Sentenza 14 gennaio 2015
Massime • 1
Ai fini dell'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali "contra alios" rese da imputati contumaci, assenti o che si siano rifiutati di sottoporsi ad esame, la necessità del consenso di cui all'art. 513, comma primo, ultima parte, cod. proc. pen., non comporta che esso debba manifestarsi in modo espresso e formale, con la conseguenza che può essere desunto per implicito dal solo fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di specifica opposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili dichiarazioni auto - ed etero - accusatorie di un imputato contumace prodotte dal P.M., in relazione alle quali i coimputati non avevano formulato opposizione né al momento dell'acquisizione né all'esito dell'istruttoria dibattimentale, segnata dalla lettura degli atti utilizzabili per la decisione).
Commentario • 1
- 1. Art. 513 - Lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminarehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2015, n. 13895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13895 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 14/01/2015
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - N. 81
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 17321/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA EP N. IL 25/03/1942;
D'IV ID N. IL 01/01/1956;
RU EL N. IL 14/11/1963;
OR OV N. IL 16/12/1946;
avverso la sentenza n. 196/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 20/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAPALORCIA GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE AUGUSTINIS U. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. TROIANO S. per AR, RU, FO U. per TO, IN A. in sost. di AN P., per D'VO.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 20-6-2013, in parziale riforma di quella 12-5-2010 del Tribunale di Pisa (in quanto era dichiarata la prescrizione del reato associativo e rideterminata in conseguenza la pena nei confronti di D'VO e AR, previa concessione di attenuanti generiche al primo), riconosceva la responsabilità di D'IV DO e MA PP per i capi G, H ed I dell'imputazione, di OR AN per i capi G ed I, di RU EL per il capo I.
2. I capi d'accusa hanno ad oggetto la bancarotta patrimoniale e documentale relativa a tre diversi fallimenti, rispettivamente delle società BA, SA RT e EW AB, ascritta a D'VO e AR quali amministratori di fatto di tutte e tre, a TO quale amministratore di diritto della BA e della EW AB per pochi mesi, a RU in veste di concorrente esterno (poi ritenuto amministratore di fatto) nel reato inerente a quest'ultima società.
3. La prospettazione accusatoria è nel senso che D'VO e il suo braccio destro AR acquistavano le società per poi, attraverso acquisti di merce non pagata, privarle dell'attivo facendo nel contempo sparire la contabilità.
4. AR ha proposto ricorso personale articolato in due motivi.
5. Con il primo deduce violazione della norma processuale di cui all'art. 513 c.p.p., comma 1, per essere state utilizzate le dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti rese dal D'VO in fase di indagini preliminari, acquisite al dibattimento senza il suo consenso. Il ricorrente contesta infatti l'interpretazione della corte fiorentina secondo la quale sarebbe sufficiente il consenso implicito desunto nella specie dalla mancata opposizione all'acquisizione di tali dichiarazioni. Osserva che tale interpretazione è avallata da un'unica pronuncia di questa sezione (47014/2011) che richiama l'indirizzo giurisprudenziale di questa corte relativo al diverso caso dell'utilizzo di prove acquisite da giudice diverso da quello che poi emette la decisione, ma ritiene tale parallelismo ingiustificato a fronte della previsione nell'art. 513 citato dell'utilizzabilità contra alios di prove non assunte in dibattimento, solo in presenza del consenso degli interessati, che è concetto diverso da quello della mancata opposizione, utilizzato dal legislatore in altre circostanze (codice della strada, sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità).
6. Mentre la necessità che il consenso sia espresso sarebbe confermata, secondo il ricorrente, dal rilievo che l'art. 493 c.p.p., comma 3, esige a propria volta un accordo esplicito tra le parti ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di indagine contenuti nel fascicolo del PM.
7. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e travisamento di tutte le altre prove in quanto interpretate in funzione delle dichiarazioni inutilizzabili del D'VO, mentre, senza queste ultime, esse, sotto il profilo del ruolo di amministratore di fatto del AR, danno conto al più di impressioni dei testi (che hanno usato espressioni come "professionista" piuttosto che amministratore, e "che stava con D'VO" piuttosto che "coinvolto in tutto") dovute alle funzione del ricorrente di ragioniere del D'VO, mentre altri testi non hanno nominato affatto l'imputato mostrando di non conoscerlo. Senza contare la mancata prova del conseguimento da parte del AR di un guadagno dalla pretesa attività di partecipazione alla bancarotta delle tre società.
