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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/06/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2470/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2470 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 26.03.2025 e vertente tra
Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. BERTINI LAURA, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. WENTER MARKUS ed all'Avv.
MARSICO ROSALBA, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE contro elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
GAGLIARDI CARLO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
e
Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 26.03.2025,
l'Avv. WENTER MARKUS, l'Avv. MARSICO ROSALBA e l'Avv. BERTINI
LAURA per Parte_1 conclude come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: I. in via istruttoria: rimettere la causa in istruttoria e conseguentemente rinnovare la CTU
1 tecnica per le ragioni ampiamente dedotte ed ammettere la prova per testi sui capitoli di prova come formulati con memoria di data 13.11.2023 con i testi ivi indicati, da escutere quelli residenti all'estero a mezzo rogatoria internazionale. II. nel merito, in via principale: 1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig.
[...] nella causazione dell'incidente de quo;
2) accertare e dichiarare i danni CP_2 subiti da nella misura di Euro 21.027,37; 3) accertare e Parte_2 dichiarare la surroga dell'attrice nei diritti del proprio assicurato ai sensi del § 86 delle leggi sulle assicurazioni germaniche ed in subordine ex art. 1916 c.c. 4) per
l'effetto, condannare le parti convenute in solido tra di loro al pagamento in favore dell'attrice per un importo complessivo di Euro 20.727,37, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia con gli interessi legali dalla data del sinistro sino alla data della notifica dell'atto di citazione e successivamente nella misura degli interessi previsti dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., come modificato dall'art. 17 D.L. 12 settembre
2014 n. 132 e modificato in “sede di conversione” dalla legge 10.11.2014 n. 162, applicabili ratione temporis al caso di specie, essendo il suddetto procedimento azionato trenta giorni dopo l'entrata in vigore della suddetta legge. Pertanto, per il periodo successivo all'azionata domanda, dovranno applicarsi gli interessi legali di mora previsti per le transazioni commerciali, come da sentenza del Tribunale di Verona di data 24.04.2019 (doc. 14) e della Suprema Corte di Cassazione n. 61/2023. Oltre il danno per svalutazione monetaria, con il carico delle spese di lite e di giudizio, le spese di negoziazione assistita, e gli accessori di legge sempre dovuti. Si chiede, infine, la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (…)”;
l'Avv. GAGLIARDI CARLO per conclude come segue: Controparte_1
“(…) voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria, 1) In via preliminare: - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti degli art.
163 e 164 c.p.c. per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
2) Nel merito, in via principale: - respingere in toto le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso, destituite di adeguata prova;
Sempre nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente
2 ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...] esponeva che, in data 01.04.2022, verso le ore Parte_1
18.25 circa, il Vicario generale, dr. procedeva alla guida, a velocità Persona_1 moderata, della vettura BMW 5 targata TÜT2030E, di proprietà di Parte_2
sull'A1 in direzione Roma, nell'ambito del territorio del Comune di Arezzo;
[...] che, giunto all'altezza del chilometro 357 in direzione Roma, prima dell'uscita di
Arezzo, , alla guida della vettura targata EX 006LC, di proprietà di Controparte_3
dalla normale corsia di sorpasso, si era spostato verso sinistra, Controparte_2 immettendosi nella corsia di sorpasso nella quale si trovava il veicolo condotto dal andando a collidere contro quest'ultimo, come risultante dalla constatazione Per_1 amichevole di incidente e dalla dichiarazione rilasciata dallo in data 21.04.2022 Pt_3
(cfr. all.ti n. 1 e 2 all'atto di citazione); che, in conseguenza del sinistro stradale in oggetto, l'autovettura di proprietà di aveva subito dei danni Parte_2 materiali;
che, in particolare, le spese di riparazione del mezzo erano state quantificate nella misura di euro 19.775,32, sulla base della perizia di parte redatta in data
08.04.2022 e della relativa documentazione fotografica (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione); che, in base alla fattura del 19.04.2022 (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione), le spese di riparazione erano state poi quantificate nell'importo di euro 21.027,37; che, dunque, essa attrice, in virtù della polizza casco stipulata in relazione al veicolo BMW
5 in parola (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione), dopo aver detratto la franchigia contrattuale di euro 300,00, aveva indennizzato il proprio assicurato, liquidando con un importo di euro 20.727,37, come da comunicazione del 26.04.2022 (cfr. all.ti n. 6 e 7 all'atto di citazione); che, inoltre, essa esponente, tramite una prima formale diffida del
26.05.2022 (doc. 8) ed una successiva missiva del 05.08.2022 (doc. 9), aveva inviato e a prendere parte alla procedura di negoziazione Controparte_1 Controparte_2 assistita di cui al D.L. n. 132/2014; che, tuttavia, entrambi i predetti inviti erano rimasti del tutto privi di riscontro;
che, tanto premesso, a dire di essa esponente, l'azione di
3 surroga azionata in giudizio risultava pienamente fondata, anche alla luce della giurisprudenza in materia (cfr. all.ti n. 11 e 12 all'atto di citazione); che, in particolare, come precisato dalla giurisprudenza richiamata, poiché il rapporto contrattuale fra ente assicuratore tedesco e assicurato risultava disciplinato dal diritto sostanziale tedesco, la fattispecie dell'azione di rivalsa dell'ente assicuratore tedesco, nei confronti del terzo danneggiante per un sinistro occorso al proprio assicurato in , risultava CP_1 conseguentemente disciplinata dallo stesso diritto materiale;
che, inoltre, come chiarito nelle sentenze allegate, mentre l'azione di surroga era disciplinata dal diritto materiale tedesco, viceversa, l'accertamento della responsabilità del sinistro risultava disciplinata dall'ordinamento giuridico italiano;
che, in definitiva, la domanda surrogatoria azionata avrebbe dovuto essere accolta, a sensi del paragrafo 86 della Legge sulle Assicurazioni germaniche (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione), nonché ai sensi degli artt. 1916, 2043
e 2054 c.c.. Tutto ciò premesso, la parte attrice citava in giudizio Controparte_4
e al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “(…) in via
[...] Controparte_1 principale: 1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig.
[...] nella causazione dell'incidente de quo;
2) accertare e dichiarare i danni CP_2 subiti da nella misura di Euro 21.027,37; 3) accertare e Parte_2 dichiarare la surroga dell'attrice nei diritti del proprio assicurato ai sensi del § 86 delle leggi sulle assicurazioni germaniche ed in subordine ex art. 1916 c.c. 4) per
l'effetto, condannare le parti convenute in solido tra di loro al pagamento in favore dell'attrice per un importo complessivo di Euro 20.727,37 o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia con gli interessi legali dalla data del sinistro sino alla data della notifica dell'atto di citazione e successivamente nella misura degli interessi previsti dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., come modificato dall'art. 17 D.L. 12 settembre
2014 n. 132 e modificato in “sede di conversione” dalla legge 10.11.2014 n. 162, applicabili ratione temporis al caso di specie, essendo il suddetto procedimento azionato trenta giorni dopo l'entrata in vigore della suddetta legge. Pertanto, per il periodo successivo all'azionata domanda, dovranno applicarsi gli interessi legali di mora previsti per le transazioni commerciali. Si produce all'uopo una recente sentenza del Tribunale di Verona di data 24.04.2019 (doc. 14). Oltre il danno per svalutazione monetaria, con il carico delle spese di lite e di giudizio, le spese di negoziazione assistita, e gli accessori di legge sempre dovuti (…)”.
4 Con comparsa del 13.02.2023, si costituiva chiedeva Controparte_1 il rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, in via preliminare, essa
Compagnia di Assicurazioni eccepiva la nullità dell'atto di citazione, ex art. 164, comma 4, c.p.c., in quanto, a dire di essa esponente, nel caso in esame, risultava omesso e/o assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163, ovvero l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del medesimo articolo, poiché era omessa e/o assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda e/o l'esposizione dei fatti e/o degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
che, infatti, nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti proposta da parte attrice risultava priva di elementi assolutamente necessari e della prova dell'effettiva dinamica dell'asserito sinistro, dal momento che non risultava chiaro quali sarebbero state le condotte dei mezzi coinvolti, né il punto esatto dove si sarebbe verificato il sinistro, né la cinematica dell'urto ed il suo sviluppo spaziale e neppure la presenza di testimoni al presunto evento;
che, dunque, l'atto di citazione si presentava carente dei presupposti normativamente richiesti, atteso che la controparte aveva descritto soltanto sommariamente i fatti di causa che avrebbero cagionato gli asseriti danni, senza, tuttavia, offrire alcun elemento valido a supportare la richiesta giudiziale, la quale, allo stato, risultava assolutamente indeterminata;
che, di conseguenza, a dire di essa
Compagnia, l'atto di citazione avrebbe dovuto essere dichiarato nullo, ex art. 164, comma 4, c.p.c.; che, in ogni la caso, la domanda avanzata dalla parte attrice risultava del tutto infondata nel merito;
che, in particolare, relativamente al profilo del c.d. an debeatur, veniva evidenziata l'infondatezza della dinamica del sinistro riferita dalla controparte;
che, infatti, a dire di essa esponente, la ricostruzione dei fatti proposta dall'attrice risultava del tutto sfornita di prova, non avendo la parte attrice assolto gli oneri probatori sulla medesima gravanti;
che, invero, allo stato, il sinistro potrebbe anche non essersi affatto verificato, atteso che il modello CAI trasmesso e depositato dalla controparte risultava privo di sottoscrizioni (cfr. all.to n. 3 alla comparsa di Co costituzione e risposta della Compagnia Assicurazioni); che, inoltre, veniva eccepita la manifesta incoerenza della dinamica riferita dalla controparte rispetto ai dati rilevati dal dispositivo di geolocalizzazione installato sul veicolo asseritamente responsabile, il quale non aveva registrato alcun urto nelle circostanze di tempo riferite dall'attrice (cfr.
5 all.to n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta della Compagnia di Assicurazioni); che, peraltro, a dire di essa esponente, la ricostruzione della dinamica del sinistro proposta da parte attrice non trovava alcun riscontro documentale, atteso che, sul luogo del sinistro, non erano intervenute le Pubbliche Autorità, con la conseguenza che non era stato redatto alcun verbale per l'accertamento dei fatti asseriti;
che, inoltre, la richiesta economica dell'attrice risultava manifestamente eccessiva, oltre che infondata, essendo la quantificazione proposta da controparte basata su dei documenti privi di valore probatorio;
che, inoltre, per le medesime ragioni, a dire di essa convenuta, risultava parimenti infondato quanto asserito dalla controparte circa il fatto che essa
Compagnia non avrebbe riscontrato l'invito alla negoziazione assistita - peraltro adempimento non obbligatorio ex lege -; che, in ogni caso, veniva eccepita l'assenza di prova dei fatti riferiti, in quanto la parte attrice non aveva debitamente documentato la dinamica del sinistro, non aveva specificato il luogo esatto in cui si sarebbe verificato il sinistro stesso, né aveva descritto - con la chiarezza espositiva necessaria per la comprensione e l'accertamento della dinamica dell'evento - le condotte dei veicoli coinvolti e neppure aveva prodotto la documentazione fotografica e/o le riprese video effettuate nell'immediatezza dell'evento; che, pertanto, la domanda avanzata dalla controparte avrebbe dovuto ritenersi del tutto infondata;
che, inoltre, a dire di essa esponente, la parte attrice non aveva fornito la prova della circostanza che l'evento dannoso fosse stato determinato, in via esclusiva o concorrente, dalla condotta conducente dell'autovettura targata EX006LC; che, infatti, l'attrice non aveva fornito tutti gli elementi necessari per il superamento della presunzione legale di responsabilità, di cui all'art. 2054 c.c.; che, dunque, anche nella denegata ipotesi in cui fosse stata ritenuta provata la ricostruzione della dinamica del sinistro avversaria, avrebbe dovuto, comunque, ritenersi sussistente una corresponsabilità da parte del conducente del veicolo BMW 5; che, pertanto, l'eventuale risarcimento riconosciuto a controparte avrebbe, in ogni caso, dovuto essere ridotto;
che, inoltre, la domanda attorea veniva espressamente contestata anche in punto di c.d. quantum debeatur; che, infatti, la domanda risarcitoria avversaria, a dire di essa esponente, risultava sproporzionata e infondata, dal momento che l'attrice non aveva prodotto alcun valido documento probatorio a sostegno della propria richiesta;
che, in particolare, le perizie di parte allegate all'atto di citazione avrebbero dovuto ritenersi prive di valore probatorio,
6 trattandosi di atti di formazione unilaterale, assunte, pertanto, in assenza di contraddittorio;
che, relativamente ai preventivi tecnici, si evidenziava che questi, per avere valore probatorio, oltre ad essere eseguiti in contraddittorio tra le parti, avrebbero dovuto indicare il costo dei pezzi sostituiti, i codici di tali pezzi, e le ore di manodopera necessarie, avrebbero dovuto documentare lo stato del veicolo, la parte da riparare ed avrebbero dovuto essere completati con adeguata documentazione fotografica attestante sia le condizioni del mezzo che i pezzi da sostituire;
che, peraltro, ai fini della prova dei danni materiali subiti in un sinistro stradale, sarebbe stato necessario produrre in giudizio, unitamente alla fattura, una quietanza che potesse dimostrare l'avvenuto pagamento della riparazione del veicolo, nonché certificare le spese affrontate per la predetta riparazione;
che, viceversa, nel caso di specie, la controparte non aveva prodotto alcun documento probatorio circa l'effettiva sopportazione di eventuali spese di riparazione del veicolo;
che, di conseguenza, la domanda attorea avrebbe dovuto essere interamente rigettata;
che, inoltre, a dire di essa esponente, alla luce della giurisprudenza in materia, risultava priva di fondamento anche la richiesta attorea di vedersi riconosciuti gli interessi dal fatto al soddisfo sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento dei danni. Tutto ciò premesso, concludeva come Controparte_1 segue: “(…) voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria, 1) In via preliminare: - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti degli art. 163 e 164 c.p.c. per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
2) Nel merito, in via principale: - respingere in toto le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso, destituite di adeguata prova;
Sempre nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa (…)”.
