Sentenza 15 marzo 2017
Massime • 1
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso della parte civile avverso la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato", trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno.
Commentario • 1
- 1. Art. 652 - Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di dannohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2017, n. 24589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24589 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2017 |
Testo completo
2458 9-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 993 Silvio Amoresano Presidente - Luca Ramacci UP 15/3/2017- Aldo Aceto R.G.N. 14295/2016 Giovanni Liberati Enrico Mengoni - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AT LU, nato a [...] il [...] nel procedimento nei confronti di OR AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/11/2014 del Tribunale di Torre Annunziata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza;
udite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Annalisa Buonadonna in sostituzione dell'Avv. Elvira Morea, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. Roberto Moroni in sostituzione dell'Avv. Pierfrancesco Molinari, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso a RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21/11/2014 - pronunciandosi in sede di rinvio in esito all'annullamento disposto da questa Corte Suprema il 15/11/2013, ed in riforma della decisione emessa il 31/5/2012 dal Giudice di pace di Pompei il Tribunale di Torre Annunziata assolveva AN OR dall'imputazione di cui all'art. 590, commi 2 e 3, cod. pen., perché il fatto non costituisce reato;
a parere del Giudice, nessun profilo di colpa poteva esser addebitato con certezza all'imputato con riguardo al sinistro stradale nel quale era rimasto ferito il carabiniere IG AT, sì da dover esser prosciolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.. 2. Propone ricorso per cassazione il AT, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: mancata applicazione dei principi di diritto di cui alla precedente sentenza di legittimità; contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale avrebbe affermato che l'istruttoria non aveva chiarito quale dei due carabinieri motociclisti fosse arrivato per primo all'incrocio tra via Publio Virgilio Marone e viale dei Martiri, sebbene la sentenza di questa Corte avesse accertato che il ricorrente era lì giunto per secondo;
confermando questo dato, quindi, ben diversa sarebbe dovuta esser la decisione, atteso che evitato il primo motociclista - il OR - ben avrebbe potuto/dovuto far altrettanto con l'altro, così rendendosi conto del suo sopraggiungere all'incrocio. Ancora, la sentenza pur richiamando il dato - della sirena attivata dal AT e la sua intensità, superiore a quella di un motore di autovettura - non lo avrebbe poi sviluppato, pervenendo alle dovute conclusioni;
ossia, ancora, che l'imputato, avvertita la sirena stessa, avrebbe dovuto comunque arrestare la marcia in corrispondenza dell'incrocio citato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile. Come già diffusamente affermato da questa Sezione (n. 41462 del 3073/2016, Santirocco, Rv. 267976), il Giudice di legittimità ha affrontato, in passato, l'argomento relativo alle conseguenze della sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula «perché il fatto non costituisce reato» nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato che si sia costituito parte civile. Senza necessità di ripercorrere le tappe del dibattito giurisprudenziale sviluppatosi intorno all'interpretazione (letterale o "analogico-estensiva") dell'art. 652, cod. proc. pen. (ben compendiate nella sentenza Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, alla cui lettura si rimanda), è sufficiente qui richiamare le argomentazioni svolte dalla citata pronuncia per 2 a escludere che una sentenza di tal fatta, a maggior ragione se adottata ai sensi dell'art. 530, cpv, cod. proc. pen., possa avere efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Innanzitutto, deve essere rimarcato che anche i fautori della lettura estensiva dell'art. 652, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 9518 del 9/12/2015, Martinelli, Rv. 276141), muovono dal presupposto che l'illecito civile sia costruito, dal punto di vista dell'elemento psicologico, in maniera identica all'illecito penale (non così nei casi in cui tale elemento si atteggia in modo diverso, come ad esempio nell'art. 2054 cod. civ.; cfr. sul punto Sez. U, Guerra, cit.). In secondo luogo, va sottolineato che già nel 1992 questa Suprema Corte, nel ritenere la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 254. d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (dedotta sul rilievo che la norma impugnata, avendo abrogato la formula assolutoria per insufficienza di prove, violava gli artt. 3 e 24 della Costituzione poiché essa, da un lato, lederebbe il diritto di difesa in quanto in un procedimento già iniziato con il vecchio rito - che consentiva la successiva proposizione dell'azione civile ex art. 2054 cod. civ. di fronte ad una assoluzione per insufficienza di prove - priverebbe la parte civile, costituitasi in vigenza del codice di procedura abrogato, di un diritto quesito e, 4 dall'altro, si porrebbe in contrasto con il principio di parità in quanto sancisce una disuguaglianza fra coloro che si sono potuti avvalere del vecchio regime e coloro che si sono visti