Sentenza 22 febbraio 2019
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione, non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta (nella specie, la pericolosità generica in luogo di quella qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo. (In motivazione la Corte ha, altresì, escluso l'applicabilità nel procedimento di prevenzione dei principi affermati dalla Corte Edu nella sentenza Drassich c. Italia del 11 dicembre 2007 e, dunque, la necessità che la difesa sia chiamata ad interloquire sulla diversa qualificazione della categoria di pericolosità sociale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2019, n. 8038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8038 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2019 |
Testo completo
48038- 1 9 08038-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: RI DI SS - Presidente - Sent. n. sez. 334/2019 CC 05/02/2019- LUIGI FABRIZIO MANCUSO R.G.N. 30485/2018 ANTONIO MINCHELLA FRANCESCO ALIFFI Relatore- ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA IN nato a [...] il [...] avverso il decreto del 31/05/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG Roberto Aniello che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 31.5.2018, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma del decreto pronunciato dal Tribunale della stessa città con la quale era stata applicata a NA CE la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni tre, e di versamento della cauzione di euro 10.000,00 nonché la confisca di alcuni beni, dichiarava che il proposto «era portatore di pericolosità generica ai sensi degli articoli 1 e 4 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 159/2011 e non di pericolosità qualificata ex art. 4 comma 1 lett. a) del medesimo decreto». A ragione della decisione la Corte partenopea, dopo avere premesso che i motivi di impugnazione non contestavano che il NA fosse portatore di pericolosità sociale, osservava che le propalazioni dei collaboratori di giustizia sull'inserimento del NA in sodalizi criminosi, con un ruolo di primo piano nel settore delle estorsioni e della droga, e la tipologia dei gravi reati, per ami e droga, attribuitigli nel procedimento penale scaturito dall'arresto eseguito nel 2015, non erano sufficienti a dimostrare la pericolosità sociale di tipo qualificato, neppure ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011, perché non consentivano né l'individuazione di una specifica associazione di tipo mafioso nella quale il NA fosse inserito né la riferibilità allo stesso di reati ricompresi nel catalogo di cui all'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen.; era, tuttavia, possibile formulare un giudizio di pericolosa generica nei confronti del proposto «quale soggetto abitualmente dedito a traffici delittuosi e alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica»; si trattava, per di più, di una pericolosità attuale perché i traffici di droga di cui avevano parlato i collaboratori di giustizia si erano protratti fino all'anno 2015 in cui era intervenuto l'arresto per analoghi reati.
2. Il NA, per il tramite del suo difensore di fiducia, avv. Saverio Campana, ha presentato ricorso per il tramite del suo difensore di fiducia articolando tre motivi.
2.1 Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato di cui all'art. 521 cod. proc. pen., violazione del diritto di difesa ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. nonché violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione, evidenziando come la Corte con la dichiarazione del NA quale portatore di pericolosità generica, abbia stravolto l'impianto accusatorio senza consentire alla difesa di argomentare sui fatti oggetto della nuova contestazione, per di più fondando la sua decisione sull'erroneo presupposto della assenza di contestazione da parte della difesa che, al contrario, con specifiche doglianze nell'atto di appello, aveva chiesto la revoca della misura dolendosi non solo della qualificazione della ritenuta pericolosità ai sensi dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b) d.l. vo n. 159/2011 ma, in radice, della sua stessa sussistenza, anche come pericolosità generica.
