Sentenza 10 febbraio 2001
Massime • 2
A norma dell'art. 1372 cod. civ., il contratto produce effetti soltanto nei confronti delle parti e dei loro eredi e non anche nei confronti dei successori a titolo particolare "mortis causa" o per atto fra vivi; anche le obbligazioni derivanti da contratto preliminare, pertanto, producono effetto soltanto nei confronti delle rispettive parti, e non anche dei terzi.
In tema di "legitimatio ad processum", nel caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il procedimento prosegue tra le parti originarie (essendo ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche successive all'inizio della controversia stessa), con la conseguenza che l'acquirente del detto diritto, pur potendo spiegare intervento volontario o essere chiamato in giudizio (art. 106 cod. proc. civ.), non acquista, per ciò solo, la qualità di litisconsorte necessario, sicché risulta validamente pronunciata l'eventuale sentenza che, nei suoi confronti, non abbia disposto l'integrazione del contraddittorio.
Commentario • 1
- 1. La trascrizione del contratto preliminareMazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 19 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/2001, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN NO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso l'avvocato STAFFA N., rappresentato e difeso dagli avvocati CESQUI SANTE M., FERRIA CONTIN FRANCESCO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ED IL RISCATTO SCARL, VE IN, DE FI, VI GI, AT NO RI, RA RA, EL NT IN, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentati e difesi dall'avvocato ENRICO MISSAGLIA, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrenti -
contro
C.I.M.E.P. CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDIZIA POPOLARE, in persona del Presidente pro tempore, COMUNE DI ROZZANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMPAOLO PUCCI, giuste deleghe a margine del controricorso;
- controricorrenti contro
FALLIMENTO COSTRUZIONI INFANTINO S.r.l., Società TR INFANTINO S.r.l.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 37/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata l'08/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2000 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cesqui, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per la resistente, Cooperativa Il TT, l'Avvocato Missaglia, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il resistente, Cimep, l'Avvocato Pafundi, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 26/29/31 luglio e 10 settembre 1991, trascritta il 20 settembre successivo, il signor MA IN convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano il Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia popolare (d'ora in poi EP), la società cooperativa a r. l. "Il TT", il comune di Rozzano e la TR FA s. r. l., esponendo che:
a) il 3 maggio e il 15 settembre 1988 egli aveva stipulato con la società TR FA due contratti preliminari di compravendita per l'acquisto da detta società di quattro appartamenti, più box e cantina, facenti parte di un complesso residenziale in via di realizzazione a Rozzano, in forza di convenzione e concessione del diritto di superficie su area di proprietà del CIMIEP (cui il Comune aveva aderito), destinata ad edilizia economica e popolare;
b) nell'occasione egli aveva versato alla società TR FA la complessiva somma di lire 649.000.000 oltre all'I.V.A.;
c) nel novembre del 1989 la società costruttrice era stata dichiarata fallita, dopo che ne era stata dichiarata la decadenza dalla concessione, con conseguente estinzione del diritto di superficie in essa contemplato;
d) nel gennaio del 1990 il curatore del fallimento, con lettera diretta a numerosi assegnatari ma non ad esso IN, aveva comunicato la scelta di sciogliere i contratti preliminari di compravendita, ai sensi dell'art. 72 della legge fallimentare e poi, in sede di transazione, aveva riconosciuto che il rustico del fabbricato esistente spettava in proprietà al EP (immesso nel relativo possesso), mentre altra società cooperativa a r. l., denominata "Il TT" ed avente come soci i precedenti promissari acquirenti della società fallita, si era accollata nei confronti del fallimento l'indennizzo per il controvalore del manufatto realizzato ed era divenuta a sua volta concessionaria, mediante convenzione con il EP e il comune di Rozzano, del diritto di superficie sull'area, acquisendo la proprietà esclusiva dell'edificio da completare, sempre in regime di edilizia agevolata.
Su tali premesse l'IN chiese che, accertata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sui due menzionati contratti preliminari, fosse dichiarato il suo diritto alla proprietà degli immobili in essi contemplati, con relativa attribuzione ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. e conseguente ordine di rilascio. In subordine, chiese la condanna dei convenuti in solido al pagamento delle somme dal medesimo IN corrisposte, oltre interessi e svalutazione, anche a titolo d'indebito arricchimento. I convenuti EP, comune di Rozzano e cooperativa "Il TT" si costituirono per resistere alla domanda, della quale chiesero il rigetto. Gli enti pubblici dedussero altresì la nullità dei contratti preliminari per asserita illiceità della causa e per frode alla legge.
Nel corso del processo il G.I. dispose la chiamata in causa del fallimento della s.r.l. TR FA, rimasto però contumace, nonché la chiamata in causa dei soggetti già promissari acquirenti che, quali soci della cooperativa "Il TT", occupavano gli immobili oggetto della domanda dell'attore. Gli assegnatari si costituirono, chiedendo il rigetto delle pretese azionate nei loro confronti.
Il tribunale adito, con sentenza del 20 febbraio 1995, rigettò le domande dell'IN, il quale propose appello.
Nel giudizio di secondo grado la s.r.l. TR FA e il fallimento di detta società rimasero ancora contumaci. Gli altri appellati si costituirono per resistere al gravame e il EP e il comune di Rozzano proposero altresì appello incidentale per ottenere la declaratoria di nullità dei contratti preliminari. La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata l'8 gennaio 1999, rigettò l'appello principale dell'IN, dichiarò improponibili gli appelli incidentali spiegati dal EP e dal comune di Rozzano, ordinò al conservatore dei RR.II. di Milano II di cancellare la trascrizione della citazione, al momento della formazione del giudicato sulla pronuncia, e condannò lo stesso IN al pagamento delle spese giudiziali del grado. La Corte territoriale osservò:
che, ai sensi dell'art. 42 della legge fallimentare, con la sentenza che aveva dichiarato il fallimento della s.r.l. TR FA si era realizzato il fenomeno qualificato come spossessamento del soggetto fallito rispetto all'universalità del suo patrimonio, comprensivo cioè di tutte le situazioni giuridiche implicate nel fallimento medesimo;
che, pertanto, non aveva ragion d'essere la costruzione giuridica secondo cui, da un lato, il curatore - non avendo proceduto subito allo scioglimento dei contratti preliminari (FA/IN) - avrebbe determinato l'estraneità o la sopravvivenza degli stessi alla vicenda concorsuale e, dall'altro, la s.r.l. TR FA sarebbe stata da ritenere "esistente e in bonis rispetto ai rapporti giuridici non recepiti dal curatore del successivo fallimento";
che, in realtà, se il curatore all'inizio aveva omesso di avvalersi della facoltà concessagli dall'art. 72 L.F. in ordine ai preliminari in questione, ciò era avvenuto (come risultava dagli atti) perché all'epoca egli ne aveva ignorato l'esistenza, tanto che poi il potere di scioglimento unilaterale era stato esercitato il 10 marzo 1993 (ed in modo tempestivo e legittimo, per quanto occorrente); che, siccome tutti i beni del fallito rientrano nella massa e nell'amministrazione fallimentare senza necessità di un formale provvedimento ricognitivo o acquisitivo, era di assorbente importanza il fatto che il curatore, nel quadro di un'articolata transazione con gli altri interessati, avesse (con l'autorizzazione del giudice delegato) dismesso ogni diritto sull'area vincolata, riconoscendo la proprietà di questa in capo al EP, verso contestuale pagamento in favore della procedura fallimentare di un corrispettivo (tra l'altro) pari a lire 400.000.000, a carico della società cooperativa nuova assegnataria ("Il TT"); che quindi il curatore, a prescindere dalla sua compiuta conoscenza dei contratti preliminari stipulati tra la società FA ed i diversi promissari circa singole porzioni del fabbricato (considerato invece nella sua valenza commerciale unitaria), aveva inteso farne oggetto di una sorta di cessione globale, mentre andava rimarcato che, fin dal 6 settembre 1989, il EP e la giunta comunale di Rozzano avevano dichiarato la decadenza dalla concessione della società FA, con conseguente estinzione del diritto di superficie;
che, pertanto, con l'intervenuta declaratoria di fallimento di detta società (fine novembre 1989), l'IN non poteva più vantare alcun diritto nascente dai due contratti preliminari, al cui ulteriore sviluppo si opponevano ormai oggettive situazioni preclusive;
che l'IN non avrebbe potuto pretendere nei confronti della curatela fallimentare il perfezionamento della fattispecie di cui ai preliminari, potendo soltanto chiedere l'ammissione al passivo del proprio credito pecuniario, ai sensi e nelle forme di cui agli artt. 92 e ss. L.F.;
che l'aver trascurato tale strada non valeva a preservare l'appellante dalla caducazione della posizione giuridica vantata nei confronti della promittente venditrice società FA, essendosi realizzata una oggettiva situazione di giuridica impossibilità sopravvenuta a conseguire l'esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2932 cod. civ., dovendosi ancora sottolineare che fin dal settembre 1989 l'impresa FA, già prima di essere dichiarata fallita, aveva subito la decadenza dalla concessione, con conseguente estinzione del diritto di superficie relativo all'area fino ad allora edificata, area che l'anno successivo sarebbe stata concessa in diritto di superficie alla cooperativa nel frattempo costituita tra un gruppo di coloro che avevano stipulato con la s.r.l. TR FA contratti preliminari (e tra i quali non era l'IN, rimasto estraneo all'iniziativa);
che, sempre mediante la nuova convenzione stipulata il 23 ottobre 1990, l'edificio iniziato dalla società fallita, già dismesso dalla curatela in favore del EP e da completare a cura e spese della nuova cooperativa, era stato riconosciuto dal consorzio come di esclusiva proprietà di tale cooperativa e dei suoi aventi causa;
che, dunque, la pretesa dell'IN, diretta a conseguire egualmente gli effetti dei contratti definitivi non più conclusi con l'iniziale promittente venditrice, trascurava il fatto che non era avvenuta, ne' poteva avvenire, successione a titolo particolare in quella pregressa situazione negoziale nei confronti dei soggetti che avevano acquisito la proprietà della costruzione (prima il EP, poi la cooperativa "Il TT" perché a norma dell'art. 1372 cod. civ. il contratto produce i propri effetti nei confronti delle parti e dei loro eredi, ma non dei successori a titolo particolare, onde le obbligazioni assunte dal proprietario di un immobile nei confronti di un terzo non si trasferiscono al soggetto acquirente dello stesso bene;
che, per conseguenza, non residuando a favore dell'IN la possibilità di pretendere l'adempimento, nei confronti di qualcuno dei soggetti evocati in giudizio, dei contratti preliminari in questione, veniva meno l'interesse all'appello incidentale spiegato dal EP e dal comune di Rozzano, diretto ad ottenere la declaratoria di nullità dei contratti medesimi in quanto in contrasto con disposizioni di natura pubblica, onde l'appello medesimo andava dichiarato improponibile;
che la subordinata domanda dell'IN diretta ad ottenere la condanna dei convenuti a rimborsarlo della somma che asseriva di aver pagato alla promittente venditrice (circostanza, per vero, tutt'altro che indiscussa in causa), anche a titolo d'ingiustificato arricchimento, non poteva trovare ingresso nei confronti del fallimento, perché la relativa sede competente era quella designata dall'art. 24 L.F., e non era comunque fondata, non essendo ravvisabile l'unicità del fatto generatore del presunto arricchimento e del correlativo depauperamento e non essendo dimostrato che la somma asseritamente riscossa dalla società FA fosse stata destinata alla realizzazione del complesso immobiliare, traducendosi in un arricchimento per i convenuti. Per la cassazione della suddetta sentenza MA IN ha proposto ricorso a questa Corte, affidato a sette motivi. La società coop. edilizia "Il TT" a r. l., nonché i signori NO RD, FI RD, GI GO, IO GA AN, RA ER e IN RE ON hanno resistito con controricorso.
Anche il EP e il comune di Rozzano hanno proposto controricorso, mentre il fallimento della TR FA s.r.l. e la società TR FA s.r.l. (già contumaci) non hanno svolto in questa sede attività difensiva.
Il ricorrente e le parti resistenti hanno depositato memorie. Motivi della decisione
Il ricorrente, con il primo mezzo di cassazione, denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 677, 211 cod. proc. civ. e 948 cod. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civile.
Sostiene che il G.I in primo grado aveva giustamente disposto la chiamata in causa ex art. 102 cod. proc. civ. del quattro (ritenuti) assegnatari, signori RD e RD, GO, GA e ER, RE - ON. Quest'ultima, in pendenza della lite, avrebbe rinunciato alla promessa assegnazione di un alloggio e la cooperativa "Il TT" avrebbe assegnato l'immobile ad altra persona (TI ET), ad onta dell'anteriore domanda giudiziale (trascritta) sull'immobile medesimo e del relativo processo pendente. L'IN avrebbe chiesto nel giudizio di appello il sequestro giudiziario di quell'immobile, e tale istanza avrebbe imposto la chiamata in causa della ET, divenuta litisconsorte necessaria. Ma la domanda cautelare sarebbe stata respinta e il contraddittorio non sarebbe stato integrato (vizio non rilevato dalla sentenza impugnata).
La ET non sarebbe subentrata nella posizione giuridica della RE ON, ma avrebbe ricevuto ex novo dalla cooperativa l'assegnazione in proprietà, ossia un diritto nuovo e diverso dalla mera aspettativa della RE. E costituirebbe ius receptum che in simili ipotesi non varrebbero ne' la ratio (sostituzione processuale) nè il disposto dell'art. 111 cod. proc. civ, presupponente la successione nello stesso diritto controverso, sicché la ET sarebbe stata parte necessaria ai sensi del citato art. 102 cod. proc. civile. Essendo stata omessa l'integrazione del contraddittorio, la sentenza impugnata andrebbe cassata per questa assorbente ragione. Il motivo non ha fondamento.
Ai sensi dell'art. 111, primo comma, cod. proc. civ., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Il terzo comma aggiunge che in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.
Il quarto comma, infine, stabilisce che la sentenza pronunciata contro l'alienante (o il successore universale) spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, il quale è legittimato ad impugnarla. Nell'esegesi di tale norma questa Corte ha posto in luce che, poiché in caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie, sono ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche successive all'inizio della controversia stessa. Ne deriva che l'acquirente del diritto controverso, pur potendo spiegare intervento volontario nel processo o esservi chiamato (art. 106 cod. proc. civ.), non diviene litisconsorte necessario e che è validamente emessa la sentenza che non abbia disposto nei suoi confronti l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., 8 agosto 1997, n. 7368; 17 giugno 1996, n. 5562; 9 novembre 1993, n. 11067; 26 aprile 1993, n. 4891). Si tratta di un principio che il collegio condivide ed al quale intende dare continuità, essendo esso radicato sul testuale tenore del citato art. 111, il quale, da un lato, considera soltanto eventuale la partecipazione al processo del successore a titolo particolare e, dall'altro, estende a quest'ultimo gli effetti della sentenza pronunciata contro l'alienante.
L'IN, del resto, non mette in discussione il principio suddetto. Sostiene invece che esso, nel caso in esame, non troverebbe applicazione, perché la ET non sarebbe subentrata nella stessa posizione giuridica della RE - ON. Ma la tesi non può essere condivisa.
Si deve premettere che il richiamo alla procedura cautelare introdotta nel grado di appello è privo di rilevanza. Quella procedura (incidentale) si è, infatti, esaurita, perché l'istanza cautelare fu respinta (come si deduce in ricorso), ne' essa potrebbe formare oggetto di riesame in questa sede, sicché nessuna esigenza di contraddittorio si pone al riguardo.
Per il resto, come si desume dalla stessa sequenza dei fatti esposta in ricorso, la situazione giuridica trasferita in corso di causa non riguarda il rapporto RE - ON/ET (rapporto che in realtà non è ravvisabile, perché la prima non ha trasferito alcun diritto alla seconda), bensì il rapporto cooperativa "Il TT" - ET. A seguito della rinunzia all'assegnazione espressa dalla RE - ON (efficace nei confronti della cooperativa), l'ente riacquistò la piena disponibilità dell'immobile disponendone l'assegnazione alla menzionata ET. Pertanto il trasferimento del diritto in corso di causa ebbe luogo nei rapporti cooperativa - ET e quest'ultima subentrò per effetto dell'assegnazione in una situazione giuridica senza dubbio già rientrante nella disponibilità della prima, onde è integrata appunto la situazione processuale disciplinata dall'art. 111 cod. proc. civ., che esclude la dedotta necessità d'integrazione del contraddittorio. Di qui il rigetto del motivo.
Con il secondo mezzo di cassazione il ricorrente deduce omesso esame ed omessa interpretazione della domanda principale da lui formulata. Omessa e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113, 115 cod. proc. civ. e dell'art. 2932 cod. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civile. Le domande dell'IN sarebbero state male interpretate, perché i primi giudici avrebbero visto in esse una contraddizione inesistente. L'attore avrebbe chiesto: 1) l'accertamento di autenticità delle firme apposte da lui e dall'FA sui contratti preliminari del 3 maggio e del 15 settembre 1988, perché, pure in assenza di disconoscimento da parte dell'FA, i contratti venivano fatti valere in giudizio anche nei confronti di parti estranee alla stipulazione, onde la pronuncia giudiziale sull'autenticità delle firme sarebbe stata necessaria;
2) la pronunzia di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ.; 3) non una domanda di rivendica o accertamento in proprietà, bensì appunto la statuizione circa il trasferimento della proprietà degli immobili in base alla citata norma verso corrispettivo di eventuale conguaglio. Il tribunale avrebbe travisato tale petitum e la sentenza impugnata non avrebbe chiarito se esso fosse (come era) rituale e ricevibile nella sua esatta interpretazione e se le firme sui contratti fossero autentiche, così omettendo di pronunziare su tutta la domanda. Il motivo non è fondato.
