Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/2001, n. 8396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8396 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
O L O 4 7 R 3 . E ) D N C . 1 A 9 P 9 I 1 - 1 D LA CORTE SU8396/0 T 1 S E I 1 G C 2 I E R D 1 U A 9 I REPUBBLICA ITALIANA D 3 G E T E 6 N 4 N E IN NOME DEL S . T T E T S I R T A CASSAZIONE Oggetto to SEZIONE TERZA CIVILE contratto Sentengo qu findice she pay Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G. N. 427/99 - Cron. 18248 Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. Dott. TO LIMONGELLI - Consigliere Dott. Italo PURCARO - Ud. 09/04/01 - Rel. Consigliere-Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente S ENTEN ZA sul ricorso proposto da: COMUE DI SAN SOSSIO BARONIA, in persona del Sindaco pro tempore avv. Libero Orlandella, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ANDREOTTOLA SAVERIO, con studio in 83050 S. SOSSIO BARONIA VIA CAMPOSANTO, N.30, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MA NT, elettivamente domiciliato in ROMA presso CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CICCHETTI ROCCO, giusta delega in att;
B 2001 698 Controricorrente -1- avverso la sentenza n. 41/98 del Giudice di pace di depositata il CASTEL BARONIA, emessa il 7/8/1998, 03/09/98; RG.107/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato SAVERIO ANDREOTTOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 22 ottobre 1996, il Comune di San Sossio Baronia proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 12 agosto 1996, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla ditta TO CI somma di lirela 1.567.800, oltre agli interessi e alle spese della procedura monitoria, per fornitura di materiale per il servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. Il Comune deduceva che il decreto era mancante dei requisiti di cui all'art. 634 c.p.c. e contestava la fondatezza della pretesa, assumendo che non vi era la prova certa della fornitura e che la stessa non era avvenuta а seguito di atto deliberativo del Comune. L'opposto si costituiva in giudizio contestando il fondamento dell'opposizione e proponendo domanda riconvenzionale per arricchimento senza causa e per la rivalutazione monetaria;
chiedeva, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa il sindaco del Comune di San Sossio Baronia per la sua condanna solidale con il Comune. Il giudice di pace, con sentenza del 17 settembre 1998, rigettava l'opposizione, con condanna alle spese. Avverso questa sentenza il 3 r Comune di San Sossio Baronia ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. TO CI resiste con controricorso. Il Comune ha ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente si Osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 15 ottobre 1999, n. 716 hanno tracciato con argomentazioni che questo Collegio condivide i - limiti del controllo esercitabile in sede di legittimità nei confronti delle sentenze pronunziate dal giudice di pace secondo equità, enunciando il principio secondo cui tali sentenze sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto della controversia, si risolva indecisivo un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge 4 sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art.360 è consentita soltanto in caso di inosservanza falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie) >>. E' sulla base del principio indicato che esaminati i motivi del ricorso rivolto vanno avversO una sentenza del giudice di pace pronunziata secondo equità, in una causa di valore non superiore a lire due milioni.
2. Con il primo motivo, il Comune di San Sossio Baronia lamenta la violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., deducendo che TO CI aveva posto a base della richiesta per decreto ingiuntivo una mera fotocopia di fattura non corredata di estratti autentici delle scritture contabili 0 da attestazione alcuna e in violazione delle leggi tributarie, mancando degli estremi della bolla d'accompagnamento. Ove si voglia considerare il motivo in questione come attinente alla violazione di norma processuale concernente la prova scritta>> idonea all'emissione dell'ingiunzione, lo stesso appare comunque infondato. 5 Я Costituisce principio più volte affermato da questa Corte quello secondo il quale le fatture commerciali consistono in documenti idonei del decreto ingiuntivo, fermo all'ottenimento nel successivo giudizio restando che in caso di contestazione, non d'opposizione, forniscono di per sé prova del credito né determinano un'inversione dell'onere della prova (Cass. 24 gennaio 2000, n. 740; 23 giugno 1997, n. 5573; 24 luglio 2000, n. 9685; 8 giugno 1979, n. 3261; 21 marzo 1970, n. 771). Legittimamente, èdunque, stato emesso il decreto ingiuntivo, mentre in sede di opposizione, il giudice di pace ha deciso anche sulla base di prove testimoniali. Quanto agli altri profili esposti nel motivo, incide sull'efficacia dellasi Osserva che non prova scritta>> la mancanza sulla fattura gli estremi della bolla d'accompagnamento e non fosse in fotocopia, poiché rileva che la stessa la copia fotografica (o la fotocopia) è documento idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo, salva restando nel giudizio d'opposizione la contestazione ella conformità all'originale e il disconoscimento. 