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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 2705/2025 promossa da:
, c.f. , ass. Avv. Filippo Gliozzi, Parte_1 C.F._1 domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , in persona del Presidente pro tempore, ass. Avv. CP_1 P.IVA_1
AS Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 24 marzo 2025, la signora ha Parte_1 evocato in giudizio l' e chiesto la condanna dell'Istituto -Fondo di garanzia, a CP_1 corrisponderle la somma complessiva di euro 34.021,67 lordi, di cui euro 23.412,67
a titolo di FR, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda la ricorrente ha esposto:
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società F.lli
Colombino sas di Amerigo dal 1° settembre 1976 al 30 CP_2 settembre 2010;
- che con scrittura privata in data 13 luglio 2012, il sig. , in Controparte_3 proprio e quale socio accomandatario della società datrice di lavoro, si è riconosciuto debitore della somma complessiva di euro 114.499,32 a titolo di differenze retributive, di cui euro 19.034,69 netti a titolo di saldo FR (già
1 detratto l'importo di euro 28.394,30 corrisposto in precedenza) ed euro
4.654,18 netti a titolo di retribuzione mese settembre 2010, assumendosi l'impegno di provvedere al pagamento con rate mensili consecutive scadenti al 15 di ogni mese;
- che con la predetta scrittura privata il sig. ha rinunciato al Controparte_3 diritto alla preventiva escussione del patrimonio della società, consentendole di intervenire nell'esecuzione immobiliare pendente sul proprio immobile in
Caselle T.se;
- che l'obbligazione di pagamento rimaneva inadempiuta e di essere intervenuta, pertanto, nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al numero RGE 1092/2012; procedura che rimaneva sospesa per giudizio divisorio, ex art. 601 cpc, conclusosi con sentenza pronunciata in data 16 ottobre 2018;
- che con il progetto di distribuzione emesso nell'ambito della procedura esecutiva, le veniva riconosciuto un importo a copertura delle sole spese sostenute nell'interesse della procedura;
- di aver ottenuto dal tribunale di Torino il decreto ingiuntivo numero
1756/2019 con cui è stato ingiunto al sig. ed alla società Controparte_3
in solido tra loro, il pagamento Controparte_4 in proprio favore della somma di euro 114,508,32, oltre accessori e spese di lite;
- che la notifica del predetto decreto nei confronti di si è Controparte_3 perfezionata per compiuta giacenza in data 18 novembre 2019, mentre quella effettuata nei confronti della società ingiunta non andava a buon fine siccome trasferita;
in data 15 febbraio 2020 si è perfezionata anche la notifica effettuata nei confronti della società (compiuta giacenza presso la residenza del socio accomandatario);
- che ottenuta la formula esecutiva, è stato notificato atto di pignoramento presso terzi, non iscritto a ruolo in quanto i terzi rendevano dichiarazione negativa;
- che il debitore signor risulta privo di beni utilmente pignorabili ed è CP_3 irreperibile da anni;
- di aver presentato domanda di intervento del Fondo di garanzia in data 31 maggio 2023 per il pagamento del FR e delle ultime tre mensilità, trasmettendo all'Istituto il decreto ingiuntivo n. 1756/2019, l'atto di precetto, il verbale di pignoramento tentato, il modulo SR53; CP_1
2 - di non aver ricevuto risposta dall' sia in occasione della presentazione CP_1 della domanda, sia a seguito di presentazione di ricorso amministrativo.
Resiste l' . CP_1
All'udienza del 6.11.2025 la difesa di parte ricorrente ha ridotto l'importo della domanda rinunciando al pagamento delle ultime tre mensilità ed ha insistito per la condanna dell'Istituto – Fondo di garanzia, al pagamento dell'importo maturato a titolo di FR e quantificato in euro 23.412,67 lordi.
Considerato.
Nel caso in esame sussistono tutte le condizioni a cui la legge subordina il pagamento del FR a carico del Fondo di garanzia.
