Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
Il delitto di truffa in danno delle Ferrovie dello Stato è punibile a querela, non potendosi configurare, in ragione della natura privatistica (società per azioni) del soggetto passivo, l'aggravante di cui all'art. 640 cpv. n. 1 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/1999, n. 5028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5028 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Zingale -Presidente- del 17.3.1999
Dott. Giorgio Di Iorio -Consigliere- SENTENZA
Dott. Michele Besson -Consigliere- N. 388
Dott. Giuseppe D'Errico -Consigliere- REGISTRO GENERALE
Dott. Secondo Carmenini -Consigliere- N. 33.956/98
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di DE AS CI, nato a [...],
il 23-2-1951, contro la sentenza in data 7-5-'98 della Corte
d'Appello di Napoli;
a relazione del consigliere Giuseppe D'Errico.
CONCLUSIONI
P.G. (Cedrangolo)= inammissibilità del ricorso.
DIFESA= annullamento decisione impugnata.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il difensore di CI De AS ha proposto ricorso articolato in due motivi contro la sentenza in data 7-5-'98 della C.A. di Napoli,
confermativa di quella del locale Tribunale del 27-9-'96, con la quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole del reato di truffa aggravata ex art. 640 -1^ cpv.-n.1 c.p. perché nel Dicembre 1994,
nella qualità di gestore di un esercizio di ristorazione convenzionato con le Ferrovie dello Stato, in concorso con tale
ON (dipendente delle Ferrovie) si era fatto rimborsare senza titolo l'importo di numerosi buoni-pasto precedentemente sottratti in bianco e compilati con nominativi fittizi dal ON, per l'ammontare complessivo di L 38.342.304.
Col I motivo deduce erronea applicazione dell'art. 640 c.p., in quanto, sebbene le F.S. costituissero semplici persone giuridiche private, erano state ritenute sussistenti l'aggravante di avere commesso il fatto in danno di un ente pubblico e -in mancanza di querela- la conseguente procedibilità d'ufficio dell'azione penale.
Col II deduce vizio di motivazione nel punto in cui la Corte
territoriale ha disatteso con un semplice giudizio d'incompatibilità
quantitativa la linea difensiva dell'imputato, fra l'altro sorretta dalla testimonianza Cortese, secondo cui ON sarebbe stato solito acquistare cibarie, non solo per sè, ma anche per conto dei colleghi ai quali erano intestati i buoni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il I motivo va condiviso ed accolto, con assorbimento del secondo.
Le Ferrovie dello Stato, che la legge 17 Maggio 1985 n. 210
aveva già trasformato da "Azienda Autonoma" in ente pubblico economico, sono divenute società per azioni con delibera del 12
Agosto 1992 adottata dal C.I.P.E. in applicazione dell'art. 18 del d.l. 11 Luglio 1992 n. 333 conv. in legge 8 Agosto '92 n. 359.
Non constano precedenti giurisprudenziali specifici di questa
Corte riguardanti il soggetto in esame con riferimento a fattispecie successive alla citata privatizzazione e alla veste di parte lesa del delitto di truffa. Difatti la Sez. VI (sent. 10-7-'95, Caliciuri, rv.
202874) se n'è occupata ai soli fini dell'attribuibilità alle persone fisiche agenti delle qualifiche di cui agli artt. 357 e 358
c.p. (pervenendo alla conclusione positiva qualora l'attività
concretamente svolta abbia natura pubblicistica).
La natura privatistica e la conseguente esclusione -senza eccezioni- della procedibilità d'ufficio del delitto di truffa risultano invece affermate, espressamente o in modo implicito, in tutte le pronunce concernenti l'E.N.E.L. (Sez. III, 28-4-'93, P.M. c.
Azzarito, rv.194356; Sez. II, 21-9-93, P.M. c. Cusimano, rv. 195317;
13-1-'94, P.M. c. Carone, rv. 197418; 14-6-'95, P.M. C. Bonafede, rv.
203122). È evidente infatti che, nell'ottica del reato in esame, la considerazione della natura giuridico-formale del soggetto passivo riveste carattere assorbente.
La situazione giuridica di tale Ente è assolutamente identica a quelle delle "Ferrovie dello Stato", in quanto entrambi sono stati privatizzati nell'ambito della medesima ratio e con gli stessi meccanismi del citato d.l. n. 333/92: l'E.N.E.L. fu trasformato in s.p.a. direttamente -ex art. 15 insieme all'I.R.I., all'E.N.I. e all'I.N.A., mentre -come detto- le FF.SS. lo furono per delibera
C.I.P.E., ma pur sempre in virtù di una delega contenuta nel medesimo provvedimento normativo (art. 18); risultano inoltre comuni,
per espresso rinvio contenuto nell'art.
1 -comma 2^ della citata delibera C.I.P.E., il regime delle concessioni (art. 14) e quello fiscale della trasformazione (.art. 19), nonché la capitalizzazione,
l'attribuzione (al Ministero del Tesoro) delle azioni e le formalità
costitutive (art. 15 -commi 2, 3, 4 e 5).
Non vi sono pertanto ragioni, secondo il collegio, per non estendere gli stessi principi anche alle "FF.SS." e, più in generale, a qualunque altro soggetto collettivo avente natura privatistica.
Il collegio non ignora la diversa affermazione [contenuta in
Cass., Sez. II 10-11-'91,Guerrieri (in Riv. pen., '92, 748) e riferita agli Istituti di Credito], secondo cui -anche per quel che riguarda il soggetto passivo del reato di truffa bisognerebbe tenere conto dell'attivita' concretamente svolta dall'Ente, ma non ritiene di condividerla, reputando che -dal punto di vista in esame- debba essere preferito il c.d. criterio formale.
In ogni caso, anche applicando il diverso criterio, nella fattispecie per cui è causa non si perverrebbe a conclusioni differenti, atteso che l'erogazione di buoni-pasto ai dipendenti non potrebbe comunque configurarsi come un'attività di tipo pubblicistico.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché, esclusa l'aggravante contestata, l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 1999