Sentenza 25 febbraio 1999
Massime • 1
A norma dell'art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 31 ottobre 1985, all'avvocato è dovuto dal cliente un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10 per cento sull'importo degli onorari e dei diritti. Tale rimborso non può essere liquidato d'ufficio, occorrendo l'apposita domanda del legale - il quale può anche chiedere, sulla base di congrua documentazione, il rimborso per un importo superiore - la cui effettiva proposizione deve essere accertata dal giudice. Ne consegue che la sentenza di condanna non può costituire titolo esecutivo per il pagamento di dette spese generali, ove non ne faccia espressa menzione.
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TRIBUNALE DI ROMA, 8 maggio 2007 – Vannucci (designato dal Presidente per il cautelare ante causam) – M. Ricci e R. De Filippis (avv. Gentile) c. Editrice Esedra soc. coop. a r. l. (avv. Conti) Società cooperativa a responsabilità limitata – Gravi irregolarità nella gestione – Revoca degli amministratori – Controllo giudiziario – Coesistenza dei rimedi (Artt. 2409, 2476, 3° comma, 2545-quinquiesdecies c.c.) I rimedi contenuti nell'art. 2476, terzo comma, c.c. non sono sovrapponibili a quelli recati dal precedente art. 2409, sicché, in mancanza di disposizione di legge che ponga i rimedi medesimi in termini di sicura alternatività, e di non sussistenza di profili di incompatibilità di …
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TRIBUNALE DI ROMA, 8 maggio 2007 – Vannucci (designato dal Presidente per il cautelare ante causam) – M. Ricci e R. De Filippis (avv. Gentile) c. Editrice Esedra soc. coop. a r. l. (avv. Conti) Società cooperativa a responsabilità limitata – Gravi irregolarità nella gestione – Revoca degli amministratori – Controllo giudiziario – Coesistenza dei rimedi (Artt. 2409, 2476, 3° comma, 2545-quinquiesdecies c.c.) I rimedi contenuti nell'art. 2476, terzo comma, c.c. non sono sovrapponibili a quelli recati dal precedente art. 2409, sicché, in mancanza di disposizione di legge che ponga i rimedi medesimi in termini di sicura alternatività, e di non sussistenza di profili di incompatibilità di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/1999, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNONTA - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - rel. Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
avv. LELY GIOVANNI, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, in giudizio senza il ministero di altro difensore, con studio in 67100 L'AQUILA VIA S.ANDREA,18;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore Prof. Ing. GIOVANNI BILLA, elettivamente domiciliato in RQMA VIA DELLA FREZZA 17, presso L'Avvocatura Centrale dell'Istituto, difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 129/96 del UN di L'AQUILA, emessa il 27/3/96 depositata il 12/04/96; R.G. 59/96. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/98 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato MICHELE DI LULLO (con delega dell'Avv. De Angelis Carlo);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.4.1995 l'INPS sede di L'Aquila, esponeva che:
- in forza di sentenza n. 47/95 del Pretore di L'Aquila, il creditore procedente, avv. Giovanni EL gli aveva notificato il 14.3.1995, atto di precetto per il pagamento degli onorari liquidati in sentenza (L. 6.745.775) intimandogli il pagamento della complessiva somma di L. 10.243.947; - in forza di altra sentenza del Pretore di L'Aquila (n. 623/94), lo stesso creditore gli aveva notificato in pari data un altro atto di precetto per il pagamento degli onorari liquidati (L. 2.772.000), intimandogli il pagamento della somma complessiva di L. 4.141.728; - in data 10.4.1995 dalla sede INPS di L'Aquila veniva emesso mandato di pagamento in favore del creditore per il complessivo importo di L. 10.556.990 comprensivo degli onorari liquidatì nelle due sentenze, dei diritti successivi, dell'IVA e della C.A.P., con esclusione tuttavia di due voci riportate negli atti di precetto: L. 674.577 e 277.200 (riguardanti le spese generali ex art. 15 T.P.); - in data 21.4.1995, su richiesta del creditore, l'Ufficiale giudiziario aveva effettuato un pignoramento presso la filiale della Banca Nazionale del Lavoro (di L. 3.500.000) per le suddette differenze non corrisposte;
- il pignoramento era illegittimo perché in caso di liquidazione delle spese in sentenza senza l'aggiunta delle spese generali, l'importo per tale titolo non può essere aggiunto dalla parte vittoriosa in sede di esecuzione o di richiesta di pagamento di quanto liquidato in sentenza. L'I.N.P.S. proponeva pertanto "... OPPOSIZIONE EX ART. 615 e 618 bis c.p.c..." chiedendo al Pretore, previa sospensione della procedura esecutiva, di dichiarare la nullità del pignoramento. L'avv. EL chiedeva il rigetto dell'opposizione.
