Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2516.
(( (Rapporti con i soci).)) ((Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento.))
(( (Rapporti con i soci).)) ((Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento.))
Commentari • 54
- 1. Cassazione civile n. 6510/2004https://www.brocardi.it/ · 264.0771
(massima n. 1) Nell'ordinamento delle società cooperative attesa l'accentuata rilevanza dell'elemento personale che ad esse è propria e stante l'operatività della regola di buona fede nell'esecuzione di ogni rapporto contrattuale (ivi compresi quelli societari) è da ritenersi vigente (già prima dell'espressa previsione nel testo dell'art. 2516 c.c., novellato dal D.L.vo 17 gennaio 2003, […] ove in fatto accertata, ben può esporre gli amministratori a responsabilità, ai sensi dell'art. 2395 c.c., applicabile alle cooperative in virtù dell'art. 2516 (ora art. 2519) c.c. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, la quale, […]
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Giurisprudenza • 202
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 07/09/2023, n. 5623Provvedimento: […] Secondo l'appellante la sentenza del Tribunale sarebbe affetta da violazione di legge, e, in particolare, degli artt. 2516 e 2437, comma 3, cod. civ. e dell'art. 132 c.p.c. […] In particolare, l'art. 2516 c.c. stabilisce cheLeggi di più...
- art. 2532 c.c.·
- giudicato·
- art. 2437 c.c.·
- violazione di legge·
- contributo unificato·
- principio di parità di trattamento·
- discrezionalità amministrativa·
- diritto di recesso·
- società cooperativa·
- art. 345 c.p.c.