2.2 Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., violazione di legge ed inesistenza o apparenza della motivazione sul rilievo che la Corte di appello abbia omesso di affrontare le specifiche criticità evidenziate con l'atto di appello ed in particolare la risalenza nel tempo dei precedenti penali, l'assenza di carichi pendenti, la genericità del narrato dei collaboratori di giustizia rimasto privo di riscontri significativi e, infine, la mancata precisazione delle coordinate spazio / temporali dei reati di droga addebitati al NA pur necessaria per verificare l'attualità della pericolosità. ля Q 2.3 Con il terzo motivo, proposto sempre ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., per violazione di legge ed inesistenza o apparenza della motivazione, si duole dell'assenza di motivazione in ordine alle ragioni della conferma del tipo e della durata della misura nonostante la ritenuta sussistenza della meno grave pericolosità generica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
1.1 E' pacifico che nel procedimento di prevenzione il giudice di merito possa riqualificare in sede di decisione la «tipologia» di pericolosità sociale ravvisata in concreto e di conseguenza, fermo restando la sempre necessaria valutazione della sua attualità, ritenere, come accaduto nel caso in esame, un soggetto portatore di pericolosità c.d. «generica» (articoli 1 e 4 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 159/2011) a fronte di una proposta impostata su profili di pericolosità c.d. qualificata» (ex art. 4 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 159/2011); secondo l'orientamento espresso in più decisioni dalla Corte di legittimità detto diverso inquadramento della condotta pericolosa non comporta alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione stante la fluidità degli addebiti tipica del giudizio di prevenzione (si veda, tra le altre, Sez. 1 n. 25701 del 28.6.2006, Arena, Rv 234847, Sez. 1, n. 32032 del 10/6/2013, Rv. 256451, Sez. 1 n. 29966 del 08/04/2013, Rv. 256415). condivisibilmente Come affermato in sentenze рій recenti (Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, Rv. 256451), deve però essere sempre garantito il contraddittorio sugli elementi fattuali sintomatici della pericolosità sociale;
ciò implica che detti elementi non possono essere individuati dal giudice ma devono essere introdotti nel procedimento già in sede di formulazione della proposta e che al proposto, una volta apertosi il procedimento, deve essere sempre consentito di controdedurre. Pur non operando nel procedimento di prevenzione i principi della nota decisione emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo in data 11.12.2007 (caso Drassich) e non essendo, quindi, necessario che la difesa sia «chiamata ad esprimersi» prima della decisione sulle diverse ipotesi qualificazione del reato, il giudice può legittimamente ritenere una «categoria normativa» di pericolosità in cui inquadrare il soggetto diversa da quella originariamente ipotizzata, facendo applicazione del generale principio cui è sottesa la formulazione dell'art. 521, comma 1 cod. proc. pen., solo se la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi fattuali posti a fondamento della proposta e se su tali elementi sia stato assicurato lo sviluppo di un contraddittorio effettivo e congruo rispetto alla decisione finale. Scopo del procedimento di prevenzione è, in prima battuta, accertare se il proposto sia inquadrabile in una delle categorie di pericolosità tipizzate negli art. 1 e 4 del d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159, sulla scorta degli elementi fattuali oggetto di contraddittorio tra le parti;
di conseguenza la decisione finale, che comprende anche la valutazione prognostica sulle future condotte offensive, è inficiata se il nuovo inquadramento risulta fondato su elementi fattuali sui quali il diritto di difesa è stato esercitato in modo parziale ed incompleto.
1.3 Nel caso in esame i principi sin qui delineati sono stati violati. La Corte di appello, partendo dal presupposto, sicuramente erroneo alla luce del contenuto dell'atto di appello, che la difesa non avesse contestato l'inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità generica di cui all'art. 4, comma 1, lett, c) d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159, ha ritenuto il NA portatore di questa forma di pericolosità anziché di quella qualificata, ipotizzata nella proposta e ritenuta dal Tribunale, utilizzando per il nuovo inquadramento elementi fattuali (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nonché esiti di un procedimento penale del 2015) sui quali la difesa aveva argomentato esclusivamente per contestare la loro rilevanza quali indici rivelatori della pericolosità qualificata del NA quale indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso (in particolare, evidenziando la risalenza nel tempo delle condanne per reati associativi, la genericità delle chiamate in correità sull'inserimento del NA in specifiche associazioni mafiose, la mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13.5.1991 n. 152 nel processo scaturito dall'arresto in flagranza del 20.4.2015).
2. In ragione delle violazioni riscontrate che appaiono logicamente - pregiudiziali e ampiamente assorbono, allo stato, le ulteriori censure il - provvedimento impugnato deve dunque essere annullato, con rinvio alla Corte di appello di Napoli perché - in diversa composizione alla luce del generale disposto dell'art. 34 c.p.p. - proceda a nuovo esame attenendosi ai principi enunziati.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, sezione misure di prevenzione, in diversa composizione. Così deciso in Roma il 5 Febbraio 2019. Il consigliere estensore Il Presidente Mariastefania Di Tomassi Francesco Aliffi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 FEB 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA