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Sentenza 13 settembre 2023
Sentenza 13 settembre 2023
Commentario • 1
- 1. Confisca di denaro e (dis)orientamenti giurisprudenzialiErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2023, n. 37326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37326 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OL EN nato a [...] il [...] LI NI nato a [...] il [...] A.R. FER. S.R.L. in persona del legale rappresentante pro-tempore avverso la sentenza del 26/05/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di LA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso PE, con estensione degli effetti favorevoli al ricorrente LI, con conseguente annullamento senza rinvio per estinzione dei reati contestati per prescrizione;
udita l'Avv. Anna D'Alessandro, nell'interesse delle parti civili R.F.I. s.p.a. e Italferr s.p.a, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili o rigettarsi i ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito l'Avv. Luca Sirotti, nell'interesse di PE IC, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con revoca delle statuizioni civili;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37326 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 05/07/2023 uditi gli Avv. Paolo Trombetti e Lorenzo Ado Mariucci, nell'interesse di AR.FER. s.r.I., che hanno concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
udito l'Avv. Luca Gastini, nell'interesse di LI LA, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Novara in data 10 febbraio 2020 nei confronti, tra gli altri, degli imputati LA IC e LI LA, nonché nei confronti della persona giuridica AR.FER. s.r.l. (di cui il PE era procuratore speciale ed amministratore di fatto); il Tribunale aveva già dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati contestati agli imputati, fatta eccezione per il reato di truffa aggravata di cui al capo D); la Corte d'appello dichiarava estinto per prescrizione anche il reato di cui al capo D), assolveva AR.FER. s.r.l. dall'illecito amministrativo dipendente dal reato di cui al capo B), limitatamente al reato di truffa avente ad oggetto lo smaltimento del pietrisco, con la formula dell'insussistenza del fatto, confermando il giudizio sulla responsabilità della persona giuridica AR.FER. s.r.l. relativamente all'illecito amministrativo dipendente dalla truffa contestata al capo B), riguardante l'impiego del "Cemblock", e a quello dipendente dalla truffa contestata al capo D), confermando le statuizioni civili nei confronti degli odierni ricorrenti con riduzione della provvisionale;
riduceva, altresì, la misura della confisca disposta nei confronti della persona giuridica. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato PE IC deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione - del tutto mancante - rispetto alla censura formulata con il sesto motivo di appello concernente la differente qualificazione giuridica del fatto contestato al capo D); l'appellante aveva indicato gli elementi sulla scorta dei quali il fatto poteva al più integrare l'ipotesi della truffa tentata che, in ragione dell'epoca di realizzazione dell'ultima condotta decettiva, doveva ritenersi consumata il 31 dicembre 2010, con la conseguente estinzione per prescrizione il 22 maggio 2019, in data anteriore alla pronuncia di primo grado;
la lamentata omissione era decisiva ai fini delle valutazioni in punto di statuizioni civili. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 640 bis cod. pen., o "in alternativa" vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) nel punto in cui era riconosciuto il nesso causale tra la condotta del ricorrente e il danno economico sofferto dalla stazione 2 appaltante, pur essendo intervenuti i pagamenti delle prestazioni eseguite durante e dopo l'intervento della p.g. sui cantieri, con decurtazioni dei corrispettivi ad opera della ditta committente per l'accertata violazione delle previsioni contrattuali. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) per aver ravvisato una fattispecie di truffa nell'uso parziale del materiale inglobante per ricoprire il pietrisco contenente percentuali di amianto, in difetto degli elementi della fattispecie tipica con riguardo all'attività decettiva, che non era stata individuata dalla sentenza impugnata nella fase dell'esecuzione del contratto - rilevando al più un mero inadempimento contrattuale rispetto alle previsioni della convenzione stipulata per l'esecuzione delle prestazioni di trattamento del rifiuto da smaltire - 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'art. 191 cod. proc. pen., o "in alternativa" vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) nella parte in cui la decisione aveva utilizzato le dichiarazioni del coindagato Visigalli, dichiarazione acquisite ai sensi degli artt. 512 e 513, comma 2, cod. proc. pen., senza l'osservanza del disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., con specifico riguardo alla dimostrazione dell'elemento soggettivo dell'ipotizzato delitto di truffa. 2.4. Con il quinto motivo si deduce vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) nella parte in cui la decisione aveva valutato non convincenti le prove testimoniali a CO (che avrebbero provato l'impiego nei quantitativi corretti del fissativo da applicare sul pietrisco per evitare la dispersione di particelle di amianto), in relazione alla dimostrazione dell'insussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di truffa riguardante il trattamento del pietrisco da smaltire. 3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato LI LA deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 110, 40, 43 e 640 bis cod. pen., nonché vizio della motivazione - per manifesta illogicità - quanto all'affermata responsabilità del ricorrente, in concorso con altri imputati nella realizzazione della condotta fraudolenta, e alla conseguente conferma delle statuizioni civili a suo carico in presenza della rilevata estinzione del reato per prescrizione. Gli argomenti utilizzati dalla sentenza per affermare il concorso del ricorrente nell'attività criminosa discendeva solo da una "ragionevole ipotesi" (ossia, che per la posizione rivestita dal LI nell'organizzare le attività di smaltimento e per il controllo che svolgeva anche su soggetti che operavano presso le altre società coinvolte nello smaltimento, egli dovesse essere 3 cìp consapevole dell'uso ridotto del prodotto rispetto ai quantitativi indicati nella contabilità dell'appalto), che non poteva dirsi sufficiente per superare la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio in relazione all'uso del materiale per fissare le particelle di amianto, in quanto quella scelta avrebbe comportato vantaggi esclusivamente per le società che aveva assunto l'impegno ad utilizzare quel prodotto. 4. Ha proposto ricorso la difesa della persona giuridica AR.FER. s.r.l. deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione all'art. 24 d. Igs. 231/2001 e 640 bis cod. pen. con riguardo ai capi e ai punti della sentenza impugnata in cui si è affermata la responsabilità della persona giuridica, in difetto degli elementi necessari per ravvisare il reato presupposto contestato, attesa l'insussistenza sia degli artifici e raggiri, sia del rapporto causale tra l'induzione in errore e la percezione dell'ipotizzato profitto. Si osserva, in particolare, che la _motivazione della sentenza è contraddittoria nella misura in cui da un lato aveva escluso il carattere fraudolento dell'attività di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, costituiti dal pietrisco utilizzato per le massicciate rimosse, avendo escluso le ipotizzate simulazioni da parte della società ricorrente nell'esaltare la pericolosità del rifiuto e ottenere così prezzi più vantaggiosi nell'esecuzione del contratto (trattandosi di condizioni che venivano determinate dall'appaltante, nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti), e dall'altro aveva ritenuto che l'utilizzazione nelle medesime operazioni del prodotto fissativo delle particelle di amianto - lavorazione imposta dai medesimi contratti - dovesse integrare il fatto di reato della truffa, senza considerare che tale trattamento era richiesto dall'organo di vigilanza sugli aspetti di salute pubblica (ASL) e che la società ricorrente non aveva un autonoma capacità di imporre specifiche condizioni contrattuali. 