L'adito Pretore, con sentenza 13.11.1995, rigettava l'opposizione e condannava l'INPS al pagamento delle spese del giudizio. Proponeva appello l'INPS. Resisteva in giudizio l'avv. EL. Con sentenza 27.3/12.4.96 il UN dell'Aquila, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava la nullità del pignoramento e condannava il EL a rimborsare all'INPS le spese dei due gradi. Nella motivazione detto UN osservava quanto segue. Ove la relativa domanda non sia stata proposta, o sulla stessa il Giudice non si sia pronunciato, omettendo di condannare la parte soccombente anche al pagamento del rimborso forfettario delle spese generali, la parte (o il difensore distrattario) non può pretenderne il rimborso, mancando il titolo esecutivo. In ordine alle spese del doppio grado va rilevato che la distrazione delle spese in favore del difensore instaura un autonomo rapporto tra quest'ultimo e la parte soccombente con la conseguenza che non è applicabile nella specie l'art. 152 disp. att. c.p.c. dato che alla figura del lavoratore va assimilato l'assistito o il pensionato, ma non l'avvocato dello stesso il quale non ha le qualità soggettive che giustificano la deroga prevista da tale norma al principio della soccombenza.
Contro questa decisione ricorre per cassazione l'avv. EL con due motivi illustrati anche con memoria.
Resiste con controricorso la controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente avvocato EL denuncia violazione e falsa interpretazione delle norma di legge regolanti la materia delle spese ex art. 15 T.F., nonché contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3 e 5 , esponendo le seguenti argomentazioni. Con la nuova formulazione dell'articolo 15 cit. è scomparso l'inciso "del Cliente", con la conseguenza che è tenuto al rimborso delle spese generali, anche il soccombente, e ciò indipendentemente dalla statuizione, del giudice. Cioè il rimborso forfettario delle spese generali deve ritenersi un onere accessorio necessariamente a carico della parte soccombente in giudizio, il quale onere, se non previsto in sede di statuizione giudiziaria - come nel caso in esame -, può essere aggiunto successivamente dalla parte vincente in sede di richiesta di pagamento o anche in sede di esecuzione.
Il motivo appare privo di pregio. Occorre infatti rilevare che (come questa Corte Suprema ha già rilevato: cfr. Cass. 8040/94 e Cass. 13742/92) il rimborso forfettario delle spese generali dovuto a norma dell'art. 15 della tariffa professionale in ragione del 10% sull'importo degli onorari e dei diritti non può essere liquidato d'ufficio occorrendo l'apposita richiesta del legale (il quale può peraltro anche chiedere - sulla base di congrua documentazione - il rimborso di spese generali per un importo superiore, dato che detta percentuale costituisce semplicemente il limite al disotto del quale il professionista è esentato dal gravoso onere di una minuta documentazione delle spese;
cfr. Cass. 13742/92 cit. e Cass 803/95);
e indubbiamente l'insussistenza del dovere del giudice di procedere sempre e necessariamente a tale liquidazione in detta misura, e la sussistenza al contrario del suo dovere di provvedere (senza automatismi) ad accertare, in ogni singola fattispecie, l'avvenuta proposizione della domanda di rimborso delle spese generali e l'eventuale diritto al rimborso delle spese in questione in misura superiore al 10%, (se in tale superiore misura sono state richieste), comporta altresì l'impossibilità che la sentenza di condanna possa costituire (automaticamente) titolo esecutivo per il pagamento di dette spese generali, secondo questa percentuale, anche se non ne faccia menzione. Si impone dunque una soluzione opposta a quella data dalla giurisprudenza di legittimità per le somme dovute a titolo di I.V.A e di contributo Cassa Previdenza Avvocati e Procuratori (cfr. fra le altre: Cass. 4023/96), costituenti invece oneri accessori che conseguono in via generale al pagamento delle spettanze del professionista ai sensi di normative che ne predeterminano anche l'ammontare.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. osservando che in ogni caso si era in presenza di una controversia previdenziale (si discuteva di spese inerenti giudizi direttì al riconoscimento del diritto relativo alla corresponsione della pensione di reversibilità in favore di lavoratori), per cui, considerato che il giudizio non era ne' manifestamente infondato ne' temerario, ed anzi si trattava di questione nuova e controversa, il tribunale avrebbe dovuto dichiarare non dovute le spese del giudizio o comunque compensarle. Il motivo è privo di pregio. Infatti, nella parte in cui sembra affermare l'applicabilità nella specie, dell'art. 152 cit, non può essere accolto in quanto il ricorrente non ha dedotto rituali e specifiche critiche alla motivazione del UN (la quale appare comunque immune da vizi logici o giuridici). Nella parte poi in cui sembra lamentare l'omessa compensazione è parimenti inaccoglibile in quanto (cfr. Cass. n. 851 dell'1/3/1977) la facoltà di compensare le spese, prevista dall'art. 92, secondo comma, cod . proc. Civ., rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, e questi, del mancato uso di tale facoltà, non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione. L'omessa compensazione è perciò incensurabile in sede di legittimità, a meno che a giustificazione della medesima siano stati addotti motivi palesemente illogici - cosa che non si è verificata nella fattispecie.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in L. 17.000=, oltre L. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) per onorario.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999