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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/12/2024, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 1658/2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
P.VA , rappresentata Parte_1 P.VA_1
e difesa dall'Avv. Nicola Carboni, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
Email_1
OPPONENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Francesco Ruju ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari,
Piazza Fiume n. 4;
OPPOSTO
OGGETTO: retribuzione e competenze fine rapporto
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
10.12.2021, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo di questo Tribunale, n. 599 del 12 novembre 2021, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.555,43, oltre € 681,00 per compensi professionali ed € 118,50 per spese vive, a titolo di TFR, quattro mensilità di retribuzione non corrisposte ed indennità sostitutiva ex fest. e rol non goduti, in relazione al rapporto di lavoro svoltosi dal
16.4.2018 al 31.7.2021.
2. Nel merito, parte opponente ha eccepito di aver già emesso in favore del sig. CP_1 tutti i cedolini relativi al TFR e l'ultima busta paga con i calcoli aggiornati di quanto di spettanza del dipendente e di aver versato, complessivamente, la somma di € 9.036,70; ha contestato, inoltre, la quantificazione delle spese legali liquidate in sede monitoria (€
681,00), in quanto, a suo dire, al di sopra dei parametri medi stabiliti rispetto allo scaglione relativo al valore della causa, nonché delle spese vive per € 118,50, a fronte della richiesta di € 59,25.
3. L'opponente ha, quindi, domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642
c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendo i gravi motivi sopra specificati ed alla luce dei pagamenti effettuati, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto anche inaudita altera parte;
- nel merito, dichiarare nullo e, comunque, privo di efficacia il decreto opposto e, per
l'effetto, revocarlo per non essere dovute le somme ivi indicate, per tutte le ragioni esposte;
- con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfetario ed oneri di legge.”
4. Ha resistito in giudizio Quest'ultimo, pur riconoscendo l'avvenuto Controparte_1 pagamento, da parte dell'opponente, di quanto dovuto a titolo di retribuzioni non corrisposte (riferite alle mensilità di aprile, maggio, giugno 2021) e del saldo del TFR, ha rassegnato le conclusioni che seguono:
1.in via istruttoria, ordinare alla UI RA Arredamenti S.a.s. di BE RA & C.
l'esibizione della prova di invio/ricevimento delle comunicazioni r.a.r. trasmesse in data
13, 14 e 15 luglio 2021;
2. rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo D.I.
n. 599/21 (di cui R.G. 1658/2021) emesso dal Tribunale Civile di Sassari – Sez. Lavoro in data 10/11/2021;
3. ricorrendone i presupposti, condannare l'Opponente al risarcimento ex art. 96 c.p.c.;
4. in ogni caso, con vittoria di spese, secondo i parametri di legge”.
5. Nelle successive note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte opposta ha precisato le conclusioni nella seguente maniera:
“
1. rigettare l'opposizione proposta, con conferma del Decreto Ingiuntivo D.I. n. 599/21
(di cui R.G. 1658/2021) emesso dal Tribunale Civile di Sassari – Sez. Lavoro in data
2 10/11/2021 e, per l'effetto, tenuto conto dell'avvenuto pagamento del debito per sorte capitale, condannare l'opponente al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, da calcolarsi dal momento della maturazione del credito e fino all'effettivo soddisfo, così come intimato in decreto, oltre alle spese ivi liquidate;
2. ricorrendone i presupposti, condannare l'Opponente al risarcimento ex art. 96 c.p.c.;
3. in ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio, secondo i parametri di legge”.
6. Mutata la persona del giudice e istruita la causa solo documentalmente, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
7. Anzitutto, si osserva che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al pagamento della sorte capitale di cui al credito rivendicato dal lavoratore, per quanto riconosciuto da quest'ultimo nella memoria di costituzione, nei verbali di udienza e nelle note scritte depositate in data 11 novembre 2024, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
8. Residua, dunque, il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria rispetto al capitale versato dalla parte opponente, avendo il creditore insistito per la corresponsione degli stessi e non ancora liquidati, dalla data di scadenza delle obbligazioni al saldo.