4.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione all'art. 513 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, poiché il dato della spropositata contabilizzazione del prodotto, a fronte di un uso assolutamente limitato di quel materiale, era stato fondato sulle dichiarazioni del coindagato, successivamente deceduto, senza che vi fosse prova del consenso all'utilizzazione di quelle dichiarazioni da parte della difesa della persona giuridica, condizione imposta dall'art. 513 comma 1, cod. proc. pen., anche per l'ipotesi prevista dall'art. 512 cod. proc. pen. In ogni caso, la portata di quelle dichiarazioni era assolutamente limitata, in quanto riferita ad un singolo episodio rispetto ad un'attività di lavoro protratta per molti mesi rispetto alla quale non vi era prova dell'utilizzo modesto e limitato del materiale come ritenuto dalla decisione;
illogico e contraddittoria la tesi sostenuta dalla decisione circa la 4 cP mancata dimostrazione da parte della difesa, attraverso propri testi, della tesi contraria, in palese violazione delle regole sull'onere probatorio del processo penale;
sicuramente travisate le dichiarazioni dei testi a CO quanto all'impiego del materiale e agli effetti della colorazione del pietrisco da parte di quel materiale. 4.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione per l'omessa valutazione del sesto motivo dell'atto di appello con cui si richiedeva la riqualificazione della truffa aggravata contestata ai capi B) e C) in ipotesi di truffa ai sensi dell'art. 640 cod. pen., con conseguente esclusione della responsabilità della persona giuridica. 4.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 640 bis cod. pen., 22, 34, 66 e 67 d. 1gs. 231/2001, nella parte in cui la decisione aveva ritenuto che la truffa contestata integrasse un'ipotesi di reato a consumazione prolungata, rigettando la richiesta difensiva di declaratoria di estinzione dell'illecito amministrativo in relazione ai fatti così come contestati, compresi i pagamenti intervenuti prima del 15 Marzo 2010; la stessa decisione aveva individuato nella data del 30 settembre 2009 l'ultima epoca di pagamento di fatture relative alle operazioni riguardanti la contabilizzazione del materiale applicato sul pietrisco, sicché doveva ritenersi consumata non oltre quella data la condotta illecita da cui la persona giuridica avrebbe tratto profitto;
pur volendo accedere alla diversa ipotesi della truffa realizzata nella fase esecutiva del rapporto contrattuale, si sarebbe dovuta dichiarare la prescrizione dell'illecito amministrativo derivante da reato quantomeno con riferimento alle corresponsioni antecedenti all'il Marzo 2010, essendo stata emessa la richiesta di rinvio a giudizio 111 Marzo 2015. 4.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, censurando l'illegittimità della confisca in danno della persona giuridica, anche per la totale carenza di motivazione circa la quantificazione dell'ammontare del profitto, non potendosi ammettere alcuna determinazione equitativa della misura del profitto confiscabile nei confronti della persona giuridica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato PE IC è, nel suo complesso, infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte, pur non avendo dedicato uno specifico punto della decisione all'esame della censura riguardante la forma di manifestazione del contestato delitto di truffa, ha svolto una serie di considerazioni, supportate da specifici 5 argomenti, che nel loro insieme danno conto del rigetto implicito della doglianza formulata. Insegna al riguardo la giurisprudenza di legittimità che il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091 -01; Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, dep. 2013, Spezzacatena, Rv. 255096 - 01; Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico, Rv. 191487 - 0); ciò implica che «l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima» (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; nel medesimo senso, Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 258679 - 0). Se, pertanto, si considera nel suo complesso l'apparato logico argomentativo adottato dalla Corte territoriale nell'esaminare il profilo dell'estinzione dei reati contestati per intervenuta prescrizione (pagg. 53 e s.), ove i giudici d'appello hanno individuato il momento di consumazione dei contestati delitti di truffa escludendo la tesi propugnata dal P.M. (che collegava il momento della consumazione del reato con quello del collaudo delle opere) e condividendo la decisione di primo grado, facendo riferimento al dato degli ultimi pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori di smaltimento e di trattamento del materiale da smaltire, deve convenirsi sull'implicita esclusione logica della fondatezza della differente ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente, contrastante con l'esecuzione del contratto in forza delle condotte decettive e alla luce della riduzione del corrispettivo operata dalla committenza i solo dopo essere venuta a conoscenza dell'intervento della p.g. nei cantieri ove operavano le società riferibili agli imputati. 1.2. Il secondo motivo, oltre ad esser formulato con tecnica poco ortodossa dal punto di vista dell'indicazione del riferimento alle categorie dell'art. 606 cod. proc. pen., è in ogni caso del tutto generico e aspecifico poiché non indica in quale 6 misura e con riferimento a quali delle lavorazioni e prestazioni delle società appaltanti siano intervenute le dedotte decurtazioni dei corrispettivi (si richiama una consulenza di parte - Prof. Perini - che non è allegata al ricorso), né si indicano gli importi di tali riduzioni (che, comunque, sarebbero successive ad erogazioni già avvenute, il che evidentemente è sufficiente per ritenere già integrata la realizzazione del profitto). 1.3. Anche il terzo motivo di ricorso è affetto da genericità, in quanto trascura del tutto il dato obiettivo, più volte riportato nella sentenza impugnata, relativo alla prospettazione, sin dalla fase delle trattative con la stazione appaltante, della necessità di procedere all'applicazione del fissativo sul pietrisco da smaltire, richiamando disposizioni della ASL mai impartite (pag. 41). 1.4. Il quarto motivo, riguardante una censura non formulata nel giudizio di appello, si caratterizza per una formulazione errata quanto all'invalidità denunciata (inutilizzabilità semmai, e non nullità), perplessa e non consentita nella denuncia cumulativa di differenti violazioni e vizi;
