Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/03/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Anna CARBONARA – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3956/2023 RG
TRA
Avv. nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Barcariol
ricorrente
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Gabriella Dell'Aquila
resistente
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto – interveniente
All'udienza del 28-2-2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione ex art.281 sexies ultimo comma c.p.c. sulle conclusioni in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 25-7-2023 l'avv. Parte_1
nella qualità di amministratore di sostegno di ha
[...] Parte_2 premesso che: il il 5-10-2015 aveva presentato ricorso al giudice tutelare Pt_2
presso il Tribunale di Taranto per essere sottoposto ad amministrazione di sostegno essendo affetto da ludopatia;
il GT aveva accolto la domanda dichiarando aperta l'amministrazione di sostegno con decreto del 20-1-2016, nominando amministratore coniuge del specificando i poteri Controparte_1 Pt_2 conferiti a quest'ultima, e precisando che l'amministratore non avrebbe potuto compiere gli atti di cui agli artt.374 e 375 c.civ. senza autorizzazione dello stesso
successivamente era stata omologata il 5-7-2021 la separazione consensuale tra il e la - dalla cui unione nel 2010 era nato il Pt_2 CP_1 figlio - entrambi difesi dall'avv. Elisabetta Girolamo cui il aveva Per_1 Pt_2
pertanto personalmente conferito mandato;
nel ricorso per separazione il Pt_2 aveva riconosciuto di essere debitore della moglie della somma di € 27.000 per effetto cambiario da lui rilasciato, di € 2000 per rimborso del bonus nascita relativo al figlio e si era impegnato a corrispondere oltre ad un assegno di Per_1 mantenimento mensile di € 400 per lo stesso figlio anche il 50% delle spese straordinarie, oltre che di spese ordinarie mediche e e di istruzione e l'obbligo di provvedere al 50% nelle spese di cambio di stagione del vestiario;
inoltre la casa familiare (alloggio fornito dall'Aeronautica Militare di cui il è dipendente) Pt_2 era stata attribuita alla moglie con obbligo del marito di farsi carico dell'affitto mensile e delle spese condominiali e di utenza, ed era stato previsto in favore della il rimborso spettante al marito da parte del datore di lavoro delle spese CP_1 comuni degli anni 2019 e 2020 dell'alloggio di servizio sempre da lui versate perché addebitate in busta paga, ed il rimborso IRPEF 2020; dopo quattro mesi dall'omologa la aveva chiesto con istanza del 23-11-2021 la propria CP_1
sostituzione quale ADS essendo intervenuta separazione consensuale e lo stesso in data 21-11-2021 aveva formulato istanza di annullamento della Pt_2 separazione e di sostituzione dell'ADS; con decreto del GT in sede del 13-1-2022 la era stata sostituita con l'avv. ; ai sensi dell'art.412 CP_1 Parte_1
c.civ. la separazione concordata era annullabile perché relativa ad atti non preventivamente autorizzati;
ai sensi del combinato disposto degli artt.411 e 374
c.civ. n.5 il beneficiario di amministrazione di sostegno per promuovere azione giudiziaria avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzato dal giudice tutelare, autorizzazione che nella specie non era stata neppure richiesta;
già con il decreto Parte di apertura dell'amministrazione era stato stabilito che l' non avrebbe potuto compiere gli atti di cui all'art.374 e 375 c.civ. senza preventiva autorizzazione del giudice tutelare;
inoltre il aveva agito personalmente conferendo mandato Pt_2
in proprio ad un difensore senza la prescritta autorizzazione del giudice tutelare;
la mancanza di autorizzazione era causa di annullabilità della separazione consensuale dato che quella era presupposto di sua validità; l'annullabilità della separazione discendeva anche dal fatto che la era in palese conflitto di interessi con CP_1
il marito,cosa che avrebbe reso necessaria la nomina da parte del giudice tutelare di un curatore speciale, affinchè assistesse l'amministratore nella convenzione con il Parte coniuge e controinteressato;
per effetto della retroattività dell'annullamento della separazione dovevano essere restituite le prestazioni effettuate in funzione di quell'atto secondo i principii dell'indebito oggettivo per il periodo dalla separazione (luglio 2021) al mese di luglio 2023 per complessivi € 22891,01. Su tali premesse la ricorrente ha chiesto pronunciare l'annullamento della separazione consensuale tra le parti omologata con decreto del 5-7-2021 con condanna di alla restituzione in favore del e per lui all'ads avv. Controparte_1 Pt_2
della somma di € 22891 (di cui € 10.000 a titolo di mantenimento del Pt_1 figlio,€ 5759,67 a titolo di canone alloggio casa coniugale,€ 4340 a titolo di spese comuni dell'abitazione familiare, € 2791,34 a titolo di spese per il minore e riconoscimenti di debiti come da separazione omologata) o di quella somma diversa maggiore o minore effettivamente dovuta, il tutto con vittoria di spese di lite.
