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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/11/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1882/2024, introdotta
DA
c.f.: , in persona del l. r. p. t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Cosimo Stefanelli, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Massimo Galasso, presso cui
è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
E CONTRO
(c.f.: , in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_3 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura;
RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p. t., rappresentato CP_3 P.IVA_4
e difeso, in virtù di procura generali alle liti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'intimazione di pagamento n.
01220249002526715000, limitatamente agli avvisi di addebito ed alle cartelle CP_2 di pagamento per prescrizione;
con vittoria di spese, con attribuzione;
CP_3
PER LA RESISTENTE A.D.E.R.: dichiarare il difetto di legittimazione passiva ovvero rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite;
PER IL RESISTENTE dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
dichiarare CP_2 inammissibile il ricorso ovvero rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite;
PER IL RESISTENTE rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite;
CP_3
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.6.2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 01220249002526715/000, notificata in data
21.5.2022, con la quale l' richiedeva il Controparte_4 pagamento della somma di € 246.016,82.
Impugnava l'intimazione di pagamento relativamente ai crediti previdenziali e assistenziali, indicati nelle cartelle di pagamento n. 01220170011236706000 CP_3
(not. 25.1.2018), n. 01220180003529514000 (not. 28.7.2018), n.
01220190001120991000 (not. 14.1.2019), n. 01220200008158145000 (not.
31.5.2022), n. 01220210007538462000 (not. 3.8.2022), nonché negli avvisi d'addebito n. 31220180000686331000 (not. 7.8.2018), n. CP_2
31220190000310165000 (not. 13.6.2019), n. 31220190002704515000 (not.
14.12.2019), n. 31220190002800444000 (not. 31.12.2019), n.
31220210000196107000 (not. 16.10.2021), n. 31220210000196208000 (not.
16.10.2021), n. 31220210000196309000 (not. 16.10.2021), n.
31220220001332609000 (not. 18.10.2022), n. 31220220001332710000 (not.
18.10.2022) e n. 31220220001332811000 (not. 18.10.2022).
Eccepiva l'omessa notificazione degli avvisi e delle cartelle sopra riportate, nonché
l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall' e dall' per il decorso CP_2 CP_3 del termine quinquennale ex art. 3 co. 9 L. 335/1995, oltre che la decadenza ex art. 25
D. Lgs 46/1999.
Deduceva la nullità dell'atto opposto per difetto di motivazione e per violazione del diritto di difesa.
Tanto premesso, conveniva in giudizio e innanzi al CP_5 CP_2 CP_3
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte
2 conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
In specie, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, deducendo la propria CP_5 estraneità al procedimento, in quanto, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo era devoluta agli enti impositori.
Rappresentava l'infondatezza dell'eccezione di omessa notificazione delle cartelle di pagamento in ordine alle quali produceva i duplicati informatici degli avvisi CP_3 di consegna a mezzo CP_6
Deduceva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito per il mancato decorso del termine decennale e per l'intervento di atti interruttivi, in specie l'intimazione di pagamento n. 01220199001720839000, notificata in data 26.4.2019,
e l'intimazione di pagamento n. 01220229000576274000, notificata in data 3.3.2022.
Affermava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche per sospensione dei termini per effetto del D. L. 18/2020, del D. L. 41/2021 e del D. L. 73/2021, oltre che l'infondatezza dell'eccezione di difetto di motivazione. rappresentava l'inammissibilità dell'eccezione relativa all'omessa o irregolare CP_2 notificazione dei titoli impositivi per violazione del termine ex art. 617 c.p.c.
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione in merito alle domande e doglianze che investono l'attività dell'Agente della riscossione.
Affermava l'infondatezza dell'eccezione di omessa notificazione degli avvisi di addebito, dandone prova mediante deposito di avviso di ricevimento di lettera raccomandata a.r. e di ricevute di missive a mezzo P.E.C.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche in ragione della sospensione disposta dall'art. 68 D.L. 18/2020, conv. da L. 27/2020. affermava la regolare notificazione delle cartelle sottese all'atto impugnato. CP_3
Eccepiva lo spirare del termine di cui all'art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999, per muovere contestazioni in ordine al merito della pretesa creditoria.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, oltre che l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999, anche in ragione della notificazione a mezzo P.E.C. di 16 inviti a regolarizzare (art. 4 D.M. 30.1.2015).
Concludevano ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
3 MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare, non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo ad correttamente evocata in giudizio. CP_5
Difatti, l'agente della riscossione è il soggetto dal quale promana l'atto impugnato ed il suo coinvolgimento nel giudizio è stato ritenuto opportuno dalla ricorrente sia in considerazione delle contestazioni inerenti a vizi intrinseci dell'atto, sia ai fini della denuntiatio litis, sia ai fini dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento in ipotesi di prosecuzione dell'attività esecutiva.
Ciò posto, non può revocarsi in dubbio la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una intimazione di pagamento, qualificabile come un atto prodromico all'espropriazione forzata.
La correttezza dell'evocazione in giudizio sia degli enti creditori sia dell'agente della riscossione, ai quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto ( che per conto del titolare CP_5 conduce l'attività esecutiva.
Per di più, non può dubitarsi della paternità dell'atto impugnato, che promana dall' il che rende quest'ultima legittimata passiva nel giudizio, attenendo la CP_5 domanda alla validità di un atto proprio dell'ente riscossore.
Allo stesso modo non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo al resistente correttamente evocato in giudizio quale ente creditore. CP_2
Ne discende che è indubbia la legittimatio ad causam dell' in quanto titolare CP_2 della pretesa sostanziale dedotta in lite.
Il tutto in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti a mente dei quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
Ne deriva l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate.
2. Nel merito, occorre preliminarmente procedere alla qualificazione giuridica dell'azione intentata dal ricorrente.
In termini generali, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a)
4 opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 1 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.).
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Posto che la ricorrente società ha lamentato vizi di forma degli avvisi di addebito,
l'omessa notificazione degli atti presupposti e la prescrizione del credito, si osserva che, allorquando delle notifiche non emerga la prova in giudizio, l'azione potrà essere qualificata quale opposizione con connotati recuperatori rispetto all'opposizione al ruolo di cui all'art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999, proprio in considerazione del fatto che la mancata notificazione degli avvisi di addebito ha impedito al contribuente di promuovere le tutele di merito accordate dalla legge.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, ove alleghi l'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti e faccia valere il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'intimazione di pagamento stessa (in ragione dell'assenza di atti interruttivi), ipotesi in cui l'azione può essere proposta nel termine di 40 giorni stabilito dalla prefata disposizione e decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione opposta (Cassazione civile, sez. VI, 02/09/2020, n. 18256: “A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per
l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi
5 per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza”; Cass. n. 29294/2019; n. 22292/2019; n.
28583/2018; n. 594/2016: “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art.
3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”).
Di contro, laddove emerga la prova della notificazione dei titoli esecutivi, si produrrà
l'effetto della loro irretrattabilità e cristallizzazione nel merito, sicché l'azione potrà qualificarsi esclusivamente in termini di opposizione all'esecuzione, con rilevanza dei soli fatti impeditivi o estintivi del credito sopravvenuti alla formazione dei titoli stessi.
Ebbene, nella fattispecie, la domanda può assumere il carattere di opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria delle tutele di merito, ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, per essere l'azione stata proposta (3.6.2024) nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento (21.5.2024).
Di conseguenza, va indagato il profilo dell'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti, ai fini recuperatori, onde verificare la prova dell'avvenuta notificazione degli stessi e procedere all'esame di merito anche delle eccezioni attinenti a fatti verificatisi prima della formazione dei titoli esecutivi.
3. Quanto agli avvisi d'addebito, l'Istituto di previdenza, esclusivo soggetto competente e responsabile ai sensi dell'art. 30 D. L. 78/2010, ha fornito la prova della regolare notificazione dei 10 titoli suindicati
In specie: l'avviso di addebito n. 31220190000310165000 risulta notificato a mezzo
P.E.C. in data 13.6.2019; l'avviso di addebito n. 31220190002704515000 risulta notificato a mezzo P.E.C. in data 14.12.2019; l'avviso di addebito n.
31220190002800444000 risulta notificato a mezzo P.E.C. in data 31.12.2019; l'avviso di addebito n. 31220210000196107000 risulta notificato a mezzo P.E.C. in data
16.10.2021; l'avviso di addebito n. 31220210000196208000 risulta notificato a mezzo
P.E.C. in data 16.10.2021; l'avviso di addebito n. 31220210000196309000 risulta notificato a mezzo P.E.C. in data 16.10.2021; l'avviso di addebito n.
31220220001332609000 risulta notificato a mezzo P.E.C. in data 18.10.2022; l'avviso di addebito n. 31220220001332710000 risulta notificato a mezzo P.E.C. in data
18.10.2022; l'avviso di addebito n. 31220220001332811000 risulta notificato a mezzo
6 P.E.C. in data 18.10.2022.
A riguardo, nessuna contestazione è stata mossa da parte ricorrente, che, invece, ha contestato la validità della notificazione dell'avviso di addebito n.
31220180000686331000, eseguita a mezzo del servizio postale in data 7.8.2018, con consegna di lettera raccomandata a.r. da parte dell'agente postale, come da avviso di ricevimento in atti.
Sul punto, occorre osservare che l'ente impositore e l'agente della riscossione possono avvalersi della notificazione postale in via diretta, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, come modificato dall'art. 12 D. Lgs. 46/1999 ed in forza del richiamo contenuto nell'art. 18 D. Lgs. 46/1999, con possibilità di consegna del plico a soggetti diversi dal destinatario, purché abilitati ai sensi del regolamento postale (art. 32 D.M. 9.4.2001), senza necessità di comunicazione di avvenuta notificazione (C.A.N.) poiché non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.
139 e 7 co. 5 L. 890/1982 (Cassazione civile, sez. lav., 19/07/2018, n. 19270: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del
d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella…”; Cassazione civile, 10/07/2023, n. 19576: “La notifica della cartella esattoriale eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo del servizio postale si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nell'avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella”; Corte
d'appello di Roma, sez. lav., 09/10/2020, n. 1800: “In tema di notifiche delle cartelle esattoriali alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982”).
In ipotesi di mancata consegna per assenza di persona abilitata alla ricezione, ed in caso di deposito del plico presso l'ufficio postale con termine per il ritiro, il procedimento notificatorio non può essere ritenuto valido in assenza di prova dell'invio dell'avviso di giacenza (Tribunale di Roma, sez. III, 25/06/2020, n. 3742: “L'art. 12 D. Lgs. 46/1999, in tema di notifica delle cartelle di pagamento, nel sostituire integralmente il comma 1 dell'art. 26 del D.P.R 602/1973, prevede che la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma;
ciò porta quindi ad escludere che la notifica possa perfezionarsi in questi casi per compiuta giacenza, in assenza di consegna dell'atto al destinatario o ad altro soggetto legittimato a riceverlo. In sostanza la notifica segue sì le regole ordinarie in tema di comunicazioni a mezzo posta, con raccomandata a/r, con la limitazione però costituita dal perfezionamento della notifica solo in caso di ricezione da parte del destinatario o di alcuna delle persone a ciò legittimate, secondo il regolamento postale, in difetto dovendo trovare applicazione le disposizioni per la irreperibilità cd. relativa del destinatario, di cui sopra. In mancanza quindi della consegna a mani proprie o a soggetti legittimati a ricevere l'atto e in mancanza dell'attivazione degli ulteriori adempimenti per le notifiche agli irreperibili, anche le suddette notifiche degli avvisi
7 di addebito, esitate con la compiuta giacenza, non possono essere ritenute regolari”; Tribunale di Roma, sez. lav.,
19/10/2020, n. 6499: “In tema di cartella esattoriale, non può ritenersi idonea la notifica della stessa effettuata a seguito di compiuta giacenza in assenza di prova della spedizione della raccomandata con la quale è dato avviso di deposito dell'atto, con conseguente estinzione del relativo credito contributivo per decorso del termine di prescrizione quinquennale”).
Nell'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario della spedizione postale, che si verifica quando il destinatario stesso risulti presso l'indirizzo indicato, ma non vengano rinvenuti né il destinatario stesso né altre persone abilitate alla ricezione, risulta necessaria la prova dell'invio di una raccomandata informativa, analoga alla comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), come a chiare lettere affermato dalla
Suprema Corte (Cassazione civile, sez. lav., 03/11/2017, n. 26165: “Nei casi di irreperibilità relativa (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), è applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale, per quanto non regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c. cui anche rinvia l'alinea del 1° comma dell'art. 60 d.p.r. n. 60 del 1973”).
Infatti, l'art. 26 citato è stato investito da declaratoria d'incostituzionalità con sentenza
C. Cost. n. 258/2012, a seguito di cui la spedizione postale, in caso d'irreperibilità relativa, soggiace all'art. 140 c.p.c., e, dunque, si perfeziona con la prova della C.A.D.
In assenza di prova di detto adempimento, di cui va dato compiutamente atto da parte dell'agente postale, la notifica è nulla (Cassazione civile, sez. VI, 5 giugno 2020, n.
10672: “La notificazione ex art. 140 c.p.c. è nulla in caso di mancato rinvenimento dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione del destinatario ed omesso recapito dell'avviso raccomandato inerente al deposito dell'atto presso la casa del comune”; Cassazione civile, 30/01/2019, n. 2683: “L'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso a casa comunale deve recare l'annotazione, da parte dell'agente postale, dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale”; Cassazione civile, sez. II, 14 luglio 2021, n. 20074: “…la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. può dirsi perfezionata non solo con l'avvenuta allegazione della spedizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell'avvenuto deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, ma
è necessario che dall'avviso di ricevimento si evinca che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario”).
4. Nella fattispecie, non si è verificata alcuna ipotesi di irreperibilità (assoluta o relativa) del destinatario della missiva postale, che è stata consegnata dall'agente postale a soggetto dichiaratosi abilitato alla ricezione.
Né rileva la mancata indicazione della qualità personale dell'accipiens, giacché la stessa esecuzione della consegna postale nelle sue mani postula che egli abbia dichiarato, all'agente postale, di essere abilitato a riceverla, e posto che l'agente postale stesso non è tenuto a riportare tale dichiarazione nell'avviso di ricevimento.
In merito, si rileva che la valenza probatoria delle attestazioni compiute dall'agente postale, in ordine alle notificazioni compiute con tale modalità, non può essere messa
8 in discussione con un mero disconoscimento, in assenza di querela di falso, attesa la natura del loro autore, quale soggetto incaricato di pubblico servizio (Cass. civ., sez. II,
n. 3.6.2019, n. 15108: “In materia di notificazione eseguita dall'agente postale, la corrispondenza relata fa fede, fino
a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale”;
Cassazione civile, sez. trib., 27/05/2011, n. 11708: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto
è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”).
Dunque, il ricorrente avrebbe dovuto promuovere querela di falso quale unico mezzo processuale utile a denegare la validità delle notificazioni, anche con specifico riferimento al disconoscimento dell'abilitazione dell'accipiens, e ciò altresì in assenza dei documenti in originale, di cui sarebbe stata ordinata l'acquisizione a seguito di interpello ex art. 222 c.p.c., ove mai la proposizione della querela fosse stata ritenuta ammissibile.
Non avendo il ricorrente sporto querela di falso avverso l'attività posta in essere dall'agente postale, la validità probatoria delle notificazioni postali non può essere denegata attraverso la mera contestazione delle attestazioni dell'agente postale, il cui accertamento circa il titolo vantato dall'accipiens ai fini della ricezione è assistito dalla fede privilegiata ex art. 2700 c.c.
Ne consegue che la notificazione de qua va ritenuta validamente eseguita.
5. Quanto, invece, alle pretese creditorie avanzate dell' si osserva che CP_3
l'agente della riscossione ha dato prova della regolare notificazione a mezzo elle CP_6 cartelle di pagamento n. 01220170011236706000 in data 25.1.2018, n.
01220190001120991000 in data 14.1.2019, n. 01220200008158145000 in data
31.5.2022 e n. 01220210007538462000 in data 3.8.2022.
Ciò in assenza di specifica contestazione ad opera del ricorrente.
In ordine alla cartella di pagamento n. 01220180003529514000, si rileva che la notificazione a mezzo P.E.C. si perfezionava in un momento successivo all'inoltro
(11.7.2018) per impossibilità di consegna “per errore: 5.1.1 - Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido”.
L'ente della riscossione procedeva, pertanto, al deposito dell'atto presso la Camera di
9 Commercio e, successivamente, alla spedizione della pedissequa raccomandata informativa ex art. 26 bis D.P.R. 602/1973 (art. 60 ter co. 3 lett. b) D.P.R. 600/1973), per poi attestare il perfezionamento della notificazione in data 28.7.2018.
Come si vede, nel caso di specie, la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 60 co. 7
D.P.R. 600/1973, abrogato ex art. 1 D. Lgs. 13/2024, ma che, nel testo vigente ratione temporis, per quanto qui rileva, così disponeva: “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11.2.2005 n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI-PEC). [..] Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa [……]”.
In sintesi, il procedimento notificatorio previsto dal citato art. 60 co. 7, nel testo applicabile all'epoca della notificazione coinvolta (luglio 2018), contemplava: il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società
InfoCamere Scpa;
la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
la successiva notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a carico del notificante (Cassazione civile sez. III, 17/05/2025, n.13132: “La procedura di notificazione prevista dall'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo ratione temporis applicabile, non ricalca lo schema di notificazione agli irreperibili, ma costituisce una deroga allo schema della notificazione per posta elettronica, sicché la notifica si perfeziona a prescindere dalla data di ricezione della raccomandata di avviso o di conferma”).
Ne consegue che, poiché la pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società
InfoCamere Scpa era avvenuta per quindici giorni (dalla data del 13.7.2018 alla data del 28.7.2018, come da certificazione in atti), e parimenti risulta provato l'inoltro, da parte dell'ente della riscossione, della raccomandata attestante l'avvenuta notificazione mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26 co. 2 D.P.R. n.
602/1973, la notifica deve ritenersi perfezionata in data 28.7.2018.
6. In forza di tutto quanto sinora osservato, la domanda, benché proposta nel termine di 40 giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento, non può assumere carattere recuperatorio delle tutele di merito, ex art. 24 co. 5 D. Lgs.46/1999,
e va, pertanto inquadrata nell'alveo applicativo dell'opposizione all'esecuzione regolata
10 dall'art. 615 co. 1 c.p.c.
Deve quindi procedersi alla disamina del motivo di opposizione che si focalizza sul decorso del termine di prescrizione, decorso che viene in rilievo nel solo periodo successivo alla notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, quale fatto sopravvenuto alla formazione dei titoli esecutivi.
Ebbene, si osserva che, in subiecta materia, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3 co. 9 L. 335/1995, in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche ai contributi I.V.S. e ai premi assicurativi, oggetto della pretesa di pagamento (Tribunale di Catania, sez. lav., 02/11/2020, n. 3791: “Tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla disciplina della prescrizione di cui all' art. 3 legge 335/1995 , nella quale rientrano anche i contributi IVS
(invalidità, vecchiaia e superstiti)”; Tribunale di Roma, sez. lav., 04/10/2017, n. 8007: “Laddove venga avviata una procedura di riscossione al fine di ottenere la corresponsione dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti)
è necessario che l'Ente titolare del credito tenga conto del termine prescrizionale breve di cinque anni”).
Nella fattispecie, non è dato riscontrare alcuna novazione del credito di cui al titolo esecutivo, né in senso oggettivo, giacché ne è ferma l'identità di petitum e di causa petendi, né in senso soggettivo, in quanto l'agente della riscossione, a seguito dell'affidamento del ruolo esecutivo, non diviene il nuovo soggetto attivo dell'obbligazione, ma ne è mero esecutore per conto dell'ente creditore, che resta tale.
Del resto, in tema, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'inoppugnabilità della cartella esattoriale non produce alcun effetto novativo poiché è un evento inidoneo a mutare la natura stragiudiziale del titolo esecutivo ed a determinare una interversione del termine di prescrizione applicabile (Cassazione civile, sez. III,
04/06/2021, n. 15704: “La cartella esattoriale, divenuta inoppugnabile, in quanto decorso inutilmente il termine di impugnazione, non vale ai sensi dell' articolo 2953 del codice civile a trasformare la prescrizione in decennale. La cartella esattoriale non impugnata, in sostanza, è sì, atto interruttivo del credito, ma non novativo del suo titolo, al punto da fungere da giudicato e dunque da determinare un nuovo termine di prescrizione, ossia quello decennale, in sostituzione del termine proprio del credito portato dalla cartella. Questa regola vale anche nel caso in cui l'atto che costituisce dies a quo, anziché essere costituito dalla cartella esattoriale, è costituito dal ruolo, che pur essendo titolo esecutivo, non è idoneo a comportare una novazione del credito, trasformandolo in uno avente la sua fonte in un titolo esecutivo. I crediti iscritti a ruolo, infatti, conservano la loro natura, e il ruolo stesso costituisce semmai un mezzo, un atto della procedura di riscossione, non contenendo accertamento di un diritto nuovo rispetto a quello oggetto di tutela mediante riscossione coattiva”).
Difatti, neppure può invocarsi il beneficio dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., norma che, per pacifico indirizzo giurisprudenziale, trova applicazione ai soli titoli esecutivi giudiziali e non già a quelli stragiudiziali, come appunto sono le cartelle esattoriali, le quali innegabilmente presentano tale natura.
In tema, la nomofilassi della Suprema Corte aveva già in passato evidenziato che
11 l'irretrattabilità della cartella esattoriale, in ragione della natura di titolo esecutivo solo stragiudiziale, non è idonea a mutare il suindicato termine di prescrizione in quello ordinario decennale, e ciò proprio in riferimento ad un'opposizione ad intimazione di pagamento relativa ad una cartella per omessi versamenti di contributi previdenziali
(Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397: “La scadenza del termine perentorio CP_2 stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell'ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.
2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”).
7. Nel caso di specie, dunque, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale, il cui dies a quo va individuato nel 41° giorno dopo le rispettive notificazioni (Corte d'appello di Roma, sez. III, 21/01/2021, n. 72: “Dopo la valida notificazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito e il mancato esperimento dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 ,
l'eccezione di prescrizione in relazione al tempo nel frattempo decorso non può essere più proposta, per credito divenuto oramai irretrattabile;
tuttavia tale eccezione potrà essere nuovamente fatta valere in futuro per il tempo successivamente decorso qualora questo ecceda cinque anni;
detta eccezione di prescrizione valevole per il tempo maturato dopo il decorso dei 40 giorni ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 concretizza, ove sia volta a far valere l'estinzione sopravvenuta del diritto portato dal titolo esecutivo, una opposizione all'esecuzione ex art. art. 615 c.p.c. , e quindi può essere fatta valere, secondo le regole generali, senza limite di tempo, fino alla fine dell'esecuzione”).
Difatti, il decorso del tempo che la legge assegna al contribuente per proporre l'azione, se essa non è proposta, non può essere dedotto quale fatto rilevante per la prescrizione estintiva in sede di opposizione all'esecuzione “non recuperatoria”, in quanto fatto antecedente alla formazione stessa del titolo esecutivo.
Quest'ultimo, dunque, non può ritenersi tale al momento della sua notificazione proprio perché pende il termine per l'impugnazione di merito, ma lo diviene solo dopo che il termine è scaduto.
Per tale ragione, il tempo che decorre tra la notificazione dell'avviso di addebito e la scadenza del predetto termine di 40 giorni non può essere considerato nel computo della prescrizione del credito contributivo irretrattabile.
Ebbene, tra il 41° giorno successivo alla data di notificazione dei titoli portati dall'intimazione impugnata e la data di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, il quinquennio ex art. 3 co. 9 L. 335/1995 non risulta spirato.
Difatti, onde resistere all'eccezione di prescrizione, ha controeccepito di CP_5 averne validamente interrotto il decorso con la notificazione delle intimazioni di pagamento n. 01220199001720839000, in data 26.4.2019, e n.
12 01220229000576274000, in data 3.3.2022, entrambe inoltrate a mezzo P.E.C.
L'esame della prova della notificazione consente di affermarne la piena validità, trattandosi delle ricevute di avvenuta consegna delle due missive di CP_6
Ne consegue che il quinquennio non risulta spirato per nessuno degli avvisi di addebito e cartelle di pagamento coinvolti nell'intimazione impugnata.
In specie, prendendo ad esame l'avviso di addebito più risalente nel tempo, ossia il n.
31220180000686331000 notificato in data 7.8.2018, si rileva che il dies a quo del termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data del 17.9.2018 e che, per effetto della notificazione da parte dell'ente della riscossione di atti interruttivi, il quinquennio non risulta mai avverato, riscontro da operarsi a fortiori per tutti i titoli esecutivi notificati successivamente. In conclusione, la domanda in esame si rivela infondata.
8. Qualificato il ricorso in termini di opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., le domanda volte a contestare la validità formale dei titoli, ed in specie il difetto di motivazione e la decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999, si rivelano inammissibili giacché tardive rispetto sia al termine ex art. 24 D. Lgs. 46/1999 sia al termine ex art. 617 c.p.c. (Tribunale di Parma, sez. lav., 19/01/2021, n. 6: “In materia CP di opposizione avverso avviso di addebito notificato dall ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure dell'avviso di addebito mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione, con l'ulteriore precisazione che la decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile d'ufficio”).
Per tuziorismo, ne va comunque segnalata l'infondatezza.
Difatti, si osserva che l'art. 30 co. 2 D. L. 78/2010, conv. con mod. da L. 122/2010, pone una normativa speciale in ordine all'obbligo motivazionale degli avvisi di addebito
(“(l)'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento,
l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo”).
L'onere motivazionale, dunque, non coincide con quello stabilito ex L. 241/1990.
Dall'esame degli atti impugnati, risultano presenti tutti gli elementi prescritti dalla suddetta disposizione a pena di nullità, senza che possa riscontrarsi alcun vizio motivazionale.
Peraltro, adottando il canone del soggetto di media prudenza ed avvedutezza, il
13 contenuto degli avvisi di addebito stessi risulta ben chiaro e comprensibile: la motivazione dei singoli atti emerge in base all'esplicito riferimento al dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti, che inequivocabilmente richiamano il periodo ed il titolo a cui afferisce il credito contributivo ivi indicato.
In ordine, poi, all'eccepita decadenza per tardività dell'iscrizione a ruolo, per costante indirizzo giurisprudenziale, i termini di cui all'art. 25 D. Lgs. 46/1999 non configurano una decadenza sostanziale, che cioè impedisce del tutto all' di agire, in CP_2 qualunque sede, per conseguire il credito contributivo, bensì una decadenza processuale, la cui efficacia è limitata all'avviso di addebito, determinandone l'irregolarità e l'illegittimità, senza escludere il diritto dell'Istituto di agire in giudizio per ottenere la condanna del contribuente al pagamento (Cassazione civile, sez. lav.,
23/02/2016, n. 3486: “La decadenza fissata dall'art. 25 d.lg. n. 46 del 1999 è processuale e non sostanziale. Ne deriva che un eventuale vizio della cartella esattoriale o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”).
Di conseguenza, il giudice investito dell'impugnativa di un avviso di addebito per contributi di previdenza, che riscontri il vano decorso del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo, deve comunque pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, secondo lo schema dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ed anche in assenza di domanda riconvenzionale dell'ente di previdenza.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Assorbito ogni altro profilo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché
l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie in controversia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 27.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1882/2024, introdotta
DA
c.f.: , in persona del l. r. p. t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Cosimo Stefanelli, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Massimo Galasso, presso cui
è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
E CONTRO
(c.f.: , in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_3 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura;
RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p. t., rappresentato CP_3 P.IVA_4
e difeso, in virtù di procura generali alle liti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'intimazione di pagamento n.
01220249002526715000, limitatamente agli avvisi di addebito ed alle cartelle CP_2 di pagamento per prescrizione;
con vittoria di spese, con attribuzione;
CP_3
PER LA RESISTENTE A.D.E.R.: dichiarare il difetto di legittimazione passiva ovvero rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite;
PER IL RESISTENTE dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
dichiarare CP_2 inammissibile il ricorso ovvero rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite;
PER IL RESISTENTE rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite;
CP_3
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.6.2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 01220249002526715/000, notificata in data
21.5.2022, con la quale l' richiedeva il Controparte_4 pagamento della somma di € 246.016,82.
Impugnava l'intimazione di pagamento relativamente ai crediti previdenziali e assistenziali, indicati nelle cartelle di pagamento n. 01220170011236706000 CP_3
(not. 25.1.2018), n. 01220180003529514000 (not. 28.7.2018), n.
01220190001120991000 (not. 14.1.2019), n. 01220200008158145000 (not.
31.5.2022), n. 01220210007538462000 (not. 3.8.2022), nonché negli avvisi d'addebito n. 31220180000686331000 (not. 7.8.2018), n. CP_2
31220190000310165000 (not. 13.6.2019), n. 31220190002704515000 (not.
14.12.2019), n. 31220190002800444000 (not. 31.12.2019), n.
31220210000196107000 (not. 16.10.2021), n. 31220210000196208000 (not.
16.10.2021), n. 31220210000196309000 (not. 16.10.2021), n.
31220220001332609000 (not. 18.10.2022), n. 31220220001332710000 (not.
18.10.2022) e n. 31220220001332811000 (not. 18.10.2022).
Eccepiva l'omessa notificazione degli avvisi e delle cartelle sopra riportate, nonché
l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall' e dall' per il decorso CP_2 CP_3 del termine quinquennale ex art. 3 co. 9 L. 335/1995, oltre che la decadenza ex art. 25
D. Lgs 46/1999.
Deduceva la nullità dell'atto opposto per difetto di motivazione e per violazione del diritto di difesa.
Tanto premesso, conveniva in giudizio e innanzi al CP_5 CP_2 CP_3
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte
2 conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
In specie, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, deducendo la propria CP_5 estraneità al procedimento, in quanto, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo era devoluta agli enti impositori.
Rappresentava l'infondatezza dell'eccezione di omessa notificazione delle cartelle di pagamento in ordine alle quali produceva i duplicati informatici degli avvisi CP_3 di consegna a mezzo CP_6
Deduceva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito per il mancato decorso del termine decennale e per l'intervento di atti interruttivi, in specie l'intimazione di pagamento n. 01220199001720839000, notificata in data 26.4.2019,
e l'intimazione di pagamento n. 01220229000576274000, notificata in data 3.3.2022.
Affermava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche per sospensione dei termini per effetto del D. L. 18/2020, del D. L. 41/2021 e del D. L. 73/2021, oltre che l'infondatezza dell'eccezione di difetto di motivazione. rappresentava l'inammissibilità dell'eccezione relativa all'omessa o irregolare CP_2 notificazione dei titoli impositivi per violazione del termine ex art. 617 c.p.c.
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione in merito alle domande e doglianze che investono l'attività dell'Agente della riscossione.
Affermava l'infondatezza dell'eccezione di omessa notificazione degli avvisi di addebito, dandone prova mediante deposito di avviso di ricevimento di lettera raccomandata a.r. e di ricevute di missive a mezzo P.E.C.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche in ragione della sospensione disposta dall'art. 68 D.L. 18/2020, conv. da L. 27/2020. affermava la regolare notificazione delle cartelle sottese all'atto impugnato. CP_3
Eccepiva lo spirare del termine di cui all'art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999, per muovere contestazioni in ordine al merito della pretesa creditoria.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, oltre che l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999, anche in ragione della notificazione a mezzo P.E.C. di 16 inviti a regolarizzare (art. 4 D.M. 30.1.2015).
Concludevano ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
3 MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare, non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo ad correttamente evocata in giudizio. CP_5
Difatti, l'agente della riscossione è il soggetto dal quale promana l'atto impugnato ed il suo coinvolgimento nel giudizio è stato ritenuto opportuno dalla ricorrente sia in considerazione delle contestazioni inerenti a vizi intrinseci dell'atto, sia ai fini della denuntiatio litis, sia ai fini dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento in ipotesi di prosecuzione dell'attività esecutiva.
Ciò posto, non può revocarsi in dubbio la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una intimazione di pagamento, qualificabile come un atto prodromico all'espropriazione forzata.
La correttezza dell'evocazione in giudizio sia degli enti creditori sia dell'agente della riscossione, ai quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto ( che per conto del titolare CP_5 conduce l'attività esecutiva.
Per di più, non può dubitarsi della paternità dell'atto impugnato, che promana dall' il che rende quest'ultima legittimata passiva nel giudizio, attenendo la CP_5 domanda alla validità di un atto proprio dell'ente riscossore.
Allo stesso modo non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo al resistente correttamente evocato in giudizio quale ente creditore. CP_2
Ne discende che è indubbia la legittimatio ad causam dell' in quanto titolare CP_2 della pretesa sostanziale dedotta in lite.
Il tutto in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti a mente dei quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
Ne deriva l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate.
2. Nel merito, occorre preliminarmente procedere alla qualificazione giuridica dell'azione intentata dal ricorrente.
In termini generali, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a)
4 opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 1 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.).
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Posto che la ricorrente società ha lamentato vizi di forma degli avvisi di addebito,
l'omessa notificazione degli atti presupposti e la prescrizione del credito, si osserva che, allorquando delle notifiche non emerga la prova in giudizio, l'azione potrà essere qualificata quale opposizione con connotati recuperatori rispetto all'opposizione al ruolo di cui all'art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999, proprio in considerazione del fatto che la mancata notificazione degli avvisi di addebito ha impedito al contribuente di promuovere le tutele di merito accordate dalla legge.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, ove alleghi l'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti e faccia valere il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'intimazione di pagamento stessa (in ragione dell'assenza di atti interruttivi), ipotesi in cui l'azione può essere proposta nel termine di 40 giorni stabilito dalla prefata disposizione e decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione opposta (Cassazione civile, sez. VI, 02/09/2020, n. 18256: “A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per
l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi
5 per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza”; Cass. n. 29294/2019; n. 22292/2019; n.
28583/2018; n. 594/2016: “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art.
3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”).
Di contro, laddove emerga la prova della notificazione dei titoli esecutivi, si produrrà
l'effetto della loro irretrattabilità e cristallizzazione nel merito, sicché l'azione potrà qualificarsi esclusivamente in termini di opposizione all'esecuzione, con rilevanza dei soli fatti impeditivi o estintivi del credito sopravvenuti alla formazione dei titoli stessi.
Ebbene, nella fattispecie, la domanda può assumere il carattere di opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria delle tutele di merito, ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, per essere l'azione stata proposta (3.6.2024) nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento (21.5.2024).
Di conseguenza, va indagato il profilo dell'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti, ai fini recuperatori, onde verificare la prova dell'avvenuta notificazione degli stessi e procedere all'esame di merito anche delle eccezioni attinenti a fatti verificatisi prima della formazione dei titoli esecutivi.
3. Quanto agli avvisi d'addebito, l'Istituto di previdenza, esclusivo soggetto competente e responsabile ai sensi dell'art. 30 D. L. 78/2010, ha fornito la prova della regolare notificazione dei 10 titoli suindicati
In specie: l'avviso di addebito n. 31220190000310165000 risulta notificato a mezzo
P.E.C. in data 13.6.2019; l'avviso di addebito n. 31220190002704515000 risulta notificato a mezzo P.E.C. in data 14.12.2019; l'avviso di addebito n.
31220190002800444000 risulta notificato a mezzo P.E.C. in data 31.12.2019; l'avviso di addebito n. 31220210000196107000 risulta notificato a mezzo P.E.C. in data
16.10.2021; l'avviso di addebito n. 31220210000196208000 risulta notificato a mezzo
P.E.C. in data 16.10.2021; l'avviso di addebito n. 31220210000196309000 risulta notificato a mezzo P.E.C. in data 16.10.2021; l'avviso di addebito n.
31220220001332609000 risulta notificato a mezzo P.E.C. in data 18.10.2022; l'avviso di addebito n. 31220220001332710000 risulta notificato a mezzo P.E.C. in data
18.10.2022; l'avviso di addebito n. 31220220001332811000 risulta notificato a mezzo
6 P.E.C. in data 18.10.2022.
A riguardo, nessuna contestazione è stata mossa da parte ricorrente, che, invece, ha contestato la validità della notificazione dell'avviso di addebito n.
31220180000686331000, eseguita a mezzo del servizio postale in data 7.8.2018, con consegna di lettera raccomandata a.r. da parte dell'agente postale, come da avviso di ricevimento in atti.
Sul punto, occorre osservare che l'ente impositore e l'agente della riscossione possono avvalersi della notificazione postale in via diretta, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, come modificato dall'art. 12 D. Lgs. 46/1999 ed in forza del richiamo contenuto nell'art. 18 D. Lgs. 46/1999, con possibilità di consegna del plico a soggetti diversi dal destinatario, purché abilitati ai sensi del regolamento postale (art. 32 D.M. 9.4.2001), senza necessità di comunicazione di avvenuta notificazione (C.A.N.) poiché non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.
139 e 7 co. 5 L. 890/1982 (Cassazione civile, sez. lav., 19/07/2018, n. 19270: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del
d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella…”; Cassazione civile, 10/07/2023, n. 19576: “La notifica della cartella esattoriale eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo del servizio postale si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nell'avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella”; Corte
d'appello di Roma, sez. lav., 09/10/2020, n. 1800: “In tema di notifiche delle cartelle esattoriali alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982”).
In ipotesi di mancata consegna per assenza di persona abilitata alla ricezione, ed in caso di deposito del plico presso l'ufficio postale con termine per il ritiro, il procedimento notificatorio non può essere ritenuto valido in assenza di prova dell'invio dell'avviso di giacenza (Tribunale di Roma, sez. III, 25/06/2020, n. 3742: “L'art. 12 D. Lgs. 46/1999, in tema di notifica delle cartelle di pagamento, nel sostituire integralmente il comma 1 dell'art. 26 del D.P.R 602/1973, prevede che la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma;
ciò porta quindi ad escludere che la notifica possa perfezionarsi in questi casi per compiuta giacenza, in assenza di consegna dell'atto al destinatario o ad altro soggetto legittimato a riceverlo. In sostanza la notifica segue sì le regole ordinarie in tema di comunicazioni a mezzo posta, con raccomandata a/r, con la limitazione però costituita dal perfezionamento della notifica solo in caso di ricezione da parte del destinatario o di alcuna delle persone a ciò legittimate, secondo il regolamento postale, in difetto dovendo trovare applicazione le disposizioni per la irreperibilità cd. relativa del destinatario, di cui sopra. In mancanza quindi della consegna a mani proprie o a soggetti legittimati a ricevere l'atto e in mancanza dell'attivazione degli ulteriori adempimenti per le notifiche agli irreperibili, anche le suddette notifiche degli avvisi
7 di addebito, esitate con la compiuta giacenza, non possono essere ritenute regolari”; Tribunale di Roma, sez. lav.,
19/10/2020, n. 6499: “In tema di cartella esattoriale, non può ritenersi idonea la notifica della stessa effettuata a seguito di compiuta giacenza in assenza di prova della spedizione della raccomandata con la quale è dato avviso di deposito dell'atto, con conseguente estinzione del relativo credito contributivo per decorso del termine di prescrizione quinquennale”).
Nell'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario della spedizione postale, che si verifica quando il destinatario stesso risulti presso l'indirizzo indicato, ma non vengano rinvenuti né il destinatario stesso né altre persone abilitate alla ricezione, risulta necessaria la prova dell'invio di una raccomandata informativa, analoga alla comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), come a chiare lettere affermato dalla
Suprema Corte (Cassazione civile, sez. lav., 03/11/2017, n. 26165: “Nei casi di irreperibilità relativa (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), è applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale, per quanto non regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c. cui anche rinvia l'alinea del 1° comma dell'art. 60 d.p.r. n. 60 del 1973”).
Infatti, l'art. 26 citato è stato investito da declaratoria d'incostituzionalità con sentenza
C. Cost. n. 258/2012, a seguito di cui la spedizione postale, in caso d'irreperibilità relativa, soggiace all'art. 140 c.p.c., e, dunque, si perfeziona con la prova della C.A.D.
In assenza di prova di detto adempimento, di cui va dato compiutamente atto da parte dell'agente postale, la notifica è nulla (Cassazione civile, sez. VI, 5 giugno 2020, n.
10672: “La notificazione ex art. 140 c.p.c. è nulla in caso di mancato rinvenimento dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione del destinatario ed omesso recapito dell'avviso raccomandato inerente al deposito dell'atto presso la casa del comune”; Cassazione civile, 30/01/2019, n. 2683: “L'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso a casa comunale deve recare l'annotazione, da parte dell'agente postale, dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale”; Cassazione civile, sez. II, 14 luglio 2021, n. 20074: “…la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. può dirsi perfezionata non solo con l'avvenuta allegazione della spedizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell'avvenuto deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, ma
è necessario che dall'avviso di ricevimento si evinca che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario”).
4. Nella fattispecie, non si è verificata alcuna ipotesi di irreperibilità (assoluta o relativa) del destinatario della missiva postale, che è stata consegnata dall'agente postale a soggetto dichiaratosi abilitato alla ricezione.
Né rileva la mancata indicazione della qualità personale dell'accipiens, giacché la stessa esecuzione della consegna postale nelle sue mani postula che egli abbia dichiarato, all'agente postale, di essere abilitato a riceverla, e posto che l'agente postale stesso non è tenuto a riportare tale dichiarazione nell'avviso di ricevimento.
In merito, si rileva che la valenza probatoria delle attestazioni compiute dall'agente postale, in ordine alle notificazioni compiute con tale modalità, non può essere messa
8 in discussione con un mero disconoscimento, in assenza di querela di falso, attesa la natura del loro autore, quale soggetto incaricato di pubblico servizio (Cass. civ., sez. II,
n. 3.6.2019, n. 15108: “In materia di notificazione eseguita dall'agente postale, la corrispondenza relata fa fede, fino
a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale”;
Cassazione civile, sez. trib., 27/05/2011, n. 11708: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto
è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”).
Dunque, il ricorrente avrebbe dovuto promuovere querela di falso quale unico mezzo processuale utile a denegare la validità delle notificazioni, anche con specifico riferimento al disconoscimento dell'abilitazione dell'accipiens, e ciò altresì in assenza dei documenti in originale, di cui sarebbe stata ordinata l'acquisizione a seguito di interpello ex art. 222 c.p.c., ove mai la proposizione della querela fosse stata ritenuta ammissibile.
Non avendo il ricorrente sporto querela di falso avverso l'attività posta in essere dall'agente postale, la validità probatoria delle notificazioni postali non può essere denegata attraverso la mera contestazione delle attestazioni dell'agente postale, il cui accertamento circa il titolo vantato dall'accipiens ai fini della ricezione è assistito dalla fede privilegiata ex art. 2700 c.c.
Ne consegue che la notificazione de qua va ritenuta validamente eseguita.
5. Quanto, invece, alle pretese creditorie avanzate dell' si osserva che CP_3
l'agente della riscossione ha dato prova della regolare notificazione a mezzo elle CP_6 cartelle di pagamento n. 01220170011236706000 in data 25.1.2018, n.
01220190001120991000 in data 14.1.2019, n. 01220200008158145000 in data
31.5.2022 e n. 01220210007538462000 in data 3.8.2022.
Ciò in assenza di specifica contestazione ad opera del ricorrente.
In ordine alla cartella di pagamento n. 01220180003529514000, si rileva che la notificazione a mezzo P.E.C. si perfezionava in un momento successivo all'inoltro
(11.7.2018) per impossibilità di consegna “per errore: 5.1.1 - Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido”.
L'ente della riscossione procedeva, pertanto, al deposito dell'atto presso la Camera di
9 Commercio e, successivamente, alla spedizione della pedissequa raccomandata informativa ex art. 26 bis D.P.R. 602/1973 (art. 60 ter co. 3 lett. b) D.P.R. 600/1973), per poi attestare il perfezionamento della notificazione in data 28.7.2018.
Come si vede, nel caso di specie, la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 60 co. 7
D.P.R. 600/1973, abrogato ex art. 1 D. Lgs. 13/2024, ma che, nel testo vigente ratione temporis, per quanto qui rileva, così disponeva: “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11.2.2005 n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI-PEC). [..] Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa [……]”.
In sintesi, il procedimento notificatorio previsto dal citato art. 60 co. 7, nel testo applicabile all'epoca della notificazione coinvolta (luglio 2018), contemplava: il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società
InfoCamere Scpa;
la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
la successiva notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a carico del notificante (Cassazione civile sez. III, 17/05/2025, n.13132: “La procedura di notificazione prevista dall'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo ratione temporis applicabile, non ricalca lo schema di notificazione agli irreperibili, ma costituisce una deroga allo schema della notificazione per posta elettronica, sicché la notifica si perfeziona a prescindere dalla data di ricezione della raccomandata di avviso o di conferma”).
Ne consegue che, poiché la pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società
InfoCamere Scpa era avvenuta per quindici giorni (dalla data del 13.7.2018 alla data del 28.7.2018, come da certificazione in atti), e parimenti risulta provato l'inoltro, da parte dell'ente della riscossione, della raccomandata attestante l'avvenuta notificazione mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26 co. 2 D.P.R. n.
602/1973, la notifica deve ritenersi perfezionata in data 28.7.2018.
6. In forza di tutto quanto sinora osservato, la domanda, benché proposta nel termine di 40 giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento, non può assumere carattere recuperatorio delle tutele di merito, ex art. 24 co. 5 D. Lgs.46/1999,
e va, pertanto inquadrata nell'alveo applicativo dell'opposizione all'esecuzione regolata
10 dall'art. 615 co. 1 c.p.c.
Deve quindi procedersi alla disamina del motivo di opposizione che si focalizza sul decorso del termine di prescrizione, decorso che viene in rilievo nel solo periodo successivo alla notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, quale fatto sopravvenuto alla formazione dei titoli esecutivi.
Ebbene, si osserva che, in subiecta materia, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3 co. 9 L. 335/1995, in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche ai contributi I.V.S. e ai premi assicurativi, oggetto della pretesa di pagamento (Tribunale di Catania, sez. lav., 02/11/2020, n. 3791: “Tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla disciplina della prescrizione di cui all' art. 3 legge 335/1995 , nella quale rientrano anche i contributi IVS
(invalidità, vecchiaia e superstiti)”; Tribunale di Roma, sez. lav., 04/10/2017, n. 8007: “Laddove venga avviata una procedura di riscossione al fine di ottenere la corresponsione dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti)
è necessario che l'Ente titolare del credito tenga conto del termine prescrizionale breve di cinque anni”).
Nella fattispecie, non è dato riscontrare alcuna novazione del credito di cui al titolo esecutivo, né in senso oggettivo, giacché ne è ferma l'identità di petitum e di causa petendi, né in senso soggettivo, in quanto l'agente della riscossione, a seguito dell'affidamento del ruolo esecutivo, non diviene il nuovo soggetto attivo dell'obbligazione, ma ne è mero esecutore per conto dell'ente creditore, che resta tale.
Del resto, in tema, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'inoppugnabilità della cartella esattoriale non produce alcun effetto novativo poiché è un evento inidoneo a mutare la natura stragiudiziale del titolo esecutivo ed a determinare una interversione del termine di prescrizione applicabile (Cassazione civile, sez. III,
04/06/2021, n. 15704: “La cartella esattoriale, divenuta inoppugnabile, in quanto decorso inutilmente il termine di impugnazione, non vale ai sensi dell' articolo 2953 del codice civile a trasformare la prescrizione in decennale. La cartella esattoriale non impugnata, in sostanza, è sì, atto interruttivo del credito, ma non novativo del suo titolo, al punto da fungere da giudicato e dunque da determinare un nuovo termine di prescrizione, ossia quello decennale, in sostituzione del termine proprio del credito portato dalla cartella. Questa regola vale anche nel caso in cui l'atto che costituisce dies a quo, anziché essere costituito dalla cartella esattoriale, è costituito dal ruolo, che pur essendo titolo esecutivo, non è idoneo a comportare una novazione del credito, trasformandolo in uno avente la sua fonte in un titolo esecutivo. I crediti iscritti a ruolo, infatti, conservano la loro natura, e il ruolo stesso costituisce semmai un mezzo, un atto della procedura di riscossione, non contenendo accertamento di un diritto nuovo rispetto a quello oggetto di tutela mediante riscossione coattiva”).