All'esito dell'udienza cartolare del 26.02.2024, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di Controparte_2
7 Rigettate le prove orali e le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti;
disposta ed espletata c.t.u. tecnico-dinamica; all'esito dell'udienza cartolare del 26.03.2025, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, la causa passava in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
****************
Innanzitutto, devono essere rigettate le richieste istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, per tutti i motivi già illustrati nell'ordinanza istruttoria dell'01.03.2024, alla quale, sul punto, si rinvia integralmente.
Non può, poi, trovare accoglimento neppure la richiesta – reiterata dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni – di “(…) rinnovare la CTU tecnica (…)”.
Ed infatti, nel caso in esame, in primo luogo, non risulta sussistente alcun “(…) grave motivo (…)”, tale da rendere necessaria, ex art. 196 c.p.c., la sostituzione del c.t.u., ing. e/o la rinnovazione della c.t.u.. Persona_2
Inoltre, non appare neppure opportuno disporre una convocazione del c.t.u. a chiarimenti, atteso, da un lato, che, dalla lettura della relazione depositata in data
06.09.2024, emerge che il c.t.u. ha risposto integralmente e dettagliatamente alle osservazioni fatte pervenire da entrambi i c.c.t.t.p.p. e, dall'altro lato, che le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. - come verrà di seguito meglio evidenziato – appaiono, comunque, il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente.
Tanto premesso, occorre partire dall'affrontare l'eccezione preliminare di asserita nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla parte convenuta.
1. L'eccezione preliminare di asserita nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla parte convenuta
Nello specifico, secondo quanto eccepito dalla convenuta, nel caso in esame, l'atto di citazione dovrebbe ritenersi nullo, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in quanto risulterebbero omessi e/o assolutamente incerti i requisiti di cui al n. 3) ed al n. 4) dell'art. 163, comma terzo, c.p.c..
Ebbene, la predetta eccezione appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
8 All'uopo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 163, comma terzo, c.p.c., “(…)
l'atto di citazione deve contenere: (…) 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
(…) 4) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (…)”.
L'art. 164, comma quarto, c.p.c. prevede, poi, che “(…) la citazione è (…) nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) la nullità della citazione, ai sensi dell'art.
164, quarto comma, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa
l'intero contenuto dell'atto (…)” (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n.
8077 del 22.05.2012).
Peraltro, sempre in tema di nullità dell'atto introduttivo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “(…) la nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati (…)” (cfr. tra le altre,
Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 1681 del 29.01.2015).
In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché l'atto di citazione possa considerarsi nullo, ex art. 164, comma quarto, c.p.c., come emerge anche dal mero tenore letterale dalla norma in parola, è necessario che il petitum sia del tutto omesso o, comunque, risulti assolutamente incerto.
Ciò precisato, relativamente alla fattispecie in esame, deve evidenziarsi che, alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in materia, non appare ravvisabile alcuna nullità dell'atto di citazione, ex artt. 163, comma terzo, e 164, comma quarto,
c.p.c..
Ed infatti, nel caso di specie, dalla disamina dell'atto di citazione, è possibile evincere che la parte attrice, da un lato, ha chiaramente indicato l'oggetto della domanda (c.d. petitum); dall'altro lato, ha esposto, in maniera adeguatamente chiara e precisa, i fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda (c.d. causa petendi).
In particolare, relativamente all'elemento del c.d. petitum, occorre rilevare che, dalla
9 lettura dell'atto introduttivo, emerge chiaramente che la Compagnia Assicurativa attrice, surrogandosi nei diritti del proprio assicurato - -, ai sensi del Parte_2 paragrafo 86 della Legge sulle Assicurazioni germaniche, ha richiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito dall'autovettura assicurata – Bmw 5 targata TUT2030E -, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 01.04.2022.
Per quanto concerne, poi, l'ulteriore requisito della c.d. causa petendi, è bene evidenziare che la società attrice, alle pag. nn. 1 e 2 dell'atto introduttivo, ha specificato che e avrebbero dovuto essere tenuti a Controparte_2 Controparte_1 risarcire il danno patrimoniale in questione, nelle loro rispettive qualità di proprietario e di Compagnia di Assicurazione presso la quale, all'epoca del sinistro, risultava assicurato, per la r.c.a., il veicolo targato EX006LC, atteso che, a dire dell'attrice, il conducente del mezzo in questione – – doveva ritenersi Controparte_3 responsabile, in via esclusiva, dell'incidente in parola.
Inoltre, l'attrice ha, altresì, indicato, con sufficiente chiarezza e precisione, la propria ricostruzione della dinamica del sinistro in oggetto, deducendo, in particolare, che “(…) giunto all'altezza del chilometro 357 I direzione Roma, prima dell'uscita di Arezzo, il sig. alla guida della vettura targata EX 006LC di proprietà del Controparte_3 sig. dalla normale corsia di sorpasso, si spostava verso sinistra, Controparte_2 immettendosi nella corsia di sorpasso nella quale si trovava il veicolo germanico, andando a collidere contro quest'ultimo, come risulta dalla constatazione amichevole di incidente e dalla dichiarazione testimoniale del Vicario generale Dott. di Per_1 data 21.04.2022 – (doc. 1+2) (…)” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).
Pertanto, poiché, nell'atto introduttivo risultano indicati, con sufficiente chiarezza e determinazione, entrambi i requisiti di cui al n. 3) ed al n. 4) dell'art. 163, comma terzo,
c.p.c.; va da sé che, nel caso in esame, non può ritenersi sussistente alcuna nullità dell'atto di citazione, ex art. 164, comma quarto, c.p.c..
Di conseguenza, alla luce di quanto riferito, non resta che rigettare l'eccezione preliminare di asserita nullità dell'atto di citazione.
Ciò posto, occorre, ora, passare ad affrontare la problematica relativa al c.d. an debeatur.
10 2. L'accertamento della dinamica del sinistro stradale del 01.04.2022 per cui è causa
(c.d. an debeatur)
All'uopo, occorre rammentare che, in materia di sinistri stradali, che coinvolgono più veicoli, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., il quale, precisamente, stabilisce che “(…) nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (…)”.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che le parti in causa hanno fornito versioni del sinistro diverse tra di loro e, pertanto, in caso di mancanza di idonei elementi di ricostruzione del fatto, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio della presunzione di pari responsabilità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2054, comma secondo, c.c..
In particolare, parte attrice ha riferito, in atto di citazione, che il sinistro del
01.04.2022 si sarebbe verificato a causa del violento urto avvenuto in prossimità del chilometro 357 dell'Autostrada A1, nell'ambito del territorio del Comune di Arezzo, tra l'autovettura Bmw 5, targata TUT2030E - di proprietà del proprio assicurato ed, all'occasione, condotta da -, e Parte_2 Controparte_6
l'autoveicolo Ford, targato EX006LC, condotto da , di proprietà di Controparte_3 ed assicurato, per la r.c.a., presso la Controparte_2 Controparte_7
[...]
Nello specifico, l'attrice riferisce che la responsabilità del sinistro oggetto di causa sarebbe imputabile, in via esclusiva, a , il quale si sarebbe reso Controparte_3 responsabile di gravi violazioni del Codice della Strada ed avrebbe assunto una condotta di guida particolarmente distratta ed imprudente, in quanto il “(…) alla CP_3 guida della vettura targata EX 006LC di proprietà del sig. dalla Controparte_2 normale corsia di sorpasso, si spostava verso sinistra, immettendosi nella corsia di sorpasso nella quale si trovava il veicolo germanico, andando a collidere contro quest'ultimo (…)” (cfr. pagina 2 dell'atto di citazione).
La convenuta costituita, nella propria comparsa di costituzione, ha espressamente contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dalla controparte ed ha
11 eccepito la sussistenza, in relazione all'incidente in parola, quantomeno di una corresponsabilità da parte del conducente dell'autovettura Bmw 5 in questione.
Segnatamente, nella propria comparsa di costituzione, ha Controparte_1 eccepito che la versione dei fatti fornita dall'attrice risulterebbe del tutto sfornita di prova ed ha, inoltre, rilevato “(…) la manifesta incoerenza della dinamica riferita da controparte rispetto ai dati rilevati dal dispositivo di geolocalizzazione installato sul veicolo asseritamente responsabile, il quale non registrava alcun urto nelle circostanze di tempo riportate dalla tesi attorea (…)” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta).
Ciò precisato, occorre evidenziare che, nel caso in esame, deve ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., atteso che, nel corso del giudizio – come verrà di seguito precisato -, è stata fornita la prova della sussistenza, relativamente al sinistro di oggetto, di una responsabilità esclusiva di
, quale conducente dell'autoveicolo Ford, targato EX006LC, per cui Controparte_3
è causa.
Ed infatti, la dinamica del sinistro fornita dalla parte attrice risulta pienamente confermata, sia dalla documentazione allegata dall'attrice che alla luce di quanto accertato attraverso la c.t.u. tecnico-dinamica espletata in corso di causa.
In particolare, la circostanza che, in data 01.04.2022, si sia verificato un sinistro stradale tra l'autovettura Bmw 5, targata TUT2030, condotta da e Controparte_6
l'autoveicolo Ford, targato EX006LC, condotto da , risulta, in Controparte_3 primo luogo, emergere da quanto riportato nei documenti prodotti in giudizio dalla parte attrice (cfr., in particolare, all.ti n. 1, 2 e 3 all'atto di citazione, tradotti in lingua Italia al doc. 20 allegato alla memoria istruttoria n. 1 di parte attrice).
Dalla disamina del contenuto del documenti medesimi, sembra, poi, evincersi che l'impatto tra i due mezzi sia stato determinato, in via esclusiva, dalla condotta di guida adottata dal conducente dell'autoveicolo Ford in questione.
Inoltre, la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dalla parte attrice appare pienamente confermata in base a quanto accertato attraverso la c.t.u. tecnico-dinamica depositata in data 06.09.2024.
Ed infatti, dalla lettura della consulenza tecnica d'ufficio in parola, emerge chiaramente che, relativamente al sinistro stradale in questione, è ravvisabile una
12 responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Ford, targata EX006LC, per cui
è causa.
In particolare, il c.t.u., ing. dopo aver esaminato gli atti di causa e la Persona_2 documentazione allegata, nonché aver preso visione dello stato dei luoghi, ha, dapprima, accertato “(…) la corrispondenza fra i luoghi descritti in atti e le coordinate geografiche contenute nel Dossier Scatola Nera e l'assenza di Rilievi del sinistro e di una immagine riguardante la targa del Veicol BMW 5 (…)” ed ha, poi, evidenziato che
“(…) la foto 4 mostra, sul parafango anteriore dx. del Veicolo BMW, tracce di abrasione non parallele al manto stradale compatibili con una dinamica descritta nel
CAI, traiettoria del veicolo rettilinea con brusca frenata (…)” (cfr. pag. 5 della c.t.u. depositata in data 06.09.2024).
Il c.t.u., dopo aver rilevato “(…) la moderata velocità di impatto/contatto fra i due veicoli (…)”, ha provveduto a ricostruire la dinamica dell'incidente in parola, fornendo anche una rappresentazione grafica dei mezzi coinvolti e delle rispettive velocità (cfr. pag. 6 della c.t.u. medesima).
Pertanto, il c.t.u. ha concluso che “(…) in considerazione dell'art. 149 del Codice delle assicurazioni Private e l'applicazione della tabella, A, riferimento del modulo
CAI, e quanto sopra osservato si possa assegnare/spuntare al Veicolo BMW la casella
9 “procedeva nello stesso senso di marcia ma in corsia diversa” mentre per il CP_8
la casella 10 “ cambiava corsia” riportando, peri il un grado di
[...] CP_8 responsabilità pari al cento per cento (100%) (…)” (cfr. pag. 6 della c.t.u. depositata in data 06.09.2024).
Inoltre, l'ing. in risposta all'osservazione fatta pervenire dal c.t.p. di Per_2 [...]
– secondo cui “(…) i medesimi danni si sarebbero potuti determinare a CP_1
Parte seguito di una errata manovra di rientro operata dal conducente del , cosı̀ come meglio rappresentato dalla Figura 1 riportata di seguito, che si rifà alla stessa rappresentazione grafica proposta dal CTU (…)” (cfr. pag. 10 della c.t.u.) – ha evidenziato che “(…) l'ipotetica “errata manovra” effettuata dal veicolo BMW risulterebbe poco compatibile con i segni lasciati sui due veicoli ponendo l' attenzione sulla linearità oltre che alla pendenza dei graffi e delle introflessioni sulla BMW compatibili con il tipico assetto di inclinazione (abbassamento della parte anteriore) del veicolo in frenata (…)” (cfr. pag. 11 della c.t.u. depositata in data 06.09.2024).