Premesso che in questa sede è impugnata la sentenza della corte d'appello, onde sono inammissibili i rilievi relativi alla sentenza del tribunale, si deve osservare che la corte distrettuale ha ben colto il contenuto della domanda, riportandone il tenore (pag. 16 - 17) e considerando (per quanto qui rileva): a) che, intervenuto il fallimento della TR FA s.r.l., l'IN non poteva vantare alcun perdurante diritto nascente dai due preliminari, sussistendo "situazioni impedienti e preclusive in merito" (sentenza impugnata, pag. 18); b) che egli poteva soltanto chiedere l'ammissione al passivo del proprio credito, ai sensi e nelle forme della legge fallimentare, per il resto "essendosi venuta a realizzare una oggettiva situazione di giuridica impossibilità sopravvenuta a conseguire l'esecuzione specifica di cui all'articolo 2932 cod. civ." (sentenza impugnata, pag. 18).
La corte di merito, dunque, non ha affatto omesso l'interpretazione e l'esame della domanda, ritenendola diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari, ma ne ha affermato l'infondatezza, ponendo l'accento (tra l'altro) sul fatto che fin dal 6 settembre 1989 il EP e la giunta municipale di Rozzano avevano dichiarato la decadenza dalla concessione della s.r.l. TR FA, con estinzione del correlato diritto di superficie. Ed è evidente che in tale pronunzia restava assorbita la questione concernente l'autenticità delle firme, costituente strumento per ottenere quella esecuzione specifica, giudicata ormai non più conseguibile.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1350, 1351, 1372, 1376, 2932 c.c.; 112 c.p.c.; 2909 c.c., in relaz. all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Omesso
esame della portata ed effetti dei contratti preliminari - omesso esame di punto decisivo: l'accollo a carico della coop. Il TT della definizione delle posizioni creditorie assunte dalla fallita,(soc. TR FA)".
Il tribunale avrebbe giudicato che i due contratti preliminari erano stati conclusi e sottoscritti, erano validi e quietanzati per le somme versate, ma erano stati risolti dal curatore ex art. 72 legge fall., seppure in modo tardivo e scorretto.
Nel doppio grado di merito ne' la società FA ne' il relativo fallimento (entrambi contumaci) avrebbero disconosciuto le scritture e nessuna impugnativa al riguardo sarebbe stata proposta, con conseguente formazione di un giudicato interno di validità, non rilevato dalla corte milanese. Questa, inoltre, non avrebbe deciso il punto concernente i pagamenti effettuati, rispettivamente per lire 548 milioni e per lire 101 milioni, limitandosi a rilevare che si sarebbe trattato di circostanza tutt'altro che indiscussa in causa, così omettendo di pronunziare su tutta la domanda.
La corte territoriale, inoltre avrebbe trascurato un altro punto davvero decisivo, ossia la consecutio temporum dell'accollo, che sarebbe la seguente:
- il 22 ottobre 1987 il EP avrebbe accordato alla società TR FA la concessione ad aedificandum, con facoltà di stipulare atti di prevendita;
- il 6 settembre 1989 il EP avrebbe dichiarato decaduta la concessione, così recuperando il dominio del terreno e delle costruzioni sullo stesso eseguite;
- il 27 giugno 1990 il EP avrebbe accordato la concessione (di completamento) alla cooperativa Il TT, "con l'onere di completare la costruzione, di definire l'indennizzo, in relazione al valore, per la parte privata, dei beni costruiti, nonché tutte le relative posizioni creditorie assunte dalla fallita TR FA s.r.l.".
In forza di quel disposto l'IN sarebbe diventato, in base ai contratti, creditore della consegna degli alloggi ovvero del relativo costo di risoluzione. La cooperativa Il TT si sarebbe indebitamente arricchita di lire 649 milioni, rifiutandosi di onorare gli impegni ad essa accollati dal EP con la convenzione del 27 giugno 1990.
La corte milanese avrebbe omesso tali decisivi accertamenti. Il motivo non è fondato.
La sentenza impugnata non doveva rilevare alcun giudicato interno, in quanto nelle considerazioni svolte aveva definito non più conseguibile l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari, aggiungendo che questi erano comunque inopponibili ai soggetti evocati in giudizio (v. sentenza citata, pag. 19). Proprio in relazione a tali conclusioni aveva dichiarato improponibile (per carenza d'interesse ex art. 100 cod. proc. civ.) l'appello incidentale formulato dal EP e dal Comune di Rozzano, avente ad oggetto la dedotta nullità dei contratti menzionati. È chiaro, dunque, che ogni questione relativa alla validità delle scritture era stata ritenuta assorbita.
Per le stesse ragioni la corte di merito non doveva decidere sui pagamenti, trattandosi di profilo concernente la fase esecutiva al cui esame quel giudice non è pervenuto in base alle determinazioni assunte.
