Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
>
Versione
21 marzo 1998
21 marzo 1998
>
Versione
4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 761.
(Accesso nei luoghi sigillati).
Il giudice e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finche' non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi. (88) ((90)) ------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
(Accesso nei luoghi sigillati).
Il giudice e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finche' non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi. (88) ((90)) ------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Commentari • 6
- 1. Accesso nei luoghi sigillatiAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 29.124033
LIBRO QUARTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI Titolo IV DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'APERTURA DELLE SUCCESSIONI Capo II Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli Sezione I Dell'apposizione dei sigilli Art. 761 c.p.c. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 11
- 1. Trib. Enna, decreto 20/04/2023Provvedimento: […] SEZIONE CIVILE DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO NEI LUOGHI SIGILLATI EX ART. 761 C.P.C. nel procedimento iscritto al n. r.g. 272/2010 V.G. PROMOSSO DALeggi di più...