Sentenza 20 marzo 1999
Massime • 3
L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione, ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati; tale interesse non si identifica con l'interesse, di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa; ne' l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione unicamente incidere sulla attendibilità delle relative deposizioni, che spetta al giudice del merito di delibare.
La nomina di un nuovo difensore nel corso del giudizio in sostituzione di altro deceduto, ovvero sostituito per rinuncia od altra causa, può essere effettuata anche su un atto diverso da quello indicato nel terzo comma, dell'art. 83, cod. proc. civ., purché evidenzi inequivocabilmente la volontà della parte di conferire la procura (quale qualsiasi atto difensivo contenente un esplicito riferimento alla fonte del potere di rappresentanza processuale ed alle vicende che avevano reso necessaria la sostituzione del difensore). Tale atto di conferimento della procura al nuovo difensore può esser fatto anche durante la sospensione del processo ex art. 298 cod. proc. civ., che preclude soltanto gli atti che comportano uno sviluppo del giudizio sospeso, ma non anche quelli finalizzati alla riattivazione del processo stesso.
Allorquando con il ricorso per cassazione si lamenti il mancato esame da parte del giudice d'appello dell'eccezione di prescrizione di crediti di lavoro è necessario che il ricorrente, oltre a far riferimento al momento in cui ha proposto detta eccezione ai fini della sua ritualità (ex art. 416, comma 2, cod. proc. civ.), "specifichi" - onde consentire al giudice di legittimità di valutare la decisività della sollevata questione - le condizioni ed i presupposti (quali la data di maturazione dei singoli crediti azionati e la sussistenza, o meno, del regime di stabilità del rapporto lavorativo) necessari per accertare se sia decorsa, o meno, la prescrizione fatta valere dal ricorrente, che pertanto non può limitarsi a censurare genericamente - violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - la mancata pronuncia sulla sollevata eccezione da parte del giudice del gravame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/1999, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 20 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FR SUB SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI S.LIO, rappresentata e difesa dall'avvocato TOMMASO BUCALO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI AR LA, DI EG AR, AR CE, SALANITRI GIUSEPPA;
- intimate -
e sul 2^ ricorso n^ 14277/97 proposto da:
NI AR LA, DI EG AR, AR CE, SALANITRI GIUSEPPA, elettivamente domiciliate in ROMA P.ZA CAVOUR, presso CANC.CORTE CASSAZ., rappresentate e difese dagli avvocati GIOVANNI FRAGALAI, EMILIO MASCHERONI, PIERLUIGI TIBERIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
FR SUB SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI S LIO, rappresentata e difesa dall'avvocato TOMMASO BUCALO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 121/97 del Tribunale di NICOSIA, depositata il 06/06/97 R.G.NN.87, 88,89,90/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/98 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato BUCALO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con distinti ricorsi ritualmente notificati RI AR CA, CO OL, RI Di RI e PA LA convenivano dinanzi al OR di Nicosia la s.p.a. IS esponendo di avere svolto attività lavorativa a domicilio alle dipendenze di detta società e che tale attività si era concretizzata nello svolgimento di mansioni di rifinitura, con forbici, di maschere subacquee e boccagli, montaggio sulle maschere di fibie e cinturini, rifilatura e confezionatura di pinne. Ciò premesso, chiedevano le differenze retributive in relazione all'attività spiegata assumendo di essere state pagate in misura inferiore a quanto stabilito dal contratto collettivo per i dipendenti delle imprese industriali della gomma. Dopo la costituzione della società, che chiedeva il rigetto della domanda perché infondata, durante la sospensione del giudizio a seguito dell'istanza di ricusazione del giudice proposta dalla convenuta, la parte attrice procedeva alla nomina di un nuovo difensore.
Il OR adito con sentenze del 27 marzo 1997 accoglieva le domande attrici riducendo di un terzo le dedotte pretese.
A seguito di appello principale della società ed incidentale delle lavoratrici, che avevano dedotto l'erronea determinazione delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, il Tribunale di Nicosia con sentenza del 6 giugno 1997 rigettava gli appelli ( che erano stati riuniti) della s.p.a. IS e delle lavoratrici e compensava interamente tra le parti le spese del giudizio.
