Sentenza 1 aprile 1999
Massime • 1
Qualora si controverta sulla esistenza o meno, in ordine ad una serie di unità immobiliari integranti porzioni di un complesso edilizio, di un condominio unico, e, quindi, sulla riconducibilità di talune delle strutture della costruzione di cui si tratta (nella specie, dei muri perimetrali) alla nozione di parti comuni dell'edificio condominiale di cui all'art. 1117 cod. civ., con conseguente ripartizione delle spese tra i proprietari delle varie unità, è da ritenere la necessità della partecipazione di tutti costoro a ciascuna delle fasi del giudizio, in una situazione di litisconsorzio necessario. Ne consegue che, in caso di mancata "vocatio in ius" dinanzi alla Corte d'appello di taluni dei proprietari delle varie unità immobiliari comprese nel fabbricato in questione, parti in prime cure, deve essere integrato il contraddittorio nei loro confronti, rendendosi, in caso contrario, inevitabile la cassazione della sentenza emessa a seguito del giudizio di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/1999, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ricorso proposto da:
FE LI, AL CE BE, AL LE, TO SQ, SB DO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DEL PARLAMENTO 3, presso lo studio dell'avvocato MAORI CESARE A., che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RI LU, AL US, CH RI, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAPRANICA 95, presso lo studio dell'avvocato BRUNORI Chiara, difesi dall'avvocato PAOLO MOMARONI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
EC GI, IN RI, ZI LL, ZI RI, RO VI, TR AN, ON EL, SA GI, HE RI VED. SA, SA NN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 11/94 della Corte d'appello di PERUGIA, depositata il 24/01/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/98 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato Cesare Maori, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Momaroni Paolo, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RI CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e in via subordinata per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LU RI, RI CA, TA LI e MA CH, con atto del 3 ottobre 1988, citarono dinanzi al Tribunale di Orvieto RG NI, RG CA, MI SB, NA ER, ES SA AR, IN AT, MA HE, VI OS, IO EZ, CE EZ, ND UC, IE CA, AL LI e GI NI, nelle carte indicata anche con i prenomi GI ES e LA: sulla premessa che tanto essi istanti, quanto i convenuti erano partecipi del condominio in un palazzo di tre corpi di fabbrica contraddistinto con i nn. 4, 6 ed 8 della via S. Lucia di Città della Pieve, deducendo essere insorta la necessità di dar corso a lavori di restauro di uno dei muri perimetrali comuni del corpo centrale del suindicato stabile, e che le controparti, ad eccezione di IE CA, avevano rifiutato di concorrere nella relativa spesa, chiesero, per quanto ancora qui interessa, accertarsi l'obbligo delle stesse di contribuire a tale esborso in misura proporzionale al valore delle unità immobiliari comprese nell'edificio considerato di proprietà di ciascuna, e sanzionarsi la loro condanna al pagamento di quanto dovuto per il titolo revocato in discussione. Il tribunale, con sentenza del 23 aprile 1990, resa nella contumacia di IE CA e di RG NI, e nel contraddittorio e nella resistenza del altri convenuti in accoglimento delle pretese attoree dichiarò che "tra i corpi di fabbrica siti alla Via S. Lucia nn. 4, 6 ed 8 di Città delle Pieve vi è proprietà comune, tra tutti i proprietari, sulle mura esterne perimetrali continue in quanto muri maestri" e condannò tutti i convenuti "singolarmente pro quota ed in base alle vigenti tabelle millesimali a partecipare alle spese di consolidamento del muro maestro lesionato".
Sui gravami, da un lato. di RG CA, di MA HE, dall'altro, di NA ER, di ES SA AR e di MI SB, dall'altro ancora, di CE EZ, di IO EZ, di VI OS, di ND OL, di AL LI e di IN AT, la Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 24 gennaio 1994, data nel contraddittorio di LU RI, di TA LI, di IO CH e di RI CA, nella mancata costituzione di GI NI, chiamata a contraddire l'impugnazione del CA, nonché nella totalmente omessa "vocatio in ius" di RG NI e di IE CA, rigettate tutte le impugnazioni, confermò la pronuncia del primo giudice: motivò la decisione osservando integrare il fabbricato in controversia "un complesso di edifici che pur presentando caratteri funzionali autonomi .... costituiscono un complesso strutturale unico, con muri portanti e fondazioni collegate"; non esservi dubbio, perciò, sull'"inerenza" delle prospettate lesioni ad uno di detti muri a parte comune dello stabile "alla cui conservazione e risanamento sono interessati tutti i proprietari dei tre edifici ex art. 1117 C.C., ed alle cui spese di risanamento sono tutti obbligati secondo l'utilità che ciascuno ne trae secondo il principio di cui all'art. 1123 C.C." NA ER, ES SA AR, AL LI, IN AT ed MI SB ricorrono, con due motivi, per la cassazione della surrichiamata sentenza di secondo grado, notificata il 27 aprile 1994.
