Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 2
Il danno alla salute (o "danno biologico") comprende ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito che la lesione del bene alla salute abbia provocato alla vittima e non è concettualmente diverso dal danno estetico o dal danno alla vita di relazione, che rispettivamente rappresentano, l'uno, una delle possibili lesioni dell'integrità fisica e l'altro uno dei possibili risvolti pregiudizievoli della menomazione subita dal soggetto. Di entrambi il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno alla salute complessivamente considerato al fine di assicurare il corretto ed integrale risarcimento dell'effettivo pregiudizio subito dalla vittima, ma non è tenuto all'analitica indicazione delle somme che a suo avviso valgono ad indennizzare ciascuno dei virtualmente infiniti pregiudizi nei quali la lesione del bene salute si risolve.
La presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore non è in alcun modo correlata all'attività lavorativa esercitata dal creditore, ma esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire un'utilitas superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione. Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato. Il relativo apprezzamento è di mero fatto e si sottrae al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1999, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC AD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell'avvocato PIETROLUCCI, difeso dall'avvocato ADELINDO MARAGONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL LI ASSIC SPA, MO PE DI LI, SP ZO;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 16192/97 proposto da:
LL LI ASSIC SPA, con sede in Genova, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Bruno Mondini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 525, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CASCINO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CC AD;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2823/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 02/07/96 e depositata il 08/08/96 (R.G. 2545/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/98 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Dott. Adelindo MARAGONI;
udito l'Avvocato Dott. Giovanni CASCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso, previa riunione dei ricorsi, per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Investito da un motoscafo in area balneabile, il quindicenne RI CC riportò lesioni gravi, con postumi permanenti di rilevante entità.
Con sentenza del 18 aprile 1994 l'adito Tribunale di Latina condannò NZ OR, SE NA e la S.p.A. LO LI AZ (nelle rispettive qualità di conducente, proprietario ed assicuratrice del natante) al pagamento, in favore del CC, della somma di L. 317.922.400, oltre agli interessi, a titolo di risarcimento del danno.
2. La sentenza fu gravata da appello del CC e della società assicuratrice.
Il primo si dolse, tra l'altro, (a) che i primi giudici avessero determinato il grado della invalidità permanente nel 45%, anziché nella misura del 65% stimata dal proprio consulente di parte, ovvero, in subordine, in quella del 54% indicata dal consulente tecnico d'ufficio; e (b) che il danno morale fosse stato insufficientemente liquidato in L. 60.000.000.
La società LO LI censurò la sentenza (a) per aver liquidato anche il danno biologico, così ingiustificatamente duplicando il risarcimento, e (b) per aver riconosciuto gli interessi dalla data dell'evento sulle somme integralmente rivalutate. Con sentenza n. 2823, pubblicata in data 8.8.1996, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente accolto entrambi i gravami, determinando nel 54% il grado di invalidità permanente del CC, diversamente liquidando (solo) l'importo dovuto per lucro cessante, elevando da L. 60.000.000 a L. 100.000.000 la somma dovuta per danno morale e riconoscendo gli interessi sulle somme rivalutate in base al coefficiente di rivalutazione medio nel periodo tra il fatto (1986) e la sentenza di primo grado (1994).
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il CC sulla base di tre motivi illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la S.p.A. LO LI AZ, che propone anche ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati SE NA e NZ OR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
1.1. Col primo motivo di ricorso il CC si duole, deducendo difetto di motivazione su punto decisivo, che la Corte di merito abbia apoditticamente fatte proprie le conclusioni cui era addivenuto il c.t.u. circa la quantificazione del grado percentuale di invalidità permanente senza tenere in alcun conto le osservazioni del proprio consulente tecnico di parte ed erroneamente ritenendo che queste consistessero soltanto in una mera valutazione medico legale dei postumi.
1.2. In appello il CC chiese che il danno fosse determinato "sulla base dell'invalidità permanente accertata dal consulente di parte prof. Silvio ER in ragione del 65% o, in subordine, di quella accertata dal c.t.u. in ragione del 54%".
Col relativo motivo egli censurò la sentenza di primo grado per aver determinato il grado di invalidità nella insufficiente misura del 45% nell'assunto, ritenuto erroneo, che si dovesse aver riguardo al "grado di invalidità concordato dalle parti in sede stragiudiziale in data 5.3.1990 a seguito di mandato conferito ai rispettivi consulenti di fiducia" (sub 1 e 2 dell'atto d'appello), e per non aver indicato le ragioni per le quali erano state disattese le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che aveva indicato un grado di invalidità permanente del 55%. (sub 3).