Difatti, neppure può invocarsi il beneficio dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., norma che, per pacifico indirizzo giurisprudenziale, trova applicazione ai soli titoli esecutivi giudiziali e non già a quelli stragiudiziali, come appunto sono le cartelle esattoriali, le quali innegabilmente presentano tale natura.
In tema, la nomofilassi della Suprema Corte aveva già in passato evidenziato che
11 l'irretrattabilità della cartella esattoriale, in ragione della natura di titolo esecutivo solo stragiudiziale, non è idonea a mutare il suindicato termine di prescrizione in quello ordinario decennale, e ciò proprio in riferimento ad un'opposizione ad intimazione di pagamento relativa ad una cartella per omessi versamenti di contributi previdenziali
(Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397: “La scadenza del termine perentorio CP_2 stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell'ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.
2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”).
7. Nel caso di specie, dunque, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale, il cui dies a quo va individuato nel 41° giorno dopo le rispettive notificazioni (Corte d'appello di Roma, sez. III, 21/01/2021, n. 72: “Dopo la valida notificazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito e il mancato esperimento dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 ,
l'eccezione di prescrizione in relazione al tempo nel frattempo decorso non può essere più proposta, per credito divenuto oramai irretrattabile;
tuttavia tale eccezione potrà essere nuovamente fatta valere in futuro per il tempo successivamente decorso qualora questo ecceda cinque anni;
detta eccezione di prescrizione valevole per il tempo maturato dopo il decorso dei 40 giorni ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 concretizza, ove sia volta a far valere l'estinzione sopravvenuta del diritto portato dal titolo esecutivo, una opposizione all'esecuzione ex art. art. 615 c.p.c. , e quindi può essere fatta valere, secondo le regole generali, senza limite di tempo, fino alla fine dell'esecuzione”).
Difatti, il decorso del tempo che la legge assegna al contribuente per proporre l'azione, se essa non è proposta, non può essere dedotto quale fatto rilevante per la prescrizione estintiva in sede di opposizione all'esecuzione “non recuperatoria”, in quanto fatto antecedente alla formazione stessa del titolo esecutivo.
Quest'ultimo, dunque, non può ritenersi tale al momento della sua notificazione proprio perché pende il termine per l'impugnazione di merito, ma lo diviene solo dopo che il termine è scaduto.
Per tale ragione, il tempo che decorre tra la notificazione dell'avviso di addebito e la scadenza del predetto termine di 40 giorni non può essere considerato nel computo della prescrizione del credito contributivo irretrattabile.
Ebbene, tra il 41° giorno successivo alla data di notificazione dei titoli portati dall'intimazione impugnata e la data di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, il quinquennio ex art. 3 co. 9 L. 335/1995 non risulta spirato.
Difatti, onde resistere all'eccezione di prescrizione, ha controeccepito di CP_5 averne validamente interrotto il decorso con la notificazione delle intimazioni di pagamento n. 01220199001720839000, in data 26.4.2019, e n.
12 01220229000576274000, in data 3.3.2022, entrambe inoltrate a mezzo P.E.C.
L'esame della prova della notificazione consente di affermarne la piena validità, trattandosi delle ricevute di avvenuta consegna delle due missive di CP_6
Ne consegue che il quinquennio non risulta spirato per nessuno degli avvisi di addebito e cartelle di pagamento coinvolti nell'intimazione impugnata.
In specie, prendendo ad esame l'avviso di addebito più risalente nel tempo, ossia il n.
31220180000686331000 notificato in data 7.8.2018, si rileva che il dies a quo del termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data del 17.9.2018 e che, per effetto della notificazione da parte dell'ente della riscossione di atti interruttivi, il quinquennio non risulta mai avverato, riscontro da operarsi a fortiori per tutti i titoli esecutivi notificati successivamente. In conclusione, la domanda in esame si rivela infondata.
8. Qualificato il ricorso in termini di opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., le domanda volte a contestare la validità formale dei titoli, ed in specie il difetto di motivazione e la decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999, si rivelano inammissibili giacché tardive rispetto sia al termine ex art. 24 D. Lgs. 46/1999 sia al termine ex art. 617 c.p.c. (Tribunale di Parma, sez. lav., 19/01/2021, n. 6: “In materia CP di opposizione avverso avviso di addebito notificato dall ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure dell'avviso di addebito mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione, con l'ulteriore precisazione che la decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile d'ufficio”).
Per tuziorismo, ne va comunque segnalata l'infondatezza.
Difatti, si osserva che l'art. 30 co. 2 D. L. 78/2010, conv. con mod. da L. 122/2010, pone una normativa speciale in ordine all'obbligo motivazionale degli avvisi di addebito
(“(l)'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento,
l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo”).
L'onere motivazionale, dunque, non coincide con quello stabilito ex L. 241/1990.
Dall'esame degli atti impugnati, risultano presenti tutti gli elementi prescritti dalla suddetta disposizione a pena di nullità, senza che possa riscontrarsi alcun vizio motivazionale.
Peraltro, adottando il canone del soggetto di media prudenza ed avvedutezza, il
13 contenuto degli avvisi di addebito stessi risulta ben chiaro e comprensibile: la motivazione dei singoli atti emerge in base all'esplicito riferimento al dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti, che inequivocabilmente richiamano il periodo ed il titolo a cui afferisce il credito contributivo ivi indicato.
In ordine, poi, all'eccepita decadenza per tardività dell'iscrizione a ruolo, per costante indirizzo giurisprudenziale, i termini di cui all'art. 25 D. Lgs. 46/1999 non configurano una decadenza sostanziale, che cioè impedisce del tutto all' di agire, in CP_2 qualunque sede, per conseguire il credito contributivo, bensì una decadenza processuale, la cui efficacia è limitata all'avviso di addebito, determinandone l'irregolarità e l'illegittimità, senza escludere il diritto dell'Istituto di agire in giudizio per ottenere la condanna del contribuente al pagamento (Cassazione civile, sez. lav.,
23/02/2016, n. 3486: “La decadenza fissata dall'art. 25 d.lg. n. 46 del 1999 è processuale e non sostanziale. Ne deriva che un eventuale vizio della cartella esattoriale o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”).
Di conseguenza, il giudice investito dell'impugnativa di un avviso di addebito per contributi di previdenza, che riscontri il vano decorso del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo, deve comunque pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, secondo lo schema dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ed anche in assenza di domanda riconvenzionale dell'ente di previdenza.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Assorbito ogni altro profilo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché
l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie in controversia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 27.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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