Sentenza 10 maggio 2001
Massime • 7
In tema di liquidazione del danno alla persona, è da considerarsi irrilevante il rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad intervento chirurgico al fine di diminuire l'entità del danno, atteso che non può essere configurato alcun obbligo a suo carico di sottoporsi all'intervento stesso, non essendo quel rifiuto inquadrabile nell'ipotesi di concorso colposo del creditore, previsto dall'art. 1227 cod. civ..
La parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione, ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza l'ha formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, e quindi la decisività della questione, e perché, pur configurando la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. un "error in procedendo", per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", non essendo però tale vizio rilevabile d'ufficio, il potere - dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli.
A norma dell'art. 3 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129, i professori universitari responsabili di una divisione o di un servizio speciale di diagnosi e cura di un ente ospedaliero assumono a tali effetti la qualifica di primari ospedalieri, e, perciò, nei confronti dell' ente, divengono titolari dei medesimi diritti e soggetti agli stessi doveri di questi ultimi in quanto applicabili, poiché permane il rapporto di dipendenza dallo Stato. Ne consegue che la responsabilità civile per l' assistenza sanitaria da loro prestata nello svolgimento del servizio ospedaliero è disciplinata dal d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3, mentre non hanno diritto alla copertura assicurativa da parte dell' ente ospedaliero, prevista soltanto per i propri dipendenti, dapprima obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 29 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, non essendo a questi applicabile la normativa di cui al d.P.R. 3/1957; quindi facoltativamente, ai sensi dell' art. 28 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, dopo l' istituzione delle UUSSLL e a seguito della applicabilità espressa, ai dipendenti delle medesime, delle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato. Nè la limitazione della copertura assicurativa obbligatoria ai dipendenti ospedalieri può esser sospettata di incostituzionalità, essendo stata dettata in assenza di normativa specifica per la responsabilità civile, invece esistente per i dipendenti dello Stato, quali sono i professori universitari.
Il materiale probatorio acquisito nel procedimento penale per l' accertamento della commissione di un reato, ritualmente introdotto nel giudizio civile, ancorché non valutato criticamente in dibattimento per essersi il reato estinto, può esser posto a fondamento del convincimento del giudice del merito per la ricostruzione dei medesimi fatti ai fini dell'accertamento della responsabilità civile nei confronti dello stesso soggetto indiziato di reato, ed, altresì, possono essere utilizzate le dichiarazioni testimoniali, rese alla polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni, ai sensi dell'art. 225 cod. proc. pen. del 1930, per fatti anteriori all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, senza che perciò sia violato il diritto alla difesa della parte.
Il consulente d'ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice, può, ai sensi dell'art. 194, primo comma, cod. proc. civ., assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ma non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, e, se sconfina dai predetti limiti intrinseci al mandato conferitogli, tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, perciò, privi di qualsiasi valore probatorio, neppure indiziario. Invece la valutazione del C.T.U., che il giudice riscontri erronea, di elementi probatori acquisiti al processo e costituenti premessa necessaria della risposta ai quesiti, determina l'inattendibilità delle conclusioni su di essa basate.
La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, se il creditore conviene in giudizio più debitori sostenendo la loro responsabilità solidale, e invece il giudice accerti la responsabilità esclusiva di uno di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, e pronunci conseguentemente la condanna soltanto del medesimo, questi, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, ne' pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all'altro debitore.
Ai sensi dell'art. 7, sesto comma, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, l' assistente di un ente ospedaliero - che a norma dell'art. 63, terzo comma, d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, appartiene alla posizione iniziale, e perciò svolge funzioni medico - chirurgiche di supporto - ha la responsabilità dei malati, ma la sua collaborazione nei compiti del primario e dell' aiuto del reparto è vincolata alle scelte terapeutiche, istruzioni ed iniziative dei medesimi - salvo il dissenso ad essi espresso, basato sulla necessaria diligenza e perizia - potendo provvedere direttamente soltanto nei casi di urgenza, purché la valutazione della sussistenza della stessa non contrasti, nei predetti limiti, con le direttive ricevute. Pertanto, l'assistente che, dopo aver tempestivamente rappresentato all'aiuto le complicanze insorte durante un parto, allorché l'urgenza non era ancora sorta, o sia stata da questi esclusa, esegua le direttive terapeutiche dal medesimo impartite, non è responsabile delle gravi lesioni derivatene alla partoriente, non essendogli consentito dalla normativa succitata di discostarsi dalle direttive ricevute, salvo il predetto motivato dissenso, ne' potendo l'assistente, con maggiori titoli o di turno, sostituire l'aiuto scegliendo una terapia diversa - quale ad esempio la disposizione e l'esecuzione di un parto cesareo, che è un intervento chirurgico - se non ricorrono le ipotesi previste dal settimo comma del medesimo art. 7 d.P.R. n. 128/1969, e cioè l'assenza o l'impedimento dell'aiuto.
Commentari • 11
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2001, n. 6502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6502 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA6502 01 bilete SEZIONE TERZA IV projessica bole dei medici Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo VITTORIA Presidente R.G.N. 12954/99 Dott. Roberto PREDEN Consigliere 14457/99 Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere 15384/99 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere 16156/99 Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO 16247//99 ha pronunciato la seguente 17801/99 Cron.14564 SENTENZA sul ricorso proposto da: Rep.2362 PA IC, elettivamente domiciliato in ROMA Ud. 15/02/01 VIA E TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE VACCARELLA ROMANO, che lo difende, giusta delega in Richiesta copia studio dal Sig.
5.2404 atti;
per diritti L. 24.000 14.05.01 ricorrente il IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LOVERRO IU, elettivamente domiciliato in ROMA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio CADLOLO 118, presso lo studio dell'avvocato VIA dal Sig. F1 per diritti L. 24.000 OL LIPARI, che lo difende unitamente all'avvocato it-14-05-01 IU SERRA, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE 2001
- controricorrente -
321
contro
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona Richiesta copia studio dal Sig. MC dell'A.D. sig. Lino Benassi, elettivamente domiciliato per diritti L. 24000 in ROMA VLE PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato 14.05.01 IL CANCELLIERE EDOARDO CIERI, che lo difende, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIC NE UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia studio dal Sig. DAMATI nonchè contro 24000 HI IL, ER NO, ER ER, per diritti L. # 14.05.21 UNIVERSITA' STUDI BARI, US BARI/9 IN LIQ;
IL CANCELLIERE intimati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e sul 2° ricorso n° 14457/99 proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. AGI US/9 inBARI, persona del ing. Giovanni BattistaGESTIONE LIQUIDATORIA per diritti L24000 14.05.9 Commissario Liquyidatore IL CANCELLIERE Pentasuglia, elettivamente domiciliato in ROMA VLE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato VITO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE NANNA, difeso dall'avvocato IU ROMANELLI, giusta Richiesta copia studio dal Sig. AMSA per diritti L. 24000 delega in atti;
11-44-05-01 ricorrente IL CANCELLIERE
contro
ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona dell' A.D. Dr. Luciano Roasio, elettivamente in ROMA VIA IPPONIO 14, presso lo studio domiciliata CIERI, che la difende, giusta dell'avvocato EDUARDO delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
-2- PA IC, UNIVERSITA' STUDI BARI, HI IL;
intimati e sul 3° ricorso n° 15384/99 proposto da: HI IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCIO APULEIO 22, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO PELA' difesa dall'avvocato CARLO SCHIAVONI, ' giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente i ncidentale nonchè
contro
LOVERRO IU, ER NO, ER ER, ASSITALIA SPA, PIETROPAO LO IC, GESTIONE LIQUIDATORIA US/9 BARI, UNIVERSITA' STUDI BARI;
- intimati e sul 4° ricorso n ° 16156/99 proposto da: DEGLI STUDI BARI, in persona del Rettore UNIVERSITA' elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI in carica, PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
PA IC, HI IL, LOVERRO IU, ER' NO, ER ER, US/9 BARI IN LIQ, ASSITALIA SPA;
intimati -3- e sul 5° ricorso n° 16247/99 proposto da: ER ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CICCOTTI, difeso dall'avvocato MARIO SPINELLI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
HI IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCIO APULEIO 22, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO PELA', difesa dall'avvocato CARLO SCHIAVONI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
PA IC, UNIVERSITA' STUDI BARI, LOVERRO IU, ER' NO, GESTIONE STRALCIO LIQ EX US/9 BARI, ASSITALIA SPA;
- intimati e sul 6° ricorso n° 17801/99 proposto da: ER' NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 466/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GIORDANO, difeso dall'avvocato RAFFAELE BARILE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
PA IC, EN IL;
-4- intimati avverso la sentenza n. 612/98 della Corte d'Appello di BARI, Treza Sezione Civile emessa il 27/5/1998, depositata il 11/06/98; RG.72+105/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato ROMANO VACCARELLA;
udito l'Avvocato GIUSEPPR ROMANELLI;
udito l'Avvocato CARLO SCHIAVONI;
udito l'Avvocato RAFFAELE BARILE;
uditi gli Avvocati OLLIPARI E IU SE RRA;
udito l'Avvocato EDUARDO CIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha conclu so in via pregiudiziale dichiarata la nullità della notifica del ricorso incidentale, della Gestione Stralcio US BA/9, dispone ex art. 291 cpc, la rinnovazione della notifica dell'Avvocatura Generale dello Sta to in Roma. Nel merito, accoglimento con rinvio del V motivo del ricorso principale TR e rigetto degli altri motivi, rigetto del ricorso icidentale HI;
accoglimento del ricorso incidentale US BA/9; come di giustizia per gli altri ricorsi. -5- Svolgimento del processo Con citazione del 30.6.1987 FI HI esponeva al tribunale di Bari che alle ore 8 del 18.11.1978 era stata ricoverata presso la I clinica ostetrica del Policlinico di Bari, dareper alla laluce sua prima figlia;
che l'assistenza le era stata prestata dai medici Giuseppe ER e Luciano CÒ; che alle ore 15 i predetti medici avevano deciso di somministrarle ossitocina;
che alle ore 20, poiché la dilatazione dell'utero era completa, essa HI era stata trasferita in sala parto;
che erano cessate le contrazioni uterine;
che i predetti medici avvertito prof. FE TR;
che l'aiuto avevano questi giunse in clinica verso le ore 21.30, disponendo la di spinta somministrazione di ossitocina e manovre (Kristeller), mentre provvedeva al parto con il forcipe;
che alle ore 21,40 era nata la BI;
che i dr.i CÒ e ER si erano allontanati dalla clinica, sostituiti dal che dopo il parto dr. Roberto FE;
era sopraggiunta un'emorragia di notevole entità, bloccata con uno zaffo;
che alle ore 1 del 19.11.1978, poiché era in corso un'emorragia inarrestabile, essa veniva sottoposta ad un intervento di isterectomia totale con asportazione delle ovaie, iniziato dal TR e completato dal prof. Silvio Betocchi;
che all'esito essa era completamente priva dell'apparato riproduttivo ed aveva nodi cicatriziali vaginali, che 3 rendevano estremamente dolorosi i rapporti sessuali;
che il procedimento penale iniziato nei confronti di TR, con declaratoria di estinzione del reato di lesioni colpose per concluso la FE si era CÒ e ER, Con il predetto atto di citazione, l'attrice conveniva in amnistia. al tribunale di Bari i predetti medici, l'Università di Bari e la SL BA/9 per sentirli condannare giudizio davanti in solido al risarcimento dei danni. Si costituivano tutti i convenuti e contestavano la domanda. che era giunto in In particolare il TR, clinica entro 20-30 minuti dalla seconda telefonata, dopo assumeva aver ricevuto assicurazioni con la prima telefonata che il normale;
che la rottura era fetale cardiaco battito dell'utero era stata spontanea. Il TR spiegava domanda di manleva nei confronti della SL e/o dell'Università. L'Università di Bari sosteneva il proprio difetto di che le cliniche legittimazione assumendo passiva, nei piani sanitari nazionali e universitarie rientravano La SL BA/9 eccepiva il proprio difetto di legittimazione regionali. passiva, poiché al momento del sinistro, essa non esisteva come soggetto giuridico. La SL chiamava in causa il proprio 4 per responsabilità lacivile s.p.a assicuratore la "Assicurazioni d'Italia. Questa si costituiva ed eccepiva il limite del massimale, pari a f. trenta milioni. Veniva disposta C.T.U. collegiale. Il Tribunale di Bari, con sentenza depositata il 18.5.1995, dichiarava la responsabilità solidale del TR, della SL e dell'Università, condannandoli in solido al risarcimento dei danni liquidati in £. 186.128.730, oltre gli interessi legali dal 18.11.1978; condannava le Assicurazioni d'Italia a rivalere la SL degli esborsi, fino alla concorrenza di f. 30 milioni;
condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da CÒ, FE e ER. Avverso questa sentenza proponeva appello il TR, ed appelli incidentali, tutte le altre parti, ad eccezione della SL, che proponeva appello autonomo, poi riunito, limitatamente alla statuizione sulle spese processuali. La Corte di appello di Bari, con sentenza depositata 1'11.6.1998, in riforma della sentenza appellata, dichiarava dell'Università, il difetto di legittimazione passiva pagare in solido condannava TR FE e la SL a alla HI a titolo di risarcimento del danno la somma di £. 60.500.000, con interessi del 4% annuo per danno da ritardo dal 18.11.1978, ed a titolo di danno da svalutazione 5 l'ulteriore somma di £. 219.615.000, con interessi annui del 4% 1 per danno da ritardo, sui singoli segmenti annuali, oltre agli interessi legali sull'intera somma, dalla data della sentenza, ed alle spese processuali sostenute dalla HI;
compensava per metà le spese di primo grado tra ER, CÒ, FE e la HI e condannava restante metà. Compensava quest'ultima al pagamento della parzialmente le spese del secondo grado delle parti il TR e la vittoriose, condannando, per il resto, HI. Riteneva la Corte di merito di dover dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Università, in quanto la responsabilità di un ente per fatto di un suo dipendente va individuata sulla base del checriterio il dipendente nell'attività abbia perseguito fini istituzionali dell'ente, mentre nella fattispecie il TR perseguiva le finalità della US. Quanto alla responsabilità dell'evento dannoso, riteneva il giudice di appello che esso andasse ascritto unicamente al TR, in quanto, sulla base delle sommarie informazioni testimoniali, raccolte in sede di indagini penali e sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, emergeva che le lesioni subite dall'attrice andavano ascritte unicamente al prof. TR, in ragione del colpevole ritardo con il quale era intervenuto e 6 dell'inadeguatezza delle istruzioni telefoniche date ai che questi gli colleghi, avendo insistito (nonostante e preoccupante) nel un quadro serio avessero prospettato e di dare disposizioni di somministrare ossitocina effettuare pressioni manuali sull'addome, che congiuntamente O aggravato il meccanismo di rottura avevano provocato dell'utero, mentre avrebbe dovuto disporsi tempestivamente il parto cesareo. la corte di merito, in conformità alla Riteneva, inoltre, e della consulenza tecnica decisione del primo giudice doveva escludersila responsabilità degli d'ufficio, che altri tre medici, in quanto, dal momento in cui l'aiuto era stato informato, doveva ritenersi presente, assumendo su di sé tutta la strategia dell'intervento sanitario, stante il rapporto gerarchico;
che il TR, avvertito con la giunto in ospedale solo prima telefonata alle ore 20,15 e di seconda telefonata, era alle ore 21.20, a seguito intervenuto tardivamente, quando il feto aveva già impegnato il canale del parto, rendendo impossibile il parto cesareo. di causalità latra condotta del Quanto al rapporto TR e la rottura dell'utero, la corte di merito la riteneva provata sulla base della c.t.u.. Secondo il giudice di appello l'asportazione totale dell'utero e delle ovaie era la conseguenza inevitabile del contesto clinico che il TR aveva creato e che gli Q esiti cicatriziali presenti nella vagina, che rendevano difficoltosi e dolorosi i rapporti sessuali, non potevano essere stati provocati dall'introduzione di uno zaffo, ma dall'uso malaccorto del forcipe. In merito al quantum del danno, riteneva la Corte corretta la percentuale invalidante del 30% ; che non poteva spettare il risarcimento per lucro cessante per invalidità permanente temporanea, atteso che, essendo l'attrice о inabilità insegnante, non aveva fornito la prova di alcun danno;
che la liquidazione del danno biologico (impossibilità di procreare, menopausa precoce e pesante limitazione alla sua attività sessuale) era inadeguata, per cui detto danno andava liquidato, con riferimento al momento del fatto (1978) in £. 40.500.000 e quello morale in f. 20 milioni, a cui andava aggiunta la somma di f. 219.615.000, a titolo di rivalutazione dal fatto alla data della decisione, e gli interessi secondo i principi fissati dalle S.U. n. 1712/1995. Riteneva, inoltre, la corte che non poteva accogliersi la domanda del TR di manleva nei confronti della US, per non aver effettuato un'idonea copertura assicurativa anche sua, tenuto conto che, a norma dell'art. 29 d.p.r. n. 130/1969, le amministrazioni ospedaliere dovevano provvedere ad assicurare solo i loro dipendenti e che tale non era il TR. 8 0 0 Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il TR. Resistono con rispettivi controricorsi la HI, il FE, il clericò, la Gestione liquidatoria della ASL 9 di Bari, l'Università degli Studi di Bari, proponendo ciascuno anche ricorso incidentale. Resistono con controricorso l'SI ed il ER. Resiste la HI con controricorso ai ricorsi incidentali. Hanno presentato memorie la HI, la Gestione liquidatoria ASL/9 Bari, il ER ed il FE. Motivi della decisione.
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente principale TR lamenta la nullità del procedimento in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per l'omissione totale di istruttoria sull'accertamento dei fatti di causa e l'omessa, insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Assume il ricorrente che, nonostante i continui richiami della sentenza impugnata alle "risultanze processuali", nessuna attività istruttoria era stata compiuta in primo ed in secondo grado al fine di accertare l'esatto svolgimento dei fatti e l'individuazione delle responsabilità dei medici 9 intervenuti;
che la ricostruzione dei fatti era avvenuta sulla base delle sole dichiarazioni rese in sede di indagni di P.G. da ER, CÒ e FE, coinvolti in prima persona nella vicenda ei quindi, parti interessate;
che queste sommarie informazioni potevano essere utilizzate come non esclusive del convincimento del fonti integrative, ma giudice;
che vi era gravissima violazione del contraddittorio, trattandosi di prove esterne al giudizio;
che erroneamente erano state rigettate tutte le richieste istruttorie, avanzate da esso ricorrente;
che erroneamente i C.T.U., travalicando i propri compiti, avevano provveduto ad chiamate telefoniche al accertare i fatti storici delle intervento in ospedale, suo successivo TR ed il mentre avrebbero dovuto limitarsi ad accertare l'adeguatezza tecnica dell'opera sanitaria ed in particolare se vi era la possibilità di intervenire con il parto cesareo al momento della chiamata del TR, pur a seguito delle ripetute e delle spinte sull'addome somministrazioni di ossitocina della paziente.
2.1. Il motivo è infondato e va rigettato. Va, infatti, osservato che l'art. 225 c.p.p. 1930 (vigente all'epoca dei fatti) disponeva che gli ufficiali di p.g., quando vi era necessità ed urgenza di raccogliere prove del informazioni sommarie reato, potevano procedere a testimoniali. 10 La giurisprudenza formatasi sotto detto codice di rito ha sempre ritenuto che le dichiarazioni spontanee dell'indiziato, rese in sede di indagini di P.G., da colui che non era ancora imputato, erano utilizzabili come prove. che il materiale statuito altresì, probatorio acquisito sia durante le indagini di P.G. che nel Questa Corte ha, dell'istruttoria e piu' in generale nel penale, procedimento penale, può costituire fonte, anche esclusiva, corso del convincimento giudice (Cass. 18.2.1983, n. 1244; del Cass. 29.1.1983, n. 826; Cass. 25.5.1993,n. 5874; Cass.2.3.1995, n. 2443; Cass. 24.3.1997, n. 2576) e ciò anche nel caso in cui sia mancato il vaglio critico del dibattimento, per essere stato estinto il reato per amnistia 4684, Cass 13.10.1986,n. 5983), senza che ciò comporti la violazione del diritto di difesa della (Cass. 25.5.1987,n. parte (Cass. 9.6.1986,n. 3815). che detto materiale probatorio deve Diversa questione è essere ritualmente introdotto nel giudizio civile, in modo un regolare instaurarsi che in merito ad esso possa e che il giudice civile debba pur sempre contraddittorio sottoporre gli elementi acquisiti in sede penale, come quelli acquisiti in sede civile, ad una propria valutazione logica e critica.
2.2. Nella fattispecie il giudice di appello è pervenuto alla ricostruzione dei fatti non solo sulla base delle sommarie 11 informazioni testimoniali rese dai medici presenti al parto della HI, ma anche sulle base delle risultanze emergenti dalla cartella clinica, alla luce della quale ha sottoposto a vaglio logico le s.i.t. dei medici. Ha infatti rilevato che, essendo stata la HI portata in sala parto alle ore 20 (dato emergente dalla cartella presumere, in conformità delleclinica), è ragionevole deposizioni di ER e CÒ, che alle ore 20,15 sia intervenuta la prima telefonata, stanti le difficoltà del parto, ed alle ore 20,30 la seconda, e che il TR giunse solo alle ore 21,20, tenuto conto che dalla cartella clinica risulta che la BI nacque alle ore 21,40. Inoltre la sentenza impugnata osserva che gli orari delle telefonate indicate dal ER erano identici a quelli indicati dal CÒ, "del quale lo stesso prof. TR non sembra dubitare".