in ogni caso, la violazione denunciata non solo è insussistente (la Corte argomenta a partire da quelle dichiarazioni, indicando espressamente ulteriori fonti di prova a riscontro), ma non è supportata dall'indispensabile prova di resistenza rispetto ad un compendio probatorio ben più ampio rispetto alle dichiarazioni del coindagato (poiché in tale contingenza processuale «il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento»: Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452, seguita da Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218); inoltre, l'apprezzamento dell'insussistenza dell'elemento soggettivo non possiede caratteri di evidenza, il che rende ulteriormente inconferente la censura. 1.5. Il quinto motivo di ricorso, in primo luogo è proposto per ragioni non consentite: il ricorrente, infatti, sollecita una rivalutazione delle prove testimoniali che, secondo la prospettiva della difesa, sono state ritenute "non convincenti" in modo contraddittorio, affermando che l'imputato non aveva indicato testi in grado di riferire sulle modalità e sulla frequenza dell'impiego del materiale destinato a bloccare le particelle di amianto. La censura è fuorviante, poiché la valutazione negativa della Corte territoriale, al pari di quella del Tribunale, riguardava le affermazioni dei testimoni sulla circostanza che le tracce di colore tipiche del prodotto applicato erano destinate a scolorire dopo pochi giorni;
ed è stata raggiunta ponendo a confronto quelle dichiarazioni con le affermazioni del 7 responsabile della società produttrice del prodotto e con la considerazione logica della necessità che il colore, indicativo dell'applicazione del prodotto, dovesse rimanere per un periodo tale da consentire l'agevole individuazione di rifiuti e residui adeguatamente trattati, in modo da consentire lo smaltimento con modalità corrette. In secondo luogo, si tratta di una differente valutazione della prova che non può costituire oggetto di doglianza in sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01), in difetto di denunce di travisamento delle prove (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01). 2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato LI LA è inammissibile. Il motivo posto a fondamento dell'impugnazione è formulato, pur nella dichiarata insussistenza dell'evidenza della prova circa l'innocenza dell'imputato e nella prospettiva dell'annullamento della pronuncia relativa alle statuizioni civili, secondo i parametri valutativi del giudizio penale, quanto alla prova del "contributo" del ricorrente "alla commissione di tale specifico reato" (secondo e terzo foglio del ricorso); il che confligge in modo frontale con le indicazioni del giudice delle leggi (Corte cost., n. 182 del 30/7/2021) sul contenuto dell'accertamento affidato al giudice dell'impugnazione, in ipotesi di dichiarata estinzione del reato per prescrizione, dall'art. 578 cod. proc. pen. La Corte costituzionale ha rilevato che nella situazione processuale disciplinata dalla norma da ultima ricordata, «che vede il reato essere estinto per prescrizione e quindi l'imputato prosciolto dall'accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili», poiché quella disposizione «non presuppone (né implica) che il giudice, nel conoscere della domanda civile, debba altresì formulare, esplicitamente o meno, un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato e debba effettuare un accertamento, principale o incidentale, sulla sua responsabilità penale, ben potendo contenere l'apprezzamento richiestogli entro i confini della responsabilità civile» (§§ 11-13). La Corte territoriale ha motivato la conferma delle statuizioni civili di condanna sulla base di un giudizio affidato al criterio «della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria» (Corte cost. 182/2021, cit.); e in questo senso ha messo in rilievo l'utilità di un uso "parsimonioso" del prodotto fissativo dell'amianto, nella prospettiva della destinazione dei rifiuti in discariche 8 ove non era autorizzato lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto, condotta riferibile anche al ricorrente in ragione della centralità della sua figura rispetto al complesso delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti, alle loro analisi e ai conferimenti in discarica. 3. Il ricorso proposto nell'interesse della persona giuridica A.R.FER. s.r.l. è fondato nei limiti di seguito indicati. 3.1. Il primo motivo è infondato. La circostanza messa in risalto dalla difesa, dell'inerenza del trattamento della massicciata con il prodotto c.d. "inglobante" e dello smaltimento del pietrisco nel medesimo ciclo produttivo, non può assumere il carattere decisivo indicato dalla parte ricorrente con le derivate conseguenze della contraddittorietà della contemporanea esclusione del carattere fraudolento delle operazioni di smaltimento del pietrisco e ravvisata sussistenza della truffa limitatamente all'uso del fissativo;
come si apprezza dalla complessiva lettura delle sentenze di merito, si trattava di operazioni materiali distinte ed autonome, rispetto alle quali sono stati ipotizzati differenti meccanismi fraudolenti;
in particolare, per l'applicazione del materiale fissativo si contestava di aver rappresentato - a differenza di quanto prescritto dalla ASL (applicazione solo nella fase del carico del pietrisco sui mezzi per il trasporto) - la necessità di applicazioni ripetute durante tutte le lavorazioni del rifiuto (dalla rimozione, all'accumulo sino al trasporto), con determinazione dei quantitativi di prodotto da applicare diversi e superiori, cui invece aveva fatto seguito un impiego del tutto contenuto (ciò che integrava il dato fraudolento da cui derivava l'ingiusto profitto per il pagamento di materiali e operazioni effettivamente eseguite in numero e quantitativi minori). Non assume rilievo in questo contesto la circostanza che il prezzo per il prodotto e per le relative operazioni fosse stato fissato dall'appaltante (elemento che aveva indotto a escludere la truffa sullo smaltimento del pietrisco). Gli altri profili evidenziati con il motivo di ricorso, relativi all'omessa considerazione della responsabilità nelle operazioni di contabilizzazione dei quantitativi di prodotto utilizzato (riferibile alla direzione lavori e non alla società appaltatrice) ed all'omessa ricostruzione del rapporto causale tra l'ipotizzata induzione in errore e la percezione del profitto (trattandosi di versamento di corrispettivi che non erano stati in alcun modo influenzati dall'ipotizzata condotta fraudolenta), integrano censure non formulate in grado di appello e, come tali, non possono costituire oggetto di motivo di ricorso ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è generico per ciò che concerne il dedotto vizio di inutilizzabilità, poiché non allega né deduce la circostanza della manifestata 9 opposizione all'utilizzazione delle dichiarazioni da parte della difesa: secondo l'insegnamento di legittimità, «ai fini dell'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali contra alios rese da imputati contumaci, assenti o che si siano rifiutati di sottoporsi ad esame, la necessità del consenso di cui all'art. 513, comma primo, ultima parte, cod. proc. pen., non comporta che esso debba manifestarsi in modo espresso e formale, con la conseguenza che può essere desunto per implicito dal solo fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di specifica opposizione» (Sez. 5, n. 13895 del 14/01/2015, Martini, Rv. 262942 - 01; Sez. 5, n. 9867 del 29/01/2014, Singh, Rv. 262739 - 0; Sez. 5, n. 47014 del 08/07/2011, M., Rv. 251445 - 0). Quanto agli aspetti valutativi delle prove dichiarative, il motivo è evidentemente inammissibile poiché mira ad un differente apprezzamento del contenuto e della portata delle singole prove, tema che non può costituire oggetto di doglianza ammissibile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; con specifico riferimento alle prove