8. Con ricorso proposto tramite il difensore D'VO articola due doglianze sul trattamento sanzionatorio.
9. La prima di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena nel massimo per effetto della concessione delle generiche avendo la corte territoriale da un lato dato atto della piena confessione da parte dell'imputato, dall'altro negato la massima estensione alle generiche per la gravita e pluralità dei fatti commessi e per il ruolo preminente in essi svolto.
10. La seconda di vizio di motivazione in punto di determinazione della pena base e di aumento per la continuazione essendo rimaste invariate, a parte la riduzione inferiore ad un terzo della pena base per la concessione delle generiche, tali componenti della pena senza un'adeguata motivazione.
11. TO ricorre tramite il difensore in base a quattro motivi. 12. Il primo ricalca quello del AR relativo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie del D'VO. 13. Il secondo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 27 Cost., comma 1, per mancanza di prova, oltre ogni ragionevole dubbio,
che le condotte dell'imputato, nei periodi in cui era stato amministratore di BA e di EW AB, fossero state sorrette dalla rappresentazione e volizione di porre in essere fatti distrattivi, soprattutto alla stregua di recente giurisprudenza di questa corte (47502/2012), relativa a soggetti che hanno ricoperto cariche amministrative in periodi risalenti rispetto alla dichiarazione di fallimento, secondo la quale, oltre all'elemento soggettivo, occorre il nesso causale tra la distrazione ed il fallimento. 14. Terzo motivo: lo stesso vizio è dedotto in relazione alla qualifica di prestanome attribuita al prevenuto nella sentenza impugnata mentre quella di primo grado aveva dato atto del compimento da parte sua di atti societari conformi alle funzioni di amministratore.
15. Quarto: si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui alla L.Fall., art. 219, u.c., nonostante il carattere minimale della condotte poste in essere.
16. RU con ricorso personale articola due motivi. 17. Con il primo deduce vizio di motivazione sotto il profilo del riconoscimento della sua qualifica di amministratore di fatto della EW AB a fronte soltanto dell'inoltro da parte sua di alcuni ordinativi di merce, poi non pagati, per conto della società, come riferito dal teste Biagiotti. Il che non bastava a conferirgli poteri gestori, del resto non indicati dai giudici di merito, anche se il teste aveva aggiunto che RU si era qualificato come titolare della società, ciò non essendo idoneo ad attribuire ad un soggetto poteri che non possiede ne' ha mai esercitato. 18. Inoltre la sentenza non aveva tenuto conto che il D'VO, il quale aveva ricostruito i ruoli e le responsabilità di tutti gli imputati, non aveva fatto alcun riferimento al RU nel delineare la vicenda della EW AB, mentre dalle dichiarazioni del m.llo IN, la cui deposizione era stata richiamata in sentenza perché, secondo le indagini da lui svolte, anche ad altri fornitori RU si era qualificato come uno dei titolari della società, in realtà ciò non risultava. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, le sentenze non avevano precisato a quale titolo egli sarebbe stato ritenuto responsabile.
19. Secondo motivo: erronea determinazione della pena o mancata motivazione al riguardo per essere la pena non congrua rispetto ai parametri di cui all'art. 133 c.p., dovendo del grave danno cagionato e della bancarotta documentale rispondere altri soggetti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente dato atto che l'eccezione della difesa D'VO di omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza al codifensore avv. P. N. Elmi, è tardiva in quanto proposta soltanto in sede di conclusioni.
2. Occorre poi premettere che il reato di cui al capo I), ascritto a tutti gli imputati, risulta estinto per decorso del termine massimo di prescrizione, tenuto conto della sospensione del relativo termine nel giudizio di primo grado per giorni ventitre (dal 27-1-2010 al 19- 2-2010), alla data del 3-2-2014, dunque successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
3. I ricorsi non sono inammissibili ne' tuttavia ricorrono peraltro i presupposti per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, perché, tenuto conto di quanto emerge dalla motivazione delle due sentenze, non risulta comunque l'insussistenza del reato, neppure sotto il profilo della possibilità di prevalenza sulla prescrizione di formule assolutorie basate sull'assenza o contraddittorietà della prova (Cass. Sez. U, 35490/2009 Tettamanti).
4. Il primo motivo del ricorso AR e il primo motivo del ricorso TO vertono sull'identica questione giuridica dell'utilizzabilità nei confronti dei coimputati delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari dagli imputati non comparsi in dibattimento (art. 513 c.p.p.).