TA LI, LU RI e IO CH resistono al ricorso, ad essi notificato il 21 giugno 1994, con controricorso del 3 agosto 1994.
RG CA e RI CA, ai quali il ricorso è stato notificato, rispettivamente, il 23 ed il 21 giugno 1994, si sono astenuti da ogni attività difensiva nella presente sede. Questa Corte, con ordinanze del 9 dicembre 1996 e dell'11 giugno 1997, ha disposto, à sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. , la integrazione del contraddittorio nei confronti, prima, di CE EZ, di IO EZ, di VI OS, di ND OL e di IE CA, e, poi, di RG NI e di MA HE. I ricorrenti hanno dato corso agli incombenti considerati, notificando alle nominate controparti atti di integrazione del contraddittorio, rispettivamente, fra l'11 ed il 15 gennaio 1997 e fra il 15 ed il 16 gennaio 1998.
Nessuno dei contendenti così intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.
Questa Corte, da ultimo, con altra ordinanza in data 30 aprile 1998, ha ordinato integrarsi il contraddittorio anche nei confronti di GI NI, stata ella pure parte dei pregressi stadi del processo.
A tanto i ricorrenti hanno provveduto con atto notificato alla NI, non costituitasi, il 26 giugno 1998 e poi depositato in cancelleria il 2 luglio 1998.
Vi è in atti memoria dei ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I contendenti, tutti proprietari di unità immobiliari integranti porzioni del complesso edilizio di cui in narrativa, fanno valere istanze ed assunti contrapposti, intesi ad ottenere declaratoria dell'esistenza, o dell'inesistenza, in ordine al complesso cennato di un condominio unico, e, quindi, della riducibilità di talune delle strutture della costruzione di cui trattasi, nella specie dei muri perimetrali, alla nozione di parti comuni dell'edificio condominiale di cui all'art. 1117 cod. civ.. In un tal contesto, poiché la definizione della vertenza postula la pronuncia di decisione implicante un accertamento in ordine a titoli di proprietà confliggenti fra loro, suscettibile di assumere valenza solo se, ed in quanto, dato nei confronti di tutti i soggetti, asseriti, partecipi del, preteso, unico condominio in discussione, è da ritenere la necessità della partecipazione di tutti detti soggetti al giudizio, ed a ciascuno dei relativi successivi stadi, in una situazione di litisconsorzio necessario. Nella fattispecie, giusta quando evidenziato nell'esposizione dello svolgimento del processo, risulta che nel secondo grado di questo non vi è stata vocatio in ius di RG NI e di IE CA, a suo tempo, convenuti in prime cure sul, non contestato, presupposto della loro qualità di proprietari di unità immobiliari comprese nel fabbricato in controversia.
Stando così le cose, non può dubitarsi del fatto che nel pregresso stadio di merito dovesse essere integrato il contraddittorio nei confronti dei due contendenti sunnominati, e che la mancata citazione degli stessi dinanzi alla corte distrettuale vizi irrimediabilmente la sentenza impugnata e ne renda inevitabile la cassazione.
Le considerazioni in tal guisa sviluppate assorbono l'esame dei motivi articolati dai ricorrenti a sostegno della delibata impugnazione.
Conclusivamente, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va senz'altro cassata, con rinvio della causa, per un rinnovato esame di merito da farsi nella regolare costituzione del contraddittorio fra tutti i soggetti stati parti in prime cure, dinanzi ad un giudice di secondo grado diverso da quello che ha reso la pronuncia annullata, designato nella Corte d'appello di Roma, cui va demandato anche il regolamento delle spese della presente fase processuale di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese della presente fase, dinanzi alla Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte di cassazione, il 18 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999