Aggiunse poi (sub 4): "il Tribunale doveva ancora prendere in considerazione le critiche sollevate dal CC alla consulenza d'ufficio, perché ben precise, puntuali e riferite alla trattatistica di comune consultazione per quanto concerne la valutazione della sindrome epilettica e del disturbo afasico. Argomentazioni che dovevano essere prese in considerazione e che non lo sono state".
Si dolse insomma:
a) che si fosse fatto riferimento ad un accordo invece inesistente;
b) che fossero state immotivatamente disattese le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.;
c) che non fossero state tenute in conto le osservazioni del consulente di parte in ordine alla valutazione della sindrome epilettica e del disturbo afasico.
La Corte ha pienamente accolto il primo profilo di censura ed ha affermato, in ordine agli altri, di condividere le conclusioni del C.T.U. "perché sono corrette dal punto di vista medico-legale e non meritano le critiche dei consulenti di parte che si sostanziano in una diversa valutazione medico legale dei postumi". Sul punto, del resto, proprio di questo il CC si era doluto:
che, cioè, come s'è detto, non si fosse tenuto conto delle considerazioni del c.t.p. sulla valutazione della sindrome epilettica e del disturbo afasico. E, dunque, neppure di tutti i postumi, ma dei due specificamente ed esclusivamente indicati. L'affermazione - contenuta in ricorso (a pagina 7) - che "le risultanze dell'elaborato del prof. ER sono però tutt'altra cosa rispetto ad una diversa valutazione medico legale dei postumi", attiene dunque ad una prospettazione nuova, che pretende di elevare parametro valutativo della sufficienza della motivazione della sentenza di secondo grado elementi non dedotti in quella sede. In relazione allo specifico profilo della censura la Corte d'appello non era chiamata che a considerare la diversa valutazione (omessa dal Tribunale per la menzionata, assorbente ed erronea ragione costituita dal preteso "concordato" intervenuto tra le parti) del consulente di parte in ordine ai postumi costituiti dagli accertati fenomeni di epilessia ed afasia. E tanto, appunto, ha fatto, affermando che la valutazione del consulente tecnico di parte appariva corretta.
Il ricorrente si duole, peraltro, che la Corte di merito non abbia indicato "le ragioni che importerebbero la correttezza delle conclusioni" del c.t.u..
Ma l'adeguatezza della motivazione della sentenza va apprezzata in riferimento alle questioni prospettate dalle parti. In relazione ad una sentenza che si sia pronunciata sull'appello il parametro di riferimento è costituito dai motivi di censura della sentenza di primo grado. Nella specie l'appellante s'era doluto, sul punto, della omessa considerazione della valutazione del consulente di parte, "precisa, puntuale e riferita alla trattatistica di comune consultazione". Non altro si afferma in atto d'appello. Non, in particolare, che dalle valutazioni usuali (e di quanto), il c.t.u. si fosse discostato in ordine ai due postumi evidenziati. E la Corte di merito, valutate le osservazioni del c.t.p. come ad essa era stato chiesto di fare, ha appunto privilegiato le conclusioni del c.t.u., ritenendole corrette. Con osservazione certo sintetica, ma non inadeguata in relazione alla sintetica genericità della censura.
Il motivo va dunque respinto.
2.1. Col secondo motivo - deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla liquidazione del danno biologico - il ricorrente si duole che il giudice del gravame, pur avendo determinato la misura dell'invalidità permanente nel 54% della capacità totale (anziché nel 45% ravvisato dalla sentenza di primo grado), abbia tuttavia tenuto immotivatamente ferma la quantificazione del danno biologico, effettuata dai primi giudici in L. 112.500.000 sulla base del criterio del valore di punto (in ragione di L.
2.500.000 a punto di invalidità). Afferma che, sulla base degli stessi criteri adottati in primo grado, sarebbe stato assolutamente consequenziale elevare la misura del risarcimento a L. 135.000.000 (L.
2.500.000 x 54).
2.2. Si duole, sotto altro profilo, che la Corte di merito abbia omesso "di liquidare il danno alla vita di relazione ed il danno estetico, pure richiesti e provati in atti, erroneamente ritenuti rientranti nel concetto di danno biologico".
