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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 760/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 983/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brolo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Brolo - Via Dante Alighieri 98061 Brolo ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012303253000 BOLLO IMU TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012303253000 IMU 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012303253000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012303253000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012303253000 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012303253000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012303253000 TASI 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brolo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190002803002000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190012457412000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200007844688000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210025518214000 IMU - TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210025518214000 BOLLO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ENTE N. 462 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ENTE N. 79 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ENTE N. 360 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugna l'intimazione, ricevuta il 19.11.2024, con cui si chiede il pagamento dell'importo di euro 2.749,39 per tributi vari, riferibili ad annualità diverse, come indicate in epigrafe.
Viene eccepito: il difetto di notifica degli atti presupposti;
il difetto di motivazione anche in relazione agli interessi;
la decadenza e la prescrizione.
Richiede l'annullamento dell'atto.
Si costituiscono in giudizio l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia – Riscossione, il Comune di Brolo, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente produce memoria integrativa e, successivamente, anche l'Agenzia- Riscossione.
All'udienza del 9.09.2025, la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare assorbente l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte ricorrente, connessa alla impossibilità di valutare la produzione documentale delle resistenti, inclusa quella di ADER.
Ed invero, ai sensi dell'art. 25, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546/92, ultima parte, “il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è stata depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”.
Va osservato che la produzione documentale effettuata dai resistenti si presenta priva di attestazione di conformità all'originale, come eccepito dalla parte ricorrente nella memoria tempestiva del 16 luglio 2025
e comunque rilevabile anche d'ufficio, secondo orientamento conforme anche di questa Corte, cui non vi è ragione di discostarsi.
Non può invece tenersi in considerazione l'attestazione prodotta dall'ADER, unitamente alla memoria, allegata solo il 29.08.2025.
Tali produzioni sono infatti tardive e come tali inutilizzabili.
Come previsto dall'art. 32 del D lgs 546-1992, le parti possono produrre documenti e memorie integrative, ma entro i termini perentori ivi indicati: ossia i documenti sino a 20 gg. liberi prima dell'udienza di discussione e le memorie sino a 10 giorni prima.
Tali termini, che, per il prevalente orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, si configuravano come perentori anche in precedenza, si configurano come tali, senza alcun dubbio, a maggior ragione, dopo la novella del 2023 relativa alla producibilità in appello di documenti nuovi, non consentita se non in ipotesi ristrettissime ed esclusa del tutto la possibilità di produrre, per la prima volta, le notifiche dell'atto impugnato e degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità ( comma 3 dell'art. 58 del D.Lgs 546-1992, nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie), come quelle in esame.
Di conseguenza, la dichiarazione di conformità prodotta da ADER, solo il 29.08.2025, ossia 8 giorni prima dell'udienza di trattazione, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, è stata prodotta tardivamente e come tale non sarà utilizzabile;
non può pertanto sanare i vizi correlati alla produzione allegata alla costituzione, poiché privi della dichiarazione di conformità.
Anche i documenti delle altre parti resistenti sono privi della dichiarazione di conformità sopra indicata.
Non è quindi possibile utilizzare la documentazione prodotta ai fini del riscontro della prova della notifica degli atti presupposti.
Di conseguenza, tenuto conto dell'epoca della notifica della presente intimazione, i crediti risultano tutti prescritti, considerando le annualità di riferimento dei tributi sottesi, come indicate negli atti prodotti e considerando i termini di prescrizione applicabili (triennali per la tassa auto e quinquennali per gli altri tributi locali) e la data di notifica del presente atto opposto ( 19.11.2024), da considerarsi il primo atto ricevuto dal contribuente, per quanto sopradetto.
Né la prescrizione risulta elisa dalla sospensione COVID;
anche aderendo all'interpretazione estensiva, per la quale la sospensione, di cui agli artt. 67 e 68 del D.L. 18-2020 e successive modifiche, si applicherebbe anche per i tributi le cui annualità erano in corso (e non in scadenza) durante il periodo di sospensione emergenziale ( 8.03.2020- 31 agosto 2021), l'atto oggi opposto è stato notificato dopo il decorso del termine massimo prescrizionale, previsto per ciascun tributo.
Non può che ritenersi, quindi, la illegittimità dell'intimazione opposta, che va annullata.
Le spese seguono la soccombenza;
si liquidano in dispositivo, con distrazione a favore del difensore costituito.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla l'atto opposto, dichiarando prescritti i crediti sottostanti.
Condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, a favore della parte ricorrente, spese che liquida in euro 1.635,00, per compensi, oltre accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato, con distrazione a favore del difensore costituito di parte ricorrente.
