Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/1999, n. 3119
CASS
Sentenza 1 aprile 1999

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Qualora si controverta sulla esistenza o meno, in ordine ad una serie di unità immobiliari integranti porzioni di un complesso edilizio, di un condominio unico, e, quindi, sulla riconducibilità di talune delle strutture della costruzione di cui si tratta (nella specie, dei muri perimetrali) alla nozione di parti comuni dell'edificio condominiale di cui all'art. 1117 cod. civ., con conseguente ripartizione delle spese tra i proprietari delle varie unità, è da ritenere la necessità della partecipazione di tutti costoro a ciascuna delle fasi del giudizio, in una situazione di litisconsorzio necessario. Ne consegue che, in caso di mancata "vocatio in ius" dinanzi alla Corte d'appello di taluni dei proprietari delle varie unità immobiliari comprese nel fabbricato in questione, parti in prime cure, deve essere integrato il contraddittorio nei loro confronti, rendendosi, in caso contrario, inevitabile la cassazione della sentenza emessa a seguito del giudizio di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/1999, n. 3119
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3119
    Data del deposito : 1 aprile 1999

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