Quanto alla questione dell'accollo (che sarebbe contenuto nella convenzione stipulata tra il EP e la cooperativa "Il TT" in data 27 giugno 1990), si deve osservare in primo luogo che il ricorrente propugna una interpretazione della relativa clausola contrattuale che richiederebbe un esame diretto della convenzione nel suo complesso, implicando quindi un accertamento di fatto che non può essere eseguito in questa sede di legittimità. Si può soltanto rilevare, sulla base della clausola trascritta in ricorso (pag. 23), che il tenore testuale di questa non conforta la tesi dell'IN, perché la clausola fa riferimento alle posizioni creditorie assunte dalla fallita TR FA s.r.l., cioè ai crediti da questa vantati (segnatamente, in relazione al valore dei beni costruiti), non già alle eventuali posizioni di debito di tale società, quale sarebbe quella nei confronti del ricorrente. Si tratta dunque di punto che non riveste alcun carattere decisivo, onde la sentenza impugnata si sottrae alla censura ora esaminata. Con il quarto motivo il ricorrente deduce "violazione e/o falsa applicazione (in relaz. all'art. 360, nn. 3 e 5) degli artt. 42 e 72 l. fall., 1350 e 1965 C.C., con erroneo accertamento di
'spossessamentò (immobiliare) inesistente e conseguente carenza di jus disponendi del curatore e di suoi poteri risolutori ex art. 72 l. fall. Inesistenza di una "cessione univocamente globale ed omnicomprensiva" (pag. 18 sent. imp.)".
Richiamata ancora la sequenza degli eventi, sostiene che l'edificio - già per 2/3 costruito dalla (poi) fallita società - sarebbe tornato al EP per accessione al terreno, a seguito della decadenza della società FA dalla concessione. Suolo e costruzioni, quindi, mai sarebbero entrati nel patrimonio del fallimento. Dal contrario ed erroneo assunto del cd. "spossessamento" sarebbe derivata una serie di erronei apprezzamenti ed accertamenti. Il più grave di tali errori sarebbe costituito dall'aver ritenuto il curatore investito di poteri dispositivi dell'edificio e dei relativi contratti, nonché di poteri risolutori ex art. 72 della legge fallimentare. Nella carenza di poteri del curatore resterebbero assorbite tutte le questioni concernenti la validità ed efficacia della risoluzione dei contratti preliminari ex art. 72 della legge fallimentare;
e resterebbe esclusa, altresì, l'asserita "cessione univocamente globale ed omnicomprensiva" accertata dalla corte milanese.
I 400 milioni che la curatela del fallimento avrebbe incassato dalla cooperativa Il TT non avrebbero costituito il prezzo di alcuna cessione, bensì il regolamento di un separato rapporto con la stessa cooperativa (la quale già aveva ottenuto dal EP la seconda concessione) e con i suoi soci, già ammessi al passivo sotto condizione.
La censura non ha fondamento.
La sentenza impugnata, dopo aver dato conto della posizione processuale assunta dall'IN, con particolare riguardo alla (asserita) opponibilità ai convenuti dei contratti preliminari in questione, (pag. 16/17), ha preso le mosse da un rilievo di ordine generale: a seguito della sentenza che aveva dichiarato il fallimento della s.r.l. TR FA, "a norma dell'art. 42 della legge fallimentare si era verificato in maniera del tutto automatica il fenomeno comunemente qualificato di spossessamento dell'ente fallito rispetto all'universalità del suo patrimonio, comprensivo cioè delle situazioni giuridiche tutte implicate".
Il rilievo è giuridicamente corretto, perché radicato sul disposto della norma citata, la quale va letta in correlazione con il successivo art. 44 e determina appunto il fenomeno, comunemente denominato "spossessamento", conseguente ope legis alla sentenza di fallimento.
La sentenza impugnata, poi, ha posto in luce che il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, aveva dismesso ogni diritto sull'area vincolata, "facendone espresso riconoscimento in favore del EP, dietro, fra l'altro, contestuale pagamento in favore della procedura, da parte della società cooperativa neo assegnataria, di un concordato corrispettivo di lire 400.000.000". Ciò "nell'ambito di una articolata e coordinata transazione con gli altri interessati".
La corte territoriale, peraltro, ha avuto ben presente che fin dal 6 settembre 1989 la s.r.l. TR FA era stata dichiarata decaduta dalla concessione, "con conseguente estinzione del diritto di superficie godutone" (sentenza, pag. 18).
In questo quadro, è vero che l'edificio in parte realizzato dalla società fallita non entrò nel patrimonio del fallimento, stante l'intervenuta decadenza dalla concessione (anteriore al fallimento) e la conseguente estinzione del diritto di superficie (art. 3 5, comma 8^, lett. f legge 22 ottobre 1971, n. 865) con ritorno del suolo e della costruzione su questo realizzata nella disponibilità dell'ente concedente. È vero del pari, però, che da quell'evento derivarono anche situazioni giuridiche attive per la società costruttrice, in relazione al valore del realizzato, e tali situazioni - proprio per effetto dello spossessamento di cui all'art. 42 L.F. - passarono nella disponibilità degli organi della procedura, che le definì attraverso il rapporto richiamato dalla corte di merito. Comunque, dando per ammesso che la sentenza impugnata abbia inesattamente qualificato come cessione degli immobili la disposizione delle situazioni giuridiche attive ad essi inerenti, non si vede quale incidenza ciò possa avere sulla decisione della causa, che era e resta affidata alla (non) eseguibilità dei contratti preliminari stipulati dall'IN nei confronti dei soggetti convenuti e alla (non) opponibilità dei medesimi contratti a tali soggetti.
Che il curatore fosse "carente di poteri" circa la disponibilità dell'edificio non esclude che egli ben potesse disporre delle posizioni (creditorie per il fallimento) derivanti dalla costruzione. In ogni caso i preliminari non attribuivano all'IN alcun diritto reale sugli immobili, rientrati nella disponibilità del EP, il quale pose poi in essere atti e convenzioni cui il ricorrente rimase estraneo.
Con i contratti preliminari, peraltro, erano sorte situazioni giuridiche obbligatorie tra l'IN e la società TR FA, certamente riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 72 della legge fallimentare.