Lo stesso nella memoria riconosce il diritto della parte ricorrente al FR e si CP_5 limita a rilevare di aver opposto il silenzio rifiuto alla domanda amministrativa sulla scorta della documentazione allegata dalla ricorrente;
documentazione tra la quale non era ricompresa quella riguardante l'intervento azionato nel 2012 nella procedura esecutiva immobiliare, prodotta solo nel presente giudizio.
Se la ricorrente con la domanda amministrativa avesse allegato la documentazione sopra citata, sostiene l' , la domanda sarebbe stata accolta in via CP_5 amministrativa in quanto non si sarebbe posta la questione della prescrizione quinquennale del diritto.
In conclusione, l' deve essere condannato al pagamento in favore della parte CP_1 ricorrente del FR.
Detto FR ammonta ad euro 18.428,21 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, come da nota autorizzata depositata dalla difesa di parte ricorrente in data 20.11.2025, con importo rettificato nella misura sopra indicata all'udienza odierna.
Infatti, sulla base della busta paga il FR maturato nel corso del rapporto di lavoro
è pari ad euro 47.305,39 lordi;
la ricorrente ha già percepito dal INA CP_6
, per il medesimo titolo, l'importo netto corrispondente a quello lordo di CP_7 euro 28.877,18, come risultante dalla relativa certificazione (cfr. doc. acquisita all'odierna udienza).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014, con applicazione di un valore intermedio tra quello minimo e quello massimo dello scaglione di riferimento in considerazione della semplicità della questione proposta e decisa e con la richiesta distrazione in favore
3 del Difensore antistatario. Del resto, qualora l avesse manifestato alla CP_1 ricorrente le ragioni che ostavano all'accoglimento della domanda di pagamento del
FR (supposta prescrizione del diritto), la parte ricorrente avrebbe avuto modo di trasmettere all'Istituto la documentazione interruttiva del decorso del termine e questo giudizio non sarebbe stato verosimilmente incardinato.
P. Q. M.
Visto l'art. 442 c.p.c.:
- condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 18.428,21 CP_1 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.800,00 CP_1 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA, CPA e c.u. se versato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Torino, 27.11.2025
La Giudice
ON SA
4
, c.f. , ass. Avv. Filippo Gliozzi, Parte_1 C.F._1 domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , in persona del Presidente pro tempore, ass. Avv. CP_1 P.IVA_1
AS Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 24 marzo 2025, la signora ha Parte_1 evocato in giudizio l' e chiesto la condanna dell'Istituto -Fondo di garanzia, a CP_1 corrisponderle la somma complessiva di euro 34.021,67 lordi, di cui euro 23.412,67
a titolo di FR, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda la ricorrente ha esposto:
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società F.lli
Colombino sas di Amerigo dal 1° settembre 1976 al 30 CP_2 settembre 2010;
- che con scrittura privata in data 13 luglio 2012, il sig. , in Controparte_3 proprio e quale socio accomandatario della società datrice di lavoro, si è riconosciuto debitore della somma complessiva di euro 114.499,32 a titolo di differenze retributive, di cui euro 19.034,69 netti a titolo di saldo FR (già
1 detratto l'importo di euro 28.394,30 corrisposto in precedenza) ed euro
4.654,18 netti a titolo di retribuzione mese settembre 2010, assumendosi l'impegno di provvedere al pagamento con rate mensili consecutive scadenti al 15 di ogni mese;
- che con la predetta scrittura privata il sig. ha rinunciato al Controparte_3 diritto alla preventiva escussione del patrimonio della società, consentendole di intervenire nell'esecuzione immobiliare pendente sul proprio immobile in
Caselle T.se;
- che l'obbligazione di pagamento rimaneva inadempiuta e di essere intervenuta, pertanto, nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al numero RGE 1092/2012; procedura che rimaneva sospesa per giudizio divisorio, ex art. 601 cpc, conclusosi con sentenza pronunciata in data 16 ottobre 2018;
- che con il progetto di distribuzione emesso nell'ambito della procedura esecutiva, le veniva riconosciuto un importo a copertura delle sole spese sostenute nell'interesse della procedura;
