Sentenza 7 gennaio 2002
Massime • 1
La riduzione contributiva prevista dall'art. 8, secondo comma, della legge n. 223 del 1991 in relazione ai lavoratori assunti dalle liste di mobilità non è applicabile ai premi assicurativi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, essendo tale applicabilità espressamente esclusa dall'art. 68, n. 6, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, con norma di interpretazione autentica (come tale retroattiva) della suddetta disposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2002, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Arcangelo DE BIASE - Rel. Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati QUARANTA FRANCO, MUCCIO SAVERIO, ROSSI PASQUALE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SPEEDLINE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato RIBAUDO SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARZERI RUBENS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 659/98 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 17/04/98 R.G.N. 7980/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/01 dal Consigliere Dott. Arcangelo DE BIASE;
udito l'Avvocato QUARANTA;
udito l'Avvocato RIBAUDO per delega CARZERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Pretore del Lavoro di Brescia la s.p.a. Speedline interponeva opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 7490/94 dell'I.N.A.I.L. di pagamento di L. 88.947.700 per omesso versamento della rata di premio 1°.1 - 31.XII.1994 sostenendo, in forza dell'art. 8 della legge n. 223/91, di aver diritto (contrariamente a quanto ritenuto dall'Ente opposto) alla riduzione del premio, in equiparazione al regime degli apprendisti, per i lavoratori assunti a termine e poi confermati tra i lavoratori inseriti nelle liste di mobilità. L'Istituto si costituiva e contestava la fondatezza dell'opposizione, non applicandosi (a suo avviso) le norme di agevolazione della legge n. 223/91 all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ma solo al regime di contribuzione I.N.P.S., non essendovi nella legge alcun richiamo alla nozione di premio, ma solo a quella di contributo, non essendo prevista la riduzione contributiva di cui alla detta legge per i contratti di "reinserimento" sulla base di periodi mensili, propri del regime dello I.N.P.S. e non di quello dell'I.N.A.I.L., tanto più che il concetto di "quota a carico del datore di lavoro" non avrebbe alcun significato nel regime assicurativo I.N.A.I.L. nel quale l'intero obbligo assicurativo grava sul datore di lavoro.
Con sentenza n. 681/96 il Pretore adito, ritenuta inammissibile l'eccezione di incostituzionalità sollevata per mancata copertura finanziaria, accoglieva nel merito l'opposizione, precisando che l'art. 37 legge n. 88/89, richiamato nell'ultimo comma dall'art. 8 l. n. 223/91, ben lungi dal corroborare la tesi dell'Istituto,
finiva per smentirne la fondatezza, in quanto il detto art. 37 aveva posto a carico della gestione dell'I.N.A.I.L. anche "gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ...", tra cui andava di certo ricompresa l'agevolazione de quo.
Interponeva tempestivo appello, avverso detta sentenza, l'Istituto, riproponendo le tesi già sostenute in primo grado;
l'appellata resisteva all'avverso gravame.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 12.III - 17.IV.1998, respingeva l'appello e compensava le spese, ritenendo che il problema della copertura finanziaria della riduzione contributiva non può riguardare il datore di lavoro, ma investe i rapporti tra organi costituzionali di rilevanza generale (quali Governo, Parlamento, Presidenza della Repubblica).
Per l'annullamento di tale sentenza propone ricorso l'I.N.A.I.L. sulla base di un unico articolato motivo. Controparte ha depositato controricorso. L'I.N.A.I.L. ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di censura l'Ente ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 8, II comma, della legge 23.VII.1991, n. 223, e dell'art. 21, lettera a) della legge 19.I.1955, n. 25, e norme connesse;
il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c..
Con detto mezzo di gravame l'I.N.A.I.L. contesta l'interpretazione data dal giudice di secondo grado alle norme innanzi citate in forza della quale i premi assicurativi da corrispondere all'I.N.A.I.L. da parte del datore di lavoro (relativamente ai lavoratori collocati nelle liste di mobilità ed assunti ex legge n. 223/91) dovrebbero essere calcolati secondo il regime di contribuzione previsto per gli apprendisti dalla legge n. 25 del 19.1.1955; tale assunto sarebbe errato in quanto le richiamate agevolazioni contributive riguarderebbero solo l'I.N.P.S. e non l'Istituto ricorrente. La censura già accolta da questa Corte, è ora fondata, perché, in epoca successiva, è intervenuta la legge 23.12.2000, n. 388, che, con norma di interpretazione autentica, e come tale caratterizzata da effetto retroattivo, sotto l'art. 68, n. 6, ha cosi disposto:
"L'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi I.N.A.I.L.".
Alla luce di quanto innanzi il ricorso appare fondato e va accolto nel merito, per cui l'opposizione della s.p.a. Speedline avverso l'ordinanza - ingiunzione dell'I.N.A.I.L. di che in atti, dev'essere rigettata.
Ricorrono evidenti giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e per l'effetto, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione della s.p.a. Speedline avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 7490/94 dell'I.N.A.I.L., e compensa le spese dell'intero giudizio.
Roma, 17.X.2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 GENNAIO 2002