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che non aveva fondamento l'eccezione della società di nullità dell'atto di riassunzione del giudizio per essere stato il nuovo difensore di controparte nominato durante la sospensione del giudizio in violazione dell'art. 298 c.p.c. Ed invero, precisava il Tribunale, il OR aveva fatto proprio quel pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale la procura può essere rilasciata su atti diversi da quelli indicati dall'art. 83 c.p.c. a condizione che la nomina di un nuovo difensore sia fatta in corso di causa, che non sia dubbia la volontà di attribuire una nuova procura e non venga contestata da controparte la autenticità della sottoscrizione. Parimenti infondata era l'ulteriore censura della società rivolta a far valere la nullità del ricorso in riassunzione perché privo degli elementi essenziali per legge atteso che nel suddetto atto erano richiamati l'atto introduttivo della controversia ed il provvedimento in base al quale avveniva la riassunzione. Nel merito il giudice d'appello - contrariamente a quanto sostenuto dalla s.p.a. IS - affermava che nessun dubbio poteva permanere in relazione al carattere subordinato del rapporto delle lavoratrici alla luce della legge 18 dicembre 1973 n. 877 in quanto le prestazioni delle suddette lavoratrici si collocavano in una posizione di decentramento rispetto all'impresa ma nell'ambito del suo ciclo produttivo e per di più venivano sottoposte a controllo al momento della consegna del prodotto.
Rilevata, infine, l'infondatezza del la censura diretta a far scaturire conseguenze sul piano della validità e legittimità degli atti processuali dalla mancata riunione della cause da parte del primo giudice, il Tribunale valutando i contrapposti gravami proposti sul punto della determinazione della retribuzione sufficiente, evidenziava al riguardo che il OR aveva fatto corretta applicazione dell'art. 36 Cost., applicabile ad ogni tipo di rapporto di lavoro subordinato. In particolare, in assenza di tariffe sindacali, il primo giudice aveva correttamente determinato la retribuzione secondo il disposto dell'art. 2099 c.c., effettuando una valutazione equitativa della retribuzione dovuta e riducendo il credito vantato dalla lavoratrici di circa un terzo di quanto richiesto in base alla considerazione che "l'attività prestata a domicilio e a cottimo implica una profusione di energia lavorativa, anche in termini di stress psico-fisico, percentualmente inferiore a quella del lavoratore che presti la propria attività in azienda". Per concludere il Tribunale evidenziava, a fronte di una censura che investiva la liquidazione delle spese del primo grado, che il OR aveva fatto buon uso della disciplina della soccombenza. Avverso tale sentenza la s.p.a. IS UB ( già IS s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato ad otto motivi. Resistono con controricorso le lavoratrici in epigrafe, che spiegano anche ricorso condizionato, affidato ad un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale perché proposti ambedue contro la stessa sentenza.
2. Con il primo motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 54, 83 e 298 c.p.c. nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Lamenta in particolare la società che ha errato il Tribunale nel non dichiarare la nullità del giudizio per riassunzione in quanto la revoca del precedente difensore e domiciliatario avv. Gabriele Cantaro e la nomina del nuovo difensore dott. proc. Pier Luigi Tiberio era stata dalle parti avverse disposta con una procura alle liti su foglio separato in data 4 novembre 1993, depositata nella cancelleria della Procura di Agira in data 5 novembre 1993, in una data cioè in cui il giudizio era legalmente sospeso ex art. 52, ult. comma, c.p.c. ed il relativo fascicolo d'ufficio era stato acquisito dal Tribunale di Nicosia per il giudizio di ricusazione. Solo in data 12 luglio 1994 ex art 54 c.p.c. era stata data comunicazione alle parti del rigetto dell'istanza di ricusazione e solo dopo tale ultima data si erano, dunque, verificate le condizioni per la rituale riassunzione del giudizio. Fino a quel momento le parti erano risultate rappresentate e difese in giudizio dagli avvocati Marco Petino del Foro di CA e Gabriele Cantaro del Foro di Enna, presso cui domiciliavano. Prima del 5 ottobre 1994 ( giorno di notifica del ricorso in riassunzione) essa ricorrente non aveva avuto, pertanto, alcuna notizia legale delle riferita sostituzione.
In presenza di siffatti accadimenti il Tribunale aveva, dunque, errato nel considerare valida la procura atteso che l'art. 298 c.p.c. statuisce che durante la sospensione nel caso di specie dovuta ad istanza di ricusazione non possono essere compiuti atti del procedimento.
Con il secondo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c. nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. In particolare addebita al giudice d'appello di non avere dichiarato nulla la procura in oggetto perché non rilasciata a margine o in calce agli atti, indicati nel comma 2 dell'art. 83 c.p.c., ma in un foglio separato, non allegato al ricorso per riassunzione, e ché, depositato in cancelleria durante la sospensione, non poteva considerarsi "atto processuale". I due motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, vanno rigettati perché infondati. L'art. 298 c.p.c., secondo cui durante la sospensione del processo non possono essere compiuti atti del procedimento, riguarda tutti quegli atti che comportano uno sviluppo del giudizio sospeso, e non invece quelli funzionalizzati al promuovimento di una fase autonoma diretta alla verifica del potere giurisdizionale del giudice adito(quali quelli riguardanti il regolamento preventivo di giurisdizione) o quegli atti diretti alla riattivazione del processo, che sono anzi previsti e disciplinati dal precedente art. 297 c.p.c. Tra questi atti può includersi anche il rilascio di una procura ad un nuovo difensore, la cui nomina si renda necessaria - a seguito della morte del difensore o di rinunzia alla procura o di revoca della stessa ai sensi dell'art. 85 c.p.c. - oltre che per "riattivare" il processo sospeso. anche per assicurare, alla stregua di quanto disposto dall'art. 24 Cost., la difesa della parte in ogni stato e grado del processo, e quindi anche nel periodo di sospensione del processo stesso.
La nomina di un nuovo difensore durante il periodo di sospensione del processo, e più in generale nel corso del giudizio, in sostituzione di altro deceduto (ovvero sostituito per rinuncia o altra causa ) può poi essere effettuata - in ragione della diversa e più ampia portata dell'attività difensiva al momento iniziale del giudizio e delle finalità che in tale fase la procura alla lite deve assolvere - anche su un atto diverso da quelli indicati nel terzo comma dell'art. 83 c.p.c., sempre che essa evidenzi inequivocabilmente la volontà della parte di conferire la procura.
A tale riguardo va ricordato che questa Corte ha già riconosciuto la validità di un mandato in calce ad un "foglio di deduzioni e richieste", redatto dal nuovo difensore ed allegato al verbale d'udienza ( cfr. in tali sensi : Cass., Sez. Un., 25 marzo 1988 n. 2565); ed ha ribadito che la disciplina stabilita dall'art. 83 c.p.c. si applica solo per la nomina del primo difensore, sicché nel caso in cui, nel corso del giudizio, venga nominato un nuovo difensore la procura può essere apposta anche su un atto processuale diverso da quelli tassativamente elencati dalla citata norma, e quindi in un atto difensivo denominato "comparsa di costituzione di un nuovo procuratore", contenente esplicito riferimento alla fonte del potere di rappresentanza processuale ed alle vicende che avevano reso necessaria la sostituzione del difensore ( cfr. al riguardo : Cass.25 maggio 1991 n. 5923 cui adde Cass. 8 marzo 1995 n. 2697).
3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 246 e 252 c.p.c. ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Più specificamente lamenta che il Tribunale nel non riunire gli identici giudizi dei diversi lavoratori era pervenuto ad "una percezione sfalsata della realtà processuale" perché aveva consentito che le controparti nei quattro giudizi non riuniti prestassero vicendevolmente testimonianza pur essendo titolari di un incontestato e comune interesse diretto, omettendo di motivare in punto di attendibilità delle testimonianze reciproche rispetto a quelle parzialmente contrarie dei dipendenti o ex dipendenti da parte datoriale.