dichiarative, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Ippedico, Rv. 271623 - 01) 3.3. Il terzo motivo è fondato. La questione prospettata con il sesto motivo dell'atto di appello è stata fraintesa dalla Corte d'appello, finendo per omettere qualsivoglia valutazione sull'effettiva sussistenza dei presupposti per qualificare le condotte fraudolente quale ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.) ovvero di truffa aggravata, perché commessa in danno dell'Unione europea o dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen). La sentenza, infatti, ha ritenuto (pag. 66) che la difesa della persona giuridica avesse sollevato la questione della qualificazione giuridica della condotta del soggetto apicale come ipotesi di truffa ex art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen., questione che non rilevava al fine di escludere la responsabilità dell'ente (essendo compresa anche tale ipotesi di reato nel catalogo ex art. 24 d. Igs. 231/2001); mentre la lettura del corrispondente motivo di appello mette in luce la contestazione formulata dalla difesa diretta ad escludere il presupposto della finalizzazione dell'ipotizzata condotta decettiva alla percezione di erogazioni pubbliche, da cui sarebbe derivata la differente qualificazione del fatto quale «truffa "semplice" p. e p. dall'art. 640 cod. pen., che non dà luogo a responsabilità dell'ente ai sensi del d. Igs. n. 231/2001» (pag. 27 dell'atto di appello). L'omesso esame del motivo non può essere superato, come auspicato dalla ricorrente, in questa sede;
pur spettando anche alla Corte di cassazione il potere di qualificare il fatto oggetto dell'imputazione, nel caso in esame è evidente la necessità di procedere ad accertamenti in fatto, non consentiti in sede di 10 legittimità, posto che gli elementi essenziali della fattispecie non risultano scandagliati nel procedimento. In particolare, sarà necessario, attraverso l'esame della documentazione contrattuale, stabilire se le ipotizzate condotte fraudolente abbiano determinato quale effetto l'erogazione di somme qualificabili come "contributi, finanziamenti, ... ovvero altre erogazioni dello stesso tipo", realizzando così il fatto tipico descritto dall'art. 640 bis cod. pen.; ovvero, se le medesime condotte illecite siano intervenute in un momento successivo, rispetto a quello della determinazione assunta dall'ente pubblico per l'erogazione del contributo o del finanziamento destinato all'esecuzione delle opere poi appaltate, incidendo nella fase esecutiva del rapporto contrattuale mediante la falsa rappresentazione della consistenza dei materiali impiegati e delle opere realizzate e, quindi, delle somme da corrispondere dalle stazioni appaltanti così indotte in errore;
andrà, inoltre, accertato sia se le stazioni appaltanti possedessero la qualifica di enti pubblici, richiesta dall'art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen. (trattandosi di appalti relativi a interventi sulla rete ferroviaria, considerata la qualità di società per azioni in mano pubblica di Ferrovie dello Stato: Sez. 2, n. 5028 del 17/03/1999, De Mase, Rv. 213154 - 0), sia se la società appaltatrice cui è contestato l'addebito abbia avuto rapporti diretti con detti enti pubblici o abbia svolto l'attività contrattuale in regime di subappalto (come sembra emergere per i fatti di cui al capo D), con le conseguenze in punto di accertamento del nesso causale tra l'attività decettiva (eventualmente diretta nei confronti del sub appaltante) e la corresponsione delle somme indebitamente percepite. La sentenza deve, dunque, esser annullata con rinvio per nuovo esame della questione ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. 3.4. Il quarto motivo non è fondato. Quanto al profilo dell'epoca di consumazione del reato, secondo il quale l'ultimo pagamento sarebbe avvenuto nel settembre 2009, si tratta di un'alternativa ricostruzione in fatto non deducibile in questa sede (non emergendo direttamente dal testo della sentenza la circostanza che, anzi, viene contrastata con specifica individuazione dell'ultimo pagamento in data 6 agosto 2010: v. pag. 55). Per altro verso, la riconosciuta ricostruzione della condotta di truffa quale ipotesi a consumazione prolungata, non consente di isolare i singoli pagamenti degli stati di avanzamento e giungere, così, a frazionare le condotte con le auspicate conseguenze in punto di parziale declaratoria di estinzione dell'illecito amministrativo. 3.5. Il quinto motivo di ricorso è fondato. E' manifestamente illogica la motivazione adottata dalla sentenza impugnata per individuare la misura del profitto realizzato dall'ente, ricorrendo ad una 11 determinazione equitativa che non è prevista né consentita dalla disposizione dell'art. 19 d. Igs. 231/2001. La determinazione della misura del profitto, oggetto della confisca di cui all'art. 19, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, va operata individuando «il vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell'illecito» (Sez. Unite, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 - 01), con la specificazione che, ove il profitto derivi dall'esecuzione viziata di un rapporto sinallagmatico, dovrà tenersi conto, escludendola, dell'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone (Sez. Unite, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia impianti, Rv. 239924 - 01; Sez. 2, n. 20506 del 16/04/2009, Società Impregilo, Rv. 243198 - 0; Sez. 6, n. 23013 del 22/04/2016, Gigli, Rv. 267065 - 01); il profitto può essere determinato anche sulla base di dati notori precisi, desunti da analisi statistiche e corroborati da specifiche norme di riferimento (Sez. 2 , n. 50710 del 06/11/2019, Bottoli, Rv. 278009 - 01, riguardante una fattispecie in tema di corruzione nel settore dei lavori pubblici, in cui la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione del profitto nell'importo del 10% dell'appalto, trattandosi dell'utile medio ricavato dalle imprese operanti nel settore, confermato dall'art. 122 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, all'epoca vigente, che individuava la medesima percentuale da riconoscere alle imprese in caso di recesso da parte della stazione appaltante). La complessità del rapporto contrattuale da cui è scaturita la realizzazione del profitto per l'ente non esime il giudice dal procedere, anche attraverso il ricorso allo strumento della perizia contabile in materia contrattuale, all'individuazione delle somme percepite dall'ente quale effetto della condotta di reato posta in essere dal soggetto apicale, al netto delle variazioni contrattuali, di eventuali somme restituite e delle somme corrisposte per prestazioni effettivamente erogate. Anche in relazione a tale capo della sentenza va pertanto disposto l'annullamento, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. 4. Dalle statuizioni relative ai ricorsi proposti nell'interesse degli imputati PE e LI, conseguono la condanna del PE al pagamento delle spese processuali, mentre il LI, oltre che alle medesime spese, va condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), anche al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 12 Inoltre, il mancato accoglimento dei detti ricorsi comporta la condanna degli imputati, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili R.F.I. s.p.a. e Italferr s.p.a., nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti della AR.FER s.r.I., limitatamente alla qualificazione giuridica ed alla confisca, e rinvia per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso. Rigetta il ricorso di PE IC che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di LI LA, che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, PE e LI, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili R.F.I. s.p.a. e Italferr s.p.a., che liquida in complessivi euro 5850, oltre accessori di legge. Così deciso il 5/7/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di LA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso PE, con estensione degli effetti favorevoli al ricorrente LI, con conseguente annullamento senza rinvio per estinzione dei reati contestati per prescrizione;
