Sentenza 27 maggio 1999
Massime • 1
Le memorie hanno la esclusiva funzione di illustrare e chiarire i motivi di impugnazione tempestivamente e ritualmente proposti, e non possono contenere la deduzione di nuove censure o di questioni nuove che non siano rilevabili d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/05/1999, n. 5171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5171 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE Presidente
Dott. Vincenzo PROTO Consigliere
Dott. Ugo VITRONE Consigliere
Dott. Giuseppe MARZIALE Cons. relatore
Dott. Giuseppe M. BERRUTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA GA, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Beato Angelico n. 97, presso l'avv. Aurelio Leone, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona del direttore della Filiale di Milano, in persona del elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 326, presso il prof. avv. Renato Scognamiglio, che la rappresenta e difende con l'avv. Lina Bruna Bernardini del Foro di Milano in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2118/96 del 12 luglio 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Giuseppe Marziale;
Uditi, per la ricorrente, l'avv. Leone e, per la resistente l'avv. Bernardini e il prof. avv. Scognamiglio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio A. Sepe, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1 - Con atto notificato l'8 maggio 1989, la signora CA AN conveniva in giudizio il Credito Commerciale s.p.a. (incorporato, in corso di causa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena) davanti al Tribunale di Monza, esponendo:
- che con lettera del 27 gennaio 1986 aveva comunicato alla convenuta la revoca dell'autorizzazione in precedenza concessa al marito (signor Felice Buraschi) ad operare sul proprio conto corrente n. 60/15065;
- che il 24 marzo 1986 la Banca le comunicava di averle addebitato su detto conto la somma di L.100.000.000 utilizzata dal marito per l'acquisto di quote di un fondo comune;
- che tali titoli, intestati congiuntamente ai due coniugi e depositati presso la Banca, erano stati a sua insaputa, costituiti in pegno dal marito in favore della convenuta;
- che tali operazioni erano illegittime e non potevano quindi esserle opposte.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva che il Tribunale:
a) in via principale, dichiarasse nullo o comunque annullasse l'addebito della somma impiegata per l'acquisto dei titoli e ne ordinasse alla Banca il riaccredito, con rivalutazione ed interessi;
b) in via subordinata, dichiarasse nulla o comunque annullasse l'atto costitutivo del pegno sui titoli acquistati, ordinando alla Banca di ripristinare la situazione contabile preesistente alla costituzione della garanzia.
La Banca si opponeva all'accoglimento di tali richieste deducendo:
- in ordine alla prima domanda, che l'attrice era stata a conoscenza dell'acquisto dei titoli, avendo sottoscritto il relativo contratto di acquisto, e non aveva mosso alcun rilievo in relazione all'addebito sul suo conto della somma impiegata a tal fine;
- in relazione alla seconda, che il marito dell'attrice aveva il potere di disporre dei titoli in depositati.
Il Tribunale respingeva sia l'una che l'altra richiesta. 1.1. - La AN chiede, con due motivi di ricorso, la cassazione della sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano ha respinto l'appello da lei proposto avverso la decisione di primo grado. Motivi della decisione
2 - Nella sentenza impugnata si afferma che la AN: a) aveva acquistato "con piena consapevolezza ... assieme al marito" le quote del fondo comune;
b) che la stessa era stata pienamente consapevole, senza nulla obbiettare, del fatto che i mezzi finanziari per provvedere a tale acquisto venivano tratti dal suo conto corrente presso l'agenzia di Vadano al Lambro del Credito commerciale.
E si precisa, inoltre, che i titoli erano stati intestati ad entrambi i coniugi e che ognuno di essi poteva disporne "disgiuntamente", vale a dire senza il consenso dell'altro.
3 - I due motivi di ricorso formulati dalla AN, investono la decisione impugnata limitatamente ai punti specificati alle lettere a) e b) del precedente paragrafo. È solo nella memoria che il ricorrente censura, per difetto di motivazione, anche la statuizione, sopra specificata alla lettera C), riguardante la costituzione di un pegno, in favore della Banca, sui titoli in questione. Tale ultima censura non può pertanto essere presa in considerazione, dal momento che le memorie hanno l'esclusiva funzione di illustrare e chiarire i motivi d'impugnazione tempestivamente e ritualmente proposti e non possono contenere la deduzione di nuove censure, ne' sollevare questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio (Cass. 1 agosto 1997, n. 7130; 2 settembre 1997, n. 8373). 3.1 - I due motivi sono tra loro strettamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.