6 Я 3. Con il secondo motivo il Comune ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1350 e 1453 C.C., nonché la mancanza di motivazione della sentenza impugnata. Secondo quanto dedotto il aveva fornito la prova né CI non dell'esistenza del contratto né di aver adempiuto la prestazione. Incltre, la delibera della giunta comunale relativa al servizio di illuminazione pubblica non recava la sottoscrizione delle parti, pertanto, non aveva assunto valore di contratto per il Comune. Non era condivisibile la decisione del giudice di pace, che aveva ritenuto non necessaria la forma ad substantiam in presenza di affari di dimensioni minime. In ogni caso il CI era inadempiente per non aver consegnato al comune il materiale sostituito, in violazione del capitolato. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2041 C. C. nonché il difetto di motivazione, deducendo che non sussistevano i ingiustificatorequisiti per l'azione di arricchimento. Anche questi motivi non possono essere accolti. 几 Sono inammissibili, nella parte in cui si violazione di legge non prospettabile, deduce una detto, con riferimento al giudizio è come si d'equità. Sono infondati quanto alla lamentata mancanza di motivazione, atteso che non si ravvisa un'ipotesi di mera apparenza ovvero di radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione che, secondo quanto già detto, sola legittima il controllo da parte della Corte. Con il quarto motivo, il Comune deduce la violazione delle tariffe forensi approvate con d.m. del 5 ottobre 1994, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5, lamentando che il giudice di pace a delle proposte opposizioni aveva formato fronte dieci fascicoli, pronunziando dieci sentenze identiche, che differivano solo per l'importo delle spese di lite. Più specificamente il ricorrente deduce che, considerando le voci della tariffa e l'ammontare degli onorari, la condanna per gli onorari non poteva eccedere la somma di la lire 1.398.000, mentre era stato liquidata somma di lire 1.400.600. Anche l'ammontare dei diritti risultava esagerato e ingiustificato. In ogni caso occorreva considerare che si trattava di cause identiche, trattate distintamente in base 8 기 all'artificio adottato dal CI di presentare dieci ricorsi per decreto ingiuntivo. Anche questo motivo è inammissibile. Il Collegio ritiene, infatti, di doversi conformare alla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte secondo cui deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avversO la pronunzia equitativa del giudice di pace per violazione dei minimi tariffari in materia di onorari di avvocato, atteso che le norme che fissano gli onorari di avvocato e diritti di procuratore non sono ricomprensibili tra le norme processuali, al cui rispetto è tenuto il giudice di pace, anche considerando che sarebbe incongruo ritenere che suddetto giudice possail decidere secondo equità la contesa giudiziaria e non possa poi regolare secondo equità anche le spese del processo (Cass. 27 settembre 1999, n. 8544; 7 agosto 2000, n.10693; 23 giugno 2000, n. 10363; 8 novembre 2000, n. 14529). Non si ravvisa, poi, il vizio di motivazione denunziato, considerato che versa in ipotesi di sentenza emessa dal giudice di pace e che il punto in questione attiene al quantum delle spese processuali. 9 Nell'ambito del motivo il ricorrente lamenta, poi, che erano state proposte dieci distinte domande identiche tra di loro e erano stati emesse dieciincardinati dieci distinti giudizi e sentenze con un aggravio di spese. Va al proposito rilevato che i provvedimenti in tema di riunione previsti dagli artt. 273 e 274 c.p.c. hanno natural ordinatoria e sono quindi suscettibili non d'impugnazione (v. per es. Cass. 16 settembre 12995, n. 9785). Peraltro, è opportuno osservare che ciò che si deduce è la presentazione di cause non riunite e non di identico contenuto scissione in più cause dell'unica l'artificiosa esecuzione di un unico contratto, atteso che il Comune ricorrente nega l'esistenza di un contratto tra le parti. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 270 c.p.c., deducendo che il CI aveva richiesto la chiamata in causa del sindaco avv. Libero Orlandella, ritenuto responsabile solidale, ma nessuno aveva а ciò provveduto e il giudice, senza neppure rilevare l'omissione, aveva omesso di pronunziare sulla domanda proposta nei confronti dell'avv. Orlandella. Poiché l'avv. Orlandella era parte 10 necessaria del giudizio la sua omessa chiamata in causa doveva comportare l'estinzione del giudizio a norma degli artt. 102 e 307 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 270, secondo comma. Il motivo è infondato. Nel caso di specie non si versa in ipotesi di del contraddittorio, cosicché la integrazione chiamata in causa>>, nonostante mancata autorizzazione del giudice, non costituisce motivo di estinzione del processo (che peraltro avrebbe fatto acquistare efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo a norma dell'art. 653, primo comma). 270, Non si comprende, poi, il richiamo all'art. secondo comma, che riguarda l'intervento per ordine del giudice ex art. 107 c.p.c. dev'essere Per quanto detto il ricorso rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in lire 15.000 (Quindicimila )- per spese e in lire novecentomila per onorari, 11 Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 9 aprile 2001. IL RELATORE EST. IL PRESIDENTE Spartan Fiduction му IL CANCELLIERE 01 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelieria 2061 2001 oggi, lì O L 4 L 7 S O 3 N . IL CANCELLIERE C1 E M ) R N E E P , Giovanni Giambattista U C 1 S N 9 A 9 O P 1 - L I 1 A D 1 R - T 1 E IS 2 IC G L E D R U R A E D E 6 E T 4 N N . E T T. S T E IS R ( A 12