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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
GIUDICEDott.ssa Cecilia PRATESI
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10886/2024- promossa da:
Parte 1 con il patrocinio dell'Avv. FEDERICI FEDERICA
E
Controparte 1 con il patrocinio dell'Avv. FEDERICI FEDERICA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA EX ART. 473-bis.51 C.P.C. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., reiterata nelle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024, i ricorrenti- premesso che dalla cessata relazione more uxorio intercorsa tra gli stessi era nate le figlie Persona 1 (a il
26 novembre 2077) e Persona 2 (il 18 maggio 2019) - hanno chiesto al Tribunale di stabilire che: "/
a) affido congiunto con collocazione prevalente dal lunedì al venerdi presso la madre sita in Roma. in Largo Pietro Germi n.
5. con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per ciò che riguarda le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione. Le decisioni di straordinaria ammi- nistrazione e di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale delle minori saranno pertanto assunte dai genitori di comune accordo. nel preminente interesse dello stesso e tenendo conto delle capacità. dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi mentre le questioni di ordi- naria amministrazione, saranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore:
b) finché il sig. DO non avrà una residenza stabile nel Comune di Roma, il padre vedrà e terrà con sé le figlie minorenni ogni weekend con rientro per il pernottamento presso l'abitazione della madre per le ore 22.00 o come orario in accordo tra le parti.
Successivamente, quando il Sig. DO reperirà una collocazione stabile. i genitori terranno con sé le figlie a weekend alternati, riservandosi di volta in volta la possibili- tà di modificare i piani di comune accordo:
c) durante le festività: natalizie: le minori trascorreranno ad anni alterni, con ciascun ge-
nitore, il 24 e il 25 dicembre, come alternate le settimane dal 25 dicembre al 31 di-
cembre alle ore 11:00; dal 31 dicembre al 6 gennaio alle ore 11:00, alternando tali pe-
riodi di frequentazione di anno in anno: pasquali: le minori trascorreranno ad anni al- terni, con ciascun genitore, la Pasqua e il Lunedi dell'Angelo, alternando tali periodi di frequentazione di anno in anno;
estive: le minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con i genitori, salvo diversi accordi tra le parti. In accordo tra le parti, vista la minore età delle minori, le parti si accordano per i successivi anni fino alla crescita più matura delle medesime di trascorrere le festività insieme.
1) Eventuali viaggi delle minori, sia in stati comunitari che extracomunitari. saranno preventivamente concordati per iscritto tra le parti, con indicazione specifica dei pe- riodi e del luogo di villeggiatura:
e) Se dovessero insorgere impedimenti lavorativi e/o personali, il genitore di spettanza ne darà tempestiva comunicazione con un preavviso di almeno 24 ore, all'altro geni- tore e le parti collaboreranno con reciproco rispetto dei rispettivi impegni professio- nali e personali per pervenire alla soluzione maggiormente soddisfacente per le mino- ri, ricorrendo eventualmente, ove necessario, anche all'ausilio di persone di fiducia:
f) A seconda della turnazione nella frequentazione, ciascun genitore provvederà a comu- nicare tempestivamente all'altro genitore le questioni di maggior interesse relative alla minore, consentirà contatti telefonici quotidiani e collaborerà tempestivamente per tutte le questioni che richiedono l'intervento congiunto delle parti (a titolo esem- plificativo: autorizzazioni per attività scolastiche, parascolastiche, gite, attività sporti- va. ISEE, visite mediche, ecc...);
3) Le parti convengono che le comunicazioni inerenti alle questioni di maggiore interes- se della minore avverranno per mezzo telefonico;
1) Relativamente al contributo per il mantenimento ordinario in favore delle minori, le parti convengono che il sig. DO corrisponderà alla sig.ra Pignone, entro il giorno
5 di ogni mese, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato alla medesima, la somma mensile di € 400.00 per le figlie - somma da riva- lutarsi secondo gli indici Istat - oltre al 50% delle spese straordinarie come da Proto- collo delle Spese Straordinarie del Tribunale di Roma. Il Sig. DO percepirà
l'assegno unico nella misura del 100%;
i) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e conti- nuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura pa- terna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
j) i genitori prestano il consenso al rilascio del passaporto/carta di identità anche valida per l'espatrio.