2.3. Infondata è anche la censura secondo cui il giudice di ricostruito i fatti sulla base dellemerito avrebbe risultanze esposte dalla consulenza tecnica d'ufficio. Come sopra si è visto, infatti, in merito alla ricostruzione delle sequenze temporali il giudice di merito si è attenuto esclusivamente alle risultanze delle s.i.t., raccolte in sede penale, alle risultanze della cartella clinica, ed alla prova logica emergente dal raffronto tra le varie deposizioni tra di loro e tra esse ed i dati della cartella. 12 Il giudice di appello fa ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio solo per stabilire quale sia il danno subito dall'attrice, quale sia stata la causa di detto danno ed alla condotta di quale soggetto esso sia legato da nesso eziologico.
2.4. Diverso problema è che i c.t.u., al fine di rispondere ai quesiti loro proposti, abbiano avuto la necessità anch'essi di effettuare una ricostruzione dei fatti. In merito va osservato, in linea di principio, che il potere del consulente tecnico di assumere informazioni da terzi e di accertare ogni circostanza necessaria per rispondere ai quesiti del giudice è circoscritto agli elementi accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, ma non si estende a fatti e situazioni che, in quanto posti a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbono essere da questi dedotti e provati, con la conseguenza che le indagini compiute con sconfinamento da questi limiti intriseci del nulle per violazione del principio del mandato sono contraddittorio e restano prive di qualsiasi effetto probatorio, anche solo indiziario (Cass. 29.5.1998, n. 5345). Ne consegue, anzitutto, che le indagini informative, tendenti alla ricostruzione dei fatti, che può effettuare il c.t.u., sono solo quelle strettamente necessarie per rispondere al quesito tecnico propostogli dal giudice, per ų 13 le quali, peraltro, parte della giurisprudenza ritiene che necessaria un'espressa autorizzazione delnon sia neppure giudice, dovendo detta autorizzazione (richiesta dall'art. 194 c.p.c.) ritenersi ricompresa implicitamente nel mandato (Cass. 11.3.1995, n. 2865; Cass. 7.11.1987, n. 8256). Sennonchè dette indagini e dette informazioni, cui si 194, C. 1, 2° parte, c.p.C., sono solo riferisce l'art. quelle che non risultino acquisite già agli atti processuali del giudizio. Gli elementi probatori che risultano, invece, già acquisiti al processo, nei limiti in cui essi sono necessari per rispondere al quesito, non costituiscono "indagini о informazioni" assunte dal c.t.u. fuori dal processo, ma presupposti fattuali sulla base dei quali il c.t.u. risponde ai quesiti postigli. Pertanto le conclusioni cui perviene il c.t.u. si fondano sul presupposto del "rebus sic stantibus", quanto alla ricostruzione fattuale costituente presupposto delle operazioni tecniche da lui compiute, con la conseguenza che detto presupposto andrà poi, in sede decisionale ( e quindi necessariamente successivamente alla consulenza) accertato e valutato dal giudice. Se detta valutazione degli elementi probatori sulla ricostruzione del fatto, effettuata dal giudice coinciderà con quella del consulente tecnico (effettuata al solo fine 14 di rispondere ai quesiti), la consulenza si fonda su fatti storicamente esatti, per cui potrà passarsi ad un esame dell'esattezza degli accertamenti tecnici e delle relative conclusioni. Se invece detta ricostruzione dei fatti è errata, in quanto non condivisa dal giudice, l'inesattezza del presupposto travolgerà l'iter argomentativo tecnico sviluppato dal consulente, nella parte in cui si fonda su tali premesse.
2.5. Nella fattispecie, quindi, la doglianza del ricorrente secondo cui i c.t.u., esorbitando dal mandato, avrebbero ricostruito i fatti riportandosi alle s.i.t. rese dai medici alla p.g. e che la sentenza impugnata si sarebbe acriticamente riportata sul punto alla consulenza, non esatta. Infatti la ricostruzione dei fatti storici, operata dalla sentenza impugnata, si fonda autonomamente sulle s.i.t. rese dai medici, sulla cartella clinica dell'attrice e sui tempi ivi indicati, e sulla prova logica della compatibilità tra detti elementi. Così facendo, in modo autonomo, il giudice è pervenuto ad un accertamento e ad una valutazione della ricostruzione storica dei fatti, indipendentemente da quella effettuata dai c.t.u., pur essendo entrambe fondate su elementi probatori già introdotti nel processo. 15 I c.t.u., necessariamente, per poter rispondere ai quesiti posti, dovevano fondarsi su alcuni presupposti fattuali ( e era stata portata in sala parto, cioè: quando la HI erano state le terapie praticatele in precedenza, erano state le direttive quali in corso, quali dell'aiuto, quale il comportamento dell'aiuto e quello degli quali quelle assistenti, ecc.), da cui poi trarre le conseguenze tecniche La coincidenza della ricostruzione dei fatti effettuata dal esposte nella consulenza. e quella assunta a presupposto dai c.t.u., rende esente da censure sotto questo nel momento decisionale, giudice, profilo la consulenza. secondo cui il giudice di 2.6. Inammissibile è la censura, appello, erroneamente non avrebbe ammesso le prove richieste dall'appellante TR. mezzo di impugnazione per Infatti la parte che deduca come cassazione un vizio di motivazione della sentenza imputata, da correlarsi alla mancata ammissione di incombenti istruttori da lei articolati, ha l'onere di indicare, nel ricorso, per il principio dell'autosufficienza dello stesso, il momento del processo in cui ebbe a dedurre l'incombente non ammesso e l'oggetto preciso di questo, perchè solo tali indicazioni possono consentire al giudice della assunto - cui resta precluso l'esame diretto degli atti di verificare la decisività della prova offerta e legittimità di causa - 16 denegata, e di accertare, quindi, la fondatezza della domanda ( Cass. 19 giugno 1995, n. 6927). Nella fattispecie il ricorrente non indica quale fosse il contenuto specifico delle prove richieste (eventualmente trascrivendolo) al fine di permetterne l'esame della decisività da parte di questa Corte.
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente TR lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., circa punti decisivi della controversia e la nullità del procedimento in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.. Ritiene il ricorrente che, senza alcun elemento di prova, la corte di merito ha ritenuto che sussistesse un suo colpevole ritardo nel recarsi in clinica, pur essendo stato avvertito alle ore 20.15, con una prima telefonata, e che egli si fosse ivi presentato solo alle ore 21,20, mentre egli assume che la prima telefonata avvenne solo alle ore 20,30 e che la solo alle ore 20.45 ed egli arrivò in seconda avvenne clinica alle ore 21; che è errato anche il contenuto della telefonata intervenuta con il ER, in quanto egli non aveva dato disposizioni per l'ulteriore somministrazione di ossitocina e di effettuare le manovre di Kristeller, ma solo ancora un poco, al fine di di seguire la situazione favorire la rotazione interna ed il parto spontaneo. 17 Secondo il ricorrente è errata la motivazione anche nel ritenere il rapporto di causalità tra la sua condotta e la rottura dell'utero della HI, in quanto lo stesso si era rotto spontaneamente anteriormente alla prima telefonata a lui effettuata.
4.1. Il motivo è infondato e va rigettato. Va, anzitutto, premesso che la ricostruzione degli accadimenti fattuali ed anche l'accertamento dell'esistenza del nesso causale, costituendo gli stessi una componente dell'elemento materiale, sono riservati al giudice di insindacabile in sede di merito, il cui apprezzamento è se adeguatamente motivato (Cass. 6.3.1997, n. legittimità, 2009). Va, poi, osservato che l'art. 116, 1° c. c.p.c. consacra il principio generale del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. La la fine del sistema fondato norma in questione sancisce sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale, e la formula del "prudente apprezzamento" allude del giudice nella discrezionalità ragionevole alla valutazione della prova , che va compiuta tramite l'impiego di massime di esperienze. 18 La doglianza che il giudice abbia fatto un cattivo uso del suo "prudente apprezzamento" nella valutazione della prova si risolve in una doglianza sulla motivazione della sentenza, che può trovare ingresso in sede di legittimità solo nei limiti in cui è ammissibile il sindacato da parte della cassazione sulla motivazione della sentenza. A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le istruttorie, di quelle ritenute idonee ad risultanze acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384). incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384).
4.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata, con in sede di rilevabili censure motivazione immune da sulla base degli elementi sindacato di legittimità, probatori suddetti, ha ricostruito i fatti storici, 20 la paziente fu portata in sala ritenendo che alle ore parto, alle ore 20,15, i medici presenti si erano resi conto della difficoltà di espulsione naturale del feto e che vi fu Pietopaolo;
telefonata che questi dette al una prima disposizione di continuare nella somministrazione di ossitocina e nell'effettuazione di manovre di Kristeller per facilitare l'espulsione spontanea feto,del la quale invece, essendo intervenuto l'arresto delle contrazioni dell'utero e della progressione del feto, mai poteva avvenire;
che il TR una seconda fu contattato volta, alle ore 20,30, intervenendo in clinica solo alle ore 21,20, quando ormai il parto cesareo non poteva piu' effettuarsi. Quanto al nesso di causalità tra la condotta del AO..o e l'evento dannoso, con congrua motivazione la sentenza impugnata, riportandosi alla consulenza tecnica, osserva che la rottura dell'utero si realizzò perché la HI, dopo la distensione totale del segmento uterino e l'arresto delle contrazioni e della progressione fetale, in luogo di essere 20 sottoposta immediatamente a parto cesareo rimase sottoposta al trattamento per parto spontaneo (ossitocina e manovre di un aggravio del meccanismo di spinta) che determinarono forzatura delle fibre del segmento uterino. potessero costituire solo un 4.3. Che poi queste terapie con cause naturali di rottura dell'utero, è irrilevante, sia perché la sentenza impugnata aggravio, concorrendo chiamata in fatto ritiene che al momento della prima era la possibilità tecnica di effettuare il mentre la necessità di procedere al parto telefonica vi strumentale con forcipe, fu necessaria solo come conseguenza parto cesareo, del ritardo dell'intervento del TR, e del feto", sia perché, in dell'intervenuto "abbassamento nell'ipotesi di tra cause naturali e concorso ogni caso, fatto dell'uomo nella produzione di un evento, 1a. responsabilità dell'autore del reato investe l'intero evento dannoso (Cass. 27.5.1995, n. 5924; Cass. 1.2.1991, n. 981).
5. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione falsa applicazione dell'art. 7 d.p.r. 27.3.1969, n. 128, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e l'insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n. in ordine alla possibilità di effettuare il parco c.p.c., Assume il ricorrente che erroneamente il giudice di appello cesareo. ha escluso la responsabilità degli altri medici, ritener.do 21 iniziative che gli stessi non avrebbero potuto assumere di intervento autonome dal momento che con la richiesta dell'aiuto reperibile, la responsabilità del caso rimaneva Secondo il ricorrente, a norma affidata a quest'ultimo. n. 128, i medici di guardia dell'art. 7, d.p.r. 27.3.1969, il 18.11.1978 erano perfettamente in presenti in clinica grado di operare e prendere decisioni in assenza dell'aiuto; ciò costituiva un loro preciso dovere giuridico ed, inoltre il servizio di pronta disponibilità dell'aiuto era puramente servizio medico di guardia e tanto era integrativo del confermato da copiosa giurisprudenza penale (Cass. Pen. 2.5.1989; Cass., pen, 28.6.1996). Secondo il ricorrente è privo di motivazione l'assunto che i medici presenti erano nell'impossibilità di effettuare il parto cesareo, al quale non erano neppure abilitati. Corte il motivo è inammissibile. che 6. Ritiene questa censura la mancata affermazione della nella parte in cui concorrente degli altri medici (che responsabilità costituisce l'aspetto principale della doglianza, tenuto conto dei principi giurisprudenziali richiamati), mentre è invece infondato nella parte in cui censura la mancata affermazione della responsabilità esclusiva degli stessi. In relazione alla prima ipotesi, premesso che la HI ha convenuto in giudizio il TR e gli altri convenu:i nella qualità di debitori solidali, va anzitutto osservato 22 che l'obbligazione solidale passiva, pur avendo ad oggetto una medesima prestazione si configura come una pluralità di rapporti giuridici di debito credito tra loro distinti, avendo il creditore titolo per rivalersi dell'intero nei confronti di ogni debitore. Ne deriva che, quando le cause concernenti i diversi rapporti siano state congiuntamente trattate in un unico processo la sentenza ,pur essendo formalmente unica, si risolve in tante pronunce quante sono le cause riunite, che conservano la loro autonomia anche nella fase di gravame, in quanto è sempre possibile la scissione del rapporto che può utilmente svolgersi nei (Cass. 21.10.1995, n. confronti di un solo coobbligato 10958; Cass. 25.5.1995, n.5738). sovrastruttura creata dallaLa solidarietà passiva è una legge nell'interesse del creditore e serve solo a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori. Essa non ha, invece, alcuna influenza tra i condebitori solidali fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza in parti eguali (art. 1298 e 1299 c.c.). Pertanto se il creditore conviene in giudizio due debitori sostenendo la loro responsabilità solidale nei suoi confronti ed il giudice pronuncia la condanna di uno solo di essi, escludendo la solidarietà, il debitore condannato, che 23. non ha proposto in primo grado alcuna domanda di rivalsa nei non ha alcunconfronti del preteso condebitore solidale, interesse ad impugnare la sentenza, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero (che esiste anche nel caso di responsabilità solidale) né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all'altro debitore. sottosoccombente questo Non può quindi, non essendo profilo, impugnare la sentenza che ha escluso la solidarietà passiva dell'altro debitore (Cass. 22. 11.1985, n. 5802). L'interesse all'impugnazione, infatti, come l'interesse ad agire va, inteso come possibilità di conseguire con il giudizio un risultato giuridicamente apprezzabile e l'astratta soluzione delle questioni poste per i non possibili eventuali riflessi che l'accertamento giudiziale potrebbe avere in altri giudizi. Ciò comporta che va esclusa la possibilità di un efficacia sia pure inter partes -della pronunzia (che abbia riflessa - sull'obbligazione principale) sul rapporto di deciso regresso non dedotto in giudizio e, quindi, non oggetto del decisum. Nella fattispecie, quindi, non avendo il TR proposto alcuna azione di regresso nei confronti degli altri medici, non aveva interesse, in questa situazione, 2 24 4 poiché la sua posizione di debitore all'impugnazione, nei confronti della HI non risultava dell'intero aggravata.
5. Nella parte in cui il motivo di ricorso del AOlc prospetta la responsabilità esclusiva degli altri medici, con esclusione di ogni sua responsabilità, anche solo concorrente, lo stesso è infondato. in punto di fatto Infatti la corte di merito ha accertato successiva al parto, che che l'emorragia inarrestabile, aveva imposto l'isterectomia totale era stata determinata > "aggravata" dalla terapia indicata dal TR ai medic presenti in sala parto, (fondata sulla somministrazione di ossitocina e manovre di Kristeller), mentre il ricorrente avrebbe dovuto recarsi immediatamente nel TR ePoliclinico e praticare il parto cesareo, che gli esiti cicatriziali vaginali erano da ascriversi all'uso del forcipe da parte del TR. Questo accertamento del giudice di merito comporta che la una responsabilità sentenza impugnata ha escluso in fatto esclusiva dei medici assistenti e la suddetta ricostruzione fattuale non è fondatamente censurabile in questa sede di legittimità, per le ragioni già esposte in relazione ai e quantoper si dirà primi due motivi di ricorso relativamente al successivo motivo. 25 8. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente TR lamenta motivazionel'omessa in ordine all'asserita sua responsabilità per le lesioni vaginal:. subite dalla HI. Ritiene il ricorrente che il giudice di appello, in causa e con le conclusioni del contrasto con gli atti di c.t.u., ha erroneamente ritenuto che le lesioni vaginali della HI sarebbero state provocate dall'uso del forcipe.
9. Il motivo è infondato e va rigettato. Infatti, richiamato quanto già esposto in tema di limiti al sindacato di legittimità sul vizio di motivazione della sentenza impugnata, va osservato che il giudice di appello, né insufficiente, ha con motivazione né contraddittoria ritenuto che gli esiti cicatriziali vaginali sono ci rilevanza tale da non poter essere stati provocati dall'introduzione di uno zaffo (all'introduzione del quale aveva prima proceduto il TR e poi successivamente anche il prof. invece compatibiliBettocchi) con e sono l'uso malaccorto del forcipe. 10. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.r. 24.6.1971; art. 39 1. n. 833 del 1978 ed artt. 2043 e 2049, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. 26 Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata ha erratamente escluso la legittimazione passiva dell'Università di Bari, in questi termini riformando la sentenza di primo grado. Secondo il ricorrente, ai sensi dell'art. 39 della 1. n. 833 del 1978 le facoltà mediche delle Università avevano il attività didattiche e di compito di svolgere non solo ricerca, ma anche di assistenza. Vi era, quindi, un legame diretto tra i fini di assistenza e norma dell'art. 3 de.. quelli didattici e di ricerca;
che, a professori universitar:. d.p.r. 27.3.1969, n. 129 i responsabili di una divisione o di un servizio speciale d.. cura assumono a tali effetti la qualifica di diagnosi e primari ospedalieri. In ogni caso nella fattispecie andava affermata la legittimazione passiva dell'Università, in natura ausiliare dell'Università considerazione della rispetto all'attività della US. 11. Il motivo è analogo al ricorso incidentale (condizionato al mancato accoglimento del ricorso principale del responsabilità) proposto dalla in tema di TR Gestione liquidatoria della SL 9 di Bari, che lamenta la violazione dell'art. 3 del d.p.r.27.3.1969, n. 129, dell'art. 3 del d.m. 24.6.1971; dell'art. 39 1. 23.12.1978, n. 833 e degli artt. 2043 e 2049 c.c., in relazione all'art.. 360 n. 3 c.p.c. 27 Secondo la ricorrente incidentale, non è possibile sostenere la scissione tra fini istituzionali dell'Università rispetto a quelli dell'assistenza sanitaria. Assume la ricorrente che, per effetto della convenzione tra Università. ed ente ospedaliero, a norma dell'art. 3 del d.m. 24.6.1971, un complesso funzionale universitario si realizza rispondente in modo unitario ai fin:. ospedaliero, istituzionali dell'ente ospedaliero e dell'Università, che sono quelli della ricerca scientifica e dell'esperienza clinica. 12.1. I due motivi, essendo identici, vanno trattati congiuntamente. Preliminarmente va osservato che non può piu' discutersi della legittimazione passiva della US, nonostante che l'evento dannoso si sia consumato il 18.11.1978, e cioè prima dell'entrata n.in vigore del d.p.r. 833 del 1978 e quindi della costituzione (segnatamente dell'art. 66), delle US, poiché sul punto si è formato il giudicatc, stante l'espressa pronuncia in tal senso della sentenza ci primo grado (pag. 29) e non risultando impugnato tale punto, avendo la US impugnato solo la statuizione sulle spese di lite nei confronti delle compensazione delle Assicurazioni d'Italia. Lo stesso motivo di ricorso della gestione liquidator:a attiene non alla sua ritenuta legittimazione passiva, Ina 28 di mancanza di legittimazione passiva della Università ed in questi termini di corresponsabilità alla declaratoria solidale il motivo è sviluppato. sono inammissibili per le ragioni 12.2. Entrambi i motivi Infatti, essendo stati i due ricorrenti e l'Università già indicate al punto 6. convenuti in giudizio in qualità di debitori solidali e non avendo il TR e la Gestione liquidatoria azione di rivalsa nei confronti della US proposto non hanno interesse ad impugnare dell'Università, essi la responsabilità che ha escluso la sentenza, dell'Università, perché tale pronuncia non aggrava la posizione di ciascuno di loro di debitore dell'intero, l'eventuale di regresso, non diritto né pregiudica 13. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente TR dedotto in giudizio. e falsa applicazione dell'art. 29 d.p.r. 27 marzo 1969, n. 130; art. 3 del d.p.r. 27.3.1969,n. lamenta la violazione 3 c.p.c., nonché l'omessa 129, in relazione all'art. 360 n. motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Assume il ricorrente che erroneamente la sentenza di appello ha rigettato la domanda di rivalsa, proposta in va subordinata nei confronti della US, BA 9 e dell'Università, in quanto, a norma dell'art. 29 d.p.r. n. 130/1969 gravava sull'amministrazione ospedaliera l'obbligo di assicurare i 29 suoi dipendenti per la responsabilità civile insorgente per effetto della prestazione sanitaria. di detta assicurazione doveva il ricorrente, beneficiare anche il professore universitario, in quanto, Secondo a n. 129 del 1969, i professori norma dell'art. 3 del d.p.r. assumono in relazione alle attività di universitari assistenza, la qualifica di primari ospedalieri, nonché conseguentemente, nei confronti dell'ente ospedaliero i diritti ed i doveri dei primari, in quanto applicabili. Tra questi diritti vi era anche il diritto di garanzia. propone questione di legittimità Inoltre il ricorrente nel caso in cui si dovesse ritenere che detta norma è riferita solo ai dipendenti delle US, stante costituzionale, il trattamento discriminatorio nei confronti dei medici. a fatti accadut:. in relazione professori universitari, nell'esercizio di assistenza sanitaria. 