5. Premesso che nella specie la corte territoriale ha ritenuto che il consenso dei predetti AR e TO all'utilizzo, non prestato in modo espresso, fosse implicito nella mancata opposizione, da parte dei loro difensori, all'acquisizione e alla lettura delle dichiarazioni rese dal D'VO prima del dibattimento, si ritiene di condividere e far proprio l'indirizzo giurisprudenziale, cui si è ispirato il giudice fiorentino, secondo il quale, poiché la norma in questione non prevede che il consenso debba manifestarsi in modo espresso e formale, nulla impedisce di desumerlo, per implicito, dal fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di opposizione da parte della difesa (Cass. 47014/2011).
6. Se è vero, infatti, che il giudice non può utilizzare, ai fini della deliberazione, prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento (art. 526 c.p.p.), gli atti esclusi dalle letture vietate in virtù della clausola derogatrice ex art. 514, stesso codice ("Fuori dei casi previsti dall'art.....513"), rientrano nel novero delle prove legittimamente acquisite.
7. Nella specie la lettura e l'utilizzazione delle dichiarazioni del D'VO, rimasto contumace in dibattimento, erano consentite nei confronti del predetto, con conseguente legittimità della relativa acquisizione, e, provenendo la relativa produzione dal PM - parte costituita in contrapposizione, per l'intrinseca funzione di accusa pubblica, a tutti gli imputati, era prevedibile che essa fosse finalizzata all'utilizzo dell'atto anche nei confronti dei coimputati.
8. Ne discende che la mancata opposizione a tale utilizzo, sia al momento dell'acquisizione "che all'esito dell'istruttoria dibattimentale segnata dalla lettura degli atti utilizzabili per la decisione, non può che integrare consenso di fatto, per quanto formalmente inespresso, alla lettura e all'utilizzo anche contra alios di quelle dichiarazioni.
9. La situazione descritta è del tutto disomogenea rispetto a quella prevista dall'art. 493 c.p.p., comma 3, (accordo tra le parti ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di indagine contenuti nel fascicolo del PM), evocata dai ricorrenti per sostenere la necessità di un consenso espresso, in quanto, in tale ultimo caso, l'iniziativa, comune alle parti (Me parti possono concordare l'acquisizionè), non può che essere manifesta, mentre l'art. 513 stesso codice prevede la "richiesta di parte" cui ben può accompagnarsi la mancata opposizione delle parti contrapposte. 10. Nè è ingiustificato il richiamo, su cui fa leva l'indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, all'utilizzo di prove acquisite da giudice diverso da quello che emette la decisione, consentito, per giurisprudenza ormai consolidata (Cass. 5581/2013, 18308/2011, 35975/2008, 34723/2008), in caso di mancata opposizione delle parti. In questa ipotesi, infatti, tale atteggiamento di acquiescenza è ritenuto idoneo, in linea con il ruolo attivo attribuito alle parti nel vigente procedimento penale, a vincere perfino la sanzione di nullità assoluta che colpisce la violazione del principio dell'immutabilità del giudice scolpito nell'art. 525 c.p.p., comma 2, prima parte. 11. La valenza del secondo motivo del ricorso AR, relativo a vizio di motivazione e travisamento di tutte le altre prove in quanto interpretate in funzione delle dichiarazioni asseritamente inutilizzabili del D'VO, risulta depotenziata dalla contraria soluzione sopra condivisa, in quanto le qualifiche ed i ruoli attribuiti al AR dai testi, peraltro significativi della sua vicinanza e stretta collaborazione con il D'VO, vanno letti ed interpretati alla luce, per l'appunto, degli asserti accusatori di quest'ultimo.
12. Il secondo motivo del ricorso TO risulta di scarsa consistenza laddove ravvisa vizio di motivazione in ordine alla rappresentazione e volizione dell'imputato di porre in essere fatti distrattivi nei periodi in cui era stato amministratore di BA e di EW AB.