9. Quanto alle spese processuali, va valorizzata la condotta tenuta dalle parti. Si osserva anzitutto che alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (10.10.2021), alcun pagamento, neanche in acconto, delle spettanze oggetto del giudizio era stato effettuato dalla sicché, il lavoratore ha Parte_1
presentato il ricorso per decreto ingiuntivo.
10. Nelle more dell'emissione del decreto, avvenuta il 12.11.2021, la parte opponente ha versato spontaneamente l'importo netto di € 2.400,00 a titolo di acconto sul TFR, in data
19.10.2021 e 10.11.2021 (docs. 26 e 27 fasc. ricorrente).
11. La restante parte dell'importo dovuto è stata invece liquidata in data 7.12.2021 (doc. 1A fasc. ricorrente), e pertanto successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo
(18.11.2021).
12. Né, peraltro, contrariamente a quanto rivendicato dalla parte opponente, era intervenuto alcun accordo in ordine alla corresponsione rateale del trattamento di fine rapporto, circostanza negata dalla parte opposta e non provata da parte del debitore.
3 13. Ne deriva che alcun abuso processuale o violazione della buona fede può imputarsi al lavoratore creditore, avendo agito in sede monitoria allorché il debitore non aveva ancora iniziato l'adempimento spontaneo dell'obbligazione, e persistendo altresì l'interesse alla liquidazione dell'intero importo successivamente ai due acconti versati dal datore.
14. In ogni eventualità, la condotta serbata da parte della Parte_1
che ha provveduto a corrispondere i due anticipi sul
[...]
trattamento di fine rapporto prima della notificazione del decreto ingiuntivo, e che ha comunque versato la differenza a titolo di sorte capitale venti giorni dopo la notifica del titolo esecutivo, giustifica la compensazione delle spese in misura della metà; per il resto, queste ultime vengono poste in capo all'opponente, soccombente nel merito.
15. La liquidazione delle spese afferisce sia a quelle del presente giudizio di opposizione sia a quelle del giudizio monitorio, attesa la revoca del titolo esecutivo;
relativamente a queste ultime, si evidenzia che in fase monitoria il giudice ha determinato le spese processuali in misura di € 681,00, importo che si colloca tra i valori minimi (€ 270,00) e massimi (€
972,00) previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. 55 del 2014.
16. Sul punto si osserva che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m.
n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo
(Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 14198 del 05/05/2022; Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 89 del 07/01/2021).
17. Ne consegue quindi l'infondatezza della doglianza articolata dalla parte ricorrente.
18. Altrettanto da respingere è la censura relativa alla liquidazione delle spese vive, posto che per lo scaglione di riferimento, il combinato disposto dei commi 1 lett. c) e 3 dell'art. 13
D.P.R. 115/2002 stabilisce il pagamento dell'importo di € 118,50 a titolo di contributo unificato.
19. Ne deriva che le spese processuali, liquidate sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, sono determinate in complessivi
4 1.690,50 (rispettivamente € 340,50 per la fase monitoria ed € 1.350,00 per il giudizio di opposizione, già compensati per la metà), oltre al rimborso di € 118,50 versato dal sig.
titolo di contributo unificato. CP_1
20. Non sussistono invece i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 96 c.p.c. richiesta dalla parte opposta.