Si è costituita instando in via preliminare per il rigetto della Controparte_1
domanda in quanto infondata;
in via subordinata e per il caso di annullamento della separazione, ha instato per la dichiarazione di irripetibilità delle somme versate dal a titolo di mantenimento ordinario e straordinario del figlio per il Pt_2 Per_1 pagamento dell'affitto e per spese comuni di alloggio militare assegnato alla stessa
; il tutto con vittoria di spese di lite. Ha evidenziato la convenuta: la CP_1
piena validità dell'accordo di separazione preceduta dall'accertamento in sede presidenziale della libera e consapevole volontà del e non accompagnata Pt_2
da alcun rilievo in ordine al difetto di legittimazione processuale del medesimo sotto il profilo della mancanza di autorizzazione del G.T.; che nel periodo in cui la convenzione di separazione era stata conclusa la patologia dalla quale il era Pt_2 affetto (Disturbo di gioco d'azzardo) era in fase di remissione;
che non sarebbe stata necessaria la nomina di un curatore speciale prevista per il diverso istituto dell'interdizione e per l'ipotesi in cui l'interdetto fosse stato convenuto in giudizio, mentre nella specie il aveva disposto consapevolmente di diritti Pt_2
personalissimi e senza essere convenuto in giudizio;
che le pattuizioni intervenute erano funzionali al mantenimento del minore ivi incluse quelle riguardanti l'alloggio di servizio le quali erano state poste a carico del unico a poterle Pt_2
pagare, trattandosi di alloggio militare, e quelle relative alla suddivisione delle spese straordinarie e di alcune spese ordinarie, peraltro conformi a molti protocolli adottati nei tribunali italiani;
che il riconoscimento di un debito afferiva ad una cambiale rilasciata prima di contrarre matrimonio e dell'apertura dell'amministrazione di sostegno;
che di fatto non vi erano interessi contrapposti ma interessi concordi nella tutela del minore, né obblighi reciproci;
che l'art.411 comma 3 c.civ. faceva salve le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che fosse coniuge dell'amministrato e vi era comunque irripetibilità delle somme richieste.
La causa istruita documentalmente è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 28-2-2025, come da conclusioni in atti.
******
Esaminando dapprima la domanda di annullamento, è documentato che Pt_2
e si sono separati consensualmente per effetto di
[...] Controparte_1
decreto di omologa del 2-7-2021 ed a seguito di ricorso congiunto datato 11-3-2021
,nel quale erano rappresentati e difesi dallo stesso avvocato ,cui avevano conferito apposito mandato.