13. Premesso che la questione era stata prospettata in appello sul diverso assunto della mera qualità di prestanome del ricorrente, risulta inappropriato il richiamo effettuato in questa sede all'indirizzo giurisprudenziale (47502/2012, Corvetta) relativo al caso di soggetti che abbiano ricoperto cariche amministrative in periodi risalenti rispetto alla dichiarazione di fallimento, ipotesi del tutto estranea alla fattispecie in esame avendo TO ricoperto la carica di amministratore di AM fino ad un anno prima del fallimento e di EW AB fino alla dichiarazione del relativo fallimento. Senza contare che tale giurisprudenza ha considerato non provata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato non solo in virtù di tale risalenza nel tempo, ma anche del fatto che, nel caso allora esaminato, la società, dopo la consumazione delle condotte distrattive e prima della dichiarazione di fallimento, era stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria, con ciò determinandosi un ulteriore iato tra quelle condotte e il fallimento, fattispecie anch'essa del tutto diversa dalla presente. 14. La sentenza impugnata non ha comunque mancato di osservare, a parte il ruolo di garanzia comunque rivestito dallo TO, che il D'VO lo aveva indicato come dolosamente coinvolto nella commissione dei reati avendo assunto la carica formale allo scopo, dietro retribuzione (per AM trenta milioni di lire, per EW AB la stessa somma sotto forma di merce), di rendere possibile la spoliazione delle società ad opera dei complici.
15. La questione della ricorrenza del nesso causale, proposta nell'ambito dello stesso motivo, è invece inammissibile in virtù dell'effetto devolutivo delle impugnazioni, giacché non sollevata nell'atto di appello.
16. Infondato è pure il terzo motivo del ricorso TO che fa leva sul presunto contrasto, privo di conseguenze alla stregua di quanto sopra osservato, tra la sentenza di secondo grado, che gli ha attribuito la qualifica di prestanome, e quella di primo grado che aveva dato atto del compimento da parte sua di atti societari conformi alle funzioni di amministratore (si tratta della transazione con il proprietario del capannone proposta da TO, AR e D'VO, ricordata a pag. 4 della sentenza impugnata laddove sintetizza quella di primo grado).
17. La doglianza, di cui al quarto motivo, relativa alla mancata concessione dell'attenuante di cui alla L.Fall. art. 219, u.c., è inammissibile in quanto, da un lato, dalla non contestata sintesi dell'appello contenuta nella sentenza, non risulta proposta in quella sede - nella quale erano stato sollecitato il riconoscimento di attenuanti generiche, dall'altro è generica giacché ancorata soltanto al presunto carattere minimale della condotte poste in essere.
18. Parimenti infondato il gravame, ai soli effetti sanzionatori, interposto tramite il difensore dal D'VO.
19. Esente da manifesta illogicità è infatti la motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena nel massimo per effetto della concessione delle generiche, in quanto, come correttamente ritenuto in sentenza, mentre tale concessione era giustificata dalla confessione resa, ciò tuttavia non autorizzava la piena estensione della riduzione di pena stanti la gravita e pluralità dei fatti commessi e il ruolo preminente in essi ricoperto dell'imputato. 20. Nè è fondata la censura di vizio di motivazione in punto di determinazione della pena base e di aumento per la continuazione, la prima (pena base) ed il secondo (aumento ex art. 81 c.p.) lasciati invariati dopo il riconoscimento, in secondo grado, delle generiche e l'effettuazione della relativa riduzione, poiché l'avverbio "conseguentemente con cui inizia in sentenza la parte relativa alla determinazione della pena e il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono chiaramente collegati alla gravita e pluralità dei fatti commessi e al ruolo preminente in essi svolto, rilevati poco prima.
21. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, nei confronti di AR, TO e D'VO, limitatamente al capo I), estinto per prescrizione, mentre il trattamento sanzionatorio, non rideterminabile in questa sede, deve essere rimesso ad altra sezione della corte di appello di Firenze.
22. I ricorsi dei predetti vanno per il resto rigettati agli effetti sia penali che civili.
23. Del ricorso proposto dal RU, il quale risponde del solo capo I), va osservato che esso non è manifestamente infondato almeno laddove, nel primo motivo, prospetta vizio di motivazione quanto al riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto della EW AB nonostante che, da un lato, la sua posizione fosse uscita indenne dalle dichiarazioni accusatorie del D'VO, dall'altro l'inoltro da parte sua di alcuni ordinativi di merce, poi non pagati, riferito dal teste Biagiotti, potesse non essere sufficiente al riconoscimento dell'esercizio di poteri gestori.
24. Tanto basta, stante l'intervenuta prescrizione di tale reato, per l'annullamento senza rinvio della sentenza nei suoi confronti, non essendo applicabile l'art. 578 c.p.p., in quanto non destinatario della costituzione dell'unica parte civile, Fall. SA.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, relativamente al reato di cui al capo I) perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per la conseguente rideterminazione dell'aumento di pena inflitto a titolo di continuazione ai ricorrenti AR, D'VO e TO. Rigetta nel resto i ricorsi di detti ultimi ricorrenti. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2015