CASS
Sentenza 13 giugno 2023
Sentenza 13 giugno 2023
Massime • 1
Nel giudizio di scioglimento della comunione di un bene, gli eventuali usufruttuari non rivestono la qualità di litisconsorti necessari, giacché, in ossequio al principio dispositivo, il litisconsorzio necessario, stante la sua natura eccezionale, opera nei soli casi previsti dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 16794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16794 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26417/2017 proposto da: RM HA, rappresentato e difeso dagli avvocati ALEXAN- DE RE e TE TT, domiciliato in Roma presso lo stu- dio dell’avvocato ANDREA MANZI;
-ricorrente- contro RM CA, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA MAN- VA e IU VI, domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO COLINI;
-controricorrente- nonché DE RM OL E, DE RM ROSALIA, DE RM NN IN, DE RM PH, RM IC LI, DE RM LO F, DE RM IL JOHN;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 16794 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI RE Data pubblicazione: 13/06/2023 2 di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. -intimati- avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TRENTO n. 217/2017 depositata il 27/07/2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21/02/2023 dal con- sigliere RE CAPONI;
udito il P.M., nella persona del sostituto procuratore generale, COR- RADO MISTRI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi gli avvocati FEDEICA MANZI per il ricorrente e ANDREA MANTO- VANI per la controricorrente. FATTI DI CAUSA Nel 2002 il comproprietario di quota di un bene immobile (il Castel RM di Mezzocorona, in provincia di Trento), HA RM, con- veniva AR, AT, CO, LI RM (tra di loro fratelli) e FE TR RM dinanzi al Tribunale di Trento per lo scioglimento della comunione. Si costituiva AR RM proponendo domanda ri- convenzionale di accertamento di acquisto per usucapione di un appar- tamento al primo piano del Castello. Nel corso del giudizio di primo grado, AT, CO, LI donavano a AR le loro quote di comproprietà. FE TR donava la propria quota a HA, cosic- ché gli unici proprietari del Castello rimanevano HA e AR Fir- mian. Con sentenza parziale del 2013, veniva accolta la domanda ri- convenzionale di acquisto per usucapione, mentre il giudizio proseguiva per lo scioglimento della comunione. Su appello di HA RM, la pronuncia di prime cure è stata confermata in secondo grado nel 2017, con una motivazione che, nei passi salienti, può dirsi articolata in tre parti fondamentali. Nella prima parte sono state rigettate le contestazioni formulate dall’appellata con riguardo alla notificazione dell'atto di appello per in- tegrazione del contraddittorio nei confronti di AT, CO e 3 di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. LI RM, in ragione del fatto che costoro, pur avendo ceduto a AR in corso di causa le loro quote di comproprietà dell'immobile, non erano stati estromessi dalla causa. (Successivamente vi era stata la notificazione per pubblici proclami nei confronti degli eredi di CO e LI RM, anche nella loro qualità di eredi per rappresentazione di AT RM). Nella seconda parte è stata rigettata l’eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di due usu- fruttuari del castello, VA e GI RM, ciascuno pro quota di 6/72. La Corte di appello ritiene che gli effetti della sentenza vadano ad incidere solo sui rapporti tra i due proprietari, non sui diritti di usu- frutto, talché l’eccezione è infondata. La maggior parte della sentenza è dedicata alla valutazione del com- pendio probatorio e specialmente testimoniale, a partire dalla testimo- nianza di AB AR CH, custode del castello dal 1964 al 1995. La Corte di appello ritiene che le sue dichiarazioni siano tutte coerenti fra loro e descrivano una ripartizione del possesso dell'immo- bile ben precisa (appartamento del piano terra a OL, appartamento del primo piano alla famiglia di AT e appartamento del secondo piano a NN) e che dà conto dell'accordo, allegato da AR Fir- mian, intervenuto tra i tre fratelli AT, NN e OL, di pro- cedere di fatto a una divisione fra loro del castello, benché la loro do- manda di divisione dell'immobile fosse stata respinta con la sentenza del Tribunale n. 272/41 del 1941 con la quale era stata disposta la vendita all'incanto da effettuare in un unico lotto un anno dopo la con- clusione del trattato di pace. Ricorre in cassazione HA con sette motivi, illustrati da memo- ria, con cui si chiede tra l’altro la notificazione per pubblici proclami nei confronti degli eredi di CO e LI RM, anche nella qualità di 4 di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. eredi per rappresentazione di AT RM. Resiste AR RM con controricorso, illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si denuncia l’omessa integrazione del con- traddittorio nei confronti di due usufruttuari del castello (per la quota di 6/72 per ciascuno), VA e GI RM (si deduce violazione dell’art. 102 c.p.c.). Il primo motivo è infondato. Cfr. Cass. 27412/2005: proposta domanda di divisione della nuda proprietà, l'usufruttuario pro quota dell'immobile non è parte necessa- ria del giudizio. Cfr., inoltre, Cass. 20040/2019: ove l'azione confesso- ria o negatoria a tutela di fondo gravato da usufrutto sia promossa dal (o contro il) nudo proprietario, non è necessaria la partecipazione dell'usufruttuario. Infatti, non vi sono i presupposti di applicazione ana- logica dell'art. 1012 co. 2 c.c. Non solo, quest’ultimo prescrive piuttosto il contrario: è norma di legittimazione straordinaria in capo all’usufrut- tuario e dispone la partecipazione necessaria del nudo proprietario, le- gittimato ordinario, in linea con il principio dispositivo. Ottime sono le ragioni di ciò. Nessuna norma giuridica prevede che, se si agisce in giudizio per lo scioglimento della comunione di un bene, gli eventuali usufruttuari debbano necessariamente partecipare al pro- cesso. Già il tenore letterale dell’art. 102 c.p.c. rivela il ruolo residuale che, in un sistema processuale espressione della cultura giuridica libe- rale europea, occupa un istituto legislativo come il litisconsorzio neces- sario. Di regola, è la persona (non la legge) che decide nei confronti di chi agire in giudizio (oltre che decidere se, quando e su che cosa agire in giudizio). Una delle voci classiche, al vertice della dottrina di diritto processuale civile (non solo italiano), aveva argomentato che l’art. 102 c.p.c. dovesse applicarsi esclusivamente nei casi in cui pochissime altre 5 di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. disposizioni legislative esplicitamente o quanto meno inequivocabil- mente dispongano il litisconsorzio necessario (ad es., artt. 784 c.p.c., 247, 1012 co. 2, 2900 co. 2 c.c., 144 co. 3 d.lgs. 209/2005). In altri termini, l’art. 102 co. 1 c.p.c. avrebbe dovuto essere interpretato come un’espressione breviloquente di rinvio a tali disposizioni. Rispetto a tale impianto rigoroso, si sarebbero dovute accordare eccezioni solo nei casi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., ove il «caso espressa- mente previsto dalla legge» avesse omesso di affiancare la chiamata in giudizio del legittimato ordinario. Non vi è chi non veda che si tratta della classica eccezione che conferma la regola: la partecipazione ne- cessaria del legittimato ordinario è presidio del principio dispositivo. Relativamente al caso di specie, gli orientamenti di questa Corte (come già rilevato), confermano questa impostazione. Il primo motivo è rigettato. 2. – Con il secondo motivo si denuncia l’inosservanza di un giudicato del 1941 che aveva stabilito l’indivisibilità del bene - a cagione del vin- colo storico-artistico apposto dalla Sovrintendenza alle Belle Arti nel 1923 - e la vendita agli incanti dopo la fine della guerra. Si deduce violazione degli artt. 2909, 720 c.c., nonché delle leggi sulle belle arti (l. 364/1909, l. 1089/1939, d.lgs. 490/1999, d.lgs. 42/2004). La parte censurata della sentenza è la seguente: «Le dichiarazioni sono tutte coerenti fra loro e descrivono una ripartizione del possesso dell'immobile ben precisa (appartamento piano terra a OL, appartamento primo piano alla famiglia di AT e appartamento secondo piano a NN) e che dà conto, come sottolineato dal giudice di primo grado, dell'accordo, allegato da AR RM, intervenuto tra i tre fratelli AT, NN e OL di procedere comunque di fatto a una divisione fra loro del castello, benché la loro domanda di divisione dell'immobile fosse stata respinta con la sentenza 6 di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. del Tribunale n. 272/41 del 1941 con la quale era stata disposta la vendita all'Incanto da effettuare in un unico lotto un anno dopo la con- clusione del trattato di pace». Il secondo motivo è infondato. A prescindere dalle obiezioni della controricorrente (mancanza della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. del passaggio in giudicato della sentenza, mancanza della trascrizione integrale del testo, preclu- sione da giudicato interno per mancata formulazione di un motivo spe- cifico di appello sul punto), il motivo è infondato sulla base dell’inter- pretazione degli stralci della sentenza riportati dal ricorrente. Infatti, l’ostacolo che si frappone all’invocare il valore precettivo (in termini di indivisibilità del Castello RM) del giudicato del 1941 nell’attuale controversia discende dal principio che la portata precettiva delle re- gole concrete di condotta promananti da un giudicato rimane salda- mente ancorata al suo valore di ratio decidendi, cioè al suo carattere - non già di disposizione generale astratta (che nel caso di specie sa- rebbe, nella prospettiva fatta valere dal ricorrente: «il castello non è divisibile») bensì - di risposta ad una specifica domanda giudiziale, a sua volta perimetrata su di una determinata situazione di fatto dedotta in giudizio. Nel caso di specie si tratta di una domanda giudiziale di divisione del Castello in tre parti. La portata precettiva della statuizione di indivisibilità è una proiezione di tale domanda. Non si tratta quindi di una indivisibilità (per così dire) assoluta, bensì di una indivisibilità relativa, delimitata dalla sua qualità di risposta decisoria a quel peti- tum. Ciò trova un precipitato testuale nell’ulteriore stralcio di motiva- zione citato dal ricorrente, laddove si parla di «danno, che deriverebbe da una rabberciata e contorta divisione dell'immobile, venendo a for- mare tre parti mozze e di cattivo gusto». Il carattere rabberciato e contorto della divisione, contrastante con gli scopi del vincolo storico- 7 di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. artistico, è valutato dalla sentenza del 1941 come effetto della richiesta divisione in tre parti «mozze e di cattivo gusto». Nessuna valenza pre- cettiva è in grado di proiettare tale dictum su di una controversia che si polarizza sull’acquisto per usucapione della proprietà di un apparta- mento all’interno del Castello. In ogni caso, l’acquisto per usucapione sarebbe compatibile finanche con un pregresso giudicato di accerta- mento del diritto dominicale, ove il possessore possa invocare – come nel caso di specie – che l’intero decorso del tempo necessario ad usu- capire si è svolto dopo il passaggio in giudicato (cfr. Cass. 36627/2021). Il secondo motivo è rigettato. 3. - Con il terzo motivo si denuncia che la Corte di appello abbia ritenuto essersi verificata una divisione di fatto tra gli originari com- proprietari (AT, OL e NN), per desumerne interversione del possesso esclusivo in capo a AT, padre della convenuta, e successione del possesso ex art. 1146 co. 1 c.c. in capo alla figlia AR. In realtà tale accordo bonario di divisione è stato contestato e mai pro- vato. Si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Del terzo motivo è da dichiarare l’inammissibilità. Il ricorrente aspira a sovrapporre il proprio apprezzamento di parte della situazione di fatto rilevante all’accertamento che il giudice di me- rito ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. Nell’esposizione dei fatti di causa si è già osservato che la maggior parte della sentenza è dedicata alla valuta- zione analitica del compendio probatorio e specialmente testimoniale. Il terzo motivo è inammissibile. 4. – Con il quarto motivo si denuncia che la Corte di appello: (a) abbia qualificato come possesso esclusivo utile ex art. 714 ult. parte c.c. ai fini dell’usucapione ciò che invece è un semplice godimento 8 di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. differenziato;
(b) abbia accertato in capo alla convenuta una succes- sione nel possesso esclusivo del padre AT. Si deduce violazione degli artt. 714, 1146 c.c. Parte censurata della sentenza: «Va infatti evidenziato che se a un comproprietario viene assegnato il possesso di un bene del compendio in base a una divisione bonaria, non formale ma di fatto, in assenza di un contestuale mandato ad amministrare nell'interesse di tutti i com- partecipi, l'attuazione della divisione con apprensione materiale e go- dimento del bene determina di per se stessa una interversione del titolo del possesso in possesso esclusivo senza necessità di una interversione formale o di una ulteriore manifestazione del mutamento di fatto del titolo del possesso (Cass. 12260/02)». Il quarto motivo è infondato. Affinché il coerede possa vantare con successo un possesso esclusivo utile ad usucapire, se non è necessario che egli compia un atto di for- male interversione (nonostante la lettera dell’art. 1102 co. 2 c.c., di cui l’art. 714 c.c. costituisce pur sempre specificazione), è tuttavia indi- spensabile che egli estenda di fatto il proprio possesso in forma esclu- siva, tale cioè da escludere il compossesso degli altri coeredi nella realtà effettuale. Infatti, quanto all’animus, egli è fin dall’inizio posses- sore uti condominus. Per passare al possesso uti dominus, è sufficiente la effettiva esclusione degli altri coeredi dai beni (cfr. Cass. 9359/2021), quale si esprime attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (cfr., tra le altre, Cass. 19478/2007). Tale è situazione che, nel caso di specie, risulta dall’accertamento dei fatti (cfr. l’esame del motivo precedente). Il quarto motivo è rigettato. 9 di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. 5. – Con il quinto motivo si denuncia che: (a) non poteva darsi un possesso utile per usucapire, se non violando la sentenza del 1941; (b) si lamenta che il possesso sia stato esercitato in modo violento, ovvero in violazione della volontà presunta degli altri comproprietari;
(c) che l’accordo divisorio sia stato mal interpretato;
(d) che atti di ammini- strazione compiuti dalla convenuta senza il consenso degli altri com- proprietari siano stati interpretati come manifestazioni di possesso uti domina. Si deduce violazione degli artt. 1158, 1163, 1367, 1164, 2697 c.c. Del quinto motivo è da dichiarare l’inammissibilità. L’argomentazione del motivo è ispirata dalla idea erronea che: (a) si possa dischiudere la prospettiva di un accoglimento se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (reputati) errori commessi nella ricostruzione e apprezzamento della situazione di fatto rilevante in causa;
(b) di conseguenza, si possa chiedere ad una corte di legitti- mità di sovrapporre il proprio apprezzamento dei fatti rilevanti alla va- lutazione delle corti di merito, ove questa sia attestata – come nel caso di specie - da una motivazione effettiva, resoluta e riducibile a coerenza (cfr. l’esame del terzo motivo). Il quinto motivo è inammissibile. 6. - Con il sesto motivo si denuncia l’omesso esame del riconosci- mento da parte della convenuta: (a) delle risultanze tavolari nel con- tratto di amministrazione del 1990; (b) del ruolo di HA RM di amministratore delle proprietà immobiliari in nome e per conto di tutti i coeredi. Del sesto motivo è da dichiarare l’inammissibilità. La sentenza di secondo grado è conforme a quella di primo grado e il giudizio di appello è stato instaurato dopo il 12/09/2012 (cfr. art. 348-ter co. 5 c.p.c.). In ogni caso, il fatto non è decisivo, poiché nel 10 di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. contratto si dà semplicemente atto della realtà delle iscrizioni tavolari, senza che ciò possa logicamente escludere la volontà di contrapporvi una situazione di fatto idonea a far maturare l’acquisto della proprietà esclusiva dell’appartamento. Inoltre, il ruolo di amministratore affidato ad un altro coerede non esclude il possesso utile ai fini dell’usucapione, come accertato nel caso di specie (cfr. l’esame del terzo motivo). Il sesto motivo è inammissibile. 7. – Con il settimo motivo si denuncia che la Corte di appello non abbia rilevato di ufficio che il conflitto tra HA, quale avente causa inter vivos, e AR RM, quale acquirente per usucapione, debba risolversi alla stregua dell’art. 5, co. 1 e 3 r.d. 499/1929. Si deduce violazione della legge tavolare (art. 5 r.d. 499/1929), nonché degli artt. 2727, 2728 c.c. In particolare, si allegano due atti di donazione del 1990 e del 1999, per i quali HA aveva acquistato la comproprietà anteriormente alla trascrizione della domanda di usucapione (2002), con la conseguenza che, non essendo stata superata la presunzione di buona fede ex art. 5 co. 3 r.d. 499/1929, l’acquisto è inopponibile. Del settimo motivo è da dichiarare l’inammissibilità. Si tratta di questione nuova inammissibile in quanto implica un ap- prezzamento di fatto (la buona fede di cui all’art. 5 co. 3 r.d. 499/ 1929) non consentito a questa Corte. Il settimo motivo è inammissibile. 8. - L’inammissibilità o infondatezza di ogni motivo determina il ri- getto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo 11 di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in € 10.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, il 21/02/2023.
-ricorrente- contro RM CA, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA MAN- VA e IU VI, domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO COLINI;
-controricorrente- nonché DE RM OL E, DE RM ROSALIA, DE RM NN IN, DE RM PH, RM IC LI, DE RM LO F, DE RM IL JOHN;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 16794 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI RE Data pubblicazione: 13/06/2023 2 di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. -intimati- avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TRENTO n. 217/2017 depositata il 27/07/2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21/02/2023 dal con- sigliere RE CAPONI;
udito il P.M., nella persona del sostituto procuratore generale, COR- RADO MISTRI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi gli avvocati FEDEICA MANZI per il ricorrente e ANDREA MANTO- VANI per la controricorrente. FATTI DI CAUSA Nel 2002 il comproprietario di quota di un bene immobile (il Castel RM di Mezzocorona, in provincia di Trento), HA RM, con- veniva AR, AT, CO, LI RM (tra di loro fratelli) e FE TR RM dinanzi al Tribunale di Trento per lo scioglimento della comunione. Si costituiva AR RM proponendo domanda ri- convenzionale di accertamento di acquisto per usucapione di un appar- tamento al primo piano del Castello. Nel corso del giudizio di primo grado, AT, CO, LI donavano a AR le loro quote di comproprietà. FE TR donava la propria quota a HA, cosic- ché gli unici proprietari del Castello rimanevano HA e AR Fir- mian. Con sentenza parziale del 2013, veniva accolta la domanda ri- convenzionale di acquisto per usucapione, mentre il giudizio proseguiva per lo scioglimento della comunione. Su appello di HA RM, la pronuncia di prime cure è stata confermata in secondo grado nel 2017, con una motivazione che, nei passi salienti, può dirsi articolata in tre parti fondamentali. Nella prima parte sono state rigettate le contestazioni formulate dall’appellata con riguardo alla notificazione dell'atto di appello per in- tegrazione del contraddittorio nei confronti di AT, CO e 3 di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. LI RM, in ragione del fatto che costoro, pur avendo ceduto a AR in corso di causa le loro quote di comproprietà dell'immobile, non erano stati estromessi dalla causa. (Successivamente vi era stata la notificazione per pubblici proclami nei confronti degli eredi di CO e LI RM, anche nella loro qualità di eredi per rappresentazione di AT RM). Nella seconda parte è stata rigettata l’eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di due usu- fruttuari del castello, VA e GI RM, ciascuno pro quota di 6/72. La Corte di appello ritiene che gli effetti della sentenza vadano ad incidere solo sui rapporti tra i due proprietari, non sui diritti di usu- frutto, talché l’eccezione è infondata. La maggior parte della sentenza è dedicata alla valutazione del com- pendio probatorio e specialmente testimoniale, a partire dalla testimo- nianza di AB AR CH, custode del castello dal 1964 al 1995. La Corte di appello ritiene che le sue dichiarazioni siano tutte coerenti fra loro e descrivano una ripartizione del possesso dell'immo- bile ben precisa (appartamento del piano terra a OL, appartamento del primo piano alla famiglia di AT e appartamento del secondo piano a NN) e che dà conto dell'accordo, allegato da AR Fir- mian, intervenuto tra i tre fratelli AT, NN e OL, di pro- cedere di fatto a una divisione fra loro del castello, benché la loro do- manda di divisione dell'immobile fosse stata respinta con la sentenza del Tribunale n. 272/41 del 1941 con la quale era stata disposta la vendita all'incanto da effettuare in un unico lotto un anno dopo la con- clusione del trattato di pace. Ricorre in cassazione HA con sette motivi, illustrati da memo- ria, con cui si chiede tra l’altro la notificazione per pubblici proclami nei confronti degli eredi di CO e LI RM, anche nella qualità di 4 di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. eredi per rappresentazione di AT RM. Resiste AR RM con controricorso, illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si denuncia l’omessa integrazione del con- traddittorio nei confronti di due usufruttuari del castello (per la quota di 6/72 per ciascuno), VA e GI RM (si deduce violazione