All'epoca della separazione il era già da tempo sottoposto ,a seguito di sua Pt_2
domanda del 5-10-2015, ad amministrazione di sostegno, in quanto affetto da ludopatia;
a tale domanda aveva fatto seguito decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno emesso dal giudice tutelare il 20-1-2016, con nomina ad amministratore del coniuge del beneficiario Controparte_1
Sulla scorta delle condizioni di separazione di cui al ricorso, i coniugi convennero in sintesi quanto segue: - la casa familiare costituente alloggio dato in locazione da parte dell'Aeronautica Militare sarebbe rimasta nella disponibilità della moglie con obbligo del marito di corrispondere il corrispettivo di locazione di € 148,75 oltre oneri di spettanza già in concreto trattenuti in busta paga al e comunque di Pt_2 corrispondere il contributo di € 150 per la stessa ragione ove la moglie avesse reperito altra abitazione;
- l'affido congiunto del figlio minore con sua Per_1
collocazione presso l'abitazione materna e disciplina del diritto di visita ed intrattenimento da parte del padre;
- l'obbligo del marito di versare alla moglie la somma di € 400 mensili per concorso al mantenimento del minore con addebito diretto in busta paga, ed il consenso del alla percezione diretta da parte della Pt_2
moglie delle quote ANF;
- a carico del sarebbe rimasta la quota del 50% Pt_2 delle “spese mediche ordinarie/straordinarie e di istruzione del minore”, nonché le spese per attività ludico sportive e quelle per provvedere al vestiario-cambio stagione del minore;
- la “essendo titolare di reddito” rinunciava ad ogni CP_1
forma di mantenimento ma veniva riconosciuto in favore della stessa il rimborso delle spese comuni erogato dall'Aeronautica Militare per gli anni 2019 e 2020, il rimborso dichiarazione dei redditi dell'anno 2020, ed il rimborso in tre rate del bonus nascita relativo al minore di € 2000; - il riconosceva di essere Pt_2 debitore della somma di € 27000 portata da effetto cambiario e che avrebbe rimborsato alla moglie come da separati accordi;
- sarebbe rimasta nella disponibilità del l'autovettura Renault Scenic tg. DX709 HK anche se di Pt_2
proprietà della con impegno ad effettuare il passaggio di proprietà nei CP_1 termini di legge;
la quale “tutrice” del si impegnava a CP_1 Pt_2
comunicare la separazione al giudice tutelare con richiesta modifica dell'A.S. all'avvenuta omologa della stessa.
Come documentato, l'intervenuta omologa della separazione venne comunicata dall'ADS al giudice tutelare con istanza in data 22-11-2021 con la quale CP_1
venne pure richiesta, allegando la sopravvenuta incompatibilità, la sostituzione nell'incarico.
Ne discende che del ricorso per separazione consensuale non venne data alcuna preventiva informazione al giudice tutelare che non lo autorizzò.
In forza del decreto di apertura del giudice tutelare in data 20-1-2016
l'amministratore di sostegno non avrebbe potuto compiere gli atti di cui agli artt.374 e 375 c.civ. (disposizioni richiamate in tema di amministrazione di sostegno dall'art.411 comma 1 c.civ.) senza l'autorizzazione dello stesso organo giudiziario. Tra gli atti che avrebbero richiesto autorizzazione del GT in forza dell'art.374 n.5 c.civ. (nel testo applicabile ratione temporis rispetto al momento della separazione) era pertanto il “promuovere giudizi”, salvo che si trattasse di azioni di nunciazione, di azioni possessorie o di sfratto, per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
Nell'espressione “promuovere giudizi” doveva intendersi ricompresa anche la separazione consensuale, sia perché quest'ultima comportava il ricorso sia pure congiunto al giudice della separazione con la formulazione di una domanda giudiziale di omologa delle condizioni concordate (spettando al giudice la verifica della rispondenza degli accordi all'interesse della prole minore ex art.158 c.civ. applicabile ratione temporis), sia perché l'art.374 n.5 c.civ. nel contemplare le eccezioni al principio di necessaria autorizzazione non prevedeva le domande di separazione e divorzio (e quindi argomentando a contrario non le comprendeva tra quelle per le quali l'autorizzazione non si rendeva necessaria),sia perché nonostante si trattasse di azioni personali esse potevano comunque rendere necessaria la verifica della conformità delle condizioni pattuite, in specie di carattere patrimoniale, con la tutela del beneficiario. Riguardo a tale ultimo punto la giurisprudenza della S.C. ha ritenuto che anche le azioni di separazione e divorzio rientrino tra quelle per le quali è necessaria preventiva autorizzazione del GT. Si è in particolare ritenuto che l'amministratore di sostegno, tenuto a proteggere gli interessi del beneficiario, “non ha bisogno dell'autorizzazione del giudice tutelare per coltivare le liti promosse dall'assistito in epoca anteriore alla sottoposizione alla protezione, perché manca in tale ipotesi, diversamente da quella dell'inizio ex novo del giudizio da parte sua, la necessità di compiere la preventiva valutazione giudiziale in ordine all'interesse ed al rischio economico per il beneficiario, agli effetti del combinato disposto di cui all'art. 374
c.c., n. 5 e art. 411 c.c., comma 1.” A tali principi continua la Corte “non si sottraggono i giudizi di separazione e divorzio, essendo stato oramai superato il risalente orientamento ermeneutico, seguito dalla Corte di appello, secondo il quale "... in applicazione analogica della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 5 - che regola l'ipotesi in cui l'interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio - in relazione agli artt. 78 e 79 c.p.c., legittimato a proporre la domanda di divorzio per l'interdetto è un curatore speciale, la cui nomina può essere richiesta dal tutore." (Cass. n. 9582 del 21/07/2000).” Invero, questa Corte di recente ha affermato (Cass. n. 14669 del 06/06/2018), con principio a cui si intende dare continuità anche in tema di amministrazione di sostegno, che "Sussiste la legittimazione attiva dell'interdetto infermo di mente, tramite il proprio rappresentante legale, a promuovere il giudizio di separazione personale, in applicazione analogica di quanto stabilito dal legislatore con riferimento al divorzio - dal D.Lgs. n. 898 del 1970, art. 4, comma 5, che espressamente disciplina la sola ipotesi in cui l'incapace abbia il ruolo di convenuto. Trattasi di opzione ermeneutica costituzionalmente orientata, volta ad evitare che l'interdetto sia privato in fatto di un diritto personalissimo di particolare rilievo, che la legge attribuisce ad entrambi i coniugi senza disparità di trattamento, nei casi previsti, ed il cui esercizio può rendersi necessario per assicurare l'adeguata protezione del soggetto incapace." Pertanto "il tutore può compiere in nome e per conto dell'interdetto anche un atto personalissimo (sempre che ne sia accertata la conformità alle esigenze di protezione), sicché la designazione di un curatore speciale è necessaria solo nel caso di conflitto di interessi tra il tutore ed il rappresentato, non evincendosi dal sistema una generale e tassativa preclusione al compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del rappresentante legale dell'incapace” (Cassazione civile , sez. I 14/3/2022 n. 8247 in motivazione) Ne deriva che anche nella materia dell'amministrazione di sostegno che richiama sotto tale profilo le disposizioni in materia di tutela ex art.374 n. 5 c.civ. non è esclusa la necessità di autorizzazione del GT qualora il giudizio di separazione debba intraprendersi dopo l'apertura dell'amministrazione di sostegno(come appunto nella presente fattispecie) non ostandovi il carattere personalissimo del diritto di richiedere la separazione, ed anche in questo caso ponendosi la necessità di compiere la preventiva valutazione giudiziale in ordine all'interesse ed al rischio economico per il beneficiario, agli effetti del combinato disposto di cui all'art. 374
c.c., n. 5 e art. 411 c.c., comma 1 (si veda anche in tal senso Cass.. civile , sez. I
30/6/2014 n. 14794).
L'interpretazione sistematica del decreto di apertura della amministrazione di sostegno induce inoltre a ritenere che neppure l'amministrato potesse promuovere il giudizio di separazione consensuale per sua iniziativa e conferire incarico patrocinio senza autorizzazione del G.T.. Ciò sia perché essendo richiesta espressamente l'autorizzazione del giudice tutelare per il soggetto incaricato della tutela degli interessi del beneficiario in ragione della necessità di verificare la compatibilità dell'iniziativa giudiziaria con l'interesse ed il rischio economico del beneficiario, tale necessità si poneva necessariamente - ed anzi a fortiori - per azioni promosse direttamente dal soggetto protetto;
sia perché come detto anche con riguardo ad azioni inerenti a diritti personalissimi si poteva porre quella esigenza di tutela;
sia perchè il decreto non poneva espressa esclusione di quelle azioni dal perimetro di quelle che avrebbero richiesto preventiva autorizzazione;
sia infine perché anche l'assunzione di obbligazioni per l'amministrato doveva essere sottoposta a preventiva autorizzazione del giudice tutelare non solo quando decisa dall'amministratore ma a fortiori quando riconducibile ad iniziativa personale del soggetto protetto, dovendosi valutare preventivamente la compatibilità dell'iniziativa con l'interesse dell'amministrato ex art.374 n.2 c.civ..
Ai sensi dell'art.412 c.civ. “gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno”. La fattispecie di invalidità è integrata ,nella piana lettera della norma, dal semplice dato formale della mancanza del requisito della preventiva autorizzazione da parte del giudice tutelare al compimento di un atto che invece l'avrebbe richiesta. Ne discende che nella specie la mancanza di autorizzazione del giudice tutelare alla proposizione del ricorso per separazione consensuale è dato sufficiente a ritenere l'annullabilità della separazione consensuale intervenuta in sua assenza e per iniziativa personale tanto dell'amministratore di sostegno quanto dell'amministrato.