13 Nello specifico, il c.t.u. ha precisato che “(…) l'ipotetica “errata manovra” operata dal conducente del veicolo BMW, rientro dalla corsia di sorpasso, non trova riscontro nella tipologia dei danni riportati dalle vetture;
a riguardo si deve considerare e notare che se di “errata manovra” si tratta, le possibilità sono riconducibili, escludendo la volontarietà, ad una distrazione o mancata vista (cono visivo) del veicolo Ford sopraggiungente nella corsia di destra (…)” (cfr. pag. 11 della c.t.u.).
Dunque, il c.t.u. ha ribadito che, in base ai rilievi ed agli accertamenti eseguiti, “(…) il CTU individua il nesso di causalità tra l'evento la condotta del veicolo Ford assumendo al Veicolo FORD il 100% della responsabilità (…)” (cfr. pag. 9 della c.t.u. depositata in data 06.09.2024).
Poiché le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. appaiono il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente – che non risulta, peraltro, in alcun modo scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p. -, dette conclusioni possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
Pertanto, poiché, attraverso la c.t.u., risulta accertata la sussistenza, in relazione all'incidente per cui è causa, di una colpa esclusiva da parte del conducente dell'autovettura Ford in questione, va da sé che, nel caso in esame, deve ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c..
Di conseguenza, non resta che dichiarare che il sinistro stradale del 01.04.2022 in oggetto si è verificato per colpa esclusiva di , conducente Controparte_3 dell'autovettura Ford targata EX006LC per cui è causa.
3. Il profilo relativo al c.d. quantum debeatur
Passando, ora, ad analizzare il profilo relativo al c.d. quantum debeatur, si osserva che la parte attrice ha richiesto, in via surrogatoria, il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti dall'assicurato - -, in Parte_2 conseguenza del sinistro oggetto di causa.
In particolare, la domanda risarcitoria in questione ha ad oggetto il danno materiale asseritamente riportato, a causa dell'incidente del 01.04.2022 in parola, dall'autovettura
Bmw 5, targata TUT2030E, di proprietà di ed, in tale Parte_2 occasione, condotta da Persona_1
14 Ciò precisato, è bene, innanzitutto, evidenziare che, in base alle fotografie ed alla ulteriore documentazione prodotta dalla parte attrice (cfr. all.ti n. 3 e 4 all'atto di citazione, tradotti in lingua italiana al doc. 20 allegato alla memoria istruttoria n. 3 di parte attrice), nonché alla luce della c.t.u., risulta accertato che l'autovettura Bmw 5 in questione, in conseguenza del sinistro in oggetto, abbia riportato dei danni materiali.
In particolare, dalla lettura della c.t.u. tecnico-dinamica depositata in data
06.09.2024, emerge che l'autoveicolo Bmw 5 targato TUT2030E, a causa dell'incidente del 01.04.2022 in oggetto, ha riportato dei danni materiali alle seguenti componenti:
“(…) parafango anteriore destro (…); paraurti anteriore (…); fanale anteriore dx (…); cerchio della ruota anteriore dx (…)” (cfr. pag. 6 e 7 della c.t.u.).
Nello specifico, l'ing. quanto al parafango anteriore destro, ha precisato che Per_2 lo stesso risulta “(…) ammaccato ed abraso su la parte terminale in prossimità del faro
(…)”; mentre, in relazione al paraurti anteriore, ha specificato che “(…) in prossimità del faro anteriore dx, presenta un'abrasione mentre (…) non si percepisce la presenza di un'ammaccatura (…)” (cfr. pag. 6 e 7 della c.t.u. depositata in data 06.09.2024).
Per quanto riguarda il fanale anteriore destro, dalla lettura della c.t.u., è possibile evincere che lo stesso “(…) risulta graffiato, in modo compatibile con le a abrasioni su gli altri componenti (…)” (cfr. pag. 7 della c.t.u.).
Relativamente, invece, al cerchio della ruota anteriore destra, il c.t.u. ha accertato che
“(…) presenta tracce di gommatura, da rimuovere, sul bordo esterno compatibile lo sfregamento della ruota posteriore sinistra sx. del veicolo Ford (…)” (cfr. pag. 7 della c.t.u. depositata in data 06.09.2024).
Per quanto concerne, poi, il c.d. quantum di detto danno patrimoniale, si rileva che, nel caso in esame, la parte attrice ha richiesto espressamente la reintegrazione in forma specifica, quantificando i danni patrimoniali riportati dal veicolo in questione nell'importo di euro 21.027,37 (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).
All'uopo, è bene, tuttavia, evidenziare che la domanda risarcitoria in oggetto non può essere integralmente accolta, atteso che la richiesta formulata dalla parte non appare congrua, alla luce della natura e della entità dei danni materiali al mezzo, come accertati e quantificati dal c.t.u., nella propria relazione depositata in data 06.09.2024.
Invero, dalla lettura della c.t.u., emerge chiaramente che “(…) il danno accertato
(…) è molto minore di quello richiesto in atti dal Ricorrente (…)” (cfr. pag. 7 della
15 c.t.u. depositata in data 06.09.2024).
Ed infatti, in base a quanto accertato dal c.t.u., l'entità dei danni materiali riportati dall'autovettura Bmw 5, targata TUT2030E, a causa del sinistro in parola, risulta quantificabile nel minor importo di euro 1.709,00.
In particolare, il c.t.u., ing. alle pag. n. 6 e n. 7 della propria relazione, Persona_2 ha, dapprima, provveduto ad individuare tutti gli interventi necessari per la riparazione del mezzo, con specifico riferimento a ciascuna componente del veicolo rimasta danneggiata nel sinistro in oggetto;
successivamente, ha provveduto a quantificare i costi dei singoli interventi necessari.
Segnatamente, in relazione al “(…) parafango anteriore destro (…)”, il c.t.u., dopo aver accertato che lo stesso “(…) occorre ripararlo o sostituirlo, in entrambi i casi occorre lo smontaggio e la verniciatura (…)”, ha rilevato che “(…) si individua la necessità della sostituzione trattandosi di un componente in alluminio incompatibile con le lavorazioni e riprese per deformazione plastica (…)” (cfr. pag. 7 della c.t.u. depositata in data 06.09.2024).
In ordine alla suddetta componente del mezzo, il c.t.u. ha, dunque, quantificato il
“(…) costo del componente di ricambio comprensivo di IVA (…)” nella somma di “(…) euro 437,00 (…)” ed i “(…) lavori individuati: smontaggio verniciatura e montaggio, costo budget stimato, compreso IVA (…)” nell'importo di “(…) euro 320,00 (…)” (cfr.- pag. 8 della c.t.u. medesima).
Inoltre, relativamente al “(…) paraurti anteriore (…)”, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver ribadito che “(…) in prossimità del faro anteriore dx, presenta un'abrasione mentre (…) non si percepisce la presenza di un'ammaccatura (…)”, ha, dapprima, individuato i lavori necessari per la riparazione in “(…) smontaggio verniciatura e rimontaggio (…)” ed ha, poi, provveduto a determinarne il costo nell'importo “(…) compreso IVA, di euro 450,00 (…)” (cfr. pag. 8 della c.t.u. depositata in data 06.09.2024).
Per quanto concerne il “(…) fanale anteriore dx (…)”, dalla lettura della c.t.u., si evince “(…) la necessità del ripristino della lente del fanale senza escludere la sostituzione (…)” ed il relativo “(…) costo budget stimato dell'intervento sulla lente
(…)” risulta stimato nell'importo di “(…) euro 250,00 compreso IVA (…)” (cfr. pag. 8 della c.t.u.).
16 In relazione, poi, al “(…) cerchio della ruota anteriore dx (…)”, il c.t.u. ha indicato in “(…) un'azione di pulitura e lucidatura (…)” l'intervento di riparazione necessario ed ha quantificato il suddetto intervento “(…) in euro, compreso IVA, 120,00 (…)” (cfr. pag. 8 della c.t.u.).
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver rilevato che “(…) si aggiungono Test diagnostici dell'assetto del veicolo e della strumentazione smontata e rimontata delle parti del veicolo prima e dopo i lavori eseguiti, costo budget stimato in euro 132,00
(…)”, ha, dunque, concluso che “(…) la stima budget totale del costo per gli interventi accertabili è pari ad euro 1.709,00 (…)” (cfr. pag. 7 della c.t.u. depositata in data
06.09.2024).
Inoltre, l'ing. da un lato, ha precisato che “(…) è parere di questo Persona_2
CTU (…) che il preventivo (doc. 3) riguardi la gamma dei possibili interventi per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di un impatto e quindi in linea di principio applicabile al veicolo se supportati dai risultati dei test su banco e della strumentazione menzionati ma, nel caso in esame, non esplicitati da evidenze (…)”; dall'altro lato, ha specificato che “(…) l'impatto, data la modesta entità delle deformazioni della carrozzeria, risulta poco più di un contatto con bassa energia cinetica corrispondente ad una altrettanto bassa velocità relativa (…)” (cfr. pag. 8 della c.t.u.).
Dunque, il c.t.u. ha concluso che “(…) l'entità dei danni accertati da questo CTU, per quanto si possa desumere dalla documentazione è stimato in euro 1.709,00 (…)” ed ha ulteriormente ribadito che “(…) secondo questo CTU la richiesta della parte attrice non è congrua con i danni accertabili in questa sede (…)” (cfr. pag. della c.t.u. depositata in data 06.09.2024).
Poiché le conclusioni a cui è giunto il c.t.u., anche in punto di quantificazione del danno patrimoniale al mezzo, appaiono il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente – che non risulta, peraltro, in alcun modo scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p. -, va da sé che dette conclusioni possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
Pertanto, alla luce della c.t.u., il danno patrimoniale riportato dall'autovettura Bmw 5 in questione, a causa dell'incidente in questione, appare quantificabile nella somma di euro 1.709,00.
17 Andando, poi, a calcolare la rivalutazione monetaria sulla predetta somma - secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo -, si ottiene l'importo di euro 1.727,80. Parte
Di conseguenza, il danno patrimoniale riportato dall'autoveicolo assicurato 5, targato TUT2030E - di proprietà - in conseguenza del sinistro Parte_2 oggetto di causa, ammonta alla complessiva somma, rivalutata, pari ad euro 1.727,80, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione.
A questo punto, accertato che il danno patrimoniale complessivo riportato dall'autoveicolo Bmw 5 in questione, in relazione al sinistro per cui è causa, deve essere quantificato nell'importo di euro 1.727,80, deve rilevarsi che il presente giudizio ha ad oggetto l'azione surrogatoria esercitata dalla parte attrice, ai sensi del paragrafo 86 della
Legge sulle Assicurazioni Germaniche.
4. L'azione surrogatoria esercitata dalla parte attrice, ai sensi del paragrafo 86 della
Legge sulle Assicurazioni Germaniche
In particolare, si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto l'azione surrogatoria esercitata, ai sensi del paragrafo 86 della Legge sulle Assicurazioni Germaniche, dalla
Compagnia Assicurativa attrice, la quale ha dedotto di aver già corrisposto al proprio assicurato - -, un importo di euro 20.727,37, a titolo di danno Parte_2 patrimoniale riportato dall'autovettura assicurata – ovvero il veicolo Bmw 5 targato
TUT2030E -, in conseguenza del sinistro stradale in oggetto.
A tal proposito, è bene evidenziare che, come precisato dalla giurisprudenza di merito (cfr. tra le altre, Tribunale di Bolzano, Sentenza n. 1303 del 17.12.2015; Giudice di Pace di Bressanone, Sentenza n. 4/2015), l'azione surrogatoria promossa dall'ente assicurativo tedesco - nei confronti del terzo danneggiante -, per il danno subito dal proprio assicurato sul territorio italiano, trova il suo fondamento nell'art. 85 del
Regolamento CE n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, secondo cui “(…) se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro
Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo,
18 tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente: a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro (…)”.
In altri termini, in base a quanto stabilito dalla predetta norma comunitaria, direttamente applicabile all'interno del nostro ordinamento giuridico - in quanto trattasi di un regolamento europeo, ovvero di un atto giuridico vincolante, non solo nei riguardi degli Stati membri, ma anche (in via diretta) nei confronti dei cittadini degli Stati medesimi -, il rapporto contrattuale fra ente assicuratore tedesco ed assicurato è disciplinato dal diritto sostanziale tedesco.
Ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'azione surrogatoria sia esercitata da una
Compagnia Assicurativa tedesca - in relazione ad un sinistro occorso al proprio assicurato in -, mentre, in tema di accertamento della responsabilità del sinistro, CP_1 trova applicazione la disciplina prevista dall'ordinamento giuridico italiano, viceversa,
l'azione di surroga, ai sensi dell'art. 85 del Regolamento comunitario n. 883/2004, risulta disciplinata dal diritto materiale tedesco ed, in particolare, dal paragrafo 86, punto 1), della Legge sulle Assicurazioni Germaniche, rubricato “(…) Surrogazione nel diritto al risarcimento (…)”.