dell’art. 102 c.p.c.). Il primo motivo è infondato. Cfr. Cass. 27412/2005: proposta domanda di divisione della nuda proprietà, l'usufruttuario pro quota dell'immobile non è parte necessa- ria del giudizio. Cfr., inoltre, Cass. 20040/2019: ove l'azione confesso- ria o negatoria a tutela di fondo gravato da usufrutto sia promossa dal (o contro il) nudo proprietario, non è necessaria la partecipazione dell'usufruttuario. Infatti, non vi sono i presupposti di applicazione ana- logica dell'art. 1012 co. 2 c.c. Non solo, quest’ultimo prescrive piuttosto il contrario: è norma di legittimazione straordinaria in capo all’usufrut- tuario e dispone la partecipazione necessaria del nudo proprietario, le- gittimato ordinario, in linea con il principio dispositivo. Ottime sono le ragioni di ciò. Nessuna norma giuridica prevede che, se si agisce in giudizio per lo scioglimento della comunione di un bene, gli eventuali usufruttuari debbano necessariamente partecipare al pro- cesso. Già il tenore letterale dell’art. 102 c.p.c. rivela il ruolo residuale che, in un sistema processuale espressione della cultura giuridica libe- rale europea, occupa un istituto legislativo come il litisconsorzio neces- sario. Di regola, è la persona (non la legge) che decide nei confronti di chi agire in giudizio (oltre che decidere se, quando e su che cosa agire in giudizio). Una delle voci classiche, al vertice della dottrina di diritto processuale civile (non solo italiano), aveva argomentato che l’art. 102 c.p.c. dovesse applicarsi esclusivamente nei casi in cui pochissime altre 5 di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. disposizioni legislative esplicitamente o quanto meno inequivocabil- mente dispongano il litisconsorzio necessario (ad es., artt. 784 c.p.c., 247, 1012 co. 2, 2900 co. 2 c.c., 144 co. 3 d.lgs. 209/2005). In altri termini, l’art. 102 co. 1 c.p.c. avrebbe dovuto essere interpretato come un’espressione breviloquente di rinvio a tali disposizioni. Rispetto a tale impianto rigoroso, si sarebbero dovute accordare eccezioni solo nei casi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., ove il «caso espressa- mente previsto dalla legge» avesse omesso di affiancare la chiamata in giudizio del legittimato ordinario. Non vi è chi non veda che si tratta della classica eccezione che conferma la regola: la partecipazione ne- cessaria del legittimato ordinario è presidio del principio dispositivo. Relativamente al caso di specie, gli orientamenti di questa Corte (come già rilevato), confermano questa impostazione. Il primo motivo è rigettato. 2. – Con il secondo motivo si denuncia l’inosservanza di un giudicato del 1941 che aveva stabilito l’indivisibilità del bene - a cagione del vin- colo storico-artistico apposto dalla Sovrintendenza alle Belle Arti nel 1923 - e la vendita agli incanti dopo la fine della guerra. Si deduce violazione degli artt. 2909, 720 c.c., nonché delle leggi sulle belle arti (l. 364/1909, l. 1089/1939, d.lgs. 490/1999, d.lgs. 42/2004). La parte censurata della sentenza è la seguente: «Le dichiarazioni sono tutte coerenti fra loro e descrivono una ripartizione del possesso dell'immobile ben precisa (appartamento piano terra a OL, appartamento primo piano alla famiglia di AT e appartamento secondo piano a NN) e che dà conto, come sottolineato dal giudice di primo grado, dell'accordo, allegato da AR RM, intervenuto tra i tre fratelli AT, NN e OL di procedere comunque di fatto a una divisione fra loro del castello, benché la loro domanda di divisione dell'immobile fosse stata respinta con la sentenza 6 di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. del Tribunale n. 272/41 del 1941 con la quale era stata disposta la vendita all'Incanto da effettuare in un unico lotto un anno dopo la con- clusione del trattato di pace». Il secondo motivo è infondato. A prescindere dalle obiezioni della controricorrente (mancanza della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. del passaggio in giudicato della sentenza, mancanza della trascrizione integrale del testo, preclu- sione da giudicato interno per mancata formulazione di un motivo spe- cifico di appello sul punto), il motivo è infondato sulla base dell’inter- pretazione degli stralci della sentenza riportati dal ricorrente. Infatti, l’ostacolo che si frappone