Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/1983, n. 826
CASS
Sentenza 29 gennaio 1983

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La causa del contratto si identifica con la funzione economico- sociale che il negozio obiettivamente persegue e il diritto riconosce rilevante ai fini della tutela apprestata. Essa è ontologicamente distinta dallo scopo particolare che ciascuna delle parti persegue, rappresentando lo scopo obiettivo del negozio. Da ciò deriva che l'illiceità della causa - sia nell'ipotesi di contrarietà della stessa a norme imperativa, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 cod. civ.) sia nell'ipotesi di utilizzazione dello strumento negoziale per frodare la legge (art. 1344 cod. civ.) - deve essere inerente alla funzione obiettiva che intenzionalmente entrambe le parti attribuiscono al negozio per il raggiungimento di una comune finalità contraria alla legge e che non può essere ravvisata nell'approfittamento da parte di uno dei contraenti dello stato di errore in cui versa l'altro contraente circa una qualità dell'oggetto, che integra invece un'ipotesi di vizio del consenso, sanzionabile con i diversi rimedi dell'annullabilità della convenzione. ( V 63/78, mass n 361833; ( V 1609/76, mass n 380372).*

Il giudice del merito può liberamente apprezzare, ai fini della prova di un fatto, le dichiarazioni rese dalla parte al giudice penale o ad ufficiali di polizia giudiziaria o ad autorità amministrativa. ( V 1146/77, mass n 384807; ( V 2475/76, mass n 381264).*

Commentario1

  • 1Classificazione e causa del contratto: dottrina e giurisprudenza comparata su intenzione, accordo, oggetto, funzione e forma
    Basso Alessandro Michele · https://www.diritto.it/ · 3 novembre 2011
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/1983, n. 826
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 826
Data del deposito : 29 gennaio 1983

Testo completo