All'uopo, deve, in particolare, rilevarsi, che il paragrafo 86, punto 1), comma primo, di detta Legge sulle Assicurazioni Germaniche, riconosce espressamente il diritto di surroga dell'assicuratore, nei confronti del terzo danneggiante, per le somme corrisposte al proprio assicurato, a causa dell'evento dannoso in oggetto.
Pertanto, come chiarito dal Tribunale di Bolzano, nella Sentenza n. 1303 del
17.12.2015, “(…) in conformità al principio di riconoscimento sancito dalla norma comunitaria direttamente applicabile, l'ordinamento italiano riconosce il diritto di surroga dell'ente assicuratore tedesco nei diritti vantati dal danneggiato assicurato nei confronti del terzo responsabile del danno (…)” e la suddetta azione surrogatoria risulta disciplinata dal paragrafo 86 della Legge sulle Assicurazioni Germaniche.
Ciò precisato, passando ad affrontare la fattispecie in esame, poiché risulta pacifico tra le parti ed anche documentato (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione, tradotto in lingua italiana al doc. 20 all.to alla memoria istruttoria n. 1 di parte attrice) che l'azione di surroga è stata esercitata da una Compagnia assicurativa tedesca, va da sé che, in virtù
19 di quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento CE n. 883/2004, nel caso de quo, deve trovare applicazione il paragrafo 86, punto 1) della Legge sulle Assicurazioni
Germaniche.
In particolare, si osserva che il paragrafo 86, punto 1), di detta Legge sulle
Assicurazioni Germaniche, al comma primo, stabilisce che “(…) quando ha provveduto al pagamento dell'indennizzo, l'assicuratore si surroga nel diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato nei confronti di un terzo (…)”.
Dunque, come precisato dalla giurisprudenza di merito già citata in precedenza (cfr. tra le altre, Tribunale di Bolzano, Sentenza n. 1303 del 17.12.2015; Giudice di Pace di
Bressanone, Sentenza n. 4/2015), da una semplice lettura della norma in questione, emerge chiaramente che, ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria da parte dell'assicuratore, ai sensi del paragrafo 86, punto 1) della Legge sulle Assicurazioni
Germaniche, sono necessari i seguenti presupposti:
A) che l'assicurato sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del terzo responsabile;
B) che l'assicuratore abbia già provveduto al pagamento, in favore del proprio assicurato, di un indennizzo, in relazione al medesimo evento dannoso;
C) che l'assicuratore abbia manifestato la propria volontà di surrogarsi nel diritto risarcitorio vantato dal proprio assicurato.
Ebbene, nel caso in esame, risultano sussistenti tutti e tre i requisiti necessari ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria da parte dell'assicuratore, in base al paragrafo 86, punto 1) della Legge sulle Assicurazioni Germaniche.
In particolare, deve, primariamente, rilevarsi che, nel corso del presente giudizio, è stata accertata la titolarità, da parte dell'assicurato di un diritto Parte_2 risarcitorio nei confronti dei convenuti (requisito sub. A) e, segnatamente, del diritto dell'assicurato a vedersi risarcito, da parte dei convenuti, per il danno materiale riportato dall'autovettura BMW 5 di sua proprietà, in conseguenza del sinistro del
01.04.2022 per cui è causa.
Per quanto concerne, poi, il requisito sub. B), la parte attrice, tramite la documentazione prodotta nel corso del giudizio (cfr. in particolare, all.ti n. 5 e 6 all'atto di citazione, tradotto in lingua italiana al doc. 20 allegato alla memoria istruttoria n. 1 di parte attrice), ha dimostrato anche di aver già provveduto al pagamento, in favore del
20 proprio assicurato, di un indennizzo, in relazione al sinistro del 01.04.2022 per cui è causa.
Nello specifico, dalla documentazione allegata dall'attrice, emerge, innanzitutto, che, all'epoca del sinistro, l'autovettura Bmw 5, targata TUT2030E, in parola, risultava assicurata con la Compagnia Assicurativa attrice, in virtù della polizza assicurativa n. V
60 551 100/011 (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione, tradotto in lingua italiana al doc. 20 allegato alla memoria istruttoria n. 1 di parte attrice), stipulata anche con garanzia accessoria c.d. kasko.
Inoltre, dalla lettura della comunicazione inoltrata dalla Compagnia attrice in data
26.04.2022 (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione, tradotto in lingua italiana al doc. 20 allegato alla memoria istruttoria n. 1 di parte attrice), emerge che quest'ultima, sulla base della predetta polizza kasko - stipulata in relazione al veicolo Bmw 5 in oggetto-, ha corrisposto al proprio assicurato a mezzo di bonifico Parte_2 bancario, l'importo di euro 20.727,37, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dall'autovettura Bmw 5 in questione, in conseguenza del sinistro stradale del
01.04.2022 per cui è causa.
Peraltro, la predetta circostanza, oltre ad essere documentalmente provata, non risulta neppure espressamente e puntualmente contestata da parte della convenuta costituita.
Ed infatti, non ha contestato, in maniera espressa, puntuale e Controparte_1 specifica, quanto riportato a pag. 2 dell'atto di citazione, ovvero che “(…) la
[...]
in virtù della polizza casco (doc. 5), Controparte_9 detraendo la franchigia contrattuale di Euro 300,00, ha indennizzato il proprio assicurato con un importo di Euro 20.727,37, giusta lettera Parte_1
Ordinariat di data 26.04.2022 (doc. 6) Parte_1 Controparte_10
(…)”.
A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza
21 esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021).
L'onere di contestazione specifica è stato, poi, recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021; Cass. Civ.,
Sentenza n. 15107/2004).
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze non contestate di cui sopra – oltre che documentalmente provate - devono considerarsi anche pacifiche tra le parti costituite (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Infine, nel caso in esame, deve ritenersi sussistente anche il presupposto sub. C), atteso che, attraverso la documentazione allegata all'atto di citazione (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione, tradotto in lingua italiana al doc. 20 allegato alla memoria istruttoria n. 1 di parte attrice), risulta documentalmente provato che la Compagnia di
Assicurazioni attrice abbia manifestato la propria volontà di surrogarsi all'assicurato, nell'esercizio dell'azione risarcitoria vantata dal proprio assicurato, in relazione all'incidente stradale in oggetto.
Pertanto, in base alla documentazione prodotta dalla parte attrice (cfr. all.ti n. 5 e 6 all'atto di citazione, tradotto in lingua italiana al doc. 20 allegato alla memoria istruttoria n. 1 di parte attrice) ed alla luce di quanto riferito, deve ritenersi che, nel caso in esame, sussistano tutti e tre i presupposti necessari ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria da parte della Compagnia di Assicurazione, ai sensi del paragrafo 86, punto
1) della Legge sulle Assicurazioni Germaniche.
Inoltre, si osserva che, come emerge dal chiaro tenore letterale della disposizione normativa in questione, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, soltanto nei limiti della somma effettivamente corrisposta al proprio assicurato.
A tal proposito, relativamente alla fattispecie in esame, occorre evidenziare che, dalla disamina della documentazione prodotta dalla parte attrice (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione, tradotto in lingua italiana al doc. 20 allegato alla memoria istruttoria n. 1 di parte attrice), risulta provato che la Compagnia Assicurativa attrice, in relazione al sinistro oggetto di causa, ha già liquidato, in favore del proprio assicurato Parte_2
il complessivo importo di euro 20.727,37.
[...]
Pertanto, poiché, nel presente giudizio, il danno patrimoniale riportato
22 dall'autovettura assicurata BMW 5, targata TÜT2030E, è stato quantificato nel minor importo di euro 1.727,80 - e, dunque, un importo di ammontare non superiore alla somma già corrisposta dalla Compagnia attrice al proprio assicurato -, va da sé che la parte attrice, ai sensi del paragrafo 86, punto 1) della Legge sulle Assicurazioni
Germaniche, ha diritto a vedersi liquidato integralmente l'importo di euro 1.727,80.
In definitiva, accertato, da un lato, che il danno patrimoniale riportato dal mezzo assicurato, a causa del sinistro in parola, deve essere quantificato nell'importo di euro
1.727,80 e, dall'altro lato, che la parte attrice, in relazione al sinistro in oggetto, ha già erogato all'assicurato il maggior importo di euro 20.727,37, Parte_2 per l'effetto, ai sensi del paragrafo 86, punto 1) della Legge sulle Assicurazioni
Germaniche, non resta che condannare – quale Compagnia di Controparte_1
Assicurazioni presso la quale l'autovettura Ford targata EX006LC in questione era assicurata, per la r.c.a., all'epoca del sinistro – e – quale Controparte_2 proprietario della predetta autovettura Ford -, al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo, già rivalutato, di euro Parte_1
1.727,80 (corrispondente al danno patrimoniale accertato in questa sede), oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. e dei limiti in cui la domanda è stata accolta – come segue:
- quanto alla procedura di negoziazione assistita instaurata ante causam, in euro 284,00 per la fase di attivazione;
- quanto alla procedura di mediazione delegata, in euro 284,00 per la fase di attivazione;
- quanto al presente giudizio, in euro 425,00 per la fase di studio della controversia;
euro 425,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 851,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 851,00 per la fase decisionale.
Per quanto concerne, poi, la richiesta di parte attrice di vedersi rimborsate - da parte della convenuta – le spese dalla medesima sostenute relativamente alla procedura di
23 mediazione, deve evidenziarsi che la Suprema Corte (cfr. tra le altre, Sez. III Civ.,
Sentenza del 14 maggio 2019, n. 12712) ha precisato che la liquidazione delle spese di lite deve ricomprendere anche quelle sostenute dalla parte relativamente alla procedura di mediazione, atteso che l'art. 91, comma primo, c.p.c. prevede che il Giudice, in applicazione del principio della soccombenza, debba condannare “(…) la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte (…)”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, nella medesima pronuncia, ha ulteriormente chiarito che la parte risultata vittoriosa nel successivo giudizio di merito, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., relativamente alla procedura di mediazione, ha diritto a vedersi rimborsate, sia le spese sostenute per la propria assistenza legale in tale fase, sia gli esborsi relativi a detta procedura, precisando, altresì, che il mancato rimborso di questi ultimi esborsi può essere giustificato solo da “(…) gravi ed eccezionali ragioni
(…)”.
Pertanto, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, nella fattispecie in esame, si è ritenuto opportuno liquidare – come in dispositivo - alla parte attrice
(vittoriosa) a titolo di spese relative alla procedura di mediazione (cfr. all.to alla nota di trattazione scritta depositata da parte attrice in data 26.05.2025), non solo il compenso professionale ma anche le spese vive.
Inoltre, in punto di liquidazione delle competenze professionali, a parere di questo
Giudice unico, deve trovare applicazione il D.M. . n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre
2022), il quale all'art. 6 stabilisce che “(…) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (…)” ; che, infatti - seppur con riferimento al passaggio tra il D.M.
140/2012 e il D.M. n. 55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in esame)-, la Suprema Corte ha affermato che “(…) in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (…)” (così Cass. 19989/2021; cfr., altresì, in tal senso, Cass.
SS UU n. 17405/2012).
24 Infine, devono essere poste definitivamente a carico di e Controparte_1
in solido tra di loro, le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del Controparte_2 giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di Parte_1
e di ogni diversa domanda Controparte_1 Controparte_2 ed eccezione disattesa, così provvede, nella contumacia di CP_2
[...]
1. rigetta l'eccezione preliminare di asserita nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla parte convenuta, ex artt. 163, comma terzo, e 164, comma quarto, c.p.c.;
2. dichiara che il sinistro stradale del 01.04.2022 in oggetto si è verificato per colpa esclusiva di , conducente dell'autovettura Ford, targata Controparte_3
EX006LC, per cui è causa;
Parte
3. dichiara che il danno patrimoniale riportato dall'autoveicolo assicurato 5, targato TUT2030E - di proprietà -, in conseguenza Parte_2 del sinistro oggetto di causa, ammonta alla complessiva somma, già rivalutata, pari ad euro 1.727,80, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione;
4. dichiara, altresì, che Parte_1 in relazione al sinistro in oggetto, ha già erogato all'assicurato
[...]
, a titolo di danni patrimoniali riportati dal veicolo Parte_2 assicurato – ossia l'autovettura BMW 5 targata TÜT2030E - l'importo complessivo di euro 20.727,37;
5. per l'effetto, ai sensi del paragrafo 86, punto 1) della Legge sulle Assicurazioni
Germaniche, condanna – quale Compagnia di Controparte_1
Assicurazioni presso la quale l'autovettura Ford targata EX006LC in questione era assicurata, per la r.c.a., all'epoca del sinistro – e – quale Controparte_2 proprietario della predetta autovettura Ford -, al pagamento, in favore di
[...] dell'importo, già Parte_1 rivalutato, di euro 1.727,80 (corrispondente al danno patrimoniale accertato in questa
25 sede), oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
6. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
7. condanna e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 di loro, a rimborsare a Parte_1 le spese di lite, che si liquidano: - quanto alla procedura di
[...] negoziazione assistita, in euro 284,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa se dovute;
- quanto alla procedura di mediazione delegata, in euro
48,80 per spese ed euro 284,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa se dovute;
- quanto al presente giudizio, in euro 264,00 per spese ed euro 2.552,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cap come per legge;
8. pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra di loro, le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio.