all’invocare il valore precettivo (in termini di indivisibilità del Castello RM) del giudicato del 1941 nell’attuale controversia discende dal principio che la portata precettiva delle re- gole concrete di condotta promananti da un giudicato rimane salda- mente ancorata al suo valore di ratio decidendi, cioè al suo carattere - non già di disposizione generale astratta (che nel caso di specie sa- rebbe, nella prospettiva fatta valere dal ricorrente: «il castello non è divisibile») bensì - di risposta ad una specifica domanda giudiziale, a sua volta perimetrata su di una determinata situazione di fatto dedotta in giudizio. Nel caso di specie si tratta di una domanda giudiziale di divisione del Castello in tre parti. La portata precettiva della statuizione di indivisibilità è una proiezione di tale domanda. Non si tratta quindi di una indivisibilità (per così dire) assoluta, bensì di una indivisibilità relativa, delimitata dalla sua qualità di risposta decisoria a quel peti- tum. Ciò trova un precipitato testuale nell’ulteriore stralcio di motiva- zione citato dal ricorrente, laddove si parla di «danno, che deriverebbe da una rabberciata e contorta divisione dell'immobile, venendo a for- mare tre parti mozze e di cattivo gusto». Il carattere rabberciato e contorto della divisione, contrastante con gli scopi del vincolo storico- 7 di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. artistico, è valutato dalla sentenza del 1941 come effetto della richiesta divisione in tre parti «mozze e di cattivo gusto». Nessuna valenza pre- cettiva è in grado di proiettare tale dictum su di una controversia che si polarizza sull’acquisto per usucapione della proprietà di un apparta- mento all’interno del Castello. In ogni caso, l’acquisto per usucapione sarebbe compatibile finanche con un pregresso giudicato di accerta- mento del diritto dominicale, ove il possessore possa invocare – come nel caso di specie – che l’intero decorso del tempo necessario ad usu- capire si è svolto dopo il passaggio in giudicato (cfr. Cass. 36627/2021). Il secondo motivo è rigettato. 3. - Con il terzo motivo si denuncia che la Corte di appello abbia ritenuto essersi verificata una divisione di fatto tra gli originari com- proprietari (AT, OL e NN), per desumerne interversione del possesso esclusivo in capo a AT, padre della convenuta, e successione del possesso ex art. 1146 co. 1 c.c. in capo alla figlia AR. In realtà tale accordo bonario di divisione è stato contestato e mai pro- vato. Si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Del terzo motivo è da dichiarare l’inammissibilità. Il ricorrente aspira a sovrapporre il proprio apprezzamento di parte della situazione di fatto rilevante all’accertamento che il giudice di me- rito ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. Nell’esposizione dei fatti di causa si è già osservato che la maggior parte della sentenza è dedicata alla valuta- zione analitica del compendio probatorio e specialmente testimoniale. Il terzo motivo è inammissibile. 4. – Con il quarto motivo si denuncia che la Corte di appello: (a) abbia qualificato come possesso esclusivo utile ex art. 714 ult. parte c.c. ai fini dell’usucapione ciò che invece è un semplice godimento 8 di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. differenziato;
(b) abbia accertato in capo alla convenuta una succes- sione nel possesso esclusivo del padre AT. Si deduce violazione degli artt. 714, 1146 c.c. Parte censurata della sentenza: «Va infatti evidenziato che se a un comproprietario viene assegnato il possesso di un bene del compendio in base a una divisione bonaria, non formale ma di fatto, in assenza di un contestuale mandato ad amministrare nell'interesse di tutti i com- partecipi, l'attuazione della divisione con apprensione materiale e go- dimento del bene determina di per se stessa una interversione del titolo del possesso in possesso esclusivo senza necessità di una interversione formale o di una ulteriore manifestazione del mutamento di fatto del titolo del possesso (Cass. 12260/02)». Il quarto motivo è infondato. Affinché il coerede possa vantare con successo un possesso esclusivo utile ad usucapire, se non è necessario che egli compia un atto di for- male interversione (nonostante la lettera dell’art. 1102 co. 2 c.c., di cui l’art. 