Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2002, n. 101
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Sentenza 7 gennaio 2002

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La riduzione contributiva prevista dall'art. 8, secondo comma, della legge n. 223 del 1991 in relazione ai lavoratori assunti dalle liste di mobilità non è applicabile ai premi assicurativi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, essendo tale applicabilità espressamente esclusa dall'art. 68, n. 6, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, con norma di interpretazione autentica (come tale retroattiva) della suddetta disposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2002, n. 101
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 101
    Data del deposito : 7 gennaio 2002

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