Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/04/1999, n. 239
CASS
Sentenza 14 aprile 1999

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In relazione alla previsione della norma dell'art. 2932 cod. civ., secondo cui l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è ammessa soltanto "qualora sia possibile", si deve ritenere che il fallimento del promissario venditore, facendo venir meno nel fallito il potere di disposizione e di amministrazione del patrimonio e bloccando la situazione patrimoniale qual era alla data in cui venne pronunciata la dichiarazione di fallimento, impedisca che possa avere corso l'esecuzione specifica della detta promessa, poiché essa determinerebbe un mutamento della situazione patrimoniale ed in particolare un effetto traslativo, nonostante lo spossessamento prodotto dalla sentenza dichiarativa del fallimento, restando, d'altro canto, ininfluente la circostanza che prima del fallimento sia stata trascritta la domanda ex art. 2932 cod. civ., in quanto essa non può impedire l'apprensione del bene promesso in vendita da parte della curatela fallimentare, giacché gli effetti di tale trascrizione possono spiegarsi soltanto condizionatamente alla trascrizione della sentenza di accoglimento della domanda, che in questo caso non può essere pronunciata. Peraltro, l'impedimento alla pronuncia della sentenza ex art. 2932 cod. civ. non esclude che il contratto resti inalterato, con la conseguenza che se il fallito promittente venditore ritorna "in bonis" ed il bene si trovi nella sua disponibilità, esso contratto può essere fatto valere. Qualora, viceversa, dichiarato il fallimento, si verifichi la scelta del curatore fallimentare ex art. 72 quarto comma legge fall. a favore dello scioglimento del contratto, si deve reputare che la relativa dichiarazione abbia effetti più ampi di quelli scaturenti nel suddetto senso dalla dichiarazione di fallimento ed esplichi un'efficacia di caducazione della promessa di vendita fin dall'origine, facendola venire meno con effetti retroattivi e definitivi, che restano fermi anche nel caso in cui il fallito ritorni in bonis a seguito di una revoca del fallimento.

Nel caso di pendenza del giudizio ex art. 2932 cod. civ. il curatore fallimentare conserva la facoltà di scelta tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto preliminare, con cui il fallito aveva promesso in vendita un bene, fino al passaggio in giudicato della sentenza traslativa della proprietà pronunciata ai sensi di detta norma, poiché l'art. 72 quarto comma considera come evento preclusivo di tale facoltà di scelta il passaggio della cosa in proprietà al compratore ed a tale evento non può essere assimilato l'effetto processuale che produce la sentenza di trasferimento, ove sia stata pronunciata e non sia ancora passata in cosa giudicata. L'esercizio della facoltà di scelta del curatore non richiede forme particolari e può avvenire anche per "facta concludentia" e, qualora si indirizzi per lo scioglimento del contratto non si caratterizza come espressione di un'azione di impugnativa negoziale da esercitarsi esclusivamente nel processo, con la conseguenza che la volontà di scioglimento del contratto ben può essere manifestata dal curatore fuori del processo, in via stragiudiziale, specie allorquando non sia possibile la sua manifestazione nel processo, come nel caso di pendenza del giudizio ex art. 2932 cod. civ. in sede di legittimità, in ragione dei limiti propri del giudizio in quella sede.

Con riguardo al contratto preliminare di compravendita, in caso di fallimento del promittente venditore, la scelta del curatore tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto è espressione di un potere discrezionale del curatore ed avviene attraverso un atto che non è di straordinaria amministrazione e come tale può essere compiuto senza alcuna specifica autorizzazione del giudice delegato. In particolare, detta scelta, nell'ipotesi in cui si indirizzi per lo scioglimento del contratto, è finalizzata alla conservazione del bene oggetto del contratto all'attivo fallimentare (conseguendone l'insinuazione al passivo dell'eventuale credito del compratore che abbia anticipato la sua prestazione).

Qualora sia intervenuto un preliminare di vendita di immobile indiviso ed il bene sia stato considerato dalle parti come un unicum inscindibile e non con riferimento alle singole quote facenti capo a ciascuno dei comproprietari, ove uno di costoro successivamente fallisca ed intervenga, poi, la dichiarazione di scioglimento del contratto da parte del curatore ex art. 72 quarto comma legge fall., resta preclusa al promissario compratore la possibilità di ottenere la sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. nei confronti degli altri comproprietari promittenti venditori rimasti in bonis, sia pure limitatamente alle loro quote, poiché la dichiarazione di scioglimento del curatore determina il venir meno ab origine e con effetti retroattivi della volontà negoziale manifestata dal promittente fallito e, dunque, di un elemento essenziale della volontà negoziale unitaria manifestata dai promittenti, verificandosi, pertanto, una situazione simile a quella - che parimenti impedisce la pronuncia della sentenza ex art. 2932 - della inesistenza o invalidità originaria della manifestazione di volontà di uno dei soggetti integranti la parte complessa promissaria venditrice e, quindi, l'unitaria volontà di tale parte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/04/1999, n. 239
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 239
    Data del deposito : 14 aprile 1999

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