14.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato. osservato che l'art. 29 del d.p.r. Va preliminarmente che: "Le amministraziori 27.3.1969, n. 130 disponeva ospedaliere debbono garantire l'ente ed il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze promosse da terzi, ivi derivanti da azioni giudiziarie comprese le spese di giudizio relativamente alla lcro 30 attività di servizio ospedaliero, senza diritto di rivalsa, salvo il caso di colpa grave o dolo". vero e proprio Secondo questa norma, quindi, sussisteva un amministrazioni ospedaliere di stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile, obbligo per le adeguata, anche in favore dei propri dipendenti. con polizza Sennonchè, a seguito delle istituzioni delle US, con l'art. 761 (Statuto giuridico del personale delle unità sanitarie locali), è stato statuito 28 del d.p.r. 20.12.1979, n. ai dipendenti delle di responsabilità, unità sanitarie locali si applicano le norme vigenti per i che: "In materia 10.1.1957, n.3 e successive integrazioni e modificazioni. Le dipendenti civili dello Stato, di cui al d.p.r. unità sanitarie locali possono garantire anche il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per conseguenze: la responsabilità civile, dalle eventuali derivanti dalle azioni giudiziarie promosse da terzi, iv. comprese le spese di giudizio, relativamente alla lorɔ attività senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o di dolo". estese ai venivano norma, seconda Per effetto di questa in tema di responsabilità dipendenti delle US le norme non coprivano (che prima l'attività dei dipendenti delle amministrazioni ospedaliere) dello Stato degli impiegati 31 er contemporaneamente, l'obbligo di assicurazione della r.c. regrediva ad una mera facoltà per le US. 14.2. Premesso ciò va osservato che esattamente la sentenza impugnata ritiene che l'obbligo di garanzia, indicato dall'art. 29 del d.p.r. 130/1969,n. si riferisce esclusivamente ai "dipendenti" delle amministrazion. esso non opera in favore del ospedaliere e che, pertanto, prof. TR, che, in quanto professore universitario, era dipendente dello Stato. Né può ritenersi estensibile, per effetto dell'art. 3 del d.p.r. n. 129/1969, detto obbligo di anchegaranzia ai professori cheuniversitari, prestassero assistenza sanitaria, in enti ospedalieri, in quanto detta estensione primari ai professori universitari, è dei diritti dei sottoposta alla clausola di riserva "in quanto applicabile”. Nella fattispecie l'obbligo dell'assicurazione r.c. per sorgeva a carico delle amministrazioni ospedaliere ed in favore dei propri dipendenti, proprio perché non era altrimenti regolata la loro responsabilità civile. Allorchè invece è stata estesa ai divenutipredetti, dipendenti delle US, a seguito dell'istituzione de l servizio sanitario nazionale, la disciplina che regolava la responsabilità civile degli impiegati dello Stato, è venuto meno l'obbligo di assicurazione della r.c.. 32 essendo il TR dipendente dello Ne consegue che, universitario, non era a lui Stato, quale professore applicabile la disciplina dell'art. 29 d.p.r. n. 130/1969, in quanto la sua responsabilità civile era già regolata dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato. 14.3. Sulla base di quanto sopra detto, risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente. Anche a voler ritenere che il precetto costituzionale che si sospetta leso sia quello di cui all'art. 3 della Cost. (non espressamente indicato dal ricorrente), vi è da osservare che la posizione dei dipendenti ospedalieri era diversa da quella dei professori prestavano che universitari, assistenza negli ospedali, quanto alla materia della responsabilità civile, essendo per questi ultimi detta responsabilità regolamentata dal d.p.r. n.3/1957, mentre per i primi l'obbligo di assicurazione interveniva in assenza di una normativa specifica. Peraltro, se si dovesse che effettivamente ritenere era conforme al principio costituzionale di eguaglianza, che anche in favore dei professori universitari suddetti fosse esteso l'obbligo per le amministrazioni ospedaliere di la r.c., a quel punto con assicurazione per garantirli venivano discriminati i dipendenti ospedalieri che 33 svolgevano le stesse funzioni, in quanto, mentre i primi beneficiavano non solo delle norme relative alla responsabilità civile dei dipendenti dello Stato ma anche i secondi della copertura assicurativa obbligatoria, beneficiavano solo di quest'ultima. Allorchè il legislatore, nell'ambito delle sue scelte discrezionali, ha ritenuto, successivamente alla istituzione delle US, di prevedere entrambe le possibilità in favore dipendenti delle US, ha trasformato l'obbligo di dei copertura assicurativa per r.c., in una mera facoltà. 15. Con il settimo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la nullità del procedimento in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. e l'insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto giusta la percentuale di invalidità riconosciuta dai c.t.u. e dal primo giudice e non ha considerato che la difficoltà al coito risultava del tutto superabile con un ordinario intervento ricostruttivo della vagina. Lamenta, inoltre, che la sentenza impugnata abbia riconosciuto gli interessi sulla somma liquidata, a titolo di ritardata percezione del risarcimento, mentre nessuna domanda in tal senso era stata proposta. 16.1. Il motivo è infondato e va rigettato. 34 Quanto alla prima censura, va rilevato, che il giudice di appello ha correttamente motivato la propria decisione, in merito all'entità dei postumi invalidanti riportati dall'attrice, richiamandosi alla percentuale invalidante stimata dai c.t.u (30%). Quanto alla doglianza che la corte di merito non avrebbe valutato che la difficoltà al coito poteva essere ridotta con intervento chirurgico, va osservato, indipendentemente fatto che in tema di dall'esattezza in dell'assunto, è da considerarsi. danno alla persona, liquidazione del danneggiato di sottoporsi ad irrilevante il rifiuto del intervento chirurgico al fine di diminuire l'entità de.. danno, atteso che non può essere configurato alcun obbligo a suo carico di sottoporsi all'intervento stesso e non essendo, quel rifiuto, inquadrabile nell'ipotesi di concors colposo del creditore previsto dall'art. 1227 c. C. (Cass. 3 febbraio 1990, n. 772). 16.2. E' infondata anche la censura, secondo cui la sentenza ultra petita, riconoscendo gli di appello sarebbe andata sulla somma liquidata, titolo a c.i legali interessi risarcimento del danno da ritardo, essendo stata avanzat.a detta domanda solo in appello. Risulta, infatti, che già nell'atto di citazione l'attrice aveva richiesto oltre al risarcimento del danno anche La rivalutazione e gli interessi legali. 35 In ogni caso va altresì osservato che, gli interessi che del danno da fatto illecito, nasce dallo stessoaccedono al risarcimento integrano una componente del danno che fatto generatore, e dunque sono da intendere ricompresi nella domanda di risarcimento integrale (Cass. 18.2.2000,n. Come si dirà piu' diffusamente in seguito, la richiesta 1814). degli interessi legali (di natura compensativa) è una formula sintetica di richiesta di risarcimento del danno da ritardo nella percezione della liquidazione per equivalente del danno. 17. Passando ad esaminare il ricorso incidentale della HI, va osservato conche questa, il primo motivo, e falsa applicazione dell'art. lamenta la violazione d.p.r. n. 128/1969 e degli artt. 2043 e 2236 C.C., in n. c.p.c., nonché il vizio relazione all'art. 360 3 motivazionale dell'impugnata sentenza, per aver escluso la responsabilità dei medici CÒ, FE e ER, mentre essi dovevano ritenersi corresponsabili con il TR. assume che nella fattispecie, In particolare la ricorrente versandosi in caso di assenza dell'aiuto, i tre medici presenti dovevano provvedere al parto cesareo. intervento dovevano provvedere, s a In ogni caso a tale versava in un caso di urgenza, sia perché Le perché si 36 --- - dal TR erano disposizioni date telefono per manifestamente errate. 18.1. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che va rigettato. Va premesso che la fattispecie in esame, essendosi i fatti verificati il 18.11.1978, è regolata dal d.p.r. 27.3.1969, n. 128, anche se utili elementi ai fini dell'interpretazione di detta norma possono trarsi dal disposto normativo del successivo art. 63 d.p.r. 20.12.1979, n. 7601 (a cui appunto si riferiscono le sentenze penali, invocate dal ricorrente). così I commi dell'art.86 ,7, 7 D.P.R. n. 128/1969, dispongono: "L'assistente collabora con il primario e con l'aiuto ne:. loro compiti;
ha la responsabilità dei malati a lul affidati;
risponde del suo operato all'aiuto ed al primario;
provvede direttamente nei casi di urgenza. caso assenza о di impedimento dell'aiuto, le sue In di funzioni sono esercitate dall'assistente con maggiori titoli o dall'assistente di turno. di cui ai commi precedenti, sostituzioni Ai fini delle di ogni anno formula per all'inizio l'amministrazione ciascuna divisione 0 servizio ed in relazione ai titoli posseduti da ciascuno aiuto O assistente…………………………………………… ..a graduatoria dei predetti sanitari". 37 128/1969 statuisce L'ultimo comma dell'art. 9 del d.p.r. n. che "L'aiuto specialista è coadiuvato da almeno un assistente". L'art. 63 del d.p.r. 20.12.1979,n. 761, c.3, statuisce che: : appartenente alla posizione iniziale svolge "Il medico medico-chirurgiche di supporto e funzioni di. funzioni secondo le direttive studio, di didattica e di ricerca.................. dei medici appartenenti alle posizioni funzionali superiori attività professionali a lu На la responsabilità per le e direttive le istruzioni affidate e per direttamente impartite nonché per i risultati conseguiti. La sua attività è soggetta a controllo e gode di autonomia vincolata alle direttive ricevute". Da ciò consegue che l'attività dell'assistente ospedaliero, vigente la normativa di cui sopra, è un'attività di medico-chirurgica nella cura dei malati collaborazione (esattamente detta "di supporto" dall'art. 63 del d.p.r. r. 761/1979), rimanendo affidati al primario o all'aiuto le scelte terapeutiche (cfr. Cass. 16.5.2000, n. 6318). In questa ottica gli stessi interventi chirurgici, sempre secondo la normativa richiamata, sopra possono essere disposti ed effettuati solo dal primario o dall'aiuto, s a infatti, potendo pure coadiuvati dall'assistente: l'assistente svolgere attività di sola collaborazione o di supporto, ciò comporta che necessariamente deve esserci un 38 soggetto gerarchicamente superiore che detta attività chirurgica disponga ed effettui. 18.2. Premesso ciò, va quindi osservato che non è errato l'assunto della sentenza impugnata secondo cui gli primario assistenti in questione, in assenza del 0 dell'aiuto, non avrebbero potuto provvedere ad effettuare il parto cesareo, che integrava, pur sempre un intervento chirurgico. Ciò sarebbe potuto avvenire in due sole occasioni, secondo il dettato normativo del d.p.r. n. 128/1969. 