Con riferimento a tale norma, questa Corte ha posto in rilievo che, in caso di fallimento del promittente venditore, la scelta del curatore tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto preliminare è espressione di un potere discrezionale del curatore medesimo ed avviene attraverso un atto che non è di straordinaria amministrazione e, come tale, può essere compiuto senza specifica autorizzazione del giudice delegato. Anche in caso di pendenza del giudizio ex art. 2932 cod. civ. il curatore conserva la facoltà di scelta tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto preliminare (con cui il fallito aveva promesso in vendita un bene) fino al passaggio in giudicato della sentenza traslativa della proprietà, pronunciata ai sensi di detta norma, perché l'art. 72 quarto comma L.F. considera come evento preclusivo di tale facoltà di scelta il passaggio della cosa nella proprietà del compratore ed a questo evento non può essere assimilato l'effetto processuale che produce la sentenza di trasferimento, ove sia stata pronunciata ma non sia ancora passata in giudicato (Cass., sez. un., 14 aprile 1999, n. 239). Nel caso di specie, dunque, il curatore ben poteva esercitare la facoltà di scioglimento, perché il relativo potere gli era attribuito dall'art. 72 citato. Nè a tale esercizio formavano ostacolo le vicende relative al fabbricato, perché il contratto preliminare, seppure strumentalmente preordinato alla stipulazione del contratto definitivo ed al conseguente trasferimento del diritto, comporta soltanto l'obbligo di prestare successivamente il consenso rilevante ai fini negoziali veri e propri e quindi dà vita ad un rapporto di tipo obbligatorio che rimane distinto dagli eventi relativi alla proprietà del bene.
Nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. il ricorrente introduce poi una serie di tematiche in ordine alla legge n. 865 del 1971, ai rapporti di collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati in essa contemplati, agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, ai riflessi sulla posizione dei promissari acquirenti e potenziali assegnatari degli appartamenti in costruzione (che porterebbero all'acquisto di un diritto avente la stessa natura di quello attribuito all'impresa concessionaria e costruttrice), al presunto rapporto di consecuzione funzionale esistente tra la concessione rilasciata alla FA TR e quella data alla cooperativa "Il TT" (sodalizio al quale, peraltro, l'IN risulta estraneo).
Ma, per giurisprudenza costante, nel giudizio di legittimità le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ. sono destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire i motivi dell'impugnazione, ovvero a confutare le tesi avversarie, onde in tali atto non possono essere introdotte nuove censure, ne' sollevate questioni nuove non rilevabili d'ufficio (tra le più recenti: Cass., 19 aprile 2000, n. 5079; 16 dicembre 1999, n. 14167; 27 maggio 1999, n. 5171). Orbene, le suddette tematiche riguardano vere e proprie censure e questioni nuove, destinate ad incidere sulla stessa natura dei contratti preliminari (definiti strumento necessario di attuazione delle finalità dichiaratamente pubblicistiche della legge sulla casa: v. pag. 14 della memoria), onde si renderebbe necessario esaminare il contenuto di tali atti e delle stesse concessioni poste in essere dal EP (indagine in questa sede inammissibile). Ne deriva che le menzionate questioni non possono trovare ingresso nel presente giudizio.
Quanto, infine, all'affermazione secondo cui i 400 milioni che la curatela incassò dalla cooperativa Il TT non avrebbero costituito il prezzo di alcuna cessione ma il regolamento di un separato rapporto con la cooperativa e con i soci, deve osservarsi che - a parte la genericità dell'assunto - esso si traduce nell'asserzione di un fatto in contrasto con l'accertamento compiuto dalla sentenza impugnata, che invece riferisce il versamento della somma proprio alla definizione dei rapporti inerenti ai diritti sull'area (sentenza impugnata, pag. 17, in fine).
Alla stregua delle esposte considerazioni non sussistono i presunti vizi logico - giuridici dedotti dal ricorrente.
Con il quinto motivo l'IN denunzia "omesso esame ed erronea e contraddittoria motivazione sul (subordinato) punto decisivo della asserita risoluzione dei contratti 3.5.1988 e 15.9.1988. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 e 72 1. fall., 1325 n. 3, 1346, 1350 c.c. (in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.).
Il ricorrente sostiene che il curatore del fallimento: a) in data 11 gennaio 1990 avrebbe comunicato a 73 prenotanti (ma non ad esso IN) la risoluzione (recte: lo scioglimento) dei contratti preliminari ex art. 72 legge fallimentare;
b) in data 18 settembre 1990 avrebbe riconosciuto "l'assoluto dominio del EP" e il suo jus possidendi;
in data 10 marzo 1993 avrebbe dichiarato di aver considerato risolti anche i contratti IN del 3 maggio 1998 (senza menzionare la scrittura del 15 settembre 1998); d) l'8 febbraio 1996, ripensandoci, avrebbe scritto che "il fallimento si ritiene ormai estraneo alla materia del contendere", onde "in modo ormai tardivo e non più efficace" andava considerata la risolutoria intenzione già notificata il 10 marzo 1993.
Di tale decisivo "revirement" la corte di Milano non si sarebbe occupata, non motivando sui contrari argomenti dell'appellante, ossia sulla controversa natura della "risoluzione" ex art. 72, definita monca, perché non estesa al preliminare del 15 settembre 1988, nulla per impossibilità attuale dell'oggetto, divenuto appunto impossibile per l'estraneità al patrimonio della massa, inefficace e incompleta perché non preceduta da decreto del G.D. autorizzante il prelievo dei fondi e dall'offerta di rimborso della somma pagata dall'IN.
Da tali omissioni deriverebbero la validità ed efficacia di entrambi i preliminari, la ritualità della domanda di loro esecuzione specifica nei confronti della accollataria cooperativa "Il TT", la legittimità dell'eseguita trascrizione.
Il motivo è destituito di fondamento.
Si deve ricordare che questa Corte, in sede di legittimità, non può riesaminare risultanze istruttorie (documentali o di altro genere) perché ciò comporta accertamenti di fatto che non sono compatibili col giudizio di legittimità. Può soltanto verificare se il provvedimento impugnato esponga una sufficiente motivazione (esplicita o anche implicita) in relazione a quelle risultanze, a patto però che queste siano compiutamente riportate nel ricorso (principio di autosufficienza del ricorso). Nel caso in esame il ricorrente riporta due frasi, estratte da uno scritto del curatore, del quale però non è riportato il contesto (che, secondo quanto dedotto nel controricorso della coop. "Il TT" e degli assegnatari a pag. 13, porta a conclusioni diverse da quelle propugnate dall'IN).