21. La causa va, pertanto decisa come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al pagamento dell'importo in sorte capitale di cui al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro,
n. 599 del 12/11/2021 e, per l'effetto, revoca quest'ultimo;
− condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta degli interessi e della rivalutazione monetaria sull'importo corrisposto a titolo di sorte capitale, dalla scadenza delle obbligazioni al saldo;
− dispone la compensazione delle spese processuali per la metà e, per l'effetto, condanna alla rifusione a vantaggio di Parte_1 per la restante metà, liquidate in complessivi € 118,50 per esborsi Controparte_1 ed € 1.690,50 per compensi professionali, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 11/12/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
5
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
P.VA , rappresentata Parte_1 P.VA_1
e difesa dall'Avv. Nicola Carboni, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
Email_1
OPPONENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Francesco Ruju ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari,
Piazza Fiume n. 4;
OPPOSTO
OGGETTO: retribuzione e competenze fine rapporto
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
10.12.2021, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo di questo Tribunale, n. 599 del 12 novembre 2021, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.555,43, oltre € 681,00 per compensi professionali ed € 118,50 per spese vive, a titolo di TFR, quattro mensilità di retribuzione non corrisposte ed indennità sostitutiva ex fest. e rol non goduti, in relazione al rapporto di lavoro svoltosi dal
16.4.2018 al 31.7.2021.
2. Nel merito, parte opponente ha eccepito di aver già emesso in favore del sig. CP_1 tutti i cedolini relativi al TFR e l'ultima busta paga con i calcoli aggiornati di quanto di spettanza del dipendente e di aver versato, complessivamente, la somma di € 9.036,70; ha contestato, inoltre, la quantificazione delle spese legali liquidate in sede monitoria (€
681,00), in quanto, a suo dire, al di sopra dei parametri medi stabiliti rispetto allo scaglione relativo al valore della causa, nonché delle spese vive per € 118,50, a fronte della richiesta di € 59,25.
3. L'opponente ha, quindi, domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642
c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendo i gravi motivi sopra specificati ed alla luce dei pagamenti effettuati, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto anche inaudita altera parte;
- nel merito, dichiarare nullo e, comunque, privo di efficacia il decreto opposto e, per
l'effetto, revocarlo per non essere dovute le somme ivi indicate, per tutte le ragioni esposte;
- con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfetario ed oneri di legge.”
4. Ha resistito in giudizio Quest'ultimo, pur riconoscendo l'avvenuto Controparte_1 pagamento, da parte dell'opponente, di quanto dovuto a titolo di retribuzioni non corrisposte (riferite alle mensilità di aprile, maggio, giugno 2021) e del saldo del TFR, ha rassegnato le conclusioni che seguono:
1.in via istruttoria, ordinare alla UI RA Arredamenti S.a.s. di BE RA & C.
l'esibizione della prova di invio/ricevimento delle comunicazioni r.a.r. trasmesse in data
13, 14 e 15 luglio 2021;
2. rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo D.I.
n. 599/21 (di cui R.G. 1658/2021) emesso dal Tribunale Civile di Sassari – Sez. Lavoro in data 10/11/2021;
3. ricorrendone i presupposti, condannare l'Opponente al risarcimento ex art. 96 c.p.c.;
4. in ogni caso, con vittoria di spese, secondo i parametri di legge”.
5. Nelle successive note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte opposta ha precisato le conclusioni nella seguente maniera:
“
1. rigettare l'opposizione proposta, con conferma del Decreto Ingiuntivo D.I. n. 599/21
(di cui R.G. 1658/2021) emesso dal Tribunale Civile di Sassari – Sez. Lavoro in data
2 10/11/2021 e, per l'effetto, tenuto conto dell'avvenuto pagamento del debito per sorte capitale, condannare l'opponente al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, da calcolarsi dal momento della maturazione del credito e fino all'effettivo soddisfo, così come intimato in decreto, oltre alle spese ivi liquidate;
2. ricorrendone i presupposti, condannare l'Opponente al risarcimento ex art. 96 c.p.c.;
3. in ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio, secondo i parametri di legge”.
6. Mutata la persona del giudice e istruita la causa solo documentalmente, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
7. Anzitutto, si osserva che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al pagamento della sorte capitale di cui al credito rivendicato dal lavoratore, per quanto riconosciuto da quest'ultimo nella memoria di costituzione, nei verbali di udienza e nelle note scritte depositate in data 11 novembre 2024, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
8. Residua, dunque, il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria rispetto al capitale versato dalla parte opponente, avendo il creditore insistito per la corresponsione degli stessi e non ancora liquidati, dalla data di scadenza delle obbligazioni al saldo.
