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, in ragione di quanto previsto dall'art. 31, comma secondo, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, la misura di sicurezza detentiva può tuttavia essere applicata in relazione al reato di sfruttamento della prostituzione solo previo accertamento in concreto della pericolosità sociale dell'autore del fatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2016, n. 9706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9706 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2016 |
Testo completo
09706-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 3808 Domenico Carcano -Presidente - Sent. n. sez. Gastone Andreazza - Relatore - -UP 16/12/2016 R.G.N. 6662/2016 Aldo Aceto Giovanni Liberati Alessandro M. Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini nel procedimento nei confronti di LO AL, n. a in Bulgaria il 04/11/1982; avverso la sentenza del 06/03/2014 del Tribunale di Rimini;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale E. Delehaye, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla applicazione delle misure di sicurezza;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ha proposto ricorso nei confronti della sentenza del Tribunale di Rimini di condanna di LO AL per il reato ex art. 3 n. 8 I. n. 75 del 1958 per avere sfruttato e favorito la prostituzione di Gegova Lilyana.
2. Con un unico motivo lamenta violazione di legge per non avere sentenza applicato la obbligatoria misura di sicurezza dell'art. 538 cod. pen. la cui vigenza è rimasta tale anche dopo la entrata in vigore della I. n. 75 del 1958. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente chiarito che, in effetti, come dedotto in ricorso, anche successivamente alla legge 20 febbraio 1958 n. 75 è rimasto in vigore l'art. 538 cod. pen., mai abrogato, con la conseguenza che la misura di sicurezza ivi prevista in origine per i reati di cui agli artt. 531 e ss. cod. pen. è divenuta applicabile ai reati di cui agli artt. 3 e 4 della legge cit. (da ultimo, Sez. 1, n. 9303 del 09/05/1985, dep. 19/10/1985, Testa, Rv. 170742). Tuttavia, pur essendo la misura di sicurezza in oggetto di natura obbligatoria quanto al reato di sfruttamento (e solo facoltativa, invece, quanto al reato di favoreggiamento semplice anche in relazione al quale vi è stata condanna : cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 29984 del 23/06/2011, dep. 27/07/2011, D., Rv. 251249), ai fini dell'applicazione della stessa in relazione a detto reato è pur sempre necessaria, come già affermato da questa Corte, in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 31, comma 2, della 1.10 ottobre 1986, n. 663, e della conseguente abrogazione dell'art. 204 cod. pen., l'accertamento in concreto della pericolosità sociale dell'autore del fatto (Sez.3, n. 7618 del 15/05/1987, Mussoni, Rv. 176220). Ne consegue che ricorso del P.M., pur incentrato sulla violazione di legge, avrebbe dovuto, per rendere decisivo, come necessario, il vizio dedotto, e pena, diversamente, la genericità della doglianza svolta, argomentare sul detto profilo della pericolosità sociale, ciò che, invece, non ha fatto limitandosi a richiamare i precedenti arresti di questa Corte in ordine alla permanente applicabilità dell'art. 538 cod. pen. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso il 16 dicembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Gastone Andreazza Domenico Carcano DEPOSITATA IN CANCELLERIA "L 28 FEB 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 3