udita l'Avv. Anna D'Alessandro, nell'interesse delle parti civili R.F.I. s.p.a. e Italferr s.p.a, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili o rigettarsi i ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito l'Avv. Luca Sirotti, nell'interesse di PE IC, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con revoca delle statuizioni civili;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37326 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 05/07/2023 uditi gli Avv. Paolo Trombetti e Lorenzo Ado Mariucci, nell'interesse di AR.FER. s.r.I., che hanno concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
udito l'Avv. Luca Gastini, nell'interesse di LI LA, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Novara in data 10 febbraio 2020 nei confronti, tra gli altri, degli imputati LA IC e LI LA, nonché nei confronti della persona giuridica AR.FER. s.r.l. (di cui il PE era procuratore speciale ed amministratore di fatto); il Tribunale aveva già dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati contestati agli imputati, fatta eccezione per il reato di truffa aggravata di cui al capo D); la Corte d'appello dichiarava estinto per prescrizione anche il reato di cui al capo D), assolveva AR.FER. s.r.l. dall'illecito amministrativo dipendente dal reato di cui al capo B), limitatamente al reato di truffa avente ad oggetto lo smaltimento del pietrisco, con la formula dell'insussistenza del fatto, confermando il giudizio sulla responsabilità della persona giuridica AR.FER. s.r.l. relativamente all'illecito amministrativo dipendente dalla truffa contestata al capo B), riguardante l'impiego del "Cemblock", e a quello dipendente dalla truffa contestata al capo D), confermando le statuizioni civili nei confronti degli odierni ricorrenti con riduzione della provvisionale;
riduceva, altresì, la misura della confisca disposta nei confronti della persona giuridica. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato PE IC deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione - del tutto mancante - rispetto alla censura formulata con il sesto motivo di appello concernente la differente qualificazione giuridica del fatto contestato al capo D); l'appellante aveva indicato gli elementi sulla scorta dei quali il fatto poteva al più integrare l'ipotesi della truffa tentata che, in ragione dell'epoca di realizzazione dell'ultima condotta decettiva, doveva ritenersi consumata il 31 dicembre 2010, con la conseguente estinzione per prescrizione il 22 maggio 2019, in data anteriore alla pronuncia di primo grado;
la lamentata omissione era decisiva ai fini delle valutazioni in punto di statuizioni civili. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 640 bis cod. pen., o "in alternativa" vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) nel punto in cui era riconosciuto il nesso causale tra la condotta del ricorrente e il danno economico sofferto dalla stazione 2 appaltante, pur essendo intervenuti i pagamenti delle prestazioni eseguite durante e dopo l'intervento della p.g. sui cantieri, con decurtazioni dei corrispettivi ad opera della ditta committente per l'accertata violazione delle previsioni contrattuali. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) per aver ravvisato una fattispecie di truffa nell'uso parziale del materiale inglobante per ricoprire il pietrisco contenente percentuali di amianto, in difetto degli elementi della fattispecie tipica con riguardo all'attività decettiva, che non era stata individuata dalla sentenza impugnata nella fase dell'esecuzione del contratto - rilevando al più un mero inadempimento contrattuale rispetto alle previsioni della convenzione stipulata per l'esecuzione delle prestazioni di trattamento del rifiuto da smaltire - 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'art. 191 cod. proc. pen., o "in alternativa" vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) nella parte in cui la decisione aveva utilizzato le dichiarazioni del coindagato Visigalli, dichiarazione acquisite ai sensi degli artt. 512 e 513, comma 2, cod. proc. pen., senza l'osservanza del disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., con specifico riguardo alla dimostrazione dell'elemento soggettivo dell'ipotizzato delitto di truffa. 2.4. Con il quinto motivo si deduce vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) nella parte in cui la decisione aveva valutato non convincenti le prove testimoniali a CO (che avrebbero provato l'impiego nei quantitativi corretti del fissativo da applicare sul pietrisco per evitare la dispersione di particelle di amianto), in relazione alla dimostrazione dell'insussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di truffa riguardante il trattamento del pietrisco da smaltire. 3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato LI LA deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 110, 40, 43 e 640 bis cod. pen., nonché vizio della motivazione - per manifesta illogicità - quanto all'affermata responsabilità del ricorrente, in concorso con altri imputati nella realizzazione della condotta fraudolenta, e alla conseguente conferma delle statuizioni civili a suo carico in presenza della rilevata estinzione del reato per prescrizione. Gli argomenti utilizzati dalla sentenza per affermare il concorso del ricorrente nell'attività criminosa discendeva solo da una "ragionevole ipotesi" (ossia, che per la posizione rivestita dal LI nell'organizzare le attività di smaltimento e per il controllo che svolgeva anche su soggetti che operavano presso le altre società coinvolte nello smaltimento, egli dovesse essere 3 cìp consapevole dell'uso ridotto del prodotto rispetto ai quantitativi indicati nella contabilità dell'appalto), che non poteva dirsi sufficiente per superare la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio in relazione all'uso del materiale per fissare le particelle di amianto, in quanto quella scelta avrebbe comportato vantaggi esclusivamente per le società che aveva assunto l'impegno ad utilizzare quel prodotto. 4. Ha proposto ricorso la difesa della persona giuridica AR.FER. s.r.l. deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione all'art. 24 d. Igs. 231/2001 e 640 bis cod. pen. con riguardo ai capi e ai punti della sentenza impugnata in cui si è affermata la responsabilità della persona giuridica, in difetto degli elementi necessari per ravvisare il reato presupposto contestato, attesa l'insussistenza sia degli artifici e raggiri, sia del rapporto causale tra l'induzione in errore e la percezione dell'ipotizzato profitto. Si osserva, in particolare, che la _motivazione della sentenza è contraddittoria nella misura in cui da un lato aveva escluso il carattere fraudolento dell'attività di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, costituiti dal pietrisco utilizzato per le massicciate rimosse, avendo escluso le ipotizzate simulazioni da parte della società ricorrente nell'esaltare la pericolosità del rifiuto e ottenere così prezzi più vantaggiosi nell'esecuzione del contratto (trattandosi di condizioni che venivano determinate dall'appaltante, nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti), e dall'altro aveva ritenuto che l'utilizzazione nelle medesime operazioni del prodotto fissativo delle particelle di amianto - lavorazione imposta dai medesimi contratti - dovesse integrare il fatto di reato della truffa, senza considerare che tale trattamento era richiesto dall'organo di vigilanza sugli aspetti di salute pubblica (ASL) e che la società ricorrente non aveva un autonoma capacità di imporre specifiche condizioni contrattuali. 