Anche questo motivo risulta infondato.
Questa Corte ha infatti già statuito che l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta una legittimazione principale a proporre l'azione, ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente tra altre parti, ma identica a quelle vertente tra lui ed altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Nè l'eventuale riunione della cause connesse(per l'identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione unicamente incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni, che spetta al giudice di merito di deliberare( cfr. in tali sensi : Cass. 13 agosto 1987 n. 6932; Cass. 17 gennaio 1987 n. 387). Per quanto riguarda la valutazione da parte del tribunale dell'attendibilità dei testi escussi va ricordato che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a quello preteso dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutare le prove, controllarne, appunto, l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione ed a dare, infine, prevalenza all'uno od all'altro dei mezzi di prova.
4. Con il quarto motivo la società contesta all'impugnata sentenza violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2498 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che il Tribunale ha omesso di esaminare l'eccezione, costituente motivo di gravame, con la quale si era dedotta l'avvenuta prescrizione quinquennale, o in subordine, decennale dei crediti di lavoro rivendicati in giudizio. Anche questa censura non può trovare ingresso.
In tema di contenuto del ricorso per cassazione è costante l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui le finalità della norma di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c. è quella di assicurare che il ricorso stesso presenti l'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, consentendo quindi un controllo alla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative( cfr. in tali sensi ex plurimis : Cass. 1 febbraio 1995 n. 1161; Cass. 20 dicembre 1994 n. 10972; Cass. 29 luglio 1993 n. 8421). Ne consegue che qualora con il ricorso per cassazione vanga dedotta l'omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali o di questioni sollevate nel corso del giudizio è necessario , al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività delle risultanze e\o delle questioni non valutate, che il ricorrente deduca tutti i presupposti e gli elementi necessari a rendere possibile il suddetto controllo.
Alla luce dell'indicato principio può dunque affermarsi che allorquando con il ricorso per cassazione si lamenti il mancato esame da parte del giudice d'appello dell'eccezione di prescrizione di crediti di lavoro è necessario che il ricorrente, oltre a fare riferimento al momento in cui ha proposto detta eccezione ai fini della sua ritualità ( art. 416, comma 2, c.p.c.), deve specificare - onde consentire al giudice di legittimità di valutare la decisività della sollevata questione - le condizioni ed i presupposti ( quali la data di maturazione dei singoli crediti azionati e la sussistenza, o meno, del regime di stabilità del rapporto lavorativo necessari per accertare se sia o meno decorsa la prescrizione fatta valere dal ricorrente stesso, che pertanto non può limitarsi a censurare genericamente violando il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione - la mancata pronunzia sulla sollevata eccezione da parte del giudice di gravame. Va dunque ribadito che il quarto motivo di ricorso non può trovare ingresso atteso che la società ricorrente ha censurato la sentenza impugnata in modo incompleto e generico, limitandosi ad affermare che detta sentenza ha "omesso di esaminare l'eccezione di prescrizione costituente motivo di gravame", ed a ricordare che nel corso del giudizio di primo grado aveva eccepito "la prescrizione quinquennale o subordinatamente decennale dei diritti di credito fatti valere dalle parti avverse".
5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge 18 dicembre 1973 n. 877 e della legge 11 dicembre 1980 n. 858 ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 366 nn. 3 e 5 c.p.c. Erroneamente il Tribunale ha qualificato i rapporti in contestazione subordinati, trascurando in tal modo di considerare che per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 858 del 1980 risultano configurabili due discipline sul lavoro a domicilio: l'una successiva all'entrata in vigore della suddetta legge, nel senso che deve qualificarsi lavoratore a domicilio anche chi con vincolo della subordinazione utilizzi solo materie prime o accessori ed attrezzature proprie;
l'altra per il periodo antecedente, ricadente sotto la vigenza della legge 18 dicembre 1973 n. 877, nel senso che deve escludersi tale qualifica in chi non abbia utilizzato anche le attrezzature del l'imprenditore. In concreto, per il periodo antecedente alla legge n. 858 del 1980 il Tribunale aveva omesso qualsiasi indagine sulla utilizzazione delle attrezzature dell'imprenditore e per il periodo successivo le lavoratici non avevano provato il costante controllo dell'imprenditore da parte dell'imprenditore sulla loro attività lavorativa ne' l'esistenza di precise direttive in tali sensi.
