Sentenza 9 ottobre 2007
Massime • 1
Non è abnorme, seppure possa essere illegittimo, il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio immediato, pur quando avanzata dall'imputato per rinuncia all'udienza preliminare, posto che il diniego dell'accesso al rito rientra nei poteri attribuiti dalla legge al giudice. (Fattispecie in cui il rigetto della richiesta di giudizio immediato, proposta dagli imputati, era stato motivato sul rilievo dell'omessa notifica alle persone offese dell'atto di rinuncia all'udienza preliminare).
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 2. Cass. Pen., SS. UU., 18 gennaio 2018, n. 20569https://www.iusinitinere.it/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 2 luglio 2018
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2007, n. 42295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42295 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 09/10/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3225
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 001384/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN BE, N. IL 17/03/1933;
2) AS BR, N. IL 15/03/1955;
3) AC EC, N. IL 10/11/1955;
4) MA BR, N. IL 22/07/1963;
5) ZZ ER, N. IL 10/11/1961;
6) BR NE, N. IL 21/11/1962;
avverso ORDINANZA del 18/11/2006 GdP TRIBUNALE di FORLÌ;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
NI BE, CH IL, OT GA, BB LL, ZZ OB e MA GA - nei confronti dei quali il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì aveva chiesto il rinvio a giudizio per rispondere di associazione a delinquere e di concorso in truffa aggravata, falso in certificazioni amministrative, abusivo esercizio della professione medica e maltrattamenti in danno di minore - con dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 419 c.p.p., comma 5 hanno rinunciato all'udienza preliminare, fissata per il 20/7/06, e hanno richiesto il giudizio immediato.
Con ordinanza in data 18/11/06 il GUP ha dichiarato inammissibile la richiesta sul rilievo che la BB, il ZZ R. e il MA non avevano provveduto a notificare l'atto di rinuncia alle persone offese come previsto da tale norma, la CH non aveva provveduto alla notifica alla persona offesa US di SE e la NI e il OT non avevano provveduto alla notifica alla persona offesa LL PP e si erano limitati a dare alle altre persone offese una comunicazione informale.
Avverso questa pronuncia il comune difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, integrato da memoria, con il quale deduce l'incompatibilità del giudice, per essere lo stesso che nel corso delle indagini preliminari aveva emesso ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei suoi assistiti, e l'abnormità del provvedimento adottato che ha frustrato la legittima aspettativa dei predetti di essere giudicati in tempi brevi.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.591 c.p.p., comma 1, lett. b) senza che peraltro, ritenuta per la particolarità del caso e l'assenza di colpa applicabile la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 616 c.p.p., debba farsi luogo a condanna a sanzione pecuniaria.
La questione della incompatibilità del giudice si doveva proporre, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, con lo strumento della ricusazione.
Quanto alla denuncia di abnormità che renderebbe impugnabile l'ordinanza del GUP del Tribunale di Forlì, rispetto alla quale la legge non prevede alcun mezzo di gravame, si è detto che tale provvedimento è stato adottato per non essere stata compiutamente assolta - il che nei motivi di ricorso, pur avanzandosi varie giustificazioni, non viene contestato - la formalità delle notifiche che a norma del combinato disposto dell'art. 419 c.p.p., commi 5 e 6 e art. 453 c.p.p., comma 3 devono essere effettuate prima dell'emissione del decreto di giudizio immediato.
E questa Corte ha sempre affermato che il diniego motivato, anche per ragioni diverse dall'assenza dei presupposti di legge, da parte del giudice delle indagini preliminari di dare corso a tale procedimento speciale rientrando nei poteri attribuiti a detto giudice dall'art.455 c.p.p. non può comunque, a prescindere dall'esattezza della decisione, ricondursi alla categoria di creazione giurisprudenziale dell'abnormità (nella quale, come puntualizzato dalla sentenza delle Sezioni unite 9/7/97, Quarantelli, devono farsi rientrare solo gli atti inficiati da anomalie genetiche o funzionali che ne impediscono l'inquadramento nei tipici schemi normativi e li rendono incompatibili con le linee fondanti del sistema), e ciò non solo quando il rito speciale sia stato richiesto dal pubblico ministero ma anche quando, come nel caso di specie, sia stato richiesto dagli imputati con rinuncia alla garanzia rappresentata dall'udienza preliminare (cfr. al riguardo, tra le molte, Sez. 6, 27/3/92, Pandolfo, rv. 190.182; Sez. 5, 19/6/95, D'Alessandro e altro, rv. 202.247; Sez. 6, 22/2/96, Cabras, rv. 204.784; Sez. 6, 7/5/99, Ventre, rv. 214.323).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2007