A ciò non ostano né la lettera dell'art.411 comma 3 c.civ. né la circostanza che la carenza di autorizzazione non fosse stata rilevata nel corso dell'udienza ex art.708
c.p.c. (nel corso della quale anzi il presidente aveva inteso accertare la capacità del ascoltandolo personalmente) e poi in sede di omologa. Pt_2
Sotto il primo profilo occorre ricordare che l'art. 411 c.civ. comma 2 c.civ. stabilisce che all'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779”. Mentre il terzo comma della norma prevede “che sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente”.
Il richiamo alle “convenzioni” di cui al terzo comma appena citato non sembra idoneo ad escludere la necessità di autorizzazione per la separazione consensuale che riguardi un coniuge amministrato di sostegno. Non si tratta infatti di autorizzare mere convenzioni ma la promozione di un giudizio, né comunque di autorizzare accordi “in favore dell'amministratore di sostegno”, ben potendo una separazione consensuale contenere previsioni in favore di soggetti differenti (come appunto nella specie in favore del figlio minore).
A ciò si aggiunga che la norma del terzo comma dell'art.411 c.civ. sembra fare riferimento, se letta in coordinamento con il precedente secondo comma, alle disposizioni a causa di morte od alla convenzioni che integrino liberalità tra vivi, facendo da pendant a quanto previsto dalle disposizioni ivi richiamate in tema di tutela e ponendo delle eccezioni al principio di nullità di quelle disposizioni ove le liberalità siano effettuate in favore di soggetti legati da rapporti di stretta parentela o coniugio con l'amministrato; è esclusa però la causa di mera liberalità rispetto a convenzioni finalizzate alla risoluzione della crisi familiare come quelle di separazione consensuale. Parimenti non ostativa alla pronuncia di annullamento della separazione consensuale a causa della mancata autorizzazione è la circostanza che la mancanza di autorizzazione non fosse stata rilevata dal giudice della separazione, il quale anzi aveva accertato la capacità del soggetto interessato.
Non viene infatti in discussione nella specie la verifica della capacità naturale dell'amministrato rispetto all'atto che si doveva compiere (donde l'ininfluenza della prova testimoniale chiesta dalla resistente), essendo rilevante ai fini dell'annullamento il mero dato formale della mancata preventiva autorizzazione del giudice tutelare. Parimenti il mancato rilievo da parte del giudice della separazione della mancanza di quella autorizzazione ex art.182 comma 2 c.p.c. non poteva valere a sanare la causa di invalidità, per il decisivo rilievo che l'autorizzazione mancante sarebbe spettata ad organo diverso (il giudice tutelare) e competente funzionalmente alla verifica, necessariamente preventiva, della compatibilità dell'accordo di separazione, nei suoi concreti contenuti con l'interesse del soggetto beneficiario.
Ne segue che l'impugnata separazione consensuale deve essere annullata per violazione dell'art.412 c.civ. non essendo stata preceduta la proposizione del ricorso dalla prescritta autorizzazione giudiziale;
rimane pertanto assorbito l'ulteriore allegato profilo afferente alla invalidità della separazione per sussistenza di un conflitto di interesse tra amministratore di sostegno e beneficiario.
Va a questo punto esaminata la questione della ripetibilità delle prestazioni di versamento di somme in esecuzione della convenzione di separazione consensuale, la quale si pone in ragione della normale retroattività inter partes della pronuncia di annullamento(art.1445 c.civ.). Tale efficacia ex tunc ad avviso della ricorrente, comporterebbe il venir meno della fonte di quelle prestazioni con la conseguente esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.civ.
(condictio ob causam finitam).
Non può venire in primo luogo in rilievo per affermare l'irripetibilità delle prestazioni pecuniarie eseguite in adempimento della convenzione di separazione consensuale il principio posto dall'art.1445 c.civ.. Infatti anche ove per “diritti acquisiti” da fare salvi dall'efficacia retroattiva si abbia riguardo all'acquisto di diritti di credito nell'interesse del figlio minore(come il credito al mantenimento), non si tratterebbe di acquisti “a titolo oneroso” ossia dietro corrispettivo come richiesto dalla norma, ma derivanti dall'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento del figlio. Senza poi contare che rileverebbe lo stato di buona fede soggettiva del rappresentante legale(ex art.1391 comma 1 c.civ.) ossia del genitore che avrebbe dovuto rappresentare il minore il quale, essendo amministratore di sostegno non poteva non conoscere la causa di annullabilità dovuta alla mancata richiesta di autorizzazione al giudice tutelare.