Al fine di evidenziare l'infondatezza dell'indicato motivo è sufficiente però osservare che il Tribunale, con una motivazione adeguata e corretta sul piano logico e giuridico e pertanto non suscettibile di alcuna critica in questa sede di legittimità - ha ravvisato elementi sufficienti per la configurabilità di un rapporto di lavoro a domicilio subordinato. Ha sottolineato al riguardo come le lavoratrici svolgessero le loro mansioni nell'ambito produttivo dell'impresa e come il prodotto delle loro prestazioni venisse sottoposto a controllo al momento della consegna. non mancando anche di indicare come ulteriori elementi significativi - per l'individuazione della esatta natura del rapporto - il tipo e la qualità del lavoro, le buste paga( con il pagamento dei contributi previdenziali) ed i modelli 101, prodotti in atti.
A fronte di questo quadro probatorio non vale per negare la natura subordinata del lavoro a domicilio operare la distinzione tra lavoro svolto prima e dopo l'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1980 n. 858 ne', specificatamente, addurre la non provata comproprietà
(tra datore e prestatore di lavoro) delle attrezzature, atteso che per la natura dell'attività svolta dalle lavoratrici e per i prodotti che queste erano chiamate a rifinire non si appalesava alcuna necessità di speciali attrezzature, come è del resto dimostrato anche dalla circostanza che tale punto non risulta essere stato oggetto di alcun esame nel corso dei giudizi di merito.
6. Con il sesto motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2099 c.c. ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Sostiene la società che il Tribunale ha ritenuto insufficiente la retribuzione ricevuta dalle lavoratrici senza accertare i compensi effettivamente percepiti ne' la quantità delle prestazioni rese, anche sulla base della produzione in atti e dell'istruzione probatoria.
Con il settimo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 432 c.p.c. ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Afferma al riguardo la società che nel caso di specie non poteva procedersi a liquidazione equitativa delle spettanze delle lavoratrici perché il ricorso a tale liquidazione risulta consentito in ipotesi diversa da quella in oggetto e, precisamente, solo allorquando si versi nell'impossibilità di determinare altrimenti l'ammontare del credito azionato - pure nella certezza della sussistenza del diritto - e dopo avere sperimentato ogni altro mezzo istruttorio idoneo ad una precisa quantificazione del diritto stesso. I precedenti due motivi che possono esaminarsi congiuntamente, per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente dipendenti, vanno rigettati perché privi di fondamento. Va premesso che il Tribunale nella motivazione della sua decisione ha fatto espresso riferimento, tra le diverse risultanze istruttorie, anche alle buste paghe, ai modelli 101 ed ai contributi previdenziali versati, a riprova che, contrariamente a quanto sostiene la società in ricorso, sussistono elementi validi a provare le retribuzioni effettivamente percepite dalle lavoratrici ( a fronte di prestazioni anche esse ben individuabili ), del cui ammontare ha tenuto conto il giudice d'appello nel liquidare alle lavoratrici le differenze retributive.
Del tutto legittima appare poi nel caso di specie la liquidazione equitativa cui ha fatto ricorso il tribunale nella quantificazione delle somme attribuite alle lavoratrici, avendo il giudice di merito giustificato il suo operato con l'impossibilità di rinvenire precisi riferimenti nel contratto di categoria, non contemplando il contratto stesso le tariffe di cottimo pieno.
La società ricorrente a sostegno delle sue censure ha richiamato la giurisprudenza dei giudici di legittimità sull'art. 432 c.p.c., che però nella fattispecie in esame non assume di certo il rilevo che la ricorrente ritiene.
La Corte di Cassazione ha più volte statuito che nel rito del lavoro il potere, conferito al giudice dall'art. 432 c. p. c. , di liquidare con valutazione equitativa la somma dovuta al lavoratore quando sia certo il relativo diritto, può essere esercitato dal giudice di merito soltanto nell'ipotesi in cui sia individuata, con adeguata e corretta motivazione, l'obiettiva impossibilità di una determinazione certa della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo. Nell'esercizio di tale potere, che è discrezionale e non già arbitrario, il giudice è tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso cui perviene alla liquidazione del quantum debeatur, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo ( cfr. al riguardo in tali sensi: Cass. 1 marzo 1990 n. 1605; Cass. 10 marzo 1987 n. 2491). Orbene, nel caso di specie, il Tribunale, una volta accertato il diritto alle differenze retributive anche alla luce dell'art. 36 Cost., ha chiarito poi le ragioni che l'hanno indotto alla liquidazione equitativa ed ha indicato i criteri posti a base della suddetta liquidazione, contro i quali nessuna specifica critica ha mosso la società ricorrente, che per di più non ha censurato con specifici motivi il quantum liquidato alle lavoratrici, come invece avrebbe dovuto fare in presenza di una liquidazione che - per contenere un consistente taglio delle retribuzioni dei lavoratori a domicilio rispetto alle retribuzioni dei lavoratori che svolgono identiche mansioni in azienda - sembra risultare vantaggiosa per essa società.
7. Con l'ultimo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 5, comma 4, decr. 5 ottobre 1994 n. 585 nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che nel caso di specie il Tribunale, stante l'identità dell'attività difensiva, doveva applicare un onorario unico aumentabile del 20% per ogni parte assistita.
La disposizione innanzi citata, che contempla in caso di difesa di più parti aventi posizioni processuali comuni la liquidazione di un unico onorario aumentabile nella misura del 20% per ogni parte assistita, riconosce in materia - come si evince dalla stessa lettera della disposizione - un potere discrezionale al giudice, idoneo in quanto tale a garantire una puntuale parametrazione degli onorari difensivi ai profili di immancabile peculiarità che presenta ogni vicenda giudiziaria, pur nella comunanza dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141 che soddisfi il requisito della specialità voluto dall'art. 365 c.p.c. Il ricorso incidentale, però, non può ugualmente trovare accoglimento perché non presenta una critica completa e sufficientemente articolata nei confronti del capo della sentenza del Tribunale oggetto del ricorso stesso. Per di più le lavoratrici, non avendo impugnato la decisione nella parte in cui il giudice di merito aveva proceduto alla rivalutazione dei loro crediti sino alla data della sentenza del OR(il Tribunale ha confermato la sentenza di primo grado) e avendo limitato il ricorso incidentale solo al capo della sentenza relativa alla liquidazione degli interessi e della rivalutazione dopo tale data ( il OR prima ed il Tribunale dopo hanno riconosciuto alle lavoratrici gli interessi dalla domanda unitamente alla rivalutazione monetaria per il periodo successivo alla pronunzia della sentenza di primo grado ), hanno chiesto l'applicazione dell'art. 429 c.p.c. ad una fattispecie non rientrante nel sua ambito applicativo e, comunque, non hanno provato di avere interesse al ricorso in quanto non hanno dimostrato in alcun modo che la quantificazione della loro richiesta relativa a rivalutazione ed interessi sulla base di una corretta applicazione della suddetta disposizione sarebbe risultata per esse più vantaggiosa di quella effettuata, in concreto e globalmente, dal Tribunale.
9. La s.p.a IS UB va condannata alla metà delle spese e degli onorari difensivi del presente giudizio di cassazione, liquidata (per il dovuto) come in dispositivo, mentre la restante metà va compensata interamente tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna la società ricorrente al pagamento della metà delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidata ( per il dovuto) in lire 21.600, oltre lire 2.000.000 (duemilioni) per onorari difensivi, dichiarando compensata tra le parti la restante metà delle spese. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 1999