Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2015, n. 13895
CASS
Sentenza 14 gennaio 2015

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Massime1

Ai fini dell'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali "contra alios" rese da imputati contumaci, assenti o che si siano rifiutati di sottoporsi ad esame, la necessità del consenso di cui all'art. 513, comma primo, ultima parte, cod. proc. pen., non comporta che esso debba manifestarsi in modo espresso e formale, con la conseguenza che può essere desunto per implicito dal solo fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di specifica opposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili dichiarazioni auto - ed etero - accusatorie di un imputato contumace prodotte dal P.M., in relazione alle quali i coimputati non avevano formulato opposizione né al momento dell'acquisizione né all'esito dell'istruttoria dibattimentale, segnata dalla lettura degli atti utilizzabili per la decisione).

Commentario1

  • 1Art. 513 - Lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2015, n. 13895
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13895
Data del deposito : 14 gennaio 2015

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