Non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per le figlie minori e valutato l'interesse delle stesse, il Tribunale provvede in conformità a quanto richiesto dalle parti in merito all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento delle figlie, ferma restando la rilevanza negoziale delle ulteriori pattuizioni di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
omologa le condizioni di cui in parte motiva relative all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento delle figlie, ferma restando la rilevanza negoziale delle ulteriori pattuizioni di cui prende atto.
nulla sulle spese-
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
GIUDICEDott.ssa Cecilia PRATESI
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10886/2024- promossa da:
Parte 1 con il patrocinio dell'Avv. FEDERICI FEDERICA
E
Controparte 1 con il patrocinio dell'Avv. FEDERICI FEDERICA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA EX ART. 473-bis.51 C.P.C. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., reiterata nelle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024, i ricorrenti- premesso che dalla cessata relazione more uxorio intercorsa tra gli stessi era nate le figlie Persona 1 (a il
26 novembre 2077) e Persona 2 (il 18 maggio 2019) - hanno chiesto al Tribunale di stabilire che: "/
a) affido congiunto con collocazione prevalente dal lunedì al venerdi presso la madre sita in Roma. in Largo Pietro Germi n.
5. con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per ciò che riguarda le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione. Le decisioni di straordinaria ammi- nistrazione e di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale delle minori saranno pertanto assunte dai genitori di comune accordo. nel preminente interesse dello stesso e tenendo conto delle capacità. dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi mentre le questioni di ordi- naria amministrazione, saranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore:
b) finché il sig. DO non avrà una residenza stabile nel Comune di Roma, il padre vedrà e terrà con sé le figlie minorenni ogni weekend con rientro per il pernottamento presso l'abitazione della madre per le ore 22.00 o come orario in accordo tra le parti.
Successivamente, quando il Sig. DO reperirà una collocazione stabile. i genitori terranno con sé le figlie a weekend alternati, riservandosi di volta in volta la possibili- tà di modificare i piani di comune accordo:
c) durante le festività: natalizie: le minori trascorreranno ad anni alterni, con ciascun ge-
nitore, il 24 e il 25 dicembre, come alternate le settimane dal 25 dicembre al 31 di-
cembre alle ore 11:00; dal 31 dicembre al 6 gennaio alle ore 11:00, alternando tali pe-
riodi di frequentazione di anno in anno: pasquali: le minori trascorreranno ad anni al- terni, con ciascun genitore, la Pasqua e il Lunedi dell'Angelo, alternando tali periodi di frequentazione di anno in anno;
estive: le minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con i genitori, salvo diversi accordi tra le parti. In accordo tra le parti, vista la minore età delle minori, le parti si accordano per i successivi anni fino alla crescita più matura delle medesime di trascorrere le festività insieme.
1) Eventuali viaggi delle minori, sia in stati comunitari che extracomunitari. saranno preventivamente concordati per iscritto tra le parti, con indicazione specifica dei pe- riodi e del luogo di villeggiatura:
e) Se dovessero insorgere impedimenti lavorativi e/o personali, il genitore di spettanza ne darà tempestiva comunicazione con un preavviso di almeno 24 ore, all'altro geni- tore e le parti collaboreranno con reciproco rispetto dei rispettivi impegni professio- nali e personali per pervenire alla soluzione maggiormente soddisfacente per le mino- ri, ricorrendo eventualmente, ove necessario, anche all'ausilio di persone di fiducia:
f) A seconda della turnazione nella frequentazione, ciascun genitore provvederà a comu- nicare tempestivamente all'altro genitore le questioni di maggior interesse relative alla minore, consentirà contatti telefonici quotidiani e collaborerà tempestivamente per tutte le questioni che richiedono l'intervento congiunto delle parti (a titolo esem- plificativo: autorizzazioni per attività scolastiche, parascolastiche, gite, attività sporti- va. ISEE, visite mediche, ecc...);
3) Le parti convengono che le comunicazioni inerenti alle questioni di maggiore interes- se della minore avverranno per mezzo telefonico;
1) Relativamente al contributo per il mantenimento ordinario in favore delle minori, le parti convengono che il sig. DO corrisponderà alla sig.ra Pignone, entro il giorno
5 di ogni mese, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato alla medesima, la somma mensile di € 400.00 per le figlie - somma da riva- lutarsi secondo gli indici Istat - oltre al 50% delle spese straordinarie come da Proto- collo delle Spese Straordinarie del Tribunale di Roma. Il Sig. DO percepirà
l'assegno unico nella misura del 100%;
i) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e conti- nuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura pa- terna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
j) i genitori prestano il consenso al rilascio del passaporto/carta di identità anche valida per l'espatrio.
Non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per le figlie minori e valutato l'interesse delle stesse, il Tribunale provvede in conformità a quanto richiesto dalle parti in merito all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento delle figlie, ferma restando la rilevanza negoziale delle ulteriori pattuizioni di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
omologa le condizioni di cui in parte motiva relative all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento delle figlie, ferma restando la rilevanza negoziale delle ulteriori pattuizioni di cui prende atto.
nulla sulle spese-
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi