Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2001, n. 6502
CASS
Sentenza 10 maggio 2001

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In tema di liquidazione del danno alla persona, è da considerarsi irrilevante il rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad intervento chirurgico al fine di diminuire l'entità del danno, atteso che non può essere configurato alcun obbligo a suo carico di sottoporsi all'intervento stesso, non essendo quel rifiuto inquadrabile nell'ipotesi di concorso colposo del creditore, previsto dall'art. 1227 cod. civ..

La parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione, ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza l'ha formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, e quindi la decisività della questione, e perché, pur configurando la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. un "error in procedendo", per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", non essendo però tale vizio rilevabile d'ufficio, il potere - dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli.

A norma dell'art. 3 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129, i professori universitari responsabili di una divisione o di un servizio speciale di diagnosi e cura di un ente ospedaliero assumono a tali effetti la qualifica di primari ospedalieri, e, perciò, nei confronti dell' ente, divengono titolari dei medesimi diritti e soggetti agli stessi doveri di questi ultimi in quanto applicabili, poiché permane il rapporto di dipendenza dallo Stato. Ne consegue che la responsabilità civile per l' assistenza sanitaria da loro prestata nello svolgimento del servizio ospedaliero è disciplinata dal d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3, mentre non hanno diritto alla copertura assicurativa da parte dell' ente ospedaliero, prevista soltanto per i propri dipendenti, dapprima obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 29 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, non essendo a questi applicabile la normativa di cui al d.P.R. 3/1957; quindi facoltativamente, ai sensi dell' art. 28 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, dopo l' istituzione delle UUSSLL e a seguito della applicabilità espressa, ai dipendenti delle medesime, delle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato. Nè la limitazione della copertura assicurativa obbligatoria ai dipendenti ospedalieri può esser sospettata di incostituzionalità, essendo stata dettata in assenza di normativa specifica per la responsabilità civile, invece esistente per i dipendenti dello Stato, quali sono i professori universitari.

Il materiale probatorio acquisito nel procedimento penale per l' accertamento della commissione di un reato, ritualmente introdotto nel giudizio civile, ancorché non valutato criticamente in dibattimento per essersi il reato estinto, può esser posto a fondamento del convincimento del giudice del merito per la ricostruzione dei medesimi fatti ai fini dell'accertamento della responsabilità civile nei confronti dello stesso soggetto indiziato di reato, ed, altresì, possono essere utilizzate le dichiarazioni testimoniali, rese alla polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni, ai sensi dell'art. 225 cod. proc. pen. del 1930, per fatti anteriori all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, senza che perciò sia violato il diritto alla difesa della parte.

Il consulente d'ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice, può, ai sensi dell'art. 194, primo comma, cod. proc. civ., assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ma non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, e, se sconfina dai predetti limiti intrinseci al mandato conferitogli, tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, perciò, privi di qualsiasi valore probatorio, neppure indiziario. Invece la valutazione del C.T.U., che il giudice riscontri erronea, di elementi probatori acquisiti al processo e costituenti premessa necessaria della risposta ai quesiti, determina l'inattendibilità delle conclusioni su di essa basate.

La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, se il creditore conviene in giudizio più debitori sostenendo la loro responsabilità solidale, e invece il giudice accerti la responsabilità esclusiva di uno di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, e pronunci conseguentemente la condanna soltanto del medesimo, questi, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, ne' pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all'altro debitore.

Ai sensi dell'art. 7, sesto comma, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, l' assistente di un ente ospedaliero - che a norma dell'art. 63, terzo comma, d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, appartiene alla posizione iniziale, e perciò svolge funzioni medico - chirurgiche di supporto - ha la responsabilità dei malati, ma la sua collaborazione nei compiti del primario e dell' aiuto del reparto è vincolata alle scelte terapeutiche, istruzioni ed iniziative dei medesimi - salvo il dissenso ad essi espresso, basato sulla necessaria diligenza e perizia - potendo provvedere direttamente soltanto nei casi di urgenza, purché la valutazione della sussistenza della stessa non contrasti, nei predetti limiti, con le direttive ricevute. Pertanto, l'assistente che, dopo aver tempestivamente rappresentato all'aiuto le complicanze insorte durante un parto, allorché l'urgenza non era ancora sorta, o sia stata da questi esclusa, esegua le direttive terapeutiche dal medesimo impartite, non è responsabile delle gravi lesioni derivatene alla partoriente, non essendogli consentito dalla normativa succitata di discostarsi dalle direttive ricevute, salvo il predetto motivato dissenso, ne' potendo l'assistente, con maggiori titoli o di turno, sostituire l'aiuto scegliendo una terapia diversa - quale ad esempio la disposizione e l'esecuzione di un parto cesareo, che è un intervento chirurgico - se non ricorrono le ipotesi previste dal settimo comma del medesimo art. 7 d.P.R. n. 128/1969, e cioè l'assenza o l'impedimento dell'aiuto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2001, n. 6502
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6502
Data del deposito : 10 maggio 2001

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