Arezzo, 24.06.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2470 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 26.03.2025 e vertente tra
Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. BERTINI LAURA, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. WENTER MARKUS ed all'Avv.
MARSICO ROSALBA, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE contro elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
GAGLIARDI CARLO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
e
Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 26.03.2025,
l'Avv. WENTER MARKUS, l'Avv. MARSICO ROSALBA e l'Avv. BERTINI
LAURA per Parte_1 conclude come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: I. in via istruttoria: rimettere la causa in istruttoria e conseguentemente rinnovare la CTU
1 tecnica per le ragioni ampiamente dedotte ed ammettere la prova per testi sui capitoli di prova come formulati con memoria di data 13.11.2023 con i testi ivi indicati, da escutere quelli residenti all'estero a mezzo rogatoria internazionale. II. nel merito, in via principale: 1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig.
[...] nella causazione dell'incidente de quo;
2) accertare e dichiarare i danni CP_2 subiti da nella misura di Euro 21.027,37; 3) accertare e Parte_2 dichiarare la surroga dell'attrice nei diritti del proprio assicurato ai sensi del § 86 delle leggi sulle assicurazioni germaniche ed in subordine ex art. 1916 c.c. 4) per
l'effetto, condannare le parti convenute in solido tra di loro al pagamento in favore dell'attrice per un importo complessivo di Euro 20.727,37, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia con gli interessi legali dalla data del sinistro sino alla data della notifica dell'atto di citazione e successivamente nella misura degli interessi previsti dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., come modificato dall'art. 17 D.L. 12 settembre
2014 n. 132 e modificato in “sede di conversione” dalla legge 10.11.2014 n. 162, applicabili ratione temporis al caso di specie, essendo il suddetto procedimento azionato trenta giorni dopo l'entrata in vigore della suddetta legge. Pertanto, per il periodo successivo all'azionata domanda, dovranno applicarsi gli interessi legali di mora previsti per le transazioni commerciali, come da sentenza del Tribunale di Verona di data 24.04.2019 (doc. 14) e della Suprema Corte di Cassazione n. 61/2023. Oltre il danno per svalutazione monetaria, con il carico delle spese di lite e di giudizio, le spese di negoziazione assistita, e gli accessori di legge sempre dovuti. Si chiede, infine, la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (…)”;
l'Avv. GAGLIARDI CARLO per conclude come segue: Controparte_1
“(…) voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria, 1) In via preliminare: - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti degli art.
163 e 164 c.p.c. per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
2) Nel merito, in via principale: - respingere in toto le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso, destituite di adeguata prova;
Sempre nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente
2 ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...] esponeva che, in data 01.04.2022, verso le ore Parte_1
18.25 circa, il Vicario generale, dr. procedeva alla guida, a velocità Persona_1 moderata, della vettura BMW 5 targata TÜT2030E, di proprietà di Parte_2
sull'A1 in direzione Roma, nell'ambito del territorio del Comune di Arezzo;
[...] che, giunto all'altezza del chilometro 357 in direzione Roma, prima dell'uscita di
Arezzo, , alla guida della vettura targata EX 006LC, di proprietà di Controparte_3
dalla normale corsia di sorpasso, si era spostato verso sinistra, Controparte_2 immettendosi nella corsia di sorpasso nella quale si trovava il veicolo condotto dal andando a collidere contro quest'ultimo, come risultante dalla constatazione Per_1 amichevole di incidente e dalla dichiarazione rilasciata dallo in data 21.04.2022 Pt_3
(cfr. all.ti n. 1 e 2 all'atto di citazione); che, in conseguenza del sinistro stradale in oggetto, l'autovettura di proprietà di aveva subito dei danni Parte_2 materiali;
che, in particolare, le spese di riparazione del mezzo erano state quantificate nella misura di euro 19.775,32, sulla base della perizia di parte redatta in data
08.04.2022 e della relativa documentazione fotografica (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione); che, in base alla fattura del 19.04.2022 (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione), le spese di riparazione erano state poi quantificate nell'importo di euro 21.027,37; che, dunque, essa attrice, in virtù della polizza casco stipulata in relazione al veicolo BMW
5 in parola (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione), dopo aver detratto la franchigia contrattuale di euro 300,00, aveva indennizzato il proprio assicurato, liquidando con un importo di euro 20.727,37, come da comunicazione del 26.04.2022 (cfr. all.ti n. 6 e 7 all'atto di citazione); che, inoltre, essa esponente, tramite una prima formale diffida del
26.05.2022 (doc. 8) ed una successiva missiva del 05.08.2022 (doc. 9), aveva inviato e a prendere parte alla procedura di negoziazione Controparte_1 Controparte_2 assistita di cui al D.L. n. 132/2014; che, tuttavia, entrambi i predetti inviti erano rimasti del tutto privi di riscontro;
che, tanto premesso, a dire di essa esponente, l'azione di
3 surroga azionata in giudizio risultava pienamente fondata, anche alla luce della giurisprudenza in materia (cfr. all.ti n. 11 e 12 all'atto di citazione); che, in particolare, come precisato dalla giurisprudenza richiamata, poiché il rapporto contrattuale fra ente assicuratore tedesco e assicurato risultava disciplinato dal diritto sostanziale tedesco, la fattispecie dell'azione di rivalsa dell'ente assicuratore tedesco, nei confronti del terzo danneggiante per un sinistro occorso al proprio assicurato in , risultava CP_1 conseguentemente disciplinata dallo stesso diritto materiale;
che, inoltre, come chiarito nelle sentenze allegate, mentre l'azione di surroga era disciplinata dal diritto materiale tedesco, viceversa, l'accertamento della responsabilità del sinistro risultava disciplinata dall'ordinamento giuridico italiano;
che, in definitiva, la domanda surrogatoria azionata avrebbe dovuto essere accolta, a sensi del paragrafo 86 della Legge sulle Assicurazioni germaniche (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione), nonché ai sensi degli artt. 1916, 2043
e 2054 c.c.. Tutto ciò premesso, la parte attrice citava in giudizio Controparte_4
e al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “(…) in via
[...] Controparte_1 principale: 1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig.
[...] nella causazione dell'incidente de quo;
2) accertare e dichiarare i danni CP_2 subiti da nella misura di Euro 21.027,37; 3) accertare e Parte_2 dichiarare la surroga dell'attrice nei diritti del proprio assicurato ai sensi del § 86 delle leggi sulle assicurazioni germaniche ed in subordine ex art. 1916 c.c. 4) per
l'effetto, condannare le parti convenute in solido tra di loro al pagamento in favore dell'attrice per un importo complessivo di Euro 20.727,37 o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia con gli interessi legali dalla data del sinistro sino alla data della notifica dell'atto di citazione e successivamente nella misura degli interessi previsti dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., come modificato dall'art. 17 D.L. 12 settembre
2014 n. 132 e modificato in “sede di conversione” dalla legge 10.11.2014 n. 162, applicabili ratione temporis al caso di specie, essendo il suddetto procedimento azionato trenta giorni dopo l'entrata in vigore della suddetta legge. Pertanto, per il periodo successivo all'azionata domanda, dovranno applicarsi gli interessi legali di mora previsti per le transazioni commerciali. Si produce all'uopo una recente sentenza del Tribunale di Verona di data 24.04.2019 (doc. 14). Oltre il danno per svalutazione monetaria, con il carico delle spese di lite e di giudizio, le spese di negoziazione assistita, e gli accessori di legge sempre dovuti (…)”.
4 Con comparsa del 13.02.2023, si costituiva chiedeva Controparte_1 il rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, in via preliminare, essa
Compagnia di Assicurazioni eccepiva la nullità dell'atto di citazione, ex art. 164, comma 4, c.p.c., in quanto, a dire di essa esponente, nel caso in esame, risultava omesso e/o assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163, ovvero l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del medesimo articolo, poiché era omessa e/o assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda e/o l'esposizione dei fatti e/o degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
che, infatti, nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti proposta da parte attrice risultava priva di elementi assolutamente necessari e della prova dell'effettiva dinamica dell'asserito sinistro, dal momento che non risultava chiaro quali sarebbero state le condotte dei mezzi coinvolti, né il punto esatto dove si sarebbe verificato il sinistro, né la cinematica dell'urto ed il suo sviluppo spaziale e neppure la presenza di testimoni al presunto evento;
che, dunque, l'atto di citazione si presentava carente dei presupposti normativamente richiesti, atteso che la controparte aveva descritto soltanto sommariamente i fatti di causa che avrebbero cagionato gli asseriti danni, senza, tuttavia, offrire alcun elemento valido a supportare la richiesta giudiziale, la quale, allo stato, risultava assolutamente indeterminata;
che, di conseguenza, a dire di essa
Compagnia, l'atto di citazione avrebbe dovuto essere dichiarato nullo, ex art. 164, comma 4, c.p.c.; che, in ogni la caso, la domanda avanzata dalla parte attrice risultava del tutto infondata nel merito;
che, in particolare, relativamente al profilo del c.d. an debeatur, veniva evidenziata l'infondatezza della dinamica del sinistro riferita dalla controparte;
che, infatti, a dire di essa esponente, la ricostruzione dei fatti proposta dall'attrice risultava del tutto sfornita di prova, non avendo la parte attrice assolto gli oneri probatori sulla medesima gravanti;
che, invero, allo stato, il sinistro potrebbe anche non essersi affatto verificato, atteso che il modello CAI trasmesso e depositato dalla controparte risultava privo di sottoscrizioni (cfr. all.to n. 3 alla comparsa di Co costituzione e risposta della Compagnia Assicurazioni); che, inoltre, veniva eccepita la manifesta incoerenza della dinamica riferita dalla controparte rispetto ai dati rilevati dal dispositivo di geolocalizzazione installato sul veicolo asseritamente responsabile, il quale non aveva registrato alcun urto nelle circostanze di tempo riferite dall'attrice (cfr.
5 all.to n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta della Compagnia di Assicurazioni); che, peraltro, a dire di essa esponente, la ricostruzione della dinamica del sinistro proposta da parte attrice non trovava alcun riscontro documentale, atteso che, sul luogo del sinistro, non erano intervenute le Pubbliche Autorità, con la conseguenza che non era stato redatto alcun verbale per l'accertamento dei fatti asseriti;
che, inoltre, la richiesta economica dell'attrice risultava manifestamente eccessiva, oltre che infondata, essendo la quantificazione proposta da controparte basata su dei documenti privi di valore probatorio;
che, inoltre, per le medesime ragioni, a dire di essa convenuta, risultava parimenti infondato quanto asserito dalla controparte circa il fatto che essa
Compagnia non avrebbe riscontrato l'invito alla negoziazione assistita - peraltro adempimento non obbligatorio ex lege -; che, in ogni caso, veniva eccepita l'assenza di prova dei fatti riferiti, in quanto la parte attrice non aveva debitamente documentato la dinamica del sinistro, non aveva specificato il luogo esatto in cui si sarebbe verificato il sinistro stesso, né aveva descritto - con la chiarezza espositiva necessaria per la comprensione e l'accertamento della dinamica dell'evento - le condotte dei veicoli coinvolti e neppure aveva prodotto la documentazione fotografica e/o le riprese video effettuate nell'immediatezza dell'evento; che, pertanto, la domanda avanzata dalla controparte avrebbe dovuto ritenersi del tutto infondata;
che, inoltre, a dire di essa esponente, la parte attrice non aveva fornito la prova della circostanza che l'evento dannoso fosse stato determinato, in via esclusiva o concorrente, dalla condotta conducente dell'autovettura targata EX006LC; che, infatti, l'attrice non aveva fornito tutti gli elementi necessari per il superamento della presunzione legale di responsabilità, di cui all'art. 2054 c.c.; che, dunque, anche nella denegata ipotesi in cui fosse stata ritenuta provata la ricostruzione della dinamica del sinistro avversaria, avrebbe dovuto, comunque, ritenersi sussistente una corresponsabilità da parte del conducente del veicolo BMW 5; che, pertanto, l'eventuale risarcimento riconosciuto a controparte avrebbe, in ogni caso, dovuto essere ridotto;
che, inoltre, la domanda attorea veniva espressamente contestata anche in punto di c.d. quantum debeatur; che, infatti, la domanda risarcitoria avversaria, a dire di essa esponente, risultava sproporzionata e infondata, dal momento che l'attrice non aveva prodotto alcun valido documento probatorio a sostegno della propria richiesta;
che, in particolare, le perizie di parte allegate all'atto di citazione avrebbero dovuto ritenersi prive di valore probatorio,
6 trattandosi di atti di formazione unilaterale, assunte, pertanto, in assenza di contraddittorio;
che, relativamente ai preventivi tecnici, si evidenziava che questi, per avere valore probatorio, oltre ad essere eseguiti in contraddittorio tra le parti, avrebbero dovuto indicare il costo dei pezzi sostituiti, i codici di tali pezzi, e le ore di manodopera necessarie, avrebbero dovuto documentare lo stato del veicolo, la parte da riparare ed avrebbero dovuto essere completati con adeguata documentazione fotografica attestante sia le condizioni del mezzo che i pezzi da sostituire;
che, peraltro, ai fini della prova dei danni materiali subiti in un sinistro stradale, sarebbe stato necessario produrre in giudizio, unitamente alla fattura, una quietanza che potesse dimostrare l'avvenuto pagamento della riparazione del veicolo, nonché certificare le spese affrontate per la predetta riparazione;
che, viceversa, nel caso di specie, la controparte non aveva prodotto alcun documento probatorio circa l'effettiva sopportazione di eventuali spese di riparazione del veicolo;
che, di conseguenza, la domanda attorea avrebbe dovuto essere interamente rigettata;
che, inoltre, a dire di essa esponente, alla luce della giurisprudenza in materia, risultava priva di fondamento anche la richiesta attorea di vedersi riconosciuti gli interessi dal fatto al soddisfo sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento dei danni. Tutto ciò premesso, concludeva come Controparte_1 segue: “(…) voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria, 1) In via preliminare: - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti degli art. 163 e 164 c.p.c. per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
2) Nel merito, in via principale: - respingere in toto le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso, destituite di adeguata prova;
Sempre nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa (…)”.