18.3. Anzitutto in caso di urgenza. Ciò comporta che sia valutato che la situazione, che si è verificata, è tale da non permettere di attendere che il primario o l'aiuto compia la scelta terapeutica e faccia il susseguente intervento. Sennonchè nella fattispecie la sentenza impugnata non assume che allorchè fu contattato l'aiuto alle ore 20,15 si versava in una situazione di urgenza tale per cui gli assistent.i avrebbero dovuto provvedere al parto cesareo, senza interpellare l'aiuto. Anzi dalla sentenza si desume l'esatto contrario e cioè che, se a seguito della prima chiamata, l'aiuto fosse intervenuto tempestivamente, effettuando :1 parto cesareo, non si sarebbe verificato l'evento dannoso. Inoltre detta valutazione dell'urgenza è una valutazione che l'assistente deve compiere, allorchè sia egli a dover 39 decidere sul punto, e, quindi, non in difformità dalle ricevute sul caso in quello direttive eventualmente specifico contesto. Pertanto se il superiore gerarchico, reso edotto dei fatti, esclude l'esistenza dell'urgenza e dispone altra terapia, rispetto all'intervento chirurgico, la valutazione dell'inesistenza dell'urgenza è già stata effettuata dal superiore gerarchico e non potrebbe effettuarla l'assistente, provvedendo direttamente ed altrimenti, senza violare le direttive ricevute. dell'urgenza che abilita l'esistenza In ogni caso alla scelta provvedere direttamente l'assistente a elementoterapeutica di emergenza, è una valutazione di un efattuale, che è riservata al giudice di merito non può essere effettuata dal giudice di legittimità. 18.4. L'altro caso in cui l'assistente, sempre secondo la disciplina normativa vigente all'epoca dei fatti, può provvedere direttamente alla scelta terapeutica chirurgica ed al conseguente intervento, si verifica allorchè, per assenza impedimento dell'aiuto, 0 le sue funzioni soro esercitate dall'assistente con maggiori titoli o di turno. Anzitutto va rilevato che in questo caso esiste pur sempre un soggetto che esercita le funzioni ildi aiuto, che significa che la scelta terapeutica chirurgica è fatta, sotto il profilo funzionale, non dall'assistente ma dal soggetto che esercita le funzioni di aiuto. 40 Ciò comporta che, se l'aiuto ha esercitato le sue funzioni, disponendo la terapia da eseguirsi in quello specifico e contestuale frangente, non vi è spazio perché altro soggetto funzioni, essendo nelle esse già state lo sostituisca esercitate. non può parlarsi di Ciò significa anche che in questo caso che denota, invece, il assenza 0 impedimento dell'aiuto, non possa compiere le caso cui quest'ultimo diverso in scelte terapeutiche, ovvero che, avendole compiute, sia per suo impedimento a porle in atto impossibilitato assenza e le demandi, per l'esecuzione che necessariamente intervento (come per l'intervento preveda il suo all'assistente che lo sostituisce nelle chirurgico), funzioni. 18.5. Nella fattispecie la sentenza impugnata, con motivazione esente da censure in questa sede di legittimità e correttamente applicando l'art. 7 del d.p.r. n. 128/1969, ha ritenuto che, avendo il ER alle ore 20,15 comunicato al TR la situazione della HI ed avendo questi disposto di continuare nella terapia ossitocinica e nelle manovre di Kristeller ai fini del parto naturale, egli aveva preso in carico direttamente la situazione della paziente ed eseguire agli aveva compiuto la scelta terapeutica da far assistenti. 41 18.6. Quanto poi alla questione che l'assistente non è un di ordini, per cui egli condivide la mero esecutore responsabilità del primario o dell'aiuto, va osservato che è esatto il principio che l'assistente ospedaliero, nella qualità di collaboratore del primario o degli aiuti, non è è tenuto, nella un mero esecutore di ordini, per cui non cura dei malati, ad un pedissequo ed acritico atteggiamentc di sudditanza verso gli altri sanitari, con la conseguenza dielementi sospetto percepiti 0 che, qualora ravvisi percepibili con la necessaria diligenza e perizia, ha il dovere di segnalarli e di esprimere il proprio dissenso e solo a fronte di tale condotta, potrà rimanere esente se il non ritenga di condividere il suo superiore gerarchico atteggiamento (Cass. Pen. Sez. IV, 18.1.2000, n. 556; Cass. Pen. Sez. IV. 22.7.1996, n. 7363; Cass. Pen. Sez. IV. 31.1.1996, n. 1095). Va tuttavia precisato, per rendere realizzabile detto principio nel contesto umano (rapporti gerarchici) in cui si verifica, che detto dissenso non ha bisogno di una particolare forma, essendo sufficiente che esso sia esteriorizzato in maniera tale che il soggetto destinatario (l'aiuto o il primario) ne abbia consapevolezza ed intenda le motivazioni su cui esso si fondi, in modo da poterne fare oggetto di valutazione. 42 censura nella fattispecie è Sennonchè detto profilo di inammissibile, costituendo questione nuova, non proponibile per la prima volta in questa sede, quella di stabilire se manifestarono il proprio dissenso al gli assistenti TR rispetto alla scelta terapeutica di secondare il parto naturale da questi proposta, investendo questioni e valutabili solo dal giudice di di fatto, accertabili (quali ad esempio se il contenuto delle due merito segnatamente la seconda - poteva essere interpretato come un dissenso dalla scelta del TR). telefonate 18.7. Né può ritenersi che, poiché la scelta terapeutica disposta dal TR, si era manifestata errata, per ciò solo gli assistenti avevano l'obbligo di disattenderla, come sostiene la ricorrente incidentale HI. Infatti, costituendo la somministrazione di ossitocina e le una scelta terapeutica manovre di Kristeller pur sempre di ostetricia, per quanto dai protocolli prevista manifestatasi nella fattispecie perdente (è questo quello che vuol dire la sentenza impugnata allorchè assume che detta terapia non era "vietata dalla legge"), essendo stata essa effettuata dal loro superiore gerarchico, che dirigeva avevano assistenti solo essi clinico", "la cura del caso l'obbligo di manifestare il loro motivato dissenso, nel caso che l'avessero ritenuta dannosa nella fattispecie, con la conseguenza che se l'aiuto insisteva nel disporre la terapia 43 farmacologica, in luogo di quella chirurgica, essi dovevano attenersi a quanto disposto. non è stata proposta Sennonchè la censura della HI sotto questo profilo, e, soprattutto, non in questi termini furono proposti i motivi di appello, in modo da permettere i necessari accertamenti fattuali. al giudice del merito 19. Con il secondo motivo la ricorrente HI lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. - 2056 2043 - 360 n. 3 c.p.c., nonché 1226 C.C., in relazione all'art. insufficiente e contraddittoria motivazione su un l'omessa, punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.. Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata, dopo aver ritenuto che i postumi invalidanti davano luogo ad un'invalidità tra il 35% ed il aveva50%, ridotto la percentuale invalidante al 30%, ritenendo che nella specie non si trattasse di coito impedito, ma solo difficoltoso, con impossibilità dello confondendo impedimento al coito stesso. Inoltre ritiene la ricorrente che la sentenza impugnata ha come doveva, le varie omesso di valutare analiticamente, dall'impotentia procreandi, costituite affezioni, da gravi conseguenze dell'osteoporosi, dall'insorgenza psichiche, per cui doveva ritenersi che nella fattispecie la percentuale di invalidità era pari almeno al 45%. я 44 20.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato. E', infatti giurisprudenza pacifica di questa Corte che, nel caso di lesioni plurime, derivate da un medesimo fatto lesivo, il danno biologico è unitario per cui la valutazione medico legale delle singole menomazioni, che determinano - un peggioramento globale della salute, deve essere complessiva (Cass. 16 settembre 1996, n. 8286). un'analisi dell'inferenza che dovendosi procedere ad ogni singola menomazione ha prodotto sulla salute umana, Pur il determinato non addizionando i danno biologico globale va di invalidità riferibili singoli valori percentuali a ciascuna minorazione, bensì considerando l'incidenza reale di dette minorazioni sulla complessiva validità del soggetto (Cass. 10 dicembre 1998, n. 12451; Cass. 17 giugno 1996, n. 5542; Cass.16 settembre 1996, n. 8286). Nella fattispecie la sentenza impugnata si è riportata alla percentuale di invalidità (30%), accertata dai c.t.u. e quindi, per questa via ha valutato globalmente le inferenze che le varie affezioni individuate dai consulenti hanno determinato sulla salute della HI. Non sussiste, pertanto, il lamentato vizio di violazione e falsa applicazione di legge. infondata è la doglianza di vizio 20.2.Egualmente motivazionale. 45 Infatti, la sentenza si è riportata alle conclusioni dei che esse andavano condivise, c.t.u., ed ha riscontrato ad alcune valutazioni di percentuali di perché conformi invalidità pubblicate dalla Società Italiana di medicina con una riduzione rispetto a legale e delle assicurazioni, queste ultime del 5%, perché non sussisteva un impedimento al coito, ma solo una difficoltà dello stesso. Detta motivazione è congrua, essendo essa fondata sulle conclusioni medico-legali, cui sono giunti i consulenti. Né può ritenersi sussistente il dedotto vizio motivazionale solo perché altre tabelle di valutazione delle percentuali di invalidità esprimono dati diversi. determinazione della E' infatti sufficiente che nella il giudice dia conto di quali percentuale di invalidità criteri egli abbia seguito e, se essa è stata tratta da studi scientifici di settore, non censurabile la decisione che si fondi su essi, anche se altri differenti studi diano luogo a percentuali diverse. censura che nella fattispecie non si Quanto poi alla al coito, ma di vero e proprio trattava di difficoltà impedimento, la questione non può trovare ingresso in questa sede, untrattandosi di accertamento fattuale, come tale rimesso al giudice di chemerito, è stato congruamente motivato, riportandosi alle conclusioni dei c.t.u.. 46 21. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 2056 e 3 c.p.c., nonché 1226 c.c., con riferimento all'art. 360 n. insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.. l'omessa, erroneamente la sentenza impugnata Assume la ricorrente che ha rigettato la sua domanda di risarcimento del danno patrimoniale da invalidità permanente, sul rilievo che essa non avrebbe subito alcun danno patrimoniale, poiché, nella aveva continuato a svolgere qualità di insegnante statale, incidendo le menomazioni subite sulla detta attività, non sua attività. unache deve presumersi proporzionale incidenza della menomazione sulla capacità di Ritiene, invece, la ricorrente lavoro e di guadagno. Secondo la ricorrente le sue menomazioni incidono sulla percezione di speciali compensi e su un possibile lavoro alternativo, richiedendo uno sforzo piu' usurante per mantenere lo standard lavorativo. 22.Il motivo è infondato e va rigettato. di danno biologico rientrano tutte le figure di danno non reddituale (cd. danni estetici, alla Nella nozione vita di relazione, alla sfera sessuale). Pertanto la stessa riduzione della capacità lavorativa non per l'effetto di un mancato generica, vista in sè e guadagno (che potrebbe quindi anche non esservi nel caso 47 concreto), in quanto costituisce lesione di un generico modo di essere del soggetto che non comporta alcun rilievo sul piano della produzione del reddito e quindi si sostanzia in una menomazione della salute intesa in il profilo del danno lato, è risarcibile sotto senso 3260) e, quindi, sempre biologico (Cass. 19.3.1993,n. come danno evento. Se invece a detta riduzione della capacità lavorativa della capacità generica si associa una riduzione sua volta dà luogo ad lavorativa specifica e questa a di guadagno, questa una riduzione della capacità diminuzione della produzione di reddito integra un danno norma dell'art. come tale va liquidato a patrimoniale e 2043 cc. (danno patrimoniale e, quindi, conseguenza). l'invalidità permanente (sia totale che Quindi mentre concorre a costituire il sèdi per danno biologico, non comporta necessariamente anche parziale), un danno patrimoniale. A questo fine, infatti, il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla di svolgimento dell'attività lavorativa capacità e questa a sua volta sulla capacità di guadagno (e, quindi, di produrre ricchezza), deve anche specifica in tale soggetto accertare se ed in quale misura persista O residui, dopo e nonostante l'infortunio 48 ad altri ad attendere subito, una capacità generica e condizioni lavori, confacente alle sue attitudini idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle ed altrimenti personali ed ambientali, perse o ridotte (Cass. 30.12.1993,n. 13013). Solo se dall'esame di questi elementi risulterà provata una riduzione della capacità di guadagno, il danno conseguente e non la causa di questo, cioè la di lavoro specifica) sarà riduzione della capacità risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. secondo i principi che La prova di detto danno grava, regolano la ripartizione dell'onere della prova in responsabilità aquiliana, sul soggetto che materia di invoca il risarcimento. danno patrimoniale da invalidità permanente, Quanto al futuro e, di danno che si proietta nel base prognostica, il danneggiato trattandosi ovviamente nell'ambito delle prove potrà avvalersi anche quindi da valutare su delle presunzioni semplici, per cui provata la riduzione è di una lavoro specifico, non rientra tra i postumi permanenti di se essa della capacità di piccola entità, (cd. micropermanenti, le quali non certa entità e sono ma costituenti solo componenti del danno biologico) può presumersi che anche producenti danno patrimoniale, ridotta risulti nella sua la capacità di guadagno 49 non necessariamente in modo proiezione futura un'attività già svolga о proporzionale), qualora presumibilmente la svolgerà. Trattasi, però, pur sempre di una prova presuntiva e non potrà essere con la conseguenza che superata dalla prova che, nonostante la riduzione della di un automatismo, vi è stata alcunanon lavoro specifico, riduzione della capacità di guadagno e, quindi, che non capacità di vi è stato alcun danno patrimoniale in concreto. risarcimento del danno da invaliditàottica che viene riconosciuto il E' in questa permanente anche 0 del soggetto non occupato, per quanto essi non siano percettori di reddito nel momento in favore del minore dell'incidente (Cass. 23.7.1993,n. 8226; Cass. 15.4.1996,n. 3539), mentre viene escluso in favore del soggetto già invalido al cento per cento (Cass. 2.6.1992, n. 6692), nonchè viene escluso il risarcimento in favore del del danno da invalidità temporanea soggetto lavoratore dipendente che durante tale periodo a percepire la di invalidità abbia continuato retribuzione (Cass. 15.4.1993, n. n.4475), ovvero di (al quale, invece, è riconosciuto il minore studente danno da invalidità permanente). 50 0 5 Così enunciato il principio di diritto, va rilevato che nella fattispecie la sentenza impugnata ne ha fatto corretta applicazione, con adeguata motivazione. Infatti essa ha rigettato la domanda di danno patrimoniale da invalidità permanente, sia perché le menomazioni subite dall'attrice non influivano sulla sua attività lavorativa (e capacità quindi non sussisteva una riduzione della sia perché nella fattispecie non lavorativa specifica), risultava provato detto danno patrimoniale, avendo l'attrice continuato a svolgere la sua attività di insegnante statale la relativa e, quindi, avendo continuato a percepire retribuzione. 23. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 e 3 C.C., nonché il 1226 c.c., in riferimento all'art. 360 n. vizio motivazionale su un punto decisivo della sentenza. Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata da inabilità non ha illiquidato danno biologico temporanea. 24. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Infatti non risulta dal ricorso che una doglianza di questo tipo sia stata avanzata al giudice di appello, a fronte di una sentenza di primo grado (quale risulta dalla sentenza di appello e dalla stessa esposizione del fatto processuale nel controricorso), che già conteneva una liquidazione del danno 51 biologico negli stessi termini strutturali, recepiti poi dal giudice di appello. Poiché il giudice di secondo grado non ha esaminato la questione, la parte non avrebbe potuto solo denunziare un vizio di diritto, ma avrebbe dovuto anzitutto denunziare la violazione di norma processuale sotto il profilo dell'omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.), dimostrando dove ed in che termini aveva sottoposto la questione al giudice di appello, perché questi avesse il dovere di esaminarla, e ciò in base al principio di autosufficienza del ricorso (sul quale principio vedasi anche il punto 32.2.) 25. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente incidentale lamenta la violazione falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 1226, 2056, 2058 c.c., nonché il vizio di motivazione della sentenza su un punto decisivo. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata, pur richiamando i principi di cui alla sentenza delle S.U. n. 1712/1995, non ne ha fatto corretta applicazione, avendo disposto sulla somma riconosciuta originariamente a titolo di risarcimento e sui singoli segmenti della somma rivalutata, il tasso di interesse medio del 4%, mentre il tasso degli interessi legali è stato pari al 10% e poi non è mai sceso al di sotto del 5%. 26.1. Il motivo è infondato e va rigettato. 52 Infatti l'orientamento più recente ( Cass. 10.3.2000,n. 2796; Cass. 12.1.1999,n. 256; Cass. 26.8.1997, n. 7998; n. 6570; Cass. 1.7.1997, n. 5845), Cass. 17.7.1997 decisione delle S.U. ( 17.2.1995,n. riportandosi alla gli interessi c.d. compensativi sui 1712), ritiene che devono essere computati O con debiti di valore riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa (per dei prescelti indici di nominalmente effetto rivalutazione), ovvero basein ad un indice medio, egualmente applicabile dal giudice, tenuto conto che danno da ritardo, per quanto detta liquidazione del effettuata secondo la tecnica degli interessi, rientra pur sempre nello schema liquidatorio del danno di cui il potere equitativo all'art. 2056 C.C. (tra cui ex art. 1226). Ritenuto che gli interessi in questione adempiono solo liquidatoria tecnica del danno da alla funzione di ritardo, detto danno in luogo degli interessi legali può essere liquidato anche equitativamente dal giudice, 01 equitativa di come si suol dire, con la liquidazione detti interessi, ed anche il giudice può effettuare una in un'unica somma, liquidazione equitativa globale ' comprendente sia la prestazione c.d. principale, che la rivalutazione monetaria e gli interessi, ove anche per 53 tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 (richiamato dall'art. 2056), proprio per la natura C.C. unitaria dell'obbligazione di valore, senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione (Cass. 13.3.1995, n. 2910). 26.2. La presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore non è in alcun modo correlata all'attività lavorativa esercitata dal creditore, ma esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire un'utilitas superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione. Il riconoscimento di interessi incostituisce tale ipotesi una mera modalità liquidatoria, cui è consentito al digiudice far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale. 54 Poiché però detti interessi compensativi, hanno pur sempre di tecnica liquidatoria del danno da solo la funzione un criterio anche adottare il giudice potrebbe se ritiene che il danno da ritardo ritardo, nella singola fattispecie sia maggiore di quello coperto diverso, sia in aumento, al tasso legale, sia in interessi compensativi che, sempre nella singola dagli diminuzione, ritiene se incassato immediatamente tasso - se fattispecie, il denaro minore utilità rispetto al di avrebbe prodotto una In questa ottica si è giunti a dire che il giudice può anche interessi legali. affatto gli interessi, in relazione ai costituiti dal tasso medio di riconoscere non media delparametri di valutazione e dalla redditività Nella fattispecie, merito ha disposto gliconsiderato (Cass. 12.1.1999, n. 256). monetaria svalutazione denaro nel periodo il giudice di interessi sui vari segmenti rivalutati della somma dovuta, e cioè come si è venuta rivalutando annualmente, ed inoltre ha applicato il tasso medio degli interessi nella misura annua come tale,Trattasi di valutazione equitativa del danno da ritardo, del 4%. rientrante nei poteri del giudice di merito e, incensurabile in questa sede. 27. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92, 97, 342 e 55 3 c.p.c., nonché 343 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume la ricorrente che gli appelli incidentali proposti e dal ER relativamente alle spese processuali di primo grado erano inammissibili, essendo il dal CÒ primo contenuto nella comparsa di risposta del 14.5.1996 ed il secondo in quella del 23.5.1996, successiva all'udienza di trattazione del 18.4.1996, e pertanto essi erano tardivi, dell'art. 343 c.p.c., impugnazioni ledovendo a norma nella prima comparsa di incidentali essere proposte risposta e comunque entro il non18.4.1996, potendo ritenersi che l'interesse all'impugnazione fosse sorto solo per effetto del suo appello incidentale. la sentenza impugnata non Ritiene la ricorrente inoltre che suo carico le spese processuali, non essendo poteva porre a essa soccombente, bensì la US ed il TR. Infine, in modo immotivato, il giudice di appello avrebbe nei confronti del metà le sue spese compensato per TR e non avrebbe compensato per intero quelle nei anche ponendole a carico del confronti degli altri medici, TR. 28.1.Il motivo è infondato e va rigettato. Va, infatti, ricordato che l'obbligazione solidale passiva, pur avendo ad oggetto una medesima prestazione si configura 56 come una pluralità di rapporti giuridici di debito credito tra loro distinti, avendo il creditore titolo per rivalersi dell'intero nei confronti di ogni debitore. Ne deriva che, cause concernenti i diversi rapporti siano state in un unico processo quando le , pur essendo formalmente unica, si risolve in tante pronunce congiuntamente trattate la sentenza quante sono le cause riunite. Nella fattispecie la domanda proposta dalla HI nei confronti dei vari medici ( TR, CÒ, ER, ER), della SL e dell'Università atteneva, appunto, ad un assunto debito solidale di tutti questi. Ne consegue che i vari rapporti processuali con il relativo interesse all'impugnazione vanno esaminati separatamente. di primo grado 28.2. Poiché nella fattispecie la aveva rigettato la domanda della HI nei confronti del sentenza la prima condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dai due medici, CÒ e del ER ed aveva dai predetti, errato in modo ritenuto l'interesse all'impugnazione incidentale dei due convenuti, sia pure liquidate spese, sorgeva solo a seguito in merito alle incidentale della HI, che, dell'impugnazione nell'ambito dei due distinti rapporti con processuali il CÒ e con il ER, chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza sia in merito alla responsabilità sia in merito alle spese processuali. 