Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/2001, n. 1920
CASS
Sentenza 10 febbraio 2001

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A norma dell'art. 1372 cod. civ., il contratto produce effetti soltanto nei confronti delle parti e dei loro eredi e non anche nei confronti dei successori a titolo particolare "mortis causa" o per atto fra vivi; anche le obbligazioni derivanti da contratto preliminare, pertanto, producono effetto soltanto nei confronti delle rispettive parti, e non anche dei terzi.

In tema di "legitimatio ad processum", nel caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il procedimento prosegue tra le parti originarie (essendo ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche successive all'inizio della controversia stessa), con la conseguenza che l'acquirente del detto diritto, pur potendo spiegare intervento volontario o essere chiamato in giudizio (art. 106 cod. proc. civ.), non acquista, per ciò solo, la qualità di litisconsorte necessario, sicché risulta validamente pronunciata l'eventuale sentenza che, nei suoi confronti, non abbia disposto l'integrazione del contraddittorio.

Commentario1

  • 1La trascrizione del contratto preliminare
    Mazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 19 settembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/2001, n. 1920
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1920
Data del deposito : 10 febbraio 2001

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