All'esito dell'udienza cartolare del 26.02.2024, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di Controparte_2
7 Rigettate le prove orali e le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti;
disposta ed espletata c.t.u. tecnico-dinamica; all'esito dell'udienza cartolare del 26.03.2025, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, la causa passava in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
****************
Innanzitutto, devono essere rigettate le richieste istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, per tutti i motivi già illustrati nell'ordinanza istruttoria dell'01.03.2024, alla quale, sul punto, si rinvia integralmente.
Non può, poi, trovare accoglimento neppure la richiesta – reiterata dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni – di “(…) rinnovare la CTU tecnica (…)”.
Ed infatti, nel caso in esame, in primo luogo, non risulta sussistente alcun “(…) grave motivo (…)”, tale da rendere necessaria, ex art. 196 c.p.c., la sostituzione del c.t.u., ing. e/o la rinnovazione della c.t.u.. Persona_2
Inoltre, non appare neppure opportuno disporre una convocazione del c.t.u. a chiarimenti, atteso, da un lato, che, dalla lettura della relazione depositata in data
06.09.2024, emerge che il c.t.u. ha risposto integralmente e dettagliatamente alle osservazioni fatte pervenire da entrambi i c.c.t.t.p.p. e, dall'altro lato, che le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. - come verrà di seguito meglio evidenziato – appaiono, comunque, il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente.
Tanto premesso, occorre partire dall'affrontare l'eccezione preliminare di asserita nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla parte convenuta.
1. L'eccezione preliminare di asserita nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla parte convenuta
Nello specifico, secondo quanto eccepito dalla convenuta, nel caso in esame, l'atto di citazione dovrebbe ritenersi nullo, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in quanto risulterebbero omessi e/o assolutamente incerti i requisiti di cui al n. 3) ed al n. 4) dell'art. 163, comma terzo, c.p.c..
Ebbene, la predetta eccezione appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
8 All'uopo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 163, comma terzo, c.p.c., “(…)
l'atto di citazione deve contenere: (…) 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
(…) 4) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (…)”.
L'art. 164, comma quarto, c.p.c. prevede, poi, che “(…) la citazione è (…) nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) la nullità della citazione, ai sensi dell'art.
164, quarto comma, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa
l'intero contenuto dell'atto (…)” (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n.
8077 del 22.05.2012).
Peraltro, sempre in tema di nullità dell'atto introduttivo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “(…) la nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati (…)” (cfr. tra le altre,
Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 1681 del 29.01.2015).
In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché l'atto di citazione possa considerarsi nullo, ex art. 164, comma quarto, c.p.c., come emerge anche dal mero tenore letterale dalla norma in parola, è necessario che il petitum sia del tutto omesso o, comunque, risulti assolutamente incerto.
Ciò precisato, relativamente alla fattispecie in esame, deve evidenziarsi che, alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in materia, non appare ravvisabile alcuna nullità dell'atto di citazione, ex artt. 163, comma terzo, e 164, comma quarto,
c.p.c..
Ed infatti, nel caso di specie, dalla disamina dell'atto di citazione, è possibile evincere che la parte attrice, da un lato, ha chiaramente indicato l'oggetto della domanda (c.d. petitum); dall'altro lato, ha esposto, in maniera adeguatamente chiara e precisa, i fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda (c.d. causa petendi).
In particolare, relativamente all'elemento del c.d. petitum, occorre rilevare che, dalla
9 lettura dell'atto introduttivo, emerge chiaramente che la Compagnia Assicurativa attrice, surrogandosi nei diritti del proprio assicurato - -, ai sensi del Parte_2 paragrafo 86 della Legge sulle Assicurazioni germaniche, ha richiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito dall'autovettura assicurata – Bmw 5 targata TUT2030E -, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 01.04.2022.
Per quanto concerne, poi, l'ulteriore requisito della c.d. causa petendi, è bene evidenziare che la società attrice, alle pag. nn. 1 e 2 dell'atto introduttivo, ha specificato che e avrebbero dovuto essere tenuti a Controparte_2 Controparte_1 risarcire il danno patrimoniale in questione, nelle loro rispettive qualità di proprietario e di Compagnia di Assicurazione presso la quale, all'epoca del sinistro, risultava assicurato, per la r.c.a., il veicolo targato EX006LC, atteso che, a dire dell'attrice, il conducente del mezzo in questione – – doveva ritenersi Controparte_3 responsabile, in via esclusiva, dell'incidente in parola.
Inoltre, l'attrice ha, altresì, indicato, con sufficiente chiarezza e precisione, la propria ricostruzione della dinamica del sinistro in oggetto, deducendo, in particolare, che “(…) giunto all'altezza del chilometro 357 I direzione Roma, prima dell'uscita di Arezzo, il sig. alla guida della vettura targata EX 006LC di proprietà del Controparte_3 sig. dalla normale corsia di sorpasso, si spostava verso sinistra, Controparte_2 immettendosi nella corsia di sorpasso nella quale si trovava il veicolo germanico, andando a collidere contro quest'ultimo, come risulta dalla constatazione amichevole di incidente e dalla dichiarazione testimoniale del Vicario generale Dott. di Per_1 data 21.04.2022 – (doc. 1+2) (…)” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).
Pertanto, poiché, nell'atto introduttivo risultano indicati, con sufficiente chiarezza e determinazione, entrambi i requisiti di cui al n. 3) ed al n. 4) dell'art. 163, comma terzo,
c.p.c.; va da sé che, nel caso in esame, non può ritenersi sussistente alcuna nullità dell'atto di citazione, ex art. 164, comma quarto, c.p.c..
Di conseguenza, alla luce di quanto riferito, non resta che rigettare l'eccezione preliminare di asserita nullità dell'atto di citazione.
Ciò posto, occorre, ora, passare ad affrontare la problematica relativa al c.d. an debeatur.
10 2. L'accertamento della dinamica del sinistro stradale del 01.04.2022 per cui è causa
(c.d. an debeatur)
All'uopo, occorre rammentare che, in materia di sinistri stradali, che coinvolgono più veicoli, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., il quale, precisamente, stabilisce che “(…) nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (…)”.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che le parti in causa hanno fornito versioni del sinistro diverse tra di loro e, pertanto, in caso di mancanza di idonei elementi di ricostruzione del fatto, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio della presunzione di pari responsabilità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2054, comma secondo, c.c..
In particolare, parte attrice ha riferito, in atto di citazione, che il sinistro del
01.04.2022 si sarebbe verificato a causa del violento urto avvenuto in prossimità del chilometro 357 dell'Autostrada A1, nell'ambito del territorio del Comune di Arezzo, tra l'autovettura Bmw 5, targata TUT2030E - di proprietà del proprio assicurato ed, all'occasione, condotta da -, e Parte_2 Controparte_6
l'autoveicolo Ford, targato EX006LC, condotto da , di proprietà di Controparte_3 ed assicurato, per la r.c.a., presso la Controparte_2 Controparte_7
[...]
Nello specifico, l'attrice riferisce che la responsabilità del sinistro oggetto di causa sarebbe imputabile, in via esclusiva, a , il quale si sarebbe reso Controparte_3 responsabile di gravi violazioni del Codice della Strada ed avrebbe assunto una condotta di guida particolarmente distratta ed imprudente, in quanto il “(…) alla CP_3 guida della vettura targata EX 006LC di proprietà del sig. dalla Controparte_2 normale corsia di sorpasso, si spostava verso sinistra, immettendosi nella corsia di sorpasso nella quale si trovava il veicolo germanico, andando a collidere contro quest'ultimo (…)” (cfr. pagina 2 dell'atto di citazione).
La convenuta costituita, nella propria comparsa di costituzione, ha espressamente contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dalla controparte ed ha
11 eccepito la sussistenza, in relazione all'incidente in parola, quantomeno di una corresponsabilità da parte del conducente dell'autovettura Bmw 5 in questione.
Segnatamente, nella propria comparsa di costituzione, ha Controparte_1 eccepito che la versione dei fatti fornita dall'attrice risulterebbe del tutto sfornita di prova ed ha, inoltre, rilevato “(…) la manifesta incoerenza della dinamica riferita da controparte rispetto ai dati rilevati dal dispositivo di geolocalizzazione installato sul veicolo asseritamente responsabile, il quale non registrava alcun urto nelle circostanze di tempo riportate dalla tesi attorea (…)” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta).
Ciò precisato, occorre evidenziare che, nel caso in esame, deve ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., atteso che, nel corso del giudizio – come verrà di seguito precisato -, è stata fornita la prova della sussistenza, relativamente al sinistro di oggetto, di una responsabilità esclusiva di
, quale conducente dell'autoveicolo Ford, targato EX006LC, per cui Controparte_3
è causa.
Ed infatti, la dinamica del sinistro fornita dalla parte attrice risulta pienamente confermata, sia dalla documentazione allegata dall'attrice che alla luce di quanto accertato attraverso la c.t.u. tecnico-dinamica espletata in corso di causa.
In particolare, la circostanza che, in data 01.04.2022, si sia verificato un sinistro stradale tra l'autovettura Bmw 5, targata TUT2030, condotta da e Controparte_6
l'autoveicolo Ford, targato EX006LC, condotto da , risulta, in Controparte_3 primo luogo, emergere da quanto riportato nei documenti prodotti in giudizio dalla parte attrice (cfr., in particolare, all.ti n. 1, 2 e 3 all'atto di citazione, tradotti in lingua Italia al doc. 20 allegato alla memoria istruttoria n. 1 di parte attrice).
Dalla disamina del contenuto del documenti medesimi, sembra, poi, evincersi che l'impatto tra i due mezzi sia stato determinato, in via esclusiva, dalla condotta di guida adottata dal conducente dell'autoveicolo Ford in questione.
Inoltre, la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dalla parte attrice appare pienamente confermata in base a quanto accertato attraverso la c.t.u. tecnico-dinamica depositata in data 06.09.2024.
Ed infatti, dalla lettura della consulenza tecnica d'ufficio in parola, emerge chiaramente che, relativamente al sinistro stradale in questione, è ravvisabile una
12 responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Ford, targata EX006LC, per cui
è causa.
In particolare, il c.t.u., ing. dopo aver esaminato gli atti di causa e la Persona_2 documentazione allegata, nonché aver preso visione dello stato dei luoghi, ha, dapprima, accertato “(…) la corrispondenza fra i luoghi descritti in atti e le coordinate geografiche contenute nel Dossier Scatola Nera e l'assenza di Rilievi del sinistro e di una immagine riguardante la targa del Veicol BMW 5 (…)” ed ha, poi, evidenziato che
“(…) la foto 4 mostra, sul parafango anteriore dx. del Veicolo BMW, tracce di abrasione non parallele al manto stradale compatibili con una dinamica descritta nel
CAI, traiettoria del veicolo rettilinea con brusca frenata (…)” (cfr. pag. 5 della c.t.u. depositata in data 06.09.2024).
Il c.t.u., dopo aver rilevato “(…) la moderata velocità di impatto/contatto fra i due veicoli (…)”, ha provveduto a ricostruire la dinamica dell'incidente in parola, fornendo anche una rappresentazione grafica dei mezzi coinvolti e delle rispettive velocità (cfr. pag. 6 della c.t.u. medesima).
Pertanto, il c.t.u. ha concluso che “(…) in considerazione dell'art. 149 del Codice delle assicurazioni Private e l'applicazione della tabella, A, riferimento del modulo
CAI, e quanto sopra osservato si possa assegnare/spuntare al Veicolo BMW la casella
9 “procedeva nello stesso senso di marcia ma in corsia diversa” mentre per il CP_8
la casella 10 “ cambiava corsia” riportando, peri il un grado di
[...] CP_8 responsabilità pari al cento per cento (100%) (…)” (cfr. pag. 6 della c.t.u. depositata in data 06.09.2024).
Inoltre, l'ing. in risposta all'osservazione fatta pervenire dal c.t.p. di Per_2 [...]
– secondo cui “(…) i medesimi danni si sarebbero potuti determinare a CP_1
Parte seguito di una errata manovra di rientro operata dal conducente del , cosı̀ come meglio rappresentato dalla Figura 1 riportata di seguito, che si rifà alla stessa rappresentazione grafica proposta dal CTU (…)” (cfr. pag. 10 della c.t.u.) – ha evidenziato che “(…) l'ipotetica “errata manovra” effettuata dal veicolo BMW risulterebbe poco compatibile con i segni lasciati sui due veicoli ponendo l' attenzione sulla linearità oltre che alla pendenza dei graffi e delle introflessioni sulla BMW compatibili con il tipico assetto di inclinazione (abbassamento della parte anteriore) del veicolo in frenata (…)” (cfr. pag. 11 della c.t.u. depositata in data 06.09.2024).