Comunque, la sentenza impugnata ha rilevato che il curatore all'inizio aveva omesso di avvalersi della facoltà concessagli dall'art. 72 L.F. in relazione ai preliminari stipulati dal ricorrente, perché ne aveva ignorato l'esistenza (circostanza, questa, che non risulta contestata), ed ha aggiunto che poi il potere di scioglimento era stato esercitato in modo tempestivo e legittimo (v. sentenza, pag. 17). Così argomentando la corte territoriale ha - in modo implicito ma chiaro - respinto la diversa tesi sostenuta dal ricorrente, logicamente incompatibile con le suddette argomentazioni. Nè occorreva una ulteriore motivazione, perché:
a) il (presunto o reale) "ripensamento" del curatore, lungi dall'essere decisivo, è palesemente irrilevante in presenza di un atto, quale l'esercizio della facoltà di scioglimento, cui sono collegati effetti legali tipici (art. 72 cit) insensibili al suddetto "ripensamento";
b) del pari irrilevante è la circostanza che la dichiarazione di scioglimento non contemplasse il preliminare del 15 settembre 1988, perché, come questa Corte ha già affermato (Cass., sez. un., n. 239/99 cit.), l'esercizio della facoltà di scelta può avvenire anche per facta concludentia e tali erano nella specie la già palesata volontà di sciogliersi dai preliminari con gli altri stipulanti, la volontà di sciogliersi anche da quelli stipulati con l'IN, il contesto nel quale tali scioglimenti erano stati attivati, l'assenza nel comportamento del curatore di ogni elemento idoneo a rivelare l'intenzione di usare un trattamento differente proprio e soltanto in ordine alla scrittura del 15 settembre 1988;
c) l'asserita nullità per impossibilità attuale dell'oggetto non sussiste, perché essa è collegata in ricorso alla "estraneità al patrimonio della massa" (v. ric., pag. 27), cioè al fatto che gli immobili costruiti non appartenevano al fallimento. Ma questa tesi non può essere condivisa perché, stabilendo una sorta di vincolo tra preliminari e immobili, attribuisce a tali contratti un effetto reale che è invece estraneo alla natura e all'efficacia obbligatoria proprie di questo tipo negoziale;
d) l'esercizio della facoltà di scioglimento non è subordinato all'offerta di rimborso delle somme pagate dal promissario acquirente, ed anzi l'ultima parte del quarto comma dell'art. 72 L.F. stabilisce che, in caso di scioglimento del contratto, il compratore ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno, e ciò esclude l'offerta di (immediato) rimborso ipotizzata dal ricorrente.
Il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 6548 del 1993 non è pertinente. Infatti, in primo luogo quella sentenza riguardava un caso di fallimento del promissario acquirente (e non del promettente venditore, come nella fattispecie in esame). In secondo luogo essa si occupò delle obbligazioni di restituzione conseguenti allo scioglimento (in particolare, di quella relativa alla cosa anticipatamente ricevuta in consegna rispetto ad un trasferimento della proprietà non più attuabile), ma non stabilì che le somme da restituire dovessero essere corrisposte attraverso pagamenti in prededuzione (come dovrebbero qualificarsi i rimborsi prospettati dall'IN). In realtà, quando le restituzioni riguardano somme e sono a favore del contraente in bonis, esse devono avere luogo in moneta fallimentare (salva la possibilità di compensazione, ove ne ricorrano gli estremi, ai sensi dell'art. 56 L.F.).
Da quanto esposto deriva il rigetto delle doglianze ora esaminate. Con il sesto motivo il ricorrente deduce omessa pronuncia sull'impugnativa di nullità ed inefficacia (art. 2644 cod. civ.) degli atti di assegnazione (non per atto pubblico) GO, RD e RD, GA e ER, RE ON (poi ET), eseguiti in pendenza della trascrizione in data 20 settembre 1991 di contrarie domande giudiziali;
erroneo ordine di cancellazione;
omissione della chiamata in causa della ET;
omessa motivazione su punti e documento decisivi;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1421, 1422 cod. civ., degli artt. 102, 112, 113 cod. proc. civ., degli artt. 2516, 2369, 2375, 2643, 2644, 2645 bis, 2650, 2652, 2668 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civile.
Per le assegnazioni indicate non sarebbero stati redatti gli atti pubblici perché il notaio non avrebbe voluto formarli, essendo consapevole dell'essenzialità della forma solenne per gli atti presupposti. Infatti le assegnazioni sarebbero atti di competenza dell'Assemblea straordinaria, modificativi dello statuto, e tale assemblea richiederebbe l'intervento di un notaio, la cui assenza determinerebbe la nullità della modificazione, deducibile in ogni tempo e da chiunque vi abbia interesse.
Della delibera sociale la società "Il TT" non avrebbe fatto parola, perché quell'atto pubblico mai sarebbe esistito. Nel caso in esame, negli atti impugnati per la cooperativa "Il TT" sarebbe intervenuto l'avv. Salvati quale "procuratore speciale" (ma in causa la procura non sarebbe stata prodotta), e quest'ultimo si sarebbe limitato ad assegnare gli alloggi pur facendo menzione della trascrizione IN, il quale perciò avrebbe diritto non soltanto a vedersi rilasciare i beni ma anche ad impugnare per nullità gli atti invalidi.
Su tale domanda la corte milanese non si sarebbe espressa, ne' avrebbe disposto la chiamata in causa della ET ex art. 102 cod. proc. civile. Il motivo è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile. È infondato per quanto riguarda la chiamata in causa della presunta litisconsorte necessaria TI ET. In proposito è sufficiente rinviare alle considerazioni svolte trattando del primo motivo.