57 Infatti nella visione unitaria e complessiva del risultato cause con l'attrice di primo grado delle rispettive predetti, che avrebbero potuto prestare HI, i del tribunale, a seguito alla decisione acquiescenza dell'impugnazione della HI, che investiva anche la spese, ben potevano interesseavere a pronuncia sulle proporre impugnazione incidentale anche su questo punto. Ne consegue che gli appelli incidentali di ER e di CÒ non sono intempestivi, proprio a norma dell'art. C. c.p.c., che stabilisce che se l'interesse a 343, 2, proporre appello incidentale sorge da impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale udienza successiva alla appello si nella prima propone proposizione dell'impugnazione stessa. Nella fattispecie l'appello incidentale della HI era stato proposto con comparsa di risposta (datata 16.4.1996, depositatama) del mentre18.4.1996, la all'udienza successiva udienza fu iltenuta 6.6.1996, per cui gli ER e CÒ, proposti nelle appelli incidentali di more delle due udienze, erano tempestivi. 28.3. Quanto alla censura, secondo cui le spese processuali di ER, CÒ e ER non potevano essere poste a carico della HI, poiché la stessa non era risultata soccombente nel essendo giudizio, stata accolta la sua domanda nei confronti del TR e della SL, va, 58 ancora una volta notato che, poiché nell'ambito del giudizio relativo ad una obbligazione solidale, esistono varie cause scindibili, quanti sono i debitori solidali convenuti, è in relazione a ciascuno di questi rapporti processuali che va esaminata la questione della soccombenza. Nella fattispecie, non vi è dubbio che la HI, sia pure in quella TR ed contro vittoriosa nella causa soccombente in quelle contro la SL, tuttavia è rimasta contro i predetti tre medici. sono le censure relative alle disposte compensazioni parziali delle spese processuali. 28.4. Egualmente infondate Infatti in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le carico della parteposte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel essere a spese non possono potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, con altri giusti motivi (Cass. sia nell'ipotesi di concorso 29.1. Passando ad esaminare il ricorso incidentale proposto 22.1.1990, n. 320). va osservato che con il primo motivo il dal CÒ su un punto della ricorrente lamenta l'omessa pronuncia 360 n. 5 e 371 c.p.c., controversia, ai sensi dell'art. 59 avrebbe deciso sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto in non impugnata poiché la sentenza avrebbe concluso contro il primo grado il TR non CÒ. analogo primo motivo 29.2. Il motivo è pressocchè al condizionato del ricorso incidentale proposto dal FE, con cui si egualmente si lamenta l'omessa pronuncia avverso l'eccezione di inammissibilità dell'appello del TR. 30. I due motivi suddetti vanno trattati congiuntamente. Essi sono inammissibili per carenza di interesse, in quanto totalmente vittoriosi in secondo con essi i ricorrenti, pronunzia della sentenza un'omessa lamentano grado, impugnata. questa Corte che legittimata a proporre ricorso incidentale, oltre ai soccombenti parziali Osserva preliminarmente o reciproci che intendano impugnare la sentenza per motivi diversi da quelli dedotti nel ricorso principale, ovvero che ○ indipendente da abbiano una ragione comune contraria quella del ricorso principale, è anche la parte del tutto vittoriosa in appello che intenda riproporre in cassazione l'eccezione del giudicato interno. Al di fuori di tale vittoriosa (in appello 0 nell'unico grado di merito) è priva di interesse processuale ipotesi la parte totalmente a proporre ricorso per Cassazione, poichè questo, come ogni Q. 5 60 0 impugnazione, presuppone la soccombenza, quanto meno parziale. Per le domande 0 eccezioni della parte vittoriosa, espressamente non accolte dal giudice di merito, questa può proporre solo ricorso incidentale condizionato all'accoglimento (almeno parziale) del ricorso principale. Infatti solo in questo caso, proprio per l'accoglimento del ricorso principale e per effetto della cassazione (almeno parziale) della sentenza impugnata, viene meno la posizione e quindi sorge l'interesse di parte totalmente vittoriosa all'impugnazione. Per le domande o eccezioni, invece, non esaminate о ritenute assorbite dal giudice di merito, non ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, poichè sul punto nessuna decisione vi è stata e l'accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni (Cass. 30.5.1975,n. 2119). 31.1. Con il secondo motivo il CÒ lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sulla richiesta di spese forfettarie, in relazione all'art. 15 d.m. G.G.
5.10.1994 n. 585, per quanto espressamente formulata. 61 31.2. Il motivo è analogo al secondo motivo del ricorso incidentale del FE, che lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 15 d.m. 24.11.1990 n. 392. 32.1. Ritiene questa cheCorte i predetti due vadano Essi sono inammissibili e vanno trattati congiuntamente. rigettati. norma dell'art. 15 della Va preliminarmente osservato che a tariffa professionale forense, approvata con d.m. 31 ottobre 1985, all'avvocato è dovuto dal cliente un rimborso generali in delragione 10% forfettario sulle spese sull'importo degli onorari e dei diritti. Tale rimborso non d'ufficio, l'apposita può essere liquidato occorrendo domanda del legale il quale può anche chiedere, sulla base di congrua documentazione, il rimborso per un importo - la cui effettiva proposizione deve essere superiore accertata dal giudice. Pertanto detto rimborso forfettario sulle spese generali dovuto all'avvocato è soggetto secondo la giurisprudenza prevalente al principio della domanda (Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 1999, n. 1637; Cass. 28 agosto 1998, n. 8558; Cass. N. 9040/1994; Cass. N. 13742/1992). Non ritiene questa Corte di condividere il diverso orientamento espresso da Cass. 22.5.2000, n. 6637 e da Cass. 1.10.1999, n. 10876. Esso, infatti, non contesta il 2 262 principio che per dette spese forfettarie sia necessaria la domanda, ma ritiene che il rimborso spetti automaticamente, poiché la domanda dello stesso sempre : implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali. Sennonchè, così operando si introduce una conseguenza di automatismo, che contraddice la premessa, secondo cui per il rimborso delle spese forfettarie è necessaria la domanda. Infatti, ciò che è forfettaria è solo la liquidazione, per cui dette spese potrebbero anche non esservi, almeno in astratto, ovvero essere superiori a quanto risulterebbe dalla liquidazione forfettaria. Inoltre, e soprattutto, trattandosi di interpretazione del contenuto della domanda (sotto il profilo della domanda implicita) essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, mentre se si assume l'automatismo nei termini suddetti, questo potere interpretativo viene sottratto al giudice del merito. 32.2. Sennonchè nella fattispecie, pur assumendo i ricorrenti incidentali di aver proposto la relativa domanda, non specificano in quale atto difensivo o verbale di udienza essa è stata proposta (peraltro essa non si rinviene nelle conclusioni dei rispettivi atti difensivi di costituzione) e la controricorrente HI assume che mai detta domanda di ཚིགས་ པ rimborso forfettario delle spese è stata proposta in primo o in secondo grado. Per giurisprudenza costante il principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione impone al tutti gli le circostanze indicare tutte e con incidenza causale sulla controversia, ricorrente di il cui sulla base delle sole deduzioni elementi controllo deve avvenire non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 23 aprile 1999, n. contenute nell'atto, alle cui lacune Ritiene questa Corte che detto principio 4070). ricorso trovi applicazione anche dell'autosufficienza del lamenti un'omessa Cassazione allorchè il ricorrente o ad un'eccezione, per cui egli ha l'onere di indicare in quale atto detta domanda pronuncia relativa ad per una domanda 0 eccezione è stata posta, al fine di permettere la stessa e tempestività della valutazione della ritualità e offrendo il della questione, quindi della decisività processo dal quale risulti la domanda o l'eccezione (cfr. per ipotesi similari, all'atto del riferimento Cass. 24 n.1999, 2773; Cass. 20.3.1999, n. 2618; Cass. 29 marzo settembre 1998, n. 9711). In mancanza la censura si risolve in un'affermazione da alcuna dimostrazione, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, che apodittica seguita non 64 mira ad assicurare che detto atto consenta, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, costituendo il principio dell'autosufficienza del ricorso un particolare atteggiarsi motivi di della specificità dei del disposto normativo 4 e 342, I c. c.p.c.). impugnazione(art. 366 n. in quanto E' vero che il vizio di pronuncia, omessa sulla sentenza pronunziata dal giudice del è deducibile con ricorso per cassazione ai sensi incidente dell'art. 360 n. 4 c.p.c. e, risolvendosi nella violazione gravame, del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 stesso codice), integra un in error procedendo, in relazione al quale la S.C. è anche giudice - dovere di esaminare direttamente del fatto ed ha il potere di causa e, in particolare, le istanze e le gli atti settembre 1996, deduzioni delle parti (Cass. 25 n. 8468; Cass. 10 gennaio 1996, n. 103). Sennonchè, fermo questo potere-dovere di riesame degli atti processuali, la parte ricorrente ha sempre l'onere di indicare "dove" dette istanze e deduzioni vadano esaminate;
infatti il dovere di "riesame del fatto confuso processuale" con quello della "ricerca dello stesso", non va salvo ' che non si tratti di "fatti" rilevabili d'ufficio (ed il non può essere rilevato vizio di omessa pronuncia, d'ufficio, Cass. 21.8.1985, n. 4451). Q. 65 Proprio perché la parte chiede il riesame del "fatto processuale", tra gli elementi individuanti e caratterizzanti lo stesso (come per ogni altro "fatto") vi : sono anche quelli dell'atto e del tempo in cui esso è stato posto in essere, con la conseguenza che l'omessa indicazione di detti elementi comporta la genericità del motivo, sotto il profilo della mancanza di autosufficienza del ricorso. I due suddetti motivi vanno quindi dichiarati inammissibili. 33.L'Università degli Studi di Bari, con il proprio ricorso lamenta che non siano stateincidentale condizionato accolte le sue richieste istruttorie. Essendo stato proposto questo ricorso incidentale in via condizionata, il rigetto dei motivi di ricorso proposti contro l'Università, comporta l'assorbimento del predetto ricorso. Esistono giusti motivi per compensare per intero tra tutte le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, li rigetta, dichiarando assorbito quello dell'Università. Compensa tra le parti per intero le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, lì 15 febbraio 2001. Il cons. est. Autows Segits Il Presidente Procr Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Oggi, 10 MAG 2001. Concetta Ammendola IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola 66 6 9 3410000 590000 UPACIO TRA FOMA 2 Registrat 2.1.0.1.C. 2001rie 4 al n.n56126..... 580.000 (life CINQUECENTONOVANTAMILA) p. Dirigente Arge Servizi (Dott.ssa IA IA D FILIPPO! Responsabile Serviz diziari J. M. PACOCHINI)