Messina, 9.09.2025
IL GIUDICE
CE LA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 983/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brolo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Brolo - Via Dante Alighieri 98061 Brolo ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012303253000 BOLLO IMU TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012303253000 IMU 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012303253000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012303253000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012303253000 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012303253000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012303253000 TASI 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brolo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190002803002000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190012457412000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200007844688000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210025518214000 IMU - TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210025518214000 BOLLO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ENTE N. 462 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ENTE N. 79 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ENTE N. 360 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugna l'intimazione, ricevuta il 19.11.2024, con cui si chiede il pagamento dell'importo di euro 2.749,39 per tributi vari, riferibili ad annualità diverse, come indicate in epigrafe.
Viene eccepito: il difetto di notifica degli atti presupposti;
il difetto di motivazione anche in relazione agli interessi;
la decadenza e la prescrizione.
Richiede l'annullamento dell'atto.
Si costituiscono in giudizio l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia – Riscossione, il Comune di Brolo, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente produce memoria integrativa e, successivamente, anche l'Agenzia- Riscossione.
All'udienza del 9.09.2025, la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare assorbente l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte ricorrente, connessa alla impossibilità di valutare la produzione documentale delle resistenti, inclusa quella di ADER.
Ed invero, ai sensi dell'art. 25, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546/92, ultima parte, “il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è stata depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”.
Va osservato che la produzione documentale effettuata dai resistenti si presenta priva di attestazione di conformità all'originale, come eccepito dalla parte ricorrente nella memoria tempestiva del 16 luglio 2025
e comunque rilevabile anche d'ufficio, secondo orientamento conforme anche di questa Corte, cui non vi è ragione di discostarsi.
Non può invece tenersi in considerazione l'attestazione prodotta dall'ADER, unitamente alla memoria, allegata solo il 29.08.2025.
Tali produzioni sono infatti tardive e come tali inutilizzabili.
Come previsto dall'art. 32 del D lgs 546-1992, le parti possono produrre documenti e memorie integrative, ma entro i termini perentori ivi indicati: ossia i documenti sino a 20 gg. liberi prima dell'udienza di discussione e le memorie sino a 10 giorni prima.
Tali termini, che, per il prevalente orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, si configuravano come perentori anche in precedenza, si configurano come tali, senza alcun dubbio, a maggior ragione, dopo la novella del 2023 relativa alla producibilità in appello di documenti nuovi, non consentita se non in ipotesi ristrettissime ed esclusa del tutto la possibilità di produrre, per la prima volta, le notifiche dell'atto impugnato e degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità ( comma 3 dell'art. 58 del D.Lgs 546-1992, nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie), come quelle in esame.
Di conseguenza, la dichiarazione di conformità prodotta da ADER, solo il 29.08.2025, ossia 8 giorni prima dell'udienza di trattazione, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, è stata prodotta tardivamente e come tale non sarà utilizzabile;
non può pertanto sanare i vizi correlati alla produzione allegata alla costituzione, poiché privi della dichiarazione di conformità.
Anche i documenti delle altre parti resistenti sono privi della dichiarazione di conformità sopra indicata.
Non è quindi possibile utilizzare la documentazione prodotta ai fini del riscontro della prova della notifica degli atti presupposti.
Di conseguenza, tenuto conto dell'epoca della notifica della presente intimazione, i crediti risultano tutti prescritti, considerando le annualità di riferimento dei tributi sottesi, come indicate negli atti prodotti e considerando i termini di prescrizione applicabili (triennali per la tassa auto e quinquennali per gli altri tributi locali) e la data di notifica del presente atto opposto ( 19.11.2024), da considerarsi il primo atto ricevuto dal contribuente, per quanto sopradetto.
Né la prescrizione risulta elisa dalla sospensione COVID;
anche aderendo all'interpretazione estensiva, per la quale la sospensione, di cui agli artt. 67 e 68 del D.L. 18-2020 e successive modifiche, si applicherebbe anche per i tributi le cui annualità erano in corso (e non in scadenza) durante il periodo di sospensione emergenziale ( 8.03.2020- 31 agosto 2021), l'atto oggi opposto è stato notificato dopo il decorso del termine massimo prescrizionale, previsto per ciascun tributo.
Non può che ritenersi, quindi, la illegittimità dell'intimazione opposta, che va annullata.
Le spese seguono la soccombenza;
si liquidano in dispositivo, con distrazione a favore del difensore costituito.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla l'atto opposto, dichiarando prescritti i crediti sottostanti.
Condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, a favore della parte ricorrente, spese che liquida in euro 1.635,00, per compensi, oltre accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato, con distrazione a favore del difensore costituito di parte ricorrente.
Messina, 9.09.2025
IL GIUDICE
CE LA