4.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione all'art. 513 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, poiché il dato della spropositata contabilizzazione del prodotto, a fronte di un uso assolutamente limitato di quel materiale, era stato fondato sulle dichiarazioni del coindagato, successivamente deceduto, senza che vi fosse prova del consenso all'utilizzazione di quelle dichiarazioni da parte della difesa della persona giuridica, condizione imposta dall'art. 513 comma 1, cod. proc. pen., anche per l'ipotesi prevista dall'art. 512 cod. proc. pen. In ogni caso, la portata di quelle dichiarazioni era assolutamente limitata, in quanto riferita ad un singolo episodio rispetto ad un'attività di lavoro protratta per molti mesi rispetto alla quale non vi era prova dell'utilizzo modesto e limitato del materiale come ritenuto dalla decisione;
illogico e contraddittoria la tesi sostenuta dalla decisione circa la 4 cP mancata dimostrazione da parte della difesa, attraverso propri testi, della tesi contraria, in palese violazione delle regole sull'onere probatorio del processo penale;
sicuramente travisate le dichiarazioni dei testi a CO quanto all'impiego del materiale e agli effetti della colorazione del pietrisco da parte di quel materiale. 4.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione per l'omessa valutazione del sesto motivo dell'atto di appello con cui si richiedeva la riqualificazione della truffa aggravata contestata ai capi B) e C) in ipotesi di truffa ai sensi dell'art. 640 cod. pen., con conseguente esclusione della responsabilità della persona giuridica. 4.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 640 bis cod. pen., 22, 34, 66 e 67 d. 1gs. 231/2001, nella parte in cui la decisione aveva ritenuto che la truffa contestata integrasse un'ipotesi di reato a consumazione prolungata, rigettando la richiesta difensiva di declaratoria di estinzione dell'illecito amministrativo in relazione ai fatti così come contestati, compresi i pagamenti intervenuti prima del 15 Marzo 2010; la stessa decisione aveva individuato nella data del 30 settembre 2009 l'ultima epoca di pagamento di fatture relative alle operazioni riguardanti la contabilizzazione del materiale applicato sul pietrisco, sicché doveva ritenersi consumata non oltre quella data la condotta illecita da cui la persona giuridica avrebbe tratto profitto;
pur volendo accedere alla diversa ipotesi della truffa realizzata nella fase esecutiva del rapporto contrattuale, si sarebbe dovuta dichiarare la prescrizione dell'illecito amministrativo derivante da reato quantomeno con riferimento alle corresponsioni antecedenti all'il Marzo 2010, essendo stata emessa la richiesta di rinvio a giudizio 111 Marzo 2015. 4.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, censurando l'illegittimità della confisca in danno della persona giuridica, anche per la totale carenza di motivazione circa la quantificazione dell'ammontare del profitto, non potendosi ammettere alcuna determinazione equitativa della misura del profitto confiscabile nei confronti della persona giuridica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato PE IC è, nel suo complesso, infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte, pur non avendo dedicato uno specifico punto della decisione all'esame della censura riguardante la forma di manifestazione del contestato delitto di truffa, ha svolto una serie di considerazioni, supportate da specifici 5 argomenti, che nel loro insieme danno conto del rigetto implicito della doglianza formulata. Insegna al riguardo la giurisprudenza di legittimità che il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091 -01; Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, dep. 2013, Spezzacatena, Rv. 255096 - 01; Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico, Rv. 191487 - 0); ciò implica che «l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima» (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; nel medesimo senso, Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 258679 - 0). Se, pertanto, si considera nel suo complesso l'apparato logico argomentativo adottato dalla Corte territoriale nell'esaminare il profilo dell'estinzione dei reati contestati per intervenuta prescrizione (pagg. 53 e s.), ove i giudici d'appello hanno individuato il momento di consumazione dei contestati delitti di truffa escludendo la tesi propugnata dal P.M. (che collegava il momento della consumazione del reato con quello del collaudo delle opere) e condividendo la decisione di primo grado, facendo riferimento al dato degli ultimi pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori di smaltimento e di trattamento del materiale da smaltire, deve convenirsi sull'implicita esclusione logica della fondatezza della differente ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente, contrastante con l'esecuzione del contratto in forza delle condotte decettive e alla luce della riduzione del corrispettivo operata dalla committenza i solo dopo essere venuta a conoscenza dell'intervento della p.g. nei cantieri ove operavano le società riferibili agli imputati. 1.2. Il secondo motivo, oltre ad esser formulato con tecnica poco ortodossa dal punto di vista dell'indicazione del riferimento alle categorie dell'art. 606 cod. proc. pen., è in ogni caso del tutto generico e aspecifico poiché non indica in quale 6 misura e con riferimento a quali delle lavorazioni e prestazioni delle società appaltanti siano intervenute le dedotte decurtazioni dei corrispettivi (si richiama una consulenza di parte - Prof. Perini - che non è allegata al ricorso), né si indicano gli importi di tali riduzioni (che, comunque, sarebbero successive ad erogazioni già avvenute, il che evidentemente è sufficiente per ritenere già integrata la realizzazione del profitto). 1.3. Anche il terzo motivo di ricorso è affetto da genericità, in quanto trascura del tutto il dato obiettivo, più volte riportato nella sentenza impugnata, relativo alla prospettazione, sin dalla fase delle trattative con la stazione appaltante, della necessità di procedere all'applicazione del fissativo sul pietrisco da smaltire, richiamando disposizioni della ASL mai impartite (pag. 41). 1.4. Il quarto motivo, riguardante una censura non formulata nel giudizio di appello, si caratterizza per una formulazione errata quanto all'invalidità denunciata (inutilizzabilità semmai, e non nullità), perplessa e non consentita nella denuncia cumulativa di differenti violazioni e vizi;