Vengono invece in rilievo a porre limite alla ripetibilità delle prestazioni eseguite:
1) la considerazione per cui la separazione se pone modifica agli obblighi discendenti dal matrimonio nel rapporto tra i coniugi, non attenua nè fa venire meno l'obbligo legale di mantenimento del genitore nei confronti del figlio minore(o maggiorenne incolpevolmente non autonomo), obbligo che ,indipendentemente dall'annullamento della convenzione di separazione, sarebbe comunque nella specie rimasto in essere;
2) il principio affermato in materia analoga da Cassazione civile , sez. un.
8/11/2022 n. 32914 in tema di ripetizione di prestazioni divenute indebite nei rapporti tra coniugi o ex coniugi per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i loro rapporti sulla base di una diversa valutazione, per il passato, dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore. In tali ipotesi secondo la pronuncia citata da ultimo non opera la
"condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, "delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post- familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica. A giustificazione di tale orientamento si è affermato che “ove con la sentenza venga escluso in radice
e "ab origine" …. il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno "stato di bisogno" del soggetto richiedente (inteso, nell'accezione più propria dell'assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di redditi adeguati), ovvero si addebiti la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità). Per converso, si deve affermare che, invece, non sorge, a favore del coniuge separato o dell'ex coniuge, obbligato o richiesto, il diritto di ripetere le maggiori somme provvisoriamente versate sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione) sia nel caso in cui l'assegno stabilito in sede presidenziale (o nel rapporto tra la sentenza definitiva di un grado di giudizio rispetto a quella, sostitutiva, del grado successivo) venga rimodulato "al ribasso"; il tutto sempre se l'assegno in questione non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media, tale che la somma di denaro possa ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoché tutta consumata, nel periodo per il quale è stata prevista la sua corresponsione. Ciò si giustifica in considerazione della tutela di quella solidarietà post-familiare, sottesa in tutta la disciplina relativa alla crisi della famiglia, e del fatto che non è in discussione, in tali ipotesi, l'esistenza e la permanenza, in giudizio, di un soggetto in condizioni di debolezza economica. Si deve infatti ragionevolmente presumere, in rapporto all'entità della somma di denaro litigiosa, che le maggiori somme (attribuite in via provvisoria o in via definitiva con la sentenza di primo grado), versate medio tempore dal richiesto al richiedente, siano state comunque (in atto o in potenza) consumate, proprio per fini di sostentamento, dal coniuge debole. Si tratta, oltretutto, di una regola anche di esperienza pratica, in quanto il denaro, nell'ambito di cifre di modesta entità, percepito in funzione del necessario sostentamento del coniuge, è da presumere che sia stato speso a quel fine, con conseguente esclusione di ogni, inutile, azione di ripetizione. L'entità, necessariamente, modesta di tale somma di denaro non può essere determinata in maniera fissa ed astratta, considerato che il legislatore non ha fissato in maniera rigida la misura ed il contenuto neppure della prestazione alimentare in senso proprio, essendosi ritenuta necessaria una valutazione personalizzata e in concreto, la cui determinazione è riservata al giudice di merito, valutate tutte le variabili del caso concreto: la situazione personale e sociale del coniuge debole, le ragionevoli aspettative di tenore di vita ingenerate dal rapporto matrimoniale ovvero di non autosufficienza economica, nonché il contesto socio-economico e territoriale in cui i coniugi o gli ex coniugi sono inseriti.”(così in motivazione la sentenza da ultimo citata). Facendo applicazione di questi principii nella presente fattispecie si deve ritenere che le somme versate dal per il mantenimento del figlio non possano essere Pt_2 ripetute pur dopo il venire meno della specifica causa debendi data dall'accordo di omologa;
ciò non solo in ragione del permanere dell'obbligo legale di mantenimento paterno, ma anche per il fatto che le somme versate e chieste in restituzione sono andate a beneficio di un soggetto(il figlio minore) per definizione non in grado di provvedere al proprio sostentamento, ed in misura non eccedente quanto utile a far fronte alle normali esigenze di vita della persona media;
in guisa che la somma di denaro corrisposta poteva ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoché tutta consumata, nel periodo per il quale è stata prevista la sua corresponsione per fare fronte a quelle esigenze.