13 Nello specifico, il c.t.u. ha precisato che “(…) l'ipotetica “errata manovra” operata dal conducente del veicolo BMW, rientro dalla corsia di sorpasso, non trova riscontro nella tipologia dei danni riportati dalle vetture;
a riguardo si deve considerare e notare che se di “errata manovra” si tratta, le possibilità sono riconducibili, escludendo la volontarietà, ad una distrazione o mancata vista (cono visivo) del veicolo Ford sopraggiungente nella corsia di destra (…)” (cfr. pag. 11 della c.t.u.).
Dunque, il c.t.u. ha ribadito che, in base ai rilievi ed agli accertamenti eseguiti, “(…) il CTU individua il nesso di causalità tra l'evento la condotta del veicolo Ford assumendo al Veicolo FORD il 100% della responsabilità (…)” (cfr. pag. 9 della c.t.u. depositata in data 06.09.2024).
Poiché le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. appaiono il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente – che non risulta, peraltro, in alcun modo scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p. -, dette conclusioni possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
Pertanto, poiché, attraverso la c.t.u., risulta accertata la sussistenza, in relazione all'incidente per cui è causa, di una colpa esclusiva da parte del conducente dell'autovettura Ford in questione, va da sé che, nel caso in esame, deve ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c..
Di conseguenza, non resta che dichiarare che il sinistro stradale del 01.04.2022 in oggetto si è verificato per colpa esclusiva di , conducente Controparte_3 dell'autovettura Ford targata EX006LC per cui è causa.
3. Il profilo relativo al c.d. quantum debeatur
Passando, ora, ad analizzare il profilo relativo al c.d. quantum debeatur, si osserva che la parte attrice ha richiesto, in via surrogatoria, il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti dall'assicurato - -, in Parte_2 conseguenza del sinistro oggetto di causa.
In particolare, la domanda risarcitoria in questione ha ad oggetto il danno materiale asseritamente riportato, a causa dell'incidente del 01.04.2022 in parola, dall'autovettura
Bmw 5, targata TUT2030E, di proprietà di ed, in tale Parte_2 occasione, condotta da Persona_1
14 Ciò precisato, è bene, innanzitutto, evidenziare che, in base alle fotografie ed alla ulteriore documentazione prodotta dalla parte attrice (cfr. all.ti n. 3 e 4 all'atto di citazione, tradotti in lingua italiana al doc. 20 allegato alla memoria istruttoria n. 3 di parte attrice), nonché alla luce della c.t.u., risulta accertato che l'autovettura Bmw 5 in questione, in conseguenza del sinistro in oggetto, abbia riportato dei danni materiali.
In particolare, dalla lettura della c.t.u. tecnico-dinamica depositata in data
06.09.2024, emerge che l'autoveicolo Bmw 5 targato TUT2030E, a causa dell'incidente del 01.04.2022 in oggetto, ha riportato dei danni materiali alle seguenti componenti:
“(…) parafango anteriore destro (…); paraurti anteriore (…); fanale anteriore dx (…); cerchio della ruota anteriore dx (…)” (cfr. pag. 6 e 7 della c.t.u.).
Nello specifico, l'ing. quanto al parafango anteriore destro, ha precisato che Per_2 lo stesso risulta “(…) ammaccato ed abraso su la parte terminale in prossimità del faro
(…)”; mentre, in relazione al paraurti anteriore, ha specificato che “(…) in prossimità del faro anteriore dx, presenta un'abrasione mentre (…) non si percepisce la presenza di un'ammaccatura (…)” (cfr. pag. 6 e 7 della c.t.u. depositata in data 06.09.2024).
Per quanto riguarda il fanale anteriore destro, dalla lettura della c.t.u., è possibile evincere che lo stesso “(…) risulta graffiato, in modo compatibile con le a abrasioni su gli altri componenti (…)” (cfr. pag. 7 della c.t.u.).
Relativamente, invece, al cerchio della ruota anteriore destra, il c.t.u. ha accertato che
“(…) presenta tracce di gommatura, da rimuovere, sul bordo esterno compatibile lo sfregamento della ruota posteriore sinistra sx. del veicolo Ford (…)” (cfr. pag. 7 della c.t.u. depositata in data 06.09.2024).
Per quanto concerne, poi, il c.d. quantum di detto danno patrimoniale, si rileva che, nel caso in esame, la parte attrice ha richiesto espressamente la reintegrazione in forma specifica, quantificando i danni patrimoniali riportati dal veicolo in questione nell'importo di euro 21.027,37 (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).
All'uopo, è bene, tuttavia, evidenziare che la domanda risarcitoria in oggetto non può essere integralmente accolta, atteso che la richiesta formulata dalla parte non appare congrua, alla luce della natura e della entità dei danni materiali al mezzo, come accertati e quantificati dal c.t.u., nella propria relazione depositata in data 06.09.2024.
Invero, dalla lettura della c.t.u., emerge chiaramente che “(…) il danno accertato
(…) è molto minore di quello richiesto in atti dal Ricorrente (…)” (cfr. pag. 7 della
15 c.t.u. depositata in data 06.09.2024).
Ed infatti, in base a quanto accertato dal c.t.u., l'entità dei danni materiali riportati dall'autovettura Bmw 5, targata TUT2030E, a causa del sinistro in parola, risulta quantificabile nel minor importo di euro 1.709,00.
In particolare, il c.t.u., ing. alle pag. n. 6 e n. 7 della propria relazione, Persona_2 ha, dapprima, provveduto ad individuare tutti gli interventi necessari per la riparazione del mezzo, con specifico riferimento a ciascuna componente del veicolo rimasta danneggiata nel sinistro in oggetto;
successivamente, ha provveduto a quantificare i costi dei singoli interventi necessari.
Segnatamente, in relazione al “(…) parafango anteriore destro (…)”, il c.t.u., dopo aver accertato che lo stesso “(…) occorre ripararlo o sostituirlo, in entrambi i casi occorre lo smontaggio e la verniciatura (…)”, ha rilevato che “(…) si individua la necessità della sostituzione trattandosi di un componente in alluminio incompatibile con le lavorazioni e riprese per deformazione plastica (…)” (cfr. pag. 7 della c.t.u. depositata in data 06.09.2024).
In ordine alla suddetta componente del mezzo, il c.t.u. ha, dunque, quantificato il
“(…) costo del componente di ricambio comprensivo di IVA (…)” nella somma di “(…) euro 437,00 (…)” ed i “(…) lavori individuati: smontaggio verniciatura e montaggio, costo budget stimato, compreso IVA (…)” nell'importo di “(…) euro 320,00 (…)” (cfr.- pag. 8 della c.t.u. medesima).
Inoltre, relativamente al “(…) paraurti anteriore (…)”, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver ribadito che “(…) in prossimità del faro anteriore dx, presenta un'abrasione mentre (…) non si percepisce la presenza di un'ammaccatura (…)”, ha, dapprima, individuato i lavori necessari per la riparazione in “(…) smontaggio verniciatura e rimontaggio (…)” ed ha, poi, provveduto a determinarne il costo nell'importo “(…) compreso IVA, di euro 450,00 (…)” (cfr. pag. 8 della c.t.u. depositata in data 06.09.2024).
Per quanto concerne il “(…) fanale anteriore dx (…)”, dalla lettura della c.t.u., si evince “(…) la necessità del ripristino della lente del fanale senza escludere la sostituzione (…)” ed il relativo “(…) costo budget stimato dell'intervento sulla lente
(…)” risulta stimato nell'importo di “(…) euro 250,00 compreso IVA (…)” (cfr. pag. 8 della c.t.u.).
16 In relazione, poi, al “(…) cerchio della ruota anteriore dx (…)”, il c.t.u. ha indicato in “(…) un'azione di pulitura e lucidatura (…)” l'intervento di riparazione necessario ed ha quantificato il suddetto intervento “(…) in euro, compreso IVA, 120,00 (…)” (cfr. pag. 8 della c.t.u.).
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver rilevato che “(…) si aggiungono Test diagnostici dell'assetto del veicolo e della strumentazione smontata e rimontata delle parti del veicolo prima e dopo i lavori eseguiti, costo budget stimato in euro 132,00
(…)”, ha, dunque, concluso che “(…) la stima budget totale del costo per gli interventi accertabili è pari ad euro 1.709,00 (…)” (cfr. pag. 7 della c.t.u. depositata in data
06.09.2024).
Inoltre, l'ing. da un lato, ha precisato che “(…) è parere di questo Persona_2
CTU (…) che il preventivo (doc. 3) riguardi la gamma dei possibili interventi per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di un impatto e quindi in linea di principio applicabile al veicolo se supportati dai risultati dei test su banco e della strumentazione menzionati ma, nel caso in esame, non esplicitati da evidenze (…)”; dall'altro lato, ha specificato che “(…) l'impatto, data la modesta entità delle deformazioni della carrozzeria, risulta poco più di un contatto con bassa energia cinetica corrispondente ad una altrettanto bassa velocità relativa (…)” (cfr. pag. 8 della c.t.u.).
Dunque, il c.t.u. ha concluso che “(…) l'entità dei danni accertati da questo CTU, per quanto si possa desumere dalla documentazione è stimato in euro 1.709,00 (…)” ed ha ulteriormente ribadito che “(…) secondo questo CTU la richiesta della parte attrice non è congrua con i danni accertabili in questa sede (…)” (cfr. pag. della c.t.u. depositata in data 06.09.2024).
Poiché le conclusioni a cui è giunto il c.t.u., anche in punto di quantificazione del danno patrimoniale al mezzo, appaiono il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente – che non risulta, peraltro, in alcun modo scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p. -, va da sé che dette conclusioni possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
Pertanto, alla luce della c.t.u., il danno patrimoniale riportato dall'autovettura Bmw 5 in questione, a causa dell'incidente in questione, appare quantificabile nella somma di euro 1.709,00.
17 Andando, poi, a calcolare la rivalutazione monetaria sulla predetta somma - secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo -, si ottiene l'importo di euro 1.727,80. Parte
Di conseguenza, il danno patrimoniale riportato dall'autoveicolo assicurato 5, targato TUT2030E - di proprietà - in conseguenza del sinistro Parte_2 oggetto di causa, ammonta alla complessiva somma, rivalutata, pari ad euro 1.727,80, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione.
A questo punto, accertato che il danno patrimoniale complessivo riportato dall'autoveicolo Bmw 5 in questione, in relazione al sinistro per cui è causa, deve essere quantificato nell'importo di euro 1.727,80, deve rilevarsi che il presente giudizio ha ad oggetto l'azione surrogatoria esercitata dalla parte attrice, ai sensi del paragrafo 86 della
Legge sulle Assicurazioni Germaniche.
4. L'azione surrogatoria esercitata dalla parte attrice, ai sensi del paragrafo 86 della
Legge sulle Assicurazioni Germaniche
In particolare, si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto l'azione surrogatoria esercitata, ai sensi del paragrafo 86 della Legge sulle Assicurazioni Germaniche, dalla
Compagnia Assicurativa attrice, la quale ha dedotto di aver già corrisposto al proprio assicurato - -, un importo di euro 20.727,37, a titolo di danno Parte_2 patrimoniale riportato dall'autovettura assicurata – ovvero il veicolo Bmw 5 targato
TUT2030E -, in conseguenza del sinistro stradale in oggetto.
A tal proposito, è bene evidenziare che, come precisato dalla giurisprudenza di merito (cfr. tra le altre, Tribunale di Bolzano, Sentenza n. 1303 del 17.12.2015; Giudice di Pace di Bressanone, Sentenza n. 4/2015), l'azione surrogatoria promossa dall'ente assicurativo tedesco - nei confronti del terzo danneggiante -, per il danno subito dal proprio assicurato sul territorio italiano, trova il suo fondamento nell'art. 85 del
Regolamento CE n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, secondo cui “(…) se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro
Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo,
18 tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente: a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro (…)”.
In altri termini, in base a quanto stabilito dalla predetta norma comunitaria, direttamente applicabile all'interno del nostro ordinamento giuridico - in quanto trattasi di un regolamento europeo, ovvero di un atto giuridico vincolante, non solo nei riguardi degli Stati membri, ma anche (in via diretta) nei confronti dei cittadini degli Stati medesimi -, il rapporto contrattuale fra ente assicuratore tedesco ed assicurato è disciplinato dal diritto sostanziale tedesco.
Ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'azione surrogatoria sia esercitata da una
Compagnia Assicurativa tedesca - in relazione ad un sinistro occorso al proprio assicurato in -, mentre, in tema di accertamento della responsabilità del sinistro, CP_1 trova applicazione la disciplina prevista dall'ordinamento giuridico italiano, viceversa,
l'azione di surroga, ai sensi dell'art. 85 del Regolamento comunitario n. 883/2004, risulta disciplinata dal diritto materiale tedesco ed, in particolare, dal paragrafo 86, punto 1), della Legge sulle Assicurazioni Germaniche, rubricato “(…) Surrogazione nel diritto al risarcimento (…)”.