in ogni caso, la violazione denunciata non solo è insussistente (la Corte argomenta a partire da quelle dichiarazioni, indicando espressamente ulteriori fonti di prova a riscontro), ma non è supportata dall'indispensabile prova di resistenza rispetto ad un compendio probatorio ben più ampio rispetto alle dichiarazioni del coindagato (poiché in tale contingenza processuale «il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento»: Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452, seguita da Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218); inoltre, l'apprezzamento dell'insussistenza dell'elemento soggettivo non possiede caratteri di evidenza, il che rende ulteriormente inconferente la censura. 1.5. Il quinto motivo di ricorso, in primo luogo è proposto per ragioni non consentite: il ricorrente, infatti, sollecita una rivalutazione delle prove testimoniali che, secondo la prospettiva della difesa, sono state ritenute "non convincenti" in modo contraddittorio, affermando che l'imputato non aveva indicato testi in grado di riferire sulle modalità e sulla frequenza dell'impiego del materiale destinato a bloccare le particelle di amianto. La censura è fuorviante, poiché la valutazione negativa della Corte territoriale, al pari di quella del Tribunale, riguardava le affermazioni dei testimoni sulla circostanza che le tracce di colore tipiche del prodotto applicato erano destinate a scolorire dopo pochi giorni;
ed è stata raggiunta ponendo a confronto quelle dichiarazioni con le affermazioni del 7 responsabile della società produttrice del prodotto e con la considerazione logica della necessità che il colore, indicativo dell'applicazione del prodotto, dovesse rimanere per un periodo tale da consentire l'agevole individuazione di rifiuti e residui adeguatamente trattati, in modo da consentire lo smaltimento con modalità corrette. In secondo luogo, si tratta di una differente valutazione della prova che non può costituire oggetto di doglianza in sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01), in difetto di denunce di travisamento delle prove (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01). 2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato LI LA è inammissibile. Il motivo posto a fondamento dell'impugnazione è formulato, pur nella dichiarata insussistenza dell'evidenza della prova circa l'innocenza dell'imputato e nella prospettiva dell'annullamento della pronuncia relativa alle statuizioni civili, secondo i parametri valutativi del giudizio penale, quanto alla prova del "contributo" del ricorrente "alla commissione di tale specifico reato" (secondo e terzo foglio del ricorso); il che confligge in modo frontale con le indicazioni del giudice delle leggi (Corte cost., n. 182 del 30/7/2021) sul contenuto dell'accertamento affidato al giudice dell'impugnazione, in ipotesi di dichiarata estinzione del reato per prescrizione, dall'art. 578 cod. proc. pen. La Corte costituzionale ha rilevato che nella situazione processuale disciplinata dalla norma da ultima ricordata, «che vede il reato essere estinto per prescrizione e quindi l'imputato prosciolto dall'accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili», poiché quella disposizione «non presuppone (né implica) che il giudice, nel conoscere della domanda civile, debba altresì formulare, esplicitamente o meno, un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato e debba effettuare un accertamento, principale o incidentale, sulla sua responsabilità penale, ben potendo contenere l'apprezzamento richiestogli entro i confini della responsabilità civile» (§§ 11-13). La Corte territoriale ha motivato la conferma delle statuizioni civili di condanna sulla base di un giudizio affidato al criterio «della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria» (Corte cost. 182/2021, cit.); e in questo senso ha messo in rilievo l'utilità di un uso "parsimonioso" del prodotto fissativo dell'amianto, nella prospettiva della destinazione dei rifiuti in discariche 8 ove non era autorizzato lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto, condotta riferibile anche al ricorrente in ragione della centralità della sua figura rispetto al complesso delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti, alle loro analisi e ai conferimenti in discarica. 3. Il ricorso proposto nell'interesse della persona giuridica A.R.FER. s.r.l. è fondato nei limiti di seguito indicati. 3.1. Il primo motivo è infondato. La circostanza messa in risalto dalla difesa, dell'inerenza del trattamento della massicciata con il prodotto c.d. "inglobante" e dello smaltimento del pietrisco nel medesimo ciclo produttivo, non può assumere il carattere decisivo indicato dalla parte ricorrente con le derivate conseguenze della contraddittorietà della contemporanea esclusione del carattere fraudolento delle operazioni di smaltimento del pietrisco e ravvisata sussistenza della truffa limitatamente all'uso del fissativo;
come si apprezza dalla complessiva lettura delle sentenze di merito, si trattava di operazioni materiali distinte ed autonome, rispetto alle quali sono stati ipotizzati differenti meccanismi fraudolenti;
in particolare, per l'applicazione del materiale fissativo si contestava di aver rappresentato - a differenza di quanto prescritto dalla ASL (applicazione solo nella fase del carico del pietrisco sui mezzi per il trasporto) - la necessità di applicazioni ripetute durante tutte le lavorazioni del rifiuto (dalla rimozione, all'accumulo sino al trasporto), con determinazione dei quantitativi di prodotto da applicare diversi e superiori, cui invece aveva fatto seguito un impiego del tutto contenuto (ciò che integrava il dato fraudolento da cui derivava l'ingiusto profitto per il pagamento di materiali e operazioni effettivamente eseguite in numero e quantitativi minori). Non assume rilievo in questo contesto la circostanza che il prezzo per il prodotto e per le relative operazioni fosse stato fissato dall'appaltante (elemento che aveva indotto a escludere la truffa sullo smaltimento del pietrisco). Gli altri profili evidenziati con il motivo di ricorso, relativi all'omessa considerazione della responsabilità nelle operazioni di contabilizzazione dei quantitativi di prodotto utilizzato (riferibile alla direzione lavori e non alla società appaltatrice) ed all'omessa ricostruzione del rapporto causale tra l'ipotizzata induzione in errore e la percezione del profitto (trattandosi di versamento di corrispettivi che non erano stati in alcun modo influenzati dall'ipotizzata condotta fraudolenta), integrano censure non formulate in grado di appello e, come tali, non possono costituire oggetto di motivo di ricorso ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è generico per ciò che concerne il dedotto vizio di inutilizzabilità, poiché non allega né deduce la circostanza della manifestata 9 opposizione all'utilizzazione delle dichiarazioni da parte della difesa: secondo l'insegnamento di legittimità, «ai fini dell'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali contra alios rese da imputati contumaci, assenti o che si siano rifiutati di sottoporsi ad esame, la necessità del consenso di cui all'art. 513, comma primo, ultima parte, cod. proc. pen., non comporta che esso debba manifestarsi in modo espresso e formale, con la conseguenza che può essere desunto per implicito dal solo fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di specifica opposizione» (Sez. 5, n. 13895 del 14/01/2015, Martini, Rv. 262942 - 01; Sez. 5, n. 9867 del 29/01/2014, Singh, Rv. 262739 - 0; Sez. 5, n. 47014 del 08/07/2011, M., Rv. 251445 - 0). Quanto agli aspetti valutativi delle prove dichiarative, il motivo è evidentemente inammissibile poiché mira ad un differente apprezzamento del contenuto e della portata delle singole prove, tema che non può costituire oggetto di doglianza ammissibile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; con specifico riferimento alle prove dichiarative, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Ippedico, Rv. 271623 - 01) 3.3. Il terzo motivo è fondato. La questione prospettata con il sesto motivo dell'atto di appello è stata fraintesa dalla Corte d'appello, finendo per omettere qualsivoglia