Per il resto, una volta ritenuto che i contratti preliminari stipulati dall'IN non sono suscettibili di esecuzione nei confronti dei soggetti convenuti, non sono a costoro opponibili e sono stati sciolti dal curatore ex art. 72 L.F., non residua in capo all'IN alcun interesse giuridicamente tutelabile che possa condurlo ad agire per la declaratoria di nullità (ammesso che ne ricorressero gli estremi) di atti posti in essere nell'ambito di una società cooperativa alla quale egli è rimasto estraneo. Nè la Corte di merito doveva emettere una espressa pronuncia al riguardo, perché la ritenuta non azionabilità dei preliminari superava ed assorbiva la (asserita) nullità degli atti di assegnazione. Con il settimo motivo, infine, il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041/2042 cod. civ., 1458 cod. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nonché omesso esame di punti decisivi.
Ribadito che, per effetto della decadenza della prima concessione (FA), l'edificio ultimato per 2/3 ed acceduto al terreno sarebbe passato in piena proprietà del EP, il ricorrente sostiene che si sarebbe realizzato un primo cospicuo arricchimento indebito a favore di tale ente. Ad esso sarebbe seguito un altro, non meno cospicuo, perché il EP con la concessione alla cooperativa "Il TT" avrebbe accollato a quest'ultima l'obbligo di definire "tutte le relative posizioni creditorie assunte dalla fallita", tra le quali rientrerebbero quelle dell'IN.
La cooperativa in tal modo avrebbe "ereditato" anche i contratti del ricorrente, al quale però non avrebbe offerto la dovuta consegna degli alloggi ne' il rimborso delle somme versate. Pertanto il EP e la detta cooperativa, che non avrebbe pagato l'obbligazione ad essa accollata (lucrandone l'intero importo di lire 649 milioni), dovrebbero rispondere a titolo d'indebito arricchimento. L'omesso esame avrebbe condotto la Corte di Milano a soluzione iniqua oltre che ingiusta.
Neppure questo motivo è fondato.
La corte territoriale ha esaminato la domanda ex art. 2041 cod. civ. e l'ha respinta, osservando che essa, "se mai involgente l'appellato Fallimento s.r.l. TR FA, sembrerebbe trovare allora la propria elettiva competente sede in quella designata dall'art. 24 L.F."; e che non era dimostrata l'unicità del fatto produttivo dell'arricchimento e della correlativa diminuzione patrimoniale (sul punto v. Cass., 10 febbraio 1993, n. 1686). Con l'aggiunta che, in ordine al "versamento fatto dall'IN (a suo dire) resterebbe precipuamente ed ancor sempre da dimostrarsi l'effettuale destinazione alle opere edificatorie del complesso" (v. sentenza impugnata, pag. 20).
Questo ragionamento seguito dalla corte di merito è sostanzialmente 27 corretto. Invero, i pagamenti ai legati dall'IN sarebbero stati da lui eseguiti (e troverebbero quindi titolo) nel quadro dei contratti preliminari stipulati con la s.r.l. TR FA. Non è però dimostrato che quella società, poi fallita, abbia realmente destinato le somme ricevute dal ricorrente alla costruzione del complesso, poi pervenuto al EP in forza di un evento del tutto distinto dalla stipula dei preliminari e dal successivo scioglimento di questi, ossia in forza della decadenza della società FA dalla concessione, con conseguente estinzione del diritto di superficie.
Quanto alla cooperativa "Il TT", il ricorrente insiste nell'attribuire a quest'ultima un accollo dei crediti di esso IN, accollo in realtà non ravvisabile. Rimangono infatti oscure le ragioni per le quali nel novero delle posizioni creditorie assunte dalla fallita società FA (il cui onere la cooperativa si era addossato nella convenzione stipulata col EP) andrebbero collocati anche i crediti vantati dall'IN, che per la società FA costituivano posizioni debitorie e non creditorie. La cooperativa Il TT, quindi, non "ereditò" i contratti preliminari stipulati dal ricorrente, contratti che, come giustamente rimarcato dalla sentenza impugnata, per il generale principio di cui all'art. 1372 cod. civ. producevano effetti soltanto nei confronti delle parti (Cass., 29 aprile 1975, n. 1666). Pertanto anche per la suddetta cooperativa valgono le considerazioni svolte dalla corte territoriale, la cui pronunzia si sottrae dunque alle censure del ricorrente, il quale trascura di considerare che i crediti da lui vantati si riferivano ad obbligazioni restitutorie conseguenti allo scioglimento dei contratti preliminari (ad efficacia obbligatoria, non reale) e andavano perciò azionati nei rapporti tra lui e il fallimento della società FA, ai sensi e nelle forme degli artt. 52, 92 e ss., legge fallimentare. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Nel controricorso la cooperativa Il TT e gli assegnatari indicati in epigrafe hanno avanzato istanza per la condanna del ricorrente ex art. 96 cod. proc. civile. Ma l'istanza non può essere accolta, mancando concreti elementi per ritenere che l'IN abbia agito in giudizio (con trascrizione della domanda) senza la normale prudenza. Si tratta in realtà di causa complessa, nel contesto della quale le iniziative giudiziarie poste in essere dal ricorrente non possono qualificarsi avventate, ancorché si siano rivelate prive di fondamento.
Tuttavia, per il principio della soccombenza, egli deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favore delle parti resistenti costituite, liquidate come in dispositivo. Nessun provvedimento circa le spese predette va emesso nei confronti degli intimati (indicati in epigrafe) che non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente MA IN al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, congiuntamente in favore del EP e del Comune di Rozzano, in complessive lire 10.311.200=, di cui lire dieci milioni per onorari, e, congiuntamente in favore della società coop. Il TT e dei soggetti assegnatari indicati in epigrafe, in complessive lire 10.358.400=, di cui lire dieci milioni per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2001