9. Quanto alle spese processuali, va valorizzata la condotta tenuta dalle parti. Si osserva anzitutto che alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (10.10.2021), alcun pagamento, neanche in acconto, delle spettanze oggetto del giudizio era stato effettuato dalla sicché, il lavoratore ha Parte_1
presentato il ricorso per decreto ingiuntivo.
10. Nelle more dell'emissione del decreto, avvenuta il 12.11.2021, la parte opponente ha versato spontaneamente l'importo netto di € 2.400,00 a titolo di acconto sul TFR, in data
19.10.2021 e 10.11.2021 (docs. 26 e 27 fasc. ricorrente).
11. La restante parte dell'importo dovuto è stata invece liquidata in data 7.12.2021 (doc. 1A fasc. ricorrente), e pertanto successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo
(18.11.2021).
12. Né, peraltro, contrariamente a quanto rivendicato dalla parte opponente, era intervenuto alcun accordo in ordine alla corresponsione rateale del trattamento di fine rapporto, circostanza negata dalla parte opposta e non provata da parte del debitore.
3 13. Ne deriva che alcun abuso processuale o violazione della buona fede può imputarsi al lavoratore creditore, avendo agito in sede monitoria allorché il debitore non aveva ancora iniziato l'adempimento spontaneo dell'obbligazione, e persistendo altresì l'interesse alla liquidazione dell'intero importo successivamente ai due acconti versati dal datore.
14. In ogni eventualità, la condotta serbata da parte della Parte_1
che ha provveduto a corrispondere i due anticipi sul
[...]
trattamento di fine rapporto prima della notificazione del decreto ingiuntivo, e che ha comunque versato la differenza a titolo di sorte capitale venti giorni dopo la notifica del titolo esecutivo, giustifica la compensazione delle spese in misura della metà; per il resto, queste ultime vengono poste in capo all'opponente, soccombente nel merito.
15. La liquidazione delle spese afferisce sia a quelle del presente giudizio di opposizione sia a quelle del giudizio monitorio, attesa la revoca del titolo esecutivo;
relativamente a queste ultime, si evidenzia che in fase monitoria il giudice ha determinato le spese processuali in misura di € 681,00, importo che si colloca tra i valori minimi (€ 270,00) e massimi (€
972,00) previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. 55 del 2014.
16. Sul punto si osserva che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m.
n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo
(Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 14198 del 05/05/2022; Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 89 del 07/01/2021).
17. Ne consegue quindi l'infondatezza della doglianza articolata dalla parte ricorrente.
18. Altrettanto da respingere è la censura relativa alla liquidazione delle spese vive, posto che per lo scaglione di riferimento, il combinato disposto dei commi 1 lett. c) e 3 dell'art. 13
D.P.R. 115/2002 stabilisce il pagamento dell'importo di € 118,50 a titolo di contributo unificato.
19. Ne deriva che le spese processuali, liquidate sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, sono determinate in complessivi
4 1.690,50 (rispettivamente € 340,50 per la fase monitoria ed € 1.350,00 per il giudizio di opposizione, già compensati per la metà), oltre al rimborso di € 118,50 versato dal sig.
titolo di contributo unificato. CP_1
20. Non sussistono invece i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 96 c.p.c. richiesta dalla parte opposta.
21. La causa va, pertanto decisa come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al pagamento dell'importo in sorte capitale di cui al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro,
n. 599 del 12/11/2021 e, per l'effetto, revoca quest'ultimo;
− condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta degli interessi e della rivalutazione monetaria sull'importo corrisposto a titolo di sorte capitale, dalla scadenza delle obbligazioni al saldo;
− dispone la compensazione delle spese processuali per la metà e, per l'effetto, condanna alla rifusione a vantaggio di Parte_1 per la restante metà, liquidate in complessivi € 118,50 per esborsi Controparte_1 ed € 1.690,50 per compensi professionali, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 11/12/2024 il Giudice
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