2.3. La censura è, sotto il primo profilo, fondata.
La Corte d'appello, richiesta di determinare il quantum debeatur complessivo in base ad un più elevato grado percentuale di invalidità rispetto a quello ravvisato dal Tribunale, pur avendo riformato la sentenza sul punto, ha immotivatamente omesso di adeguare l'importo dovuto a titolo di danno biologico al diverso e più elevato grado della invalidità permanente riconosciuta al CC. Nè ha in alcun modo chiarito di avere, in ipotesi, fatto riferimento ad un diverso criterio di liquidazione rispetto a quello del valore di punto, posto a base del calcolo dal Tribunale.
2.4. Quanto all'altro profilo, va rilevato che il danno alla salute (o "danno biologico") comprende ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito che la lesione del bene salute abbia provocato alla vittima e non è concettualmente diverso dal danno estetico o dal danno alla vita di relazione, che rispettivamente rappresentano, l'uno, una delle possibili lesioni della integrità fisica, e l'altro uno dei possibili risvolti pregiudizievoli della menomazione subita dal soggetto. Di entrambi il giudice deve bensì tenere conto nella liquidazione del danno alla salute complessivamente considerato al fine di assicurare il corretto ed integrale risarcimento dell'effettivo pregiudizio subito dalla vittima, ma non è tenuto all'analitica indicazione delle somme che a suo avviso valgono ad indennizzare ciascuno dei virtualmente infiniti pregiudizi nei quali la lesione del bene salute si risolve.
Tale pretesa omissione non era stata, peraltro, neppure dedotta in appello in riferimento alla sentenza di primo grado, sicché la doglianza appare addirittura preclusa siccome risolventesi in una censura per la prima volta mossa in questa sede.
3.1. Col terzo motivo - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 1227, 1283, 2056 e 2058 c.c., nonché contraddittorietà della motivazione - il ricorrente si duole:
a) che non si sia provveduto a rivalutare alla data della decisione di secondo grado (2.7.1996) la somma determinata in primo grado;
b) che siano state rivalutate somme inferiori a quelle che avrebbero dovuto riconoscersi;
c) che, nell'effettuare la rivalutazione degli importi, non siano state effettuate adeguate distinzioni in relazione all'epoca del pagamento della provvisionale di L. 58.000.000.
3.2. La censura sub "b" è infondata in quanto l'errore in iudicando prospettato dal ricorrente non attiene alla rivalutazione (che non può essere evidentemente effettuata su somme che il giudice non abbia riconosciuto) ma all'entità stessa degli importi liquidati a titolo di risarcimento dei danni, dei quali s'è già detto a proposito degli altri motivi.
3.3. Quelle sub "a" e sub "c" sono invece fondate.
La prima in quanto, trattandosi di debito di valore, il giudice di secondo grado ha erroneamente liquidato il danno in riferimento alla sentenza di primo grado (1994), anziché della propria (1996), come avrebbe dovuto fare anche d'ufficio.
La seconda poiché la Corte di merito ha erroneamente applicato all'acconto versato nel 1988 lo stesso indice di rivalutazione considerato per la liquidazione del danno benché le epoche di riferimento fossero diverse (l'evento lesivo si è verificato nel 1986), in tal modo sottraendo dalla somma complessivamente dovuta un importo non omogeneo e fittiziamente maggiorato.
4.1. Col ricorso incidentale condizionato la S.p.A. LO LI AZ si duole che la Corte di merito:
a) non abbia ritenuto che la presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento non può trovare ingresso allorché il soggetto leso non eserciti ancora - come il giovane CC all'epoca dell'evento lesivo - alcuna attività lavorativa;
b) abbia riconosciuto gli interessi legali, e dunque computato gli interessi all'eccessivo tasso del 10%.
Entrambe le censure sono prive di pregio.
4.2. La presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore non è in alcun modo correlata all'attività lavorativa esercitata dal creditore, ma esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire un'utilitas superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione.
Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero di non riconoscerli affatto, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato. Il relativo apprezzamento è di mero fatto e si sottrae al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato.
L'adeguatezza della motivazione non può non essere apprezzata in riferimento alle questioni prospettate dalle parti, segnatamente allorché si tratti di valutazioni ricorrenti e standardizzate Nella specie, del tutto infondatamente la società ricorrente aveva affermato che gli interessi non potessero - con i limiti sopra indicati - liquidarsi al tasso legale, sicché una motivazione specifica appariva del tutto superflua.
5. In conclusione, accolti per quanto di ragione il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, rigettato il primo motivo ed il ricorso incidentale, la sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte perché riesamini il merito in relazione ai motivi accolti e decida la causa con motivazione adeguata e nel rispetto dei principi enunciati, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie per quanto di ragione il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo ed il ricorso incidentale, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della Corte d'appello di Roma. Roma, 21 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 1999.