714 c.c. costituisce pur sempre specificazione), è tuttavia indi- spensabile che egli estenda di fatto il proprio possesso in forma esclu- siva, tale cioè da escludere il compossesso degli altri coeredi nella realtà effettuale. Infatti, quanto all’animus, egli è fin dall’inizio posses- sore uti condominus. Per passare al possesso uti dominus, è sufficiente la effettiva esclusione degli altri coeredi dai beni (cfr. Cass. 9359/2021), quale si esprime attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (cfr., tra le altre, Cass. 19478/2007). Tale è situazione che, nel caso di specie, risulta dall’accertamento dei fatti (cfr. l’esame del motivo precedente). Il quarto motivo è rigettato. 9 di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. 5. – Con il quinto motivo si denuncia che: (a) non poteva darsi un possesso utile per usucapire, se non violando la sentenza del 1941; (b) si lamenta che il possesso sia stato esercitato in modo violento, ovvero in violazione della volontà presunta degli altri comproprietari;
(c) che l’accordo divisorio sia stato mal interpretato;
(d) che atti di ammini- strazione compiuti dalla convenuta senza il consenso degli altri com- proprietari siano stati interpretati come manifestazioni di possesso uti domina. Si deduce violazione degli artt. 1158, 1163, 1367, 1164, 2697 c.c. Del quinto motivo è da dichiarare l’inammissibilità. L’argomentazione del motivo è ispirata dalla idea erronea che: (a) si possa dischiudere la prospettiva di un accoglimento se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (reputati) errori commessi nella ricostruzione e apprezzamento della situazione di fatto rilevante in causa;
(b) di conseguenza, si possa chiedere ad una corte di legitti- mità di sovrapporre il proprio apprezzamento dei fatti rilevanti alla va- lutazione delle corti di merito, ove questa sia attestata – come nel caso di specie - da una motivazione effettiva, resoluta e riducibile a coerenza (cfr. l’esame del terzo motivo). Il quinto motivo è inammissibile. 6. - Con il sesto motivo si denuncia l’omesso esame del riconosci- mento da parte della convenuta: (a) delle risultanze tavolari nel con- tratto di amministrazione del 1990; (b) del ruolo di HA RM di amministratore delle proprietà immobiliari in nome e per conto di tutti i coeredi. Del sesto motivo è da dichiarare l’inammissibilità. La sentenza di secondo grado è conforme a quella di primo grado e il giudizio di appello è stato instaurato dopo il 12/09/2012 (cfr. art. 348-ter co. 5 c.p.c.). In ogni caso, il fatto non è decisivo, poiché nel 10 di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. contratto si dà semplicemente atto della realtà delle iscrizioni tavolari, senza che ciò possa logicamente escludere la volontà di contrapporvi una situazione di fatto idonea a far maturare l’acquisto della proprietà esclusiva dell’appartamento. Inoltre, il ruolo di amministratore affidato ad un altro coerede non esclude il possesso utile ai fini dell’usucapione, come accertato nel caso di specie (cfr. l’esame del terzo motivo). Il sesto motivo è inammissibile. 7. – Con il settimo motivo si denuncia che la Corte di appello non abbia rilevato di ufficio che il conflitto tra HA, quale avente causa inter vivos, e AR RM, quale acquirente per usucapione, debba risolversi alla stregua dell’art. 5, co. 1 e 3 r.d. 499/1929. Si deduce violazione della legge tavolare (art. 5 r.d. 499/1929), nonché degli artt. 2727, 2728 c.c. In particolare, si allegano due atti di donazione del 1990 e del 1999, per i quali HA aveva acquistato la comproprietà anteriormente alla trascrizione della domanda di usucapione (2002), con la conseguenza che, non essendo stata superata la presunzione di buona fede ex art. 5 co. 3 r.d. 499/1929, l’acquisto è inopponibile. Del settimo motivo è da dichiarare l’inammissibilità. Si tratta di questione nuova inammissibile in quanto implica un ap- prezzamento di fatto (la buona fede di cui all’art. 5 co. 3 r.d. 499/ 1929) non consentito a questa Corte. Il settimo motivo è inammissibile. 8. - L’inammissibilità o infondatezza di ogni motivo determina il ri- getto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo 11 di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in € 10.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, il 21/02/2023.