All'uopo, deve, in particolare, rilevarsi, che il paragrafo 86, punto 1), comma primo, di detta Legge sulle Assicurazioni Germaniche, riconosce espressamente il diritto di surroga dell'assicuratore, nei confronti del terzo danneggiante, per le somme corrisposte al proprio assicurato, a causa dell'evento dannoso in oggetto.
Pertanto, come chiarito dal Tribunale di Bolzano, nella Sentenza n. 1303 del
17.12.2015, “(…) in conformità al principio di riconoscimento sancito dalla norma comunitaria direttamente applicabile, l'ordinamento italiano riconosce il diritto di surroga dell'ente assicuratore tedesco nei diritti vantati dal danneggiato assicurato nei confronti del terzo responsabile del danno (…)” e la suddetta azione surrogatoria risulta disciplinata dal paragrafo 86 della Legge sulle Assicurazioni Germaniche.
Ciò precisato, passando ad affrontare la fattispecie in esame, poiché risulta pacifico tra le parti ed anche documentato (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione, tradotto in lingua italiana al doc. 20 all.to alla memoria istruttoria n. 1 di parte attrice) che l'azione di surroga è stata esercitata da una Compagnia assicurativa tedesca, va da sé che, in virtù
19 di quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento CE n. 883/2004, nel caso de quo, deve trovare applicazione il paragrafo 86, punto 1) della Legge sulle Assicurazioni
Germaniche.
In particolare, si osserva che il paragrafo 86, punto 1), di detta Legge sulle
Assicurazioni Germaniche, al comma primo, stabilisce che “(…) quando ha provveduto al pagamento dell'indennizzo, l'assicuratore si surroga nel diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato nei confronti di un terzo (…)”.
Dunque, come precisato dalla giurisprudenza di merito già citata in precedenza (cfr. tra le altre, Tribunale di Bolzano, Sentenza n. 1303 del 17.12.2015; Giudice di Pace di
Bressanone, Sentenza n. 4/2015), da una semplice lettura della norma in questione, emerge chiaramente che, ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria da parte dell'assicuratore, ai sensi del paragrafo 86, punto 1) della Legge sulle Assicurazioni
Germaniche, sono necessari i seguenti presupposti:
A) che l'assicurato sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del terzo responsabile;
B) che l'assicuratore abbia già provveduto al pagamento, in favore del proprio assicurato, di un indennizzo, in relazione al medesimo evento dannoso;
C) che l'assicuratore abbia manifestato la propria volontà di surrogarsi nel diritto risarcitorio vantato dal proprio assicurato.
Ebbene, nel caso in esame, risultano sussistenti tutti e tre i requisiti necessari ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria da parte dell'assicuratore, in base al paragrafo 86, punto 1) della Legge sulle Assicurazioni Germaniche.
In particolare, deve, primariamente, rilevarsi che, nel corso del presente giudizio, è stata accertata la titolarità, da parte dell'assicurato di un diritto Parte_2 risarcitorio nei confronti dei convenuti (requisito sub. A) e, segnatamente, del diritto dell'assicurato a vedersi risarcito, da parte dei convenuti, per il danno materiale riportato dall'autovettura BMW 5 di sua proprietà, in conseguenza del sinistro del
01.04.2022 per cui è causa.
Per quanto concerne, poi, il requisito sub. B), la parte attrice, tramite la documentazione prodotta nel corso del giudizio (cfr. in particolare, all.ti n. 5 e 6 all'atto di citazione, tradotto in lingua italiana al doc. 20 allegato alla memoria istruttoria n. 1 di parte attrice), ha dimostrato anche di aver già provveduto al pagamento, in favore del
20 proprio assicurato, di un indennizzo, in relazione al sinistro del 01.04.2022 per cui è causa.
Nello specifico, dalla documentazione allegata dall'attrice, emerge, innanzitutto, che, all'epoca del sinistro, l'autovettura Bmw 5, targata TUT2030E, in parola, risultava assicurata con la Compagnia Assicurativa attrice, in virtù della polizza assicurativa n. V
60 551 100/011 (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione, tradotto in lingua italiana al doc. 20 allegato alla memoria istruttoria n. 1 di parte attrice), stipulata anche con garanzia accessoria c.d. kasko.
Inoltre, dalla lettura della comunicazione inoltrata dalla Compagnia attrice in data
26.04.2022 (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione, tradotto in lingua italiana al doc. 20 allegato alla memoria istruttoria n. 1 di parte attrice), emerge che quest'ultima, sulla base della predetta polizza kasko - stipulata in relazione al veicolo Bmw 5 in oggetto-, ha corrisposto al proprio assicurato a mezzo di bonifico Parte_2 bancario, l'importo di euro 20.727,37, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dall'autovettura Bmw 5 in questione, in conseguenza del sinistro stradale del
01.04.2022 per cui è causa.
Peraltro, la predetta circostanza, oltre ad essere documentalmente provata, non risulta neppure espressamente e puntualmente contestata da parte della convenuta costituita.
Ed infatti, non ha contestato, in maniera espressa, puntuale e Controparte_1 specifica, quanto riportato a pag. 2 dell'atto di citazione, ovvero che “(…) la
[...]
in virtù della polizza casco (doc. 5), Controparte_9 detraendo la franchigia contrattuale di Euro 300,00, ha indennizzato il proprio assicurato con un importo di Euro 20.727,37, giusta lettera Parte_1
Ordinariat di data 26.04.2022 (doc. 6) Parte_1 Controparte_10
(…)”.
A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza
21 esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021).
L'onere di contestazione specifica è stato, poi, recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021; Cass. Civ.,
Sentenza n. 15107/2004).
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze non contestate di cui sopra – oltre che documentalmente provate - devono considerarsi anche pacifiche tra le parti costituite (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Infine, nel caso in esame, deve ritenersi sussistente anche il presupposto sub. C), atteso che, attraverso la documentazione allegata all'atto di citazione (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione, tradotto in lingua italiana al doc. 20 allegato alla memoria istruttoria n. 1 di parte attrice), risulta documentalmente provato che la Compagnia di
Assicurazioni attrice abbia manifestato la propria volontà di surrogarsi all'assicurato, nell'esercizio dell'azione risarcitoria vantata dal proprio assicurato, in relazione all'incidente stradale in oggetto.
Pertanto, in base alla documentazione prodotta dalla parte attrice (cfr. all.ti n. 5 e 6 all'atto di citazione, tradotto in lingua italiana al doc. 20 allegato alla memoria istruttoria n. 1 di parte attrice) ed alla luce di quanto riferito, deve ritenersi che, nel caso in esame, sussistano tutti e tre i presupposti necessari ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria da parte della Compagnia di Assicurazione, ai sensi del paragrafo 86, punto
1) della Legge sulle Assicurazioni Germaniche.
Inoltre, si osserva che, come emerge dal chiaro tenore letterale della disposizione normativa in questione, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, soltanto nei limiti della somma effettivamente corrisposta al proprio assicurato.
A tal proposito, relativamente alla fattispecie in esame, occorre evidenziare che, dalla disamina della documentazione prodotta dalla parte attrice (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione, tradotto in lingua italiana al doc. 20 allegato alla memoria istruttoria n. 1 di parte attrice), risulta provato che la Compagnia Assicurativa attrice, in relazione al sinistro oggetto di causa, ha già liquidato, in favore del proprio assicurato Parte_2
il complessivo importo di euro 20.727,37.
[...]
Pertanto, poiché, nel presente giudizio, il danno patrimoniale riportato
22 dall'autovettura assicurata BMW 5, targata TÜT2030E, è stato quantificato nel minor importo di euro 1.727,80 - e, dunque, un importo di ammontare non superiore alla somma già corrisposta dalla Compagnia attrice al proprio assicurato -, va da sé che la parte attrice, ai sensi del paragrafo 86, punto 1) della Legge sulle Assicurazioni
Germaniche, ha diritto a vedersi liquidato integralmente l'importo di euro 1.727,80.
In definitiva, accertato, da un lato, che il danno patrimoniale riportato dal mezzo assicurato, a causa del sinistro in parola, deve essere quantificato nell'importo di euro
1.727,80 e, dall'altro lato, che la parte attrice, in relazione al sinistro in oggetto, ha già erogato all'assicurato il maggior importo di euro 20.727,37, Parte_2 per l'effetto, ai sensi del paragrafo 86, punto 1) della Legge sulle Assicurazioni
Germaniche, non resta che condannare – quale Compagnia di Controparte_1
Assicurazioni presso la quale l'autovettura Ford targata EX006LC in questione era assicurata, per la r.c.a., all'epoca del sinistro – e – quale Controparte_2 proprietario della predetta autovettura Ford -, al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo, già rivalutato, di euro Parte_1
1.727,80 (corrispondente al danno patrimoniale accertato in questa sede), oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. e dei limiti in cui la domanda è stata accolta – come segue:
- quanto alla procedura di negoziazione assistita instaurata ante causam, in euro 284,00 per la fase di attivazione;
- quanto alla procedura di mediazione delegata, in euro 284,00 per la fase di attivazione;
- quanto al presente giudizio, in euro 425,00 per la fase di studio della controversia;
euro 425,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 851,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 851,00 per la fase decisionale.
Per quanto concerne, poi, la richiesta di parte attrice di vedersi rimborsate - da parte della convenuta – le spese dalla medesima sostenute relativamente alla procedura di
23 mediazione, deve evidenziarsi che la Suprema Corte (cfr. tra le altre, Sez. III Civ.,
Sentenza del 14 maggio 2019, n. 12712) ha precisato che la liquidazione delle spese di lite deve ricomprendere anche quelle sostenute dalla parte relativamente alla procedura di mediazione, atteso che l'art. 91, comma primo, c.p.c. prevede che il Giudice, in applicazione del principio della soccombenza, debba condannare “(…) la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte (…)”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, nella medesima pronuncia, ha ulteriormente chiarito che la parte risultata vittoriosa nel successivo giudizio di merito, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., relativamente alla procedura di mediazione, ha diritto a vedersi rimborsate, sia le spese sostenute per la propria assistenza legale in tale fase, sia gli esborsi relativi a detta procedura, precisando, altresì, che il mancato rimborso di questi ultimi esborsi può essere giustificato solo da “(…) gravi ed eccezionali ragioni
(…)”.
Pertanto, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, nella fattispecie in esame, si è ritenuto opportuno liquidare – come in dispositivo - alla parte attrice
(vittoriosa) a titolo di spese relative alla procedura di mediazione (cfr. all.to alla nota di trattazione scritta depositata da parte attrice in data 26.05.2025), non solo il compenso professionale ma anche le spese vive.
Inoltre, in punto di liquidazione delle competenze professionali, a parere di questo
Giudice unico, deve trovare applicazione il D.M. . n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre
2022), il quale all'art. 6 stabilisce che “(…) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (…)” ; che, infatti - seppur con riferimento al passaggio tra il D.M.
140/2012 e il D.M. n. 55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in esame)-, la Suprema Corte ha affermato che “(…) in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (…)” (così Cass. 19989/2021; cfr., altresì, in tal senso, Cass.
SS UU n. 17405/2012).
24 Infine, devono essere poste definitivamente a carico di e Controparte_1
in solido tra di loro, le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del Controparte_2 giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di Parte_1
e di ogni diversa domanda Controparte_1 Controparte_2 ed eccezione disattesa, così provvede, nella contumacia di CP_2
[...]
1. rigetta l'eccezione preliminare di asserita nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla parte convenuta, ex artt. 163, comma terzo, e 164, comma quarto, c.p.c.;
2. dichiara che il sinistro stradale del 01.04.2022 in oggetto si è verificato per colpa esclusiva di , conducente dell'autovettura Ford, targata Controparte_3
EX006LC, per cui è causa;
Parte
3. dichiara che il danno patrimoniale riportato dall'autoveicolo assicurato 5, targato TUT2030E - di proprietà -, in conseguenza Parte_2 del sinistro oggetto di causa, ammonta alla complessiva somma, già rivalutata, pari ad euro 1.727,80, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione;
4. dichiara, altresì, che Parte_1 in relazione al sinistro in oggetto, ha già erogato all'assicurato
[...]
, a titolo di danni patrimoniali riportati dal veicolo Parte_2 assicurato – ossia l'autovettura BMW 5 targata TÜT2030E - l'importo complessivo di euro 20.727,37;
5. per l'effetto, ai sensi del paragrafo 86, punto 1) della Legge sulle Assicurazioni
Germaniche, condanna – quale Compagnia di Controparte_1
Assicurazioni presso la quale l'autovettura Ford targata EX006LC in questione era assicurata, per la r.c.a., all'epoca del sinistro – e – quale Controparte_2 proprietario della predetta autovettura Ford -, al pagamento, in favore di
[...] dell'importo, già Parte_1 rivalutato, di euro 1.727,80 (corrispondente al danno patrimoniale accertato in questa
25 sede), oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
6. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
7. condanna e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 di loro, a rimborsare a Parte_1 le spese di lite, che si liquidano: - quanto alla procedura di
[...] negoziazione assistita, in euro 284,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa se dovute;
- quanto alla procedura di mediazione delegata, in euro
48,80 per spese ed euro 284,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa se dovute;
- quanto al presente giudizio, in euro 264,00 per spese ed euro 2.552,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cap come per legge;
8. pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra di loro, le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio.
Arezzo, 24.06.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
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