privati, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito delle facoltà loro attribuite in precedenza), sostenne che «i principi affermati dalla giurisprudenza formatasi in vigenza del codice abrogato devono ritenersi tuttora validi dal momento che l'art. 652 nuovo cod. proc. pen., che sostanzialmente riproduce l'art. 25 codice abrogato, stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno esclusivamente in ordine all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. Ne deriva che, allorquando l'assoluzione verta come nella fattispecie - sull'elemento soggettivo, ben può il danneggiato avvalersi, sempre che ovviamente ne ricorrano i presupposti, della presunzione di cui all'art. 2054 cod. civ., che pone a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno» (Sez. 3, n. 8135 del 01/06/1992, Gigli, Rv, 191388). Più recentemente, come già indicato, Sez. U. Guerra, è tornata più diffusamente sul tema, spiegando le ragioni per cui deve essere disattesa la tesi 3 A secondo cui «la sentenza di assoluzione, anche emessa ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., "perché il fatto non costituisce reato" per mancanza dell'elemento psicologico, precluderebbe la possibilità di adire il giudice civile per far valere l'ordinaria responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 cod. civ.». A tal fine, la sentenza valorizza la necessità di un'interpretazione uniforme dell'art. 652, cod. proc. civ., che tenga conto degli approdi ermeneutici della giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Suprema Corte, secondo cui l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché «il fatto non costituisce reato» non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. peri., nel giudizio civile di danno. In tal caso, compete al giudice il potere di accertare, autonomamente e con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (Cass. civ., Sez. 3, n. 22883 del 20/10/2007, Rv. 600388; Cass. civ., Sez. L, n, 3376 del 11/02/2011, Rv. 615991; Cass. civ., Sez. 6-3, n. 25538 del 13/11/2013, Rv. 628770; Cass. civ. Sez. 3, n. 3193 del 14/02/2006, Rv. 590619; Cass. civ., Sez. 3, n. 10287 del 16/07/2002, Rv. 555790; cfr. altresì Cass. civ., Sez. 1, n. 3330 del 30/03/1998, Rv. 514091, secondo cui mentre l'art. 25 del codice di procedura penale dei 1930 precludeva l'azione civile davanti al giudice civile quando, in seguito a giudizio, fosse stato dichiarato non essere sufficiente la prova che il fatto sussistesse o & che l'imputato lo avesse commesso, nessuna norma equivalente è rinvenibile nel nuovo codice di procedura penale [a seguito della eliminazione della suddetta formula di proscioglimento]. Ed infatti, sia in virtù dell'art. 652 che dell'art. 654 del nuovo codice di procedura penale, il giudicato penale di condanna o di assoluzione, rispettivamente nell'ambito del giudizio civile di danni - nel caso di cui all'art. 652 - e nell'ambito di altri giudizi civili nel caso di cui all'art. 654 è idoneo a produrre effetti preclusivi nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico e concreto accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuire questo all'imputato, non anche quando l'assoluzione sia determinata dalla conclusione relativa all'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato). A maggior ragione, pertanto, non ha efficacia di giudicato la sentenza che escluda l'elemento psicologico ai sensi dell'art. 530, cpv., cod. proc. pen. (oltre la giurisprudenza appena citata, anche Cass. civ., Sez. 3, n. 5676 del 09/03/2010, Rv. 611777; Cass. civ., Sez. 3, n. 7765 del 19/05/2003, Rv. 563263). In secondo luogo, Sez. U. Guerra fa leva sulla lettera e sulla "ratio" dell'art. 652, cod. proc. pen., norma che presuppone il superamento di quel principio dell'unitarietà della funzione giurisdizionale, non più vigente nell'attuale 4 ordinamento processuale, che ne giustificava un'interpretazione estensiva. Il (nuovo) codice di procedura del 1988 ha infatti introdotto - si legge - « diverso principio della (pressoché) completa autonomia e separazione fra giudizio civile e giudizio penale, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., da un lato, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile dedotti in giudizio (così, Cass. civ., Sez. III, 30 luglio 2001, n. 10399). Del resto, il "principio della reciproca indipendenza dell'azione penale e di quella civile" a cui è ispirato il nuovo codice di procedura, vige anche nell'ambito dello stesso processo penale, ove, qualora una sentenza di assoluzione dell'imputato venga impugnata dalla sola parte civile può aversi un giudicato di assoluzione agli effetti penali ed una decisione di condanna agli effetti civili. Questo nuovo principio generale è peraltro attenuato dal riconoscimento al giudicato penale di valore preclusivo negli altri giudizi in specifiche limitate ipotesi, e precisamente in quelle disciplinate dall'art. 651 con riferimento al giudicato di condanna e dall'art. 652 con riferimento al giudicato di assoluzione nei giudizi civili ed amministrativi di danno, dall'art. 653 con riferimento al giudizio disciplinare e dall'art. 654 con riferimento al giudicato assolutorio o di condanna negli "altri" (diversi da quelli precedenti) giudizi civili ed amministrativi. Tutte queste disposizioni sottostanno al limite costituzionale, ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale e fatto proprio dalla legge delega, del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio e, costituendo