Con essi la ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1444, secondo comma, c.c., in relazione all'art. 1425 dello stesso codice;
nonché vizio di motivazione - censura la sentenza della Corte territoriale per aver ritenuto la legittimità dell'addebito operato a suo carico dalla Banca in relazione all'acquisto dei titoli, omettendo di dar conto in modo adeguato delle ragioni che sorreggono la decisione adottata, e comunque senza considerare che per la convalida di un contratto annullabile, ai sensi dell'art. 1444, secondo comma, C.C., è necessario che il contraente legittimato alla proposizione dell'azione di annullamento del contratto "vi abbia dato volontariamente esecuzione, conoscendo il motivo di invalidità", ad integrare la quale non basterebbero meri comportamenti concludenti, ma sarebbe necessario un contegno oggettivamente idoneo a manifestare una volontà inequivocabilmente incompatibile con quella di chiedere l'annullamento. 3,1 - La doglianza è infondata sotto entrambi i profili prospettati. Anzitutto per ciò che concerne la pretesa "insufficienza" della motivazione.
Tale vizio sussiste tutte le volte che la motivazione è fondata su considerazioni che, sul piano logico e delle massime di esperienza, non sono idonee a suffragare il convincimento espresso dal giudice del merito in ordine all'accertamento di un "fatto" che assume carattere "decisivo", tale cioè che, se il relativo errore non fosse stato commesso, il giudizio avrebbe potuto essere diverso. Nel caso di specie il giudizio riguardava la legittimità del prelevamento della s orma di L. 100.000.000 dal conto intestato alla ricorrente per finanziare l'acquisto dei titoli effettuato da suo marito. Prelevamento che la Corte di merito ha riconosciuto legittimo, avendo ritenuto che la ricorrente era stata pienamente consapevole sia dell'acquisto dei titoli che della utilizzazione di disponibilità esistenti sul proprio conto (retro, p.2). Questo convincimento è stato tratto dalla considerazione:
- che la ricorrente aveva firmato il 24 marzo 1986 la proposta di acquisto dei titoli, sia pure nella parte riguardante il consenso alla cointestazione dei titoli;
- che su tale documento, che constava di un solo foglio, era "ben evidenziato" il numero di conto corrente della ricorrente;
- che la ricorrente, ricevuta il 28 marzo 1986 dalla Banca, comunicazione dell'addebito in conto della somma impiegata per l'acquisto dei titoli non aveva sollevato nessuna obiezione o riserva, ne' aveva mosso rilievi sulla regolarità di tale operazione con una successiva lettera inviata, ad oltre un anno di distanza, alla stessa Banca il 15 giugno 1987.
Tali circostanze sono indubbiamente idonee a giustificare, in linea astratta e sul piano delle massime di esperienza, la decisione adottata. Mentre i rilievi mossi con il ricorso (incentrati essenzialmente sul fatto che la procura rilasciata al marito era stata revocata dalla ricorrente e che la firma da lei apposta sull'atto di acquisto era specificamente riferita all'intestazione dei titoli) non hanno posto in rilevo circostanze che non siano state valutate dal giudice del merito o l'esistenza di un vizio logico nelle deduzioni che sorreggono le conclusioni cui la Corte territoriale ha ritenuto di dover pervenire.
Deve pertanto escludersi la sussistenza del vizio prospettato con il secondo motivo di ricorso.
3.2 - Ma se, per quanto si è detto, il giudizio espresso nella sentenza impugnata, secondo cui l'acquisto e il prelevamento dei fondi vennero effettuati con il consenso della AN non può essere rimesso in discussione in questa sede di legittimità, non può non ritenersi che l'operazione fu pienamente valida e che, come tale, non aveva bisogno di alcuna convalida da parte dell' interessata. E questo spiega perché tale questione non sia stata affrontata dalla sentenza impugnata.
Appare evidente, allora, che la censura avanzata con il primo motivo di ricorso, riguardante la asserita violazione dell'art. 1444, secondo comma, c.c. rimane priva di ogni incidenza causale rispetto alla definizione del giudizio ed è pertanto inammissibile.
4 - In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di L. 227.630 liquidando gli onorari in L.
5.000.000. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1999