- di aver ottenuto dal tribunale di Torino il decreto ingiuntivo numero
1756/2019 con cui è stato ingiunto al sig. ed alla società Controparte_3
in solido tra loro, il pagamento Controparte_4 in proprio favore della somma di euro 114,508,32, oltre accessori e spese di lite;
- che la notifica del predetto decreto nei confronti di si è Controparte_3 perfezionata per compiuta giacenza in data 18 novembre 2019, mentre quella effettuata nei confronti della società ingiunta non andava a buon fine siccome trasferita;
in data 15 febbraio 2020 si è perfezionata anche la notifica effettuata nei confronti della società (compiuta giacenza presso la residenza del socio accomandatario);
- che ottenuta la formula esecutiva, è stato notificato atto di pignoramento presso terzi, non iscritto a ruolo in quanto i terzi rendevano dichiarazione negativa;
- che il debitore signor risulta privo di beni utilmente pignorabili ed è CP_3 irreperibile da anni;
- di aver presentato domanda di intervento del Fondo di garanzia in data 31 maggio 2023 per il pagamento del FR e delle ultime tre mensilità, trasmettendo all'Istituto il decreto ingiuntivo n. 1756/2019, l'atto di precetto, il verbale di pignoramento tentato, il modulo SR53; CP_1
2 - di non aver ricevuto risposta dall' sia in occasione della presentazione CP_1 della domanda, sia a seguito di presentazione di ricorso amministrativo.
Resiste l' . CP_1
All'udienza del 6.11.2025 la difesa di parte ricorrente ha ridotto l'importo della domanda rinunciando al pagamento delle ultime tre mensilità ed ha insistito per la condanna dell'Istituto – Fondo di garanzia, al pagamento dell'importo maturato a titolo di FR e quantificato in euro 23.412,67 lordi.
Considerato.
Nel caso in esame sussistono tutte le condizioni a cui la legge subordina il pagamento del FR a carico del Fondo di garanzia.
Lo stesso nella memoria riconosce il diritto della parte ricorrente al FR e si CP_5 limita a rilevare di aver opposto il silenzio rifiuto alla domanda amministrativa sulla scorta della documentazione allegata dalla ricorrente;
documentazione tra la quale non era ricompresa quella riguardante l'intervento azionato nel 2012 nella procedura esecutiva immobiliare, prodotta solo nel presente giudizio.
Se la ricorrente con la domanda amministrativa avesse allegato la documentazione sopra citata, sostiene l' , la domanda sarebbe stata accolta in via CP_5 amministrativa in quanto non si sarebbe posta la questione della prescrizione quinquennale del diritto.
In conclusione, l' deve essere condannato al pagamento in favore della parte CP_1 ricorrente del FR.
Detto FR ammonta ad euro 18.428,21 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, come da nota autorizzata depositata dalla difesa di parte ricorrente in data 20.11.2025, con importo rettificato nella misura sopra indicata all'udienza odierna.
Infatti, sulla base della busta paga il FR maturato nel corso del rapporto di lavoro
è pari ad euro 47.305,39 lordi;
la ricorrente ha già percepito dal INA CP_6
, per il medesimo titolo, l'importo netto corrispondente a quello lordo di CP_7 euro 28.877,18, come risultante dalla relativa certificazione (cfr. doc. acquisita all'odierna udienza).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014, con applicazione di un valore intermedio tra quello minimo e quello massimo dello scaglione di riferimento in considerazione della semplicità della questione proposta e decisa e con la richiesta distrazione in favore
3 del Difensore antistatario. Del resto, qualora l avesse manifestato alla CP_1 ricorrente le ragioni che ostavano all'accoglimento della domanda di pagamento del
FR (supposta prescrizione del diritto), la parte ricorrente avrebbe avuto modo di trasmettere all'Istituto la documentazione interruttiva del decorso del termine e questo giudizio non sarebbe stato verosimilmente incardinato.
P. Q. M.
Visto l'art. 442 c.p.c.:
- condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 18.428,21 CP_1 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.800,00 CP_1 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA, CPA e c.u. se versato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Torino, 27.11.2025
La Giudice
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