Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/1999, n. 2618
CASS
Sentenza 20 marzo 1999

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L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione, ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati; tale interesse non si identifica con l'interesse, di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa; ne' l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione unicamente incidere sulla attendibilità delle relative deposizioni, che spetta al giudice del merito di delibare.

La nomina di un nuovo difensore nel corso del giudizio in sostituzione di altro deceduto, ovvero sostituito per rinuncia od altra causa, può essere effettuata anche su un atto diverso da quello indicato nel terzo comma, dell'art. 83, cod. proc. civ., purché evidenzi inequivocabilmente la volontà della parte di conferire la procura (quale qualsiasi atto difensivo contenente un esplicito riferimento alla fonte del potere di rappresentanza processuale ed alle vicende che avevano reso necessaria la sostituzione del difensore). Tale atto di conferimento della procura al nuovo difensore può esser fatto anche durante la sospensione del processo ex art. 298 cod. proc. civ., che preclude soltanto gli atti che comportano uno sviluppo del giudizio sospeso, ma non anche quelli finalizzati alla riattivazione del processo stesso.

Allorquando con il ricorso per cassazione si lamenti il mancato esame da parte del giudice d'appello dell'eccezione di prescrizione di crediti di lavoro è necessario che il ricorrente, oltre a far riferimento al momento in cui ha proposto detta eccezione ai fini della sua ritualità (ex art. 416, comma 2, cod. proc. civ.), "specifichi" - onde consentire al giudice di legittimità di valutare la decisività della sollevata questione - le condizioni ed i presupposti (quali la data di maturazione dei singoli crediti azionati e la sussistenza, o meno, del regime di stabilità del rapporto lavorativo) necessari per accertare se sia decorsa, o meno, la prescrizione fatta valere dal ricorrente, che pertanto non può limitarsi a censurare genericamente - violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - la mancata pronuncia sulla sollevata eccezione da parte del giudice del gravame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/1999, n. 2618
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2618
    Data del deposito : 20 marzo 1999

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