valutazione sull'effettiva sussistenza dei presupposti per qualificare le condotte fraudolente quale ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.) ovvero di truffa aggravata, perché commessa in danno dell'Unione europea o dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen). La sentenza, infatti, ha ritenuto (pag. 66) che la difesa della persona giuridica avesse sollevato la questione della qualificazione giuridica della condotta del soggetto apicale come ipotesi di truffa ex art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen., questione che non rilevava al fine di escludere la responsabilità dell'ente (essendo compresa anche tale ipotesi di reato nel catalogo ex art. 24 d. Igs. 231/2001); mentre la lettura del corrispondente motivo di appello mette in luce la contestazione formulata dalla difesa diretta ad escludere il presupposto della finalizzazione dell'ipotizzata condotta decettiva alla percezione di erogazioni pubbliche, da cui sarebbe derivata la differente qualificazione del fatto quale «truffa "semplice" p. e p. dall'art. 640 cod. pen., che non dà luogo a responsabilità dell'ente ai sensi del d. Igs. n. 231/2001» (pag. 27 dell'atto di appello). L'omesso esame del motivo non può essere superato, come auspicato dalla ricorrente, in questa sede;
pur spettando anche alla Corte di cassazione il potere di qualificare il fatto oggetto dell'imputazione, nel caso in esame è evidente la necessità di procedere ad accertamenti in fatto, non consentiti in sede di 10 legittimità, posto che gli elementi essenziali della fattispecie non risultano scandagliati nel procedimento. In particolare, sarà necessario, attraverso l'esame della documentazione contrattuale, stabilire se le ipotizzate condotte fraudolente abbiano determinato quale effetto l'erogazione di somme qualificabili come "contributi, finanziamenti, ... ovvero altre erogazioni dello stesso tipo", realizzando così il fatto tipico descritto dall'art. 640 bis cod. pen.; ovvero, se le medesime condotte illecite siano intervenute in un momento successivo, rispetto a quello della determinazione assunta dall'ente pubblico per l'erogazione del contributo o del finanziamento destinato all'esecuzione delle opere poi appaltate, incidendo nella fase esecutiva del rapporto contrattuale mediante la falsa rappresentazione della consistenza dei materiali impiegati e delle opere realizzate e, quindi, delle somme da corrispondere dalle stazioni appaltanti così indotte in errore;
andrà, inoltre, accertato sia se le stazioni appaltanti possedessero la qualifica di enti pubblici, richiesta dall'art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen. (trattandosi di appalti relativi a interventi sulla rete ferroviaria, considerata la qualità di società per azioni in mano pubblica di Ferrovie dello Stato: Sez. 2, n. 5028 del 17/03/1999, De Mase, Rv. 213154 - 0), sia se la società appaltatrice cui è contestato l'addebito abbia avuto rapporti diretti con detti enti pubblici o abbia svolto l'attività contrattuale in regime di subappalto (come sembra emergere per i fatti di cui al capo D), con le conseguenze in punto di accertamento del nesso causale tra l'attività decettiva (eventualmente diretta nei confronti del sub appaltante) e la corresponsione delle somme indebitamente percepite. La sentenza deve, dunque, esser annullata con rinvio per nuovo esame della questione ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. 3.4. Il quarto motivo non è fondato. Quanto al profilo dell'epoca di consumazione del reato, secondo il quale l'ultimo pagamento sarebbe avvenuto nel settembre 2009, si tratta di un'alternativa ricostruzione in fatto non deducibile in questa sede (non emergendo direttamente dal testo della sentenza la circostanza che, anzi, viene contrastata con specifica individuazione dell'ultimo pagamento in data 6 agosto 2010: v. pag. 55). Per altro verso, la riconosciuta ricostruzione della condotta di truffa quale ipotesi a consumazione prolungata, non consente di isolare i singoli pagamenti degli stati di avanzamento e giungere, così, a frazionare le condotte con le auspicate conseguenze in punto di parziale declaratoria di estinzione dell'illecito amministrativo. 3.5. Il quinto motivo di ricorso è fondato. E' manifestamente illogica la motivazione adottata dalla sentenza impugnata per individuare la misura del profitto realizzato dall'ente, ricorrendo ad una 11 determinazione equitativa che non è prevista né consentita dalla disposizione dell'art. 19 d. Igs. 231/2001. La determinazione della misura del profitto, oggetto della confisca di cui all'art. 19, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, va operata individuando «il vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell'illecito» (Sez. Unite, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 - 01), con la specificazione che, ove il profitto derivi dall'esecuzione viziata di un rapporto sinallagmatico, dovrà tenersi conto, escludendola, dell'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone (Sez. Unite, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia impianti, Rv. 239924 - 01; Sez. 2, n. 20506 del 16/04/2009, Società Impregilo, Rv. 243198 - 0; Sez. 6, n. 23013 del 22/04/2016, Gigli, Rv. 267065 - 01); il profitto può essere determinato anche sulla base di dati notori precisi, desunti da analisi statistiche e corroborati da specifiche norme di riferimento (Sez. 2 , n. 50710 del 06/11/2019, Bottoli, Rv. 278009 - 01, riguardante una fattispecie in tema di corruzione nel settore dei lavori pubblici, in cui la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione del profitto nell'importo del 10% dell'appalto, trattandosi dell'utile medio ricavato dalle imprese operanti nel settore, confermato dall'art. 122 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, all'epoca vigente, che individuava la medesima percentuale da riconoscere alle imprese in caso di recesso da parte della stazione appaltante). La complessità del rapporto contrattuale da cui è scaturita la realizzazione del profitto per l'ente non esime il giudice dal procedere, anche attraverso il ricorso allo strumento della perizia contabile in materia contrattuale, all'individuazione delle somme percepite dall'ente quale effetto della condotta di reato posta in essere dal soggetto apicale, al netto delle variazioni contrattuali, di eventuali somme restituite e delle somme corrisposte per prestazioni effettivamente erogate. Anche in relazione a tale capo della sentenza va pertanto disposto l'annullamento, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. 4. Dalle statuizioni relative ai ricorsi proposti nell'interesse degli imputati PE e LI, conseguono la condanna del PE al pagamento delle spese processuali, mentre il LI, oltre che alle medesime spese, va condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), anche al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 12 Inoltre, il mancato accoglimento dei detti ricorsi comporta la condanna degli imputati, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili R.F.I. s.p.a. e Italferr s.p.a., nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti della AR.FER s.r.I., limitatamente alla qualificazione giuridica ed alla confisca, e rinvia per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso. Rigetta il ricorso di PE IC che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di LI LA, che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, PE e LI, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili R.F.I. s.p.a. e Italferr s.p.a., che liquida in complessivi euro 5850, oltre accessori di legge. Così deciso il 5/7/2023