un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi, sono soggette ad un'interpretazione restrittiva e non possono essere applicate per via di analogia oltre i casi espressamente previsti (Cass. civ., Sez. III, 30 luglio 2001, n. 10399; Sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17166; Sez. III, 2 agosto 2004, n. 14770)». Ne consegue che, conformemente alla volontà del legislatore, come risulta dai lavori preparatori e alla Relazione al progetto preliminare del codice di rito (che afferma esser stata seguita "la linea tracciata nel 1978" - nel progetto di codice redatto sulla base della precedente delega del 1974 - nei punti in cui la nuova delega non era diversa dalla precedente, e in questa linea il legislatore delegato ha incluso "il preciso intento di limitare l'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile pronunziata in esito a giudizio al solo accertamento del fatto materiale e della sua riferibilità all'imputato, così da escludere ogni efficacia vincolante per quanto riguarda l'accertamento della colpa"; pag. 141), non potrebbe riconoscersi efficacia di giudicato nel giudizio di danno alle sentenze di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" assimilandole o 5 Co facendole rientrare, per via di interpretazione estensiva, fra quelle di assoluzione "perché il fatto non sussiste". «E ciò in considerazione della rilevante diversità di contenuto dei due tipi di sentenze, dato che le seconde si hanno quando manca uno degli elementi oggettivi del reato (azione, evento, nesso di causalità), mentre le prime vanno adottate quando non si ravvisa l'elemento soggettivo del reato o quando è presente una causa di giustificazione» (Sez. U, Guerra). Va, perciò, ribadito il principio di diritto secondo il quale "la sentenza di assoluzione irrevocabile pronunciata a seguito di dibattimento è idonea a produrre gli effetti di giudicato indicati dall'art. 652, cod. proc. pen. solo quando contenga, in termini categorici e aldilà delle formule utilizzate, un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuirlo all'imputato o circa la circostanza che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima (circostanze, queste ultime, che escludono l'illiceità, non solo penale, del fatto, e conseguentemente l'ingiustizia del danno); tale effetto deve essere perciò escluso sempre quando l'assoluzione sia stata determinata per l'insussistenza dell'elemento psicologico e, in ogni caso, anche quando, ai sensi dell'art. 530, comma 3, cod. proc. pan., vi è il dubbio che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso o perché vi è il dubbio sull'esistenza dell'esercizio di un diritto o di un adempimento di un dovere". Tutto ciò premesso, nel caso in esame l'assoluzione dell'imputato non impugnata da quest'ultimo è stata decisa dalla Corte di appello sul presupposto, ormai non più revocabile in discussione, che il fatto (l'incidente stradale) effettivamente sussiste e che il OR ha concorso a cagionarlo;
i Giudici territoriali, tuttavia, nutrono il dubbio che sussistano profili di colpa. Orbene, tale affermazione, che si traduce nella formula assolutoria correttamene adottata («il fatto non costituisce reato»), se è sufficiente ad assolvere l'imputato sul piano penale, non vincola il giudice civile, essendo anche profondamente diversi i metri di giudizio. Il primo giudica sul presupposto dell'innocenza presunta dell'imputato, la prova della cui colpevolezza deve essere fornita esclusivamente dalla pubblica accusa e fondarsi su certezze che escludano ogni ragionevole dubbio;
sicché anche la minima incertezza sul punto è sufficiente a sciogliere l'imputato dall'accusa e a sollevare il giudice dall'indagare ulteriormente sul fatto. Il secondo, invece, giudica in base a regole e criteri di giudizio non sempre uniformi (si pensi ai diversi oneri probatori a carico dell'attore e del convenuto in caso di responsabilità contrattuale o, al contrario, di responsabilità extra-contrattuale), che comportano, talvolta, il ricorso a presunzioni di responsabilità (come nel caso degli incidenti stradali;
art. 2054, cod. civ.) o si fondano su forme di responsabilità oggettiva, entrambi inaccettabili nel processo penale. Ne consegue che il dubbio sulla colpa dell'imputato, nutrito in sede penale, se svuota l'ipotesi accusatoria della forza necessaria a vincere la presunzione della sua innocenza, in sede civile non solo non fa venir meno, ma rafforza addirittura la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054, cod. civ. (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. 3, n. 9197 del 30/08/1995, Rv. 493819; Cass. civ., Sez. 3, n. 10575 del 28/10/1997, Rv. 509290). Poiché, dunque, la sentenza impugnata non vincola l'accertamento del giudice civile sulla colpa dell'imputato, ne consegue che la parte civile non ha alcun interesse ad impugnarla, non potendo sortire l'annullamento alcun effetto utile e diverso dalla possibilità di agire direttamente in giudizio nei confronti dell'imputata stessa per il risarcimento del danno. Il ricorso, pertanto, deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
nessun versamento, per contro, in favore della Cassa delle ammende, in considerazione della rilevanza della questione qui trattata e del contrasto giurisprudenziale che sulla stessa sussiste (in tal senso, Sez. U, n. 43055 del 30/9/2010, Dalla Serra, Rv. 248380).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Mengoni Silvio Amoresano DEPOSITATA IN CANCELLERIA NL 18 MAG 2017 IL CANCELLERE Luana M 7