In ragione di ciò non sono suscettibili di restituzione tanto l'importo previsto per assegno di mantenimento ordinario(€ 400 mensili da luglio 2021 a luglio 2023, per complessivi € 10.000) quanto le somme richieste al 50% per spese straordinarie, sanitarie e sportive comunque rientranti nell'ambito del mantenimento del figlio (il ricorrente le ha indicate in maniera globale quali “spese per il minore”).
Non sono suscettibili di restituzione neppure le somme richieste dalla parte ricorrente per € 5769,67 a titolo di canone di alloggio, e di € 4340 a titolo di “spese comuni” dell'abitazione familiare (spese condominiali e per servizi relativi all'abitazione quali forniture di gas,luce ed impianto di ascensore) di fatto versate dal all'Amministrazione concedente mediante ritenuta sulla retribuzione. Pt_2
In sede di separazione i coniugi avevano stabilito che la casa in fitto presso alloggio dell'Aeronautica Militare sarebbe “rimasta” alla con obbligo ed CP_1 impegno del di pagarne l'affitto oltre “oneri di spettanza”. Pt_2
La circostanza dell'annullamento della separazione non produce tuttavia fattispecie di indebito oggettivo che dia luogo all'obbligo di restituzione delle somme pagate, come invece affermato dalla parte ricorrente. Il pagamento del corrispettivo di affitto e degli oneri accessori sotto forma di “spese comuni” trovava comunque causa nel precedente rapporto di servizio del militare con l'Amministrazione di appartenenza instaurato intuitu personae;
né è possibile ritenere che la corresponsione del canone di affitto e delle spese comuni da parte del Pt_2
mediante ritenuta sulla retribuzione costituisse indebito soggettivo ex art.2036
c.civ. sotto forma di pagamento di debito altrui in base ad errore scusabile, in quanto giuridicamente il versamento di quelle somme da parte del continuava ad Pt_2
integrare il pagamento di un debito proprio, non essendosi verificata alcuna successione nel rapporto locativo della in ragione del godimento CP_1 dell'alloggio di fatto intervenuto a fare data dall'omologa della separazione;
tale successione non era stata infatti convenuta, prevedendosi che comunque il conduttore dell'Amministrazione militare avrebbe continuato a corrispondere a questa i canoni e gli “oneri di spettanza” di natura accessoria.
E' invece ripetibile essendone venuta meno la pattuita causa debendi, la somma di
€ 607,75 quale “rata dicembre 2021 in favore dell'ex moglie Controparte_1
come da omologa di separazione del 5-7-2021” perché inerente alla sistemazione concordata di rapporti patrimoniali tra i coniugi e non già direttamente all'assolvimento dell'obbligazione di mantenimento del figlio;
in questi limiti pertanto la domanda di ripetizione può essere accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura della metà in ragione dell'accoglimento della domanda di annullamento;
mentre possono essere compensate per la residua metà, in ragione della parziale infondatezza della domanda di ripetizione di indebito.
P.Q.M.
- accoglie , per quanto di ragione , la domanda proposta dall'avv. Parte_1
nella qualità di amministratore di sostegno di nei confronti di Parte_2
e per l'effetto: Controparte_1
-annulla la separazione consensuale intervenuta tra e Parte_2 CP_1
omologata con decreto di questo Tribunale del 2-7-2021; dispone che la
[...]
presente sentenza, al passaggio in giudicato, sia comunicata all'Ufficio di stato
Civile del Comune di Martina Franca per le annotazioni di legge;
-condanna alla restituzione in favore di e per Controparte_1 Parte_2 esso dell'avv. nella qualità di suo amministratore di sostegno al Parte_1 pagamento della somma di € 607,75 per le causali in motivazione;
-condanna al pagamento in favore della parte ricorrente di Controparte_1 metà delle spese di lite,metà che liquida in complessivi € 3500 per compensi, oltre
IVA cap e rfsg al 15% dichiarando la compensazione tra le parti per la metà residua.
Taranto, 4-3-2025 IL PRESIDENTE REL.
(dott.Marcello Maggi)