Sentenza 29 gennaio 2014
Massime • 1
Ai fini dell'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali "contra alios" rese da imputati contumaci, assenti o rifiutatisi di sottoporsi ad esame, la non opposizione all'acquisizione equivale al consenso previsto dall'art. 513, primo comma, ultima parte, cod. proc. pen., giacché esso non deve necessariamente manifestarsi in modo espresso e formale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2014, n. 9867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9867 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 29/01/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 262
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 15905/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN UR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 12/12/2012 della Corte d'Appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto;
udito per l'imputato l'avv. Manca Bitti Guido, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari del 04/11/2010, IN UR veniva ritenuto responsabile del reato continuato di cui all'art. 612 cod. pen., così riqualificata l'imputazione di rapina aggravata, e L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, commesso in Cagliari il 06/10/2008 in concorso con IN AG, IN ND, IN AG e in danno di GO TT e ER IN AR con un bastone di legno;
rideterminandosi la pena inflitta in primo grado in mesi tre di reclusione. L'imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di minaccia, il ricorrente deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione in quanto fondata sulle dichiarazioni del teste IS in ordine all'essere state le persone offese aggredite da quattro persone, contraddittoriamente ritenute credibili laddove nella stessa sentenza si dava atto della complessiva inattendibilità del teste, e su quelle del coimputato IN AG, rese in sede di interrogatorio di garanzia al solo fine di evitare la custodia cautelare e non confermate al dibattimento per la contumacia del dichiarante. Lamenta altresì violazione di legge e mancanza di motivazione sulle dichiarazioni del verbalizzante LE, per le quali le parti offese identificavano solo tre degli imputati affermando che il quarto, individuabile in IN UR, rimaneva nell'autovettura di IN AG, dichiarazioni erroneamente ritenute inutilizzabili in quanto indirette, laddove le stesse erano invece riferite ad un'attività di indagine direttamente svolta dal teste.
2. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di porto di arma impropria, il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione sulla circostanza per la quale il bastone si trovava nell'autovettura di IN AG, essendone pertanto la presenza ignorata dall'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso relativi all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di minaccia sono infondati. La motivazione della sentenza impugnata era fondata in primo luogo sulle dichiarazioni del teste IS, autore della segnalazione alla centrale operativa della Polizia di Stato sull'aggressione subita dalle persone offese. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale non formulava un giudizio di complessiva inattendibilità del teste, ma, pur evidenziandone incertezze e carenze mnemoniche su taluni aspetti della vicenda, rilevava come il IS si fosse mostrato sicuro su altri punti;
ed in particolare sull'essere stata l'aggressione effettuata dagli occupanti dell'autovettura da egli immediatamente indicata agli agenti intervenuti, sul numero superiore a tre degli aggressori e sull'uso da parte degli stessi di un bastone. Non sussiste pertanto la lamentata contraddittorietà nella ritenuta attendibilità della testimonianza su queste circostanze;
ed era altresì consequenziale la conclusione dei giudici di merito per la quale, in base alla combinazione di tali elementi testimoniali e del dato indiscusso per il quale sull'autovettura di cui sopra venivano identificati quattro uomini, ossia IN AG, IN ND, IN AG e l'odierno ricorrente IN UR, quest'ultimo doveva essere individuato come compreso fra gli autori materiali dell'aggressione. L'argomentazione motivazionale della sentenza impugnata era peraltro articolata anche nella conferma dei citati riferimenti testimoniali nelle acquisite dichiarazioni del coimputato IN AG, il quale affermava che tutti i quattro occupanti dell'autovettura ne erano scesi nell'occasione nella quale si verificavano i fatti contestati. Nè alcuna illegittimità è ravvisabile nell'utilizzazione di dette dichiarazioni, che dalla sentenza di primo grado e dal verbale dibattimentale risultano appresi senza alcuna opposizione delle parti;
tanto integrando il consenso previsto dall'art. 513 cod. proc. pen., che non deve necessariamente manifestarsi in modo espresso o formale (Sez. 5, n. 47014 dell'08/07/2011, M., Rv. 251445). A fronte della pluralità e della convergenza di tali elementi, è privo di decisività il richiamo del ricorrente a quanto riferito dal verbalizzante LE su informazioni, recepite sul luogo dei fatti dalle persone offese, in ordine alla mancata identificazione di IN UR da parte delle stesse come uno dei soggetti materialmente agenti;
a prescindere dalle questioni sull'utilizzabilità di dette dichiarazioni, nessuna illogicità è infatti configurabile nell'essere state privilegiate, rispetto a queste comunque indirette indicazioni dichiarative, quelle viceversa dirette di segno contrario.
2. Le considerazioni di cui al punto precedente implicano l'infondatezza dei motivi di ricorso relativi all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di porto di arma impropria.
Nel momento in cui devono per quanto detto ritenersi immuni da vizi logici le conclusioni dei giudici di merito sull'aver IN UR partecipato materialmente all'aggressione, perpetrata con l'uso di un bastone, chiaramente irrilevante è invero il riferimento del ricorrente alla circostanza per la quale un bastone, identificabile nell'arma utilizzata, veniva poi trovato nell'autovettura intestata a IN AG.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2014