Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2001, n. 4441
CASS
Sentenza 27 marzo 2001

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La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, si è pronunciata sul ricorso proposto da una società immobiliare, già Casa 21 S.p.a. e ora Casa & Azienda S.r.l., avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva annullato un contratto di mandato di vendita e revocato un decreto ingiuntivo. La controversia traeva origine dall'opposizione proposta da una cliente, AR RA OM, avverso il decreto ingiuntivo emesso dalla società immobiliare per il pagamento di una penale, asseritamente dovuta per la vendita della sua azienda a terzi nonostante l'affidamento di un mandato di vendita esclusivo alla società. La cliente aveva chiesto l'annullamento del mandato per vizio del consenso, deducendo che le era stato rappresentato l'esistenza di un acquirente immediato, circostanza rivelatasi falsa. La Corte d'Appello aveva accolto l'appello, ravvisando gli estremi della truffa contrattuale, poiché gli artifici e raggiri posti in essere dalla società immobiliare avevano indotto la cliente in errore su circostanze essenziali, con conseguente profitto per la società e danno per la cliente. La società ricorrente ha sollevato cinque motivi di ricorso: il primo, relativo alla contraddittoria motivazione sull'istituto della convalida del contratto annullabile ai sensi dell'art. 1444 c.c., sostenendo che il comportamento del suo agente avesse costituito convalida tacita; il secondo, sull'errata interpretazione dell'art. 1439 c.c. in materia di dolo, asserendo che il comportamento della società fosse da ricondurre a "dolus bonus" e che la Corte avesse erroneamente ravvisato la truffa contrattuale; il terzo, sull'omessa considerazione di una prova decisiva, la deposizione del rag. DE GO, che avrebbe dimostrato l'assenza di una vendita acquisita; il quarto, sull'insufficiente e contraddittoria motivazione circa il dolo del rappresentante della società ai sensi dell'art. 1439, secondo comma, c.c., lamentando la mancata prova della conoscenza del dolo da parte della società e del vantaggio da essa tratto; il quinto, sulla violazione di norma di diritto in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio d'appello, ritenute ultra petita. La cliente controricorrente ha resistito al ricorso.

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha chiarito che la convalida tacita del contratto annullabile richiede un comportamento negoziale che presupponga la volontà di rinunciare all'azione di annullamento, e che la valutazione di tale comportamento spetta al giudice di merito. Ha ritenuto infondato il motivo, poiché la Corte d'Appello aveva correttamente escluso la convalida, non ravvisando alcuna esecuzione del contratto da parte della società e qualificando il comportamento del rag. DE GO come un mero sollecito, non un comportamento negoziale di convalida. Riguardo al secondo motivo, la Corte ha osservato che la Corte d'Appello aveva fondato la sua decisione su argomenti diversi da quelli prospettati dal ricorrente, individuando l'artificio e il raggiro nella lettera inviata dalla società che rappresentava l'esistenza di un compratore immediato, inducendo così la cliente in errore. Ha altresì precisato che la valutazione dell'idoneità dei raggiri è un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la deposizione del rag. DE GO, letta nel suo contesto, non aveva la decisività attribuita dal ricorrente, avendo egli stesso dichiarato che il contratto si sarebbe concluso in pochi giorni. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto nuovo, poiché i profili relativi alla qualità di "terzo" del rappresentante della società, alla conoscenza del dolo da parte della società e al vantaggio da essa tratto non erano stati sollevati né trattati nel giudizio di merito. Infine, il quinto motivo è stato ritenuto privo di fondamento, poiché la somma liquidata per spese vive era quella indicata nella nota spese depositata in atti, e la ricorrente non aveva adempiuto all'onere di specifica indicazione delle voci e degli importi ritenuti non dovuti, violando il principio di autosufficienza del ricorso. Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

L'esecuzione volontaria, che dà luogo alla convalida tacita del contratto annullabile, ai sensi dell'art 1444, comma secondo, cod. civ., consiste in un comportamento negoziale, il quale si risolve in un'attività che, tendendo a realizzare la situazione che si sarebbe dovuta determinare per effetto del negozio annullabile, presuppone per implicito una volontà incompatibile con quella di chiedere l'annullamento. Elemento rivelatore della volontà di convalidare il contratto può essere qualsiasi comportamento attinente all'esecuzione del contratto, cioè non soltanto quello di stretto adempimento proprio del soggetto passivo di un'obbligazione nascente dal contratto stesso, ma anche quello posto in essere dalla controparte di accettazione ed adesione alla prestazione dell'obbligato.

Commentario1

  • 1Cessione di titoli e azione di nullità, annullamento e risoluzione: mancanza di presupposti e interruzione del nesso di causalità
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2001, n. 4441
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4441
Data del deposito : 27 marzo 2001

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